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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/10/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente est. dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16/2025 con OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso) promossa da:
(C.F. Parte_1 [...]
SERGIO el C.F._1 mente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GRISTINA SERGIO
ATTORE/I contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la modifica delle condizioni di separazione parte ricorrente ha al- legato quanto segue.
In data 17/1/2006 le parti si sono separate giudizialmente con sentenza 69/2006 emessa in data 17-19/1/2006, passata in giudicato il 18/3/2006.
1 Decorsi alcuni anni il ricorrente ha presentato domanda di divorzio, ma a seguito della comparizione dei coniugi in fase presidenziale, il Presidente, in via provviso- ria, modificando le condizioni della separazione, ha previsto un contributo di mantenimento di € 300,00 in favore della sola moglie;
nel corso del processo, le parti, però, hanno raggiunto un accordo, rinunciando alla causa stessa, senza ad- divenire alla pronuncia di divorzio.
In seguito, il provvedimento provvisorio sul contributo al mantenimento ha quindi continuato a regolare i rapporti patrimoniali fra le parti, finché le medesi- me parti hanno divorziato in Inghilterra in data 15/2/2023, con sentenza diven- tata definitiva, sentenza in cui nulla si dice in ordine al mantenimento della Rah-
Pt_2
In ragione di tali circostanze il ricorrente, nella contumacia della resistente, non costituitasi in giudizio malgrado la regolarità della notifica, ha chiesto la modifica delle condizioni di separazione, segnatamente l'eliminazione del contributo al mantenimento in favore della resistente.
La domanda non può essere accolta.
Ed infatti, tale domanda risulta inammissibile, atteso che per stessa ammissione del ricorrente, le parti in causa ormai sono divorziate e, quindi le statuizioni con- tenute nella sentenza di separazione, come modificate con il provvedimento provvisorio del 16.3.2011, sono definitivamente travolte dalla sentenza di divor- zio pronunciata dal giudice inglese nel 2023, sentenza prodotta dal ricorrente e che costituisce ormai l'unico titolo che regola i rapporti, anche economici, tra le parti.
Dichiara le spese irripetibili.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, ec- cezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di modifica delle condizioni di separazione essendo intervenuta tra le parti sentenza di divorzio inglese;
2) dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in data 17.10.25 dal Tribunale di Livorno.
Il Presidente est.
dott. Azzurra Fodra
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente est. dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16/2025 con OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso) promossa da:
(C.F. Parte_1 [...]
SERGIO el C.F._1 mente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GRISTINA SERGIO
ATTORE/I contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la modifica delle condizioni di separazione parte ricorrente ha al- legato quanto segue.
In data 17/1/2006 le parti si sono separate giudizialmente con sentenza 69/2006 emessa in data 17-19/1/2006, passata in giudicato il 18/3/2006.
1 Decorsi alcuni anni il ricorrente ha presentato domanda di divorzio, ma a seguito della comparizione dei coniugi in fase presidenziale, il Presidente, in via provviso- ria, modificando le condizioni della separazione, ha previsto un contributo di mantenimento di € 300,00 in favore della sola moglie;
nel corso del processo, le parti, però, hanno raggiunto un accordo, rinunciando alla causa stessa, senza ad- divenire alla pronuncia di divorzio.
In seguito, il provvedimento provvisorio sul contributo al mantenimento ha quindi continuato a regolare i rapporti patrimoniali fra le parti, finché le medesi- me parti hanno divorziato in Inghilterra in data 15/2/2023, con sentenza diven- tata definitiva, sentenza in cui nulla si dice in ordine al mantenimento della Rah-
Pt_2
In ragione di tali circostanze il ricorrente, nella contumacia della resistente, non costituitasi in giudizio malgrado la regolarità della notifica, ha chiesto la modifica delle condizioni di separazione, segnatamente l'eliminazione del contributo al mantenimento in favore della resistente.
La domanda non può essere accolta.
Ed infatti, tale domanda risulta inammissibile, atteso che per stessa ammissione del ricorrente, le parti in causa ormai sono divorziate e, quindi le statuizioni con- tenute nella sentenza di separazione, come modificate con il provvedimento provvisorio del 16.3.2011, sono definitivamente travolte dalla sentenza di divor- zio pronunciata dal giudice inglese nel 2023, sentenza prodotta dal ricorrente e che costituisce ormai l'unico titolo che regola i rapporti, anche economici, tra le parti.
Dichiara le spese irripetibili.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, ec- cezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di modifica delle condizioni di separazione essendo intervenuta tra le parti sentenza di divorzio inglese;
2) dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in data 17.10.25 dal Tribunale di Livorno.
Il Presidente est.
dott. Azzurra Fodra
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