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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/02/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 15476/2024 V.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 15476/2024 promossa con ricorso congiunto depositato il
31.12.2024 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Alessio Bedin Parte_1
e
nato a [...] l'[...] con l'avv. Giovanna Colucci Parte_2 con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni delle parti: “omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni: 1) autorizzare i coniugi a vivere separati, ciascuno libero di fissare ove crede la propria residenza, dandosene reciproca comunicazione;
2) assegnarsi alla signora la casa familiare sita in RO (PD) via Salvo d'Acquisto, Parte_1
16, di esclusiva proprietà della stessa, con i mobili e gli arredi ivi esistenti;
3) disporsi l'affido condiviso a entrambi i genitori della figlia minore con collocazione Persona_1
della stessa presso la madre e con le seguenti precisazioni: il signor terrà con sé la figlia Pt_2 il mercoledì pomeriggio dalle ora 16 all'uscita da scuola, fino all'indomani mattina, quando Per_1
l'accompagnerà a scuola, nonché a fine settimana alternati con la madre, dal sabato mattina
(prelevando la figlia presso l'abitazione di RO) fino al lunedì mattina (con accompagnamento a scuola); le settimane di Natale e di Capodanno verranno trascorse con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni, così come le vacanze di Pasqua verranno suddivise in modo da ricomprendere ad anni alterni Pasqua e Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo il padre terrà con sé la figlia almeno due settimane, anche non consecutive, previo accordo da stabilire entro il 31.5 di ogni anno;
in caso di malattia di il padre, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative, si renderà disponibile a tenere Per_1 con sé la figlia nell'ipotesi la madre fosse impossibilitata a farlo per motivi di lavoro;
4) il signor verserà alla signora entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'importo di euro 350,00 automaticamente Per_1
rivalutabili al 100% della variazione Istat dal mese di maggio 2025; le spese straordinarie verranno ripartite come da Protocollo del Tribunale di Padova 17.1.2017;
5) il signor presta sin d'ora il proprio consenso affinchè la figlia Parte_2 Per_1
aggiunga al proprio anche il cognome della madre;
6) spese legali integralmente compensate tra le parti in ragione della natura congiunta del ricorso, con rinuncia dei legali alla solidarietà ex art. 13 L.P..”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso per separazione personale consensuale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e iscritto in data 31.12.2024; Parte_1 Parte_2 vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 04.02.2025 e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale;
la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili di illegittimità e poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli della figlia nata il [...]), minore e non Per_1 economicamente indipendente, in conformità all'art. 337 bis e ss. c.c. e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, le stesse vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51 c.p.c., così decide: a. dichiara la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] l'[...]; Parte_2
b. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Padova di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Veggiano al n.
1, parte II serie A Ufficio 1 dell'anno 2013;
c. omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte per l'udienza; Parte_2
d. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 11.02.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 15476/2024 promossa con ricorso congiunto depositato il
31.12.2024 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Alessio Bedin Parte_1
e
nato a [...] l'[...] con l'avv. Giovanna Colucci Parte_2 con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni delle parti: “omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni: 1) autorizzare i coniugi a vivere separati, ciascuno libero di fissare ove crede la propria residenza, dandosene reciproca comunicazione;
2) assegnarsi alla signora la casa familiare sita in RO (PD) via Salvo d'Acquisto, Parte_1
16, di esclusiva proprietà della stessa, con i mobili e gli arredi ivi esistenti;
3) disporsi l'affido condiviso a entrambi i genitori della figlia minore con collocazione Persona_1
della stessa presso la madre e con le seguenti precisazioni: il signor terrà con sé la figlia Pt_2 il mercoledì pomeriggio dalle ora 16 all'uscita da scuola, fino all'indomani mattina, quando Per_1
l'accompagnerà a scuola, nonché a fine settimana alternati con la madre, dal sabato mattina
(prelevando la figlia presso l'abitazione di RO) fino al lunedì mattina (con accompagnamento a scuola); le settimane di Natale e di Capodanno verranno trascorse con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni, così come le vacanze di Pasqua verranno suddivise in modo da ricomprendere ad anni alterni Pasqua e Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo il padre terrà con sé la figlia almeno due settimane, anche non consecutive, previo accordo da stabilire entro il 31.5 di ogni anno;
in caso di malattia di il padre, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative, si renderà disponibile a tenere Per_1 con sé la figlia nell'ipotesi la madre fosse impossibilitata a farlo per motivi di lavoro;
4) il signor verserà alla signora entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'importo di euro 350,00 automaticamente Per_1
rivalutabili al 100% della variazione Istat dal mese di maggio 2025; le spese straordinarie verranno ripartite come da Protocollo del Tribunale di Padova 17.1.2017;
5) il signor presta sin d'ora il proprio consenso affinchè la figlia Parte_2 Per_1
aggiunga al proprio anche il cognome della madre;
6) spese legali integralmente compensate tra le parti in ragione della natura congiunta del ricorso, con rinuncia dei legali alla solidarietà ex art. 13 L.P..”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso per separazione personale consensuale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e iscritto in data 31.12.2024; Parte_1 Parte_2 vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 04.02.2025 e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale;
la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili di illegittimità e poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli della figlia nata il [...]), minore e non Per_1 economicamente indipendente, in conformità all'art. 337 bis e ss. c.c. e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, le stesse vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51 c.p.c., così decide: a. dichiara la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] l'[...]; Parte_2
b. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Padova di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Veggiano al n.
1, parte II serie A Ufficio 1 dell'anno 2013;
c. omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte per l'udienza; Parte_2
d. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 11.02.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari