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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 05/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai Magistrati
dr. Roberto Rezzonico Presidente
dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 712/2018
da
P.IVA – C.F. ), in persona del Generale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del Corpo dei Carabinieri (C.F. ), Parte_2 C.F._1
nato a [...] il [...], presidente del CDA e legale rappresentante della società, corrente in Palermo nella via Frà Giovanni Pantaleo n. 11,
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Jeni, presso il cui studio, sito in
Palermo alla via W. Goethe n. 71, elegge domicilio;
Appellante
contro
(P.IVA ), in persona del Commissario CP_1 P.IVA_3
Straordinario, Dr. suo legale rappresentante pro tempore, CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Scialfa (C.F. ), C.F._2
presso il cui studio in Corso Vittorio Emanuele n. 175, è elettivamente CP_1
domiciliato
Appellato
Conclusioni delle parti
Per l'appellante: “insiste nel chiedere riformarsi la sentenza oggetto del corrente
giudizio in coerenza con le risultanze emerse in esito alla CTU espletata dal Dr.
nel corso del primo grado, insistendo nel richiamo del predetto Persona_1
CTU affinché confermi i propri rilievi peritali offrendo ogni eventuale ulteriore
precisazione e chiarimento che Codesta Ecc.ma Corte vorrà acquisire.
In via subordinata e non alternativa, alla superiore richiesta di richiamo del CTU,
la hiede Voglia l'Ecc.ma Corte porre la corrente causa in decisione, Parte_1
assegnando alle parti i termini di rito per il deposito di compare conclusionali e
memorie di replica”.
Per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello
Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa;
- in linea preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art.
348/bis, I° comma, c.p.c.;
2 Ci si oppone al chiesto richiamo del ctu, perché inutile (tale è stato ritenuto anche
dal gravato Tribunale), sia perché la verifica del dare e avere tra le parti può
essere fatta con una semplice operazione aritmetica, e poi perché il ctu ha ribadito
in primo grado per ben due volte le sue errate conclusioni alle quali era
pervenuto, opportunamente disattese dal primo Giudice.
- nel merito, rigettare integralmente il proposto appello in quanto infondato in
fatto e in diritto e confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale
di Gela n. 289 del 17/5/2018, depositata il 22/5/2018, emessa nel procedimento
civile n. 1746/2014 R.G
- condannare l'appellate al pagamento delle spese del presente grado del
giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 289 del 22.05.2018, il Tribunale di Gela accoglieva l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n. 328/2014 emesso su CP_1
ricorso della che, per l'effetto, veniva revocato, con condanna Parte_1
dell'ente locale al pagamento, in favore della società ricorrente, della somma di euro 472.956,53 (di cui 106.739,21 a titolo di interessi) quale corrispettivo dovuto per i servizi di vigilanza, custodia e sicurezza degli uffici giudiziari e comunali dal Luglio del 2010 sino all'Agosto del 2014, secondo le fatture specificamente indicate in ricorso.
L'ente locale debitore veniva altresì condannato alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 10.695,00, oltre al pagamento del 50% delle spese di consulenza,
3 atteso che il residuo 50% veniva posto a carico della Parte_1
Ed invero, il Tribunale di Gela, circoscrivendo il proprio accertamento al credito della così come cristallizzato nelle fatture azionate, senza tener conto Parte_1
delle prestazioni oggetto di ulteriori e distinte fatture, rilevava come parte debitrice non avesse contestato né l'esistenza del rapporto contrattuale, né
l'adempimento delle relative prestazioni, avendo unicamente eccepito l'omessa verifica dell'adempimento, posto che alcune delle fatture in questione non gli erano state recapitate.
Il Tribunale osservava, in proposito, che la condotta di verifica della congruenza della somma richiesta fosse imputabile esclusivamente al contraente che aveva ricevuto la prestazione e che, in ogni caso, si trattava di rilievo inidoneo, per la sua genericità, a confutare il quantum della pretesa creditoria .
Il decidente rilevava poi che, dal compendio documentale in atti, era emerso che il rispetto alla somma originariamente ingiunta di € CP_1
1.081.761,90, aveva corrisposto dapprima la somma di € 455.000,00 (di cui €
389.024,15 prima del giudizio di opposizione ed € 65.975,85 in corso di causa), e poi l'ulteriore importo di € 260.544,58, di talché lo stesso risultava debitore solo della residua somma di euro 366.217,32 (oltre interessi pari a euro 106.739,21).
Avverso la superiore sentenza proponeva appello la affidando le Parte_1
proprie censure a tre motivi di impugnazione.
Con il primo, rilevava l' “errore nella quantificazione delle somme oggetto di
monitorio e l'illegittimo discostamento della decisione dalle risultanze della
4 C.T.U.”.
Rilevava, a tal proposito, l'appellante come del complessivo importo di €
389.024,15, indicato dal Tribunale come una parte dell'adempimento effettuato dall'ente locale, solo la somma di € 79.496,38 era stata pagata il 24.7.2014, atteso che la restante somma di € 309.527,77 era stata corrisposta in epoca successiva alla proposizione del ricorso monitorio, mentre l'importo di € 65.975,85 risultava pagato solo allorquando era già in corso il giudizio di opposizione.
Affermava, dunque, la che il conformemente alle risultanze Parte_1 CP_1
peritali, risultava ancora debitore del più elevato importo di euro 706.258,28, oltre interessi moratori maturati e maturandi sino al soddisfo, atteso che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che un mero elenco dattiloscritto e di provenienza unilaterale potesse assurgere a prova dei pagamenti.
Con il secondo motivo, censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale non aveva riconosciuto il “diritto ad ottenere la rifusione delle spese e
dei compensi legali inerenti il procedimento monitorio”, chiedendo, solo in via subordinata, una riduzione delle dette spese tenendo conto della tempistica con cui il appellato aveva eseguito i pagamenti parziali. CP_1
Con il terzo ed ultimo motivo, deduceva, infine, l'appellante “l'errore nell'aver
negato alla il diritto ad ottenere l'integrale rifusione delle spese e dei Pt_1
compensi legali e di CTU inerenti il primo grado di giudizio”.
Si doleva, in proposito, l'appellante dell'applicazione, da parte del Tribunale, dei parametri minimi cui risultava pure applicata una decurtazione del 50%, senza
5 così aver tenuto conto “… delle caratteristiche, né dell'urgenza, né del pregio
dell'attività difensiva prestata, né dell'importanza, né della natura, né della
difficoltà, né del valore dell'affare, tanto meno delle condizioni soggettive di grave
necessità in cui versava ed ancor'oggi versa la n conseguenza di detti Parte_1
mancati incassi (Cfr.: istanza di anticipazione di udienza depositata agli atti di
primo grado il 05/01/2017 ed allegati), ed ancor meno ha tenuto conto della
complessità delle questioni giuridico -contabili trattate” (cfr. atto di appello pag.
14).
Il costituitosi nel presente giudizio con comparsa di risposta del CP_1
28.01.2019, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
e, nel merito, riteneva l'impugnazione infondata in fatto ed in diritto,
rappresentando di aver dato prova dei pagamenti parziali eseguiti, di talché la sentenza impugnata non appariva meritevole di censura alcuna.
La causa, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 26.10.2023, svolta in modalità cartolare, veniva incamerata per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di procedere al vaglio delle questioni involte, giova premettere, in diritto,
come l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore – avente veste di attore
6 in senso sostanziale- la prova dell'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto sostanziale – quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione.
Ne consegue che la contestazione specifica dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta, per l'opposto, l'onere di provare l'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria.
La conferma o meno del decreto ingiuntivo è, dunque, collegata non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito al momento della sua emanazione quanto,
piuttosto, ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità
del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. cin da Cass. civ. n.
6698/1983).
Quale logico corollario del superiore assunto, deriva che ove il giudice accerti condizioni favorevoli al debitore ingiunto, anche se assenti al momento dell'emissione del decreto, poiché intervenute in un momento successivo, il provvedimento opposto dovrà essere revocato in toto e sostituito dalla sentenza di merito.
Ciò posto in via preliminare, applicando tali principi alla fattispecie oggetto di causa deve osservarsi come il primo motivo di appello - teso a dimostrare che il risulti debitore, nei confronti della di un importo CP_1 Parte_1
maggiore rispetto a quello accertato dal primo giudice – risulti infondato.
Ed invero, secondo l'appellante il debito residuo ammonterebbe ancora ad euro
706.258,28, importo cristallizzato nelle seguenti fatture:
7 - n. 686 del 03.10.2012 (oggetto di pagamento solo parziale),
- n. 6 del 24.10.2012,
- nn. 766 e 767 del 02.11.2012,
- nn. 933, 934, 935, 936 del 31.12.2012,
- nn. 4398 e 4399 del 03.06.2013,
- nn. 5316, 5317 e 5318 del 02.07.2013,
- nn. 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1900 del 04.03.2014
oltre interessi moratori maturati e maturandi sino al soddisfo, da calcolarsi ex d.
lgs. 231/2002.
Ha dedotto, in proposito, l'appellante:
- che, rispetto ai pagamenti effettuati dal solo l'importo di € CP_1
79.496,38 è stato effettuato in tempo utile (ovvero il 24.7.2014), mentre le ulteriori somme di € 309.527,77 e di € 65.975,85 erano state pagate in epoca ampiamente successiva alla proposizione del ricorso monitorio;
- che inoltre il Tribunale era incorso in grave errore nell'attribuire valore probatorio ad un “elenco dattiloscritto dal – atto unilaterale mai CP_1
trasmesso alla , posto che, come evidenziato dal ctu, gli importi Parte_1
oggetto delle fatture n. 766 e 767 del 2.11.2012 e nn. 933, 934, 935 e 936 del
31.12.2012 non erano mai stati corrisposti;
- che, in ogni caso, l'asserito pagamento delle fatture da ultimo citate era stato
“energicamente contestato” da parte della società creditrice.
I rilievi non colgono nel segno.
8 Ed invero, per quel che concerne il pagamento in corso di causa, è sufficiente osservare come per consolidato indirizzo della Suprema Corte “Nel giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle
condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende
all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento
alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia, il giudice, che
riconosce fondata l'eccezione di pagamento parziale del debito in un momento
posteriore all'emissione del decreto, formulata dall'opponente con l'atto di
opposizione o in corso di causa, deve revocare in toto il decreto opposto e
pronunciare sentenza di condanna dell'opponente al pagamento dell'importo
residuo del credito originario” (cfr. Cass. civ. n. 13027/1995, conforme a Cass.
civ. SU n. 7448/1993 correttamente richiamata dal giudice di prime cure).
Ne consegue che il pagamento effettuato dal in epoca successiva CP_1
all'emissione del decreto ingiuntivo costituisce valido elemento che concorre all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, atteso che il vaglio del giudice non può prescindere dalla considerazione della situazione di fatto esistente al momento della pronuncia.
Ed, in effetti, dall'esame dell'elaborato peritale emerge chiaramente che il appellato abbia corrisposto i seguenti importi: € 389.024,15 a saldo delle CP_1
fatture nn. 9867-9868-9869-9870-9871-9872-1899-3696-3697-3698 e 3699 ed €
65.975,85 a saldo delle fatture nn.3700 e 3701 (cfr. pag. 3 relazione integrativa ctu del 24.10.2016). Persona_1
9 Quanto all'ulteriore importo di € 260.544,58, oggetto secondo il Tribunale di ulteriore pagamento da parte del e decurtato dal complessivo CP_1
importo ingiunto ai fini della determinazione del credito effettivo, deve evidenziarsi come il ragionamento del primo giudice risulti esente da censure.
Dall'esame della produzione documentale in atti emerge come il mandato n. 1763
del 20.3.2014 indichi, nell'allegato elenco, il pagamento delle somme oggetto delle fatture nn. 766 e 767 del 02.11.2012, e nn. 933, 934, 935, 936 del 31.12.2012
(cfr. doc. 2 fascicolo primo grado della arte opponente).
Quanto al valore probatorio del suddetto mandato, è sufficiente rilevare come nello stesso risultino annotati gli estremi dei relativi accrediti bancari, oltre alla dicitura “eseguito, come da ordinativo dell'ente” con timbro di Unicredit s.p.a.
espressamente qualificato come “il Tesoriere Cassiere”, costituente chiaro riscontro dell'avvenuto pagamento (cfr. doc. 2 cit.).
Ne consegue, sulla scorta delle superiori considerazioni, può dirsi pienamente raggiunta la prova dell'avvenuto pagamento degli importi oggetto delle fatture nn.
766 e 767 del 02.11.2012, e nn. 933, 934, 935, 936 del 31.12.2012, il cui complessivo ammontare pari ad € 260.544,58 del tutto correttamente, in seno alla sentenza impugnata, è stato sottratto dal complessivo credito azionato.
In ordine all'ammontare finale del credito residuo, deve in questa sede sottolinearsi come la non coincidenza tra i valori espressi dal ctu e quelli risultanti dal calcolo effettuato dal giudice di prime cure, trova spiegazione nella differenza numerica del dato di partenza.
10 Ed invero, il ctu, nell'indicare il saldo residuo non solo ha inserito le fatture sopra menzionate rispetto alle quali invece, come sopra osservato, è stata raggiunta la prova del pagamento, ma ha altresì effettuato i calcoli contabili sommando gli importi di tutte le fatture oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo.
E però, il loro ammontare non coincide con il credito azionato ed espressamente richiesto dalla società ricorrente, pari ad € 1.081.761,90 che, in base al principio della domanda, costituisce limite invalicabile del presente accertamento.
Ne deriva che sottraendo da tale somma – e non già dal diverso e più elevato importo assunto dal ctu - i pagamenti già effettuati dal (pari, CP_1
rispettivamente ad € 455.000,00 e ad € 260.544,58) il credito residuo corrisponde esattamente a quanto accertato dal Tribunale, ovvero ad € 366.217,32 oltre ad interessi legali come calcolati dal tecnico e indicati dal Giudice in proporzione alla riduzione applicata (pari a € 106.739,21).
Venendo al vaglio della seconda censura, concernente il mancato riconoscimento delle spese processuali del procedimento monitorio, occorre premettere che, per pacifico insegnamento della Suprema Corte, nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio (cfr. Cass. n.
27234/2017).
La giurisprudenza di legittimità è infatti granitica nell'escludere l'autonomia del giudizio di opposizione rispetto al precedente procedimento svoltosi inaudita
altera parte, nella prospettiva di unitarietà tra fase monitoria e quella di
11 opposizione, ove “la domanda è proposta col ricorso per ingiunzione e
l'opposizione sostituisce la comparsa di risposta assumendone il contenuto e la
funzione” (cfr. Cass. sent. n. 1552/1995).
Vero è che la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non
è di per sé sufficiente ad escludere la ripetibilità delle spese da parte del creditore ingiungente, di talché la valutazione della soccombenza dovrà raffrontarsi con il risultato finale anche in relazione a tali spese, ma è altrettanto innegabile che occorre aver riguardo all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. sent. n.
24482/2022).
E ciò in quanto, la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata ad un giudizio di piena cognizione in relazione all'esistenza e alla validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione, sicché deve escludersi un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'incidenza delle spese della sola fase monitoria, proprio perché nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. Cass. n. 927/2022).
Nel caso di specie, il giudice di primo grado, nel negare espressamente all'impresa opponente (rectius opposta) le spese della fase sommaria attesa la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ha disatteso i principi sopra richiamati, in quanto pure a fronte della suddetta revoca la valutazione dell'esito finale del giudizio avrebbe
12 imposto di valutare adeguatamente il positivo accertamento di un credito residuo,
anche di significativo importo, in favore della CP_3
deriva che, tenuto conto della complessiva attività processuale svolta,
[...]
comprensiva sia della fase monitoria e che di quella di merito, le spese del primo grado di giudizio devono complessivamente liquidarsi in € 13.474,20, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente prevista, valore ottenuto dai criteri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. assumendo, quale dato di partenza, il sesto scaglione della tabella n. 2, nei valori medi e applicata una decurtazione del 40% atteso che l'attività istruttoria è stata limitata all'espletamento di una ctu senza assunzione di ulteriori prove (cfr. ordinanza
Tribunale di Gela del 16.12.2015).
Quanto al terzo motivo di gravame incentrato sui criteri di liquidazione delle spese di lite all'esito del giudizio di primo grado, ove l'appellante lamenta sia l'applicazione dei parametri minimi, sia la suddivisione tra le parti, nella misura del 50% delle spese relative alla consulenza tecnica, si osserva come si tratti di censura in parte assorbita dall'accoglimento del secondo motivo di appello ed, in parte, infondata.
Rispetto al primo profilo, giova evidenziare che la rimodulazione delle spese processuali al fine di tener conto dell'attività svolta nella fase monitoria ha già
condotto all'applicazione dei parametri medi e ad una minore decurtazione che,
in effetti, non può trovare ragion d'essere nel parziale accoglimento dell'opposizione atteso che tale dato determina già il diverso valore della causa
13 (rispetto a quello oggetto di domanda) con applicazione del relativo scaglione di riferimento.
Quanto al profilo di infondatezza, va invece sottolineato che la suddivisione delle spese di ctu appare corretta, in quanto le indagini peritali svolte hanno consentito di acclarare i pagamenti effettuati dall'ente locale debitore, coadiuvando il giudice nella valutazione da compiersi in ordine all'accertamento del credito residuo,
risultato assai inferiore rispetto a quello originariamente rivendicato.
Le spese del presente giudizio, liquidate ai sensi del DM 55/2014 e succ. mod., in complessivi € 10.059,50 devono porsi a carico della parte appellante nella misura di due terzi, dovendosi compensare, in virtù dell'accoglimento del secondo motivo di gravame, il residuo terzo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 289/2018 del Tribunale di
Gela, pubblicata il 22.5.2018:
- condanna il in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione, CP_1
in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Parte_1
spese di lite del primo grado di giudizio pari ad € 13.474,20, oltre spese generali,
oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente prevista;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna la società appellante, alla rifusione, in favore del di CP_1
due terzi delle spese di lite del presente grado, pari nella misura già ridotta ad €
14 6.706,33 oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente prevista.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Caltanissetta, nella Camera di Consiglio della sezione civile,
l'8.1.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Maria Lucia Insinga Roberto Rezzonico
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