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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/02/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 26 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n.
164/2024), ha pronunciato in data 26 febbraio 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al N.R.G. 3362/2023, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. PARISI CONCETTA, ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. RUPERTO CLAUDIA, convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.05.2024 la parte ricorrente Parte_1
ha chiamato in giudizio la parte convenuta e – premessi i fatti
[...] CP_1 costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alla pag. 3 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
1) In accoglimento del presente ricorso, accertare, dichiarare e condannare l' Controparte_2
in p.l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante dell'assegno ordinario di invalidità ex
[...] art. 1 L. 222/84 dalla domanda amministrativa del 31.07.2019 a tutt'oggi, così come disposto decreto
1 di omologa del 22.11.2022 emesso a definizione del giudizio rubricato con RGn 4421/2021 -
Tribunale di Velletri – Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Beatrice Marrani, di tutti i ratei maturati e maturandi oltre interessi come per legge, fino a quando continueranno a sussistere i requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione richiesta;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta riconoscendo la spettanza, in CP_1 capo alla parte ricorrente, del diritto alla prestazione per cui vi è causa (i.e. assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della L. n. 222/1984), rappresentando di aver provveduto ad agosto 2023 alla liquidazione e al pagamento, in favore della parte ricorrente, degli arretrati e dei ratei correnti di tale prestazione (quantificati in euro 24.637,87 complessivi in relazione al periodo decorrente da agosto 2019 all'attualità) – previa detrazione di somme (stimate in euro 11.952,84 complessivi) asseritamente dovute dalla parte ricorrente a titolo di restituzione di indebito (all. 1 al fascicolo di parte convenuta) e chiedendo pertanto la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Alla prima difesa utile (e, segnatamente, a mezzo delle note sostitutive dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 6.02.2024 in vista della prima udienza fissata al
7.02.2024) la parte ricorrente ha contestato l'esistenza del diritto della controparte alla ripetizione dell'indebito di cui sopra – sostenendo, più nel dettaglio, che la parte convenuta non avrebbe fornito la prova dell'avvenuta erogazione di somme, in assenza di titolo, in favore della parte ricorrente – e ha chiesto, in via principale, la condanna della medesima parte convenuta al pagamento dell'intera somma da essa liquidata (euro
24.637,87 lordi), detratto esclusivamente quanto già corrisposto ad agosto 2023, oppure, in subordine, la declaratoria della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in ogni caso con vittoria di spese di lite.
Nelle note sostitutive dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 24.02.2025 la parte ricorrente ha ribadito le conclusioni, appena menzionate, contenute nelle precedenti note del 6.02.2024.
La causa – istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti – è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * *
2 La domanda attorea di condanna della parte convenuta al pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della L. n. 222/1984 in relazione al periodo da agosto 2019 ad agosto 2023 (euro 24.637,87 lordi) – detratti esclusivamente gli importi già corrisposti dalla medesima parte convenuta nel mese di agosto 2023 (e non anche gli ulteriori importi che quest'ultima ha portato in compensazione a titolo di ripetizione di indebito) – è infondata.
La parte ricorrente si è invero limitata a sostenere che la parte convenuta non avrebbe fornito, nel presente giudizio, la prova dell'esistenza di pagamenti indebiti precedentemente eseguiti da quest'ultima, ma non ha negato, nel merito, la sussistenza di tali pagamenti né ha dedotto che essi avrebbero sarebbero stati sorretti da una valida causa.
A tale riguardo va evidenziato che una siffatta affermazione della parte ricorrente non costituisce contestazione specifica ex art. 115 c.p.c., giacché un conto è negare l'esistenza di un determinato fatto storico dedotto dalla controparte (cioè sostenere che tale fatto non sia mai esistito o sia esistito in forma diversa) e ben altro conto è affermare soltanto che la medesima controparte, nell'ambito del processo, non abbia fornito la prova del fatto dedotto dalla stessa, senza al contempo prendere alcuna posizione circa l'esistenza di tale fatto (difatti la prima contestazione afferisce al rapporto sostanziale intercorso tra le parti prima dell'inizio del processo ed è idonea ad evitare l'applicazione del meccanismo di semplificazione probatoria di cui all'art. 115 c.p.c., che riguarda appunto i fatti storici rilevanti nell'ambito di tale rapporto sostanziale e la cui esistenza è stata dedotta in giudizio dalle parti, mentre la seconda contestazione riguarda esclusivamente la condotta tenuta dall'attore all'interno del processo e non anche i fatti storici che hanno preceduto l'instaurazione di quest'ultimo, e dunque non è idonea ad impedire l'applicazione del principio di non contestazione specifica ex art. 115 c.p.c.).
Pertanto deve ritenersi pacifico – tra la parte ricorrente e la parte convenuta – che la prima abbia precedentemente ricevuto il pagamento di somme (euro 11.952,84) in assenza di un valido titolo per il loro trasferimento.
La parte convenuta aveva quindi diritto di ottenere la restituzione delle somme in questione, anche portando le stesse in compensazione con le ulteriori somme spettanti alla parte ricorrente a titolo di assegno ordinario di invalidità in relazione al periodo decorrente da agosto 2019 ad agosto 2023.
3 Le somme spettanti alla parte ricorrente per il titolo appena menzionato possono quindi essere quantificate nel minore importo stimato dalla parte convenuta nella comunicazione di liquidazione e, dunque, nella misura di euro 14.544,27 lordi, pari a euro
8.442,50 netti, pacificamente già corrisposti alla parte ricorrente in data 21.08.2023 (all. 1 al fascicolo di parte convenuta).
La domanda in esame deve quindi essere rigettata.
* * *
Per il resto, essendo pacifico che l'interesse sotteso alle residue domande presentate dalla parte ricorrente è stato soddisfatto in sede stragiudiziale, per opera della parte convenuta, tramite l'attribuzione del bene della vita agognato dalla prima (cioè, in concreto, tramite il pagamento della suddetta somma di euro 14.544,27 lordi a titolo di assegno ordinario di invalidità in relazione al periodo decorrente da agosto 2019 ad agosto
2023), va dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio.
Difatti la giurisprudenza ha chiarito che “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ne consegue l'assoluta inidoneità di detta pronuncia ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo essa acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo” (Cassazione civile sez. lav. 25 marzo 2010
n. 7185; Cassazione civile sez. III 06 febbraio 2007 n. 2567).
Le spese di lite devono essere poste a carico della parte convenuta, giacché il pagamento della prestazione per cui vi è causa – avvenuto dopo i 120 giorni previsti dall'art. 445-bis c.p.c. (decorrenti dalla data di notificazione del decreto di omologa e/o di trasmissione della correlata documentazione amministrativa) e altresì dopo il deposito del ricorso giurisdizionale – implica l'ammissione, per fatti concludenti, della fondatezza delle domande presentate dapprima in sede amministrativa e poi in sede giudiziale dalla parte ricorrente.
In punto di spese di lite va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il criterio adottato dalla giurisprudenza di questa Corte a proposito della determinazione dell'ammontare delle spese di lite nei giudizi che hanno ad oggetto prestazioni previdenziali e/o
4 assistenziali, in base al quale ai fini della determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, nelle suddette controversie va applicato il criterio previsto dall'art. 13 c.p.c., comma
1 per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Sez. Un. 17405 del 2012); segnatamente, va data continuità alla soluzione applicativa indicata nella sentenza Cass. n. 4747 del 2018 (e successive), ove questa Corte ha stabilito che il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione”
(Cassazione civile sez. VI, 12/08/2022, n. 24809).
Le spese di lite sono pertanto liquidate nella misura di euro 1.863,50 tenendo conto
(1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, (2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, (3) delle condizioni soggettive del cliente, (4) dei risultati conseguiti, (5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché (6) delle previsioni di cui al D.M. n. 155/2014 emanato dal Ministero della Giustizia, da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, e delle tabelle allegate al D.M. ult. cit., nella parte di esse relativa alle controversie in materia previdenza e assistenza obbligatorie, aventi valore indeterminato e nelle quali è assente la fase istruttoria, prendendo in considerazione i valori minimi ivi previsti.
P.Q.M.
- dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
- respinge ogni altra domanda e/o eccezione;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.863,50, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
Velletri, 26 febbraio 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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