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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/03/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 220/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 24.02.2025 e composta dai Sigg.ri Magistrati: Dr.ssa. Isabella MARIANI Presidente Dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere Dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 9.02.2021 al n. 220 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n.2976/2020 pubblicata il 31.12.2020
promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1 v. dall'Avv. Prof. Francesco Alcaro come da procura in atti
- appellante - contro
, in persona del legale rappresentante pro TE tempore rappresentata e difesa dall'Avv.. dall'avv. Alessandro Cecchi, come da procura in atti;
- appellato - e della , in persona del legale CO rappresentante pro tempore rappresenta e difensa dagli Avv.ti Mauro Giovannelli e Guido Giovannelli, come da procura in atti.
- appellato -
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze in 1^ grado, n. 2967/2020 per i motivi indicati e specificati nell'atto e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della per l'interruzione ingiustificata ed imprevedibile del TE rapporto sussistente con ed altri, avente ad oggetto la cura e la Parte_1 conclusione del procedimento finalizzato all'approvazione del PUA di cui in narrativa, e quindi condannare la predetta società appellata: in tesi, a corrispondere alla Parte_1 (già spa), a titolo di risarcimento dei danni dalla stessa patiti a causa del comportamento descritto, la somma complessiva di euro 1.041.435,27, di cui euro 162.867,50 quale danno emergente, ed euro 878.567,77 quale lucro cessante, o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia. in subordine, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuta la voce del lucro cessante nella misura di Euro 878.567,77, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della
odierna TE mi titoli sopra indicati e, per l'effetto, condannare la predetta Società a corrispondere alla Società attrice appellante, a titolo di risarcimento dei danni dalla stessa patiti a causa del comportamento sopra descritto, la somma complessiva di Euro 669.967,50, di cui Euro 162.867,50 oltre la somma non ancora corrisposta, a titolo di compenso professionale a saldo per le attività espletate, quale danno emergente, ed Euro 507.100,00 quale lucro cessante, o la maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”; per l'appellato “Piaccia all'Ecc.ma Corte di TE Appello di Firenze: 1) in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello principale e quello incidentale tardivo;
2) nel merito: respingere gli appelli proposti e per l'effetto respingere come infondate tutte le domande avanzate dall'appellante principale e dall'appellante incidentale Parte_2 CP_3 previo accoglimento, o, dell'eccezione di inadempi
[...] della domanda riconvenzionale articolata nei suoi vari profili (dichiarate assorbite dal Tribunale) e quindi previa risoluzione dell'eventuale rapporto giuridicamente rilevante esistente tra le parti ovvero previo riconoscimento di una giusta causa per l'esercizio del diritto di rinunciare all'iniziativa o di recesso da parte della soc.
In ogni caso respingere la domanda per inesistenza dei CP_1 TE danni lamentati e comunque del nesso causale tra la contestata rinuncia della soc. Fornaci ed i danni stessi;
in via istruttoria: ammettere tutte TE le richieste ate dalla società con le TE memorie di cui all'art. 183, 6° comma, cpc depositate in primo grado;
respingere la richiesta di C.T.U. avanzata da .. 3) con vittoria delle spese e competenze CP_2 di lite"”. per l'appellato : “Voglia l'Ecc.ma Corte CO di Appello adit roposto, annullare e/o comunque riformare la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2976/2020, pronunciata inter partes il 31 dicembre 2020 (RG 2985/2017) e, per l'effetto: (i) in tesi: accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c. della per i titoli e le causali descritte in narrativa, e TE re a la somma CO complessiva di € 5.447.510,45, di cui € 441.210,54 a titolo di danno emergente, ed € 5.006.299,45 a titolo di lucro cessante, o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni dalla stessa patiti;
(ii) in ipotesi: accertare e dichiarare la responsabilità di ai sensi degli art. TE 1337 e 1223 c.c. per il recesso improvviso a conclusione del procedimento amministrativo di approvazione del PUA e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni cagionati a determinati nella CP_2 misura di € 441.210,54, a titolo di danno emergente, lteriore importo da liquidarsi in via equitativa a titolo di lucro cessante, o la maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
(iii) in via istruttoria, occorrendo, ammettere C.T.U. al fine di quantificare il danno subito dall'appellante anche attraverso la CP_2 valutazione dei documenti prodotti in causa. Con ogni conseguenziale pronuncia in ordine alle spese di entrambi i gradi del giudizio.”
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
2 I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, la condanna di
[...]
l risarcimento del danno subito per effetto dell'interruzione TE ingiustificata del rapporto intercorso fra le parti, finalizzato all'approvazione del Cont in fase di realizzazione nel Comune di Signa.
La vertenza origina da una complessa vicenda, incentrata sulla rinuncia di a un progetto comune finalizzato al PUA denominato Controparte_5
“Piazza del Mercato” e le conseguenti richieste di risarcimento danni avanzate da parte di e in seguito alla Pt_1 CO mancata attuazione del piano.
Il progetto veniva inizialmente promosso dalla Controparte_5
dalla e dalla quali
[...] Pt_1 CO proprietarie, delle aree, degli edifici e dei terreni ricompresi nelle zone, individuate nel progetto urbanistico del Comune di Signa, destinate a possibili interventi.
In particolare, le tre società presentavano, in data 9 giugno 2008, una proposta di Piano Attuativo, denominato “Nuova Piazza del Mercato”, che prevedeva, oltre la realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'ampliamento di due sezioni della scuola elementare, la realizzazione della nuova sala consiliare ed il pagamento di extra-oneri all'amministrazione.
I fatti di causa venivano, così ricostruiti in sentenza: “a) lo strumento urbanistico del Comune di Signa, vigente nel 2006, prevedeva, per una vasta area di oltre otto ettari, posta tra il centro abitato di Signa ed il Parco dei Renai, tre distinti ed autonomi "interventi unitari" indicati con i nn. 13, 14 e 40, ma mai attuati;
b)
era ed è proprietaria della parte preponderante delle aree TE
e degli edifici ricadenti nell'intervento n. 13; le società e la Parte_3 cooperativa erano proprietarie (e la seconda lo è ancora) della CP_3 maggior parte dei terreni inedificati ricadenti in quello n. 14; altri soggetti erano e sono proprietari di aree e fabbricati ricadenti nell'intervento unitario n. 40; c) le tre società il 9 giugno 2008 hanno presentato in data 9.6.2008 una proposta di Piano
Attuativo, denominato “Nuova Piazza del Mercato”, la quale, tra l'altro, prevedeva, oltre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, anche l'ampliamento di due sezioni della locale scuola elementare, la realizzazione della nuova sala consiliare ed il pagamento di extra-oneri all'amministrazione comunale (cfr. doc.5 fasc. parte Contr Co attrice); d) l'arch. ha assistito e mentre Persona_1
[...]
ha incaricato l'arch. e) per l'assistenza in TE Persona_2
3 relazione agli aspetti giuridici della vicenda è stato conferito dalla tre società incarico al Prof. Avv. Mario P. Chiti;
f) in data 24.7.2008 è stato stipulato tra il
Comune di Signa e le tre società un protocollo di intesa per stabilire gli adempimenti a carico di ciascuno e la relativa tempistica (cfr. doc.7 fasc. parte attrice); g) il progetto di Piano Attuativo è stato adottato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 44 del 22.4.2009 (cfr. doc. 12 fasc. parte attrice); h) la pubblicazione sul BURT (bollettino ufficiale della Regione
Toscana) della deliberazione di adozione è avvenuta il 19 maggio 2010 (cfr. doc.
13 fasc. parte attrice); i) la nuova amministrazione comunale in data 2.7.2010 ha resentato una "auto-osservazione", nella quale ha avanzato proposte che
“comportano un parziale adeguamento del disegno urbano previsto dal Piano adottato” (cfr. doc. 15 fasc. parte attrice); j) in seguito sono stati svolti molti incontri tra le tre società convocando per il 26 marzo 2015 un'apposita riunione CP_1 tra le tre società proponenti per la sottoscrizione degli elaborati (cfr. doc.8 fasc.
), riunione alla quale non ha TE TE partecipato;
l) a seguito di una richiesta del Prof. Avv. Chiti, inviata per PEC in data 1° aprile 2015, nella quale sono stati paventati "effetti oltremodo negativi per
i diritti degli altri proprietari, oltre che per la sfera economica e professionale di noi consulenti" (doc. 9, fasc. , il legale rappresentante di TE ha sottoscritto tali elaborati (doc. 10 fasc. TE [...]
, dichiarando che, qualora l'Amministrazione Comunale non avesse CP_1 approvato neppure quella, soluzione progettuale, non sarebbe più stato intenzionato a proseguire nell'iniziativa e non avrebbe sottoscritto ulteriori elaborati o atti relativi al suddetto piano attuativo (circostanza confermata dal teste ll'udienza del 18 aprile 2019); m) dopo tale episodio, Persona_2 ha chiesto, sia al prof. avv. Chiti (consulente delle tre TE società), che all'arch. (proprio progettista), le notule a saldo per le Per_2 prestazioni da loro svolte ed ha provveduto al relativo pagamento (cfr. docc. nn.
11 e 2 fasc. ; n) Il 28 luglio 2015 l'amministrazione comunale TE ha richiesto alle tre società una proposta alternativa;
o) l'11 novembre 2015 si è svolto un incontro presso lo studio del prof. Chiti, al quale hanno partecipato
l'Arch. ed i legali rappresentanti delle società e BPM, all'esito Per_2 Pt_3 del quale si è convenuto di riproporre al Comune il progetto iniziale “con le modifiche chieste dall'amministrazione” (circostanza confermata dal teste ll'udienza del 18 aprile 2019); p) in data 26 novembre 2015 Persona_2 il prof. Chiti, con lettera scritta per conto di due delle società proponenti - BMP
4 scarl. e CP. e non anche di ,n - “i cui rappresentanti non Controparte_5 partecipavano alle riunioni tecnico-legali” (cfr. pag.6 della comparsa di intervento di ) - ha dichiarato al Comune di Signa che “le proprietà rappresentate CP_3 ripropongono integralmente il progetto iniziale e danno la propria disponibilità a collaborare con gli uffici comunali…..per il completamento dell'iter” (cfr. doc.23 fasc. ); q) con lettera del 22 dicembre 2015, il Sindaco di Controparte_5
Signa ha comunicato che "non appare valutabile compiutamente la proposta progettuale presentata" , stante la necessità di provvedere all'integrazione con nuovi e diversi elaborati per rispondere, sia alle esigenze di dare seguito alle prescrizioni contenute nel parere del Settore OO.PP. del 17.4.2009, sia alle osservazioni della Soprintendenza, rilevando altresì che le tre società non avevano ancora provveduto alla costituzione del obbligatorio, ai sensi CP_7 dell'art. 66 della L.R. 1/2005, come già richiesto fin dal momento dell'adozione del piano attuativo e che a breve sarebbe stato operativo il nuovo Piano Gestione
Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) con modifica della previsione di pericolosità idraulica
(cfr. doc. 14 fasc. ; r) nella medesima lettera, previo richiamo TE all'opportunità di procedere “ad un'attenta e condivisa rivalutazione circa
l'attualità dell'interesse pubblico dell'intervento e della persistenza degli interessi di tutte le parti alla realizzazione della proposta progettuale”, le tre società proponenti il Piano attuativo sono state inviate a comunicare se, alla luce di quanto esposto, avevano ancora interesse a proseguire nell'iniziativa; s) con lettera dell'11 gennaio 2016 ha risposto nei termini di TE seguito riportati: "In possesso vs. lettera del 22.12.2015 siamo con la presente a rendervi noto che, essendo mutate in maniera abnorme le condizioni economico- finanziarie e di mercato del settore, non siamo più interessati, per la ns. parte, a portare avanti il progetto su esposto al quale intendiamo rinunciare formalmente"
(doc. 15 fasc. ; t) e con PEC del 18 gennaio TE CP_8 CP_9
2016 del Prof. Chiti hanno confermato al Comune di Signa “la loro posizione per
l'approvazione definitiva del progetto in oggetto” (cfr. doc. 24 fasc. parte attrice);
u) con nota del 16 febbraio 2016, in ottemperanza alla richiesta di accesso agli atti nel frattempo avanzata da e il Comune ha inoltrato alle CP_8 CP_9 medesime la comunicazione dell'11 gennaio 2016 di rinuncia di
[...]
al progetto de quo, evidenziando che detta rinuncia condizionava TE
“l'ulteriore seguito del procedimento non sussistendo più in capo ai soggetti ancora interessati la proprietà della maggioranza assoluta dei valori fondiari legittimante la costituzione del di cui all'art.66 L.reg. Toscana n.1/2005 CP_7
5 ora art.108 della L.reg. Toscana n.65/2014, ad oggi non ancora CP_7 costituito” (cfr. doc. 26 fasc. parte attrice); v) con nota del 27 aprile 2016 il Comune di Signa, ribadito il rilievo circa il venir meno del requisito di cui all'art.66 L.reg.
Toscana n.1/2005 appena menzionato, ha informato che sarebbe stata sottoposta all'esame del Consiglio Comunale la definizione del procedimento
“mediante la non approvazione del Piano Urbanistico Attuativo” (cfr. doc. 27 fasc. parte attrice); w) l'Amministrazione comunale con deliberazione consiliare n. 40 del 3.10.2016 ha deliberato di non procedere all'approvazione del Piano Attuativo
(adottato nel 2009), essendo venuta meno la maggioranza dell'imponibile catastale da parte dei proponenti, dando atto, nel contempo, che “le normative idrauliche sopravvenute hanno mutato la classificazione delle aree comprese nel
Piano Attuativo in P3 “area a pericolosità da alluvione elevata”
II. conveniva in giudizio Parte_1 TE richiedendo un risarcimento di euro 1.041.435,27 (di cui euro 162.867,50 per danno emergente ed Euro 878.567,77 per lucro cessante), a causa dell'interruzione “ingiustificata” del rapporto.
avanzava analoga domanda per CO
l'importo di euro 123.840,43 quanto al danno emergente e di euro 1.607.078,12, quanto al lucro cessante. contestava le domande avversarie Controparte_5 negando la propria responsabilità ed adducendo a sostegno del proprio ripensamento, motivazioni di carattere economico e procedurale. Sottolineava infatti che la decisione era stata presa in considerazione di un'attenta rivalutazione circa l'attualità dell'interesse pubblico dell'intervento e della modifica della normativa di riferimento.
Il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 2976/2020 rigettava le domande risarcitorie.
Il Giudice riteneva che le società asseritamente creditrici non avessero assolto l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo posto a fondamento delle pretese azionate;
non era in particolare stato dimostrato che tra le società fosse intervenuto un accordo fonte obblighi reciproci in relazione al procedimento amministrativo instaurato. Affermava che lo stesso protocollo di intesa, sottoscritto in data 24.7.2008, prevedeva impegni solo nei rapporti tra le tre società proponenti da un lato ed il Comune dall'altro, fermo restando che le parti si erano date reciprocamente atto “della natura del presente atto quale Protocollo
6 generale di intesa non produttivo di formali obblighi contrattuali precontrattuali o extracontrattuali reciprocamente vincolanti”.
Il Tribunale respingeva la tesi della responsabilità “da contatto sociale” dedotta dall'appellante, per la cui configurabilità riteneva essenziale la violazione di obblighi preesistenti posti a carico di soggetti individuati nell'ambito delle attività professionali cd. protette. Al di fuori dell'esercizio delle attività professionali protette, non potevano invece prospettarsi obblighi di garanzia e di protezione.
Il Giudice respingeva le domande di risarcimento del danno anche sotto il profilo della responsabilità precontrattuale;
ritenendo che la scelta della convenuta non fosse pretestuosa o priva di giustificazione, ma invece riconducibile a ragionevoli criteri di scelta imprenditoriale: ossia le mutate condizioni economico- finanziarie e di mercato, nonché il procedimento amministrativo lungo e incerto.
III. Avverso la sentenza suddetta interponeva atto di appello Parte_1 articolato sui seguenti motivi:
1. Sull'accordo di cooperazione e/o contatto sociale fra le Società proponenti. Violazione o non corretta applicazione degli artt. 1173 - 1175
– 1321 - 1322 -1337 - 1362 – 1218 – 2043 c.c.
L'appellante denunciava la violazione o non corretta applicazione dei principi in tema di responsabilità precontrattuale e/o da contatto sociale qualificato. In particolare, richiamava, quale fonte di reciproci obblighi, il Protocollo sottoscritto dalle Società e dal Comune che andava riferito alle parti di esso
(Società e Comune) e non, come fatto dal giudice, alle Società nei rapporti tra di loro.
Evidenziava che il comportamento della Società convenuta aveva violato le regole di buona fede e correttezza, nonché i connessi obblighi di protezione e informazione, il ragionevole e legittimo affidamento ingenerato nelle altre Società proponenti in ordine alla volontà di coltivare e concludere l'iter in questione.
Emergeva così dunque una chiara responsabilità di tipo contrattuale o ad essa assimilabile, per violazione delle intese e degli accordi assunti o comunque fondati su 'contatto sociale qualificato', oggettivamente instauratosi fra i partners, proponenti congiuntamente il progetto urbanistico. Il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare la condotta complessiva tenuta dalla
[...] durante la fase delle trattative e di cooperazione per TE Cont l'approvazione del Tale condotta, protrattasi nel tempo e caratterizzata da atti positivi e manifestazioni di volontà univoche, aveva ingenerato nelle altre
7 società proponenti un legittimo affidamento nella prosecuzione e conclusione positiva del procedimento amministrativo. L'appellante contestava, inoltre, le argomentazioni del Tribunale in ordine alla mancata individuazione da parte di degli “specifici obblighi preesistenti posti dalla legge a carico di Pt_1 CP_10 in ragione dell'attività svolta”. Tale assunto si rivelava, a parere
[...] dell'appellante, fuorviante, atteso che la responsabilità che aveva inteso Pt_1 far valere, pur non attenendo ad ipotesi tipizzate, si raccordava a rapporti comunque assoggettati alla disciplina, a largo raggio e universale, della correttezza e della buona fede, applicabile nell'ambito delle relazioni tra soggetti ed espressiva di contenuti giuridicamente rilevanti.
2. Sul recesso di Non corretta TE interpretazione dei fatti e violazione degli artt. 1362 – 1366 - 1337– 1375
– 1218 - 2043 c.c.
Il recesso dalla procedura, operato dalla era stato TE erroneamente qualificato dal giudice come esercizio di una legittima facoltà, senza considerare che tale recesso era avvenuto in violazione dei doveri di correttezza e buona fede ex art. 1337 c.c. e, comunque, in modo tale da frustrare l'affidamento delle altre parti. La sentenza riteneva giustificato il recesso di attesa la perdita di interesse per il progetto urbanistico CP_10 sopravvenuta in ragione del mutamento delle condizioni economiche e finanziarie e di mercato del settore;
tuttavia, la rinuncia andava comunque valutata nel contesto dei rapporti con gli altri partners per gli effetti che poteva produrre. Anche il riferimento del primo Giudice alle contestazioni e censure contenute nel ricorso al TAR proposto per contro il Comune di Signa, Pt_1 alle lungaggini e le inefficienze del procedimento amministrativo, era ultroneo e non rilevante, non interferendo nella valutazione del caso de quo, atteso il diverso piano su cui si pongono le incongruenze del Comune e i conseguenti rimedi, rispetto a quello proprio dei rapporti tra i partners;
con riguardo a questi ultimi, la decisione del recesso era stata assunta da autonomamente CP_10
e comunicata direttamente ed esclusivamente al Comune, pur incidendo pregiudizievolmente sulla posizione delle altre società.
Il giudice aveva altresì minimizzato l'importanza della mancata comunicazione preventiva della decisione di recesso alle altre società proponenti. Tale omissione costituiva una violazione di specifici obblighi di informazione e protezione, derivanti dal “contatto sociale qualificato” instauratosi tra le parti.
La mancata comunicazione aveva determinato la vanificazione della 'chance' di
8 realizzazione del PUA, privando le altre società della possibilità di adottare misure alternative per mitigare il danno. Da qui la piena responsabilità della appellata e quindi il diritto di di ottenere il risarcimento dei danni subiti Pt_1
e subendi a causa della condotta posta in essere dalla TE1
in tutte le sue componenti.
[...]
Lamentava ancora l'appellante che il giudice aveva erroneamente valutato le voci di danno emergente, omettendo di considerare le spese sostenute dalle altre società per attività preparatorie, consulenze tecniche, onorari professionali e altri costi direttamente connessi alla predisposizione e presentazione del Cont progetto Contestava, in particolare, la mancata inclusione, nel computo, di determinate voci di spesa, debitamente documentate e comprovate. Il danno emergente era quantificabile in complessivi Euro 41.867,50, di cui Euro
31.867,50 per l'attività tecnica ed Euro 10.000,00 oltre cap e iva per la consulenza legale;
la voce del danno emergente comprendeva anche gli oneri finanziari che la aveva sostenuto dal 27.12.2012, data di acquisto Parte_1 del terreno, in quanto tale acquisto era stato effettuato in vista della conclusione positiva dell'iter finalizzato all'approvazione del Piano
A detta dell'appellante il giudice aveva altresì errato nella valutazione del lucro cessante, non considerando il mancato guadagno derivante dalla mancata Cont realizzazione del progetto che aveva precluso alle altre società la possibilità di ottenere significativi profitti economici, derivanti dalla valorizzazione delle aree interessate e dalla successiva commercializzazione degli immobili realizzati.
Allegava il prospetto del danno subito ammontante ad euro 878.567,77.
Sotto altro profilo, lamentava il deprezzamento del terreno di proprietà di parte attrice;
il danno derivante dalla perdita di valore subito dal terreno dal 2009 al
2015 era quantificato in Euro 922.000,00 che rapportato al 55% della proprietà di parte attrice ammontava a Euro 507.100,00.
Si costituiva in giudizio proponendo appello TE2 incidentale e chiedendo la condanna della società a TE pagare la somma di € 5.447.510,54 o, in ipotesi, la somma di € 441.210,54 oltre il lucro cessante da liquidarsi in via equitativa. In via istruttoria, la CP_2 chiedeva l'ammissione di CTU per la quantificazione del danno.
[...] Contr censurava la condotta di per aver posto in essere un TE recesso improvviso ed ingiustificato dal progetto congiuntamente intrapreso nell'anno 2006 e proseguito sino al 2016. Tale recesso si era concretizzato nella violazione dei canoni di correttezza e buona fede, non avendo la parte recedente
9 comunicato tempestivamente alle controparti la propria determinazione, così precludendo a queste ultime la possibilità di valutare compiutamente gli effetti di tale decisione e di approntare adeguate soluzioni alternative.
L'appellata contestava la statuizione del Tribunale che aveva ritenuto giustificata la scelta di di recedere dall'iniziativa TE comune;
tale decisione si fondava su una presunta perdita di interesse manifestatasi a partire dal marzo 2015, nonché su un mutamento delle condizioni economico-finanziarie e di mercato idoneo a sorreggere la scelta imprenditoriale.
Ulteriore motivo di gravame era rappresentato dalla derubricazione operata dal giudice di prime cure, della mancata comunicazione alle controparti della volontà di rinunciare alla prosecuzione del procedimento amministrativo a una mera questione di “opportunità”; tale omissione integrava al contrario un inadempimento rilevante, stante la natura improvvisa e ingiustificata del recesso. invocava, pertanto, la responsabilità di CP_13 [...] per le conseguenze dannose derivanti dalla sua condotta, TE chiedendo il risarcimento dei danni patiti.
Si costituiva : TE4
1. Inammissibilità per tardività dell'appello incidentale proposto da
[...]
. Eccezione di giudicato. CO
Deduceva l'appellata che il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 2976/2020, aveva respinto sia la autonoma domanda di che la domanda di Pt_1 CP_2
La sentenza, ai sensi degli art. 285 e 170 cpc, era stata notificata ad entrambi i difensori domiciliatari delle due società, mediante PEC, in data 4 gennaio 2021;
l'appello doveva essere proposto sia da che da entro il termine Pt_1 CP_2 di trenta giorni dalla notificazione della sentenza e, cioè, entro il 3 febbraio 2021. non aveva proposto appello nel termine di trenta giorni dalla CP_2 notificazione della sentenza, costituendosi in giudizio in data 9 aprile 2021 ed impugnando in via incidentale la sentenza nella parte in cui aveva respinto la sua domanda.
L'impugnazione incidentale era da considerarsi tardiva ai sensi dell'art. 334 cpc, che ammette la possibilità di un appello tardivo solo dalle "parti, contro le quali
è stata proposta impugnazione e [da] quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331". Secondo l'appellata, non rivestiva CP_2 nessuna di tali qualifiche.
10
2. Inammissibilità dell'appello principale per non avere una ragionevole probabilità di essere accolto. Difetto di legittimazione attiva di Pt_1
Perdita di efficacia dell'appello incidentale tardivo.
L'appellata sollevava eccezione inammissibilità dell'appello principale ex art.348-bis cpc in quanto l'impugnazione non avrebbe una ragionevole probabilità di essere accolta.
Nel merito contestava i singoli motivi di appello.
Deduceva che la controparte aveva ammesso che non vi era stato Pt_1 alcun contatto tra le due società, e quindi che la non TE sapeva del coinvolgimento di nell'operazione immobiliare, né era a Pt_1 conoscenza che tale società aveva acquistato il 55% del terreno da Pt_3 il quale non aveva mai riferito della cessione del 55% della
[...] comproprietà del suo terreno alla società e neppure di agire anche Parte_4 in rappresentanza di detta società Tale circostanza era stata confermata dalla stessa nel sostenere che il contatto tra le due società dovrebbe essere Pt_1 inteso "in senso giuridico".
3. Sulla correttezza della sentenza nella parte in cui ha escluso l'esistenza di ogni vincolo contrattuale tra le parti, ovvero da "contatto sociale qualificato".
Il Tribunale aveva correttamente escluso ogni rilevanza al protocollo, poiché il riferimento alle "parti" non poteva che essere inteso indistintamente a tutti coloro che avevano sottoscritto quell'atto e non, come sosteneva CP_2 esclusivamente al rapporto "esterno" tra le tre società, da un lato, ed il Comune dall'altro. Inoltre, poiché pacificamente non erano sorti obblighi di sorta nel
"rapporto esterno", a maggior ragione non ne erano sorti nel "rapporto interno":
Inoltre l'accordo si era risolto di diritto per l'inutile decorso di un termine essenziale. Infatti, in quel contratto era stato previsto "il termine essenziale nell'interesse delle Società, per la definitiva approvazione dei necessari atti urbanistici, è fissato nel 20 febbraio 2009. In caso di infruttuoso decorso di tale termine, fermo quanto previsto dalle clausole 8 e 9, resta inteso che le società si riterranno pertanto libere da ogni impegno relativo al presente progetto, senza che le parti abbiano niente da pretendere o richiedere reciprocamente per alcun titolo
o ragione " Quanto alla pretesa esistenza di un “contatto sociale qualificato” sottolineava che tale contatto presuppone una particolare qualità nel soggetto con cui si entra in relazione da cui in base ad altre norme che regolano la sua
11 attività è attesa una prestazione svolta con correttezza e buona fede;
diverso era il caso di specie dove tutte le società operavano sullo stesso piano.
Quanto al dedotto accordo di cooperazione per avere incaricato professionisti per la redazione del piano e per avere richiesto la sua approvazione al comune, osservava che gli incarichi conferiti ai professionisti risalivano alla fase precedente il protocollo d'intesa e che la costituzione del come la CP_7 convenzione urbanistica accessiva al piano attuativo, richiedevano la forma scritta ad substantiam cosicché qualunque accordo preliminare tra le parti per impegnarsi a stipulare tali atti doveva a pena di nullità rivestire la forma scritta.
L'appellata si era inoltre rifiutata di sottoscrivere una diffida al Comune di
Signa, dichiarando che non era intenzionato a proseguire nell'iniziativa.
4. Sulla correttezza della sentenza nella parte in cui ha escluso ogni responsabilità precontrattuale in capo a sia per TE mancata proposizione della domanda, sia - in subordine - per infondatezza della stessa. Inammissibilità delle nuove domande formulate in appello.
Affermava che la responsabilità precontrattuale contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte era pacificamente ricompresa in quella extracontrattuale e, per tale motivo, soggetta al termine di prescrizione quinquennale. In ogni caso non era vero che la domanda era implicitamente compresa in quella proposta poiché le parti attrici avevano qualificato i fatti e dedotto esclusivamente la responsabilità contrattuale ex articolo 1218 cc. Una volta accertato che non esistevano accordi né un contatto sociale qualificato le domande dovevano essere semplicemente respinte
5. Sulla correttezza della sentenza nella parte in cui ha ritenuto giustificato il recesso dall'iniziativa da parte di TE
La sentenza era corretta anche sul recesso giustificato. Infatti, la rinuncia all'operazione era stata determinata dalla lungaggine del procedimento e dall'abnorme mutamento delle condizioni economiche medio tempore intervenute. La società aveva esercitato un proprio diritto. La rinuncia alle operazioni immobiliari contrariamente a quanto sostenuto dalle controparti non era stata improvvisa o inattesa ma aveva costituito la naturale conclusione della partecipazione ad una iniziativa imprenditoriale ormai priva di ogni prospettiva.
Già da tempo, infatti, la società aveva mostrato le perplessità ad insistere ad andare avanti nel progetto, tant'è che non aveva sottoscritto nel 2013 una diffida all'amministrazione comunale ed aveva sottoscritto gli elaborati grafici del 2015 solo a seguito di forti pressioni ricevute
12 Parte appellata riproponeva inoltre domande ed eccezioni non esaminate dal tribunale in quanto ritenuti assorbiti relative a:
6. Perdita di efficacia di ogni vincolo tra le tre società o comunque – in via riconvenzionale - risoluzione dello stesso per mutamento della compagine sociale e delle condizioni iniziali.
Qualora un vincolo fosse sorto fra le società, esso sarebbe stato di tipo associativo. Si trattava quindi di obbligazioni che le tre società avrebbero contratto in solido in favore del comune;
in tale contesto l'inadempimento di un soggetto produce effetti negativi sugli altri tenuti comunque a far fronte all'obbligazione per l'intero,
7. Inesistenza di ogni nesso causale L'amministrazione comunale alla fine del
2016 aveva dichiarato improcedibile il piano attuativo, una volta venuta meno la maggioranza dei proprietari;
tuttavia il piano attuativo non poteva comunque essere approvato. Il sindaco infatti, nel 2015, aveva comunicato alle parti che non appariva valutabile completamente la proposta progettuale presentata;
i motivi a sostegno di tale decisione erano numerosi e non imputabili alla CP_1
Non era quindi dato comprendere come le controparti potessero dare per scontato l'approvazione del piano attuativo. Dal 22/12/2015 avevano trovato immediata applicazione le nuove mappe relative alla pericolosità di alluvione e l'area risultava fino a quella data classificata come a pericolosità idraulica molto elevata. La relazione del responsabile del settore del Comune di Signa era chiarissima al riguardo. La rinuncia della aveva, pertanto, costituito CP_1 solo il pretesto formale per portare a termine un procedimento che avrebbe comunque dato esito negativo
In ordine al quantum della pretesa l'appellata deduceva l'infondatezza delle domande svolte dalle parti attrici. Ciò in quanto le spese erano del tutto sproporzionate e non provate con la documentazione versata in atti;
esse dovevano in ogni caso essere depurate dell'iva. Gli oneri finanziari sostenuti non erano richiedibili alla società appellata ma costituivano una scelta imprenditoriale con assunzione relativo rischio. Il mancato guadagno lamentato era inesistente perché le cifre indicate non erano ancorate alla realtà oggettiva e attuale dei mercati immobiliari. Non si era, inoltre, tenuto conto delle spese necessarie alle procedure e dei tempi necessari per espropriare tutti i terreni di proprietà dei soggetti non aderenti al piano attuativo ,il cui valore catastale rappresentava il 20% dell'intero comparto Infine la aveva proposto Pt_5 apposito ricorso al Tar della Toscana per chiedere il risarcimento dei danni
13 subiti con ciò dimostrando che la mancata realizzazione dell'intervento era stato causato da tutti gli ostacoli frapposti dalla nuova amministrazione comunale.
Quanto alle pretese di BPM l'acquisto del terreno era stato determinato da una sua autonoma scelta e le spese indicate erano del tutto sproporzionate e non provate dalla documentazione versata in atti;
esse non erano depurate dall'iva. ad alcune neppure erano pertinente all'oggetto del contendere. Quanto al lucro cessante le relazioni allegate non rivestivano valore probatorio.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
I. Preliminarmente, occorre affrontare la questione circa l'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto da CO
.
[...]
Questa Corte ritiene che l'appello incidentale sia inammissibile, poiché promosso oltre i 30 giorni dalla notifica della sentenza impugnata e poiché non ricorrono le condizioni che, a norma dell'a. 334 c.p.c., consentono la proposizione dell'appello incidentale tardivo.
ha resistito all'eccezione di tardività CO promossa da assumendo, in sostanza, di essere parte TE
“chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'a. 331 c.p.c.” in ragione dell'inscindibilità della causa. A sostegno, la stessa deduce che l'oggetto del giudizio sarebbe un “unitario rapporto contrattuale” tra i soggetti attuatori del
PAU, citando a tal proposito giurisprudenza sull'azione di accertamento della legittimità del recesso e sulla necessità del litisconsorzio necessario tra tutti i contraenti ai sensi dell'a. 102 c.p.c.
Le deduzioni non possono essere condivise. Come correttamente rilevato da parte appellata, le domande proposte da e ancorché collegate Pt_1 CP_2 sulle questioni di fatto, sono indipendenti ed autonome. La giurisprudenza richiamata dalla è del tutto inconferente al caso di specie, dato che il CP_2 giudizio non attiene alla risoluzione per inadempimento di un contratto con più parti, come asseritamente sostenuto dalla società (di qui, la necessità del litisconsorzio necessario per consentire che l'eventuale inefficacia del contratto pronunciata dal giudice sia accertata nei confronti di tutte le parti), bensì, trattasi di un'azione risarcitoria (di natura precontrattuale o, in ipotesi, “da
14 contatto sociale qualificato”) per i danni subiti dalle due società in occasione della trattativa pluriennale che ha visto coinvolte entrambe le parti.
Per le ragioni anzidette, l'appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo.
II. Venendo all'appello principale, occorre preliminarmente esaminare
l'eccezione di inammissibilità per mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolto formulata dall'appellata. A sostegno, quest'ultima evidenzia che la non avrebbe mai avuto alcun contatto materiale con la società Pt_1
(poiché la soc. sarebbe intervenuta tardivamente TE Pt_1 nella vicenda fattuale e non in veste di cessionaria d'azienda o comunque di subentrante nella posizione di di qui l'impossibilità di Parte_3 ricostruire una responsabilità “da contatto sociale” in capo a quest'ultima.
L'eccezione dev'essere respinta, in quanto, perlomeno in astratto, l'assenza di un contatto materiale tra le due società non palesa una manifesta infondatezza dell'appello, tenuto conto del fatto che l'an della responsabilità viene invocata da parte appellante in forza di diverse ricostruzioni e non solo in forza del contatto sociale.
III. Tanto premesso, occorre esaminare il merito delle censure mosse con l'appello principale.
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la violazione o non corretta applicazione dei principi in tema di responsabilità da contatto sociale qualificato e/o da inadempimento all'accordo di cooperazione.
A parere di questa Corte, le censure dispiegate non valgono a inficiare la correttezza della decisione del primo giudice, che ha escluso l'an della responsabilità poiché non ha riscontrato che la avesse TE assunto l'impegno giuridico di proseguire la trattativa. L'appellante precisa che tale obbligo discenderebbe da “la cooperazione delle tre società proponenti, a mezzo dei tre professionisti dalle stesse incaricati di trattare con Cont l'Amministrazione comunale, al fine di addivenire all'approvazione del ad iniziativa privata in questione” che testimonierebbe “l'esistenza di una precisa intesa plurilaterale fra le stesse” (pag. 22, atto di appello).
Tuttavia, come correttamente rilevato dal Tribunale, la cooperazione delle società nella trattativa volta alla conclusione del progetto urbanistico con il
Comune di Signa non ha mai raggiunto i termini di un vero e proprio accordo negoziale tra le stesse (il quale, tra l'altro, avrebbe richiesto – a livello
15 contenutistico – la previsione di un obbligo delle parti a sostenere il progetto urbanistico a tempo indeterminato). Non vale a dimostrare il contrario il protocollo d'SA (dirimente è il fatto che all'art. 8 le parti danno reciprocamente conto del fatto che esso non è produttivo di formali obblighi contrattuali) e costituisce la riprova dell'inesistenza di un accordo la mancata costituzione del previsto dall'a. 66 della legge regionale Toscana n. CP_7
1/2005.
La correttezza della decisione del primo giudice emerge anche in punto di respingimento della responsabilità da contatto sociale qualificato. Il Tribunale ha eseguito un'oculata ricostruzione della giurisprudenza di legittimità consolidatasi sul punto;
tale figura, che fa nascere degli obblighi giuridici nei rapporti tra privati in assenza di un precedente contratto, si giustifica in forza del coinvolgimento di un soggetto “qualificato”: ossia un soggetto gravato ex lege da particolari obblighi di protezione nei confronti della parte con cui entra in contatto, capace di ingenerare un “legittimo affidamento” (a tal proposito vengono evocati i modelli relazionali in cui possono sorgere specifici obblighi: il rapporto tra medico ospedaliero e paziente, tra mediatore/l'avvocato e cliente, tra PA e privato ecc…). Al ricorrere di tali obblighi, l'ordinamento riconosce una responsabilità da inadempimento, analoga a quella nascente dal contratto. La giurisprudenza ha riscontrato questa tipologia di responsabilità in contesti dove esiste una disparità tra i soggetti che entrano in contatto, imputabile di sovente all'asimmetria informativa o al possibile abuso di potere economico di una parte ai danni dell'altra.
Nel presente giudizio, invece, la responsabilità viene evocata nell'ambito di un rapporto paritario tra società, entrambe esercitanti un'attività imprenditoriale.
L'appellante, per invocare la ricorrenza di tale responsabilità pur in assenza di tali specifici obblighi, osserva genericamente che “la responsabilità che Pt_1 ha inteso far valere, pur non attenendo a quelle ipotesi tipizzate, si raccorda a rapporti comunque assoggettati alla disciplina, a largo raggio e universale, della correttezza e della buona fede, applicabile ogni volta che ci si trovi nell'ambito di una relazione tra soggetti, certamente anche tra 'privati'”.
Tuttavia, la censura non è condivisibile. Nell'ambito dei rapporti tra le società operanti nel medesimo settore, i generali canoni di correttezza e buona fede possono dispiegare una funzione integrativa di obblighi preesistenti, ma non sono in grado di fondare ex novo un dovere di proseguire delle trattative;
dovere che, a ben vedere o viene formalizzato in un accordo negoziale, oppure non può
16 che ritenersi contrario al principio di autonomia negoziale di cui all'a. 41 della
Costituzione che si declina, in negativo, come diritto di recedere da una trattativa che non si reputa più conveniente per i propri interessi, non ostando in senso contrario il dovere di solidarietà di cui all'a. 2, non essendo quest'ultimo un dovere assoluto, ma un interesse che dev'essere contemperato con gli altri diritti fondamentali. Del resto, la società era consapevole dei rischi Pt_1 insiti della trattativa;
tra le diverse variabili, l'interposizione del procedimento amministrativo volto al previo ottenimento dei permessi urbanistici propedeutici alla realizzazione dell'opera, valeva a rendere incerta la vicenda e, parallelamente, meno plausibile la nascita di un affidamento giuridicamente rilevante.
IV. Con il secondo motivo, l'appellante, in sintesi, censura la decisione del primo giudice nella parte in cui non ha riconosciuto come illegittimo il recesso dalle trattative esercitato dalla TE
In particolare, l'appellante evidenzia che il comportamento della società nell'esercizio di tale diritto andava valutato “nel contesto dei rapporti con gli altri partners per gli effetti che poteva produrre ed ha prodotto”, mentre non doveva ritenersi rilevante il sopravvenuto “mutamento delle condizioni economiche e finanziarie e di mercato del settore”, né “le lungaggini e le inefficienze del procedimento amministrativo”, poiché attinente al diverso piano dei rapporti col
Comune.
Anche tali rilievi non sono condivisibili. Il recesso è un atto pre-negoziale espressione di una libera facoltà del privato, che solo eccezionalmente può generare una responsabilità di tipo risarcitorio, ossia, quando viene esercitato in modo irragionevole e/o inutilmente pregiudizievole per le altre parti. Non basta, dunque, provare che dall'interruzione della trattativa le parti avrebbero subito un danno, per dimostrare il diritto al risarcimento;
la società/odierna appellante doveva ed aveva l'onere di provare che le circostanze concrete nell'ambito delle quali il recesso era stato esercitato, erano tali da renderlo illegittimo.
Tanto premesso, è chiaro che il tortuoso iter amministrativo (congruamente ripercorso dal primo giudice) che ha visto le parti coinvolte per ben otto anni, il contesto economico – finanziario mutato nel corso della trattativa, nonché il comportamento incerto del Comune che, anche in ragione del cambio di amministrazione, ha chiesto diverse modifiche al progetto iniziale, sono elementi che sono stati correttamente presi in considerazione dal primo giudice e che
17 hanno consentito di valutare come legittima ed economicamente razionale la scelta imprenditoriale della società di abbandonare le trattative. CP_1
Per tutte le ragioni che precedono, anche il secondo motivo dev'essere respinto in quanto infondato.
Ogni altra questione, relativa alla prova del danno subito, resta assorbita.
V. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, tenuto conto del valore della causa, prossimo ai minimi dello scaglione di riferimento, dell'aumento per la presenza di più parti e con esclusione della fase istruttoria.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e di avverso la TE CO sentenza impugnata così provvede:
1) respinge l'appello principale;
2) dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale;
3) condanna l'appellante in via principale e l'appellante in via incidentale al pagamento, in solido fra loro, dei compensi di causa che sono liquidati, in favore parte appellata, in € 12.033, oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;
4) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia, se dovuto;
5) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
18
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 24.02.2025 e composta dai Sigg.ri Magistrati: Dr.ssa. Isabella MARIANI Presidente Dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere Dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 9.02.2021 al n. 220 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n.2976/2020 pubblicata il 31.12.2020
promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1 v. dall'Avv. Prof. Francesco Alcaro come da procura in atti
- appellante - contro
, in persona del legale rappresentante pro TE tempore rappresentata e difesa dall'Avv.. dall'avv. Alessandro Cecchi, come da procura in atti;
- appellato - e della , in persona del legale CO rappresentante pro tempore rappresenta e difensa dagli Avv.ti Mauro Giovannelli e Guido Giovannelli, come da procura in atti.
- appellato -
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze in 1^ grado, n. 2967/2020 per i motivi indicati e specificati nell'atto e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della per l'interruzione ingiustificata ed imprevedibile del TE rapporto sussistente con ed altri, avente ad oggetto la cura e la Parte_1 conclusione del procedimento finalizzato all'approvazione del PUA di cui in narrativa, e quindi condannare la predetta società appellata: in tesi, a corrispondere alla Parte_1 (già spa), a titolo di risarcimento dei danni dalla stessa patiti a causa del comportamento descritto, la somma complessiva di euro 1.041.435,27, di cui euro 162.867,50 quale danno emergente, ed euro 878.567,77 quale lucro cessante, o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia. in subordine, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuta la voce del lucro cessante nella misura di Euro 878.567,77, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della
odierna TE mi titoli sopra indicati e, per l'effetto, condannare la predetta Società a corrispondere alla Società attrice appellante, a titolo di risarcimento dei danni dalla stessa patiti a causa del comportamento sopra descritto, la somma complessiva di Euro 669.967,50, di cui Euro 162.867,50 oltre la somma non ancora corrisposta, a titolo di compenso professionale a saldo per le attività espletate, quale danno emergente, ed Euro 507.100,00 quale lucro cessante, o la maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”; per l'appellato “Piaccia all'Ecc.ma Corte di TE Appello di Firenze: 1) in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello principale e quello incidentale tardivo;
2) nel merito: respingere gli appelli proposti e per l'effetto respingere come infondate tutte le domande avanzate dall'appellante principale e dall'appellante incidentale Parte_2 CP_3 previo accoglimento, o, dell'eccezione di inadempi
[...] della domanda riconvenzionale articolata nei suoi vari profili (dichiarate assorbite dal Tribunale) e quindi previa risoluzione dell'eventuale rapporto giuridicamente rilevante esistente tra le parti ovvero previo riconoscimento di una giusta causa per l'esercizio del diritto di rinunciare all'iniziativa o di recesso da parte della soc.
In ogni caso respingere la domanda per inesistenza dei CP_1 TE danni lamentati e comunque del nesso causale tra la contestata rinuncia della soc. Fornaci ed i danni stessi;
in via istruttoria: ammettere tutte TE le richieste ate dalla società con le TE memorie di cui all'art. 183, 6° comma, cpc depositate in primo grado;
respingere la richiesta di C.T.U. avanzata da .. 3) con vittoria delle spese e competenze CP_2 di lite"”. per l'appellato : “Voglia l'Ecc.ma Corte CO di Appello adit roposto, annullare e/o comunque riformare la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2976/2020, pronunciata inter partes il 31 dicembre 2020 (RG 2985/2017) e, per l'effetto: (i) in tesi: accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c. della per i titoli e le causali descritte in narrativa, e TE re a la somma CO complessiva di € 5.447.510,45, di cui € 441.210,54 a titolo di danno emergente, ed € 5.006.299,45 a titolo di lucro cessante, o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni dalla stessa patiti;
(ii) in ipotesi: accertare e dichiarare la responsabilità di ai sensi degli art. TE 1337 e 1223 c.c. per il recesso improvviso a conclusione del procedimento amministrativo di approvazione del PUA e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni cagionati a determinati nella CP_2 misura di € 441.210,54, a titolo di danno emergente, lteriore importo da liquidarsi in via equitativa a titolo di lucro cessante, o la maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
(iii) in via istruttoria, occorrendo, ammettere C.T.U. al fine di quantificare il danno subito dall'appellante anche attraverso la CP_2 valutazione dei documenti prodotti in causa. Con ogni conseguenziale pronuncia in ordine alle spese di entrambi i gradi del giudizio.”
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
2 I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, la condanna di
[...]
l risarcimento del danno subito per effetto dell'interruzione TE ingiustificata del rapporto intercorso fra le parti, finalizzato all'approvazione del Cont in fase di realizzazione nel Comune di Signa.
La vertenza origina da una complessa vicenda, incentrata sulla rinuncia di a un progetto comune finalizzato al PUA denominato Controparte_5
“Piazza del Mercato” e le conseguenti richieste di risarcimento danni avanzate da parte di e in seguito alla Pt_1 CO mancata attuazione del piano.
Il progetto veniva inizialmente promosso dalla Controparte_5
dalla e dalla quali
[...] Pt_1 CO proprietarie, delle aree, degli edifici e dei terreni ricompresi nelle zone, individuate nel progetto urbanistico del Comune di Signa, destinate a possibili interventi.
In particolare, le tre società presentavano, in data 9 giugno 2008, una proposta di Piano Attuativo, denominato “Nuova Piazza del Mercato”, che prevedeva, oltre la realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'ampliamento di due sezioni della scuola elementare, la realizzazione della nuova sala consiliare ed il pagamento di extra-oneri all'amministrazione.
I fatti di causa venivano, così ricostruiti in sentenza: “a) lo strumento urbanistico del Comune di Signa, vigente nel 2006, prevedeva, per una vasta area di oltre otto ettari, posta tra il centro abitato di Signa ed il Parco dei Renai, tre distinti ed autonomi "interventi unitari" indicati con i nn. 13, 14 e 40, ma mai attuati;
b)
era ed è proprietaria della parte preponderante delle aree TE
e degli edifici ricadenti nell'intervento n. 13; le società e la Parte_3 cooperativa erano proprietarie (e la seconda lo è ancora) della CP_3 maggior parte dei terreni inedificati ricadenti in quello n. 14; altri soggetti erano e sono proprietari di aree e fabbricati ricadenti nell'intervento unitario n. 40; c) le tre società il 9 giugno 2008 hanno presentato in data 9.6.2008 una proposta di Piano
Attuativo, denominato “Nuova Piazza del Mercato”, la quale, tra l'altro, prevedeva, oltre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, anche l'ampliamento di due sezioni della locale scuola elementare, la realizzazione della nuova sala consiliare ed il pagamento di extra-oneri all'amministrazione comunale (cfr. doc.5 fasc. parte Contr Co attrice); d) l'arch. ha assistito e mentre Persona_1
[...]
ha incaricato l'arch. e) per l'assistenza in TE Persona_2
3 relazione agli aspetti giuridici della vicenda è stato conferito dalla tre società incarico al Prof. Avv. Mario P. Chiti;
f) in data 24.7.2008 è stato stipulato tra il
Comune di Signa e le tre società un protocollo di intesa per stabilire gli adempimenti a carico di ciascuno e la relativa tempistica (cfr. doc.7 fasc. parte attrice); g) il progetto di Piano Attuativo è stato adottato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 44 del 22.4.2009 (cfr. doc. 12 fasc. parte attrice); h) la pubblicazione sul BURT (bollettino ufficiale della Regione
Toscana) della deliberazione di adozione è avvenuta il 19 maggio 2010 (cfr. doc.
13 fasc. parte attrice); i) la nuova amministrazione comunale in data 2.7.2010 ha resentato una "auto-osservazione", nella quale ha avanzato proposte che
“comportano un parziale adeguamento del disegno urbano previsto dal Piano adottato” (cfr. doc. 15 fasc. parte attrice); j) in seguito sono stati svolti molti incontri tra le tre società convocando per il 26 marzo 2015 un'apposita riunione CP_1 tra le tre società proponenti per la sottoscrizione degli elaborati (cfr. doc.8 fasc.
), riunione alla quale non ha TE TE partecipato;
l) a seguito di una richiesta del Prof. Avv. Chiti, inviata per PEC in data 1° aprile 2015, nella quale sono stati paventati "effetti oltremodo negativi per
i diritti degli altri proprietari, oltre che per la sfera economica e professionale di noi consulenti" (doc. 9, fasc. , il legale rappresentante di TE ha sottoscritto tali elaborati (doc. 10 fasc. TE [...]
, dichiarando che, qualora l'Amministrazione Comunale non avesse CP_1 approvato neppure quella, soluzione progettuale, non sarebbe più stato intenzionato a proseguire nell'iniziativa e non avrebbe sottoscritto ulteriori elaborati o atti relativi al suddetto piano attuativo (circostanza confermata dal teste ll'udienza del 18 aprile 2019); m) dopo tale episodio, Persona_2 ha chiesto, sia al prof. avv. Chiti (consulente delle tre TE società), che all'arch. (proprio progettista), le notule a saldo per le Per_2 prestazioni da loro svolte ed ha provveduto al relativo pagamento (cfr. docc. nn.
11 e 2 fasc. ; n) Il 28 luglio 2015 l'amministrazione comunale TE ha richiesto alle tre società una proposta alternativa;
o) l'11 novembre 2015 si è svolto un incontro presso lo studio del prof. Chiti, al quale hanno partecipato
l'Arch. ed i legali rappresentanti delle società e BPM, all'esito Per_2 Pt_3 del quale si è convenuto di riproporre al Comune il progetto iniziale “con le modifiche chieste dall'amministrazione” (circostanza confermata dal teste ll'udienza del 18 aprile 2019); p) in data 26 novembre 2015 Persona_2 il prof. Chiti, con lettera scritta per conto di due delle società proponenti - BMP
4 scarl. e CP. e non anche di ,n - “i cui rappresentanti non Controparte_5 partecipavano alle riunioni tecnico-legali” (cfr. pag.6 della comparsa di intervento di ) - ha dichiarato al Comune di Signa che “le proprietà rappresentate CP_3 ripropongono integralmente il progetto iniziale e danno la propria disponibilità a collaborare con gli uffici comunali…..per il completamento dell'iter” (cfr. doc.23 fasc. ); q) con lettera del 22 dicembre 2015, il Sindaco di Controparte_5
Signa ha comunicato che "non appare valutabile compiutamente la proposta progettuale presentata" , stante la necessità di provvedere all'integrazione con nuovi e diversi elaborati per rispondere, sia alle esigenze di dare seguito alle prescrizioni contenute nel parere del Settore OO.PP. del 17.4.2009, sia alle osservazioni della Soprintendenza, rilevando altresì che le tre società non avevano ancora provveduto alla costituzione del obbligatorio, ai sensi CP_7 dell'art. 66 della L.R. 1/2005, come già richiesto fin dal momento dell'adozione del piano attuativo e che a breve sarebbe stato operativo il nuovo Piano Gestione
Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) con modifica della previsione di pericolosità idraulica
(cfr. doc. 14 fasc. ; r) nella medesima lettera, previo richiamo TE all'opportunità di procedere “ad un'attenta e condivisa rivalutazione circa
l'attualità dell'interesse pubblico dell'intervento e della persistenza degli interessi di tutte le parti alla realizzazione della proposta progettuale”, le tre società proponenti il Piano attuativo sono state inviate a comunicare se, alla luce di quanto esposto, avevano ancora interesse a proseguire nell'iniziativa; s) con lettera dell'11 gennaio 2016 ha risposto nei termini di TE seguito riportati: "In possesso vs. lettera del 22.12.2015 siamo con la presente a rendervi noto che, essendo mutate in maniera abnorme le condizioni economico- finanziarie e di mercato del settore, non siamo più interessati, per la ns. parte, a portare avanti il progetto su esposto al quale intendiamo rinunciare formalmente"
(doc. 15 fasc. ; t) e con PEC del 18 gennaio TE CP_8 CP_9
2016 del Prof. Chiti hanno confermato al Comune di Signa “la loro posizione per
l'approvazione definitiva del progetto in oggetto” (cfr. doc. 24 fasc. parte attrice);
u) con nota del 16 febbraio 2016, in ottemperanza alla richiesta di accesso agli atti nel frattempo avanzata da e il Comune ha inoltrato alle CP_8 CP_9 medesime la comunicazione dell'11 gennaio 2016 di rinuncia di
[...]
al progetto de quo, evidenziando che detta rinuncia condizionava TE
“l'ulteriore seguito del procedimento non sussistendo più in capo ai soggetti ancora interessati la proprietà della maggioranza assoluta dei valori fondiari legittimante la costituzione del di cui all'art.66 L.reg. Toscana n.1/2005 CP_7
5 ora art.108 della L.reg. Toscana n.65/2014, ad oggi non ancora CP_7 costituito” (cfr. doc. 26 fasc. parte attrice); v) con nota del 27 aprile 2016 il Comune di Signa, ribadito il rilievo circa il venir meno del requisito di cui all'art.66 L.reg.
Toscana n.1/2005 appena menzionato, ha informato che sarebbe stata sottoposta all'esame del Consiglio Comunale la definizione del procedimento
“mediante la non approvazione del Piano Urbanistico Attuativo” (cfr. doc. 27 fasc. parte attrice); w) l'Amministrazione comunale con deliberazione consiliare n. 40 del 3.10.2016 ha deliberato di non procedere all'approvazione del Piano Attuativo
(adottato nel 2009), essendo venuta meno la maggioranza dell'imponibile catastale da parte dei proponenti, dando atto, nel contempo, che “le normative idrauliche sopravvenute hanno mutato la classificazione delle aree comprese nel
Piano Attuativo in P3 “area a pericolosità da alluvione elevata”
II. conveniva in giudizio Parte_1 TE richiedendo un risarcimento di euro 1.041.435,27 (di cui euro 162.867,50 per danno emergente ed Euro 878.567,77 per lucro cessante), a causa dell'interruzione “ingiustificata” del rapporto.
avanzava analoga domanda per CO
l'importo di euro 123.840,43 quanto al danno emergente e di euro 1.607.078,12, quanto al lucro cessante. contestava le domande avversarie Controparte_5 negando la propria responsabilità ed adducendo a sostegno del proprio ripensamento, motivazioni di carattere economico e procedurale. Sottolineava infatti che la decisione era stata presa in considerazione di un'attenta rivalutazione circa l'attualità dell'interesse pubblico dell'intervento e della modifica della normativa di riferimento.
Il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 2976/2020 rigettava le domande risarcitorie.
Il Giudice riteneva che le società asseritamente creditrici non avessero assolto l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo posto a fondamento delle pretese azionate;
non era in particolare stato dimostrato che tra le società fosse intervenuto un accordo fonte obblighi reciproci in relazione al procedimento amministrativo instaurato. Affermava che lo stesso protocollo di intesa, sottoscritto in data 24.7.2008, prevedeva impegni solo nei rapporti tra le tre società proponenti da un lato ed il Comune dall'altro, fermo restando che le parti si erano date reciprocamente atto “della natura del presente atto quale Protocollo
6 generale di intesa non produttivo di formali obblighi contrattuali precontrattuali o extracontrattuali reciprocamente vincolanti”.
Il Tribunale respingeva la tesi della responsabilità “da contatto sociale” dedotta dall'appellante, per la cui configurabilità riteneva essenziale la violazione di obblighi preesistenti posti a carico di soggetti individuati nell'ambito delle attività professionali cd. protette. Al di fuori dell'esercizio delle attività professionali protette, non potevano invece prospettarsi obblighi di garanzia e di protezione.
Il Giudice respingeva le domande di risarcimento del danno anche sotto il profilo della responsabilità precontrattuale;
ritenendo che la scelta della convenuta non fosse pretestuosa o priva di giustificazione, ma invece riconducibile a ragionevoli criteri di scelta imprenditoriale: ossia le mutate condizioni economico- finanziarie e di mercato, nonché il procedimento amministrativo lungo e incerto.
III. Avverso la sentenza suddetta interponeva atto di appello Parte_1 articolato sui seguenti motivi:
1. Sull'accordo di cooperazione e/o contatto sociale fra le Società proponenti. Violazione o non corretta applicazione degli artt. 1173 - 1175
– 1321 - 1322 -1337 - 1362 – 1218 – 2043 c.c.
L'appellante denunciava la violazione o non corretta applicazione dei principi in tema di responsabilità precontrattuale e/o da contatto sociale qualificato. In particolare, richiamava, quale fonte di reciproci obblighi, il Protocollo sottoscritto dalle Società e dal Comune che andava riferito alle parti di esso
(Società e Comune) e non, come fatto dal giudice, alle Società nei rapporti tra di loro.
Evidenziava che il comportamento della Società convenuta aveva violato le regole di buona fede e correttezza, nonché i connessi obblighi di protezione e informazione, il ragionevole e legittimo affidamento ingenerato nelle altre Società proponenti in ordine alla volontà di coltivare e concludere l'iter in questione.
Emergeva così dunque una chiara responsabilità di tipo contrattuale o ad essa assimilabile, per violazione delle intese e degli accordi assunti o comunque fondati su 'contatto sociale qualificato', oggettivamente instauratosi fra i partners, proponenti congiuntamente il progetto urbanistico. Il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare la condotta complessiva tenuta dalla
[...] durante la fase delle trattative e di cooperazione per TE Cont l'approvazione del Tale condotta, protrattasi nel tempo e caratterizzata da atti positivi e manifestazioni di volontà univoche, aveva ingenerato nelle altre
7 società proponenti un legittimo affidamento nella prosecuzione e conclusione positiva del procedimento amministrativo. L'appellante contestava, inoltre, le argomentazioni del Tribunale in ordine alla mancata individuazione da parte di degli “specifici obblighi preesistenti posti dalla legge a carico di Pt_1 CP_10 in ragione dell'attività svolta”. Tale assunto si rivelava, a parere
[...] dell'appellante, fuorviante, atteso che la responsabilità che aveva inteso Pt_1 far valere, pur non attenendo ad ipotesi tipizzate, si raccordava a rapporti comunque assoggettati alla disciplina, a largo raggio e universale, della correttezza e della buona fede, applicabile nell'ambito delle relazioni tra soggetti ed espressiva di contenuti giuridicamente rilevanti.
2. Sul recesso di Non corretta TE interpretazione dei fatti e violazione degli artt. 1362 – 1366 - 1337– 1375
– 1218 - 2043 c.c.
Il recesso dalla procedura, operato dalla era stato TE erroneamente qualificato dal giudice come esercizio di una legittima facoltà, senza considerare che tale recesso era avvenuto in violazione dei doveri di correttezza e buona fede ex art. 1337 c.c. e, comunque, in modo tale da frustrare l'affidamento delle altre parti. La sentenza riteneva giustificato il recesso di attesa la perdita di interesse per il progetto urbanistico CP_10 sopravvenuta in ragione del mutamento delle condizioni economiche e finanziarie e di mercato del settore;
tuttavia, la rinuncia andava comunque valutata nel contesto dei rapporti con gli altri partners per gli effetti che poteva produrre. Anche il riferimento del primo Giudice alle contestazioni e censure contenute nel ricorso al TAR proposto per contro il Comune di Signa, Pt_1 alle lungaggini e le inefficienze del procedimento amministrativo, era ultroneo e non rilevante, non interferendo nella valutazione del caso de quo, atteso il diverso piano su cui si pongono le incongruenze del Comune e i conseguenti rimedi, rispetto a quello proprio dei rapporti tra i partners;
con riguardo a questi ultimi, la decisione del recesso era stata assunta da autonomamente CP_10
e comunicata direttamente ed esclusivamente al Comune, pur incidendo pregiudizievolmente sulla posizione delle altre società.
Il giudice aveva altresì minimizzato l'importanza della mancata comunicazione preventiva della decisione di recesso alle altre società proponenti. Tale omissione costituiva una violazione di specifici obblighi di informazione e protezione, derivanti dal “contatto sociale qualificato” instauratosi tra le parti.
La mancata comunicazione aveva determinato la vanificazione della 'chance' di
8 realizzazione del PUA, privando le altre società della possibilità di adottare misure alternative per mitigare il danno. Da qui la piena responsabilità della appellata e quindi il diritto di di ottenere il risarcimento dei danni subiti Pt_1
e subendi a causa della condotta posta in essere dalla TE1
in tutte le sue componenti.
[...]
Lamentava ancora l'appellante che il giudice aveva erroneamente valutato le voci di danno emergente, omettendo di considerare le spese sostenute dalle altre società per attività preparatorie, consulenze tecniche, onorari professionali e altri costi direttamente connessi alla predisposizione e presentazione del Cont progetto Contestava, in particolare, la mancata inclusione, nel computo, di determinate voci di spesa, debitamente documentate e comprovate. Il danno emergente era quantificabile in complessivi Euro 41.867,50, di cui Euro
31.867,50 per l'attività tecnica ed Euro 10.000,00 oltre cap e iva per la consulenza legale;
la voce del danno emergente comprendeva anche gli oneri finanziari che la aveva sostenuto dal 27.12.2012, data di acquisto Parte_1 del terreno, in quanto tale acquisto era stato effettuato in vista della conclusione positiva dell'iter finalizzato all'approvazione del Piano
A detta dell'appellante il giudice aveva altresì errato nella valutazione del lucro cessante, non considerando il mancato guadagno derivante dalla mancata Cont realizzazione del progetto che aveva precluso alle altre società la possibilità di ottenere significativi profitti economici, derivanti dalla valorizzazione delle aree interessate e dalla successiva commercializzazione degli immobili realizzati.
Allegava il prospetto del danno subito ammontante ad euro 878.567,77.
Sotto altro profilo, lamentava il deprezzamento del terreno di proprietà di parte attrice;
il danno derivante dalla perdita di valore subito dal terreno dal 2009 al
2015 era quantificato in Euro 922.000,00 che rapportato al 55% della proprietà di parte attrice ammontava a Euro 507.100,00.
Si costituiva in giudizio proponendo appello TE2 incidentale e chiedendo la condanna della società a TE pagare la somma di € 5.447.510,54 o, in ipotesi, la somma di € 441.210,54 oltre il lucro cessante da liquidarsi in via equitativa. In via istruttoria, la CP_2 chiedeva l'ammissione di CTU per la quantificazione del danno.
[...] Contr censurava la condotta di per aver posto in essere un TE recesso improvviso ed ingiustificato dal progetto congiuntamente intrapreso nell'anno 2006 e proseguito sino al 2016. Tale recesso si era concretizzato nella violazione dei canoni di correttezza e buona fede, non avendo la parte recedente
9 comunicato tempestivamente alle controparti la propria determinazione, così precludendo a queste ultime la possibilità di valutare compiutamente gli effetti di tale decisione e di approntare adeguate soluzioni alternative.
L'appellata contestava la statuizione del Tribunale che aveva ritenuto giustificata la scelta di di recedere dall'iniziativa TE comune;
tale decisione si fondava su una presunta perdita di interesse manifestatasi a partire dal marzo 2015, nonché su un mutamento delle condizioni economico-finanziarie e di mercato idoneo a sorreggere la scelta imprenditoriale.
Ulteriore motivo di gravame era rappresentato dalla derubricazione operata dal giudice di prime cure, della mancata comunicazione alle controparti della volontà di rinunciare alla prosecuzione del procedimento amministrativo a una mera questione di “opportunità”; tale omissione integrava al contrario un inadempimento rilevante, stante la natura improvvisa e ingiustificata del recesso. invocava, pertanto, la responsabilità di CP_13 [...] per le conseguenze dannose derivanti dalla sua condotta, TE chiedendo il risarcimento dei danni patiti.
Si costituiva : TE4
1. Inammissibilità per tardività dell'appello incidentale proposto da
[...]
. Eccezione di giudicato. CO
Deduceva l'appellata che il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 2976/2020, aveva respinto sia la autonoma domanda di che la domanda di Pt_1 CP_2
La sentenza, ai sensi degli art. 285 e 170 cpc, era stata notificata ad entrambi i difensori domiciliatari delle due società, mediante PEC, in data 4 gennaio 2021;
l'appello doveva essere proposto sia da che da entro il termine Pt_1 CP_2 di trenta giorni dalla notificazione della sentenza e, cioè, entro il 3 febbraio 2021. non aveva proposto appello nel termine di trenta giorni dalla CP_2 notificazione della sentenza, costituendosi in giudizio in data 9 aprile 2021 ed impugnando in via incidentale la sentenza nella parte in cui aveva respinto la sua domanda.
L'impugnazione incidentale era da considerarsi tardiva ai sensi dell'art. 334 cpc, che ammette la possibilità di un appello tardivo solo dalle "parti, contro le quali
è stata proposta impugnazione e [da] quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331". Secondo l'appellata, non rivestiva CP_2 nessuna di tali qualifiche.
10
2. Inammissibilità dell'appello principale per non avere una ragionevole probabilità di essere accolto. Difetto di legittimazione attiva di Pt_1
Perdita di efficacia dell'appello incidentale tardivo.
L'appellata sollevava eccezione inammissibilità dell'appello principale ex art.348-bis cpc in quanto l'impugnazione non avrebbe una ragionevole probabilità di essere accolta.
Nel merito contestava i singoli motivi di appello.
Deduceva che la controparte aveva ammesso che non vi era stato Pt_1 alcun contatto tra le due società, e quindi che la non TE sapeva del coinvolgimento di nell'operazione immobiliare, né era a Pt_1 conoscenza che tale società aveva acquistato il 55% del terreno da Pt_3 il quale non aveva mai riferito della cessione del 55% della
[...] comproprietà del suo terreno alla società e neppure di agire anche Parte_4 in rappresentanza di detta società Tale circostanza era stata confermata dalla stessa nel sostenere che il contatto tra le due società dovrebbe essere Pt_1 inteso "in senso giuridico".
3. Sulla correttezza della sentenza nella parte in cui ha escluso l'esistenza di ogni vincolo contrattuale tra le parti, ovvero da "contatto sociale qualificato".
Il Tribunale aveva correttamente escluso ogni rilevanza al protocollo, poiché il riferimento alle "parti" non poteva che essere inteso indistintamente a tutti coloro che avevano sottoscritto quell'atto e non, come sosteneva CP_2 esclusivamente al rapporto "esterno" tra le tre società, da un lato, ed il Comune dall'altro. Inoltre, poiché pacificamente non erano sorti obblighi di sorta nel
"rapporto esterno", a maggior ragione non ne erano sorti nel "rapporto interno":
Inoltre l'accordo si era risolto di diritto per l'inutile decorso di un termine essenziale. Infatti, in quel contratto era stato previsto "il termine essenziale nell'interesse delle Società, per la definitiva approvazione dei necessari atti urbanistici, è fissato nel 20 febbraio 2009. In caso di infruttuoso decorso di tale termine, fermo quanto previsto dalle clausole 8 e 9, resta inteso che le società si riterranno pertanto libere da ogni impegno relativo al presente progetto, senza che le parti abbiano niente da pretendere o richiedere reciprocamente per alcun titolo
o ragione " Quanto alla pretesa esistenza di un “contatto sociale qualificato” sottolineava che tale contatto presuppone una particolare qualità nel soggetto con cui si entra in relazione da cui in base ad altre norme che regolano la sua
11 attività è attesa una prestazione svolta con correttezza e buona fede;
diverso era il caso di specie dove tutte le società operavano sullo stesso piano.
Quanto al dedotto accordo di cooperazione per avere incaricato professionisti per la redazione del piano e per avere richiesto la sua approvazione al comune, osservava che gli incarichi conferiti ai professionisti risalivano alla fase precedente il protocollo d'intesa e che la costituzione del come la CP_7 convenzione urbanistica accessiva al piano attuativo, richiedevano la forma scritta ad substantiam cosicché qualunque accordo preliminare tra le parti per impegnarsi a stipulare tali atti doveva a pena di nullità rivestire la forma scritta.
L'appellata si era inoltre rifiutata di sottoscrivere una diffida al Comune di
Signa, dichiarando che non era intenzionato a proseguire nell'iniziativa.
4. Sulla correttezza della sentenza nella parte in cui ha escluso ogni responsabilità precontrattuale in capo a sia per TE mancata proposizione della domanda, sia - in subordine - per infondatezza della stessa. Inammissibilità delle nuove domande formulate in appello.
Affermava che la responsabilità precontrattuale contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte era pacificamente ricompresa in quella extracontrattuale e, per tale motivo, soggetta al termine di prescrizione quinquennale. In ogni caso non era vero che la domanda era implicitamente compresa in quella proposta poiché le parti attrici avevano qualificato i fatti e dedotto esclusivamente la responsabilità contrattuale ex articolo 1218 cc. Una volta accertato che non esistevano accordi né un contatto sociale qualificato le domande dovevano essere semplicemente respinte
5. Sulla correttezza della sentenza nella parte in cui ha ritenuto giustificato il recesso dall'iniziativa da parte di TE
La sentenza era corretta anche sul recesso giustificato. Infatti, la rinuncia all'operazione era stata determinata dalla lungaggine del procedimento e dall'abnorme mutamento delle condizioni economiche medio tempore intervenute. La società aveva esercitato un proprio diritto. La rinuncia alle operazioni immobiliari contrariamente a quanto sostenuto dalle controparti non era stata improvvisa o inattesa ma aveva costituito la naturale conclusione della partecipazione ad una iniziativa imprenditoriale ormai priva di ogni prospettiva.
Già da tempo, infatti, la società aveva mostrato le perplessità ad insistere ad andare avanti nel progetto, tant'è che non aveva sottoscritto nel 2013 una diffida all'amministrazione comunale ed aveva sottoscritto gli elaborati grafici del 2015 solo a seguito di forti pressioni ricevute
12 Parte appellata riproponeva inoltre domande ed eccezioni non esaminate dal tribunale in quanto ritenuti assorbiti relative a:
6. Perdita di efficacia di ogni vincolo tra le tre società o comunque – in via riconvenzionale - risoluzione dello stesso per mutamento della compagine sociale e delle condizioni iniziali.
Qualora un vincolo fosse sorto fra le società, esso sarebbe stato di tipo associativo. Si trattava quindi di obbligazioni che le tre società avrebbero contratto in solido in favore del comune;
in tale contesto l'inadempimento di un soggetto produce effetti negativi sugli altri tenuti comunque a far fronte all'obbligazione per l'intero,
7. Inesistenza di ogni nesso causale L'amministrazione comunale alla fine del
2016 aveva dichiarato improcedibile il piano attuativo, una volta venuta meno la maggioranza dei proprietari;
tuttavia il piano attuativo non poteva comunque essere approvato. Il sindaco infatti, nel 2015, aveva comunicato alle parti che non appariva valutabile completamente la proposta progettuale presentata;
i motivi a sostegno di tale decisione erano numerosi e non imputabili alla CP_1
Non era quindi dato comprendere come le controparti potessero dare per scontato l'approvazione del piano attuativo. Dal 22/12/2015 avevano trovato immediata applicazione le nuove mappe relative alla pericolosità di alluvione e l'area risultava fino a quella data classificata come a pericolosità idraulica molto elevata. La relazione del responsabile del settore del Comune di Signa era chiarissima al riguardo. La rinuncia della aveva, pertanto, costituito CP_1 solo il pretesto formale per portare a termine un procedimento che avrebbe comunque dato esito negativo
In ordine al quantum della pretesa l'appellata deduceva l'infondatezza delle domande svolte dalle parti attrici. Ciò in quanto le spese erano del tutto sproporzionate e non provate con la documentazione versata in atti;
esse dovevano in ogni caso essere depurate dell'iva. Gli oneri finanziari sostenuti non erano richiedibili alla società appellata ma costituivano una scelta imprenditoriale con assunzione relativo rischio. Il mancato guadagno lamentato era inesistente perché le cifre indicate non erano ancorate alla realtà oggettiva e attuale dei mercati immobiliari. Non si era, inoltre, tenuto conto delle spese necessarie alle procedure e dei tempi necessari per espropriare tutti i terreni di proprietà dei soggetti non aderenti al piano attuativo ,il cui valore catastale rappresentava il 20% dell'intero comparto Infine la aveva proposto Pt_5 apposito ricorso al Tar della Toscana per chiedere il risarcimento dei danni
13 subiti con ciò dimostrando che la mancata realizzazione dell'intervento era stato causato da tutti gli ostacoli frapposti dalla nuova amministrazione comunale.
Quanto alle pretese di BPM l'acquisto del terreno era stato determinato da una sua autonoma scelta e le spese indicate erano del tutto sproporzionate e non provate dalla documentazione versata in atti;
esse non erano depurate dall'iva. ad alcune neppure erano pertinente all'oggetto del contendere. Quanto al lucro cessante le relazioni allegate non rivestivano valore probatorio.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
I. Preliminarmente, occorre affrontare la questione circa l'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto da CO
.
[...]
Questa Corte ritiene che l'appello incidentale sia inammissibile, poiché promosso oltre i 30 giorni dalla notifica della sentenza impugnata e poiché non ricorrono le condizioni che, a norma dell'a. 334 c.p.c., consentono la proposizione dell'appello incidentale tardivo.
ha resistito all'eccezione di tardività CO promossa da assumendo, in sostanza, di essere parte TE
“chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'a. 331 c.p.c.” in ragione dell'inscindibilità della causa. A sostegno, la stessa deduce che l'oggetto del giudizio sarebbe un “unitario rapporto contrattuale” tra i soggetti attuatori del
PAU, citando a tal proposito giurisprudenza sull'azione di accertamento della legittimità del recesso e sulla necessità del litisconsorzio necessario tra tutti i contraenti ai sensi dell'a. 102 c.p.c.
Le deduzioni non possono essere condivise. Come correttamente rilevato da parte appellata, le domande proposte da e ancorché collegate Pt_1 CP_2 sulle questioni di fatto, sono indipendenti ed autonome. La giurisprudenza richiamata dalla è del tutto inconferente al caso di specie, dato che il CP_2 giudizio non attiene alla risoluzione per inadempimento di un contratto con più parti, come asseritamente sostenuto dalla società (di qui, la necessità del litisconsorzio necessario per consentire che l'eventuale inefficacia del contratto pronunciata dal giudice sia accertata nei confronti di tutte le parti), bensì, trattasi di un'azione risarcitoria (di natura precontrattuale o, in ipotesi, “da
14 contatto sociale qualificato”) per i danni subiti dalle due società in occasione della trattativa pluriennale che ha visto coinvolte entrambe le parti.
Per le ragioni anzidette, l'appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo.
II. Venendo all'appello principale, occorre preliminarmente esaminare
l'eccezione di inammissibilità per mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolto formulata dall'appellata. A sostegno, quest'ultima evidenzia che la non avrebbe mai avuto alcun contatto materiale con la società Pt_1
(poiché la soc. sarebbe intervenuta tardivamente TE Pt_1 nella vicenda fattuale e non in veste di cessionaria d'azienda o comunque di subentrante nella posizione di di qui l'impossibilità di Parte_3 ricostruire una responsabilità “da contatto sociale” in capo a quest'ultima.
L'eccezione dev'essere respinta, in quanto, perlomeno in astratto, l'assenza di un contatto materiale tra le due società non palesa una manifesta infondatezza dell'appello, tenuto conto del fatto che l'an della responsabilità viene invocata da parte appellante in forza di diverse ricostruzioni e non solo in forza del contatto sociale.
III. Tanto premesso, occorre esaminare il merito delle censure mosse con l'appello principale.
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la violazione o non corretta applicazione dei principi in tema di responsabilità da contatto sociale qualificato e/o da inadempimento all'accordo di cooperazione.
A parere di questa Corte, le censure dispiegate non valgono a inficiare la correttezza della decisione del primo giudice, che ha escluso l'an della responsabilità poiché non ha riscontrato che la avesse TE assunto l'impegno giuridico di proseguire la trattativa. L'appellante precisa che tale obbligo discenderebbe da “la cooperazione delle tre società proponenti, a mezzo dei tre professionisti dalle stesse incaricati di trattare con Cont l'Amministrazione comunale, al fine di addivenire all'approvazione del ad iniziativa privata in questione” che testimonierebbe “l'esistenza di una precisa intesa plurilaterale fra le stesse” (pag. 22, atto di appello).
Tuttavia, come correttamente rilevato dal Tribunale, la cooperazione delle società nella trattativa volta alla conclusione del progetto urbanistico con il
Comune di Signa non ha mai raggiunto i termini di un vero e proprio accordo negoziale tra le stesse (il quale, tra l'altro, avrebbe richiesto – a livello
15 contenutistico – la previsione di un obbligo delle parti a sostenere il progetto urbanistico a tempo indeterminato). Non vale a dimostrare il contrario il protocollo d'SA (dirimente è il fatto che all'art. 8 le parti danno reciprocamente conto del fatto che esso non è produttivo di formali obblighi contrattuali) e costituisce la riprova dell'inesistenza di un accordo la mancata costituzione del previsto dall'a. 66 della legge regionale Toscana n. CP_7
1/2005.
La correttezza della decisione del primo giudice emerge anche in punto di respingimento della responsabilità da contatto sociale qualificato. Il Tribunale ha eseguito un'oculata ricostruzione della giurisprudenza di legittimità consolidatasi sul punto;
tale figura, che fa nascere degli obblighi giuridici nei rapporti tra privati in assenza di un precedente contratto, si giustifica in forza del coinvolgimento di un soggetto “qualificato”: ossia un soggetto gravato ex lege da particolari obblighi di protezione nei confronti della parte con cui entra in contatto, capace di ingenerare un “legittimo affidamento” (a tal proposito vengono evocati i modelli relazionali in cui possono sorgere specifici obblighi: il rapporto tra medico ospedaliero e paziente, tra mediatore/l'avvocato e cliente, tra PA e privato ecc…). Al ricorrere di tali obblighi, l'ordinamento riconosce una responsabilità da inadempimento, analoga a quella nascente dal contratto. La giurisprudenza ha riscontrato questa tipologia di responsabilità in contesti dove esiste una disparità tra i soggetti che entrano in contatto, imputabile di sovente all'asimmetria informativa o al possibile abuso di potere economico di una parte ai danni dell'altra.
Nel presente giudizio, invece, la responsabilità viene evocata nell'ambito di un rapporto paritario tra società, entrambe esercitanti un'attività imprenditoriale.
L'appellante, per invocare la ricorrenza di tale responsabilità pur in assenza di tali specifici obblighi, osserva genericamente che “la responsabilità che Pt_1 ha inteso far valere, pur non attenendo a quelle ipotesi tipizzate, si raccorda a rapporti comunque assoggettati alla disciplina, a largo raggio e universale, della correttezza e della buona fede, applicabile ogni volta che ci si trovi nell'ambito di una relazione tra soggetti, certamente anche tra 'privati'”.
Tuttavia, la censura non è condivisibile. Nell'ambito dei rapporti tra le società operanti nel medesimo settore, i generali canoni di correttezza e buona fede possono dispiegare una funzione integrativa di obblighi preesistenti, ma non sono in grado di fondare ex novo un dovere di proseguire delle trattative;
dovere che, a ben vedere o viene formalizzato in un accordo negoziale, oppure non può
16 che ritenersi contrario al principio di autonomia negoziale di cui all'a. 41 della
Costituzione che si declina, in negativo, come diritto di recedere da una trattativa che non si reputa più conveniente per i propri interessi, non ostando in senso contrario il dovere di solidarietà di cui all'a. 2, non essendo quest'ultimo un dovere assoluto, ma un interesse che dev'essere contemperato con gli altri diritti fondamentali. Del resto, la società era consapevole dei rischi Pt_1 insiti della trattativa;
tra le diverse variabili, l'interposizione del procedimento amministrativo volto al previo ottenimento dei permessi urbanistici propedeutici alla realizzazione dell'opera, valeva a rendere incerta la vicenda e, parallelamente, meno plausibile la nascita di un affidamento giuridicamente rilevante.
IV. Con il secondo motivo, l'appellante, in sintesi, censura la decisione del primo giudice nella parte in cui non ha riconosciuto come illegittimo il recesso dalle trattative esercitato dalla TE
In particolare, l'appellante evidenzia che il comportamento della società nell'esercizio di tale diritto andava valutato “nel contesto dei rapporti con gli altri partners per gli effetti che poteva produrre ed ha prodotto”, mentre non doveva ritenersi rilevante il sopravvenuto “mutamento delle condizioni economiche e finanziarie e di mercato del settore”, né “le lungaggini e le inefficienze del procedimento amministrativo”, poiché attinente al diverso piano dei rapporti col
Comune.
Anche tali rilievi non sono condivisibili. Il recesso è un atto pre-negoziale espressione di una libera facoltà del privato, che solo eccezionalmente può generare una responsabilità di tipo risarcitorio, ossia, quando viene esercitato in modo irragionevole e/o inutilmente pregiudizievole per le altre parti. Non basta, dunque, provare che dall'interruzione della trattativa le parti avrebbero subito un danno, per dimostrare il diritto al risarcimento;
la società/odierna appellante doveva ed aveva l'onere di provare che le circostanze concrete nell'ambito delle quali il recesso era stato esercitato, erano tali da renderlo illegittimo.
Tanto premesso, è chiaro che il tortuoso iter amministrativo (congruamente ripercorso dal primo giudice) che ha visto le parti coinvolte per ben otto anni, il contesto economico – finanziario mutato nel corso della trattativa, nonché il comportamento incerto del Comune che, anche in ragione del cambio di amministrazione, ha chiesto diverse modifiche al progetto iniziale, sono elementi che sono stati correttamente presi in considerazione dal primo giudice e che
17 hanno consentito di valutare come legittima ed economicamente razionale la scelta imprenditoriale della società di abbandonare le trattative. CP_1
Per tutte le ragioni che precedono, anche il secondo motivo dev'essere respinto in quanto infondato.
Ogni altra questione, relativa alla prova del danno subito, resta assorbita.
V. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, tenuto conto del valore della causa, prossimo ai minimi dello scaglione di riferimento, dell'aumento per la presenza di più parti e con esclusione della fase istruttoria.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e di avverso la TE CO sentenza impugnata così provvede:
1) respinge l'appello principale;
2) dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale;
3) condanna l'appellante in via principale e l'appellante in via incidentale al pagamento, in solido fra loro, dei compensi di causa che sono liquidati, in favore parte appellata, in € 12.033, oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;
4) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia, se dovuto;
5) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
18