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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 08/04/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1923/2024
Oggi 8 aprile 2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse di dall'avv. RUCCIONE Parte_1
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 429 c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1923/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Ruccione per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Livia Lo
Cascio ( per procura in atti Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo
Contr espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dello status di
“disabile gravissimo” così come previsto nello specifico dall'art. 3 (lettera I) del D.M.
26.9.2016, specificando altresì, la data di decorrenza.
2 Contr Resisteva in giudizio l' contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va accolto nei termini di cui alla CTU in atti.
Giova precisare ai sensi dell'art. 3 lettera i) del D.M. 26.9.2016 è considerato disabile gravissimo “persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e
monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi
condizioni psicofisiche”.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto l'odierna parte ricorrente “disabile gravissimo” (cfr. relazione in atti).
Sotto il profilo strettamente sanitario, il dott. con ragionamento completo e Per_1
scevro da qualunque censura razionale ha asseverato che: “Le indagini peritali consistenti
nella visita del ricorrente, nell'esame della documentazione presente nel fascicolo hanno consentito
di diagnosticare e confermare le patologie sopramenzionate. Esse sono rappresentative di uno stato
di infermità che portano al riconoscimento dello status di disabile gravissimo cosi come previsto
dall'art. 3 del D.M. DEL 26/09/2016 a decorrere dalla data della mia visita 08/01/2025, in quanto
possiede i requisiti per poter accedere al beneficio richiesto e perchè è in condizioni di dipendenza
vitale che necessita di assistenza continua… In conclusione al ricorrente è stato riconosciuto lo
status di disabile gravissimo cosi come previsto dall'art.3 del D.M. del 26/09/2016 a decorrere dalla
data della mia visita 08/01/2025.”
Per quanto riguarda la data di decorrenza il CTU ha asseverato che il beneficio decorre dal 8.1.2025.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno condivise perché immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti motivazioni e considerazioni medico-legali (cfr.
relazione di consulenza in atti). Parte ricorrente è dunque in possesso dei requisiti sanitario per il riconoscimento dello status di “disabile gravissimo” ai sensi dell'art. 3
(lettera I) del D.M. 26.9.2016 a decorrere dal 8.1.2025.
3 Il ricorso va dunque accolto nei predetti termini.
Vanno integralmente compensate le spese di lite tenuto conto della decorrenza della prestazione successiva alla domanda amministrativa e alla visita da parte della competente Commissione (cfr. sul punto Cassazione civile, sez. VI , n. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa,
ma anteriore al procedimento giudiziale;
v. anche Cassazione civile sez. VI, n. 26565/2016;
Cassazione civile sez. VI, n. 5722/2021).
Vanno definitivamente poste a carico della resistente le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
1. accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di “disabile gravissimo” ai sensi dell'art. 3 (lettera I) del D.M. 26.9.2016 a decorrere dal 8.1.2025;
2. compensa integralmente le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico della resistente le spese di consulenza tecnica già
liquidate con separato provvedimento.
Marsala, 8.4.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
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