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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/11/2025, n. 2410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2410 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza del 10/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 2548/2022 R.G. promossa da:
, nata a [...], il [...], e residente Parte_1 in via Napoli n. 403, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_2
GIANNINI, presso il quale elettivamente domicilia in viale Vittorio Emanuele III n. 9, 86079, Venafro, come da procura in atti, RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Itala DE BENEDICTIS, giusta procura allegata, RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbali d'udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso introduttivo, depositato il 6.4.2022, l'odierna ricorrente ha impugnato in opposizione l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. OI - 000051064 (doc. 1), emessa dall' in data 22.2.2022 e notificatale il successivo 8 marzo 2022, in qualità di CP_1 amministratore della Vivaio Cecere s.r.l. e obbligato in solido, con la quale le veniva ingiunto di pagare la complessiva somma di € 28.006,60, comprensiva delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ex art. 2 comma 1 bis del d. l. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638/1983, relative alle annualità 2016/2017. Lamentando la cessazione della carica di amministratore (nonché di socio) sin dal 27.7.2015, in favore del sig. (cfr. doc. 2, visura camerale), ha invocato Parte_3
l'intestato Tribunale al fine di ottenere, previa istanza di sospensione, l'annullamento delle pretese contenute nell'atto, con vittoria di spese di lite ed attribuzione per anticipo fattone.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si è costituito in giudizio l'opposto CP_1 chiedendo con svariate argomentazioni il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese diritti ed onorari.
Preme innanzitutto sottolineare che è noto che la controversia ha avuto un iter travagliato, caratterizzato da una fissazione a lungo termine e poi dal trasferimento ad altro Ufficio del precedente titolare del ruolo, dott.ssa sostituita dalla dott.ssa . Persona_1 Persona_2
Trattandosi di causa di risalente iscrizione a ruolo, essa rientra nel programma di smaltimento urgente dell'arretrato (2017-2022) entro il 30.6.2026 per gli obiettivi imposti dal PNRR e, pertanto, al fine della celere definizione, è stata affidata alla scrivente il 13.10.2025. All'udienza del 7.11.2025, la prima successiva allo scardinamento predetto, acquisita agli atti la documentazione prodotta, autorizzato il deposito di note conclusive in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con la memoria di costituzione in giudizio e le successive note in sostituzione d'udienza del 15.1.2024 l' ha rappresentato che, alla luce di quanto previsto dall'art. 23 DL CP_1
48/2023 convertito nella legge 85/2023, ha provveduto a rideterminare l'importo della sanzione amministrativa in € 1.573,64; il pagamento entro 60 giorni dalla prima udienza determina la cessazione della materia del contendere.
La Difesa dell'odierna opponente, con le note sostitutive dell'udienza del 23.9.2025, ha fatto presente di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto, allegando il versamento effettuato (cfr. all. modello F24 Agenzia delle Entrate), che l' non ha contestato. Né è CP_1 necessario che l' dichiari di essere soddisfatto nella propria pretesa, Controparte_2 atteso che l'effetto estintivo del giudizio discende direttamente dalla norma, per il sol fatto di aver effettuato il pagamento secondo gli importi richiesti.
Alla stregua delle istruzioni di compilazione del modulo per il pagamento, si evince la mancata corrispondenza tra il numero di protocollo indicato in F24 e quello dell'O.I. opposta (nello specifico, si rinviene in F24 il numero 20002022013947099, anziché 20002022013945499): il numero inserito sulla ricevuta di pagamento depositato dall'odierna ricorrente, è, per mero errore di compilazione, differente dal numero di protocollo riportato sull'ordinanza ingiunzione impugnata. Ed infatti, che il pagamento esibito sia imputabile all'ordinanza ingiunzione n. OI- 000051064, nonostante la ricevuta rechi numero di protocollo differente, è confermato dalla documentazione depositata dall' di Caserta in un giudizio analogo pendente tra CP_1 le stesse parti (cfr. allegato alle note del 7.11.2025), che attesta che il pagamento è stato effettuato in data 12/03/2024 nell'ambito del contezioso R.G. n. 2548/2022 (quello odierno).
Va dichiarata, pertanto, la cessata materia del contendere, visto che non c'è più l'oggetto della contesa, ed è venuto meno l'interesse. La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato, infatti, che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (cfr. Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (cfr. Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, può reputarsi venuto meno l'oggetto del contendere e dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Tali i motivi della decisione in epigrafe, ritenuta ultronea ogni considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”.
Lo jus superveniens determina la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
Il GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza del 10/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 2548/2022 R.G. promossa da:
, nata a [...], il [...], e residente Parte_1 in via Napoli n. 403, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_2
GIANNINI, presso il quale elettivamente domicilia in viale Vittorio Emanuele III n. 9, 86079, Venafro, come da procura in atti, RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Itala DE BENEDICTIS, giusta procura allegata, RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbali d'udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso introduttivo, depositato il 6.4.2022, l'odierna ricorrente ha impugnato in opposizione l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. OI - 000051064 (doc. 1), emessa dall' in data 22.2.2022 e notificatale il successivo 8 marzo 2022, in qualità di CP_1 amministratore della Vivaio Cecere s.r.l. e obbligato in solido, con la quale le veniva ingiunto di pagare la complessiva somma di € 28.006,60, comprensiva delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ex art. 2 comma 1 bis del d. l. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638/1983, relative alle annualità 2016/2017. Lamentando la cessazione della carica di amministratore (nonché di socio) sin dal 27.7.2015, in favore del sig. (cfr. doc. 2, visura camerale), ha invocato Parte_3
l'intestato Tribunale al fine di ottenere, previa istanza di sospensione, l'annullamento delle pretese contenute nell'atto, con vittoria di spese di lite ed attribuzione per anticipo fattone.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si è costituito in giudizio l'opposto CP_1 chiedendo con svariate argomentazioni il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese diritti ed onorari.
Preme innanzitutto sottolineare che è noto che la controversia ha avuto un iter travagliato, caratterizzato da una fissazione a lungo termine e poi dal trasferimento ad altro Ufficio del precedente titolare del ruolo, dott.ssa sostituita dalla dott.ssa . Persona_1 Persona_2
Trattandosi di causa di risalente iscrizione a ruolo, essa rientra nel programma di smaltimento urgente dell'arretrato (2017-2022) entro il 30.6.2026 per gli obiettivi imposti dal PNRR e, pertanto, al fine della celere definizione, è stata affidata alla scrivente il 13.10.2025. All'udienza del 7.11.2025, la prima successiva allo scardinamento predetto, acquisita agli atti la documentazione prodotta, autorizzato il deposito di note conclusive in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con la memoria di costituzione in giudizio e le successive note in sostituzione d'udienza del 15.1.2024 l' ha rappresentato che, alla luce di quanto previsto dall'art. 23 DL CP_1
48/2023 convertito nella legge 85/2023, ha provveduto a rideterminare l'importo della sanzione amministrativa in € 1.573,64; il pagamento entro 60 giorni dalla prima udienza determina la cessazione della materia del contendere.
La Difesa dell'odierna opponente, con le note sostitutive dell'udienza del 23.9.2025, ha fatto presente di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto, allegando il versamento effettuato (cfr. all. modello F24 Agenzia delle Entrate), che l' non ha contestato. Né è CP_1 necessario che l' dichiari di essere soddisfatto nella propria pretesa, Controparte_2 atteso che l'effetto estintivo del giudizio discende direttamente dalla norma, per il sol fatto di aver effettuato il pagamento secondo gli importi richiesti.
Alla stregua delle istruzioni di compilazione del modulo per il pagamento, si evince la mancata corrispondenza tra il numero di protocollo indicato in F24 e quello dell'O.I. opposta (nello specifico, si rinviene in F24 il numero 20002022013947099, anziché 20002022013945499): il numero inserito sulla ricevuta di pagamento depositato dall'odierna ricorrente, è, per mero errore di compilazione, differente dal numero di protocollo riportato sull'ordinanza ingiunzione impugnata. Ed infatti, che il pagamento esibito sia imputabile all'ordinanza ingiunzione n. OI- 000051064, nonostante la ricevuta rechi numero di protocollo differente, è confermato dalla documentazione depositata dall' di Caserta in un giudizio analogo pendente tra CP_1 le stesse parti (cfr. allegato alle note del 7.11.2025), che attesta che il pagamento è stato effettuato in data 12/03/2024 nell'ambito del contezioso R.G. n. 2548/2022 (quello odierno).
Va dichiarata, pertanto, la cessata materia del contendere, visto che non c'è più l'oggetto della contesa, ed è venuto meno l'interesse. La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato, infatti, che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (cfr. Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (cfr. Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, può reputarsi venuto meno l'oggetto del contendere e dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Tali i motivi della decisione in epigrafe, ritenuta ultronea ogni considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”.
Lo jus superveniens determina la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
Il GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini