Articolo 1 della Legge 30 aprile 1959, n. 285
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6 giugno 1959
Art. 1. Articolo unico.

E' prorogato al 30 giugno 1961 il termine fissato dalla legge 17 aprile 1957, n. 287 , per l'utilizzazione dei materiali dei servizi automotociclistici e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei materiali destinati ai collegamenti radiotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

Entrata in vigore il 6 giugno 1959