Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/03/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n.10798/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est. dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10798 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza del 23.04.2024, avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di separazione e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Alfonsina Diana, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.; , elettivamente domiciliato presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'avv. Pasqualina Noviello, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE 1
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08.01.2025 il giudice relatore, sulle conclusioni delle parti, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto, esprimendo parere favorevole.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.12.2023, la ricorrente, in atti generalizzata, premetteva: che con decreto di omologazione del 04.04.2023 questo tribunale aveva pronunciato la separazione personale da alle condizioni di cui al CP_1 ricorso introduttivo;
che, in virtù del predetto provvedimento, la ricorrente, in ragione della propria autosufficienza economica, aveva rinunciato alla percezione dell'assegno di mantenimento per sé e all'assegno unico per i figli in favore del marito, e a carico di quest'ultimo era stato posto l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile di euro 250,00 per ciascun figlio;
e che, successivamente all'omologa della separazione, l'insorgenza di una grave patologia neoplastica, oltre ad averla resa inabile al lavoro, ne aveva sovente inibito anche lo svolgimento delle normali attività quotidiane, tanto da indurla ad avvalersi, dietro compenso, dell'aiuto di terze persone nella gestione quotidiana dei figli.
Pertanto, sulla dedotta ed argomentata modifica della situazione di fatto rispetto alla pronuncia di separazione, la ricorrente chiedeva di: -confermare l'obbligo del sig. di contribuire al mantenimento indiretto dei figli minori , Pt_1 Persona_1
Per
nella misura di € 250,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle Per_2 spese straordinarie;
-stabilire che l'assegno Unico erogato dall' in favore dei CP_2 figli minori le venga versato nella misura del 60%.
Con decreto depositato in data 02.01.2024 il giudice delegato fissava per la comparizione personale delle parti dinanzi a sé l'udienza del 14.03.2024 (revocata giusta decreto del 22.01.2024, con fissazione di nuova udienza al 23.04.2024), disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
si costituiva in giudizio con memoria depositata in data CP_1
15.04.2024, a mezzo della quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, chiedendo il rigetto del ricorso e, in via subordinata, disporsi la ripartizione dell'assegno unico per i figli secondo giustizia.
Il resistente, in specie, deduceva come la sig.ra a cagione della riconosciuta Pt_1
2 invalidità civile nella misura dell'80%, percepiva l'assegno mensile di assistenza per
€ 333,00 mensili per 13 mensilità, mentre esso resistente, contrariamente a quanto pattuito in sede di separazione, pagava integralmente e senza rimborso le utenze per il consumo energetico, altresì contribuendo all'acquisto di vestiario e calzature per i figli e accollandosi per intero le spese del pulmino scolastico per
[...]
. Specificava, poi, che la sig.ra non aveva svolto alcuna deduzione Per_1 Pt_1 in merito al mutamento delle esigenze dei minori.
All'udienza del 23.04.2024, all'esito dell'audizione delle parti, il giudice relatore, sulle conclusioni delle stesse, riservava la causa al Collegio per la decisione avendo acquisito in data 07.02.2024 il parere favorevole del PM.
Rimesse le parti dinanzi al giudice relatore, giusta ordinanza depositata in data
02.06.2024, stante la necessità di disporre la convocazione personale delle parti al fine di acquisire informazioni in merito al quantum dell'assegno unico di cui si chiedeva di modificare la ripartizione, all'udienza dell'08.01.2025 il giudice relatore, all'esito dell'audizione della ricorrente e della discussione, riservava la causa in decisione al collegio con trasmissione degli atti al PM per le conclusioni.
Il pubblico ministero nulla concludeva.
Il Tribunale, preliminarmente, osserva che il ricorso soddisfa i requisiti formali di cui agli artt. 473 bis-12 e 473 bis-51 c.p.c.
La domanda di revisione degli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Napoli Nord con decreto del 04.04.2023 (n.4405/2023), ovvero di conferma del provvedimento relativo all'assegno di mantenimento pari ad euro 250,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie da corrispondersi da parte del sig. e di disposizione a favore della ricorrente del Pt_1
60% dell'assegno Unico erogato attualmente dall' al resistente, è fondata nei CP_2 limiti e per le ragioni di seguito indicate.
In punto di diritto si osserva che il combinato disposto di cui agli artt. 156 c.c., comma 7, c.c. e 473-bis.29 c.p.c. ammette la modificazione delle condizioni di separazione allorquando “sopravvengono giustificati motivi”, espressione che, per dominante e granitica giurisprudenza di legittimità, è da intendersi come sopravvenienza di nuove circostanze (ex multis: Cass.civ. 12235/1992).
La Suprema Corte, invero, pronunciandosi in materia di assegno di mantenimento, ha stabilito che i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le
3 determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati (cfr.: Cass. n.28436/2017; Cass.
n.789/2017; Cass. n.14093/2009; Cass. n. 11488/2008; Cass. n.24321/2007).
Il giudice può modificare le condizioni economiche stabilite in sede di separazione consensuale in presenza di sopravvenuti mutamenti delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, che siano tali da rendere insostenibile l'assetto economico precedentemente definito (Cass.civ. n.4310/2010). È stato, tra l'altro, chiarito dalla
Suprema Corte che il ricorso finalizzato all'ottenimento della revisione delle condizioni stabilite nel decreto di omologazione della separazione consensuale deve necessariamente prendere in considerazione la novità dei fatti legittimanti la revisione stessa e la loro incidenza sulle condizioni economiche del ricorrente, sicché quest'ultimo è tenuto quindi a specificare in che modo il processo degenerativo abbia inciso sulle condizioni economiche esistenti al momento della separazione consensuale, sia sotto il profilo della riduzione del reddito derivante dalla sua attività lavorativa, sia sotto il profilo dell'incremento delle spese sostenute a causa della malattia (cfr. Cass. n. 4416/2014). In sede di revisione, quindi, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di separazione, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (arg.: Cassazione civile sez. I, 09/03/2022, n.7731).
Tanto premesso, questo collegio osserva che, nel caso di specie, la ricorrente, oltre ad aver dedotto l'insorgenza di una patologia tumorale che l'ha resa invalida all'80%
(ed in virtù della quale percepisce una pensione mensile pari ad euro 350,00: cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 23.04.2024), con riduzione permanente della capacità lavorativa (cfr. documentazione allegata al ricorso introduttivo) e radicale mutamento dello stile di vita che l'ha costretta a ricorrere a collaborazioni di terze persone dietro compenso per la gestione del menage familiare, in sede di comparizione personale ha dichiarato che, prima di sottoporsi ad intervento
4 chirurgico nel mese di marzo 2024, accudiva la madre ipovedente, la quale le corrispondeva mensilmente euro 600,00, per poi smettere definitivamente di prestarle assistenza a seguito della diagnosi di neoplasia, rappresentando, altresì, che i lavori di ristrutturazione del bagno della casa coniugale, nonché quelli di rimozione delle infiltrazioni interessanti taluni ambienti di quest'ultima, che il sig. si era impegnato ad effettuare in sede di separazione, non sono mai stati Pt_1 realizzati (v. verbale d'udienza dell'08.01.2025). Nella medesima sede ha, poi, precisato che il marito non le corrisponde le spese straordinarie nella misura del
50% e defalca dall'importo del mantenimento l'ammontare delle spese per le utenze domestiche (v. ibidem).
Il mutamento in peius delle condizioni economiche della sig.ra si desume Pt_1 dalla certificata patologia tumorale che impedisce lo svolgimento di attività lavorativa, a ciò si aggiunga che il complessivo equilibrio economico determinato dalle parti risulta alterato altresì dall'omessa ottemperanza da parte del sig. Pt_1 agli impegni economici assunti in sede di separazione (accollo delle spese per i lavori di ristrutturazione del bagno della casa coniugale e di rimozione delle infiltrazioni interessanti taluni ambienti della stessa).
Ulteriore elemento di prova dell'alterazione del pregresso assetto patrimoniale definito al tempo della separazione, si ricava altresì dal comportamento processuale tenuto dal resistente, il quale, senza giustificato motivo, non è comparso all'udienza di comparizione personale tenutasi in data 08.01.2025.
Alla luce degli elementi così evidenziati, ritiene il Tribunale che la domanda debba esser in parte accolta, in ragione del mutato assetto economico patrimoniale preesistente, prevedendo che l'importo dell'assegno unico ed universale in favore Per dei figli , e debba essere ripartito al 50% tra i sig.ri Persona_1 Per_2
Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
- a parziale modifica del decreto di omologazione nr.4405/2023 emesso dal
5 Tribunale di Napoli nord in data 04.04.2023, dispone che l'importo dell'assegno Per unico ed universale per i figli a carico, , , sia ripartito Persona_1 Per_2 al 50% tra i due genitori, per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente CP_1
, delle spese di giudizio che si liquidano in euro 98,00 per esborsi Parte_1 ed euro 2549,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% , nonché IVA e CPA come per legge;
− manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 20.2.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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