Art. 1. Articolo unico.
E' prorogato al 30 giugno 1961 il termine fissato dalla legge 17 aprile 1957, n. 287 , per l'utilizzazione dei materiali dei servizi automotociclistici e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei materiali destinati ai collegamenti radiotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.
E' prorogato al 30 giugno 1961 il termine fissato dalla legge 17 aprile 1957, n. 287 , per l'utilizzazione dei materiali dei servizi automotociclistici e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei materiali destinati ai collegamenti radiotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.