Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/03/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano il Tribunale di Bergamo, Terza
Sezione Civile, in persona del Giudice Dottoressa Francesca
Bresciani, pronuncia la presente sentenza nel procedimento contraddistinto dal numero 3923 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per le cause ordinarie dell'anno
2023, vertente tra (codice fiscale Parte_1
), rappresentata e difesa dagli Avvocati C.F._1
Michele Rondinelli del foro di Livorno e Paolo Marino del foro di Messina in forza di mandato in atti, attrice opponente, contro (codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avvocato Michele Giuseppe Lo
Prejato del foro di Milano in forza di mandato in atti, convenuto opposto.
Motivi della decisione
Trattasi di opposizione a decreto ingiuntivo introdotta dall'attrice nei confronti del convenuto con atto di citazione ritualmente notificato, che, costituitosi ritualmente il convenuto, dopo trattazione come in atti è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di seguito esposte, all'udienza del giorno 11 dicembre 2024.
Ciò posto, occorre evidenziare quanto segue.
E' pacifico e documentalmente provato che il convenuto opposto ha ottenuto da questo tribunale un decreto di ingiunzione all'attrice del pagamento della somma di 36.746,28 euro.
Con gli accessori del credito e col favore delle spese della fase monitoria.
Ha ottenuto il decreto ingiuntivo affermando di aver stipulato con l'attrice opponente un contratto di locazione ad uso commerciale di un compendio immobiliare sito a Castelli
Calepio e assumendo grave inadempimento, dell'attrice
1
Si oppone l'attrice al decreto de quo affermando (e chiedendo di accertare) di nulla dovere a controparte in forza del titolo da lei azionato in via monitoria.
Insiste per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e conclude per la vittoria in punto spese.
Il suo procuratore chiede il beneficio della distrazione, dichiarandosi antistatario.
Il convenuto chiede invece il rigetto dell'opposizione.
Conclude altresì per la condanna in punto spese sia con riferimento al presente procedimento di opposizione sia con riferimento alla fase monitoria.
Ciò posto, osserva il giudicante quanto segue.
Con l'unico motivo di opposizione assume l'attrice opponente che il credito azionato dal convenuto in forza del titolo contrattuale azionato in via monitoria è stato integralmente pagato e dunque è inesistente, dovendosi dunque revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Adduce, a sostegno della sua pretesa, che, prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo quivi opposto (avvenuto in data 12 aprile 2023) il convenuto, in data 7 marzo 2023, aveva assoggettato a pignoramento presso terzi le somme oggetto del sunnominato credito (si esamini il documento 2 di sua produzione).
Assume che, a definizione dell'iter del procedimento di esecuzione presso terzi, in data 19 maggio 2023 il convenuto otteneva ordinanza di assegnazione dal Giudice dell'esecuzione
(si esamini il documento 5 di sua produzione).
Dal documento 7 di produzione attorea emerge che il legale del convenuto opposto affermava che quest'ultimo aveva incassato le somme dovute dall'attrice opponente in relazione al credito sopra indicato, nascente dal contratto di locazione più volte nominato in precedenza.
2 Assumeva peraltro come dovute a suo favore le spese legali relative alla fase monitoria medio tempore intrapresa e quelle necessarie per il pagamento della liquidanda imposta di registro.
In considerazione del fatto che l'opposto ometteva di rinunciare espressamente al decreto ingiuntivo, assumendo la sussistenza di tale residuo credito, l'attrice proponeva la presente opposizione.
Ora, come insegna la Suprema Corte (si esamini la pronuncia numero 22489 del 2006) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo.
In forza di tale dictum non vi è dubbio che il decreto ingiuntivo de quo dovrà essere revocato, per avvenuta sopravvenienza di un fatto estintivo.
Dovrà peraltro essere pronunciata sentenza di condanna in relazione al pagamento dei residui importi dovuti e in particolare delle spese della fase monitoria.
3 Sotto tale profilo dovrà valorizzarsi il fatto che il soddisfacimento del credito è intervenuto dopo la notificazione del decreto ingiuntivo e che risulta, dunque, non censurabile e pienamente legittima l'iniziativa monitoria assunta dall'opposto, in quel momento pienamente titolare del credito azionato, che sarebbe stato soddisfatto solo successivamente e in ordine al quale, oltre tutto, non sussisteva piena certezza di soddisfacimento, anche in ordine alla tempistica del soddisfacimento medesimo.
Resta infine da delibare in ordine alle spese del presente procedimento, che, in considerazione della sussistenza del credito di titolarità del convenuto opposto al pagamento delle spese della fase monitoria, dovranno essere poste a carico dell'attrice.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna l'attrice opponente alla rifusione, a favore del convenuto opposto, delle spese del procedimento monitorio prodromico al presente, che liquida in 286,00 euro per anticipazioni e in 1.755,00 euro per compenso professionale, oltre al rimborso per spese forfetarie nella misura del 15% del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.
Condanna l'attrice opponente alla rifusione, a favore del convenuto opposto, delle spese del presente procedimento, che liquida in 7.616,00 euro per compenso professionale, oltre al rimborso forfetario pari al 15 % del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.
Così deciso a Bergamo il 9 marzo 2025.
Il Giudice
Dottoressa Francesca Bresciani
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