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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 11031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11031 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10278/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
( , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
RI TA, presso il cui studio in Napoli alla Via Calata Capodichino n. 243 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
( ) Controparte_1 P.IVA_1
) Controparte_2 P.IVA_2
Appellati contumaci
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione in funzione c.d. "recuperatoria'' ai sensi dell'art. 7 del decreto Parte_1 legislativo 1 settembre 2011, n. 150, avverso la cartella di pagamento n. 071/2023/0049429625/000, per l'importo complessivo di € 624,88, notificata ed emessa dall' Controparte_1
a fronte del mancato pagamento di contravvenzioni al Codice della Strada elevate dal CP_2
[...]
Il ricorrente eccepiva la nullità derivata e conseguenziale della cartella di pagamento impugnata, causata dal difetto di notifica del sotteso verbale di accertamento, con conseguente richiesta di estinzione della intera pretesa creditoria.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della Controparte_3 domanda in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto, vinte le spese di giudizio.
Il non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 24276/2024, pubblicata in data 13.12.2024, il Giudice di Pace di Napoli accoglieva la domanda, annullando la cartella di pagamento n. 071/2023/0049429625/000, e compensava le spese di lite fra le parti.
1 ha, quindi, proposto appello unicamente avverso la parte del dispositivo nella quale il Parte_1 giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese di lite: ““[…] sussistono giusti motivi data la natura peculiare della controversia e considerato il complessivo comportamento delle parti per compensare le spese di giudizio tra le parti[…]”, con richiesta di riformarla con la condanna delle parti, in solido tra loro, alle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
In particolare, l'appellante ha eccepito l'illegittimità della sentenza impugnata esclusivamente in ordine al governo delle spese di lite per violazione e falsa applicazione del principio di diritto prescritto dall'art. 92, co. 2 c.p.c. laddove il giudice di prime cure, accogliendo nel merito la domanda attorea, avrebbe bensì dovuto applicare il principio della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c. condannando i convenuti al pagamento delle spese processuali.
Nello specifico, ha rilevato l'omessa, contraddittoria nonché inesatta ed insufficiente Parte_1 motivazione addotta dal giudicante di primo grado, non supportata da ragioni gravi ed eccezionali tali da giustificare la compensazione delle spese di lite in assenza di soccombenza reciproca e visto l'accoglimento dell'opposizione nel merito, in base a questioni che non assurgono a fattispecie nuove, peculiari o di difficile risoluzione.
L'appellante ha, quindi, chiesto la parziale riforma della sentenza gravata limitatamente al capo afferente la liquidazione dei compensi e delle spese di lite, e dunque la condanna degli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' ed il Controparte_1 CP_2 non si sono costituiti in giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
[...]
L'appello è fondato e, dunque, va accolto.
Va preliminarmente dato atto che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. È quanto stabilito nella sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, con cui la Consulta ha ampliato i casi in cui il giudice civile può stabilire la compensazione delle spese di lite. Occorre rilevare che il legislatore, nel 2014, restringendo il perimetro della deroga alla regola secondo cui le spese di lite gravano sulla parte totalmente, ha fissato due ipotesi tassative di soccombenza, oltre quella della soccombenza reciproca, rimasta invariata nel tempo, ovvero l'assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
2 Esaminando dette ipotesi tassative, secondo la Corte Costituzionale sussiste una violazione al principio di ragionevolezza e di eguaglianza, in quanto non sono considerate dalla norma, altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. Le «gravi ed eccezionali ragioni» potrebbero verificarsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che ciò sia prevedibile né ascrivibile alle parti processuali, come ad esempio, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o parimenti, ciò potrebbe verificarsi per una decisione di una Corte europea o per una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea.
Dunque, tutte le questioni riguardanti una “questione dirimente” al fine della decisione della controversia, caratterizzate da pari “gravità” ed “eccezionalità”, non rientranti nelle due ipotesi tassativamente previste dal codice, secondo la Consulta devono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia. Resta sotteso l'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, anche ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, secondo la generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati.
Infatti, prima della riforma intervenuta nel 2014 la Suprema Corte ha sempre ritenuto che non sia sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 23 gennaio 2012, n. 901;
Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632); né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla “natura dell'impugnazione” (Cass., ord., 19 novembre 2014, n. 24634; Cass., ord., 11 luglio 2014, n. 16037; Cass., ord.,15 dicembre 2011, n.
26987), ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza.
Ebbene, nella fattispecie, ritiene questo giudicante che le motivazioni addotte dal Giudice di Pace non costituiscono gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, anche in virtù del fatto incontestabile che il convenuto Controparte_2 regolarmente citato in primo grado, ha scelto di non costituirsi, rimanendo contumace, con tutte le conseguenziali decadenze, gli effetti e le responsabilità, e che pertanto, nulla ha prodotto, provato e dimostrato in merito alla esistenza e relativa notifica di tutti i verbali di contravvenzioni iscritti al
3 ruolo esattoriale, nonché in ordine alla legittimità o meno della propria pretesa creditoria, che ha poi determinato l'emissione della cartella di pagamento impugnata.
In definitiva, alla luce di tutte le suesposte ragioni, la sentenza gravata va parzialmente riformata in ordine al governo delle spese di lite, e si applica il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91
c.p.c., con condanna dell' e del in solido tra Controparte_3 Controparte_4 loro, al rimborso delle spese e liquidazione degli onorari di difesa del doppio grado di giudizio in favore di parte appellante, con attribuzione al procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Considerata la relativa semplicità della vicenda trattata, priva di qualsivoglia attività istruttoria, questo giudice ritiene di dover accordare i valori minimi dello scaglione fino a € 1.100,00
(D.M.55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022) per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n.
[...] Controparte_2
24276/2024, così provvede:
- dichiara la contumacia di e del Controparte_1 Controparte_2
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Napoli n. 24276/24, condanna l' ed il al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in solido, delle spese di lite del primo grado di giudizio liquidandole in € 139,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to RI TA dichiaratosi antistatario;
- condanna l' ed il al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2 solido, delle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi € 232,00, oltre Iva,
Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%, con attribuzione in favore dell'avv.to
RI TA dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, lì 26.11.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10278/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
( , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
RI TA, presso il cui studio in Napoli alla Via Calata Capodichino n. 243 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
( ) Controparte_1 P.IVA_1
) Controparte_2 P.IVA_2
Appellati contumaci
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione in funzione c.d. "recuperatoria'' ai sensi dell'art. 7 del decreto Parte_1 legislativo 1 settembre 2011, n. 150, avverso la cartella di pagamento n. 071/2023/0049429625/000, per l'importo complessivo di € 624,88, notificata ed emessa dall' Controparte_1
a fronte del mancato pagamento di contravvenzioni al Codice della Strada elevate dal CP_2
[...]
Il ricorrente eccepiva la nullità derivata e conseguenziale della cartella di pagamento impugnata, causata dal difetto di notifica del sotteso verbale di accertamento, con conseguente richiesta di estinzione della intera pretesa creditoria.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della Controparte_3 domanda in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto, vinte le spese di giudizio.
Il non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 24276/2024, pubblicata in data 13.12.2024, il Giudice di Pace di Napoli accoglieva la domanda, annullando la cartella di pagamento n. 071/2023/0049429625/000, e compensava le spese di lite fra le parti.
1 ha, quindi, proposto appello unicamente avverso la parte del dispositivo nella quale il Parte_1 giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese di lite: ““[…] sussistono giusti motivi data la natura peculiare della controversia e considerato il complessivo comportamento delle parti per compensare le spese di giudizio tra le parti[…]”, con richiesta di riformarla con la condanna delle parti, in solido tra loro, alle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
In particolare, l'appellante ha eccepito l'illegittimità della sentenza impugnata esclusivamente in ordine al governo delle spese di lite per violazione e falsa applicazione del principio di diritto prescritto dall'art. 92, co. 2 c.p.c. laddove il giudice di prime cure, accogliendo nel merito la domanda attorea, avrebbe bensì dovuto applicare il principio della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c. condannando i convenuti al pagamento delle spese processuali.
Nello specifico, ha rilevato l'omessa, contraddittoria nonché inesatta ed insufficiente Parte_1 motivazione addotta dal giudicante di primo grado, non supportata da ragioni gravi ed eccezionali tali da giustificare la compensazione delle spese di lite in assenza di soccombenza reciproca e visto l'accoglimento dell'opposizione nel merito, in base a questioni che non assurgono a fattispecie nuove, peculiari o di difficile risoluzione.
L'appellante ha, quindi, chiesto la parziale riforma della sentenza gravata limitatamente al capo afferente la liquidazione dei compensi e delle spese di lite, e dunque la condanna degli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' ed il Controparte_1 CP_2 non si sono costituiti in giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
[...]
L'appello è fondato e, dunque, va accolto.
Va preliminarmente dato atto che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. È quanto stabilito nella sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, con cui la Consulta ha ampliato i casi in cui il giudice civile può stabilire la compensazione delle spese di lite. Occorre rilevare che il legislatore, nel 2014, restringendo il perimetro della deroga alla regola secondo cui le spese di lite gravano sulla parte totalmente, ha fissato due ipotesi tassative di soccombenza, oltre quella della soccombenza reciproca, rimasta invariata nel tempo, ovvero l'assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
2 Esaminando dette ipotesi tassative, secondo la Corte Costituzionale sussiste una violazione al principio di ragionevolezza e di eguaglianza, in quanto non sono considerate dalla norma, altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. Le «gravi ed eccezionali ragioni» potrebbero verificarsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che ciò sia prevedibile né ascrivibile alle parti processuali, come ad esempio, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o parimenti, ciò potrebbe verificarsi per una decisione di una Corte europea o per una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea.
Dunque, tutte le questioni riguardanti una “questione dirimente” al fine della decisione della controversia, caratterizzate da pari “gravità” ed “eccezionalità”, non rientranti nelle due ipotesi tassativamente previste dal codice, secondo la Consulta devono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia. Resta sotteso l'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, anche ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, secondo la generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati.
Infatti, prima della riforma intervenuta nel 2014 la Suprema Corte ha sempre ritenuto che non sia sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 23 gennaio 2012, n. 901;
Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632); né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla “natura dell'impugnazione” (Cass., ord., 19 novembre 2014, n. 24634; Cass., ord., 11 luglio 2014, n. 16037; Cass., ord.,15 dicembre 2011, n.
26987), ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza.
Ebbene, nella fattispecie, ritiene questo giudicante che le motivazioni addotte dal Giudice di Pace non costituiscono gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, anche in virtù del fatto incontestabile che il convenuto Controparte_2 regolarmente citato in primo grado, ha scelto di non costituirsi, rimanendo contumace, con tutte le conseguenziali decadenze, gli effetti e le responsabilità, e che pertanto, nulla ha prodotto, provato e dimostrato in merito alla esistenza e relativa notifica di tutti i verbali di contravvenzioni iscritti al
3 ruolo esattoriale, nonché in ordine alla legittimità o meno della propria pretesa creditoria, che ha poi determinato l'emissione della cartella di pagamento impugnata.
In definitiva, alla luce di tutte le suesposte ragioni, la sentenza gravata va parzialmente riformata in ordine al governo delle spese di lite, e si applica il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91
c.p.c., con condanna dell' e del in solido tra Controparte_3 Controparte_4 loro, al rimborso delle spese e liquidazione degli onorari di difesa del doppio grado di giudizio in favore di parte appellante, con attribuzione al procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Considerata la relativa semplicità della vicenda trattata, priva di qualsivoglia attività istruttoria, questo giudice ritiene di dover accordare i valori minimi dello scaglione fino a € 1.100,00
(D.M.55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022) per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n.
[...] Controparte_2
24276/2024, così provvede:
- dichiara la contumacia di e del Controparte_1 Controparte_2
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Napoli n. 24276/24, condanna l' ed il al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in solido, delle spese di lite del primo grado di giudizio liquidandole in € 139,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to RI TA dichiaratosi antistatario;
- condanna l' ed il al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2 solido, delle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi € 232,00, oltre Iva,
Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%, con attribuzione in favore dell'avv.to
RI TA dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, lì 26.11.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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