Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 09/01/2026, n. 312
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Infondatezza dell'accertamento IRAP

    La Corte ritiene che gli elementi istruttori forniti dall'Agenzia delle Entrate, basati sul verbale ispettivo e su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, dimostrino la fittizietà soggettiva delle operazioni e la consapevolezza della ricorrente. La difesa della ricorrente si è limitata a valorizzare elementi formali non sufficienti a dimostrare la buona fede.

  • Rigettato
    Infondatezza dell'accertamento IVA per operazioni soggettivamente inesistenti

    La Corte ritiene che gli elementi istruttori forniti dall'Agenzia delle Entrate, basati sul verbale ispettivo e su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, dimostrino la fittizietà soggettiva delle operazioni e la consapevolezza della ricorrente. La difesa della ricorrente si è limitata a valorizzare elementi formali non sufficienti a dimostrare la buona fede.

  • Rigettato
    Pendenza di giudizio sull'ordinanza ingiunzione

    L'istanza di sospensione non può essere accolta perché non è stata provata la pendenza del giudizio e perché il processo tributario gode di piena autonomia rispetto a quello del lavoro, non sussistendo un nesso di pregiudizialità necessaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 09/01/2026, n. 312
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 312
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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