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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 06/07/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2106/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2106 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
, C. F. , difeso dall'avv. Marusca Dioturni ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Carlo Guglielmi n. 27, giusta delega in atti
- attore
E
(CF , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rapp.te rappresentata e difesa dall'avv. Gian Controparte_2
Franco Puppola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio di Terni, in viale Aleardo Aleardi
10/A, giusta procura in atti
- convenuto
Oggetto: proprietà
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da udienza cartolare del 3.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1 davanti all'intestato Tribunale la per ivi sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, previa pronuncia di ogni più opportuna declaratoria in fatto e diritto, ogni diversa e contraria domanda, eccezione, deduzione, ragione, difesa, documentazione e conclusione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: - accertate e dichiarate le ragioni della parte istante e, per tutte le motivazioni suesposte, in accoglimento della domanda attorea spiegata, condannare la società
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al ripristino dello status quo Controparte_1 ante e quindi, alla rimozione di ogni opera eseguita in violazione dei diritti tutti della proprietà del e del , oltre che al risarcimento Parte_2 Parte_1 dei danni tutti, da determinarsi in corso di causa, anche in via equitativa, patiti per effetto della condotta della convenuta società. - In ogni caso, con ragione di spese e compensi del presente giudizio, oltre Iva, C.P.A. e spese generali come per legge”.
A sostegno delle proprie conclusioni ha dedotto:
- di essere proprietario di diverse unità immobiliari, sia al piano terra che in tutte le altezze, nel sito in Terni;
Parte_2
- La Società ha eseguito la ristrutturazione edilizia ed il Controparte_1 cambio di destinazione d'uso di un fabbricato sito in Terni, Via delle Conce n. 34 (Foglio catastale n. 115, particelle nn. 101 sub. 2, 5; 102 sub 2, 5; 103 sub.21, 36; 503 sub. 45,
53, 54) in precedenza ad uso industriale, da adibire ad uffici e residenze, fabbricato prospicente il , in particolare, nell'area di proprietà Parte_2 del , distinta al Foglio n. 115, P.lla 503, è stato Parte_2 realizzato un ingresso al fabbricato ristrutturato mai autorizzato dal Condominio e contestato, inoltre, nelle opere realizzate sono state riscontrate numerose difformità tra lo stato antecedente il progetto presentato dalla Parte_3 relativo a detta ristrutturazione edilizia (Permesso di Costruire n. 81 adottato in data
03/03/2011, rilasciato in data 03/10/2011 e successiva variante per aumento di unità immobiliari e modifica alla distribuzione interna) e quanto realmente realizzato nel lato del fabbricato prospiciente il Condominio di Via Guglielmi nn. 13-17:
1. La distanza riportata tra il fabbricato oggetto di ristrutturazione e il Parte_2
rappresentata nei progetti in ml. 3,50 dal piano terra e 2,00 al piano
[...] primo, risulta essere rispettivamente ml. 1,21 e 2,71, gli interventi di ristrutturazioni sono stati operati con una violazione dei progetti autorizzati e delle distanze di legge;
2. è stato demolito un muro del vecchio fabbricato prospiciente il , in modo Parte_2 da avere accesso diretto dall'area denominata “vicolo” nel progetto, area di proprietà del Parte_2
3. è stata creata nel fabbricato della una chiostrina al piano Controparte_1 interrato mediante la non realizzazione di una parte di solaio;
4. nell'attuale int. 4 del fabbricato della convenuta è stata trasformata una finestra preesistente in porta di accesso all'appartamento, creando quindi un accesso indipendente nel “vicolo”, mai autorizzato dal Condominio prospiciente, rispetto al progetto di variante la quota è stata rialzata di cm. 60 con conseguente realizzazione di una scala esterna in ferro che insiste nell'area di proprietà del Parte_2
[...]
5. nell'attuale int. 5 del fabbricato della le finestre realizzate sono di dimensioni CP_3 differenti da quelle rappresentate in progetto e nell'attuale int. 7 è stata realizzata una nuova finestra
- tutte le opere vanno a ledere la proprietà del e, quindi, Parte_2 dell'attore;
- è stata presentata istanza davanti all'Organismo di Mediazione Forense di Terni;
che si è conclusa con verbale negativo.
La società convenuta si è costituita con comparsa depositata in data 12.03.2025 in cui ha eccepito:
- la nullità dell'atto di citazione in quanto l'esposizione dei fatti è confusa senza alcun riferimento preciso agli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, risultando del tutto generica;
- infondatezza della domanda dell'attore poiché il Comune di Terni ha accertato che non esiste nessuna difformità tra il progetto presentato e l'edificio realizzato, né esistono violazioni delle distanze.
La causa è stata istruita in via documentale e, con ordinanza riservata emessa all'esito dell'udienza del 27.5.2025, è stata fissata l'udienza cartolare del 3.7.2025 per la decisione ex art
281 sexies cpc.
All'esito dell'udienza cartolare del 3.7.2025 il Giudice, lette le note depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
La domanda proposta dall'attore non è fondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
In primo luogo, ai fini della verifica della conformità edilizia e urbanistica degli interventi eseguiti sugli immobili in questione, dirimente è il provvedimento adottato, ai sensi del DPR
380/01 e della Legge Regionale Umbra n. 1/2015, dall'organo di Vigilanza Edilizia del Comune di Terni che ha una competenza specifica in materia. In particolare, con note protocolli 46082 e 28870 del 6.4.2018 e del 12.4.2018, l'attore ha presentato un esposto al che ha determinato l'avvio di un procedimento Controparte_4 amministrativo nei confronti della convenuta.
In data 20.6.2018, il Nucleo di Vigilanza Edilizia ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere edile e, all'esito, ha emesso un'ordinanza di sospensione dei lavori.
È seguita, quindi, un'interlocuzione della con nota n. 10579 Controparte_1 dell'1.8.2018, in particolare, quanto allo sporto di gronda è stato conformato ai titoli edilizi rilasciati e il Nucleo di Vigilanza Edilizia, il 9.10.2018, ha costatato l'operazione di ripristino.
Il procedimento amministrativo è stato concluso senza alcuna prescrizione o emissione di atti repressivi nei confronti della convenuta ed è stato evidenziato che l'immobile realizzato risulta conforme ai progetti depositati in termini di sagoma, volume e disposizione delle aperture esterne.
Il provvedimento conclusivo del non è stato impugnato dall'attore e, pertanto, Controparte_4 attesta la correttezza dell'operato della società convenuta: non si può dubitare che l'attività istruttoria svolta dal Nucleo di Vigilanza Edilizia sia stata oggettiva ed imparziale ed abbia accertato la conformità degli interventi edilizi al titolo abilitativo rilasciato.
L'unico elemento di difformità rilevato, ovvero lo sporto di gronda, è stato ricondotto ad una lunghezza inferiore a quella indicata nei titoli assentiti, come da verificato dal Nucleo di
Vigilanza.
Ad ogni modo, in relazione alla questione delle distanze, dalla documentazione versata in atti, si evince che il fabbricato è stato mantenuto nella medesima posizione originaria: non è stato effettuato nessun intervento di demolizione e ricostruzione, ma è stato messo in opera un isolamento con cappotto che non entra nel conto delle distanze dai confini (aspetto valutato nel provvedimento sopra citato).
Considerazione del medesimo tenore può essere effettuata riguardo alle altezze, altresì, evidenziando che l'immobile di cui è, in parte, proprietario l'attore è stato costruito successivamente a quello di proprietà della società convenuta.
Quanto alle aperture, dalla visione delle fotografie, si comprende come la porta di accesso dal fabbricato al vicolo fosse già presente, libera ed accessibile e si vede, inoltre, che la quota del solaio era già sopraelevata rispetto al piano di calpestio.
Con riferimento alla chiostrina, questa è stata autorizzata con SCIA prot. 8826 del 20.1.2017 ed anche le aperture realizzate risultano conformi al progetto.
Da ultimo, quanto al passaggio di accesso da alla proprietà della convenuta, dalla Parte_2 lettura del decreto di trasferimento si evince che al lotto 2 si accede “con ingresso da spazio coperto comune ad altri immobili” come risulta dalla planimetria allegata nell'esecuzione immobiliare, da cui si comprende chiaramente che l'area su cui affaccia la chiostrina e tutta la parte dell'edificio verso è definita area comune. Parte_2
All'esito di tutte queste considerazioni, dunque, stante la mancanza della prova dell'abuso edilizio (escluso per effetto del provvedimento del Comune di Terni) ed in assenza della prova del danno subito dall'attore, le domande di parte attrice devono essere integralmente rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, direttamente a favore del difensore, procuratore antistatario, in applicazione del D.M. 55/2014 (aggiornato al
D.M. 147/2022), in base al valore indeterminabile della controversia, applicando, in considerazione della ridotta complessità della controversia, i parametri minimi per tutte le processuali effettivamente svolte (fase di studio, introduttiva e decisionale) non essendo stata effettuata attività istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della Parte_1 [...] ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dell'avv. Parte_1
GIAN FRANCO PUPPOLA, difensore antistatario, che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Terni, 6.7.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2106 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
, C. F. , difeso dall'avv. Marusca Dioturni ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Carlo Guglielmi n. 27, giusta delega in atti
- attore
E
(CF , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rapp.te rappresentata e difesa dall'avv. Gian Controparte_2
Franco Puppola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio di Terni, in viale Aleardo Aleardi
10/A, giusta procura in atti
- convenuto
Oggetto: proprietà
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da udienza cartolare del 3.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1 davanti all'intestato Tribunale la per ivi sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, previa pronuncia di ogni più opportuna declaratoria in fatto e diritto, ogni diversa e contraria domanda, eccezione, deduzione, ragione, difesa, documentazione e conclusione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: - accertate e dichiarate le ragioni della parte istante e, per tutte le motivazioni suesposte, in accoglimento della domanda attorea spiegata, condannare la società
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al ripristino dello status quo Controparte_1 ante e quindi, alla rimozione di ogni opera eseguita in violazione dei diritti tutti della proprietà del e del , oltre che al risarcimento Parte_2 Parte_1 dei danni tutti, da determinarsi in corso di causa, anche in via equitativa, patiti per effetto della condotta della convenuta società. - In ogni caso, con ragione di spese e compensi del presente giudizio, oltre Iva, C.P.A. e spese generali come per legge”.
A sostegno delle proprie conclusioni ha dedotto:
- di essere proprietario di diverse unità immobiliari, sia al piano terra che in tutte le altezze, nel sito in Terni;
Parte_2
- La Società ha eseguito la ristrutturazione edilizia ed il Controparte_1 cambio di destinazione d'uso di un fabbricato sito in Terni, Via delle Conce n. 34 (Foglio catastale n. 115, particelle nn. 101 sub. 2, 5; 102 sub 2, 5; 103 sub.21, 36; 503 sub. 45,
53, 54) in precedenza ad uso industriale, da adibire ad uffici e residenze, fabbricato prospicente il , in particolare, nell'area di proprietà Parte_2 del , distinta al Foglio n. 115, P.lla 503, è stato Parte_2 realizzato un ingresso al fabbricato ristrutturato mai autorizzato dal Condominio e contestato, inoltre, nelle opere realizzate sono state riscontrate numerose difformità tra lo stato antecedente il progetto presentato dalla Parte_3 relativo a detta ristrutturazione edilizia (Permesso di Costruire n. 81 adottato in data
03/03/2011, rilasciato in data 03/10/2011 e successiva variante per aumento di unità immobiliari e modifica alla distribuzione interna) e quanto realmente realizzato nel lato del fabbricato prospiciente il Condominio di Via Guglielmi nn. 13-17:
1. La distanza riportata tra il fabbricato oggetto di ristrutturazione e il Parte_2
rappresentata nei progetti in ml. 3,50 dal piano terra e 2,00 al piano
[...] primo, risulta essere rispettivamente ml. 1,21 e 2,71, gli interventi di ristrutturazioni sono stati operati con una violazione dei progetti autorizzati e delle distanze di legge;
2. è stato demolito un muro del vecchio fabbricato prospiciente il , in modo Parte_2 da avere accesso diretto dall'area denominata “vicolo” nel progetto, area di proprietà del Parte_2
3. è stata creata nel fabbricato della una chiostrina al piano Controparte_1 interrato mediante la non realizzazione di una parte di solaio;
4. nell'attuale int. 4 del fabbricato della convenuta è stata trasformata una finestra preesistente in porta di accesso all'appartamento, creando quindi un accesso indipendente nel “vicolo”, mai autorizzato dal Condominio prospiciente, rispetto al progetto di variante la quota è stata rialzata di cm. 60 con conseguente realizzazione di una scala esterna in ferro che insiste nell'area di proprietà del Parte_2
[...]
5. nell'attuale int. 5 del fabbricato della le finestre realizzate sono di dimensioni CP_3 differenti da quelle rappresentate in progetto e nell'attuale int. 7 è stata realizzata una nuova finestra
- tutte le opere vanno a ledere la proprietà del e, quindi, Parte_2 dell'attore;
- è stata presentata istanza davanti all'Organismo di Mediazione Forense di Terni;
che si è conclusa con verbale negativo.
La società convenuta si è costituita con comparsa depositata in data 12.03.2025 in cui ha eccepito:
- la nullità dell'atto di citazione in quanto l'esposizione dei fatti è confusa senza alcun riferimento preciso agli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, risultando del tutto generica;
- infondatezza della domanda dell'attore poiché il Comune di Terni ha accertato che non esiste nessuna difformità tra il progetto presentato e l'edificio realizzato, né esistono violazioni delle distanze.
La causa è stata istruita in via documentale e, con ordinanza riservata emessa all'esito dell'udienza del 27.5.2025, è stata fissata l'udienza cartolare del 3.7.2025 per la decisione ex art
281 sexies cpc.
All'esito dell'udienza cartolare del 3.7.2025 il Giudice, lette le note depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
La domanda proposta dall'attore non è fondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
In primo luogo, ai fini della verifica della conformità edilizia e urbanistica degli interventi eseguiti sugli immobili in questione, dirimente è il provvedimento adottato, ai sensi del DPR
380/01 e della Legge Regionale Umbra n. 1/2015, dall'organo di Vigilanza Edilizia del Comune di Terni che ha una competenza specifica in materia. In particolare, con note protocolli 46082 e 28870 del 6.4.2018 e del 12.4.2018, l'attore ha presentato un esposto al che ha determinato l'avvio di un procedimento Controparte_4 amministrativo nei confronti della convenuta.
In data 20.6.2018, il Nucleo di Vigilanza Edilizia ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere edile e, all'esito, ha emesso un'ordinanza di sospensione dei lavori.
È seguita, quindi, un'interlocuzione della con nota n. 10579 Controparte_1 dell'1.8.2018, in particolare, quanto allo sporto di gronda è stato conformato ai titoli edilizi rilasciati e il Nucleo di Vigilanza Edilizia, il 9.10.2018, ha costatato l'operazione di ripristino.
Il procedimento amministrativo è stato concluso senza alcuna prescrizione o emissione di atti repressivi nei confronti della convenuta ed è stato evidenziato che l'immobile realizzato risulta conforme ai progetti depositati in termini di sagoma, volume e disposizione delle aperture esterne.
Il provvedimento conclusivo del non è stato impugnato dall'attore e, pertanto, Controparte_4 attesta la correttezza dell'operato della società convenuta: non si può dubitare che l'attività istruttoria svolta dal Nucleo di Vigilanza Edilizia sia stata oggettiva ed imparziale ed abbia accertato la conformità degli interventi edilizi al titolo abilitativo rilasciato.
L'unico elemento di difformità rilevato, ovvero lo sporto di gronda, è stato ricondotto ad una lunghezza inferiore a quella indicata nei titoli assentiti, come da verificato dal Nucleo di
Vigilanza.
Ad ogni modo, in relazione alla questione delle distanze, dalla documentazione versata in atti, si evince che il fabbricato è stato mantenuto nella medesima posizione originaria: non è stato effettuato nessun intervento di demolizione e ricostruzione, ma è stato messo in opera un isolamento con cappotto che non entra nel conto delle distanze dai confini (aspetto valutato nel provvedimento sopra citato).
Considerazione del medesimo tenore può essere effettuata riguardo alle altezze, altresì, evidenziando che l'immobile di cui è, in parte, proprietario l'attore è stato costruito successivamente a quello di proprietà della società convenuta.
Quanto alle aperture, dalla visione delle fotografie, si comprende come la porta di accesso dal fabbricato al vicolo fosse già presente, libera ed accessibile e si vede, inoltre, che la quota del solaio era già sopraelevata rispetto al piano di calpestio.
Con riferimento alla chiostrina, questa è stata autorizzata con SCIA prot. 8826 del 20.1.2017 ed anche le aperture realizzate risultano conformi al progetto.
Da ultimo, quanto al passaggio di accesso da alla proprietà della convenuta, dalla Parte_2 lettura del decreto di trasferimento si evince che al lotto 2 si accede “con ingresso da spazio coperto comune ad altri immobili” come risulta dalla planimetria allegata nell'esecuzione immobiliare, da cui si comprende chiaramente che l'area su cui affaccia la chiostrina e tutta la parte dell'edificio verso è definita area comune. Parte_2
All'esito di tutte queste considerazioni, dunque, stante la mancanza della prova dell'abuso edilizio (escluso per effetto del provvedimento del Comune di Terni) ed in assenza della prova del danno subito dall'attore, le domande di parte attrice devono essere integralmente rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, direttamente a favore del difensore, procuratore antistatario, in applicazione del D.M. 55/2014 (aggiornato al
D.M. 147/2022), in base al valore indeterminabile della controversia, applicando, in considerazione della ridotta complessità della controversia, i parametri minimi per tutte le processuali effettivamente svolte (fase di studio, introduttiva e decisionale) non essendo stata effettuata attività istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della Parte_1 [...] ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dell'avv. Parte_1
GIAN FRANCO PUPPOLA, difensore antistatario, che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Terni, 6.7.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)