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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/07/2025, n. 10941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10941 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8427/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice designato dott.ssa UN AC, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8427 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione giusta ordinanza del 06.03.2025 pronunciata all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
T R A
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , , Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , Parte_16 Parte_17 [...]
, , Parte_18 Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , CP_3 Controparte_4 Controparte_5
IL Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, , ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 [...]
CP_11 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Messore ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Cassino (FR) alla Piazza San Giovanni n.4, giusta procure in atti.
pagina 1 di 10 ATTORI
E
CP_12 rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per atto Notaio Dott. in Roma, rep. n Persona_1
13773, raccolta n 9636 del 28 aprile 2022, dall'Avv. Angela Mariani, domiciliata negli uffici dell'Avvocatura regionale, via Marcantonio Colonna, n 27.
CONVENUTO
OGGETTO: accertamento negativo del credito in materia di recupero dei crediti vantati dalla CP_12
nei confronti del per forniture idriche erogate nel
[...] Controparte_13 periodo 1983/2004.
CONCLUSIONI: come note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, da intendersi interamente trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 19.01.2022, i comuni indicati in epigrafe convenivano in giudizio la , dinanzi a questo Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_12
“a) In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei Parte_19
, e per tutte le motivazioni esplicitate al punto n.1);
[...] Pt_2 Parte_17
b) Sempre in via preliminare, chiarare il difetto di legittimazione passiva dei comuni per le motivazioni esplicitate al punto n.2;
c) In via principale accertare e dichiarare la insussistenza della pretesa creditoria avanzata dalla
nei confronti dei Comuni attori per tutte le ragioni esplicitate ai punti sub. 3, 4, 5, 6 e 7 del CP_12 presente atto di citazione e per l'effetto dichiarare che i Comuni attori non sono debitori di alcuna somma nei confronti della per la causale di cui in premessa;
CP_12
d) In via subordinata e salvo gravame accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per le ragioni esplicitate al punto sub. 8 del presente atto”.
A tal fine premettevano che oggetto del giudizio era l'accertamento negativo del credito preteso dalla
Controparte_14
pagina 2 di 10 integrato, con nota pec dell'11.10.2021 con la quale era stato richiesto pro quota (e non in via solidale) ai
Comuni attori il pagamento della complessiva somma di € 3.561.376,36, oltre interessi in virtù della
Determinazione n. G12106 del 6 ottobre 2021 denominata “Esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 6956 del
16 gennaio 2012 e della sentenza n. 19064 del 31 marzo 2016 nei confronti dei comuni consorziati del
Accertamento della somma totale di € 17.447.772,27 sul CP_15 Controparte_16 capitolo di entrata E000031140” e “derivante dalla differenza tra la somma di € 23.827.415,79 e la somma di € 6.379.643,52, già suddivisa a carico dei singoli comuni con le determinazioni n.
G07259/2016, n. G13433/2016 e n. G02055/2017”.
Esponevano, in sostanza, che la pretesa della si fondava sul decreto ingiuntivo, confermato in CP_12 sede di opposizione con sentenza del Tribunale di Roma n.19064/2016 passata in giudicato in danno del in virtù della quale la stessa aveva già richiesto Controparte_13 CP_13 CP_12 ai Comuni consorziati il pagamento del minor importo di € 6.379.643,52 con le determine n. G07259 del
24 giugno 2016, n. G13433 del 15 novembre 2016 e n. G02055 del 21 febbraio 2017.
Eccepivano, in sintesi: - il difetto di legittimazione passiva dei , e Parte_19 Pt_2 Parte_18
in quanto quest'ultimi, rispettivamente, con delibere di C.C. n. 32 del 25.06.2018, n.18 del
[...]
30.10.2020 e n. 02 dell'8.03.2018 avevano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 e ss del
D.Lgs 267/2000; - il difetto di legittimazione di tutti i comuni attori, in quanto la avrebbe dovuto CP_12 richiedere il pagamento delle somme pretese ai nuovi soggetti gestori del servizio idrico integrato (SII) chiamati a rispondere delle passività del;
- l'insussistenza della pretesa per l'inopponibilità ai CP_13
Comuni interessati della sentenza n. 19064 del 31 marzo 2016 emessa dal Tribunale di Roma;
-
l'insussistenza del credito per violazione da parte della dell'obbligo di disciplinare con legge la CP_12 procedura di affidamento di tutte le funzioni del servizio idrico all'ATO, per omessa attivazione delle procedure di scioglimento e liquidazioni del e stante l'obbligo contributivo posto a capo della CP_15
- l'inesistenza del credito per indeterminatezza del quantum richiesto e per l'inapplicabilità CP_12 dell'art. 4 comma 2 dello Statuto del C.A.R.A., essendo il credito asseritamente vantato dalla CP_12 sorto nel periodo in cui i Comuni consorziati non erano coinvolti nella gestione del;
- la CP_13 riconducibilità del credito, non all'ambito di operatività dell'art. 4 dello Statuto, bensì alla fattispecie pagina 3 di 10 disciplinata dall'art.3 del medesimo Statuto che riguardava le opere inerenti le condotte adduttrici delle reti idriche;
-l'insussistenza del credito per mancanza di un valido contratto tra la e il CP_12
, per carenza di prova della fornitura erogata, per erroneità dei criteri di imputazione (avendo la CP_13 suddiviso l'asserito credito vantato nei confronti del solo tra i Comuni Consorziati CP_12 CP_13 della senza considerare i Comuni di Rocca D'Evandro, in provincia di Caserta, nonché CP_12 quello di in provincia di Isernia anch'essi facenti parte del ). Gli attori deducevano CP_17 CP_13 che, in particolare, riguardo al , l'importo era errato in quanto l'ente sino al 2016 aveva Parte_6 gestito in proprio la rete idrica e fognaria (ad eccezione di una quota minore di utenze ricadenti nelle frazioni di Caira e Sant'Angelo in Theodice che erano gestita dal ), mentre riguardo al CP_15 CP_6 solo 15 utenze erano gestite dal essendo le altre amministrate dallo stesso
[...] CP_15 Pt_1
Eccepivano altresì l'indeterminatezza dei criteri di calcolo utilizzati e l'insussistenza della pretesa creditoria, in quanto le passività del erano state trasferite ex art. 153 d.lgs. 152/2006 ed ex art.11 CP_13
Part legge regionale n.6/1996 ai nuovi soggetti gestori del servizio idrico integrato (Acea 5), aggiungendo che la aveva illegittimamente utilizzato lo strumento della compensazione ex art. 6 L.R. 8/2010 CP_12 per il recupero del credito, eccependone altresì la prescrizione.
Si costituiva la chiedendo il rigetto delle domande svolte dai comuni attori. CP_12
Esponeva che a seguito del trasferimento alla Regione ( legge 183 del 2 Maggio 1976) delle opere acquedottistiche realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno e conseguente deliberazione n. 6211 del 1983,
l'ente regionale era subentrato alla Cassa del Mezzogiorno. Deduceva che non era rinvenibile alcun provvedimento del Ministero di scioglimento del CARA in liquidazione e che quest'ultimo era sprovvisto di un organo rappresentativo dell'ente, a causa dell'impossibilità di operare della Liquidazione. Precisava che il era convissuto quale gestione Statale autonoma ed indipendente rispetto alla gestione CP_13 della del Servizio Idrico Integrato, anche a seguito della intervenuta disciplina sul servizio CP_12 idrico integrato della legge regione Lazio 6/96.
Aggiungeva: - che la Cassa per il mezzogiorno (istituita con legge 646 del 10 agosto 1950), aveva realizzato anche per il opere idrauliche;
-che sulla base di tre convenzioni erano stati regolati gli CP_15 obblighi negoziali di dare-avere tra le parti;
- che il riceveva fornitura di acqua a mezzo di tre CP_15
pagina 4 di 10 diverse infrastrutture acquedottistiche preposte alla adduzione e che tali opere costituivano i “contatori” dei consumi;
- che le opere acquedottistiche realizzate dalla Casa per il Mezzogiorno erano state trasferite per legge alla -che a quest'ultima spettava la approvazione della rendicontazione annuale dei CP_12 consumi e della spesa da addebitare al previa adozione di atti deliberativi di Giunta regionale CP_13
e/o determinazioni dirigenziali;
- che con decreto ingiuntivo n. 6956 del 2012, confermato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 19064 del 14 ottobre 2016 (passata in giudicato) era stato accertato il credito complessivo della nei confronti del per l'importo di € 22.623.121,52 oltre accessori di CP_12 CP_15 legge (dovuto per adduzione di risorsa idrico-potabile, a far data dal 1983 al 2004); - che conseguentemente, la aveva accertato in entrata l'importo oggetto della domanda di CP_12 accertamento negativo proposto dagli attori attraverso la redazione di conto consuntivo annuale e aveva legittimamente provveduto a compensazione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale, rappresentando essa una facoltà della Pubblica Amministrazione pienamente legittima e legale. Spiegava analiticamente il criterio di riparto e il metodo di calcolo applicato, evidenziando che in virtù delle norme statutarie e dell'art. 2615 c.c. i comuni consorziati dovevano rispondere delle obbligazioni assunte nel loro interesse in via solidale con il , senza preventiva escussione del fondo consortile. CP_13
La causa era istruita mediante produzione documentale e trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Quanto all'eccezione preliminare di prescrizione, deve premettersi che essendo la valutazione della sua fondatezza strettamente connessa alla decisione inerente alla natura e qualificazione giuridica dell'obbligazione facente capo, secondo la , ai singoli comuni consorziati, la relativa CP_12 questione dovrà essere affrontata nel prosieguo.
Riguardo alla natura giuridica del si è pronunciata da tempo la Controparte_18 giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 13412/1991, a cui il Tribunale ritiene di dovere dare continuità.
Nel provvedimento citato si dà atto che il “fu costituito ai sensi del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, CP_13
(T.U.L. Comunale e Provinciale, artt. 155-172), il quale detta la disciplina generale di tale categoria di enti, prevedendone la costituzione per provvedere a determinati servizi ed opere di comune interesse (art.
pagina 5 di 10 156) e stabilendo il concorso degli enti consorziati. (art. 160). La recente legge n. 142 del 8 giugno 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali ha innovato anche in materia di consorzi traenti pubblici territoriali - (artt. 25 e 23) -, ma non ha immediatamente e direttamente inciso sui consorzi già esistenti, essendosi limitata a stabilirne la revisione nel termine di due anni dall'entrata in vigore della legge, revisione che, per quanto concerne il ricorrente, nessuna allegazione è stata fatta. Lo statuto CP_13 prodotto enuncia quali scopi del la progettazione, manutenzione ed esercizio delle opere di CP_13 presa e delle condotte adduttrici, delle reti idriche e fognanti di tutti i Comuni consorziati, comunque realizzati, nonché la distribuzione diretta dell'acqua secondo norme stabilite da apposito regolamento.
(art. 3). Lo statuto stabilisce altresì che al proseguimento delle suddette finalità il provvede con CP_13
i finanziamenti concessi dallo Stato e dalla Cassa per il Mezzogiorno - (allora esistente) -, da eventuali altri enti e, ove ciò non sia possibile, con i mezzi di bilancio dei Comuni interessati. Inoltre, il CP_13 provvede alla conservazione, manutenzione e funzionamento delle reti idriche e delle relative opere di presa, nonché alle spese di esercizio e di amministrazione con gli introiti derivanti dai canoni versati dagli utenti per forniture d'acqua, da eventuali contributi dello Stato o di altri enti.
Qualora il non possa assolvere i compiti statutari con i proventi anzidetti, i Comuni consorziati CP_13 sono tenuti a versare quote di concorso da determinare in misura proporzionale al numero dei rispettivi utenti. Le spese di manutenzione delle reti fognarie sono a completo carico dei Comuni. Da tale disciplina legale e statuaria, risulta che, mentre molte delle finalità sono perseguite con mezzi finanziamenti dello
Stato e di enti pubblici - che nulla hanno a vedere con corrispettivi per i servizi prestati, il costo della fornitura ai singoli utenti va sostenuto, almeno potenzialmente, con entrate estranee ad una gestione puramente economica”.
Ciò posto, riguardo alla diretta imputabilità dei debiti del ai singoli comuni consorziati si è già CP_13 pronunciato il Tribunale di Roma con diverse sentenze (sentenza n. 675/2023; n. 8036/2021; n.
5047/2021; n. 17898/2020;) e la stessa giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato n.
5217/2020) ha statuito che “ai sensi dell'art. 4, comma secondo, dello Statuto del
[...]
“qualora il non possa assolvere i compiti statutari con i Controparte_13 CP_13 proventi anzidetti, i Comuni consorziati verseranno quote di concorso da determinarsi in misura
pagina 6 di 10 proporzionale al numero dei rispettivi utenti”: tale previsione, di carattere generale, ricomprende anche i casi - non predeterminabili a priori - nei quali il risulti sprovvisto di risorse proprie per far CP_13 fronte alle obbligazioni assunte nello svolgimento dei compiti statutari, nel qual caso i Comuni consorziati sono tenuti a farvi fronte versando delle quote in denaro proporzionali all'utenza dagli stessi rappresentata”
Nel caso di specie, come correttamente dedotto da parte convenuta, trova applicazione la disciplina di cui art. 2615 c.c. che, mentre al primo comma, sancisce il principio della responsabilità esclusiva del fondo consortile (escludendo la responsabilità, per le obbligazioni assunte in nome del , delle persone CP_13 che ne hanno la rappresentanza), al secondo comma del medesimo articolo prevede, per le obbligazioni assunte dagli organi del per conto dei singoli consorziati, la responsabilità di questi ultimi CP_13 solidale col fondo consortile, senza il beneficio della preventiva escussione del fondo.
Né può dubitarsi che nel caso in esame si tratti di obbligazioni assunte nell'interesse del comune consorziato, trattandosi di importi dovuti per l'adduzione di risorse idrico- potabili fornite dalla Cassa del
Mezzogiorno, cui è poi subentrata per legge la (che pertanto, nel subentrare alla prima, ha CP_12 provveduto all'approvvigionamento delle risorse idriche in favore del , approvandone i relativi CP_15 consumi).
Né è ipotizzabile una inerzia della la quale non sarebbe intervenuta nella fase di liquidazione e di CP_12 scioglimento del , essendo lo stesso, come già evidenziato, costituito con r. d. 3 marzo 1934, n. CP_13
383, dunque con provvedimento dello Stato, unico soggetto competente ad intervenire tramite un
Commissario, come poi è avvenuto, o con provvedimento di scioglimento o cessazione del CP_13 stesso. D'altra parte, la diversa natura dei due enti (statale e regionale) ha evidentemente impedito alla di riorganizzare le funzioni del e dei Comuni ad esso consorziati che non possono ritenersi CP_12 CP_15 trasferite ai nuovi gestori del servizio idrico integrato ex art. 153 d.lgs. 152/2006 e art. 11 legge regionale
6/1996. Deve, pertanto, escludersi che le passività del possano intendersi trasferite ai nuovi CP_13 gestori del servizio idrico integrato (Acea Ato 5).
E' poi documentato, e la circostanza è pacifica, che con sentenza n. 19046/2016, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Roma ha definitivamente accertato un credito della pagina 7 di 10 nei confronti del di euro 22.623.121,52, CP_12 Controparte_13 avente ad oggetto le spese di gestione per la somministrazione dell'acqua occorrente per gli usi potabili.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2615, secondo comma, c.c. e dello stesso Statuto consortile (art.4), i comuni attori (pure non avendo partecipato al giudizio definito con la richiamata sentenza n. 19046/2016) sono tenuti al pagamento, pro quota, del credito accertato, non essendo necessaria la preventiva escussione del fondo consortile (a prescindere dalla esistenza e/o operatività del ). CP_13
In questo senso, è pertanto irrilevante la documentazione prodotta dal comune concernente le visure immobiliari del C.A.R.A. (che dimostrerebbero l'esistenza di un fondo consortile).
L'accertata responsabilità solidale tra il e il comune consorziato comporta altresì il rigetto CP_13 dell'eccezione di prescrizione formulata da parte attrice in applicazione dell'art. 1310 c.c., per le motivazioni esplicitate nella sentenza n. 1904/2016 (avendo tale pronuncia esaminato e disatteso la questione).
In ordine ai criteri di riparto utilizzati dalla , il computo può ritenersi correttamente svolto CP_12 sulla base di quanto accertato dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 16094/2016 e in virtù dell'aggiornamento del Piano Regolatore degli Acquedotti (PRGA), adottato con DGRL 825 del 27 agosto
2004, atteso che i consumi idrici sono strettamente legati alle dotazioni idriche previste nel piano stesso.
Nel caso di specie correttamente l'importo dovuto è stato determinato dividendo la somma
(complessivamente quantificata) dal per il totale degli utenti appartenenti a tutti i comuni laziali CP_13 consorziati e moltiplicando il risultato per il numero residenti in ciascun comune (così ottenendo l'importo pro quota da addebitarsi a ciascuna amministrazione per le forniture idriche erogate).
Priva di pregio è poi l'eccezione delle parti attrici di mancata inclusione nel computo dei comuni consorziati non ricadenti nella , atteso che l'importo richiesto è stato complessivamente CP_12
CP_1 quantificato tenendo conto delle sole forniture idriche erogate ai comuni del gestiti dal . CP_13
Ad avviso del Tribunale è stato poi correttamente utilizzato lo strumento della compensazione ex art. 6
L.R. n. 8/2010, che nel disciplinare l'incasso di crediti della prevede espressamente che “La CP_12
bilancio, ragioneria, finanza e tributi prima di effettuare ogni pagamento verifica la Controparte_14 posizione debitoria del creditore” e che “Qualora sia riscontrata l'esistenza di un debito nei confronti della pagina 8 di 10 lo stesso è incassato tramite l'emissione del mandato di pagamento e della contestuale reversale CP_12
d'incasso con quietanza di entrata”.
Deve aggiungersi che non sussiste il difetto di legittimazione passiva dei , , e Parte_19 Pt_2
, in quanto il dissesto finanziario dichiarato dai predetti comuni non incide in alcun Parte_18 modo sull'oggetto del giudizio che è di mero accertamento negativo del credito. Il dissesto finanziario dell'ente comunale non è infatti ostativo a una pronuncia di cognizione nel merito, impedendo solo l'azione esecutiva ed essendo la competenza dell'organo straordinario nominato limitata alla liquidazione.
Quanto poi all'asserito obbligo di contribuzione posto a carico della , esso è stato limitato in CP_12 virtù della legge regionale n. 37/1986 alla sola annualità del 1986 mentre, come correttamente evidenziato dall'ente regionale, la normativa di riferimento (legge regionale n. 6/1996, adottata in esecuzione della legge n. 36/1994) ha sostituito il sistema di contribuzione pubblica, nella progettazione ed esecuzione delle opere idriche, con il sistema tariffario.
Va altresì disattesa l'eccezione delle parti attrici riguardo al difetto di convenzione tra il e la CP_13
essendo stato precisato sia dalla che dalle numerose sentenze che hanno rigettato CP_12 CP_12 analoghe domande dei comuni, che la è subentrata ope legis alla Cassa del Mezzogiorno CP_12
(legge n. 183/1976 e Deliberazione della Giunta Regionale n. 6211/1983, cfr. doc. 16 della e che CP_12 le tre Convenzioni (in data 7 luglio 1980 per l'alimentazione idrica dei Comuni di San Felice Circeo e
Terracina; in data 8 luglio 1983 per la fornitura idrica al Comune di Ceprano;
in data 1 ottobre 1983 per la fornitura idrica al stipulate dal con la Cassa del Mezzogiorno hanno Parte_21 CP_13 disciplinato il rapporto tecnico-amministrativo di fornitura dell'acqua e gli obblighi negoziali tra le parti
(di talché nessuna rilevanza può assumere la circostanza che il non faccia Controparte_19 parte del ). In particolare, le convenzioni citate avevano ad oggetto la fornitura di acqua e la CP_13 gestione delle relative infrastrutture acquedottistiche. Con la stipula di tali Convenzioni il si era CP_13 obbligato al pagamento del corrispettivo per la fornitura d'acqua erogata sulla base dei consumi risultanti dai contatori ivi istallati.
Infine, per completezza giova ricordare che l'odierno giudizio, come già detto relativo al credito residuo
(accertato complessivamente dal Tribunale di Roma con sentenza passata in giudicato più volte richiamata pagina 9 di 10 n.19064/2016), segue a un vasto contenzioso - già instaurato da diversi Comuni consorziati nei confronti della aventi ad oggetto pretese di pagamento frazionate pro quota e relative solo ad una CP_12 parte del credito accertato con la citata sentenza passata - definito in secondo grado nei termini sopra esposti (cfr. Corte d'Appello di Roma, sentt. nn. 384/2025, 4510/2024, 5099/2024 e 6127/2024; la prima, la seconda e l'ultima di accoglimento degli appelli proposti dalla avverso sentenze di questo CP_12 tribunale che avevano ritenuto fondata la domanda proposta dai Comuni consorziati).
Le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n.147/2022), tenuto conto del valore della controversia (scaglione tra euro 2.000.001 ed euro 4.000.000) e dell'attività in concreto svolta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande proposte dagli attori;
- condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte convenuta, liquidate in complessivi euro 49.336,00, per compensi, oltre oneri riflessi se spettanti.
Roma 21.07.2025
Il Giudice
UN AC
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice designato dott.ssa UN AC, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8427 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione giusta ordinanza del 06.03.2025 pronunciata all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
T R A
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , , Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , Parte_16 Parte_17 [...]
, , Parte_18 Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , CP_3 Controparte_4 Controparte_5
IL Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, , ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 [...]
CP_11 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Messore ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Cassino (FR) alla Piazza San Giovanni n.4, giusta procure in atti.
pagina 1 di 10 ATTORI
E
CP_12 rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per atto Notaio Dott. in Roma, rep. n Persona_1
13773, raccolta n 9636 del 28 aprile 2022, dall'Avv. Angela Mariani, domiciliata negli uffici dell'Avvocatura regionale, via Marcantonio Colonna, n 27.
CONVENUTO
OGGETTO: accertamento negativo del credito in materia di recupero dei crediti vantati dalla CP_12
nei confronti del per forniture idriche erogate nel
[...] Controparte_13 periodo 1983/2004.
CONCLUSIONI: come note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, da intendersi interamente trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 19.01.2022, i comuni indicati in epigrafe convenivano in giudizio la , dinanzi a questo Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_12
“a) In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei Parte_19
, e per tutte le motivazioni esplicitate al punto n.1);
[...] Pt_2 Parte_17
b) Sempre in via preliminare, chiarare il difetto di legittimazione passiva dei comuni per le motivazioni esplicitate al punto n.2;
c) In via principale accertare e dichiarare la insussistenza della pretesa creditoria avanzata dalla
nei confronti dei Comuni attori per tutte le ragioni esplicitate ai punti sub. 3, 4, 5, 6 e 7 del CP_12 presente atto di citazione e per l'effetto dichiarare che i Comuni attori non sono debitori di alcuna somma nei confronti della per la causale di cui in premessa;
CP_12
d) In via subordinata e salvo gravame accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per le ragioni esplicitate al punto sub. 8 del presente atto”.
A tal fine premettevano che oggetto del giudizio era l'accertamento negativo del credito preteso dalla
Controparte_14
pagina 2 di 10 integrato, con nota pec dell'11.10.2021 con la quale era stato richiesto pro quota (e non in via solidale) ai
Comuni attori il pagamento della complessiva somma di € 3.561.376,36, oltre interessi in virtù della
Determinazione n. G12106 del 6 ottobre 2021 denominata “Esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 6956 del
16 gennaio 2012 e della sentenza n. 19064 del 31 marzo 2016 nei confronti dei comuni consorziati del
Accertamento della somma totale di € 17.447.772,27 sul CP_15 Controparte_16 capitolo di entrata E000031140” e “derivante dalla differenza tra la somma di € 23.827.415,79 e la somma di € 6.379.643,52, già suddivisa a carico dei singoli comuni con le determinazioni n.
G07259/2016, n. G13433/2016 e n. G02055/2017”.
Esponevano, in sostanza, che la pretesa della si fondava sul decreto ingiuntivo, confermato in CP_12 sede di opposizione con sentenza del Tribunale di Roma n.19064/2016 passata in giudicato in danno del in virtù della quale la stessa aveva già richiesto Controparte_13 CP_13 CP_12 ai Comuni consorziati il pagamento del minor importo di € 6.379.643,52 con le determine n. G07259 del
24 giugno 2016, n. G13433 del 15 novembre 2016 e n. G02055 del 21 febbraio 2017.
Eccepivano, in sintesi: - il difetto di legittimazione passiva dei , e Parte_19 Pt_2 Parte_18
in quanto quest'ultimi, rispettivamente, con delibere di C.C. n. 32 del 25.06.2018, n.18 del
[...]
30.10.2020 e n. 02 dell'8.03.2018 avevano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 e ss del
D.Lgs 267/2000; - il difetto di legittimazione di tutti i comuni attori, in quanto la avrebbe dovuto CP_12 richiedere il pagamento delle somme pretese ai nuovi soggetti gestori del servizio idrico integrato (SII) chiamati a rispondere delle passività del;
- l'insussistenza della pretesa per l'inopponibilità ai CP_13
Comuni interessati della sentenza n. 19064 del 31 marzo 2016 emessa dal Tribunale di Roma;
-
l'insussistenza del credito per violazione da parte della dell'obbligo di disciplinare con legge la CP_12 procedura di affidamento di tutte le funzioni del servizio idrico all'ATO, per omessa attivazione delle procedure di scioglimento e liquidazioni del e stante l'obbligo contributivo posto a capo della CP_15
- l'inesistenza del credito per indeterminatezza del quantum richiesto e per l'inapplicabilità CP_12 dell'art. 4 comma 2 dello Statuto del C.A.R.A., essendo il credito asseritamente vantato dalla CP_12 sorto nel periodo in cui i Comuni consorziati non erano coinvolti nella gestione del;
- la CP_13 riconducibilità del credito, non all'ambito di operatività dell'art. 4 dello Statuto, bensì alla fattispecie pagina 3 di 10 disciplinata dall'art.3 del medesimo Statuto che riguardava le opere inerenti le condotte adduttrici delle reti idriche;
-l'insussistenza del credito per mancanza di un valido contratto tra la e il CP_12
, per carenza di prova della fornitura erogata, per erroneità dei criteri di imputazione (avendo la CP_13 suddiviso l'asserito credito vantato nei confronti del solo tra i Comuni Consorziati CP_12 CP_13 della senza considerare i Comuni di Rocca D'Evandro, in provincia di Caserta, nonché CP_12 quello di in provincia di Isernia anch'essi facenti parte del ). Gli attori deducevano CP_17 CP_13 che, in particolare, riguardo al , l'importo era errato in quanto l'ente sino al 2016 aveva Parte_6 gestito in proprio la rete idrica e fognaria (ad eccezione di una quota minore di utenze ricadenti nelle frazioni di Caira e Sant'Angelo in Theodice che erano gestita dal ), mentre riguardo al CP_15 CP_6 solo 15 utenze erano gestite dal essendo le altre amministrate dallo stesso
[...] CP_15 Pt_1
Eccepivano altresì l'indeterminatezza dei criteri di calcolo utilizzati e l'insussistenza della pretesa creditoria, in quanto le passività del erano state trasferite ex art. 153 d.lgs. 152/2006 ed ex art.11 CP_13
Part legge regionale n.6/1996 ai nuovi soggetti gestori del servizio idrico integrato (Acea 5), aggiungendo che la aveva illegittimamente utilizzato lo strumento della compensazione ex art. 6 L.R. 8/2010 CP_12 per il recupero del credito, eccependone altresì la prescrizione.
Si costituiva la chiedendo il rigetto delle domande svolte dai comuni attori. CP_12
Esponeva che a seguito del trasferimento alla Regione ( legge 183 del 2 Maggio 1976) delle opere acquedottistiche realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno e conseguente deliberazione n. 6211 del 1983,
l'ente regionale era subentrato alla Cassa del Mezzogiorno. Deduceva che non era rinvenibile alcun provvedimento del Ministero di scioglimento del CARA in liquidazione e che quest'ultimo era sprovvisto di un organo rappresentativo dell'ente, a causa dell'impossibilità di operare della Liquidazione. Precisava che il era convissuto quale gestione Statale autonoma ed indipendente rispetto alla gestione CP_13 della del Servizio Idrico Integrato, anche a seguito della intervenuta disciplina sul servizio CP_12 idrico integrato della legge regione Lazio 6/96.
Aggiungeva: - che la Cassa per il mezzogiorno (istituita con legge 646 del 10 agosto 1950), aveva realizzato anche per il opere idrauliche;
-che sulla base di tre convenzioni erano stati regolati gli CP_15 obblighi negoziali di dare-avere tra le parti;
- che il riceveva fornitura di acqua a mezzo di tre CP_15
pagina 4 di 10 diverse infrastrutture acquedottistiche preposte alla adduzione e che tali opere costituivano i “contatori” dei consumi;
- che le opere acquedottistiche realizzate dalla Casa per il Mezzogiorno erano state trasferite per legge alla -che a quest'ultima spettava la approvazione della rendicontazione annuale dei CP_12 consumi e della spesa da addebitare al previa adozione di atti deliberativi di Giunta regionale CP_13
e/o determinazioni dirigenziali;
- che con decreto ingiuntivo n. 6956 del 2012, confermato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 19064 del 14 ottobre 2016 (passata in giudicato) era stato accertato il credito complessivo della nei confronti del per l'importo di € 22.623.121,52 oltre accessori di CP_12 CP_15 legge (dovuto per adduzione di risorsa idrico-potabile, a far data dal 1983 al 2004); - che conseguentemente, la aveva accertato in entrata l'importo oggetto della domanda di CP_12 accertamento negativo proposto dagli attori attraverso la redazione di conto consuntivo annuale e aveva legittimamente provveduto a compensazione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale, rappresentando essa una facoltà della Pubblica Amministrazione pienamente legittima e legale. Spiegava analiticamente il criterio di riparto e il metodo di calcolo applicato, evidenziando che in virtù delle norme statutarie e dell'art. 2615 c.c. i comuni consorziati dovevano rispondere delle obbligazioni assunte nel loro interesse in via solidale con il , senza preventiva escussione del fondo consortile. CP_13
La causa era istruita mediante produzione documentale e trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Quanto all'eccezione preliminare di prescrizione, deve premettersi che essendo la valutazione della sua fondatezza strettamente connessa alla decisione inerente alla natura e qualificazione giuridica dell'obbligazione facente capo, secondo la , ai singoli comuni consorziati, la relativa CP_12 questione dovrà essere affrontata nel prosieguo.
Riguardo alla natura giuridica del si è pronunciata da tempo la Controparte_18 giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 13412/1991, a cui il Tribunale ritiene di dovere dare continuità.
Nel provvedimento citato si dà atto che il “fu costituito ai sensi del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, CP_13
(T.U.L. Comunale e Provinciale, artt. 155-172), il quale detta la disciplina generale di tale categoria di enti, prevedendone la costituzione per provvedere a determinati servizi ed opere di comune interesse (art.
pagina 5 di 10 156) e stabilendo il concorso degli enti consorziati. (art. 160). La recente legge n. 142 del 8 giugno 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali ha innovato anche in materia di consorzi traenti pubblici territoriali - (artt. 25 e 23) -, ma non ha immediatamente e direttamente inciso sui consorzi già esistenti, essendosi limitata a stabilirne la revisione nel termine di due anni dall'entrata in vigore della legge, revisione che, per quanto concerne il ricorrente, nessuna allegazione è stata fatta. Lo statuto CP_13 prodotto enuncia quali scopi del la progettazione, manutenzione ed esercizio delle opere di CP_13 presa e delle condotte adduttrici, delle reti idriche e fognanti di tutti i Comuni consorziati, comunque realizzati, nonché la distribuzione diretta dell'acqua secondo norme stabilite da apposito regolamento.
(art. 3). Lo statuto stabilisce altresì che al proseguimento delle suddette finalità il provvede con CP_13
i finanziamenti concessi dallo Stato e dalla Cassa per il Mezzogiorno - (allora esistente) -, da eventuali altri enti e, ove ciò non sia possibile, con i mezzi di bilancio dei Comuni interessati. Inoltre, il CP_13 provvede alla conservazione, manutenzione e funzionamento delle reti idriche e delle relative opere di presa, nonché alle spese di esercizio e di amministrazione con gli introiti derivanti dai canoni versati dagli utenti per forniture d'acqua, da eventuali contributi dello Stato o di altri enti.
Qualora il non possa assolvere i compiti statutari con i proventi anzidetti, i Comuni consorziati CP_13 sono tenuti a versare quote di concorso da determinare in misura proporzionale al numero dei rispettivi utenti. Le spese di manutenzione delle reti fognarie sono a completo carico dei Comuni. Da tale disciplina legale e statuaria, risulta che, mentre molte delle finalità sono perseguite con mezzi finanziamenti dello
Stato e di enti pubblici - che nulla hanno a vedere con corrispettivi per i servizi prestati, il costo della fornitura ai singoli utenti va sostenuto, almeno potenzialmente, con entrate estranee ad una gestione puramente economica”.
Ciò posto, riguardo alla diretta imputabilità dei debiti del ai singoli comuni consorziati si è già CP_13 pronunciato il Tribunale di Roma con diverse sentenze (sentenza n. 675/2023; n. 8036/2021; n.
5047/2021; n. 17898/2020;) e la stessa giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato n.
5217/2020) ha statuito che “ai sensi dell'art. 4, comma secondo, dello Statuto del
[...]
“qualora il non possa assolvere i compiti statutari con i Controparte_13 CP_13 proventi anzidetti, i Comuni consorziati verseranno quote di concorso da determinarsi in misura
pagina 6 di 10 proporzionale al numero dei rispettivi utenti”: tale previsione, di carattere generale, ricomprende anche i casi - non predeterminabili a priori - nei quali il risulti sprovvisto di risorse proprie per far CP_13 fronte alle obbligazioni assunte nello svolgimento dei compiti statutari, nel qual caso i Comuni consorziati sono tenuti a farvi fronte versando delle quote in denaro proporzionali all'utenza dagli stessi rappresentata”
Nel caso di specie, come correttamente dedotto da parte convenuta, trova applicazione la disciplina di cui art. 2615 c.c. che, mentre al primo comma, sancisce il principio della responsabilità esclusiva del fondo consortile (escludendo la responsabilità, per le obbligazioni assunte in nome del , delle persone CP_13 che ne hanno la rappresentanza), al secondo comma del medesimo articolo prevede, per le obbligazioni assunte dagli organi del per conto dei singoli consorziati, la responsabilità di questi ultimi CP_13 solidale col fondo consortile, senza il beneficio della preventiva escussione del fondo.
Né può dubitarsi che nel caso in esame si tratti di obbligazioni assunte nell'interesse del comune consorziato, trattandosi di importi dovuti per l'adduzione di risorse idrico- potabili fornite dalla Cassa del
Mezzogiorno, cui è poi subentrata per legge la (che pertanto, nel subentrare alla prima, ha CP_12 provveduto all'approvvigionamento delle risorse idriche in favore del , approvandone i relativi CP_15 consumi).
Né è ipotizzabile una inerzia della la quale non sarebbe intervenuta nella fase di liquidazione e di CP_12 scioglimento del , essendo lo stesso, come già evidenziato, costituito con r. d. 3 marzo 1934, n. CP_13
383, dunque con provvedimento dello Stato, unico soggetto competente ad intervenire tramite un
Commissario, come poi è avvenuto, o con provvedimento di scioglimento o cessazione del CP_13 stesso. D'altra parte, la diversa natura dei due enti (statale e regionale) ha evidentemente impedito alla di riorganizzare le funzioni del e dei Comuni ad esso consorziati che non possono ritenersi CP_12 CP_15 trasferite ai nuovi gestori del servizio idrico integrato ex art. 153 d.lgs. 152/2006 e art. 11 legge regionale
6/1996. Deve, pertanto, escludersi che le passività del possano intendersi trasferite ai nuovi CP_13 gestori del servizio idrico integrato (Acea Ato 5).
E' poi documentato, e la circostanza è pacifica, che con sentenza n. 19046/2016, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Roma ha definitivamente accertato un credito della pagina 7 di 10 nei confronti del di euro 22.623.121,52, CP_12 Controparte_13 avente ad oggetto le spese di gestione per la somministrazione dell'acqua occorrente per gli usi potabili.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2615, secondo comma, c.c. e dello stesso Statuto consortile (art.4), i comuni attori (pure non avendo partecipato al giudizio definito con la richiamata sentenza n. 19046/2016) sono tenuti al pagamento, pro quota, del credito accertato, non essendo necessaria la preventiva escussione del fondo consortile (a prescindere dalla esistenza e/o operatività del ). CP_13
In questo senso, è pertanto irrilevante la documentazione prodotta dal comune concernente le visure immobiliari del C.A.R.A. (che dimostrerebbero l'esistenza di un fondo consortile).
L'accertata responsabilità solidale tra il e il comune consorziato comporta altresì il rigetto CP_13 dell'eccezione di prescrizione formulata da parte attrice in applicazione dell'art. 1310 c.c., per le motivazioni esplicitate nella sentenza n. 1904/2016 (avendo tale pronuncia esaminato e disatteso la questione).
In ordine ai criteri di riparto utilizzati dalla , il computo può ritenersi correttamente svolto CP_12 sulla base di quanto accertato dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 16094/2016 e in virtù dell'aggiornamento del Piano Regolatore degli Acquedotti (PRGA), adottato con DGRL 825 del 27 agosto
2004, atteso che i consumi idrici sono strettamente legati alle dotazioni idriche previste nel piano stesso.
Nel caso di specie correttamente l'importo dovuto è stato determinato dividendo la somma
(complessivamente quantificata) dal per il totale degli utenti appartenenti a tutti i comuni laziali CP_13 consorziati e moltiplicando il risultato per il numero residenti in ciascun comune (così ottenendo l'importo pro quota da addebitarsi a ciascuna amministrazione per le forniture idriche erogate).
Priva di pregio è poi l'eccezione delle parti attrici di mancata inclusione nel computo dei comuni consorziati non ricadenti nella , atteso che l'importo richiesto è stato complessivamente CP_12
CP_1 quantificato tenendo conto delle sole forniture idriche erogate ai comuni del gestiti dal . CP_13
Ad avviso del Tribunale è stato poi correttamente utilizzato lo strumento della compensazione ex art. 6
L.R. n. 8/2010, che nel disciplinare l'incasso di crediti della prevede espressamente che “La CP_12
bilancio, ragioneria, finanza e tributi prima di effettuare ogni pagamento verifica la Controparte_14 posizione debitoria del creditore” e che “Qualora sia riscontrata l'esistenza di un debito nei confronti della pagina 8 di 10 lo stesso è incassato tramite l'emissione del mandato di pagamento e della contestuale reversale CP_12
d'incasso con quietanza di entrata”.
Deve aggiungersi che non sussiste il difetto di legittimazione passiva dei , , e Parte_19 Pt_2
, in quanto il dissesto finanziario dichiarato dai predetti comuni non incide in alcun Parte_18 modo sull'oggetto del giudizio che è di mero accertamento negativo del credito. Il dissesto finanziario dell'ente comunale non è infatti ostativo a una pronuncia di cognizione nel merito, impedendo solo l'azione esecutiva ed essendo la competenza dell'organo straordinario nominato limitata alla liquidazione.
Quanto poi all'asserito obbligo di contribuzione posto a carico della , esso è stato limitato in CP_12 virtù della legge regionale n. 37/1986 alla sola annualità del 1986 mentre, come correttamente evidenziato dall'ente regionale, la normativa di riferimento (legge regionale n. 6/1996, adottata in esecuzione della legge n. 36/1994) ha sostituito il sistema di contribuzione pubblica, nella progettazione ed esecuzione delle opere idriche, con il sistema tariffario.
Va altresì disattesa l'eccezione delle parti attrici riguardo al difetto di convenzione tra il e la CP_13
essendo stato precisato sia dalla che dalle numerose sentenze che hanno rigettato CP_12 CP_12 analoghe domande dei comuni, che la è subentrata ope legis alla Cassa del Mezzogiorno CP_12
(legge n. 183/1976 e Deliberazione della Giunta Regionale n. 6211/1983, cfr. doc. 16 della e che CP_12 le tre Convenzioni (in data 7 luglio 1980 per l'alimentazione idrica dei Comuni di San Felice Circeo e
Terracina; in data 8 luglio 1983 per la fornitura idrica al Comune di Ceprano;
in data 1 ottobre 1983 per la fornitura idrica al stipulate dal con la Cassa del Mezzogiorno hanno Parte_21 CP_13 disciplinato il rapporto tecnico-amministrativo di fornitura dell'acqua e gli obblighi negoziali tra le parti
(di talché nessuna rilevanza può assumere la circostanza che il non faccia Controparte_19 parte del ). In particolare, le convenzioni citate avevano ad oggetto la fornitura di acqua e la CP_13 gestione delle relative infrastrutture acquedottistiche. Con la stipula di tali Convenzioni il si era CP_13 obbligato al pagamento del corrispettivo per la fornitura d'acqua erogata sulla base dei consumi risultanti dai contatori ivi istallati.
Infine, per completezza giova ricordare che l'odierno giudizio, come già detto relativo al credito residuo
(accertato complessivamente dal Tribunale di Roma con sentenza passata in giudicato più volte richiamata pagina 9 di 10 n.19064/2016), segue a un vasto contenzioso - già instaurato da diversi Comuni consorziati nei confronti della aventi ad oggetto pretese di pagamento frazionate pro quota e relative solo ad una CP_12 parte del credito accertato con la citata sentenza passata - definito in secondo grado nei termini sopra esposti (cfr. Corte d'Appello di Roma, sentt. nn. 384/2025, 4510/2024, 5099/2024 e 6127/2024; la prima, la seconda e l'ultima di accoglimento degli appelli proposti dalla avverso sentenze di questo CP_12 tribunale che avevano ritenuto fondata la domanda proposta dai Comuni consorziati).
Le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n.147/2022), tenuto conto del valore della controversia (scaglione tra euro 2.000.001 ed euro 4.000.000) e dell'attività in concreto svolta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande proposte dagli attori;
- condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte convenuta, liquidate in complessivi euro 49.336,00, per compensi, oltre oneri riflessi se spettanti.
Roma 21.07.2025
Il Giudice
UN AC
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