Ordinanza cautelare 19 novembre 2021
Sentenza breve 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 27/03/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00408/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01131/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1131 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Berto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Zero, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Carinci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera del direttore Generale di Azienda Zero n. 503 del 30.07.2021 nella parte in cui ha approvato la graduatoria di merito dell'azienda ULSS n. 5 “Polesana” in relazione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 8 posti di ingegnere civile indetto con bando pubblicato nel BUR Veneto n. 22 del 12.02.2021;
- del verbale della Commissione esaminatrice n. 3 del 12.07.2021, da cui risulta che il ricorrente non ha superato la prova orale del concorso avendo conseguito la votazione di -OMISSIS-;
- dell'esito della prova orale pubblicato nel sito aziendale di Azienda Zero in data -OMISSIS-
- del verbale n. 1 del 7.7.21 della commissione esaminatrice, contenente anche i criteri di valutazione delle prove, nonché per quanto occorrer possa, del bando di concorso n. 26402/2020 pubblicato nel BUR Veneto n. 22 del 12.02.2021
- di ogni altro atto connesso e/o presupposto, anche non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Zero;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 il dott. Andrea Orlandi e rinviato al verbale quanto alla presenza delle parti;
1. Con ricorso notificato il 5 ottobre 2021 e depositato il 22 ottobre 2021, l’ing. -OMISSIS- ha impugnato la deliberazione del direttore Generale di Azienda Zero 30 luglio 2021 n. 503 nella parte recante l’approvazione della graduatoria di merito dell’azienda ULSS n. 5 “Polesana” in relazione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di otto posti di ingegnere civile, indetto con bando pubblicato nel BUR Veneto 12 febbraio 2021 n. 22.
Con il ricorso sono impugnati anche gli atti antecedenti all’approvazione della graduatoria, tra cui il verbale con cui la Commissione ha valutato come non superata la prova orale svolta dal deducente.
2. Si è costituita in giudizio resistendo al ricorso Azienda Zero.
3. All’esito della camera di consiglio del 17 novembre 2021 il Tribunale, con l’ordinanza n. -OMISSIS-, ha respinto l’istanza cautelare.
4. Con comunicazione di segreteria inviata il 16 gennaio 2025, è stato dato avviso alle parti della discussione del ricorso nella camera di consiglio del 20 marzo 2025 fissata ai sensi dell’art. 72 -bis cod. proc. amm., con la precisazione che “Il ricorso viene fissato ai sensi dell’art 72bis, co 1, cpa ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione, con l’avvertenza (anche in relazione al disposto di cui all’art. 73, co 3, cpa) che la mancata manifestazione espressa di interesse potrà essere valutata ai fini di un’eventuale declaratoria di improcedibilità ai sensi degli artt. 35, co 1, e 84, co 4, cpa. Diversamente, sarà fissata l’udienza pubblica di discussione e decisione.”
5. Con atto depositato il 18 marzo 2025, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto al Tribunale di dichiarare il ricorso improcedibile, con compensazione delle spese.
6. Alla camera di consiglio del 20 marzo 2025, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione come da separato verbale.
7. In ragione di quanto dichiarato dalla parte ricorrente, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non ravvisando il Collegio ragioni ostative a una definizione del giudizio in senso diverso.
8. In conclusione, visti gli artt. 72 -bis , 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm., il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti avuto riguardo alla definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e del controinteressato.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
Andrea Orlandi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Orlandi | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.