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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 13965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13965 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 65850 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, riservata in decisione con provvedimento del 3.04.2025, vertente tra:
; Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Dardanelli n. 46, presso lo studio dell'avv. Paolo Cirieco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante -
E la Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Claudio Monteverdi n. 26, presso lo studio dell'avv.
Francesco Rudilosso Consolo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata-
E
; Controparte_2
- appellata contumace -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 8109/2019 – domanda di risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'01.04.2025 pagina 1 di 7
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_1
8109/2019, con la quale sono state rigettate le domande proposte nei confronti della Controparte_1
nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, e di
[...] CP_2
al fine di accertare la responsabilità del conducente del motoveicolo targato BJ58157 nella
[...] causazione del sinistro avvenuto a Roma il 24.02.2017 e, per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento del danno subito.
L'appellante ha contestato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto prescritta la pretesa risarcitoria avanzata, così omettendo una adeguata valutazione degli atti interruttivi del termine prodotti in atti e omettendo di rilevare l'applicabilità nella specie del termine di prescrizione disciplinato dall'art. 2947 comma terzo c.c.
Nel merito, ha reiterato le domande di accertamento della responsabilità del Parte_1 conducente del motoveicolo targato BJ58157 nella causazione del sinistro avvenuto a Roma il
24.02.2017 e di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti.
La ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, evidenziando l'omessa Controparte_1 riproposizione, al momento della precisazione delle conclusioni, della contestazione relativa all'applicabilità nella specie del termine di prescrizione di cui all'art. 2947 comma terzo c.c.
L'assicurazione ha altresì eccepito l'improcedibilità delle domande proposte dall'appellante, in difetto di prova della richiesta di risarcimento del danno inviata a mezzo lettera raccomandata, ai sensi dell'art.287 del d.lgs. n.209/2005.
Nel merito, la ha contestato che l'appellante abbia fornito prova adeguata della Controparte_1 dinamica del sinistro e ha contestato la quantificazione del danno prospettata dalla controparte.
è rimasto contumace anche nel giudizio di appello. Controparte_2
2. L'appellante ha contestato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Controparte_1
La doglianza è fondata.
Il sinistro per cui è causa si è verificato il 29.01.2013, mentre il giudizio di primo grado risulta introdotto con atto di citazione notificato in data 13.07.2017 a e in data 7.10.2016 Controparte_2 alla Controparte_1
Per effetto del sinistro l'appellante ha riportato lesioni personali, con conseguente configurabilità nella specie del reato di lesioni personali di cui all'art. 582 c.p. per il quale, ai sensi dell'art. 157 c.p., è pagina 2 di 7 previsto un termine di prescrizione di sei anni.
Ai sensi dell'art. 2947 comma terzo c.c. se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.
Nella specie, pertanto, in luogo del più breve termine di prescrizione biennale previsto dall'art. 2947 comma secondo c.c., deve ritenersi applicabile il termine di prescrizione di sei anni, con la conseguenza che, alla data dell'introduzione del giudizio e a prescindere dagli atti interruttivi del termine posti in essere dall'attrice, il termine non era ancora decorso.
E' appena il caso di evidenziare, stante la contestazione al riguardo sollevata dall'assicurazione,
l'irrilevanza dell'omessa prospettazione della questione da parte dell'attrice, in sede di precisazione delle conclusioni.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato: “La controeccezione con cui il creditore - a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dal debitore - invoca l'applicabilità
d'un termine maggiore rispetto a quello indicato dal convenuto rientra nel novero delle eccezioni in senso lato, il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, pure dopo il maturare delle preclusioni assertive o in appello, sempreché sia fondata su fatti già ritualmente introdotti nel giudizio” (Cass. n.
32456/2024).
3. La ha poi eccepito l'improcedibilità delle domande proposte dall'appellante, Controparte_1 in difetto di prova della richiesta di risarcimento del danno inviata a mezzo lettera raccomandata, ai sensi dell'art.287 del d.lgs. n.209/2005.
L'eccezione è infondata.
L'attore ha infatti prodotto, sin dal primo grado del giudizio, copia della richiesta di risarcimento inviata alla Consap con raccomandata, ricevuta dall'ente il 19.09.2013 (cfr. all. 4 fascicolo di prime cure)
4. La dinamica del sinistro avvenuto in via Chianesi a Roma può essere ricostruita sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese nel primo grado del giudizio dal teste da il quale ha Testimone_1 riferito di aver visto il motoveicolo dell'attrice fermo, con l'indicatore di direzione acceso, in procinto di svoltare a sinistra e ha confermato che il mezzo è stato tamponato da altro motoveicolo, il cui conducente dopo l'impatto si allontanava senza prestare i necessari soccorsi. Il teste ha chiarito di aver annotato la targa del motoveicolo che aveva cagionato il sinistro.
Per effetto dell'urto i motoveicoli e i rispettivi conducenti cadevano a terra.
E 'appena il caso di osservare che non appare idonea ad incidere sulla attendibilità del teste l'erronea indicazione, nelle comunicazioni di richiesta di risarcimento danni inviate prima dell'introduzione del giudizio dall'attrice, che essa si trovava “alla guida della sua autovettura Peugeot 150, tg.DZ12051”. pagina 3 di 7 Va infatti evidenziato che sia nel verbale di Pronto Soccorso che nella denuncia presentata al
Commissariato di Pubblica Sicurezza di Spinaceto risulta correttamente indicato che il sinistro è avvenuto mentre l'attrice si trovava alla guida di uno scooter.
Devono quindi trovare applicazione nella specie i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità per la quale ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass. n.
18708/2021)
Non risultando nella specie fornita la prova che il sinistro sia ascrivibile a causa non imputabile al conducente del motoveicolo targato BJ58157, può ritenersi accertata la sua responsabilità nella causazione del sinistro avvenuto il 24.02.2017
3. Per quanto concerne la quantificazione del danno, va in primo luogo evidenziato che si condividono le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, fondata sull'esame diretto del paziente, su un'attenta valutazione della documentazione sanitaria in atti e motivata con argomentazioni immuni da errori o vizi logici.
In conseguenza del sinistro per cui è causa, l'attrice ha riportato lesioni fisiche permanenti;
in particolare il CTU ha accertato che l'attrice ha riportato:” esiti di trauma contusivo fianco dx, consistenti in dolore e limitazione articolare antalgica dell'anca dx;
rachialgia lombare persistente con limitazione funzionale in esito a trauma contusivo” (così pag. 4 della relazione del ctu). Il ctu ha quindi accertato che i postumi permanenti, da ritenersi stabilizzati e non suscettibili di futuro miglioramento, incidono nella misura del 3% sulla complessiva validità psicofisica dell'attore
A causa di tali lesioni, il danneggiato ha subito per un periodo di 7 giorni una invalidità temporanea assoluta e per un periodo di 15 una invalidità temporanea parziale al 50%.
Il consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto le spese mediche sostenute utili e congrue nei limiti della somma complessiva di euro 666,81.
L'attore ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale quale conseguenza della lesione permanente dell'integrità psicofisica, suscettibile di accertamento medico-legale.
Per quantificare tale danno occorre procedere una liquidazione in via equitativa ai sensi degli art. 1226
e 2056 c.c. pagina 4 di 7 Utilizzando questo criterio e per il riconoscimento di un danno il più possibile personalizzato, si ritiene di dover avere riguardo, in modo particolare, all'età del danneggiato ed alla gravità della lesione, applicando a tal fine, la tabella del danno biologico di lieve entità ex art. 139 del codice delle assicurazioni, come attualizzata dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18.07.2025.
Orbene, avendo riguardo alla citata tabella, considerata l'invalidità del 3% e riscontrato che parte danneggiata al momento del sinistro aveva una età di 36 anni, la quantificazione del danno biologico da invalidità permanente risulta pari alla somma di euro 3.017,37 già attualizzata in base alla tabella del
2025
Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta e relativa, la già menzionata tabella prevede un valore attualizzato di euro 56,18 al giorno per l'invalidità temporanea assoluta, mentre quello per l'invalidità temporanea parziale è liquidato con una riduzione in percentuale.
Poiché è accertata una durata della invalidità temporanea assoluta di giorni 7 e una durata della invalidità temporanea parziale di giorni 15, tale danno è quantificato, rispettivamente, in euro 393,26
(euro 56,18 x 7= euro 393,26) e in euro 421,35 (50% di euro 56,18 = euro 28,09; 28,09 x 15 = 421,35).
A titolo di danno non patrimoniale spettano, dunque, euro 3.831,98 (3.017,37 + 393,26+ 421,35).
Non spetta invece all'attrice il risarcimento del danno morale.
La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo chiarito che in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (Cass. n. 339/2016). La lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (Cass. n. 6444/2023)
Nella specie nessuna specifica allegazione è stata dedotta dall'attrice in ordine all'eventuale pregiudizio morale subito, né sono emerse, all'esito dell'istruttoria svolta, circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento
Deve invece essere riconosciuto in favore dell'attrice il rimborso delle spese sanitarie sostenute, pari alla somma complessiva di euro 666,81, ed il risarcimento del danno patrimoniale costituito dalla spesa pagina 5 di 7 da sostenere per la riparazione dei danni riportati dal motoveicolo (attestati dalla documentazione fotografica in atti) pari ad euro 750,00 (cfr. il preventivo di spesa in atti).
Non v'è invece prova del danno da fermo tecnico, costituito dalla spesa sostenuta per il reperimento di un veicolo sostitutivo nel lasso temporale necessario alle riparazioni oppure dal lucro cessante, subito nel periodo di indisponibilità del mezzo.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato: “Il danno da fermo tecnico di veicolo non è
"in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo” (Cass. n.
32946/2024).
In conclusione, i convenuti devono essere condannati al pagamento in favore di Parte_1 della somma di euro 5.248,79 (euro 3.831,98 + euro 666,81+ euro 750,00).
L'obbligazione risarcitoria costituisce debito di valore. Sulla somma sopra determinata, devalutata sino alla data del sinistro e successivamente annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'Istat, sono pertanto dovuti gli interessi al tasso legale.
4. La regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto ratione temporis delle modifiche introdotte dal D.M. 147/2022 per il solo giudizio di appello, detratta la fase istruttoria per il solo gravame, in quanto non svolta e tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate, segue la soccombenza delle appellate.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 8109/2019, ogni diversa istanza eccezione, deduzione, disattesa così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, accerta che il sinistro avvenuto a Roma il 24.02.2017, in via Chianesi
è ascrivibile alla esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo targato BJ58157; condanna e la nella qualità di impresa designata dal Fondo di Controparte_2 Controparte_1
Garanzia per le vittime della strada in solido tra loro al pagamento in favore di della Parte_1 somma di euro 5.248,79 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata sino al 24.02.2017 e successivamente annualmente rivalutata in base all'indice Foi elaborato dall'Istat; condanna e la nella qualità di impresa designata dal Fondo di Controparte_2 Controparte_1
Garanzia per le vittime della strada in solido tra loro al rimborso delle spese di lite in favore del procuratore di , avv. Paolo Cirieco, dichiaratosi antistatario, liquidate per il primo Parte_1
pagina 6 di 7 grado di giudizio in euro 264,00 per esborsi e in euro 1.200,00 per compensi, e per il grado di appello in euro 174,00 per esborsi e in euro 1.700,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
pone le spese di CTU a carico e la in solido tra loro Controparte_2 Controparte_1
Roma, 10.10.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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