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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/04/2025, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2886/2020
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 28 marzo 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZ A nel procedimento iscritto al n. 2886/2020 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv.to Giovanna Parte_1 C.F._1
Trovato, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv.to Domenico Massimo Pedone, giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danno non patrimoniale
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2 aprile 2020 il ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della presso la sede di Belpasso, con la qualifica di guardia Controparte_1
particolare giurata dal 5.04.2004 al 27.07.2018, data del licenziamento per superamento del pagina 1 di 10 periodo di comporto, ha esposto di avere espletato, durante il predetto rapporto lavorativo, mansioni di trasporto valori e servizio di piantonamento.
In particolare, ha precisato che la mansione di trasporto valori comportava il sollevamento di blister di monete il cui peso variava dai 18 Kg ai 40 Kg ciascuno, per circa un numero di 30 blister per ogni banca o supermercato presso i quali veniva espletato il servizio e che il lavoro veniva eseguito giornalmente per n. 8 ore, con 2 ore di straordinario, servendo minimo 30 clienti, presso i quali i blister venivano scaricati o raccolti.
Ha aggiunto che nel mese di gennaio del 2008 aveva manifestato problemi di lombosciatalgia, per cui aveva chiesto al proprio responsabile di filiale, , Persona_1
un cambio di mansione, che gli era stato concesso, in quanto, era stato adibito esclusivamente alla guardiola presso la Banca Monte Paschi di Siena di Misterbianco.
Ha riferito che successivamente nel mese di ottobre dell'anno 2011 era stato nuovamente adibito alla mansione di porta valori in quanto altro collega di lavoro, con problemi di salute, era stato collocato al posto dello stesso presso la Controparte_2
e che dal momento del cambio di mansioni la sintomatologia dolorosa a carico
[...] del rachide lombare era ricomparsa, aggravandosi e portandolo all'immobilizzazione, per cui in data 23.01.2012 era stato sottoposto ad intervento chirurgico per applicazione di distanziatore interspinoso L4-L5 e in data 2.05.2012 aveva ripreso l'attività lavorativa con la medesima mansione di porta valori, senza essere sottoposto ad alcuna visita medico aziendale.
Ha esposto che in data 23 dicembre 2013 era stato dichiarato idoneo al lavoro seppur non sottoposto ad alcuna visita legale ed ha riferito, altresì, che nel 2017 a causa dell'accentuarsi delle algie al rachide lombare aveva usufruito di un lungo periodo di malattia, successivamente al quale era stato sottoposto a visita aziendale e in quell'occasione il medico, senza acquisire alcuna certificazione medica, lo aveva dichiarato idoneo senza limitazione alcuna.
Ha aggiunto di avere inoltrato nelle more varie missive con le quali aveva chiesto di essere adibito a mansioni differenti, compatibili con il proprio stato di salute, rimaste però inevase, per cui aveva prolungato la malattia sino al 27.07.2018 e nel frattempo, il 4.06.2018 era stato sottoposto a visita da parte di un altro medico competente dell'azienda, il quale aveva dichiarato il lavoratore: “idoneo con limitazioni. Consentita la movimentazione
pagina 2 di 10 manuale di carichi per pesi non superiori a 9 Kg. Controindicata la prolungata stazione eretta”.
Ha aggiunto infine, di aver ricevuto la nota del 15.06.2018 con la quale la società resistente lo aveva licenziato per superamento del periodo di comporto.
Ciò premesso, parte ricorrente ha evidenziato il nesso di causalità tra il danno subìto e l'attività lavorativa espletata, sottolineando la negligenza e la responsabilità del datore di lavoro, il quale, nonostante i certificati medici del ricorrente, ha continuato ad adibire il lavoratore a mansioni che non potevano da lui essere svolte, causandogli così postumi a carattere permanente caratterizzati da deficit dinamico, appianamento della lordosi lombare da contrattura dei muscoli paravertebrali, passaggi posturali impacciati e rallentati e deambulazione possibile per brevi tragitti, con menomazione permanente dell'integrità psicofisica nella misura non inferiore al 20% quale danno biologico.
Dopo aver argomentato circa la violazione da parte del datore di lavoro dell'art. 2087
c.c. e degli artt. 18, comma 1, lettera c, 41 e 42 del d.lvo 81/08 e dopo aver richiamato giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che il sig. ha subito Pt_1
una menomazione delle condizioni psico fisiche a causa delle mansioni lavorative a cui è stato adibito;
2) accertare e dichiarare la responsabilità di parte datrice e per essa del legale rapp.te p.t. per la menomazione delle condizioni psico fisiche subite dal ricorrente a causa delle mansioni lavorative a cui è stato adibito;
3) Per l'effetto condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore all'immediato e pronto ristoro del danno non patrimoniale patito dal ricorrente quantificato nella somma di euro
75.000,00, sia per danno biologico, quantificato nella misura del 20%, che del danno morale, oppure in quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito riterrà più equa anche in esito all'espletanda istruttoria e CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da distrarre in favore del procuratore antistario per aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la con memoria Controparte_1
depositata in data 4.1.2021, contestando la fondatezza delle pretese avanzate dal ricorrente e chiedendone il rigetto.
pagina 3 di 10 In particolare, ha eccepito la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. delle pretese creditorie avanzate in ricorso, precisando che trattasi di responsabilità contrattuale e che il dies a quo deve decorrere dal momento in cui la produzione del danno si è manifestata all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile dal lavoratore e quindi, nel caso specifico, da gennaio 2008, evidenziando che lo stesso ricorrente ha allegato di aver richiesto in quel periodo al proprio responsabile il cambio mansioni in conseguenza del proprio stato di salute, per cui non avendo interrotto successivamente il termine prescrizionale deve ritenersi prescritta ogni pretesa economica avanzata e maturata anteriormente al 31.3.2010.
Con riguardo alla dedotta violazione di cui all'art. 2087 c.c. ha precisato che grava sul lavoratore fornire la prova dell'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno patito e del nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione svolta e ha evidenziato che nel caso specifico il ricorrente non ha fornito tale prova, né è riuscito a dimostrare quale era il peso del carico concretamente trasportato nell'esecuzione del servizio di trasporto valori né lo stato dei veicoli blindati.
Ha evidenziato, inoltre, che il ricorrente ha sempre svolto mansioni proprie della categoria di appartenenza (guardia particolare giurata).
Ha contestato l'allegazione di parte ricorrente circa il sollevamento di blister di monete il cui peso variava dai 18 Kg ai 40 Kg ciascuno, per circa un numero di 30 blister per ogni banca o supermercato presso i quali veniva espletato il servizio, evidenziando che nella maggior parte dei trasporti si consegnava e prelevava carta moneta e che nel caso di monete nessun carico di tale peso è mai stato predisposto dal caveau della filiale o dai clienti.
Ha sottolineato, inoltre, che lo stesso ricorrente ha fornito prova al contrario di aver svolto nel corso degli anni attività oggettivamente traumatiche sul piano fisico, quali sport di lotta e attività calcistica.
Ha addotto che nessuna violazione degli artt.18, comma 1, lett. C, 41 e 42 del D. Lgs.
n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è stata posta in essere dalla stessa, ribadendo di aver agito sempre nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli artt. 2086, 2094 e 2104 c.c., espressivi dei poteri organizzativi riconosciuti al datore di lavoro.
pagina 4 di 10 Ha evidenziato, tra l'altro, che il ricorrente è sempre risultato idoneo a tutte le visite mediche effettuate, ex art. 41 D. Lgs. n.81/2008, nel corso degli anni dal medico competente aziendale in relazione alle mansioni specifiche cui lo stesso era adibito e ha sottolineato che avverso i predetti certificati non è stato mai presentato ricorso al Servizio Prevenzione
Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPISAL), ai sensi dell'art. 41, comma 9, del D. Lgs. n.
81/2008, per cui legittima è stata la scelta aziendale di assegnare, a discrezione del responsabile di Filiale e sulla base di valutazioni di opportunità e/o scelta operativa, il ricorrente al servizio di trasporto valori stante la sua precipua idoneità alla mansione specifica.
Con riguardo alla domanda risarcitoria di euro 75.000,00 ha evidenziato la assoluta infondatezza della stessa, poiché oltre ad essere svincolata da qualsiasi parametro tabellare risulta del tutto sfornita di prova.
Parte resistente ha concluso chiedendo “in via preliminare e nel merito, ritenere prescritto qualsiasi presunto diritto oggetto di domanda e maturato anteriormente al
31.3.2010, stante il decorso del termine decennale di cui all'art.2946 c.c.; - nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della preliminare eccezione di prescrizione, pronunziare, in via principale, l'integrale rigetto delle richieste e conclusioni di parte ricorrente in quanto assolutamente infondate, indimostrate e non provate in punto di fatto e di diritto;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate, ridurre le esorbitanti pretese risarcitorie avversarie nella minor somma che risulterà di giustizia, corrispondente all'effettivo danno patito dal ricorrente;
- in ogni caso, condannare parte ricorrente, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno per lite temeraria da liquidarsi in via equitativa ex officio;
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”
In esito all'udienza del 28 marzo 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note dei procuratori di parte ricorrente e di parte resistente, la causa - istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto della controversia è l'accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in euro 75.000,00 a titolo di danno pagina 5 di 10 biologico (quantificato nella misura del 20%) e di danno morale in conseguenza della menomazione delle condizioni psico-fisiche a causa delle mansioni lavorative a cui era stato adibito, presso la con conseguente dichiarazione di responsabilità della Controparte_1
stessa.
In via preliminare, va esaminata e disattesa l'eccezione di prescrizione della pretesa azionata, sollevata tempestivamente dalla società resistente.
Al riguardo, giova rammentare che secondo la suprema Corte “La prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore in conseguenza della mancata adozione da parte del datore di adeguate misure di sicurezza delle condizioni di lavoro, ai sensi dall'art. 2087 cod. civ., decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile solo ove l'illecito sia istantaneo, ossia si esaurisca in un tempo definito, ancorché abbia effetti permanenti, mentre ove, l'illecito sia permanente e si sia perciò protratto nel tempo, il termine prescrizionale inizia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente” (Cass. sez. lav. n.
7272/2011).
Ciò chiarito sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, l'azione esperita dalla parte ricorrente ha natura contrattuale e pertanto la prescrizione è decennale con decorrenza dalla cessazione dell'asserito illecito datoriale, ossia dalla cessazione del rapporto di lavoro, momento fino al quale il ricorrente è stato adibito alle mansioni di trasporto valori, in modo asseritamente illecito, contrario agli obblighi datoriali di cui all'art. 2087 c.c. .
Nel merito, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato alla luce dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
Al riguardo, è stato affermato “La prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell'art. 2087 c.c., richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo
l'inadempimento, sia degli indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti” (Cass. sez. lav. 28516/2019); “In tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 cod. civ., la parte che subisce
l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte - dato che ai sensi dell'art.
1218 cod. civ. è il debitore-datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della
pagina 6 di 10 prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile - ma è comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” (Cass. sez. lav. n. 8855/2013) e ancora “In materia di tutela della salute del lavoratore, l'art. 2087 c.c. non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, i cui obblighi, oltre a dover essere rapportati alle concrete possibilità della tecnica e dell'esperienza, vanno parametrati alle specificità del lavoro e alla natura dell'ambiente e dei luoghi in cui il lavoro deve svolgersi, particolarmente quando vengono in questione attività che per loro intrinseche caratteristiche
(svolgimento all'aperto, in ambienti sotterranei, in gallerie, in miniera, ecc.) comportano dei rischi per la salute del lavoratore (collegati alle intemperie, all'umidità degli ambienti, alla loro temperatura, ecc.), ineliminabili, in tutto o in parte, dal datore di lavoro;
rispetto a detti lavori - importanti una necessaria accettazione del rischio alla salute del lavoratore, legittimata sulla base del principio del bilanciamento degli interessi - non è configurabile una responsabilità del datore di lavoro, se non nel caso in cui questi, con comportamenti specifici ed anomali, da provarsi di volta in volta da parte del soggetto interessato, determini un aggravamento del tasso di rischio e di pericolosità ricollegato indefettibilmente alla natura dell'attività che il lavoratore è chiamato a svolgere” (Cass. sez. lav. n. 1509/2021).
Va, altresì, precisato che a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore il risarcimento in toto dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa, come nel caso di specie, deve valutarsi in ogni caso se vi siano i presupposti per l'operatività della tutela assicurativa . CP_3
Al riguardo, è stato chiarito “In tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della rendita , anche se l'istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto CP_3
all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto l'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita
pagina 7 di 10 “liquidata a norma”, implicando, quindi, la sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale.
Diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né all' , che può agire CP_3
in regresso solo per le somme versate;
inoltre, la mancata liquidazione dell'indennizzo potrebbe essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato l'infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l'azione” (Cass. sez. lav. 13819/2017).
Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, parte ricorrente nella sostanza ha allegato di essere stato adibito a mansioni per le quali non sarebbe stato idoneo in violazione delle previsioni generali di cui all'art. 2087 c.c. e di quelle di cui agli articoli 41 e 42 d. lgs. 81/2008.
Invero, risulta che il ricorrente sia stato sempre stato adibito alle mansioni per le quali
è stato regolarmente assunto e per le quali è stato sempre dichiarato idoneo.
Infatti, i certificati delle visite mediche periodiche in atti, prodotti dal ricorrente, si concludono tutti – salvo l'ultimo in ordine cronologico - con un giudizio di idoneità alle mansioni specifiche e lo stesso ricorrente ha sempre riferito di godere di un buono stato di salute psicofisica (cfr. allegato cartella clinica fascicolo ricorrente: certificati 27.11.2010 –
23.11.2013 – 15-02/2017): ne consegue che non si può ritenere che il datore abbia posto in essere alcuna violazione, essendosi limitato ad adibire il lavoratore alle mansioni per le quali era stato assunto.
Non risulta, per altro, che avverso tali giudizi del medico competente, il ricorrente abbia proposto ricorso all'autorità amministrativa territorialmente competente nei termini previsti ai sensi dell'art. 41, comma 9, d. lgs. 81/08, né che abbia proposto alcuna domanda amministrativa all' per il riconoscimento di malattia professionale. CP_3
Solo in occasione della visita medica del 4 giugno 2018 (poco prima della data di licenziamento) la dottoressa a seguito di accertamenti, fornisce un giudizio Persona_2 di idoneità con limitazioni, “Limitazioni: Consentita la movimentazione manuale dei carichi per pesi non superiori a kg:
9. Controindicata la prolungata stazione eretta” (cfr. all. n. 10 fascicolo resistente).
pagina 8 di 10 A tal proposito si precisa che il ricorrente non ha fornito alcuna prova idonea circa i concreti fattori di rischio, formulando articolati di prova1 , inammissibili e inconducenti, vertenti taluni su circostanze non contestate e altri comunque formulati in modo integralmente valutativo e/o negativo.
D'altra parte, la società resistente ha specificamente contestato le dedotte modalità di svolgimento della prestazione da parte del ricorrente in ordine al peso dei valori sollevati.
Deve, infine, tenersi conto – come chiarito nelle citate pronunce della suprema Corte – della specificità del lavoro prestato e delle sue intrinseche caratteristiche implicanti, tra l'altro, la movimentazione manuale di carichi (come evidenziato nel programma di sorveglianza sanitaria versato in atti dal ricorrente) e deve ribadirsi che il ricorrente non ha fornito prova di condotte datoriali che abbiano aggravato il rischio specifico e la pericolosità ricollegati al lavoro che era chiamato a svolgere.
Al riguardo, non appare tale l'asserita omissione della visita medica alla ripresa del lavoro nel 2012 dopo l'intervento chirurgico subito dal ricorrente, sebbene non contestata dalla parte resistente che risulta non aver potuto fornire prova delle visite periodiche per il denunciato smarrimento della documentazione: non può infatti ignorarsi il giudizio di idoneità in esito alle due successive visite periodiche (23.11.2013 – 15.02.2017), effettuate per altro da due medici diversi.
Deve tenersi altresì conto che la prima richiesta documentata di cambio mansioni risale al marzo 2018, di poco precedente al giudizio di idoneità con limitazioni in atti.
Sulla base di quanto precede il ricorso deve essere rigettato.
Le ragioni della decisione e le peculiarità del caso concreto giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
pagina 9 di 10 Stante l'esito della controversia, non sussistono i presupposti per la pur sollecitata condanna di parte ricorrente per lite temeraria (cfr. memoria difensiva della società resistente), né sulla base dell'art. 96 co. 1 c.p.c., non avendo parte resistente allegato e provato di avere subito specifici danni, né sulla base del potere discrezionale di cui al novellato art. 96 co. 3 c.p.c., non essendo emersi elementi tali da giustificarne l'esercizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 2 aprile 2020 nei confronti di , uditi i procuratori delle Controparte_1
parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 26 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Vero o no che il Sig. ha lavorato presso la resistente nella sede di Belpasso, via Creta, 11, Parte_1 con la qualifica di guardia particolare giurata dal 5.04.2004 al 27.07.2018; 2) Vero o no che, durante l'espletamento del lavoro, il sig. ha eseguito i seguenti compiti: trasporto valori e servizio di Pt_1 piantonamento;
3) Vero o no che il trasporto dei valori comportava il sollevamento di blister di monete il cui peso variava dai 18 Kg ai 40 Kg ciascuno, per circa un numero di 30 blister per ogni banca o supermercato per i quali veniva espletato il servizio. 4) Vero o no che il lavoro veniva eseguito giornalmente per n. 8 ore, con
2 ore di straordinario, servendo minimo 30 clienti, presso i quali i blister venivano scaricati o raccolti. 5) Vero
o no che il ricorrente, dopo l'operazione del 23.01.2012 ove veniva sottoposto ad intervento chirurgico per applicazione di distanziatore interspinoso L4-L5, riprendeva la propria prestazione lavorativa il 2.05.2012 e veniva adibito alla mansione di portavalori;
6) Vero o no che il 2.05.2012, dopo la ripresa dell'attività lavorativa, il lavoratore non veniva sottoposto ad alcuna visita medico aziendale;
7) Vero o no che a causa delle difficoltà nella deambulazione, il ricorrente non ha più svolto attività sportiva”
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 28 marzo 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZ A nel procedimento iscritto al n. 2886/2020 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv.to Giovanna Parte_1 C.F._1
Trovato, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv.to Domenico Massimo Pedone, giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danno non patrimoniale
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2 aprile 2020 il ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della presso la sede di Belpasso, con la qualifica di guardia Controparte_1
particolare giurata dal 5.04.2004 al 27.07.2018, data del licenziamento per superamento del pagina 1 di 10 periodo di comporto, ha esposto di avere espletato, durante il predetto rapporto lavorativo, mansioni di trasporto valori e servizio di piantonamento.
In particolare, ha precisato che la mansione di trasporto valori comportava il sollevamento di blister di monete il cui peso variava dai 18 Kg ai 40 Kg ciascuno, per circa un numero di 30 blister per ogni banca o supermercato presso i quali veniva espletato il servizio e che il lavoro veniva eseguito giornalmente per n. 8 ore, con 2 ore di straordinario, servendo minimo 30 clienti, presso i quali i blister venivano scaricati o raccolti.
Ha aggiunto che nel mese di gennaio del 2008 aveva manifestato problemi di lombosciatalgia, per cui aveva chiesto al proprio responsabile di filiale, , Persona_1
un cambio di mansione, che gli era stato concesso, in quanto, era stato adibito esclusivamente alla guardiola presso la Banca Monte Paschi di Siena di Misterbianco.
Ha riferito che successivamente nel mese di ottobre dell'anno 2011 era stato nuovamente adibito alla mansione di porta valori in quanto altro collega di lavoro, con problemi di salute, era stato collocato al posto dello stesso presso la Controparte_2
e che dal momento del cambio di mansioni la sintomatologia dolorosa a carico
[...] del rachide lombare era ricomparsa, aggravandosi e portandolo all'immobilizzazione, per cui in data 23.01.2012 era stato sottoposto ad intervento chirurgico per applicazione di distanziatore interspinoso L4-L5 e in data 2.05.2012 aveva ripreso l'attività lavorativa con la medesima mansione di porta valori, senza essere sottoposto ad alcuna visita medico aziendale.
Ha esposto che in data 23 dicembre 2013 era stato dichiarato idoneo al lavoro seppur non sottoposto ad alcuna visita legale ed ha riferito, altresì, che nel 2017 a causa dell'accentuarsi delle algie al rachide lombare aveva usufruito di un lungo periodo di malattia, successivamente al quale era stato sottoposto a visita aziendale e in quell'occasione il medico, senza acquisire alcuna certificazione medica, lo aveva dichiarato idoneo senza limitazione alcuna.
Ha aggiunto di avere inoltrato nelle more varie missive con le quali aveva chiesto di essere adibito a mansioni differenti, compatibili con il proprio stato di salute, rimaste però inevase, per cui aveva prolungato la malattia sino al 27.07.2018 e nel frattempo, il 4.06.2018 era stato sottoposto a visita da parte di un altro medico competente dell'azienda, il quale aveva dichiarato il lavoratore: “idoneo con limitazioni. Consentita la movimentazione
pagina 2 di 10 manuale di carichi per pesi non superiori a 9 Kg. Controindicata la prolungata stazione eretta”.
Ha aggiunto infine, di aver ricevuto la nota del 15.06.2018 con la quale la società resistente lo aveva licenziato per superamento del periodo di comporto.
Ciò premesso, parte ricorrente ha evidenziato il nesso di causalità tra il danno subìto e l'attività lavorativa espletata, sottolineando la negligenza e la responsabilità del datore di lavoro, il quale, nonostante i certificati medici del ricorrente, ha continuato ad adibire il lavoratore a mansioni che non potevano da lui essere svolte, causandogli così postumi a carattere permanente caratterizzati da deficit dinamico, appianamento della lordosi lombare da contrattura dei muscoli paravertebrali, passaggi posturali impacciati e rallentati e deambulazione possibile per brevi tragitti, con menomazione permanente dell'integrità psicofisica nella misura non inferiore al 20% quale danno biologico.
Dopo aver argomentato circa la violazione da parte del datore di lavoro dell'art. 2087
c.c. e degli artt. 18, comma 1, lettera c, 41 e 42 del d.lvo 81/08 e dopo aver richiamato giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che il sig. ha subito Pt_1
una menomazione delle condizioni psico fisiche a causa delle mansioni lavorative a cui è stato adibito;
2) accertare e dichiarare la responsabilità di parte datrice e per essa del legale rapp.te p.t. per la menomazione delle condizioni psico fisiche subite dal ricorrente a causa delle mansioni lavorative a cui è stato adibito;
3) Per l'effetto condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore all'immediato e pronto ristoro del danno non patrimoniale patito dal ricorrente quantificato nella somma di euro
75.000,00, sia per danno biologico, quantificato nella misura del 20%, che del danno morale, oppure in quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito riterrà più equa anche in esito all'espletanda istruttoria e CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da distrarre in favore del procuratore antistario per aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la con memoria Controparte_1
depositata in data 4.1.2021, contestando la fondatezza delle pretese avanzate dal ricorrente e chiedendone il rigetto.
pagina 3 di 10 In particolare, ha eccepito la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. delle pretese creditorie avanzate in ricorso, precisando che trattasi di responsabilità contrattuale e che il dies a quo deve decorrere dal momento in cui la produzione del danno si è manifestata all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile dal lavoratore e quindi, nel caso specifico, da gennaio 2008, evidenziando che lo stesso ricorrente ha allegato di aver richiesto in quel periodo al proprio responsabile il cambio mansioni in conseguenza del proprio stato di salute, per cui non avendo interrotto successivamente il termine prescrizionale deve ritenersi prescritta ogni pretesa economica avanzata e maturata anteriormente al 31.3.2010.
Con riguardo alla dedotta violazione di cui all'art. 2087 c.c. ha precisato che grava sul lavoratore fornire la prova dell'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno patito e del nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione svolta e ha evidenziato che nel caso specifico il ricorrente non ha fornito tale prova, né è riuscito a dimostrare quale era il peso del carico concretamente trasportato nell'esecuzione del servizio di trasporto valori né lo stato dei veicoli blindati.
Ha evidenziato, inoltre, che il ricorrente ha sempre svolto mansioni proprie della categoria di appartenenza (guardia particolare giurata).
Ha contestato l'allegazione di parte ricorrente circa il sollevamento di blister di monete il cui peso variava dai 18 Kg ai 40 Kg ciascuno, per circa un numero di 30 blister per ogni banca o supermercato presso i quali veniva espletato il servizio, evidenziando che nella maggior parte dei trasporti si consegnava e prelevava carta moneta e che nel caso di monete nessun carico di tale peso è mai stato predisposto dal caveau della filiale o dai clienti.
Ha sottolineato, inoltre, che lo stesso ricorrente ha fornito prova al contrario di aver svolto nel corso degli anni attività oggettivamente traumatiche sul piano fisico, quali sport di lotta e attività calcistica.
Ha addotto che nessuna violazione degli artt.18, comma 1, lett. C, 41 e 42 del D. Lgs.
n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è stata posta in essere dalla stessa, ribadendo di aver agito sempre nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli artt. 2086, 2094 e 2104 c.c., espressivi dei poteri organizzativi riconosciuti al datore di lavoro.
pagina 4 di 10 Ha evidenziato, tra l'altro, che il ricorrente è sempre risultato idoneo a tutte le visite mediche effettuate, ex art. 41 D. Lgs. n.81/2008, nel corso degli anni dal medico competente aziendale in relazione alle mansioni specifiche cui lo stesso era adibito e ha sottolineato che avverso i predetti certificati non è stato mai presentato ricorso al Servizio Prevenzione
Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPISAL), ai sensi dell'art. 41, comma 9, del D. Lgs. n.
81/2008, per cui legittima è stata la scelta aziendale di assegnare, a discrezione del responsabile di Filiale e sulla base di valutazioni di opportunità e/o scelta operativa, il ricorrente al servizio di trasporto valori stante la sua precipua idoneità alla mansione specifica.
Con riguardo alla domanda risarcitoria di euro 75.000,00 ha evidenziato la assoluta infondatezza della stessa, poiché oltre ad essere svincolata da qualsiasi parametro tabellare risulta del tutto sfornita di prova.
Parte resistente ha concluso chiedendo “in via preliminare e nel merito, ritenere prescritto qualsiasi presunto diritto oggetto di domanda e maturato anteriormente al
31.3.2010, stante il decorso del termine decennale di cui all'art.2946 c.c.; - nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della preliminare eccezione di prescrizione, pronunziare, in via principale, l'integrale rigetto delle richieste e conclusioni di parte ricorrente in quanto assolutamente infondate, indimostrate e non provate in punto di fatto e di diritto;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate, ridurre le esorbitanti pretese risarcitorie avversarie nella minor somma che risulterà di giustizia, corrispondente all'effettivo danno patito dal ricorrente;
- in ogni caso, condannare parte ricorrente, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno per lite temeraria da liquidarsi in via equitativa ex officio;
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”
In esito all'udienza del 28 marzo 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note dei procuratori di parte ricorrente e di parte resistente, la causa - istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto della controversia è l'accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in euro 75.000,00 a titolo di danno pagina 5 di 10 biologico (quantificato nella misura del 20%) e di danno morale in conseguenza della menomazione delle condizioni psico-fisiche a causa delle mansioni lavorative a cui era stato adibito, presso la con conseguente dichiarazione di responsabilità della Controparte_1
stessa.
In via preliminare, va esaminata e disattesa l'eccezione di prescrizione della pretesa azionata, sollevata tempestivamente dalla società resistente.
Al riguardo, giova rammentare che secondo la suprema Corte “La prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore in conseguenza della mancata adozione da parte del datore di adeguate misure di sicurezza delle condizioni di lavoro, ai sensi dall'art. 2087 cod. civ., decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile solo ove l'illecito sia istantaneo, ossia si esaurisca in un tempo definito, ancorché abbia effetti permanenti, mentre ove, l'illecito sia permanente e si sia perciò protratto nel tempo, il termine prescrizionale inizia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente” (Cass. sez. lav. n.
7272/2011).
Ciò chiarito sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, l'azione esperita dalla parte ricorrente ha natura contrattuale e pertanto la prescrizione è decennale con decorrenza dalla cessazione dell'asserito illecito datoriale, ossia dalla cessazione del rapporto di lavoro, momento fino al quale il ricorrente è stato adibito alle mansioni di trasporto valori, in modo asseritamente illecito, contrario agli obblighi datoriali di cui all'art. 2087 c.c. .
Nel merito, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato alla luce dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
Al riguardo, è stato affermato “La prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell'art. 2087 c.c., richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo
l'inadempimento, sia degli indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti” (Cass. sez. lav. 28516/2019); “In tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 cod. civ., la parte che subisce
l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte - dato che ai sensi dell'art.
1218 cod. civ. è il debitore-datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della
pagina 6 di 10 prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile - ma è comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” (Cass. sez. lav. n. 8855/2013) e ancora “In materia di tutela della salute del lavoratore, l'art. 2087 c.c. non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, i cui obblighi, oltre a dover essere rapportati alle concrete possibilità della tecnica e dell'esperienza, vanno parametrati alle specificità del lavoro e alla natura dell'ambiente e dei luoghi in cui il lavoro deve svolgersi, particolarmente quando vengono in questione attività che per loro intrinseche caratteristiche
(svolgimento all'aperto, in ambienti sotterranei, in gallerie, in miniera, ecc.) comportano dei rischi per la salute del lavoratore (collegati alle intemperie, all'umidità degli ambienti, alla loro temperatura, ecc.), ineliminabili, in tutto o in parte, dal datore di lavoro;
rispetto a detti lavori - importanti una necessaria accettazione del rischio alla salute del lavoratore, legittimata sulla base del principio del bilanciamento degli interessi - non è configurabile una responsabilità del datore di lavoro, se non nel caso in cui questi, con comportamenti specifici ed anomali, da provarsi di volta in volta da parte del soggetto interessato, determini un aggravamento del tasso di rischio e di pericolosità ricollegato indefettibilmente alla natura dell'attività che il lavoratore è chiamato a svolgere” (Cass. sez. lav. n. 1509/2021).
Va, altresì, precisato che a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore il risarcimento in toto dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa, come nel caso di specie, deve valutarsi in ogni caso se vi siano i presupposti per l'operatività della tutela assicurativa . CP_3
Al riguardo, è stato chiarito “In tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della rendita , anche se l'istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto CP_3
all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto l'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita
pagina 7 di 10 “liquidata a norma”, implicando, quindi, la sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale.
Diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né all' , che può agire CP_3
in regresso solo per le somme versate;
inoltre, la mancata liquidazione dell'indennizzo potrebbe essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato l'infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l'azione” (Cass. sez. lav. 13819/2017).
Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, parte ricorrente nella sostanza ha allegato di essere stato adibito a mansioni per le quali non sarebbe stato idoneo in violazione delle previsioni generali di cui all'art. 2087 c.c. e di quelle di cui agli articoli 41 e 42 d. lgs. 81/2008.
Invero, risulta che il ricorrente sia stato sempre stato adibito alle mansioni per le quali
è stato regolarmente assunto e per le quali è stato sempre dichiarato idoneo.
Infatti, i certificati delle visite mediche periodiche in atti, prodotti dal ricorrente, si concludono tutti – salvo l'ultimo in ordine cronologico - con un giudizio di idoneità alle mansioni specifiche e lo stesso ricorrente ha sempre riferito di godere di un buono stato di salute psicofisica (cfr. allegato cartella clinica fascicolo ricorrente: certificati 27.11.2010 –
23.11.2013 – 15-02/2017): ne consegue che non si può ritenere che il datore abbia posto in essere alcuna violazione, essendosi limitato ad adibire il lavoratore alle mansioni per le quali era stato assunto.
Non risulta, per altro, che avverso tali giudizi del medico competente, il ricorrente abbia proposto ricorso all'autorità amministrativa territorialmente competente nei termini previsti ai sensi dell'art. 41, comma 9, d. lgs. 81/08, né che abbia proposto alcuna domanda amministrativa all' per il riconoscimento di malattia professionale. CP_3
Solo in occasione della visita medica del 4 giugno 2018 (poco prima della data di licenziamento) la dottoressa a seguito di accertamenti, fornisce un giudizio Persona_2 di idoneità con limitazioni, “Limitazioni: Consentita la movimentazione manuale dei carichi per pesi non superiori a kg:
9. Controindicata la prolungata stazione eretta” (cfr. all. n. 10 fascicolo resistente).
pagina 8 di 10 A tal proposito si precisa che il ricorrente non ha fornito alcuna prova idonea circa i concreti fattori di rischio, formulando articolati di prova1 , inammissibili e inconducenti, vertenti taluni su circostanze non contestate e altri comunque formulati in modo integralmente valutativo e/o negativo.
D'altra parte, la società resistente ha specificamente contestato le dedotte modalità di svolgimento della prestazione da parte del ricorrente in ordine al peso dei valori sollevati.
Deve, infine, tenersi conto – come chiarito nelle citate pronunce della suprema Corte – della specificità del lavoro prestato e delle sue intrinseche caratteristiche implicanti, tra l'altro, la movimentazione manuale di carichi (come evidenziato nel programma di sorveglianza sanitaria versato in atti dal ricorrente) e deve ribadirsi che il ricorrente non ha fornito prova di condotte datoriali che abbiano aggravato il rischio specifico e la pericolosità ricollegati al lavoro che era chiamato a svolgere.
Al riguardo, non appare tale l'asserita omissione della visita medica alla ripresa del lavoro nel 2012 dopo l'intervento chirurgico subito dal ricorrente, sebbene non contestata dalla parte resistente che risulta non aver potuto fornire prova delle visite periodiche per il denunciato smarrimento della documentazione: non può infatti ignorarsi il giudizio di idoneità in esito alle due successive visite periodiche (23.11.2013 – 15.02.2017), effettuate per altro da due medici diversi.
Deve tenersi altresì conto che la prima richiesta documentata di cambio mansioni risale al marzo 2018, di poco precedente al giudizio di idoneità con limitazioni in atti.
Sulla base di quanto precede il ricorso deve essere rigettato.
Le ragioni della decisione e le peculiarità del caso concreto giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
pagina 9 di 10 Stante l'esito della controversia, non sussistono i presupposti per la pur sollecitata condanna di parte ricorrente per lite temeraria (cfr. memoria difensiva della società resistente), né sulla base dell'art. 96 co. 1 c.p.c., non avendo parte resistente allegato e provato di avere subito specifici danni, né sulla base del potere discrezionale di cui al novellato art. 96 co. 3 c.p.c., non essendo emersi elementi tali da giustificarne l'esercizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 2 aprile 2020 nei confronti di , uditi i procuratori delle Controparte_1
parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 26 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Vero o no che il Sig. ha lavorato presso la resistente nella sede di Belpasso, via Creta, 11, Parte_1 con la qualifica di guardia particolare giurata dal 5.04.2004 al 27.07.2018; 2) Vero o no che, durante l'espletamento del lavoro, il sig. ha eseguito i seguenti compiti: trasporto valori e servizio di Pt_1 piantonamento;
3) Vero o no che il trasporto dei valori comportava il sollevamento di blister di monete il cui peso variava dai 18 Kg ai 40 Kg ciascuno, per circa un numero di 30 blister per ogni banca o supermercato per i quali veniva espletato il servizio. 4) Vero o no che il lavoro veniva eseguito giornalmente per n. 8 ore, con
2 ore di straordinario, servendo minimo 30 clienti, presso i quali i blister venivano scaricati o raccolti. 5) Vero
o no che il ricorrente, dopo l'operazione del 23.01.2012 ove veniva sottoposto ad intervento chirurgico per applicazione di distanziatore interspinoso L4-L5, riprendeva la propria prestazione lavorativa il 2.05.2012 e veniva adibito alla mansione di portavalori;
6) Vero o no che il 2.05.2012, dopo la ripresa dell'attività lavorativa, il lavoratore non veniva sottoposto ad alcuna visita medico aziendale;
7) Vero o no che a causa delle difficoltà nella deambulazione, il ricorrente non ha più svolto attività sportiva”