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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/10/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 641/2023 R.G.L., vertente TRA
nata a [...] il [...], CF Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Ferrò, CF C.F._1
, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Locri (RC), Via C.F._2 Giacomo Matteotti n. 356, pec fax n. 0964/402179 Email_1 appellante CONTRO AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N. 5 DI REGGIO CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 15.12.2018, esponeva di essere in servizio Parte_1 dal 01/02/2010 presso l'AS 9 di Locri, oggi quale dirigente medico. Controparte_1
Lamentava di non aver percepito la giusta retribuzione a titolo di indennità di divisa, atteso che ella, per l'esecuzione delle proprie mansioni, era obbligata ad indossare una divisa, per come previsto dall'art. 16 del contratto decentrato dell'ex AS di Locri. Le modalità esecutive di quest'operazione erano dettate dal datore di lavoro che ne stabiliva tempo e luogo di esecuzione: l'operazione rientrava nel lavoro effettivo, con la conseguenza che il tempo necessario doveva essere retribuito e al punto 1.7 del Regolamento aziendale era indicato: “al personale che ha l'obbligo di indossare una divisa per disposizioni datoriali, è riconosciuta d'ufficio l'eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti prima e dopo per la rispettiva vestizione e svestizione”. Il calcolo doveva essere effettuato nei termini di 30 minuti giornalieri e, pertanto, era creditrice per tale titolo della somma di € 16.103,10 per il periodo dal 20.11.2013 al 30.11.2018. Rassegnava le seguenti conclusioni: Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare - sulla base dei fatti provati e del materiale probatorio agli atti - la sussistenza in capo al ricorrente del diritto vantato per differenza retributiva a titolo di “indennità divisa”: → dal 20 novembre 2013 al 20 novembre 2018 e, altresì, dal 21 novembre 2018 al 30 novembre 2018, ovvero per il periodo di anni cinque decorrenti dalla data di notifica del 2
presente ricorso;
quanto sopra, anche con riferimento all'ulteriore periodo di tempo maturato e maturando sino all'emanazione della sentenza che definisce il presente giudizio e per tutta la durata del rapporto di lavoro, ovvero con riferimento al diverso periodo che verrà accertato in corso di causa;
→ per un importo complessivo di euro 16.103,10 dal 20 novembre 2013 al 20 novembre 2018 (per euro 16.017,00) e, altresì, dal 21 novembre 2018 al 30 novembre 2018 (per euro 86,10), ovvero per l'importo da quantificare per anni cinque decorrenti dalla data di notifica del presente ricorso;
oltre alle ulteriori somme maturate e maturande sino all'emanazione della sentenza che definisce il presente giudizio e per tutta la durata del rapporto di lavoro, ovvero per la diversa somma che verrà accertata in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 432 c.p.c. dall'ill.mo giudice adito;
il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle rispettive scadenze al saldo e con ogni conseguente declaratoria;
e, per l'effetto, condannare l'Azienda Sanitaria Provinciale N. 5 Di Reggio Calabria, con sede legale in Via Diana n. 3 e sede effettiva per la notifica degli atti giudiziari in Via Sant'Anna II Tronco n. 18/D – 89128, Reggio Calabria (RC), P.IV , in P.IV_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del Ricorrente, della differenza retributiva a titolo di “indennità divisa”: per un importo complessivo di euro 16.103,10 dal 20 novembre 2013 al 20 novembre 2018 (per euro 16.017,00) e, altresì, dal 21 novembre 2018 al 30 novembre 2018 (per euro 86,10), ovvero per l'importo da quantificare per anni cinque decorrenti dalla data di notifica del presente ricorso;
oltre alle ulteriori somme maturate e maturande sino all'emanazione della sentenza che definisce il presente giudizio e per tutta la durata del rapporto di lavoro, ovvero per la diversa somma che verrà accertata in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 432 c.p.c. dall'ill.mo giudice adito;
il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle rispettive scadenze al saldo e con ogni conseguente declaratoria. in ogni caso: condannare l'Azienda Sanitaria Provinciale N. 5 Di Reggio Calabria, Con Sede Legale In Via Diana n. 3 e sede effettiva per la notifica degli atti giudiziari in Via Sant'Anna II Tronco n. 18/D – 89128, Reggio Calabria (RC), P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione P.IV_1 delle spese di lite e dei compensi professionali ex D.M. 55/2014 e s.m.i., oltre C.p.a., oltre I.V.A. e oltre spese forfettarie nella misura del 15%, con distrazione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..” Contr Costituitasi il 26.06.2019, l eccepiva la genericità della domanda, comunque non provata e, in ogni caso, che il regolamento aziendale sottoscritto nel 2017 non aveva efficacia retroattiva. Affermava che il tempo indicato per la vestizione e la svestizione e la relativa retribuzione erano stati autonomamente determinati dalla ricorrente, essendo invece rimessa alla volontà del datore di lavoro la disciplina delle modalità e del tempo necessari per la vestizione, nonché la possibilità di disporne o meno la relativa retribuzione. Con note aziendali allegate n. 45536/cs del 20.09.2016 e n. 36766 del 27.06.2017 la direzione strategica, evidenziando la necessità di una successiva approvazione dell'anzidetto regolamento aziendale, aveva comunicato ai dipendenti: “ doversi differire ad altra data la messa a regime, per la quale resta confermata la fase sperimentale ma con riferimento all'indicazione dell'ultima versione del regolamento aziendale predisposto in linea con le indicazioni pervenute dai tavoli di concertazione sindacale all'uopo esperiti e di cui si dispone la pubblicazione sul sito aziendale” e che pertanto esso non era applicabile. Non vi era prova che il tempo di vestizione e svestizione fosse stato aggiuntivo all'orario di lavoro e non vi era prova dei giorni di effettiva presenza per il periodo dedotto. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 905/2023 pubblicata il 13/10/2023, il Tribunale di Locri rigettava la domanda e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese di lite. 3
Affermava che era incontestato l'obbligo gravante sulla ricorrente di vestizione di specifici indumenti per l'esercizio della prestazione lavorativa, mentre ciò che appariva infondata era la debenza di una remunerazione a tale titolo. Richiamava il disposto dall'art. 24 D. Lgs. 165/2001, che regolava la fattispecie dedotta in giudizio, avuto riguardo alla natura di pubblico impiego privatizzato sussistente tra le parti e affermava che dall'interpretazione della norma risultava che la retribuzione del dirigente era determinata dai contratti collettivi delle aree dirigenziali e che il trattamento accessorio era dipendente dalla triade funzioni-responsabilità-risultati. A tal fine, era opportuno richiamare i principi enucleati dal CCNL di settore, per il quale i “dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare…. L'orario di lavoro dei dirigenti è di trentotto ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico nonché al mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento”. Ebbene, anche in ragione della mancata contestazione operata dalla parte ricorrente in ordine all'orario di lavoro settimanale minimo osservato, nella specie pari a 38 ore, doveva affermarsi che la disciplina della dirigenza non era soggetta alle medesime disposizioni normative di cui al CCNL comparto sanità, prodotto in atti dalla parte ricorrente (cfr. allegato n. 2). Invero, dal CCNL applicabile ratione temporis almeno in parte al rapporto di lavoro intercorso, ovvero il CCNL del personale della dirigenza medico – veterinaria del servizio sanitario nazionale 2016-2018, risultava che la volontà contrattuale delle parti era improntata a correlare la retribuzione del dirigente di area sanitaria secondo parametri peculiari: flessibilità oraria, funzionalizzata al raggiungimento di obiettivi e programmi;
individuazione di un orario lavorativo minimo pari a 38 ore, senza individuazione di limite massimo, evidentemente in ragione dell'asservimento dovuto dal dirigente alle superiori esigenze di servizio ed alla necessità di mantenimento di apertura al pubblico. Da questi elementi doveva trarsi l'evidenza che l'oggetto della retribuzione aveva come elemento centrale la qualità e quantità del lavoro svolto e che la programmazione in rigidi turni di servizio, come avveniva per il personale del comparto sanità, assumeva una rilevanza secondaria, avente efficacia solo a fini organizzativi. Di talché, sebbene il tempo speso per vestire e dismettere i camici fosse da qualificarsi come normale orario di lavoro, esso non era coperto da specifica disposizione legale o contrattuale che ne disponesse la computazione e retribuzione aggiuntiva, poiché ciò che le parti avevano concordato era solo un orario minimo settimanale, a nulla rilevando eventuale tempo eccedente. Non poteva tacersi inoltre che le attività richieste al dirigente, per previsione normativa di fonte pattizia, si estrinsecavano anche in 4 ore settimanali da destinare ad attività non assistenziali e questo tempo non poteva essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Rispetto a questo tempo, destinato a compiere attività non assistenziali, era logico desumere che il dirigente non fosse tenuto ad indossare la divisa da reparto, poiché ciò che era assente era proprio il presupposto, ovvero l'assolvimento di attività di cura ed assistenza nei confronti dei pazienti. Gli elementi sino ad ora enucleati richiamavano necessariamente l'insegnamento della Suprema Corte in ordine alla onnicomprensività della retribuzione della dirigenza del pubblico impiego privatizzato -ex art. 24 D. Lgs. 165/2001 e art. 27, comma 1, e art. 60, comma 3, CCNL comparto dirigenza sanitaria dell'8 giugno 2000, secondo cui la retribuzione dirigenziale era un trattamento economico che remunerava tutte le funzioni e i 4
compiti attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo, nonché qualsiasi incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa, o che sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto (cfr. Cass., Sez. L, n. 32264 del 10 dicembre 2019). Quanto alla dirigenza medica era stato chiarito che il principio di onnicomprensività della retribuzione operava inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta fosse riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto ed a mansioni cui il dirigente era obbligato, rientrando nei normali compiti di servizio, salvi i soli incarichi retribuiti a titolo professionale dall'Amministrazione sulla base di una norma espressa che gliene attribuisse il potere e sempre che ciò non costituisse espletamento di compiti di istituto (Cass., Sez. L, n. 8261 del 30 marzo 2017). Appariva evidente che rientrava all'interno del concetto di “funzione e poteri connessi all'ufficio”, di cui al comma 3 del d.lgs. 165/2001, l'adempimento di obbligazioni propedeutiche (quali appunto, l'indossare abiti puliti e non esposti al contatto con l'esterno dei reparti, per evidenti ragioni di sanità pubblica) per l'assolvimento di quella principale. A tale conclusione era giunta recentissima giurisprudenza di legittimità, per la quale “Il D. Lgs. n. 165 del 2001, a sua volta, all'art. 24, prevede che la retribuzione del personale con qualifica dirigenziale è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali e che il trattamento economico così stabilito remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal medesimo decreto. In tale contesto, il trattamento economico è quello stabilito dalla contrattazione collettiva, ivi compreso il trattamento accessorio spettante in caso di conferimento temporaneo di mansioni diverse. Questi principi sono da considerare applicabili pure con riferimento alla posizione dei dirigenti sanitari non medici, attesa la comune qualificazione dirigenziale del rapporto esistente con la P.A.” (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. 28-02-2023, n. 6021). Il ricorso, pertanto, andava respinto e la ricorrente veniva condannata al pagamento delle spese di lite.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da che ne Parte_1 invocava la riforma. 3.1. Con il primo motivo avversava la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva posto a fondamento della decisione l'art. 24 T.U.P.I., affermando che l'unica parte della norma “servente al (fallace) ragionamento del Giudice di prima istanza è il comma 3”, posto che i rimanenti commi, essendo riferiti per lo più alla previsione della retribuzione (base) e del trattamento economico accessorio collegato ai risultati, afferivano alla tematica della retribuzione premiale “di risultato”, inconferente nel caso in esame. Il principio di onnicomprensività della retribuzione di cui alla norma era inapplicabile all'indennità di vestizione, per una pluralità di ragioni:
• In primo luogo, perché tale principio includeva “tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti (…) nonché qualsiasi incarico ad essi conferito (…)”, mentre l'attività di vestizione e svestizione non costituiva né funzione, né compito, né incarico, trattandosi di pratica preparatoria ulteriore e servente rispetto ad essi, esorbitante dall'orario ordinario di lavoro e, poiché il sanitario, dovendo necessariamente mettere e dismettere la divisa sul luogo di lavoro, e prima e dopo ogni turno, era obbligato ad impiegare tempo aggiuntivo a disposizione del datore di lavoro (c.d. “eterodirezione implicita”), esso sfuggiva all'onnicomprensività e andava retribuito.
• In secondo luogo, la norma si riferiva alle funzioni e ai compiti, che dovevano essere attribuiti e agli incarichi, che dovevano essere conferiti, mentre l'attività di vestizione era attività obbligatoria, che non veniva né attribuita in base alle norme T.U.P.I., né conferita dall'Azienda, trattandosi di una prestazione quotidiana e pratica, in adempimento di 5
un'obbligazione che il sanitario (senza distinzioni tra infermiere e dirigente) doveva osservare nei confronti dell' . Parte_2
• In terzo luogo, ciò che caratterizzava incarichi, funzioni e compiti rientranti nell'onnicomprensività retributiva era la loro contrattualità: essi erano attribuiti/conferiti per mezzo di apposito contratto/incarico, mentre l'attività di vestizione/svestizione era frutto di eterodirezione implicita (e quindi di imposizione datoriale unilaterale) e non aveva durata, coincidendo la sua obbligatorietà con l'intera vita lavorativa del dirigente.
• In quarto luogo, diretta conseguenza della contrattualità era che il dirigente aveva la facoltà di rifiutaredi assumere e svolgere incarichi, funzioni e compiti di cui all'art. 24 T.U.P.I., facoltà già affermata dal parere n. 173/2004, Sez. II, Adunanza della Commissione Speciale Pubblico Impiego del 4 maggio 2005, mentre non poteva costituire oggetto di rifiuto l'obbligo di indossare e dismettere la divisa sul luogo di lavoro, impiegando tempo ulteriore rispetto all'orario di servizio.
• In quinto luogo, perché il principio di onnicomprensività si riferiva soltanto alla prestazione istituzionale del sanitario, quella svolta all'interno dell'orario di servizio, rimarcando la differenza tra orario di servizio e orario di lavoro: il primo si identificava con il tempo contrattualmente previsto in cui avveniva lo svolgimento delle mansioni per cui un dipendente (anche dirigente) era stato assunto (38 ore settimanali, nel caso del dirigente), il secondo costituiva, invece, tutto il tempo che il dipendente (anche dirigente) doveva spendere “a disposizione” del datore di lavoro, con la conseguenza che l'orario di lavoro includeva l'orario di servizio, ma non coincideva con quest'ultimo, dal momento che includeva anche attività preparatorie, serventi e/o susseguenti a quelle svolte nell'orario di servizio.
• In sesto luogo, il principio per cui l'eccedenza oraria rispetto all'orario di servizio e all'orario di lavoro contrattualmente previsto (38 ore) andava retribuita, era principio mai messo in dubbio per altri istituti, quali reperibilità notturna e lavoro straordinario, che venivano rispettivamente retribuiti con retribuzione apposita e apposita indennità. La retribuibilità della vestizione/svestizione condivideva la ratio di tale e altre simili fattispecie, con conseguente debenza di una corrispondente retribuzione aggiuntiva da parte del datore di lavoro.
• In settimo luogo, posto che l'art. 24 T.U.P.I. stabiliva che la retribuzione dirigenziale normale era composta da retribuzione base, che copriva ogni situazione legata alla posizione e ai risultati e non comprendeva il tempo-tuta, non era pensabile che la retribuzione fosse ricompresa nella retribuzione accessoria, dal momento che la divisa di lavoro veniva indossata sia dal dirigente in posizione apicale sia quello preposto unicamente ad una struttura semplice, e sia il dirigente altamente performante sia quello che offriva una performance annuale appena sufficiente. La vestizione non aveva niente a che vedere con la triade “funzioni-responsabilità-risultati”, non rientrando nel trattamento accessorio e prescindendo, come detto, da qualunque nomina o funzione conferita al dirigente, nonché da qualsiasi valutazione della performance lavorativa. 3.2. Con il secondo motivo affermava l'erroneo riferimento al C.C.N.L. dell'Area CP_2
- triennio 2016-2018 (in particolare all'art. 24 “Orario di lavoro dei dirigenti”) e ai
[...] parametri caratterizzanti la retribuzione del dirigente di cui all'art. 24 C.C.N.L. 2016-2018. La correlazione tra “principio di onnicomprensività retributiva” e “flessibilità dell'orario di lavoro” che si era voluta stabilire era del tutto assente, perché la norma si occupava di tutt'altro rispetto alla retribuzione dirigenziale ed all'onnicomprensività della stessa, ossia della determinazione dell'orario di lavoro dei dirigenti e dell'istituto della flessibilità oraria, in virtù del quale il dirigente, pur dovendo rispettare l'orario contrattuale di lavoro settimanale di 38 ore, poteva organizzarlo autonomamente, suddividendolo in turni di durata variabile in correlazione alle esigenze della struttura. 6
Altro era l'orario di lavoro e la sua flessibilità, altro era il principio di onnicomprensività che riguardava funzioni/compiti/incarichi attributi/conferiti. Era la medesima norma richiamata a certificare espressamente la differenza tra orario di lavoro e orario di servizio, sancendo al comma 2 che “L'orario di lavoro dei dirigenti è di 38 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio”, il che costituiva argomento che avvalorava la tesi che, fintanto che le attività di servizio (e quindi le mansioni ordinarie, più eventuali incarichi/compiti/funzioni attribuiti/conferiti di cui all'art. 24 T.U.P.I.) rientravano nell'orario di lavoro stabilito dal C.C.N.L. (38 ore), esse erano remunerate dalla normale retribuzione mensile, mentre le attività che eccedevano le 38 ore, specie se pratiche e del tutto diverse dal mansionario contrattuale di servizio (normale o caratterizzato da incarichi/funzioni/compiti conferiti/attribuiti), ove avessero il carattere dell'eterodirezione datoriale e costituissero tempo di lavoro aggiuntivo, dovevano essere retribuite a parte e ulteriormente. La correlazione tra onnicomprensività retributiva e flessibilità dell'orario di lavoro era inesistente. Intanto, era gravemente errata una delle premesse, non rispondendo al vero che le 38 ore costituissero orario minimo di lavoro, poiché la legge prevedeva limiti: nell'ambito delle 24 ore decorrenti dall'inizio della prestazione lavorativa, il diritto ad un periodo minimo di riposo ininterrotto pari ad 11 ore;
il contenimento dell'impegno orario medio entro le 48 ore settimanali, compreso lo straordinario, da calcolare su un periodo di riferimento pari a 4 mesi;
per ogni periodo lavorativo di 7 giorni, il diritto ad un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore, a cui sommare le 11 ore di riposo giornaliero (art. 4, d. lgs. n. 66/2003); elementari e note istanze anche costituzionali imponevano che la tutela della dignità del lavoratore passasse anche attraverso il ragionevole contenimento dell'orario di lavoro (con conseguente adeguata retribuzione), di talché era del tutto impensabile che non vi fossero limiti massimi. Ribadito che le 38 ore stabilite per la dirigenza erano l'orario (né minimo né massimo,) ordinario di lavoro, era agevole sconfessare anche la conclusione del Tribunale, secondo cui l'impostazione normativa comportava che le attività svolte oltre le 38 ore fossero ricomprese nella retribuzione dirigenziale “normale”. Errata era pure la conclusione del Tribunale sulle in 4 ore settimanali da destinare ad attività non assistenziali, non soggette a retribuzione aggiuntiva, nella quali non vi sarebbe questione di vestizione/svestizione, perché il dirigente non indosserebbe, verosimilmente, gli abiti da lavoro, non dovendosi dedicare ad attività medico-assistenziale. Invece, la norma citata costituiva un altro, solido argomento alla tesi dell'appellante: le quattro ore in discorso rientravano nelle 38 settimanali contrattualmente previste (“Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali”) e per tale motivo non erano da retribuire. Cadeva ogni parallelismo con il tempo-tuta, perché quest'ultimo si svolgeva al di fuori e oltre tale orario. 3.3. Con il terzo motivo censurava il riferimento operato dal Tribunale di Locri alla giurisprudenza della Cassazione Civile, Sezione Lavoro. Le pronunce menzionate erano del tutto inutili ai fini in esame, perché riferite a casi in cui oggetto di causa erano prestazioni lavorative svolte in applicazione di convenzioni/contratti di incarico. Nella sentenza n. 32264/2019 la Suprema Corte aveva accolto il ricorso, facendo disapplicazione del principio di onnicomprensività e, elencando le applicazioni giurisprudenziali ricorrenti del principio de quo, mostravano che esse riguardavano incarichi in commissioni speciali o con incarichi dirigenziali apicali o incarichi di preposizione a più strutture complesse, etc. e non, quindi, alla vestizione, che non era frutto di incarico e non partecipava della medesima natura delle attività elencate, precisando che il thema 7
decidendum era il possibile svolgimento di attività 'aggiuntive' rispetto a quella istituzionale, potenzialmente destinate a non restare assorbite dal principio di onnicomprensività, a condizione che si trattasse di prestazioni ulteriori, non costituenti mero protrarsi dell'impegno relativo all'attività istituzionale, esprimendo un quid pluris, qualitativamente specifico e individuabile come tale, da cui conseguiva una parimenti specifica disciplina e un apposito regime tariffario. Tale era l'attività di vestizione/svestizione ed era soddisfatta la prescritta condizione, costituendo attività pratica e quotidiana, servente rispetto a quella “istituzionale”, ma per questo nettamente diversa da questa, specifica e nettamente individuabile. Considerazioni in parte analoghe dovevano esser condotte anche alla seconda pronuncia citata Cass. Sez. Lav., 30.03.2017 n. 8261, riferita ad incarico conferito ad un dirigente. Ancora, a pagina 9, terzo cpv., della sentenza impugnata era riportato un passo determinante della sentenza, laddove era stato affermato: “il principio di onnicomprensività della retribuzione, affermato dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 24, comma 3, e art. 27, comma 1, nonché dall'art. 60, comma 3, del CCNL comparto dirigenza sanitaria dell'8 giugno 2000, opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto, ed a mansioni cui il dirigente è obbligato rientrando nei normali compiti di servizio, salvi i soli incarichi retribuiti a titolo professionale dall'Amministrazione sulla base di una norma espressa che gliene attribuisca il potere, sempre che ciò non costituisca comunque espletamento di compiti di istituto (Cass., Sez. L, n. 8261 del 30 marzo 2017)”4 Il riferimento all'art. 60, co. 3, C.C.N.L. 8 giugno 2000 si comprendeva solo contestualizzando il caso concreto sottoposto all'attenzione della Suprema Corte, perché la norma disciplinava, tra le altre, l'attività di partecipazione a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e (co. 1, lett. c), prevedendo, al comma 3, che “nessun CP_3 compenso è dovuto per le attività del comma 1 qualora le stesse debbano essere svolte per ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse all'incarico conferito. In tal caso vale il principio dell'onnicomprensività (…)”. Il riferimento normativo operato nella sentenza appellata rivelava che la tematica della vestizione era stata decisa richiamando precedenti inconferenti, perché incentrati su incarichi. Non era stato possibile reperire la terza pronuncia citata, Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. 28-02-2023, n. 6021. 3.4. Con il quarto motivo censurava la sentenza, nella parte in cui alla pag. 10, primo cpv. era stato affermato: “La parte ricorrente, in buona sostanza, non ha dato prova dell'esistenza del diritto invocato”. L'affermazione appariva inserita del tutto causalmente e del tutto avulsa dal contesto della sentenza, poiché fino a quel momento, non era stata operata alcuna considerazione in merito all'aspetto probatorio del giudizio, né, a monte, all'aspetto fattuale. In ogni caso l'odierna appellante aveva prodotto le griglie delle timbrature rilevate dal sistema elettronico di rilevazione dell'entrata e dell'uscita dall'ospedale, almeno sin da quando tale sistema elettronico era stato introdotto presso il nosocomio di Locri (ottobre 2016), producendo per il periodo precedente le stampe dei prospetti delle presenze in servizio. Da tali griglie si constatava l'abituale eccedenza oraria della dipendente, la quale entrava in ospedale molti minuti prima dell'orario di inizio turno, e ne usciva molti minuti dopo dell'orario di fine di esso, minuti che venivano dedicati rispettivamente alla vestizione e alla svestizione degli abiti di lavoro. Dalle timbrature era evidente - perché risultante per tabulas - l'eccedenza di minuti: in tali casi, la prova (inequivocabile) del diritto vantato era documentale. 8
Diversamente, per quelle timbrature dalle quali emergeva esclusivamente il rispetto dell'orario di entrata e di uscita o, comunque, del turno di 6/12 ore, era la prassi ad avere valore probatorio, cioè quella prassi, cioè (oggetto di richiesta di prova testimoniale in primo grado) in essere presso l'ospedale di Locri, in virtù della quale i dipendenti, in entrata, timbravano dopo aver indossato la divisa (in ospedale), mentre, in uscita, timbravano, prima di aver dismesso la divisa (sempre in ospedale), prassi che vincolava di fatto il dipendente ad arrivare in ospedale circa 15 minuti prima dell'inizio del turno e ad andarsene circa 15 minuti dopo la fine. Il comportamento abituale di cui sopra, proprio perché pressi, era stato oggetto di specifica richiesta di prova testimoniale avanti il Tribunale. 3.5. Con il quinto motivo di appello, censurava la regolamentazione delle spese di lite. Provata l'erroneità della sentenza, per i motivi di appello proposti, che legittimavano Contr l'accoglimento totale dell'appello, la sentenza andava riformata, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare la sussistenza, in capo alla sig.ra
, del diritto vantato per differenza retributiva a titolo di indennità divisa dal Parte_1 20.11.2013 al 30.11.2018 (ovvero con riferimento al diverso periodo che verrà accertato in corso di causa), e, ancora, per l'effetto, condannare la stessa Azienda a pagare, in favore della sig.ra , la somma complessiva di € 16.103,10 a titolo di indennità Parte_1 divisa (ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 432 c.p.c. dall'Ecc.ma Corte d'Appello adita) per il periodo dal 20.11.2013 al 30.11.2018 (ovvero con riferimento al diverso periodo che verrà accertato in corso di causa), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle rispettive scadenze al saldo, nonché a pagare le spese - ivi comprese quelle di C.T.U./C.T.P. - e i compensi professionali del doppio grado di giudizio oltre C.p.a., oltre I.V.A. e oltre spese forfettarie nella misura del 15%, con distrazione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.. In via istruttoria, insisteva nell'ammissione delle istanze istruttorie avanzate in primo grado e testualmente ritrascritte nell'atto di appello. Contr Non si costituiva l della quale con ordinanza del 21.03.2024 veniva dichiarata la contumacia. Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato all'appellante, che depositava note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. È infondato il primo motivo, con cui l'appellante ha censurato la sentenza, nella parte in cui aveva rigettato la domanda sul rilievo che il principio di onnicomprensività della retribuzione operante per il dirigente sanitario, ex art. 24 T.U.P.I., comma 3, non consentisse di riconoscere la chiesta indennità di vestizione. Ha affermato l'appellante che tale norma si riferiva a funzioni e compiti attribuiti e incarichi conferiti, mentre l'attività di vestizione/svestizione non costituiva né funzione, né compito, né incarico - che dovevano essere conferiti e potevano essere rifiutati – e che, integrando una pratica preparatoria, ulteriore e servente rispetto al lavoro del dirigente sanitario, implicavano un tempo aggiuntivo messo a disposizione del datore di lavoro, che sfuggiva al principio della onnicomprensività e andava retribuito. Ha ulteriormente opinato che il principio di onnicomprensività si riferiva soltanto alla prestazione svolta all'interno dell'orario di servizio, ma non dell'orario di lavoro, con la conseguenza che l'eccedenza oraria rispetto all'orario di servizio e all'orario di lavoro contrattualmente previsto (38 ore) andava retribuita, come avveniva per altri istituti, quali reperibilità notturna e lavoro straordinario. Ha, da ultimo, osservato che la retribuzione dirigenziale era composta da retribuzione base, che copriva ogni situazione legata alla posizione e ai risultati, che non comprendeva 9
il tempo-tuta e non era pensabile che tale tempo fosse ricompreso nella retribuzione accessoria, dal momento che la divisa di lavoro veniva indossata sia dal dirigente in posizione apicale sia quello preposto ad una struttura semplice, sia dal dirigente altamente performante sia da quello che offriva una performance sufficiente.
4.1. Osserva la Corte come appaia indubbio che l'attività di vestizione/svestizione costituisca adempimento dovuto, propedeutico all'espletamento degli specifici compiti dirigenziali,e che essa non sia riconducibile né alla fattispecie dell'attribuzione di funzioni e compiti, né alla fattispecie di conferimento di incarichi, trattandosi di comportamento integrativo dell'obbligazione principale, funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria. Ciò posto, le connotazioni sopra riportate non valgono a caducare il corretto principio dell'onnicomprensività della retribuzione, posto dal primo giudice a fondamento della decisione, che è principio affermato con carattere di generalità e uniformità dall'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui il trattamento economico dei dirigenti remunera funzioni e compiti attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo nonché qualsiasi incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa o “che sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio-ricoperto” (così Cass. civ. sez. lav., 28/02/2023, n. 6021, già citata dal Tribunale). Nella motivazione della sentenza ora richiamata è stato confermato che: “Nel pubblico impiego privatizzato vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in virtù del quale il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo nonché qualsiasi incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa o che sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto (Cass., Sez. L, n. 32264 del 10 dicembre 2019). Specificamente, quanto alla dirigenza medica, è stato chiarito che il principio di onnicomprensività della retribuzione, affermato dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, comma 3, e art. 27, comma 1, nonché dall'art. 60, comma 3, del CCNL comparto dirigenza sanitaria dell'8 giugno 2000, opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto, ed a mansioni cui il dirigente è obbligato rientrando nei normali compiti di servizio, salvi i soli incarichi retribuiti a titolo professionale dall'Amministrazione sulla base di una norma espressa che gliene attribuisca il potere, sempre che ciò non costituisca comunque espletamento di compiti di istituto (Cass., Sez. L, n. 8261 del 30 marzo 2017)”.
4.1.a. Incidentalmente, e con ciò si prende cognizione sin d'ora delle doglianze, riferite ad altre pronunce, articolate con il terzo motivo di appello, si osserva che - sebbene la fattispecie sottoposta all'esame della Suprema Corte e decisa in applicazione dei principi esposti riguardasse differenze retributive o, in subordine, l'indennità CCNL 8 giugno 2000, ex art. 18, comma 4 sino al termine del periodo massimo di sostituzione in relazione al dedotto svolgimento di mansioni di dirigente responsabile di struttura complessa - i principi di diritto affermati dal giudice di legittimità hanno valenza generale, non limitata alla singola fattispecie oggetto di esame, tant'è che con riguardo alla debenza o meno delle prestazioni richieste (differenze retributive/ indennità CCNL 8 giugno 2000, ex art. 18, comma 4), la Suprema Corte ha dedicato ulteriore e precipua motivazione, dopo aver affermato i principi di carattere generale.
4.1.b. Riprendendo la disamina dell'applicabilità del principio dell'onnicomprensività della retribuzione alla fattispecie dedotta in giudizio, deve considerarsi che se l'attività di vestizione non è riconducibile al conferimento di funzioni/compiti/incarichi, ciò non significa 10
che esorbiti dal perimetro dell'onnicomprensività della retribuzione, atteso che essa si sostanzia, lo si è esposto, in mera attività di diligenza preparatoria, integrativa dell'obbligazione principale, come tale non scindibile, neanche ontologicamente, dall'obbligazione principale, risultando imprescindibilmente ricompresa nell'espletamento dei compiti connessi all'ufficio.
4.1.c. Restano ora da valutare le ulteriori considerazioni rassegnate dall'appellante, cfr. sub 5, 6 e 7 del primo motivo di appello, secondo cui il principio di onnicomprensività si riferiva soltanto alla prestazione svolta all'interno dell'orario di servizio, ma non dell'orario di lavoro e che l'eccedenza oraria rispetto all'orario di servizio e all'orario di lavoro contrattualmente previsto (38 ore) avrebbe dovuto essere retribuita, considerato altresì che il tempo di vestizione/svestizione non poteva ritenersi compreso nella retribuzione base, che copriva ogni situazione legata alla posizione e ai risultati, né nella retribuzione accessoria, poiché che la divisa di lavoro veniva indossata a prescindere da qualsiasi performance lavorativa. I rilievi ora in esame si riferiscono alla quantità di tempo che il dirigente abbia messo a disposizione dell' , asseritamente eccedente l'orario di lavoro, ma Parte_2 neanche essi si rivelano idonei ad escludere il principio di onnicomprensività. Infatti, “Il dirigente medico non ha diritto a essere compensato per il lavoro eccedente rispetto all'orario indicato dalla contrattazione collettiva, in quanto la retribuzione è stabilita su base mensile e omnicomprensiva di tutte le prestazioni, senza considerare il tempo effettivo dedicato al lavoro. L'organizzazione dei turni di lavoro non incide sul diritto alla retribuzione mensile dei medici, la quale è basata sulla valorizzazione degli obiettivi perseguiti e non sul computo del tempo impiegato per le prestazioni lavorative”. (Cass. civ. sez. lav., 07/11/2024, n. 28731). In motivazione, la Suprema Corte, richiamando e confermando precedenti pronunce, Cass. nn. 20796/2024; 21129/2024; 21529/2024; 21530/2024; 21567/2024; 21575/2024; 21886/2024; 21887/2024, ha espressamente dato continuità del seguente principio di diritto: "Il dirigente medico che eserciti un'azione di esatto adempimento non può ottenere nulla più della retribuzione mensile a lui spettante, la quale è stabilita, su base mensile e non oraria, in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni dal medesimo rese, senza che il suo ammontare abbia nulla a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro. In particolare, egli non ha diritto ad essere compensato per il lavoro eccedente rispetto all'orario indicato dalla contrattazione collettiva, pure se esso sia dipeso dall'erroneo criterio Parte di calcolo adottato dall' per determinare il debito orario minimo assolto;
in tale evenienza, potrà eventualmente far valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, ove abbia patito un pregiudizio concreto alla salute, alla personalità morale o al riposo, che dovrà specificamente allegare e provare, anche attraverso presunzioni semplici. Sulla base di un dettagliato esame dei CCNL succedutisi nel tempo, si è ivi giunti a "una ricostruzione complessiva del sistema retributivo scelto per compensare l'attività dei dirigenti medici, anche non apicali (v. Cass. 4 giugno 2012, n. 8958; Cass. 16 ottobre 2015, n. 21010), che depone in senso univoco per la non configurabilità del lavoro eccedentario da parte di tutti i dirigenti medici, in ragione della sussistenza di un regime orario flessibile delle loro prestazioni e di un sistema di retribuzione incentivante basato sulla valorizzazione degli obiettivi perseguiti, anziché sul computo del tempo impiegato per lo svolgimento delle prestazioni lavorative" e che l'organizzazione dei turni di lavoro "non ha alcun legame con il diritto alla retribuzione del medico, la quale è stabilita, invece, su base mensile e in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni dal medesimo rese, conformemente al disposto dell'art. 24, comma 3, del D. Lgs. n. 165 del 2001, per il quale "Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi 11
conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa...". Tale retribuzione non è computata, allora, ad ore e il suo ammontare nulla ha a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro, tanto che copre pure il periodo legittimamente non destinato all'esecuzione della prestazione in senso stretto. Pertanto, se il dipendente ha fornito una prestazione almeno pari a quella prevista nel contratto, egli non può ottenere, a titolo retributivo, un importo maggiore di quello spettante contrattualmente. In particolare, una simile richiesta non può essere ricollegata al superamento del limite, sopra indicato, di 38 ore che, in realtà, rappresenta non un massimo, ma un minimo prestazionale". Ed allora, se la retribuzione del dirigente medico non è computata ad ore ed all'uopo è irrilevante il tempo effettivo dedicato al lavoro, si rivelano infondate e vanno disattese le argomentazioni dell'appellante secondo cui il principio di onnicomprensività si riferiva alla prestazione svolte all'interno dell'orario di servizio, ma non dell'orario di lavoro e che l'eccedenza rispetto all'orario di servizio e all'orario di lavoro contrattualmente previsto (38 ore) doveva essere remunerata. Principio di diritto esattamente conforme è stato affermato da Cass. civ. sez. lav., 31/07/2024, n. 21575: “Il dirigente medico non ha diritto al compenso per il lavoro eccedente l'orario stabilito dalla contrattazione collettiva, posto che la sua retribuzione è stabilita su base mensile in misura omnicomprensiva e ricomprende tutte le prestazioni rese, a prescindere dal tempo effettivamente dedicato al lavoro, ai sensi dell'art. 24 comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001”. Nella motivazione di tale sentenza, anche in precipua disamina della questione concernente il superamento dell'orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati e di quello imposto da esigenze del servizio ordinario, è stato affermato: “Nel caso di specie, si rileva che l'art. 17, comma 2, c.c.n.l. del 5.12.1996 per l'area della dirigenza medica e veterinaria - parte normativa quadriennio 1994-97 e parte economica biennio 1994-95 - determina l'orario dei dirigenti medici in 38 ore settimanali, ma l'art. 65, comma 3, secondo periodo, dispone che "la retribuzione di risultato compensa anche l'eventuale superamento dell'orario di lavoro di cui agli artt. 17 e 18 per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato". Se corrisposto il trattamento accessorio costituito dalla retribuzione di risultato (art. 63 c.c.n.l. cit.) non è possibile, quindi, la distinzione tra il superamento dell'orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario, poiché la complessiva prestazione del dirigente deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi propri e immancabili dell'incarico affidatogli. Già in epoca risalente le Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass., Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9146) avevano affermato tale regola generale, negando fosse possibile la distinzione tra il superamento dell'orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario. In più recenti arresti (Cass. 22 marzo 2017, n. 7348; Cass. 28 marzo 2017, n. 7921; Cass. 26 aprile 2017, n. 10322; Cass. 2 luglio 2018, n. 17260; Cass. 11 luglio 2018, n. 18271; Cass. 8 novembre 2019, n. 28942), relativi ai contratti collettivi del 5.12.1996 e 8.6.2000, la Suprema Corte ha ribadito che l'eccedentarietà oraria non è mai suscettibile di autonoma remunerazione. Ai principi affermati nelle decisioni di questa Corte innanzi richiamate è stata data continuità con successive pronunce (Cass. 5 agosto 2020, n. 16711; Cass. 7 agosto 2020, n. 16855; Cass. 4 gennaio 2023, n. 173), integralmente condivise dal Collegio, che hanno tenuto conto delle ulteriori disposizioni contenute nel c.c.n.l. del 31.11.2005, le quali non hanno innovato rispetto alla disciplina dettata dai contratti collettivi del 1996 e del 2000 (v. Cass. n. 28787/2017, Cass. n. 8958/2012). 12
Questo indirizzo giurisprudenziale è del tutto rispettoso del complessivo impianto della contrattazione collettiva in materia. Infatti, l'art. 60 del c.c.n.l. del 3.11.2005 dispone che: "nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme dei sotto elencati contratti ivi comprese in particolare le disposizioni riguardanti l'orario di lavoro e l'orario notturno nonché l'art. 62, comma 1 del c.c.n.l." (tra i contratti elencati vi sono il c.c.n.l. del 5 dicembre 1996, quadriennio 1994-1997 per la parte normativa e primo biennio 1994
1995 per la parte economica, il c.c.n.l. del 5 dicembre 1996, relativo al II biennio economico
1996 - 1997, il c.c.n.l. 8 giugno 2000, quadriennio 1998 - 2001 per la parte normativa e I e II biennio parte economica). L'art. 14 del medesimo c.c.n.l. del 2005, dopo avere ribadito, al comma 1, che: "i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate dall'art. 6, comma 1 lett. B), in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare", ha precisato che: (i) "i volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure dell'art. 65, comma 6 del c.c.n.l. 5 dicembre 1996 nell'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi"; (ii) "l'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di cui al comma 2 è negoziato con le procedure e per gli effetti dell'art. 65, comma 6 citato. In tale ambito vengono individuati anche gli strumenti orientati a ridurre le liste di attesa", prevedendo, al secondo comma, che: "L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento", ed al sesto comma che: "Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 55, comma 2 del c.c.n.l. 8 giugno 2000 in base al regolamento adottato con le procedure dell'art. 4, comma 2, lett. G)". L'interpretazione della contrattazione collettiva offre, dunque, una ricostruzione complessiva del sistema retributivo scelto per compensare l'attività dei dirigenti medici, anche non apicali (v. Cass. 4 giugno 2012, n. 8958; Cass. 16 ottobre 2015, n. 21010), che depone in senso univoco per la non configurabilità del lavoro eccedentario da parte di tutti i dirigenti medici, in ragione della sussistenza di un regime orario flessibile delle loro prestazioni e di un sistema di retribuzione incentivante basato sulla valorizzazione degli obiettivi perseguiti, anziché sul computo del tempo impiegato per lo svolgimento delle prestazioni lavorative”. Non solo, dunque, è stato confermato che l'eccedentarietà oraria del dirigente non è mai suscettibile di autonoma remunerazione, poiché il sistema retributivo del dirigente non è correlato al computo del tempo impiegato per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, ma altresì la nozione di retribuzione enucleata dalla Suprema Corte, retribuzione incentivante basato sulla valorizzazione degli obiettivi perseguiti, rende infondato l'ulteriore assunto dell'appellante secondo cui il tempo destinato alla vestizione/svestizione non poteva ritenersi ricompreso né nella retribuzione base né nella retribuzione accessoria. In contrario, essendo la retribuzione onnicomprensiva, in quanto ex se incentivante non residua margine interpretativo per poter affermare sussistente alcun diritto del dirigente a poter conseguire la chiesta indennità 13
5. Le considerazioni sino ad ora esposte valgono a rilevare l'infondatezza, ai fini per i quali in questa sede si procede, anche del secondo motivo, con cui l'appellante ha affermato l'erroneità del riferimento operato in sentenza al C.C.N.L. dell'Area della Sanità - triennio 2016-2018 (in particolare all'art. 24 “Orario di lavoro dei dirigenti”) ai parametri caratterizzanti la retribuzione del dirigente di cui all'art. 24 C.C.N.L. 2016-2018 e della correlazione operata fra principio di onnicomprensività retributiva e di flessibilità dell'orario di lavoro. Si è già riportata la pronuncia di Cass. 07/11/2024, n. 28731, ove è stato affermato: Sulla base di un dettagliato esame dei CCNL succedutisi nel tempo, si è ivi giunti a "una ricostruzione complessiva del sistema retributivo scelto per compensare l'attività dei dirigenti medici, anche non apicali (v. Cass. 4 giugno 2012, n. 8958; Cass. 16 ottobre 2015, n. 21010), che depone in senso univoco per la non configurabilità del lavoro eccedentario da parte di tutti i dirigenti medici, in ragione della sussistenza di un regime orario flessibile delle loro prestazioni e di un sistema di retribuzione incentivante basato sulla valorizzazione degli obiettivi perseguiti, anziché sul computo del tempo impiegato per lo svolgimento delle prestazioni lavorative". Appare evidente che la correlazione tra regime orario flessibile e sistema retributivo incentivante e, quindi onnicomprensivo, non sia frutto di un'interpretazione eccentrica operata dal giudice a quo, bensì di un processo decisorio che ha fatto precipua applicazione dell'interpretazione e dei principi di diritto affermati dal giudice di legittimità. Non resta, dunque, che confermare che, non essendo la retribuzione del dirigente correlata al computo del tempo impiegato per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, prive di conferenza sono le considerazioni rese dall'appellante in punto di distinzione fra orario di lavoro e orario di servizio, così come va puntualizzato che le 38 ore settimanali costituiscono, cfr. i pronunciamenti della Suprema Corte riportati sub 4.1.c., “non un massimo, ma un minimo prestazionale".
6. Con il terzo motivo, l'appellante ha censurato la conferenza/correttezza/pertinenza delle pronunce della Cassazione Civile, Sezione Lavoro, citate nella sentenza appellata, perché riferite a casi in cui oggetto di causa erano prestazioni lavorative svolte in applicazione di convenzioni/contratti di incarico. Ha ritenuto che nella sentenza n. 32264/2019 la Suprema Corte aveva accolto il ricorso, facendo disapplicazione del principio di onnicomprensività. La doglianza è infondata. Invero, la sentenza n. 32264/2019 è così massimata: “Nel pubblico impiego privatizzato vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in virtù del quale il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo nonché qualsiasi incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa o che sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto;
ne consegue che per il lavoro straordinario - inteso quale prestazione eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva - non compete alcun compenso ulteriore, che è dovuto, invece, solo per particolari prestazioni aggiuntive specificamente previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva e come tali remunerate sulla base di appositi presupposti, tra cui rientrano, per la dirigenza sanitaria, gli incarichi libero-professionali "intramoenia ex art. 15-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992”. In motivazione è stato affermato: “secondo la norma generale del D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, comma 4, il trattamento economico fondamentale ed accessorio "remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti (...), nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa", esprimendo quello che si individua come 14
principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, tale per cui il trattamento economico dei dirigenti compensa tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti (Cass. 8 febbraio 2018, n. 3094; Cass. 30 marzo 2017, n. 8261); l'applicazione di tale principio ha portato ad escludere una remunerazione ulteriore rispetto a compiti conferiti al dirigente in ragione del ruolo rivestito (incarichi in commissioni speciali: Cass. 8261/2017 cit.; Cass. 25 ottobre 2019, n. 27385), come anche allorquando l'incarico dirigenziale apicale si estenda a più strutture, ma in manifestazione di una prestazione da considerare come unitaria e da affrontare sulla base della flessibilità auto - organizzativa ad essa propria (così nel caso di reggenze - Cass. 3094/2018 cit. - o di preposizione a più strutture complesse - Cass. 30 ottobre 2018, n. 27668); resta poi tendenzialmente escluso il riconoscimento di lavoro "straordinario", strettamente inteso come mero impegno temporale eccedente rispetto ad orari stabiliti dalla contrattazione collettiva per la prestazione "istituzionale"; piuttosto le prestazioni eccedenti l'impegno ordinario, nella dirigenza, ed in quella medica in particolare, sono destinate a rifluire nella disciplina nella retribuzione per obiettivi (Cass., S.U., 17 aprile 2009, n. 9146 e successivamente Cass. 30 novembre 2017, n. 28787) oppure in particolari prestazioni "aggiuntive", specificamente previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva e come tali remunerate (quali ad es. le guardie mediche - v. Cass. 4 giugno 2012, n. 8958 - o la pronta reperibilità), sulla base di appositi presupposti;
viene dunque in evidenza il possibile svolgimento di attività "aggiuntive" rispetto a quella "istituzionale", potenzialmente destinate, per quanto appena detto, a non restare assorbite dal principio di onnicomprensività, con particolare riferimento qui ad incarichi c.d. "intramoenia" di cui all'art. 15-quinquies, comma 2, cit., anch'essi come visto afferenti all'unitario rapporto di lavoro subordinato e per i quali la legge prevede espressamente una serie di possibili remunerazioni ulteriori;
tale tipologia di prestazioni aggiuntive, come si desume dall'art. 15-quinquies, può svolgersi secondo varie connotazioni definite dalla norma ed eventualmente dalla contrattazione collettiva (v. ad es. l'art. 55, comma 2, c.c.n.l. 8 giugno 2000, sulle prestazioni eccezionali e temporanee in carenza di organico o di copertura di esso: su cui v. Cass. 17 maggio 2018, n. 12105), mediante attività "individuali" (lett. a), "in equipe" (lett. b), in altra struttura convenzionata (lett. c) o infine in azienda ed in attuazione di uno specifico programma di riduzione delle liste di attesa (lett. d), ma in ogni caso "al di fuori dell'impegno di servizio", ovverosia sulla base di un'organizzazione di prestazioni ulteriori che non si manifestano come mero protrarsi dell'impegno relativo all'attività "istituzionale", ma, secondo le diverse ipotesi predette, esprimono un quid pluris, qualitativamente specifico ed individuabile come tale e da cui consegue una parimenti specifica disciplina ed un apposito regime tariffario;
si tratta dunque di attività di regola scandite in prestazioni, anche plurime, ma esattamente enucleabili nella loro individualità …”. La Suprema Corte non ha, dunque, negato o disapplicato il principio di onnicomprensività della retribuzione, che è stato, invece, confermato. Ciò che la Corte ha rilevato - avendo il giudizio ad oggetto prestazioni intramoenia, specificamente allegate nella loro individualità:133 interventi, di cui 108 di coronografie e/o cateterismo cardiaco e 25 di angioplastica coronarica quanto al D.C.; 321 interventi, di cui 226 di coronografie e/o cateterismo cardiaco e 95 di angioplastica coronarica quanto al D.C., e nelle loro modalità e peculiarità operative: svolgimento presso la casa di cura, rivendicate come "aggiuntive" rispetto all'attività "istituzionale"– è che il giudice di merito “avrebbe dovuto, anche in esercizio dei poteri officiosi di cui all'art. 421 e 437 c.p.c. e con le acquisizioni del caso, in ipotesi anche peritali (Cass. 25169/2019 cit.), muovere dall'apprezzamento del contenuto della prestazione "istituzionale" richiesta in quel periodo ai medici interessati e dell'orario per essa in ipotesi stabilito, per poi verificare se l'attività 15
svolta presso la casa di cura costituisse, in tutto o in parte, mera espressione di tale attività "istituzionale" (ad es. sub specie di distacco, comando, attività comunque dovuta per raggiungimento di obiettivi insiti nella prestazione "istituzionale" o quant'altro) così come se essa fosse assorbita ed in quale misura, dall'impegno orario dovuto per la prestazione "istituzionale". Conclusivamente ha affermato che “una retribuzione ulteriore è dovuta soltanto per particolari prestazioni "aggiuntive", specificamente previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva e come tali remunerate, sulla base di appositi presupposti”. Nessun errore, dunque, può essere ascritto all'impugnata sentenza per aver posto a fondamento della decisione i principi affermati da Cass. 32264/2019, che non contraddicono alcunché, posto che è stato espressamente demandato al giudice del rinvio di verificare se gli interventi di coronografie e/o cateterismo cardiaco e di angioplastica coronarica, cui non è neanche assimilabile l'attività di vestizione/svestizione, fossero riconducibili ad attività istituzionale o a prestazione aggiuntive specificamente previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva e come tali remunerate, sulla base di appositi presupposti. Il principio di onnicomprensività è stato affermato anche Cass. civ. sez. lav., 30/03/2017, n. 8261, la cui citazione da parte del Tribunale è stata parimenti avversata dall'appellante, ove è stato affermato: “Il principio di omnicomprensività della retribuzione, affermato dagli artt. 24, comma 3, e 27, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché 60, comma 3, del c.c.n.l. comparto dirigenza sanitaria dell'8 giugno 2000, opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto, ed a mansioni cui il dirigente è obbligato rientrando nei normali compiti di servizio, salvi i soli incarichi retribuiti a titolo professionale dall'Amministrazione sulla base di una norma espressa che gliene attribuisca il potere, sempre che ciò non costituisca comunque espletamento di compiti di istituto;
ne consegue che l'incarico di componente delle commissioni invalidi civili, in quanto conferito al dirigente in ragione del ruolo rivestito, non comporta alcun diritto a compensi aggiuntivi”. Non risponde poi al vero quanto affermato dall'appellante, secondo cui il riferimento all'art. 60, co. 3, C.C.N.L. 8 giugno 2000 si comprendeva solo contestualizzando il caso concreto sottoposto all'attenzione della Suprema Corte, perché la norma disciplinava, tra le altre, l'attività di partecipazione a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e CP_3 È stata riportata sub 4.1.c. la pronuncia di Cass. civ. sez. lav., 31/07/2024, n. 21575, laddove in motivazione è stato esplicitato: “L'interpretazione della contrattazione collettiva offre, dunque, una ricostruzione complessiva del sistema retributivo scelto per compensare l'attività dei dirigenti medici, anche non apicali (v. Cass. 4 giugno 2012, n. 8958; Cass. 16 ottobre 2015, n. 21010), che depone in senso univoco per la non configurabilità del lavoro eccedentario da parte di tutti i dirigenti medici, in ragione della sussistenza di un regime orario flessibile delle loro prestazioni e di un sistema di retribuzione incentivante basato sulla valorizzazione degli obiettivi perseguiti, anziché sul computo del tempo impiegato per lo svolgimento delle prestazioni lavorative”. Non è dato, pertanto, poter condividere l'affermazione secondo cui il riferimento alla contrattazione collettiva poteva aver significato solo se contestualizzato nell'attività di partecipazione a commissioni, dovendosi riscontrare, in contrario, che, per espressa affermazione della Suprema Corte: “L'interpretazione della contrattazione collettiva offre, dunque, una ricostruzione complessiva del sistema retributivo scelto per compensare l'attività dei dirigenti medici, anche non apicali”. Sulla terza pronuncia citata dal Tribunale, Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. 28-02-2023, n. 6021, si è detto sub 4.1.. 16
Infondati i motivi di gravame, l'appello va rigettato con conferma dell'impugnata sentenza, anche in punto di regolamentazione delle spese processuali, operata secondo il principio della soccombenza della ricorrente. Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di questo grado di giudizio, in Contr favore dell' vittoriosa, in quanto appellata rimasta contumace. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Azienda Sanitaria Parte_1 Provinciale n. 5 di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 905/2023 emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata il 13.10.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Nulla per le spese di questo grado di giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 641/2023 R.G.L., vertente TRA
nata a [...] il [...], CF Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Ferrò, CF C.F._1
, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Locri (RC), Via C.F._2 Giacomo Matteotti n. 356, pec fax n. 0964/402179 Email_1 appellante CONTRO AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N. 5 DI REGGIO CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 15.12.2018, esponeva di essere in servizio Parte_1 dal 01/02/2010 presso l'AS 9 di Locri, oggi quale dirigente medico. Controparte_1
Lamentava di non aver percepito la giusta retribuzione a titolo di indennità di divisa, atteso che ella, per l'esecuzione delle proprie mansioni, era obbligata ad indossare una divisa, per come previsto dall'art. 16 del contratto decentrato dell'ex AS di Locri. Le modalità esecutive di quest'operazione erano dettate dal datore di lavoro che ne stabiliva tempo e luogo di esecuzione: l'operazione rientrava nel lavoro effettivo, con la conseguenza che il tempo necessario doveva essere retribuito e al punto 1.7 del Regolamento aziendale era indicato: “al personale che ha l'obbligo di indossare una divisa per disposizioni datoriali, è riconosciuta d'ufficio l'eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti prima e dopo per la rispettiva vestizione e svestizione”. Il calcolo doveva essere effettuato nei termini di 30 minuti giornalieri e, pertanto, era creditrice per tale titolo della somma di € 16.103,10 per il periodo dal 20.11.2013 al 30.11.2018. Rassegnava le seguenti conclusioni: Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare - sulla base dei fatti provati e del materiale probatorio agli atti - la sussistenza in capo al ricorrente del diritto vantato per differenza retributiva a titolo di “indennità divisa”: → dal 20 novembre 2013 al 20 novembre 2018 e, altresì, dal 21 novembre 2018 al 30 novembre 2018, ovvero per il periodo di anni cinque decorrenti dalla data di notifica del 2
presente ricorso;
quanto sopra, anche con riferimento all'ulteriore periodo di tempo maturato e maturando sino all'emanazione della sentenza che definisce il presente giudizio e per tutta la durata del rapporto di lavoro, ovvero con riferimento al diverso periodo che verrà accertato in corso di causa;
→ per un importo complessivo di euro 16.103,10 dal 20 novembre 2013 al 20 novembre 2018 (per euro 16.017,00) e, altresì, dal 21 novembre 2018 al 30 novembre 2018 (per euro 86,10), ovvero per l'importo da quantificare per anni cinque decorrenti dalla data di notifica del presente ricorso;
oltre alle ulteriori somme maturate e maturande sino all'emanazione della sentenza che definisce il presente giudizio e per tutta la durata del rapporto di lavoro, ovvero per la diversa somma che verrà accertata in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 432 c.p.c. dall'ill.mo giudice adito;
il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle rispettive scadenze al saldo e con ogni conseguente declaratoria;
e, per l'effetto, condannare l'Azienda Sanitaria Provinciale N. 5 Di Reggio Calabria, con sede legale in Via Diana n. 3 e sede effettiva per la notifica degli atti giudiziari in Via Sant'Anna II Tronco n. 18/D – 89128, Reggio Calabria (RC), P.IV , in P.IV_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del Ricorrente, della differenza retributiva a titolo di “indennità divisa”: per un importo complessivo di euro 16.103,10 dal 20 novembre 2013 al 20 novembre 2018 (per euro 16.017,00) e, altresì, dal 21 novembre 2018 al 30 novembre 2018 (per euro 86,10), ovvero per l'importo da quantificare per anni cinque decorrenti dalla data di notifica del presente ricorso;
oltre alle ulteriori somme maturate e maturande sino all'emanazione della sentenza che definisce il presente giudizio e per tutta la durata del rapporto di lavoro, ovvero per la diversa somma che verrà accertata in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 432 c.p.c. dall'ill.mo giudice adito;
il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle rispettive scadenze al saldo e con ogni conseguente declaratoria. in ogni caso: condannare l'Azienda Sanitaria Provinciale N. 5 Di Reggio Calabria, Con Sede Legale In Via Diana n. 3 e sede effettiva per la notifica degli atti giudiziari in Via Sant'Anna II Tronco n. 18/D – 89128, Reggio Calabria (RC), P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione P.IV_1 delle spese di lite e dei compensi professionali ex D.M. 55/2014 e s.m.i., oltre C.p.a., oltre I.V.A. e oltre spese forfettarie nella misura del 15%, con distrazione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..” Contr Costituitasi il 26.06.2019, l eccepiva la genericità della domanda, comunque non provata e, in ogni caso, che il regolamento aziendale sottoscritto nel 2017 non aveva efficacia retroattiva. Affermava che il tempo indicato per la vestizione e la svestizione e la relativa retribuzione erano stati autonomamente determinati dalla ricorrente, essendo invece rimessa alla volontà del datore di lavoro la disciplina delle modalità e del tempo necessari per la vestizione, nonché la possibilità di disporne o meno la relativa retribuzione. Con note aziendali allegate n. 45536/cs del 20.09.2016 e n. 36766 del 27.06.2017 la direzione strategica, evidenziando la necessità di una successiva approvazione dell'anzidetto regolamento aziendale, aveva comunicato ai dipendenti: “ doversi differire ad altra data la messa a regime, per la quale resta confermata la fase sperimentale ma con riferimento all'indicazione dell'ultima versione del regolamento aziendale predisposto in linea con le indicazioni pervenute dai tavoli di concertazione sindacale all'uopo esperiti e di cui si dispone la pubblicazione sul sito aziendale” e che pertanto esso non era applicabile. Non vi era prova che il tempo di vestizione e svestizione fosse stato aggiuntivo all'orario di lavoro e non vi era prova dei giorni di effettiva presenza per il periodo dedotto. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 905/2023 pubblicata il 13/10/2023, il Tribunale di Locri rigettava la domanda e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese di lite. 3
Affermava che era incontestato l'obbligo gravante sulla ricorrente di vestizione di specifici indumenti per l'esercizio della prestazione lavorativa, mentre ciò che appariva infondata era la debenza di una remunerazione a tale titolo. Richiamava il disposto dall'art. 24 D. Lgs. 165/2001, che regolava la fattispecie dedotta in giudizio, avuto riguardo alla natura di pubblico impiego privatizzato sussistente tra le parti e affermava che dall'interpretazione della norma risultava che la retribuzione del dirigente era determinata dai contratti collettivi delle aree dirigenziali e che il trattamento accessorio era dipendente dalla triade funzioni-responsabilità-risultati. A tal fine, era opportuno richiamare i principi enucleati dal CCNL di settore, per il quale i “dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare…. L'orario di lavoro dei dirigenti è di trentotto ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico nonché al mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento”. Ebbene, anche in ragione della mancata contestazione operata dalla parte ricorrente in ordine all'orario di lavoro settimanale minimo osservato, nella specie pari a 38 ore, doveva affermarsi che la disciplina della dirigenza non era soggetta alle medesime disposizioni normative di cui al CCNL comparto sanità, prodotto in atti dalla parte ricorrente (cfr. allegato n. 2). Invero, dal CCNL applicabile ratione temporis almeno in parte al rapporto di lavoro intercorso, ovvero il CCNL del personale della dirigenza medico – veterinaria del servizio sanitario nazionale 2016-2018, risultava che la volontà contrattuale delle parti era improntata a correlare la retribuzione del dirigente di area sanitaria secondo parametri peculiari: flessibilità oraria, funzionalizzata al raggiungimento di obiettivi e programmi;
individuazione di un orario lavorativo minimo pari a 38 ore, senza individuazione di limite massimo, evidentemente in ragione dell'asservimento dovuto dal dirigente alle superiori esigenze di servizio ed alla necessità di mantenimento di apertura al pubblico. Da questi elementi doveva trarsi l'evidenza che l'oggetto della retribuzione aveva come elemento centrale la qualità e quantità del lavoro svolto e che la programmazione in rigidi turni di servizio, come avveniva per il personale del comparto sanità, assumeva una rilevanza secondaria, avente efficacia solo a fini organizzativi. Di talché, sebbene il tempo speso per vestire e dismettere i camici fosse da qualificarsi come normale orario di lavoro, esso non era coperto da specifica disposizione legale o contrattuale che ne disponesse la computazione e retribuzione aggiuntiva, poiché ciò che le parti avevano concordato era solo un orario minimo settimanale, a nulla rilevando eventuale tempo eccedente. Non poteva tacersi inoltre che le attività richieste al dirigente, per previsione normativa di fonte pattizia, si estrinsecavano anche in 4 ore settimanali da destinare ad attività non assistenziali e questo tempo non poteva essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Rispetto a questo tempo, destinato a compiere attività non assistenziali, era logico desumere che il dirigente non fosse tenuto ad indossare la divisa da reparto, poiché ciò che era assente era proprio il presupposto, ovvero l'assolvimento di attività di cura ed assistenza nei confronti dei pazienti. Gli elementi sino ad ora enucleati richiamavano necessariamente l'insegnamento della Suprema Corte in ordine alla onnicomprensività della retribuzione della dirigenza del pubblico impiego privatizzato -ex art. 24 D. Lgs. 165/2001 e art. 27, comma 1, e art. 60, comma 3, CCNL comparto dirigenza sanitaria dell'8 giugno 2000, secondo cui la retribuzione dirigenziale era un trattamento economico che remunerava tutte le funzioni e i 4
compiti attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo, nonché qualsiasi incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa, o che sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto (cfr. Cass., Sez. L, n. 32264 del 10 dicembre 2019). Quanto alla dirigenza medica era stato chiarito che il principio di onnicomprensività della retribuzione operava inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta fosse riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto ed a mansioni cui il dirigente era obbligato, rientrando nei normali compiti di servizio, salvi i soli incarichi retribuiti a titolo professionale dall'Amministrazione sulla base di una norma espressa che gliene attribuisse il potere e sempre che ciò non costituisse espletamento di compiti di istituto (Cass., Sez. L, n. 8261 del 30 marzo 2017). Appariva evidente che rientrava all'interno del concetto di “funzione e poteri connessi all'ufficio”, di cui al comma 3 del d.lgs. 165/2001, l'adempimento di obbligazioni propedeutiche (quali appunto, l'indossare abiti puliti e non esposti al contatto con l'esterno dei reparti, per evidenti ragioni di sanità pubblica) per l'assolvimento di quella principale. A tale conclusione era giunta recentissima giurisprudenza di legittimità, per la quale “Il D. Lgs. n. 165 del 2001, a sua volta, all'art. 24, prevede che la retribuzione del personale con qualifica dirigenziale è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali e che il trattamento economico così stabilito remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal medesimo decreto. In tale contesto, il trattamento economico è quello stabilito dalla contrattazione collettiva, ivi compreso il trattamento accessorio spettante in caso di conferimento temporaneo di mansioni diverse. Questi principi sono da considerare applicabili pure con riferimento alla posizione dei dirigenti sanitari non medici, attesa la comune qualificazione dirigenziale del rapporto esistente con la P.A.” (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. 28-02-2023, n. 6021). Il ricorso, pertanto, andava respinto e la ricorrente veniva condannata al pagamento delle spese di lite.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da che ne Parte_1 invocava la riforma. 3.1. Con il primo motivo avversava la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva posto a fondamento della decisione l'art. 24 T.U.P.I., affermando che l'unica parte della norma “servente al (fallace) ragionamento del Giudice di prima istanza è il comma 3”, posto che i rimanenti commi, essendo riferiti per lo più alla previsione della retribuzione (base) e del trattamento economico accessorio collegato ai risultati, afferivano alla tematica della retribuzione premiale “di risultato”, inconferente nel caso in esame. Il principio di onnicomprensività della retribuzione di cui alla norma era inapplicabile all'indennità di vestizione, per una pluralità di ragioni:
• In primo luogo, perché tale principio includeva “tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti (…) nonché qualsiasi incarico ad essi conferito (…)”, mentre l'attività di vestizione e svestizione non costituiva né funzione, né compito, né incarico, trattandosi di pratica preparatoria ulteriore e servente rispetto ad essi, esorbitante dall'orario ordinario di lavoro e, poiché il sanitario, dovendo necessariamente mettere e dismettere la divisa sul luogo di lavoro, e prima e dopo ogni turno, era obbligato ad impiegare tempo aggiuntivo a disposizione del datore di lavoro (c.d. “eterodirezione implicita”), esso sfuggiva all'onnicomprensività e andava retribuito.
• In secondo luogo, la norma si riferiva alle funzioni e ai compiti, che dovevano essere attribuiti e agli incarichi, che dovevano essere conferiti, mentre l'attività di vestizione era attività obbligatoria, che non veniva né attribuita in base alle norme T.U.P.I., né conferita dall'Azienda, trattandosi di una prestazione quotidiana e pratica, in adempimento di 5
un'obbligazione che il sanitario (senza distinzioni tra infermiere e dirigente) doveva osservare nei confronti dell' . Parte_2
• In terzo luogo, ciò che caratterizzava incarichi, funzioni e compiti rientranti nell'onnicomprensività retributiva era la loro contrattualità: essi erano attribuiti/conferiti per mezzo di apposito contratto/incarico, mentre l'attività di vestizione/svestizione era frutto di eterodirezione implicita (e quindi di imposizione datoriale unilaterale) e non aveva durata, coincidendo la sua obbligatorietà con l'intera vita lavorativa del dirigente.
• In quarto luogo, diretta conseguenza della contrattualità era che il dirigente aveva la facoltà di rifiutaredi assumere e svolgere incarichi, funzioni e compiti di cui all'art. 24 T.U.P.I., facoltà già affermata dal parere n. 173/2004, Sez. II, Adunanza della Commissione Speciale Pubblico Impiego del 4 maggio 2005, mentre non poteva costituire oggetto di rifiuto l'obbligo di indossare e dismettere la divisa sul luogo di lavoro, impiegando tempo ulteriore rispetto all'orario di servizio.
• In quinto luogo, perché il principio di onnicomprensività si riferiva soltanto alla prestazione istituzionale del sanitario, quella svolta all'interno dell'orario di servizio, rimarcando la differenza tra orario di servizio e orario di lavoro: il primo si identificava con il tempo contrattualmente previsto in cui avveniva lo svolgimento delle mansioni per cui un dipendente (anche dirigente) era stato assunto (38 ore settimanali, nel caso del dirigente), il secondo costituiva, invece, tutto il tempo che il dipendente (anche dirigente) doveva spendere “a disposizione” del datore di lavoro, con la conseguenza che l'orario di lavoro includeva l'orario di servizio, ma non coincideva con quest'ultimo, dal momento che includeva anche attività preparatorie, serventi e/o susseguenti a quelle svolte nell'orario di servizio.
• In sesto luogo, il principio per cui l'eccedenza oraria rispetto all'orario di servizio e all'orario di lavoro contrattualmente previsto (38 ore) andava retribuita, era principio mai messo in dubbio per altri istituti, quali reperibilità notturna e lavoro straordinario, che venivano rispettivamente retribuiti con retribuzione apposita e apposita indennità. La retribuibilità della vestizione/svestizione condivideva la ratio di tale e altre simili fattispecie, con conseguente debenza di una corrispondente retribuzione aggiuntiva da parte del datore di lavoro.
• In settimo luogo, posto che l'art. 24 T.U.P.I. stabiliva che la retribuzione dirigenziale normale era composta da retribuzione base, che copriva ogni situazione legata alla posizione e ai risultati e non comprendeva il tempo-tuta, non era pensabile che la retribuzione fosse ricompresa nella retribuzione accessoria, dal momento che la divisa di lavoro veniva indossata sia dal dirigente in posizione apicale sia quello preposto unicamente ad una struttura semplice, e sia il dirigente altamente performante sia quello che offriva una performance annuale appena sufficiente. La vestizione non aveva niente a che vedere con la triade “funzioni-responsabilità-risultati”, non rientrando nel trattamento accessorio e prescindendo, come detto, da qualunque nomina o funzione conferita al dirigente, nonché da qualsiasi valutazione della performance lavorativa. 3.2. Con il secondo motivo affermava l'erroneo riferimento al C.C.N.L. dell'Area CP_2
- triennio 2016-2018 (in particolare all'art. 24 “Orario di lavoro dei dirigenti”) e ai
[...] parametri caratterizzanti la retribuzione del dirigente di cui all'art. 24 C.C.N.L. 2016-2018. La correlazione tra “principio di onnicomprensività retributiva” e “flessibilità dell'orario di lavoro” che si era voluta stabilire era del tutto assente, perché la norma si occupava di tutt'altro rispetto alla retribuzione dirigenziale ed all'onnicomprensività della stessa, ossia della determinazione dell'orario di lavoro dei dirigenti e dell'istituto della flessibilità oraria, in virtù del quale il dirigente, pur dovendo rispettare l'orario contrattuale di lavoro settimanale di 38 ore, poteva organizzarlo autonomamente, suddividendolo in turni di durata variabile in correlazione alle esigenze della struttura. 6
Altro era l'orario di lavoro e la sua flessibilità, altro era il principio di onnicomprensività che riguardava funzioni/compiti/incarichi attributi/conferiti. Era la medesima norma richiamata a certificare espressamente la differenza tra orario di lavoro e orario di servizio, sancendo al comma 2 che “L'orario di lavoro dei dirigenti è di 38 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio”, il che costituiva argomento che avvalorava la tesi che, fintanto che le attività di servizio (e quindi le mansioni ordinarie, più eventuali incarichi/compiti/funzioni attribuiti/conferiti di cui all'art. 24 T.U.P.I.) rientravano nell'orario di lavoro stabilito dal C.C.N.L. (38 ore), esse erano remunerate dalla normale retribuzione mensile, mentre le attività che eccedevano le 38 ore, specie se pratiche e del tutto diverse dal mansionario contrattuale di servizio (normale o caratterizzato da incarichi/funzioni/compiti conferiti/attribuiti), ove avessero il carattere dell'eterodirezione datoriale e costituissero tempo di lavoro aggiuntivo, dovevano essere retribuite a parte e ulteriormente. La correlazione tra onnicomprensività retributiva e flessibilità dell'orario di lavoro era inesistente. Intanto, era gravemente errata una delle premesse, non rispondendo al vero che le 38 ore costituissero orario minimo di lavoro, poiché la legge prevedeva limiti: nell'ambito delle 24 ore decorrenti dall'inizio della prestazione lavorativa, il diritto ad un periodo minimo di riposo ininterrotto pari ad 11 ore;
il contenimento dell'impegno orario medio entro le 48 ore settimanali, compreso lo straordinario, da calcolare su un periodo di riferimento pari a 4 mesi;
per ogni periodo lavorativo di 7 giorni, il diritto ad un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore, a cui sommare le 11 ore di riposo giornaliero (art. 4, d. lgs. n. 66/2003); elementari e note istanze anche costituzionali imponevano che la tutela della dignità del lavoratore passasse anche attraverso il ragionevole contenimento dell'orario di lavoro (con conseguente adeguata retribuzione), di talché era del tutto impensabile che non vi fossero limiti massimi. Ribadito che le 38 ore stabilite per la dirigenza erano l'orario (né minimo né massimo,) ordinario di lavoro, era agevole sconfessare anche la conclusione del Tribunale, secondo cui l'impostazione normativa comportava che le attività svolte oltre le 38 ore fossero ricomprese nella retribuzione dirigenziale “normale”. Errata era pure la conclusione del Tribunale sulle in 4 ore settimanali da destinare ad attività non assistenziali, non soggette a retribuzione aggiuntiva, nella quali non vi sarebbe questione di vestizione/svestizione, perché il dirigente non indosserebbe, verosimilmente, gli abiti da lavoro, non dovendosi dedicare ad attività medico-assistenziale. Invece, la norma citata costituiva un altro, solido argomento alla tesi dell'appellante: le quattro ore in discorso rientravano nelle 38 settimanali contrattualmente previste (“Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali”) e per tale motivo non erano da retribuire. Cadeva ogni parallelismo con il tempo-tuta, perché quest'ultimo si svolgeva al di fuori e oltre tale orario. 3.3. Con il terzo motivo censurava il riferimento operato dal Tribunale di Locri alla giurisprudenza della Cassazione Civile, Sezione Lavoro. Le pronunce menzionate erano del tutto inutili ai fini in esame, perché riferite a casi in cui oggetto di causa erano prestazioni lavorative svolte in applicazione di convenzioni/contratti di incarico. Nella sentenza n. 32264/2019 la Suprema Corte aveva accolto il ricorso, facendo disapplicazione del principio di onnicomprensività e, elencando le applicazioni giurisprudenziali ricorrenti del principio de quo, mostravano che esse riguardavano incarichi in commissioni speciali o con incarichi dirigenziali apicali o incarichi di preposizione a più strutture complesse, etc. e non, quindi, alla vestizione, che non era frutto di incarico e non partecipava della medesima natura delle attività elencate, precisando che il thema 7
decidendum era il possibile svolgimento di attività 'aggiuntive' rispetto a quella istituzionale, potenzialmente destinate a non restare assorbite dal principio di onnicomprensività, a condizione che si trattasse di prestazioni ulteriori, non costituenti mero protrarsi dell'impegno relativo all'attività istituzionale, esprimendo un quid pluris, qualitativamente specifico e individuabile come tale, da cui conseguiva una parimenti specifica disciplina e un apposito regime tariffario. Tale era l'attività di vestizione/svestizione ed era soddisfatta la prescritta condizione, costituendo attività pratica e quotidiana, servente rispetto a quella “istituzionale”, ma per questo nettamente diversa da questa, specifica e nettamente individuabile. Considerazioni in parte analoghe dovevano esser condotte anche alla seconda pronuncia citata Cass. Sez. Lav., 30.03.2017 n. 8261, riferita ad incarico conferito ad un dirigente. Ancora, a pagina 9, terzo cpv., della sentenza impugnata era riportato un passo determinante della sentenza, laddove era stato affermato: “il principio di onnicomprensività della retribuzione, affermato dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 24, comma 3, e art. 27, comma 1, nonché dall'art. 60, comma 3, del CCNL comparto dirigenza sanitaria dell'8 giugno 2000, opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto, ed a mansioni cui il dirigente è obbligato rientrando nei normali compiti di servizio, salvi i soli incarichi retribuiti a titolo professionale dall'Amministrazione sulla base di una norma espressa che gliene attribuisca il potere, sempre che ciò non costituisca comunque espletamento di compiti di istituto (Cass., Sez. L, n. 8261 del 30 marzo 2017)”4 Il riferimento all'art. 60, co. 3, C.C.N.L. 8 giugno 2000 si comprendeva solo contestualizzando il caso concreto sottoposto all'attenzione della Suprema Corte, perché la norma disciplinava, tra le altre, l'attività di partecipazione a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e (co. 1, lett. c), prevedendo, al comma 3, che “nessun CP_3 compenso è dovuto per le attività del comma 1 qualora le stesse debbano essere svolte per ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse all'incarico conferito. In tal caso vale il principio dell'onnicomprensività (…)”. Il riferimento normativo operato nella sentenza appellata rivelava che la tematica della vestizione era stata decisa richiamando precedenti inconferenti, perché incentrati su incarichi. Non era stato possibile reperire la terza pronuncia citata, Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. 28-02-2023, n. 6021. 3.4. Con il quarto motivo censurava la sentenza, nella parte in cui alla pag. 10, primo cpv. era stato affermato: “La parte ricorrente, in buona sostanza, non ha dato prova dell'esistenza del diritto invocato”. L'affermazione appariva inserita del tutto causalmente e del tutto avulsa dal contesto della sentenza, poiché fino a quel momento, non era stata operata alcuna considerazione in merito all'aspetto probatorio del giudizio, né, a monte, all'aspetto fattuale. In ogni caso l'odierna appellante aveva prodotto le griglie delle timbrature rilevate dal sistema elettronico di rilevazione dell'entrata e dell'uscita dall'ospedale, almeno sin da quando tale sistema elettronico era stato introdotto presso il nosocomio di Locri (ottobre 2016), producendo per il periodo precedente le stampe dei prospetti delle presenze in servizio. Da tali griglie si constatava l'abituale eccedenza oraria della dipendente, la quale entrava in ospedale molti minuti prima dell'orario di inizio turno, e ne usciva molti minuti dopo dell'orario di fine di esso, minuti che venivano dedicati rispettivamente alla vestizione e alla svestizione degli abiti di lavoro. Dalle timbrature era evidente - perché risultante per tabulas - l'eccedenza di minuti: in tali casi, la prova (inequivocabile) del diritto vantato era documentale. 8
Diversamente, per quelle timbrature dalle quali emergeva esclusivamente il rispetto dell'orario di entrata e di uscita o, comunque, del turno di 6/12 ore, era la prassi ad avere valore probatorio, cioè quella prassi, cioè (oggetto di richiesta di prova testimoniale in primo grado) in essere presso l'ospedale di Locri, in virtù della quale i dipendenti, in entrata, timbravano dopo aver indossato la divisa (in ospedale), mentre, in uscita, timbravano, prima di aver dismesso la divisa (sempre in ospedale), prassi che vincolava di fatto il dipendente ad arrivare in ospedale circa 15 minuti prima dell'inizio del turno e ad andarsene circa 15 minuti dopo la fine. Il comportamento abituale di cui sopra, proprio perché pressi, era stato oggetto di specifica richiesta di prova testimoniale avanti il Tribunale. 3.5. Con il quinto motivo di appello, censurava la regolamentazione delle spese di lite. Provata l'erroneità della sentenza, per i motivi di appello proposti, che legittimavano Contr l'accoglimento totale dell'appello, la sentenza andava riformata, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare la sussistenza, in capo alla sig.ra
, del diritto vantato per differenza retributiva a titolo di indennità divisa dal Parte_1 20.11.2013 al 30.11.2018 (ovvero con riferimento al diverso periodo che verrà accertato in corso di causa), e, ancora, per l'effetto, condannare la stessa Azienda a pagare, in favore della sig.ra , la somma complessiva di € 16.103,10 a titolo di indennità Parte_1 divisa (ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 432 c.p.c. dall'Ecc.ma Corte d'Appello adita) per il periodo dal 20.11.2013 al 30.11.2018 (ovvero con riferimento al diverso periodo che verrà accertato in corso di causa), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle rispettive scadenze al saldo, nonché a pagare le spese - ivi comprese quelle di C.T.U./C.T.P. - e i compensi professionali del doppio grado di giudizio oltre C.p.a., oltre I.V.A. e oltre spese forfettarie nella misura del 15%, con distrazione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.. In via istruttoria, insisteva nell'ammissione delle istanze istruttorie avanzate in primo grado e testualmente ritrascritte nell'atto di appello. Contr Non si costituiva l della quale con ordinanza del 21.03.2024 veniva dichiarata la contumacia. Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato all'appellante, che depositava note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. È infondato il primo motivo, con cui l'appellante ha censurato la sentenza, nella parte in cui aveva rigettato la domanda sul rilievo che il principio di onnicomprensività della retribuzione operante per il dirigente sanitario, ex art. 24 T.U.P.I., comma 3, non consentisse di riconoscere la chiesta indennità di vestizione. Ha affermato l'appellante che tale norma si riferiva a funzioni e compiti attribuiti e incarichi conferiti, mentre l'attività di vestizione/svestizione non costituiva né funzione, né compito, né incarico - che dovevano essere conferiti e potevano essere rifiutati – e che, integrando una pratica preparatoria, ulteriore e servente rispetto al lavoro del dirigente sanitario, implicavano un tempo aggiuntivo messo a disposizione del datore di lavoro, che sfuggiva al principio della onnicomprensività e andava retribuito. Ha ulteriormente opinato che il principio di onnicomprensività si riferiva soltanto alla prestazione svolta all'interno dell'orario di servizio, ma non dell'orario di lavoro, con la conseguenza che l'eccedenza oraria rispetto all'orario di servizio e all'orario di lavoro contrattualmente previsto (38 ore) andava retribuita, come avveniva per altri istituti, quali reperibilità notturna e lavoro straordinario. Ha, da ultimo, osservato che la retribuzione dirigenziale era composta da retribuzione base, che copriva ogni situazione legata alla posizione e ai risultati, che non comprendeva 9
il tempo-tuta e non era pensabile che tale tempo fosse ricompreso nella retribuzione accessoria, dal momento che la divisa di lavoro veniva indossata sia dal dirigente in posizione apicale sia quello preposto ad una struttura semplice, sia dal dirigente altamente performante sia da quello che offriva una performance sufficiente.
4.1. Osserva la Corte come appaia indubbio che l'attività di vestizione/svestizione costituisca adempimento dovuto, propedeutico all'espletamento degli specifici compiti dirigenziali,e che essa non sia riconducibile né alla fattispecie dell'attribuzione di funzioni e compiti, né alla fattispecie di conferimento di incarichi, trattandosi di comportamento integrativo dell'obbligazione principale, funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria. Ciò posto, le connotazioni sopra riportate non valgono a caducare il corretto principio dell'onnicomprensività della retribuzione, posto dal primo giudice a fondamento della decisione, che è principio affermato con carattere di generalità e uniformità dall'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui il trattamento economico dei dirigenti remunera funzioni e compiti attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo nonché qualsiasi incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa o “che sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio-ricoperto” (così Cass. civ. sez. lav., 28/02/2023, n. 6021, già citata dal Tribunale). Nella motivazione della sentenza ora richiamata è stato confermato che: “Nel pubblico impiego privatizzato vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in virtù del quale il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo nonché qualsiasi incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa o che sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto (Cass., Sez. L, n. 32264 del 10 dicembre 2019). Specificamente, quanto alla dirigenza medica, è stato chiarito che il principio di onnicomprensività della retribuzione, affermato dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, comma 3, e art. 27, comma 1, nonché dall'art. 60, comma 3, del CCNL comparto dirigenza sanitaria dell'8 giugno 2000, opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto, ed a mansioni cui il dirigente è obbligato rientrando nei normali compiti di servizio, salvi i soli incarichi retribuiti a titolo professionale dall'Amministrazione sulla base di una norma espressa che gliene attribuisca il potere, sempre che ciò non costituisca comunque espletamento di compiti di istituto (Cass., Sez. L, n. 8261 del 30 marzo 2017)”.
4.1.a. Incidentalmente, e con ciò si prende cognizione sin d'ora delle doglianze, riferite ad altre pronunce, articolate con il terzo motivo di appello, si osserva che - sebbene la fattispecie sottoposta all'esame della Suprema Corte e decisa in applicazione dei principi esposti riguardasse differenze retributive o, in subordine, l'indennità CCNL 8 giugno 2000, ex art. 18, comma 4 sino al termine del periodo massimo di sostituzione in relazione al dedotto svolgimento di mansioni di dirigente responsabile di struttura complessa - i principi di diritto affermati dal giudice di legittimità hanno valenza generale, non limitata alla singola fattispecie oggetto di esame, tant'è che con riguardo alla debenza o meno delle prestazioni richieste (differenze retributive/ indennità CCNL 8 giugno 2000, ex art. 18, comma 4), la Suprema Corte ha dedicato ulteriore e precipua motivazione, dopo aver affermato i principi di carattere generale.
4.1.b. Riprendendo la disamina dell'applicabilità del principio dell'onnicomprensività della retribuzione alla fattispecie dedotta in giudizio, deve considerarsi che se l'attività di vestizione non è riconducibile al conferimento di funzioni/compiti/incarichi, ciò non significa 10
che esorbiti dal perimetro dell'onnicomprensività della retribuzione, atteso che essa si sostanzia, lo si è esposto, in mera attività di diligenza preparatoria, integrativa dell'obbligazione principale, come tale non scindibile, neanche ontologicamente, dall'obbligazione principale, risultando imprescindibilmente ricompresa nell'espletamento dei compiti connessi all'ufficio.
4.1.c. Restano ora da valutare le ulteriori considerazioni rassegnate dall'appellante, cfr. sub 5, 6 e 7 del primo motivo di appello, secondo cui il principio di onnicomprensività si riferiva soltanto alla prestazione svolta all'interno dell'orario di servizio, ma non dell'orario di lavoro e che l'eccedenza oraria rispetto all'orario di servizio e all'orario di lavoro contrattualmente previsto (38 ore) avrebbe dovuto essere retribuita, considerato altresì che il tempo di vestizione/svestizione non poteva ritenersi compreso nella retribuzione base, che copriva ogni situazione legata alla posizione e ai risultati, né nella retribuzione accessoria, poiché che la divisa di lavoro veniva indossata a prescindere da qualsiasi performance lavorativa. I rilievi ora in esame si riferiscono alla quantità di tempo che il dirigente abbia messo a disposizione dell' , asseritamente eccedente l'orario di lavoro, ma Parte_2 neanche essi si rivelano idonei ad escludere il principio di onnicomprensività. Infatti, “Il dirigente medico non ha diritto a essere compensato per il lavoro eccedente rispetto all'orario indicato dalla contrattazione collettiva, in quanto la retribuzione è stabilita su base mensile e omnicomprensiva di tutte le prestazioni, senza considerare il tempo effettivo dedicato al lavoro. L'organizzazione dei turni di lavoro non incide sul diritto alla retribuzione mensile dei medici, la quale è basata sulla valorizzazione degli obiettivi perseguiti e non sul computo del tempo impiegato per le prestazioni lavorative”. (Cass. civ. sez. lav., 07/11/2024, n. 28731). In motivazione, la Suprema Corte, richiamando e confermando precedenti pronunce, Cass. nn. 20796/2024; 21129/2024; 21529/2024; 21530/2024; 21567/2024; 21575/2024; 21886/2024; 21887/2024, ha espressamente dato continuità del seguente principio di diritto: "Il dirigente medico che eserciti un'azione di esatto adempimento non può ottenere nulla più della retribuzione mensile a lui spettante, la quale è stabilita, su base mensile e non oraria, in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni dal medesimo rese, senza che il suo ammontare abbia nulla a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro. In particolare, egli non ha diritto ad essere compensato per il lavoro eccedente rispetto all'orario indicato dalla contrattazione collettiva, pure se esso sia dipeso dall'erroneo criterio Parte di calcolo adottato dall' per determinare il debito orario minimo assolto;
in tale evenienza, potrà eventualmente far valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, ove abbia patito un pregiudizio concreto alla salute, alla personalità morale o al riposo, che dovrà specificamente allegare e provare, anche attraverso presunzioni semplici. Sulla base di un dettagliato esame dei CCNL succedutisi nel tempo, si è ivi giunti a "una ricostruzione complessiva del sistema retributivo scelto per compensare l'attività dei dirigenti medici, anche non apicali (v. Cass. 4 giugno 2012, n. 8958; Cass. 16 ottobre 2015, n. 21010), che depone in senso univoco per la non configurabilità del lavoro eccedentario da parte di tutti i dirigenti medici, in ragione della sussistenza di un regime orario flessibile delle loro prestazioni e di un sistema di retribuzione incentivante basato sulla valorizzazione degli obiettivi perseguiti, anziché sul computo del tempo impiegato per lo svolgimento delle prestazioni lavorative" e che l'organizzazione dei turni di lavoro "non ha alcun legame con il diritto alla retribuzione del medico, la quale è stabilita, invece, su base mensile e in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni dal medesimo rese, conformemente al disposto dell'art. 24, comma 3, del D. Lgs. n. 165 del 2001, per il quale "Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi 11
conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa...". Tale retribuzione non è computata, allora, ad ore e il suo ammontare nulla ha a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro, tanto che copre pure il periodo legittimamente non destinato all'esecuzione della prestazione in senso stretto. Pertanto, se il dipendente ha fornito una prestazione almeno pari a quella prevista nel contratto, egli non può ottenere, a titolo retributivo, un importo maggiore di quello spettante contrattualmente. In particolare, una simile richiesta non può essere ricollegata al superamento del limite, sopra indicato, di 38 ore che, in realtà, rappresenta non un massimo, ma un minimo prestazionale". Ed allora, se la retribuzione del dirigente medico non è computata ad ore ed all'uopo è irrilevante il tempo effettivo dedicato al lavoro, si rivelano infondate e vanno disattese le argomentazioni dell'appellante secondo cui il principio di onnicomprensività si riferiva alla prestazione svolte all'interno dell'orario di servizio, ma non dell'orario di lavoro e che l'eccedenza rispetto all'orario di servizio e all'orario di lavoro contrattualmente previsto (38 ore) doveva essere remunerata. Principio di diritto esattamente conforme è stato affermato da Cass. civ. sez. lav., 31/07/2024, n. 21575: “Il dirigente medico non ha diritto al compenso per il lavoro eccedente l'orario stabilito dalla contrattazione collettiva, posto che la sua retribuzione è stabilita su base mensile in misura omnicomprensiva e ricomprende tutte le prestazioni rese, a prescindere dal tempo effettivamente dedicato al lavoro, ai sensi dell'art. 24 comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001”. Nella motivazione di tale sentenza, anche in precipua disamina della questione concernente il superamento dell'orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati e di quello imposto da esigenze del servizio ordinario, è stato affermato: “Nel caso di specie, si rileva che l'art. 17, comma 2, c.c.n.l. del 5.12.1996 per l'area della dirigenza medica e veterinaria - parte normativa quadriennio 1994-97 e parte economica biennio 1994-95 - determina l'orario dei dirigenti medici in 38 ore settimanali, ma l'art. 65, comma 3, secondo periodo, dispone che "la retribuzione di risultato compensa anche l'eventuale superamento dell'orario di lavoro di cui agli artt. 17 e 18 per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato". Se corrisposto il trattamento accessorio costituito dalla retribuzione di risultato (art. 63 c.c.n.l. cit.) non è possibile, quindi, la distinzione tra il superamento dell'orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario, poiché la complessiva prestazione del dirigente deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi propri e immancabili dell'incarico affidatogli. Già in epoca risalente le Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass., Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9146) avevano affermato tale regola generale, negando fosse possibile la distinzione tra il superamento dell'orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario. In più recenti arresti (Cass. 22 marzo 2017, n. 7348; Cass. 28 marzo 2017, n. 7921; Cass. 26 aprile 2017, n. 10322; Cass. 2 luglio 2018, n. 17260; Cass. 11 luglio 2018, n. 18271; Cass. 8 novembre 2019, n. 28942), relativi ai contratti collettivi del 5.12.1996 e 8.6.2000, la Suprema Corte ha ribadito che l'eccedentarietà oraria non è mai suscettibile di autonoma remunerazione. Ai principi affermati nelle decisioni di questa Corte innanzi richiamate è stata data continuità con successive pronunce (Cass. 5 agosto 2020, n. 16711; Cass. 7 agosto 2020, n. 16855; Cass. 4 gennaio 2023, n. 173), integralmente condivise dal Collegio, che hanno tenuto conto delle ulteriori disposizioni contenute nel c.c.n.l. del 31.11.2005, le quali non hanno innovato rispetto alla disciplina dettata dai contratti collettivi del 1996 e del 2000 (v. Cass. n. 28787/2017, Cass. n. 8958/2012). 12
Questo indirizzo giurisprudenziale è del tutto rispettoso del complessivo impianto della contrattazione collettiva in materia. Infatti, l'art. 60 del c.c.n.l. del 3.11.2005 dispone che: "nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme dei sotto elencati contratti ivi comprese in particolare le disposizioni riguardanti l'orario di lavoro e l'orario notturno nonché l'art. 62, comma 1 del c.c.n.l." (tra i contratti elencati vi sono il c.c.n.l. del 5 dicembre 1996, quadriennio 1994-1997 per la parte normativa e primo biennio 1994
1995 per la parte economica, il c.c.n.l. del 5 dicembre 1996, relativo al II biennio economico
1996 - 1997, il c.c.n.l. 8 giugno 2000, quadriennio 1998 - 2001 per la parte normativa e I e II biennio parte economica). L'art. 14 del medesimo c.c.n.l. del 2005, dopo avere ribadito, al comma 1, che: "i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate dall'art. 6, comma 1 lett. B), in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare", ha precisato che: (i) "i volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure dell'art. 65, comma 6 del c.c.n.l. 5 dicembre 1996 nell'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi"; (ii) "l'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di cui al comma 2 è negoziato con le procedure e per gli effetti dell'art. 65, comma 6 citato. In tale ambito vengono individuati anche gli strumenti orientati a ridurre le liste di attesa", prevedendo, al secondo comma, che: "L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento", ed al sesto comma che: "Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 55, comma 2 del c.c.n.l. 8 giugno 2000 in base al regolamento adottato con le procedure dell'art. 4, comma 2, lett. G)". L'interpretazione della contrattazione collettiva offre, dunque, una ricostruzione complessiva del sistema retributivo scelto per compensare l'attività dei dirigenti medici, anche non apicali (v. Cass. 4 giugno 2012, n. 8958; Cass. 16 ottobre 2015, n. 21010), che depone in senso univoco per la non configurabilità del lavoro eccedentario da parte di tutti i dirigenti medici, in ragione della sussistenza di un regime orario flessibile delle loro prestazioni e di un sistema di retribuzione incentivante basato sulla valorizzazione degli obiettivi perseguiti, anziché sul computo del tempo impiegato per lo svolgimento delle prestazioni lavorative”. Non solo, dunque, è stato confermato che l'eccedentarietà oraria del dirigente non è mai suscettibile di autonoma remunerazione, poiché il sistema retributivo del dirigente non è correlato al computo del tempo impiegato per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, ma altresì la nozione di retribuzione enucleata dalla Suprema Corte, retribuzione incentivante basato sulla valorizzazione degli obiettivi perseguiti, rende infondato l'ulteriore assunto dell'appellante secondo cui il tempo destinato alla vestizione/svestizione non poteva ritenersi ricompreso né nella retribuzione base né nella retribuzione accessoria. In contrario, essendo la retribuzione onnicomprensiva, in quanto ex se incentivante non residua margine interpretativo per poter affermare sussistente alcun diritto del dirigente a poter conseguire la chiesta indennità 13
5. Le considerazioni sino ad ora esposte valgono a rilevare l'infondatezza, ai fini per i quali in questa sede si procede, anche del secondo motivo, con cui l'appellante ha affermato l'erroneità del riferimento operato in sentenza al C.C.N.L. dell'Area della Sanità - triennio 2016-2018 (in particolare all'art. 24 “Orario di lavoro dei dirigenti”) ai parametri caratterizzanti la retribuzione del dirigente di cui all'art. 24 C.C.N.L. 2016-2018 e della correlazione operata fra principio di onnicomprensività retributiva e di flessibilità dell'orario di lavoro. Si è già riportata la pronuncia di Cass. 07/11/2024, n. 28731, ove è stato affermato: Sulla base di un dettagliato esame dei CCNL succedutisi nel tempo, si è ivi giunti a "una ricostruzione complessiva del sistema retributivo scelto per compensare l'attività dei dirigenti medici, anche non apicali (v. Cass. 4 giugno 2012, n. 8958; Cass. 16 ottobre 2015, n. 21010), che depone in senso univoco per la non configurabilità del lavoro eccedentario da parte di tutti i dirigenti medici, in ragione della sussistenza di un regime orario flessibile delle loro prestazioni e di un sistema di retribuzione incentivante basato sulla valorizzazione degli obiettivi perseguiti, anziché sul computo del tempo impiegato per lo svolgimento delle prestazioni lavorative". Appare evidente che la correlazione tra regime orario flessibile e sistema retributivo incentivante e, quindi onnicomprensivo, non sia frutto di un'interpretazione eccentrica operata dal giudice a quo, bensì di un processo decisorio che ha fatto precipua applicazione dell'interpretazione e dei principi di diritto affermati dal giudice di legittimità. Non resta, dunque, che confermare che, non essendo la retribuzione del dirigente correlata al computo del tempo impiegato per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, prive di conferenza sono le considerazioni rese dall'appellante in punto di distinzione fra orario di lavoro e orario di servizio, così come va puntualizzato che le 38 ore settimanali costituiscono, cfr. i pronunciamenti della Suprema Corte riportati sub 4.1.c., “non un massimo, ma un minimo prestazionale".
6. Con il terzo motivo, l'appellante ha censurato la conferenza/correttezza/pertinenza delle pronunce della Cassazione Civile, Sezione Lavoro, citate nella sentenza appellata, perché riferite a casi in cui oggetto di causa erano prestazioni lavorative svolte in applicazione di convenzioni/contratti di incarico. Ha ritenuto che nella sentenza n. 32264/2019 la Suprema Corte aveva accolto il ricorso, facendo disapplicazione del principio di onnicomprensività. La doglianza è infondata. Invero, la sentenza n. 32264/2019 è così massimata: “Nel pubblico impiego privatizzato vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in virtù del quale il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo nonché qualsiasi incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa o che sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto;
ne consegue che per il lavoro straordinario - inteso quale prestazione eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva - non compete alcun compenso ulteriore, che è dovuto, invece, solo per particolari prestazioni aggiuntive specificamente previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva e come tali remunerate sulla base di appositi presupposti, tra cui rientrano, per la dirigenza sanitaria, gli incarichi libero-professionali "intramoenia ex art. 15-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992”. In motivazione è stato affermato: “secondo la norma generale del D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, comma 4, il trattamento economico fondamentale ed accessorio "remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti (...), nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa", esprimendo quello che si individua come 14
principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, tale per cui il trattamento economico dei dirigenti compensa tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti (Cass. 8 febbraio 2018, n. 3094; Cass. 30 marzo 2017, n. 8261); l'applicazione di tale principio ha portato ad escludere una remunerazione ulteriore rispetto a compiti conferiti al dirigente in ragione del ruolo rivestito (incarichi in commissioni speciali: Cass. 8261/2017 cit.; Cass. 25 ottobre 2019, n. 27385), come anche allorquando l'incarico dirigenziale apicale si estenda a più strutture, ma in manifestazione di una prestazione da considerare come unitaria e da affrontare sulla base della flessibilità auto - organizzativa ad essa propria (così nel caso di reggenze - Cass. 3094/2018 cit. - o di preposizione a più strutture complesse - Cass. 30 ottobre 2018, n. 27668); resta poi tendenzialmente escluso il riconoscimento di lavoro "straordinario", strettamente inteso come mero impegno temporale eccedente rispetto ad orari stabiliti dalla contrattazione collettiva per la prestazione "istituzionale"; piuttosto le prestazioni eccedenti l'impegno ordinario, nella dirigenza, ed in quella medica in particolare, sono destinate a rifluire nella disciplina nella retribuzione per obiettivi (Cass., S.U., 17 aprile 2009, n. 9146 e successivamente Cass. 30 novembre 2017, n. 28787) oppure in particolari prestazioni "aggiuntive", specificamente previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva e come tali remunerate (quali ad es. le guardie mediche - v. Cass. 4 giugno 2012, n. 8958 - o la pronta reperibilità), sulla base di appositi presupposti;
viene dunque in evidenza il possibile svolgimento di attività "aggiuntive" rispetto a quella "istituzionale", potenzialmente destinate, per quanto appena detto, a non restare assorbite dal principio di onnicomprensività, con particolare riferimento qui ad incarichi c.d. "intramoenia" di cui all'art. 15-quinquies, comma 2, cit., anch'essi come visto afferenti all'unitario rapporto di lavoro subordinato e per i quali la legge prevede espressamente una serie di possibili remunerazioni ulteriori;
tale tipologia di prestazioni aggiuntive, come si desume dall'art. 15-quinquies, può svolgersi secondo varie connotazioni definite dalla norma ed eventualmente dalla contrattazione collettiva (v. ad es. l'art. 55, comma 2, c.c.n.l. 8 giugno 2000, sulle prestazioni eccezionali e temporanee in carenza di organico o di copertura di esso: su cui v. Cass. 17 maggio 2018, n. 12105), mediante attività "individuali" (lett. a), "in equipe" (lett. b), in altra struttura convenzionata (lett. c) o infine in azienda ed in attuazione di uno specifico programma di riduzione delle liste di attesa (lett. d), ma in ogni caso "al di fuori dell'impegno di servizio", ovverosia sulla base di un'organizzazione di prestazioni ulteriori che non si manifestano come mero protrarsi dell'impegno relativo all'attività "istituzionale", ma, secondo le diverse ipotesi predette, esprimono un quid pluris, qualitativamente specifico ed individuabile come tale e da cui consegue una parimenti specifica disciplina ed un apposito regime tariffario;
si tratta dunque di attività di regola scandite in prestazioni, anche plurime, ma esattamente enucleabili nella loro individualità …”. La Suprema Corte non ha, dunque, negato o disapplicato il principio di onnicomprensività della retribuzione, che è stato, invece, confermato. Ciò che la Corte ha rilevato - avendo il giudizio ad oggetto prestazioni intramoenia, specificamente allegate nella loro individualità:133 interventi, di cui 108 di coronografie e/o cateterismo cardiaco e 25 di angioplastica coronarica quanto al D.C.; 321 interventi, di cui 226 di coronografie e/o cateterismo cardiaco e 95 di angioplastica coronarica quanto al D.C., e nelle loro modalità e peculiarità operative: svolgimento presso la casa di cura, rivendicate come "aggiuntive" rispetto all'attività "istituzionale"– è che il giudice di merito “avrebbe dovuto, anche in esercizio dei poteri officiosi di cui all'art. 421 e 437 c.p.c. e con le acquisizioni del caso, in ipotesi anche peritali (Cass. 25169/2019 cit.), muovere dall'apprezzamento del contenuto della prestazione "istituzionale" richiesta in quel periodo ai medici interessati e dell'orario per essa in ipotesi stabilito, per poi verificare se l'attività 15
svolta presso la casa di cura costituisse, in tutto o in parte, mera espressione di tale attività "istituzionale" (ad es. sub specie di distacco, comando, attività comunque dovuta per raggiungimento di obiettivi insiti nella prestazione "istituzionale" o quant'altro) così come se essa fosse assorbita ed in quale misura, dall'impegno orario dovuto per la prestazione "istituzionale". Conclusivamente ha affermato che “una retribuzione ulteriore è dovuta soltanto per particolari prestazioni "aggiuntive", specificamente previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva e come tali remunerate, sulla base di appositi presupposti”. Nessun errore, dunque, può essere ascritto all'impugnata sentenza per aver posto a fondamento della decisione i principi affermati da Cass. 32264/2019, che non contraddicono alcunché, posto che è stato espressamente demandato al giudice del rinvio di verificare se gli interventi di coronografie e/o cateterismo cardiaco e di angioplastica coronarica, cui non è neanche assimilabile l'attività di vestizione/svestizione, fossero riconducibili ad attività istituzionale o a prestazione aggiuntive specificamente previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva e come tali remunerate, sulla base di appositi presupposti. Il principio di onnicomprensività è stato affermato anche Cass. civ. sez. lav., 30/03/2017, n. 8261, la cui citazione da parte del Tribunale è stata parimenti avversata dall'appellante, ove è stato affermato: “Il principio di omnicomprensività della retribuzione, affermato dagli artt. 24, comma 3, e 27, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché 60, comma 3, del c.c.n.l. comparto dirigenza sanitaria dell'8 giugno 2000, opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto, ed a mansioni cui il dirigente è obbligato rientrando nei normali compiti di servizio, salvi i soli incarichi retribuiti a titolo professionale dall'Amministrazione sulla base di una norma espressa che gliene attribuisca il potere, sempre che ciò non costituisca comunque espletamento di compiti di istituto;
ne consegue che l'incarico di componente delle commissioni invalidi civili, in quanto conferito al dirigente in ragione del ruolo rivestito, non comporta alcun diritto a compensi aggiuntivi”. Non risponde poi al vero quanto affermato dall'appellante, secondo cui il riferimento all'art. 60, co. 3, C.C.N.L. 8 giugno 2000 si comprendeva solo contestualizzando il caso concreto sottoposto all'attenzione della Suprema Corte, perché la norma disciplinava, tra le altre, l'attività di partecipazione a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e CP_3 È stata riportata sub 4.1.c. la pronuncia di Cass. civ. sez. lav., 31/07/2024, n. 21575, laddove in motivazione è stato esplicitato: “L'interpretazione della contrattazione collettiva offre, dunque, una ricostruzione complessiva del sistema retributivo scelto per compensare l'attività dei dirigenti medici, anche non apicali (v. Cass. 4 giugno 2012, n. 8958; Cass. 16 ottobre 2015, n. 21010), che depone in senso univoco per la non configurabilità del lavoro eccedentario da parte di tutti i dirigenti medici, in ragione della sussistenza di un regime orario flessibile delle loro prestazioni e di un sistema di retribuzione incentivante basato sulla valorizzazione degli obiettivi perseguiti, anziché sul computo del tempo impiegato per lo svolgimento delle prestazioni lavorative”. Non è dato, pertanto, poter condividere l'affermazione secondo cui il riferimento alla contrattazione collettiva poteva aver significato solo se contestualizzato nell'attività di partecipazione a commissioni, dovendosi riscontrare, in contrario, che, per espressa affermazione della Suprema Corte: “L'interpretazione della contrattazione collettiva offre, dunque, una ricostruzione complessiva del sistema retributivo scelto per compensare l'attività dei dirigenti medici, anche non apicali”. Sulla terza pronuncia citata dal Tribunale, Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. 28-02-2023, n. 6021, si è detto sub 4.1.. 16
Infondati i motivi di gravame, l'appello va rigettato con conferma dell'impugnata sentenza, anche in punto di regolamentazione delle spese processuali, operata secondo il principio della soccombenza della ricorrente. Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di questo grado di giudizio, in Contr favore dell' vittoriosa, in quanto appellata rimasta contumace. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Azienda Sanitaria Parte_1 Provinciale n. 5 di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 905/2023 emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata il 13.10.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Nulla per le spese di questo grado di giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti