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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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- 1. Dirittodelrisparmio - Pagina 45 - Diritto del RisparmioDi Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 17 gennaio 2025
Sulla mancanza produzione del contratto (da parte della Banca istante in monitorio). Nota a App. Napoli, Sez. III, 14 gennaio 2025, n. 157. Massima redazionale Costituisce consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità quello per cui, ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché […] Leggi tutto Violazione della buona fede contrattuale: quando il TAEG non rispecchia il costo totale del credito. Nota a ABF, Collegio di Napoli, 7 gennaio 2025, n. 79. Leggi tutto Aggiornamento FWU: il CAA …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 07/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 588 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 12.9.2024 e vertente tra tra
(C.F. ), rappresentata da Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta
[...] procura in atti, dagli avv.ti Stefano Menghini e Davide Sarina
-attrice-
e
ES PI (C.F. ) C.F._1
-convenuto contumace-
OGGETTO: azione ex art. 485 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 12.9.2024 le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la in qualità di presunta Parte_1 cessionaria del credito originariamente vantato da nei Controparte_1 confronti di DE PI, e CP_2 Controparte_3 CP_4
, al fine di soddisfare le proprie ragioni di credito, ha agito nei confronti di
[...]
AN PI per l'accertamento, ai sensi dell'art. 485, comma 2, c.c., della sua qualità di erede di chiedendo l'accoglimento delle Controparte_3 seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il sig. DE PI ha
1 accettato tacitamente l'eredità del defunto fratello , avendo lo Controparte_3 stesso compiuto con riguardo all'immobile sito in Cassino (Fr), Via San Leonardo
Filieri 24, caduto nell'asse ereditario, atti manifestanti la volontà di accettazione;
- ordinare al conservatore dei RR.II. di Frosinone di provvedere, ai sensi dell'art.
2648 c.c., alla trascrizione della presente sentenza con esonero da sua responsabilità.
DE PI, sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva.
La causa, istruita con prova documentale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 12.9.2024.
2. Così ricostruito l'iter processuale, si ritiene che la domanda non può essere accolta per mancanza di prova della legittimazione attiva della Parte_1
Com'è noto, la questione della titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda
(sulla differenza tra legittimazione ad agire e titolarità sostanziale v. Cass. S.U. n.
2951/2016).
Il problema di merito è, invero, quello di verificare se il diritto azionato in giudizio
– o se quello presupposto del diritto azionato in giudizio- appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare. Quindi, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio, in base alla regola probatoria contenuta nell'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite.
Su questa linea, si è affermato che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n.
25798/2020).
Il cessionario, in presenza di contestazioni sulla sua legittimazione sostanziale, è, quindi, tenuto a dare prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi.
Ciò posto, si evidenzia che il meccanismo pubblicitario delineato dal comma 2 dell'art. 58 TUB determina in capo al debitore una conoscenza legale della cessione.
2 Secondo l'attuale formulazione della norma, il cessionario dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salve forme integrative di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia.
L'art. 58 TUB, quindi, presupponendo che il trasferimento del credito vi sia stato, senza prevedere alcunché in ordine al titolo sotteso alla cessione, stabilisce, con riguardo ai crediti, una disciplina parzialmente in deroga a quella civilistica.
La pubblicità della cessione effettuata mediante l'iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale rende, invero, la cessione dei crediti trasferiti insieme all'azienda, o al ramo, o al “blocco” opponibile al debitore,
a prescindere dalla relativa accettazione o notificazione, in deroga alla previsione generale dell'art. 1264 c.c.
La “ratio” di tale disciplina viene individuata dalla dottrina nell'esigenza di agevolare la circolazione dei crediti “in blocco”, posta la particolare onerosità per gli intermediari bancari e finanziari della notificazione individuale o dell'acquisizione del consenso del debitore ceduto.
Posto che la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c., essa non prova di per sé l'esistenza del negozio traslativo e del suo specifico contenuto (Cass. n. 22548/2018; Cass.
n. 2780/2019).
Del resto, non può negarsi che gli avvisi di cessione riportano quasi sempre solo criteri generali d'identificazione dei singoli crediti ceduti in blocco, a volte incompleti, molto spesso di difficile comprensione, sicché essi non sono in grado di attestare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente attuata e il relativo oggetto ex art. 1346 c.c. (in senso conforme v. Cass. n. 20739/2022;
Cass. n. 5857/2022; Cass. n. 24047/2021; Cass. n. 10200/2021; 5617/2020;
Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 22151/2019; Cass. n. 22268/2018; Cass. n.
4116/2016; Cass. n. 4453/2018).
Tuttavia, nel caso di avvisi di cessione contenenti l'indicazione precisa dei crediti inclusi nella cessione o le categorie dei crediti ceduti in blocco, secondo alcune recenti pronunce di legittimità e di merito, la pubblicazione dell'avviso di cessione potrebbe rappresentare un elemento probatorio indicativo dell'esistenza materiale della cessione (Cass. n. 15584/2019; Cass. n. 17110/2019; Cass. n.
3 31118/2017; App. Aquila n. 141/2022; App. Ancona n. 623/2021; Trib. Verona
29.11.2021; Trib. Avezzano 20.4.2021).
Ciò posto, si rileva che nel caso di specie la ha dedotto che, Parte_1 nell'ambito di una operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della legge
130/1999 relativa ai crediti ceduti dalle banche appartenenti al Gruppo
[...]
(i “Cedenti”), in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi e per CP_5 gli effetti degli articoli 4 e 7.1 della legge 130/1999 concluso in data 20 aprile
2018, ha acquistato pro-soluto dai Cedenti un portafoglio di crediti, tra i quali rientra il credito vantato dalla cedente nei confronti di Controparte_1
DE PI, , e;
CP_2 Controparte_3 CP_4
A fondamento di ciò, l'attrice ha prodotto l'avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Parte Seconda n. 52 del 5 maggio 2018. In tale avviso i crediti ceduti sono individuati tramite il seguente criterio: a) i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei
Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei
Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (i "Crediti").
Tale estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non si ritiene sufficiente ad integrare la prova della titolarità del diritto dedotto in lite in capo alla cessionaria, tenuto conto del fatto che esso non reca l'indicazione del credito dedotto in lite ma solo
"tipologie di crediti", individuando criteri “generali” di identificazione dei singoli crediti ceduti in blocco non sufficientemente precisi e concludenti al fine di affermare che lo specifico credito in questione è stato oggetto della cessione, tenuto altresì conto dell'ampiezza dell'arco temporale entro il quale sono stati collocati i rapporti oggetto di cessione.
Né la dimostrazione della legittimazione sostanziale di può Parte_1 desumersi dalla mancata costituzione in giudizio di DE PI, dal momento che costituisce principio generale quello per cui alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, non potendosi presumere la non negazione fondata sulla volontà della parte dal solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio (Cass. n.
14372/2023).
4 Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata.
3. Il rigetto della domanda e la mancata costituzione del convenuto comportano l'irripetibilità delle spese di lite sostenute dalla attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) dichiara l'irripetibilità della spese di lite.
Cassino, 4 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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