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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/02/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 859/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliere dr.ssa Cristina Giannelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Parte_1 C.F._1
Cardarella (C.F. ) e Carlo Gasparro (C.F. ) del Foro di C.F._2 C.F._3
Milano e dall'avv. Tamara Moira Agostino (C.F. ) del Foro di Larino, C.F._4
elettivamente domiciliata presso lo studio dei procuratori Cardarella e Gasparro sito in Milano, via
Pordenone 13;
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA ) rappresentata e difesa dell'avv. Gloria Bacca (C.F. CP_1 P.IVA_1
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Budrio (BO), via Reggiani n. C.F._5
20;
APPELLATA
OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Pavia n. 130/2024, pubblicata il 17.1.2024; materia: Inadempimento di contratto di prestazione d'opera professionale.
CONCLUSIONI pagina 1 di 8 Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis così statuire in riforma dell'impugnata sentenza: IN VIA PRINCIPALE
- accertare l'intervenuta risoluzione del contratto per cui è causa ex art. 1454 c.c. e per l'effetto condannare la convenuta a restituire all'attrice la somma versata pari a 6.064,87 oltre interessi dal dovuto al saldo;
IN VIA SUBORDINATA
- accertare la non scarsa importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. e per l'effetto risolvere il contratto con conseguente condanna della convenuta alla restituzione degli importi ad essa versati per complessivi € 6.046,87 oltre interessi dal dovuto al saldo;
IN OGNI CASO
- Condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale ex art. 1218 c.c. causato dal suo inadempimento nella misura equitativamente determinata o in quella diversa che emergerà in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”
Per CP_1
“Respinta ogni contraria istanza e previa ogni opportuna statuizione e declatoria, così giudicare In rito
-Accertare il decorso del termine ad impugnare e conseguentemente dichiarare la decadenza dal potere di impugnazione ex art. 325 cpc per i motivi di cui in narrativa. In via principale:
-Respingere le domande dell'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 130/2024 datata 17 gennaio 2024 del Tribunale di Pavia qui appellata. Con vittoria di spese e compensi per il grado d'appello”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado e la sentenza impugnata
ha convenuto in giudizio esponendo di aver conferito alla convenuta, in Parte_1 CP_1
data 28 marzo 2022, un incarico per l'espletamento di attività professionali finalizzate all'ottenimento degli incentivi previsti dalla Legge n. 77/2020 (c.d. "Superbonus") per la ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà, versando un importo complessivo di € 6.064,87; che dopo alcuni mesi dal conferimento dell'incarico, la convenuta aveva comunicato la difficoltà di ottenere il credito bancario secondo le condizioni pattuite, proponendo un nuovo piano di pagamento con costi maggiorati e non comprendente alcuni lavori precedentemente concordati;
che essa attrice aveva rifiutato le nuove condizioni proposte e, a fronte del perdurante inadempimento della convenuta, aveva inviato una diffida ad adempiere.
Sulla base di tali assunti l'attrice chiedeva l'accertamento della risoluzione del contratto ex art. 1454
c.c., ovvero, in subordine, sentenza costitutiva di risoluzione ex art. 1453 c.c., con condanna della pagina 2 di 8 convenuta a restituire gli importi ricevuti, oltre al risarcimento del danno da “perdita di chance” per aver perso la possibilità di avvalersi dei benefici fiscali.
Nessuno si costituiva per che veniva dichiarata contumace. CP_1
La causa veniva istruita attraverso la documentazione depositata dall'attrice.
Con sentenza n. 130/2024, il Tribunale di Pavia rigettava le domande, nulla disponendo sulle spese stante la contumacia della convenuta.
In particolare il Tribunale, osservato che il contratto stipulato dalle parti aveva ad oggetto una
“prestazione d'opera intellettuale” a carico di diretta ad ottenere “un progetto definitivo in CP_1 linea con l'ottenimento degli incentivi per l'efficientamento energetico (…) ex legge 17.07.2020 n. 77”, consistente nelle “attività di studio e di progettazione di interventi volti ad ottenere l'efficientamento energetico (…) oltre che (…) lo sviluppo progettuale in linea con le asseverazioni e attestazioni richieste dalla legge”, e rilevato che l'attrice sembrava invece contestare un inadempimento consistente non tanto nel mancato espletamento dell'attività di studio e di progettazione, oggetto del contratto, quanto nella mancata esecuzione dei lavori di efficientamento energetico cui il progetto stesso si riferiva, lavori che però non risultavano essere stati commissionati alla convenuta, rigettava le domande attoree.
2. L'appello di Parte_1
Con atto di appello ha interposto gravame avverso la sentenza n. 130/2024 del Parte_1
Tribunale di Pavia, chiedendone l'integrale riforma.
L'appellante contesta anzi tutto la qualificazione del contratto del 28.3.2022 come mero contratto di prestazione d'opera intellettuale, lamentando che il giudice non avrebbe considerato le premesse contrattuali, che indicherebbero l'impegno della convenuta ad individuare imprese per la realizzazione delle opere di efficientamento energetico, né il contenuto della diffida ad adempiere, che farebbe riferimento all'inadempimento della convenuta sia in relazione alla fase preliminare del contratto sia in relazione alla fase successiva dell'esecuzione dei lavori che doveva coordinare nella sua qualità CP_1
di "general contractor".
L'appellante chiede che, qualora la disposizione contenuta nelle premesse - in forza della quale CP_1
si impegnava a segnalare, dietro richiesta della committente, imprese idonee ad eseguire i lavori di ristrutturazione- non volesse ritenersi clausola “integrativa della causa” del contratto, la stessa dovrebbe allora intendersi come patto d'opzione ai sensi dell'art. 1331 c.c., e ritenersi che il diritto di opzione sia stato esercitato dalla signora con la diffida ad adempiere prodotta in atti. Pt_1 pagina 3 di 8 In secondo luogo l'appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe applicato i principi regolanti l'onere della prova: la convenuta è rimasta contumace in primo grado, a fronte dell'inadempimento eccepito dall'appellante che chiedeva la risoluzione per inadempimento contrattuale, non aveva assolto l'onere a suo carico di dimostrare il suo esatto adempimento, né in relazione alle “operazioni di studio, che il Tribunale ha erroneamente considerato come unica obbligazione, né per quanto concerne
l'attività di coordinamento o l'esecuzione materiale dei lavori”.
Il Tribunale avrebbe dunque dovuto ritenere accertato l'inadempimento ed accogliere le domande attoree, dichiarando l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto o, in subordine, pronunciando la risoluzione ex art. 1355 c.c. in considerazione della non scarsa importanza dell'inadempimento della controparte, con condanna della stessa, in ogni caso, al risarcimento dei danni patiti e consistenti nella perdita totale o parziale dei benefici di legge.
In sede di comparsa conclusionale, l'appellante ha prospettato la nullità per indeterminatezza dell'oggetto del contratto inter partes, evidenziando in esso non vengono specificate le attività che concretamente si obbliga ad espletare, né è possibile rinvenire aliunde l'individuazione di CP_1
dette attività, con la conseguenza che il contratto dovrebbe essere dichiarato nullo in base al combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c., con restituzione all'appellante del corrispettivo versato.
3. La difesa di CP_1 si è costituita nel presente grado d'appello, chiedendo preliminarmente la decadenza
[...] dell'appellante dal potere di impugnazione ex art. 325 c.p.c. per tardività della notifica dell'atto di appello e, nel merito, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, eccependo, in sede di memoria conclusionale di replica, la tardività dell'eccezione di nullità, sollevata dall'appellante soltanto in sede di memoria conclusionale.
*
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
*
4. Decisione
4.1. L'eccezione preliminare sollevata dall'appellata, di decadenza dell'appellante al potere di impugnare è infondata: come si evince dal tenore letterale dell'art. 326 c.p.c., il termine breve per impugnare stabilito dall'art. 325 c.p.c. decorre dalla notifica della sentenza ad opera della parte interessata, non potendo equipararsi a detta notifica di parte la comunicazione integrale della sentenza pagina 4 di 8 da parte della cancelleria: “In tema di impugnazioni, la comunicazione della sentenza integrale a mezzo
PEC da parte della cancelleria non produce i medesimi effetti della notificazione della sentenza e, pertanto, non è idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., in quanto consente al destinatario di acquisire la legale scienza dell'avvenuto deposito ma non è atto esclusivamente destinato a provocare l'impugnazione” (così, tra le altre, Cass. n. 5495/2019).
4.2. Nel merito l'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Ritiene anzi tutto la Corte che l'oggetto del contratto del 28.3.2022 sia sufficientemente determinato.
E' utile evidenziare in merito il nome che le parti hanno conferito al contratto, chiamandolo
“CONFERIMENTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE. RIQUALIFICAZIONE 5.0. –
SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT DIRETTI AD OTTENERE UN PROGETTO DEFINITIVO IN
LINEA CON L'OTTENIMENTO DEGLI INCENTIVI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, CP_2
FOTOVOLTAICO EX LEGGE 17.07.2020 N. 77 (c.d. Decreto Rilancio) richiamante gli
[...] interventi previsti dal D.L. 63/2013. Procedura Certificata per Abitazione indipendente”.
Nelle premesse del contratto (doc. 1) si legge, infatti, che “ svolge attività di sviluppo e CP_1
progettazione di servizi innovativi ad alto valore tecnologico per la riqualificazione energetica di immobili e in generale di imprese e più specificatamente si occupa dello sviluppo, di analisi, individuazione e programmazione degli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica di immobili e di imprese, attraverso partners tecnici in grado di raccogliere dati, analizzarli, svilupparli e rendere un out-put degli interventi da effettuare e partners finanziari in grado di fornire servizi di consulenza tecnico – economica” (enfasi della scrivente), mentre l'art. 2 testualmente prevede che “Il
Committente affida a […] l'attività di studio e di progettazione di interventi volti ad CP_1 ottenere l'efficientamento energetico, la ristrutturazione edilizia e l'attività di analisi e verifica dei requisiti reddituali oltre che, ove sussista, la presenza di bonus soggetti a limiti di detrazione […] della capienza fiscale del cliente, lo sviluppo progettuale in linea con le asseverazioni e attestazioni richieste dalla legge” (enfasi della scrivente), e l'art. 3 chiarisce che le prestazioni di accertamento dei requisiti tecnici e dei presupposti fiscali previste dall'art. 2 sarebbero state direttamente svolte dalle società
e Finance Hub srl. Controparte_3
Il corrispettivo stabilito per le prestazioni a carico di è pari a “una parcella pari al 10% dei CP_1 bonus fiscali applicabili” e sarebbe stato versato “in due tranches”: un acconto di € 4.520,00 al momento della sottoscrizione del contratto e il saldo “calcolato sull'importo dei bonus applicati al progetto definitivo” (così l'art. 6; enfasi della scrivente). pagina 5 di 8 E' sufficientemente chiaro, dunque, che le prestazioni a carico di da espletarsi mediante le CP_1 società e Finance Hub, si sarebbero estrinsecate nell'analisi della situazione edilizia CP_3 dell'immobile da sottoporre a ristrutturazione ed efficientamento energetico e del regime reddituale e fiscale della committente e nel predisporre, sulla scorta di tali analisi, un progetto definitivo di interventi edilizi idoneo all'ottenimento degli incentivi per l'efficientamento energetico di cui alla legge 17.07.2020 n. 77.
Le premesse del contratto prevedevano altresì che in caso di richiesta del committente, si CP_1 sarebbe occupata anche dell'individuazione delle imprese edilizie idonee a realizzare i lavori previsti dal progetto definitivo: “qualora il proprietario committente lo richieda, si impegna a segnalare imprese atte a realizzare l'opera e a soddisfare le condizioni previste dalla Legge 77/2020, così come modificata dalla Legge 178/2020, per ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito”.
Il contratto risulta dunque sufficientemente chiaro nel determinare sia le prestazioni (certe ed eventuali)
a carico di sia il corrispettivo a carico della committente. CP_1
Appare dunque infondata l'eccezione di nullità sollevata dall'appellante nella comparsa conclusionale del presente giudizio di appello.
Ciò detto, la Corte osserva che, alla luce delle disposizioni contrattuali sopra riportate, correttamente il
Tribunale ha qualificato il contratto in parola come contratto di prestazione d'opera intellettuale, non rinvenendosi nel corpo del contratto alcuna obbligazione a carico di inerente l'esecuzione dei CP_1
lavori edilizi che sarebbero stati specificamente individuati nel progetto definitivo, ma solo un eventuale (perché condizionato alla previa richiesta della committente, richiesta di cui non vi è alcuna traccia in atti) impegno di a segnalare imprese edili idonee a realizzare il progetto con “lo CP_1 sconto in fattura o la cessione del credito” d'imposta.
Così delineato l'ambito contrattuale, la Corte osserva altresì nei termini previsti dal codice di rito per le preclusioni allegatorie (memoria n. 1) di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c.) l'odierna appellante ha individuato la condotta inadempiente lamentata nell'aver preteso un compenso superiore a CP_1
quello originariamente prospettato, asseritamente a causa dell'inserimento, nel progetto edilizio definitivo, del cappotto termico originariamente non previsto (cfr. pagg. 3 e 4 dell'atto di citazione di primo grado).
Del resto ciò è quanto lamenta l'odierna appellante nella missiva di diffida ad adempiere sub doc. 4:
“Durante l'ultimo incontro […] è stata prospettata la richiesta di ulteriori somme di denaro soprattutto per l'inclusione del cappotto termico tra i lavori da compiere. Fermo restando che il
pagina 6 di 8 mancato inserimento di tale opera è una negligenza interamente imputabile alla società […], il geometra aveva assicurato la signora che si sarebbe posto rimedio a tale errore CP_4 semplicemente inserendo l'opera nel progetto senza ulteriori aggravi di natura economica. […] con la presente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c. si diffida ad adempiere le obbligazioni contrattualmente assunte ivi incluso l'inserimento anche di questa opera nel computo delle opere da eseguirsi […] senza ulteriori aggravi economici entro il termine di giorni 15 […]”
Ora, premesso che al soggetto che agisce per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte è precluso, una volta scaduto il termine per le preclusioni allegatorie, di dedurre ulteriori condotte inadempienti imputabili alla controparte, ciò a tutela del regolare svolgimento del contraddittorio ed al fine di delimitare il thema probandum a carico della controparte, che deve poter essere pienamente consapevole, prima della scadenza del termine per le preclusioni istruttorie, quali siano le condotte di cui deve dimostrare l'esatto adempimento (cfr.
Cass. n. 6618/2018); si osserva che le lagnanze dell'appellante circa la condotta inadempiente attribuita ad presuppongono l'ammissione implicita che l'odierna appellata abbia CP_1 effettivamente predisposto, com'era suo obbligo contrattuale fare, un progetto definitivo per l'efficientamento energetico dell'immobile di proprietà della signora Pt_1
Ciò detto, l'appellante non può legittimamente lamentare che la controparte abbia preteso la modifica delle condizioni contrattuali (chiedendo un compenso di € 11.000 in luogo dei 9.400 originariamente previsti) in considerazione dell'inserimento, nel progetto definitivo, del cappotto termico che all'inizio non era stato inserito: come si legge chiaramente all'art. 7 del contratto inter partes sopra richiamato, l'esatto corrispettivo a carico della committente non era fisso e determinato ab origine, ma quantificato nella percentuale del 10% dell'“importo dei bonus fiscali applicati al progetto definitivo”. In altri termini, una volta redatto il progetto definitivo dei lavori da realizzare con i relativi valori, e una volta stabilito dunque l'importo corrispondente ai bonus applicabili, sarebbe stato determinato il corrispettivo a carico della committente, corrispondente al
10% di tale valore complessivo, che la sig.ra avrebbe dovuto pagare a titolo di saldo, Pt_1 detratto l'acconto di € 4520,00 già corrisposto al momento della sottoscrizione del contratto.
In definitiva, la condotta lamentata da parte appellante in primo grado non costituisce inadempimento contrattuale;
le domande risolutorie dell'appellante sono pertanto state correttamente respinte.
pagina 7 di 8 Va peraltro evidenziato che le domande proposte dalla sig.ra andrebbero respinte quand'anche Pt_1
dovesse ritenersi che le condotte inadempienti lamentate dall'odierna appellante comprendevano anche la mancata esecuzione dei lavori di cui al progetto definitivo pacificamente redatto da come CP_1
correttamente osservato dal Tribunale, il contratto stipulato dalle parti non contemplava alcun obbligo in capo ad di esecuzione dei lavori edili oggetto del progetto di efficientamento energetico, né CP_1
parte attrice/appellante ha dimostrato od offerto di dimostrare di aver appaltato dette opere alla convenuta/appellata; tanto meno detto presunto incarico risulta contenuto nella diffida ad adempiere sub doc. 4 cit.
L'appello va dunque respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 130/2024 del Tribunale di Pavia, così
[...] CP_1
dispone:
- respinge l'appello; per l'effetto:
- conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna a rifondere a le spese del presente grado d'appello, che Parte_1 CP_1 liquida in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29.01.2025.
Il consigliere relatore Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliere dr.ssa Cristina Giannelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Parte_1 C.F._1
Cardarella (C.F. ) e Carlo Gasparro (C.F. ) del Foro di C.F._2 C.F._3
Milano e dall'avv. Tamara Moira Agostino (C.F. ) del Foro di Larino, C.F._4
elettivamente domiciliata presso lo studio dei procuratori Cardarella e Gasparro sito in Milano, via
Pordenone 13;
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA ) rappresentata e difesa dell'avv. Gloria Bacca (C.F. CP_1 P.IVA_1
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Budrio (BO), via Reggiani n. C.F._5
20;
APPELLATA
OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Pavia n. 130/2024, pubblicata il 17.1.2024; materia: Inadempimento di contratto di prestazione d'opera professionale.
CONCLUSIONI pagina 1 di 8 Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis così statuire in riforma dell'impugnata sentenza: IN VIA PRINCIPALE
- accertare l'intervenuta risoluzione del contratto per cui è causa ex art. 1454 c.c. e per l'effetto condannare la convenuta a restituire all'attrice la somma versata pari a 6.064,87 oltre interessi dal dovuto al saldo;
IN VIA SUBORDINATA
- accertare la non scarsa importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. e per l'effetto risolvere il contratto con conseguente condanna della convenuta alla restituzione degli importi ad essa versati per complessivi € 6.046,87 oltre interessi dal dovuto al saldo;
IN OGNI CASO
- Condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale ex art. 1218 c.c. causato dal suo inadempimento nella misura equitativamente determinata o in quella diversa che emergerà in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”
Per CP_1
“Respinta ogni contraria istanza e previa ogni opportuna statuizione e declatoria, così giudicare In rito
-Accertare il decorso del termine ad impugnare e conseguentemente dichiarare la decadenza dal potere di impugnazione ex art. 325 cpc per i motivi di cui in narrativa. In via principale:
-Respingere le domande dell'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 130/2024 datata 17 gennaio 2024 del Tribunale di Pavia qui appellata. Con vittoria di spese e compensi per il grado d'appello”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado e la sentenza impugnata
ha convenuto in giudizio esponendo di aver conferito alla convenuta, in Parte_1 CP_1
data 28 marzo 2022, un incarico per l'espletamento di attività professionali finalizzate all'ottenimento degli incentivi previsti dalla Legge n. 77/2020 (c.d. "Superbonus") per la ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà, versando un importo complessivo di € 6.064,87; che dopo alcuni mesi dal conferimento dell'incarico, la convenuta aveva comunicato la difficoltà di ottenere il credito bancario secondo le condizioni pattuite, proponendo un nuovo piano di pagamento con costi maggiorati e non comprendente alcuni lavori precedentemente concordati;
che essa attrice aveva rifiutato le nuove condizioni proposte e, a fronte del perdurante inadempimento della convenuta, aveva inviato una diffida ad adempiere.
Sulla base di tali assunti l'attrice chiedeva l'accertamento della risoluzione del contratto ex art. 1454
c.c., ovvero, in subordine, sentenza costitutiva di risoluzione ex art. 1453 c.c., con condanna della pagina 2 di 8 convenuta a restituire gli importi ricevuti, oltre al risarcimento del danno da “perdita di chance” per aver perso la possibilità di avvalersi dei benefici fiscali.
Nessuno si costituiva per che veniva dichiarata contumace. CP_1
La causa veniva istruita attraverso la documentazione depositata dall'attrice.
Con sentenza n. 130/2024, il Tribunale di Pavia rigettava le domande, nulla disponendo sulle spese stante la contumacia della convenuta.
In particolare il Tribunale, osservato che il contratto stipulato dalle parti aveva ad oggetto una
“prestazione d'opera intellettuale” a carico di diretta ad ottenere “un progetto definitivo in CP_1 linea con l'ottenimento degli incentivi per l'efficientamento energetico (…) ex legge 17.07.2020 n. 77”, consistente nelle “attività di studio e di progettazione di interventi volti ad ottenere l'efficientamento energetico (…) oltre che (…) lo sviluppo progettuale in linea con le asseverazioni e attestazioni richieste dalla legge”, e rilevato che l'attrice sembrava invece contestare un inadempimento consistente non tanto nel mancato espletamento dell'attività di studio e di progettazione, oggetto del contratto, quanto nella mancata esecuzione dei lavori di efficientamento energetico cui il progetto stesso si riferiva, lavori che però non risultavano essere stati commissionati alla convenuta, rigettava le domande attoree.
2. L'appello di Parte_1
Con atto di appello ha interposto gravame avverso la sentenza n. 130/2024 del Parte_1
Tribunale di Pavia, chiedendone l'integrale riforma.
L'appellante contesta anzi tutto la qualificazione del contratto del 28.3.2022 come mero contratto di prestazione d'opera intellettuale, lamentando che il giudice non avrebbe considerato le premesse contrattuali, che indicherebbero l'impegno della convenuta ad individuare imprese per la realizzazione delle opere di efficientamento energetico, né il contenuto della diffida ad adempiere, che farebbe riferimento all'inadempimento della convenuta sia in relazione alla fase preliminare del contratto sia in relazione alla fase successiva dell'esecuzione dei lavori che doveva coordinare nella sua qualità CP_1
di "general contractor".
L'appellante chiede che, qualora la disposizione contenuta nelle premesse - in forza della quale CP_1
si impegnava a segnalare, dietro richiesta della committente, imprese idonee ad eseguire i lavori di ristrutturazione- non volesse ritenersi clausola “integrativa della causa” del contratto, la stessa dovrebbe allora intendersi come patto d'opzione ai sensi dell'art. 1331 c.c., e ritenersi che il diritto di opzione sia stato esercitato dalla signora con la diffida ad adempiere prodotta in atti. Pt_1 pagina 3 di 8 In secondo luogo l'appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe applicato i principi regolanti l'onere della prova: la convenuta è rimasta contumace in primo grado, a fronte dell'inadempimento eccepito dall'appellante che chiedeva la risoluzione per inadempimento contrattuale, non aveva assolto l'onere a suo carico di dimostrare il suo esatto adempimento, né in relazione alle “operazioni di studio, che il Tribunale ha erroneamente considerato come unica obbligazione, né per quanto concerne
l'attività di coordinamento o l'esecuzione materiale dei lavori”.
Il Tribunale avrebbe dunque dovuto ritenere accertato l'inadempimento ed accogliere le domande attoree, dichiarando l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto o, in subordine, pronunciando la risoluzione ex art. 1355 c.c. in considerazione della non scarsa importanza dell'inadempimento della controparte, con condanna della stessa, in ogni caso, al risarcimento dei danni patiti e consistenti nella perdita totale o parziale dei benefici di legge.
In sede di comparsa conclusionale, l'appellante ha prospettato la nullità per indeterminatezza dell'oggetto del contratto inter partes, evidenziando in esso non vengono specificate le attività che concretamente si obbliga ad espletare, né è possibile rinvenire aliunde l'individuazione di CP_1
dette attività, con la conseguenza che il contratto dovrebbe essere dichiarato nullo in base al combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c., con restituzione all'appellante del corrispettivo versato.
3. La difesa di CP_1 si è costituita nel presente grado d'appello, chiedendo preliminarmente la decadenza
[...] dell'appellante dal potere di impugnazione ex art. 325 c.p.c. per tardività della notifica dell'atto di appello e, nel merito, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, eccependo, in sede di memoria conclusionale di replica, la tardività dell'eccezione di nullità, sollevata dall'appellante soltanto in sede di memoria conclusionale.
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La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
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4. Decisione
4.1. L'eccezione preliminare sollevata dall'appellata, di decadenza dell'appellante al potere di impugnare è infondata: come si evince dal tenore letterale dell'art. 326 c.p.c., il termine breve per impugnare stabilito dall'art. 325 c.p.c. decorre dalla notifica della sentenza ad opera della parte interessata, non potendo equipararsi a detta notifica di parte la comunicazione integrale della sentenza pagina 4 di 8 da parte della cancelleria: “In tema di impugnazioni, la comunicazione della sentenza integrale a mezzo
PEC da parte della cancelleria non produce i medesimi effetti della notificazione della sentenza e, pertanto, non è idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., in quanto consente al destinatario di acquisire la legale scienza dell'avvenuto deposito ma non è atto esclusivamente destinato a provocare l'impugnazione” (così, tra le altre, Cass. n. 5495/2019).
4.2. Nel merito l'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Ritiene anzi tutto la Corte che l'oggetto del contratto del 28.3.2022 sia sufficientemente determinato.
E' utile evidenziare in merito il nome che le parti hanno conferito al contratto, chiamandolo
“CONFERIMENTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE. RIQUALIFICAZIONE 5.0. –
SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT DIRETTI AD OTTENERE UN PROGETTO DEFINITIVO IN
LINEA CON L'OTTENIMENTO DEGLI INCENTIVI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, CP_2
FOTOVOLTAICO EX LEGGE 17.07.2020 N. 77 (c.d. Decreto Rilancio) richiamante gli
[...] interventi previsti dal D.L. 63/2013. Procedura Certificata per Abitazione indipendente”.
Nelle premesse del contratto (doc. 1) si legge, infatti, che “ svolge attività di sviluppo e CP_1
progettazione di servizi innovativi ad alto valore tecnologico per la riqualificazione energetica di immobili e in generale di imprese e più specificatamente si occupa dello sviluppo, di analisi, individuazione e programmazione degli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica di immobili e di imprese, attraverso partners tecnici in grado di raccogliere dati, analizzarli, svilupparli e rendere un out-put degli interventi da effettuare e partners finanziari in grado di fornire servizi di consulenza tecnico – economica” (enfasi della scrivente), mentre l'art. 2 testualmente prevede che “Il
Committente affida a […] l'attività di studio e di progettazione di interventi volti ad CP_1 ottenere l'efficientamento energetico, la ristrutturazione edilizia e l'attività di analisi e verifica dei requisiti reddituali oltre che, ove sussista, la presenza di bonus soggetti a limiti di detrazione […] della capienza fiscale del cliente, lo sviluppo progettuale in linea con le asseverazioni e attestazioni richieste dalla legge” (enfasi della scrivente), e l'art. 3 chiarisce che le prestazioni di accertamento dei requisiti tecnici e dei presupposti fiscali previste dall'art. 2 sarebbero state direttamente svolte dalle società
e Finance Hub srl. Controparte_3
Il corrispettivo stabilito per le prestazioni a carico di è pari a “una parcella pari al 10% dei CP_1 bonus fiscali applicabili” e sarebbe stato versato “in due tranches”: un acconto di € 4.520,00 al momento della sottoscrizione del contratto e il saldo “calcolato sull'importo dei bonus applicati al progetto definitivo” (così l'art. 6; enfasi della scrivente). pagina 5 di 8 E' sufficientemente chiaro, dunque, che le prestazioni a carico di da espletarsi mediante le CP_1 società e Finance Hub, si sarebbero estrinsecate nell'analisi della situazione edilizia CP_3 dell'immobile da sottoporre a ristrutturazione ed efficientamento energetico e del regime reddituale e fiscale della committente e nel predisporre, sulla scorta di tali analisi, un progetto definitivo di interventi edilizi idoneo all'ottenimento degli incentivi per l'efficientamento energetico di cui alla legge 17.07.2020 n. 77.
Le premesse del contratto prevedevano altresì che in caso di richiesta del committente, si CP_1 sarebbe occupata anche dell'individuazione delle imprese edilizie idonee a realizzare i lavori previsti dal progetto definitivo: “qualora il proprietario committente lo richieda, si impegna a segnalare imprese atte a realizzare l'opera e a soddisfare le condizioni previste dalla Legge 77/2020, così come modificata dalla Legge 178/2020, per ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito”.
Il contratto risulta dunque sufficientemente chiaro nel determinare sia le prestazioni (certe ed eventuali)
a carico di sia il corrispettivo a carico della committente. CP_1
Appare dunque infondata l'eccezione di nullità sollevata dall'appellante nella comparsa conclusionale del presente giudizio di appello.
Ciò detto, la Corte osserva che, alla luce delle disposizioni contrattuali sopra riportate, correttamente il
Tribunale ha qualificato il contratto in parola come contratto di prestazione d'opera intellettuale, non rinvenendosi nel corpo del contratto alcuna obbligazione a carico di inerente l'esecuzione dei CP_1
lavori edilizi che sarebbero stati specificamente individuati nel progetto definitivo, ma solo un eventuale (perché condizionato alla previa richiesta della committente, richiesta di cui non vi è alcuna traccia in atti) impegno di a segnalare imprese edili idonee a realizzare il progetto con “lo CP_1 sconto in fattura o la cessione del credito” d'imposta.
Così delineato l'ambito contrattuale, la Corte osserva altresì nei termini previsti dal codice di rito per le preclusioni allegatorie (memoria n. 1) di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c.) l'odierna appellante ha individuato la condotta inadempiente lamentata nell'aver preteso un compenso superiore a CP_1
quello originariamente prospettato, asseritamente a causa dell'inserimento, nel progetto edilizio definitivo, del cappotto termico originariamente non previsto (cfr. pagg. 3 e 4 dell'atto di citazione di primo grado).
Del resto ciò è quanto lamenta l'odierna appellante nella missiva di diffida ad adempiere sub doc. 4:
“Durante l'ultimo incontro […] è stata prospettata la richiesta di ulteriori somme di denaro soprattutto per l'inclusione del cappotto termico tra i lavori da compiere. Fermo restando che il
pagina 6 di 8 mancato inserimento di tale opera è una negligenza interamente imputabile alla società […], il geometra aveva assicurato la signora che si sarebbe posto rimedio a tale errore CP_4 semplicemente inserendo l'opera nel progetto senza ulteriori aggravi di natura economica. […] con la presente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c. si diffida ad adempiere le obbligazioni contrattualmente assunte ivi incluso l'inserimento anche di questa opera nel computo delle opere da eseguirsi […] senza ulteriori aggravi economici entro il termine di giorni 15 […]”
Ora, premesso che al soggetto che agisce per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte è precluso, una volta scaduto il termine per le preclusioni allegatorie, di dedurre ulteriori condotte inadempienti imputabili alla controparte, ciò a tutela del regolare svolgimento del contraddittorio ed al fine di delimitare il thema probandum a carico della controparte, che deve poter essere pienamente consapevole, prima della scadenza del termine per le preclusioni istruttorie, quali siano le condotte di cui deve dimostrare l'esatto adempimento (cfr.
Cass. n. 6618/2018); si osserva che le lagnanze dell'appellante circa la condotta inadempiente attribuita ad presuppongono l'ammissione implicita che l'odierna appellata abbia CP_1 effettivamente predisposto, com'era suo obbligo contrattuale fare, un progetto definitivo per l'efficientamento energetico dell'immobile di proprietà della signora Pt_1
Ciò detto, l'appellante non può legittimamente lamentare che la controparte abbia preteso la modifica delle condizioni contrattuali (chiedendo un compenso di € 11.000 in luogo dei 9.400 originariamente previsti) in considerazione dell'inserimento, nel progetto definitivo, del cappotto termico che all'inizio non era stato inserito: come si legge chiaramente all'art. 7 del contratto inter partes sopra richiamato, l'esatto corrispettivo a carico della committente non era fisso e determinato ab origine, ma quantificato nella percentuale del 10% dell'“importo dei bonus fiscali applicati al progetto definitivo”. In altri termini, una volta redatto il progetto definitivo dei lavori da realizzare con i relativi valori, e una volta stabilito dunque l'importo corrispondente ai bonus applicabili, sarebbe stato determinato il corrispettivo a carico della committente, corrispondente al
10% di tale valore complessivo, che la sig.ra avrebbe dovuto pagare a titolo di saldo, Pt_1 detratto l'acconto di € 4520,00 già corrisposto al momento della sottoscrizione del contratto.
In definitiva, la condotta lamentata da parte appellante in primo grado non costituisce inadempimento contrattuale;
le domande risolutorie dell'appellante sono pertanto state correttamente respinte.
pagina 7 di 8 Va peraltro evidenziato che le domande proposte dalla sig.ra andrebbero respinte quand'anche Pt_1
dovesse ritenersi che le condotte inadempienti lamentate dall'odierna appellante comprendevano anche la mancata esecuzione dei lavori di cui al progetto definitivo pacificamente redatto da come CP_1
correttamente osservato dal Tribunale, il contratto stipulato dalle parti non contemplava alcun obbligo in capo ad di esecuzione dei lavori edili oggetto del progetto di efficientamento energetico, né CP_1
parte attrice/appellante ha dimostrato od offerto di dimostrare di aver appaltato dette opere alla convenuta/appellata; tanto meno detto presunto incarico risulta contenuto nella diffida ad adempiere sub doc. 4 cit.
L'appello va dunque respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 130/2024 del Tribunale di Pavia, così
[...] CP_1
dispone:
- respinge l'appello; per l'effetto:
- conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna a rifondere a le spese del presente grado d'appello, che Parte_1 CP_1 liquida in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29.01.2025.
Il consigliere relatore Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
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