CA
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/03/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE – 2° COLLEGIO
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5684 R.G.C. dell'anno 2020, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 11 luglio 2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Ferrero di Parte_1
Cambiano n. 82, presso lo Studio Legale dell'Avv. Alessandro Avagliano, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Appellante
E
in persona dell'Amministratore pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Archimede n°205 presso lo
Studio Legale dell'Avv. Alberto Maria Mauri, che lo rappresenta e difende come da procura in atti Appellato
E
, in proprio e n.q. di erede della sig. RT Controparte_3
e , in proprio e n.q. di erede della sig. AR Controparte_3
, elettivamente domiciliati in Roma alla Via G. Calderini n°68 presso lo
[...]
Studio Legale dell'Avv. Ilaria Mazzone, che unitamente all'Avv. Maria Fortuna
Bifano li rappresentano e difendono come da procura in atti
Appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12296/2020
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 12296/2020 che - a definizione del giudizio R.G. n. 50661/2017,dallo stesso proposto (con la chiamata in causa di e RT CP_4
), avente ad oggetto l' opposizione al decreto ingiuntivo n. 11339/2017
[...] del Tribunale di Roma, con il quale il in Roma Controparte_1 ingiungeva al il pagamento di € 6.875,10 per oneri condominiali - Pt_1 respingeva l'opposizione, condannando il al pagamento delle spese di Pt_1 lite in favore del e dei terzi chiamati. CP_1
L'appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame chiedendone la riforma e concludeva affinchè la Corte, contrariis reiectis, volesse così provvedere: “in accoglimento dell'appello proposto ed in totale
pag. 2/10 riforma della Sentenza del Tribunale di Roma V sezione civile Dott.ssa
Zanchetta Antonella n. 12296/2020 (Rep. n. 12252/2020) del 15/09/2020 resa nel procedimento RG n. 50661/2017 pubblicata il 15/09/2020 e notificata il 5 ottobre 2020 accogliere le conclusioni già formulate in primo grado con l'atto di citazione in opposizione e precisate con la memoria ex art.183,c.6,n.1 e per
l'effetto:
1. in via principale: dichiarare la nullità della delibera assembleare del 10 dicembre 2012 e, per nullità derivata, di quella del 19 maggio 2014 e, per
l'effetto, respingere l'avversa pretesa e conseguenzialmente revocare o dichiarare la nullità del Decreto ingiuntivo n. 11.339/2017 emesso dal
Tribunale di Roma, assolvendo l'appellante da ogni avversa domanda;
2.in via subordinata: nel denegato caso di accoglimento della pretesa del CP_1
e, quindi, di accertata validità della delibera del 10 dicembre 2012 e della delibera del 19 maggio 2014: - 2.1 Ove ritenuto che l'importo dovuto al faccia riferimento a lavori svolti su parti individuali, dichiarare il CP_1 difetto di legittimazione passiva dell'Avv. opponente in primo grado, Pt_1 disponendone l'estromissione dal presente giudizio;
- 2.2 Ove ritenuto che
l'importo dovuto al faccia riferimento a lavori svolti su parti CP_1 comuni, dichiarare obbligati e tenuti al pagamento del relativo importo, oltre interessi, spese ed accessori i Sig.ri e e condannare i CP_4 RT medesimi in solido fra loro a tenere in ogni caso indenne l'Avv. Pt_1 ovvero a rifondere al medesimo tutti gli importi che questi fosse tenuto a corrispondere per la medesima causale.
3.In via ulteriormente subordinata e sussidiaria: condannare ex art 2041 c.c. i terzi chiamati, in solido tra loro, ad indennizzare l'opponente in primo grado della eventuale diminuzione patrimoniale da quest'ultimo subita o subenda, corrispondente all'importo di €
6.875,10. Con il favore di spese, diritti ed onorari di lite. Si riservano le istanze istruttorie alla seconda memoria ex art.183,comma 6, c.p.c. Con ogni conseguente statuizione restitutoria in ordine all'importo di € 6.875,10 pagata al nelle more del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e CP_1 compenso professionale per ciascun grado del giudizio”.
pag. 3/10 Si costituiva l'appellato così concludendo: “In via preliminare: - CP_1 dichiarare improcedibile la domanda proposta da parte appellante non avendo esperito idonea procedura di mediazione quale condizione di procedibilità; In via principale e nel merito: - rigettare integralmente la domanda dell'appellante confermando la sentenza del Tribunale di Roma, V sezione civile, Dott.ssa Antonella Zanchetta, n. 12296/2020 (Rep. N.
12252/2020) del 15/09/2020 resa nel procedimento RG n. 50661/2017, e pubblicata il 15/09/2020, oggetto di gravame, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi anche di questo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
C.P.A. come per legge”.
Si costituivano gli appellati e , concludendo RT AR per il rigetto dell'appello, la conferma della gravata sentenza e la vittoria delle spese di lite.
All'udienza collegiale del 11 luglio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l' eccezione di improcedibilità della domanda formulata dal per non aver l'odierno appellante Controparte_5 esperito idonea procedura di mediazione quale condizione di procedibilità.
L'eccezione è stata sollevata per la prima volta dall'appellato in sede di gravame nella comparsa di costituzione e risposta ed è quindi tardiva, avendo dovuto invero essere sollevata – ai sensi dell'art. 5 d.lgs n. 28/2010 - entro la prima udienza del primo grado di giudizio (Cass. n. 25155/2020).
La vicenda trae origine dall' opposizione - proposta dall'odierno appellante - al decreto ingiuntivo n. 11339/2017 del Tribunale di Roma, con il quale il pag. 4/10 , in Roma ingiungeva al il pagamento di € Controparte_1 Pt_1
6.875,10 per oneri condominiali: lamentava l'opponente la nullità della delibera dell'assemblea condominiale del 10.06.2014, posta a fondamento dell'ingiunzione di pagamento, con la quale venivano ripartiti gli oneri ingiunti a carico dell'opponente, poiché questi ultimi erano relativi a spese per lavori interessanti non parti comuni dell'edificio condominiale bensì lavori in appartamenti privati di alcuni condomini rilevando altresì la nullità della delibera medesima per nullità derivata , trattandosi nella specie di delibera priva di effetti costitutivi, con la quale l'assemblea si sarebbe limitata ad approvare una pregressa situazione contabile globale, sostanziandosi in un mero “riporto” di partite contabili derivate dalla gestione condominiale precedente alla compravendita dell'unità abitativa B/1.
Il Tribunale di Roma respingeva la proposta opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando il al pagamento delle spese di Pt_1 lite in favore delle altre parti costituite.
Lamenta l'appellante nei motivi di gravame l'erronea e falsa ricostruzione ad opera del giudicante di prime cure degli elementi di fatto, in particolare il
“travisamento dell'o.d.g. e del contenuto della delibera dell'assemblea condominiale del 19 giugno 2014 e l'omessa rilevazione della indebita inclusione dei lavori su parti private nel consuntivo e riparto dei lavori condominiali di ordinaria manutenzione nella delibera del 12 dicembre 2012”.
Assume in sintesi l'appellante che: 1) la creditoria di € 6.875,10, oggetto del decreto ingiuntivo opposto con il primo grado di giudizio è relativa al rifacimento di un terrazzo/cortile interno all'unità immobiliare B1, alienata il 7 aprile 2011 da e al , che RT AR Parte_1 aveva trovato al momento dell'acquisto il pavimento del terrazzo già rinnovato a seguito di lavori svolti dalla ditta , alla quale ultima il CP_6 CP_1 con delibera dell'assemblea condominiale del 7.05.2008, aveva appaltato i lavori di manutenzione dello stabile condominiale per € 700.000,00 circa, come da bilancio preventivo dei lavori approvato dall'Assemblea nel 2008 e da pag. 5/10 contratto d'appalto sottoscritto lo stesso anno con la ditta incaricata ( documenti tutti allegati in atti); 2) la delibera condominiale datata 19 giugno
2014 posta alla base dell'ingiunzione di pagamento, si sarebbe limitata ad approvare una situazione contabile globale, in esito al passaggio di consegne tra vecchio e nuovo amministratore e conseguente verifica contabile e come sarebbe tale priva di effetti costitutivi, trattandosi di un mero “riporto” di partite contabili derivate dalla gestione condominiale precedente alla compravendita dell'unità abitativa B/1. ; 3) l'accordo per il rifacimento della terrazza pertinenza della predetta unità abitativa e la relativa realizzazione dei lavori erano stati quindi conclusi tra il 2008 e l'inizio del 2011 tra gli eredi al tempo Pt_2 proprietari dell'immobile con relativa terrazza e l'amministratore p.t. nonché con la ditta incaricata dei lavori, per cui i relativi costi erroneamente addebitati al successivo acquirente dell'immobile andrebbero sopportati unicamente dai germani chiamati ritualmente in causa. CP_2
Chiede l'appellante, per i suddetti motivi, la riforma della gravata sentenza con declaratoria dell'obbligo al pagamento dell' importo ingiunto, oltre interessi, spese ed accessori in capo a e - quali proprietari della CP_4 RT terrazza de qua oggetto dei lavori di manutenzione al tempo della delibera approvativa degli stessi - con condanna dei medesimi in solido fra loro a tenere indenne il , ovvero a rifondere al medesimo tutti gli importi che questi Pt_1 fosse tenuto a corrispondere per la medesima causale.
La doglianza è fondata e merita accoglimento nei termini appresso statuiti.
A seguito del riesame della documentazione prodotta nel primo grado di giudizio, si rileva agevolmente il collegamento logico tra la delibera dell'assemblea del datata 10.12.2012 - che approvava Parte_3
a consuntivo le spese per i lavori di ordinaria manutenzione effettuati dalla ditta per € 1.084.52, 00, ripartendone le spese tra i condomini - con il CP_6 precedente deliberato del 7.05.2008, avente natura costitutiva dell'obbligazione relativa all'esecuzione dei lavori di manutenzione, con scelta della ditta medesima per tutti i lavori da effettuarsi. CP_6
pag. 6/10 In tale delibera non si fa riferimento a lavori da eseguirsi nelle private abitazioni dei condomini, e, segnatamente, a lavori da eseguirsi sui balconi e sulle terrazze di pertinenza esclusiva, ma costituisce circostanza pacifica che, evidentemente sulla base di successive delibere e/o di successivi accordi, la ha eseguito CP_6
i lavori di manutenzione anche dei terrazzi e dei balconi di proprietà esclusiva su incarico del , evidentemente autorizzato dai CP_1 singoli proprietari.
Va rilevata altresì la mancata contestazione, da parte del e degli CP_1 eredi della realizzazione dei lavori del terrazzo de quo in epoca CP_2 anteriore alla data di compravendita dell'unità abitativa da parte del , Pt_1 come si evince pure dalla comparsa di costituzione in appello del CP_1 ove a pag 3 si legge: “Il ha ampiamente argomentato nei propri CP_1 scritti difensivi che la ripartizione delle spese inerenti i lavori di rifacimento delle terrazze di proprietà dei singoli condomini interessati, parte integrante del conguaglio approvato, non è mai stata contestata né da parte appellante nonostante le riserve più volte manifestate in sede assembleare, né dai terzi chiamati sig.ri ll'epoca dei lavori proprietari dell'unità immobiliare, CP_2 cristallizzando pertanto la pretesa creditoria del Condominio appellato”.
Appare, per i suesposti motivi, comprovato che i lavori di rifacimento della terrazza int. B/1 siano stati oggetto di impegno assunto con la ditta esecutrice dei lavori dai precedenti proprietari dell'unità abitativa in data antecedente il rogito dell'aprile 2011 stipulato con il , allorquando proprietari della Pt_1 terrazza de qua erano gli eredi CP_2
Secondo orientamento della giurisprudenza di legittimità cui questa Corte ritiene di aderire: “In tema di riparto delle spese condominiali per l'esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione sulle parti comuni, laddove, successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione di tali interventi, sia venduta un'unità immobiliare sita nel condominio, i costi di detti lavori gravano,
pag. 7/10 secondo un criterio rilevante anche nei rapporti interni tra compratore e venditore, su chi era proprietario dell'immobile compravenduto al momento dell'approvazione di detta delibera, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione, anche se poi le opere siano state, in tutto o in parte, realizzate in epoca successiva all'atto traslativo, con conseguente diritto dell'acquirente a rivalersi nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva ex art. 63 disp. att. c.c., salvo che sia diversamente convenuto tra venditore e compratore, pur rimanendo comunque inopponibili al condominio i patti eventualmente intercorsi tra costoro” (Cassazione civile sez. II, 28/04/2021, n.11199).
Cont onfronti del Condominio creditore restano pertanto obbligati in solido al pagamento dell'importo richiesto quale costo di lavori di rifacimento del terrazzo int. B/1 ed oggetto del decreto ingiuntivo opposto, il compratore e la parte venditrice e , Parte_1 RT AR mentre per la regolamentazione dei rapporti interni tra le parti va accolta la domanda di manleva avanzata dal nel primo grado di giudizio con la Pt_1 rituale chiamata in causa dei essendo questi ultimi proprietari CP_2 dell'immobile compravenduto al momento dell'approvazione della delibera, costitutiva della relativa obbligazione, datata 7.05.2008, o comunque al momento in cui il condominio ha incaricato la ditta ad eseguire i lavori nelle abitazioni private su consenso dei proprietari, mentre le successive del
10.12.2012 e del 19.06.2014 si pongono come meramente esecutive della prima.
Secondo la Corte Suprema infatti “la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali. Ne consegue che, se il creditore conviene in giudizio più debitori, sostenendone la responsabilità solidale ed il giudice, invece, condanna uno solo di essi, con
pag. 8/10 esclusione del rapporto di solidarietà, il debitore condannato, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale e, dunque, non abbia dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega agli altri debitori, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza, nella parte in cui esclude la solidarietà, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero, né pregiudica il suo eventuale diritto di rivalsa. (Principio ribadito in tema di obbligazione solidale di chi subentra nei diritti del condomino al pagamento dei contributi dell'anno in corso e di quello precedente, prevista dal previgente art. 63, comma 2, disp. att. c.c. ora divenuto, in forza della l. n. 220 del 2012, comma 4)” (Cassazione civile sez. II,
28/04/2021, n.11199).
Tanto detto, la Corte conferma il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in ragione del principio di solidarietà tra
[...]
(acquirente) e e Parte_1 RT AR
(venditori) e , in riforma parziale della gravata sentenza, dichiara
e tenuti a manlevare RT AR [...]
di quanto corrisposto e/o di quanto corrisponderà al Parte_1 condominio in forza del decreto ingiuntivo su citato a titolo di sorte, interessi e spese di lite del procedimento monitorio.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio si compensano tra
e il condominio indicato in epigrafe, in ragione Parte_1 del comportamento processuale tenuto dal condominio, che sostanzialmente ha sostenuto le ragioni di e RT
, mentre si pongono a carico di e AR RT
nei rapporti con per il principio AR Parte_1 della soccombenza, liquidandosi in dispositivo secondo le tariffe professionali vigenti (aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del
13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000), esclusa la fase istruttoria per il giudizio di appello.
pag. 9/10
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma parziale della sentenza, così provvede:
1. dichiara e tenuti a RT AR manlevare di quanto corrisposto e/o di Parte_1 quanto corrisponderà al condominio in forza del decreto ingiuntivo n. 11339/2017 del Tribunale di Roma, a titolo di sorte, interessi e spese di lite;
2. compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio tra
e il in Roma;
Parte_1 Controparte_1
3. condanna e al RT AR pagamento, in favore di , delle spese di Parte_1 lite del doppio grado di giudizio, riliquidate per il primo grado in complessivi € 2.500,00, oltre accessori di legge e liquidate per il secondo grado in complessivi €3.966,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Gisella Dedato
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE – 2° COLLEGIO
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5684 R.G.C. dell'anno 2020, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 11 luglio 2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Ferrero di Parte_1
Cambiano n. 82, presso lo Studio Legale dell'Avv. Alessandro Avagliano, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Appellante
E
in persona dell'Amministratore pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Archimede n°205 presso lo
Studio Legale dell'Avv. Alberto Maria Mauri, che lo rappresenta e difende come da procura in atti Appellato
E
, in proprio e n.q. di erede della sig. RT Controparte_3
e , in proprio e n.q. di erede della sig. AR Controparte_3
, elettivamente domiciliati in Roma alla Via G. Calderini n°68 presso lo
[...]
Studio Legale dell'Avv. Ilaria Mazzone, che unitamente all'Avv. Maria Fortuna
Bifano li rappresentano e difendono come da procura in atti
Appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12296/2020
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 12296/2020 che - a definizione del giudizio R.G. n. 50661/2017,dallo stesso proposto (con la chiamata in causa di e RT CP_4
), avente ad oggetto l' opposizione al decreto ingiuntivo n. 11339/2017
[...] del Tribunale di Roma, con il quale il in Roma Controparte_1 ingiungeva al il pagamento di € 6.875,10 per oneri condominiali - Pt_1 respingeva l'opposizione, condannando il al pagamento delle spese di Pt_1 lite in favore del e dei terzi chiamati. CP_1
L'appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame chiedendone la riforma e concludeva affinchè la Corte, contrariis reiectis, volesse così provvedere: “in accoglimento dell'appello proposto ed in totale
pag. 2/10 riforma della Sentenza del Tribunale di Roma V sezione civile Dott.ssa
Zanchetta Antonella n. 12296/2020 (Rep. n. 12252/2020) del 15/09/2020 resa nel procedimento RG n. 50661/2017 pubblicata il 15/09/2020 e notificata il 5 ottobre 2020 accogliere le conclusioni già formulate in primo grado con l'atto di citazione in opposizione e precisate con la memoria ex art.183,c.6,n.1 e per
l'effetto:
1. in via principale: dichiarare la nullità della delibera assembleare del 10 dicembre 2012 e, per nullità derivata, di quella del 19 maggio 2014 e, per
l'effetto, respingere l'avversa pretesa e conseguenzialmente revocare o dichiarare la nullità del Decreto ingiuntivo n. 11.339/2017 emesso dal
Tribunale di Roma, assolvendo l'appellante da ogni avversa domanda;
2.in via subordinata: nel denegato caso di accoglimento della pretesa del CP_1
e, quindi, di accertata validità della delibera del 10 dicembre 2012 e della delibera del 19 maggio 2014: - 2.1 Ove ritenuto che l'importo dovuto al faccia riferimento a lavori svolti su parti individuali, dichiarare il CP_1 difetto di legittimazione passiva dell'Avv. opponente in primo grado, Pt_1 disponendone l'estromissione dal presente giudizio;
- 2.2 Ove ritenuto che
l'importo dovuto al faccia riferimento a lavori svolti su parti CP_1 comuni, dichiarare obbligati e tenuti al pagamento del relativo importo, oltre interessi, spese ed accessori i Sig.ri e e condannare i CP_4 RT medesimi in solido fra loro a tenere in ogni caso indenne l'Avv. Pt_1 ovvero a rifondere al medesimo tutti gli importi che questi fosse tenuto a corrispondere per la medesima causale.
3.In via ulteriormente subordinata e sussidiaria: condannare ex art 2041 c.c. i terzi chiamati, in solido tra loro, ad indennizzare l'opponente in primo grado della eventuale diminuzione patrimoniale da quest'ultimo subita o subenda, corrispondente all'importo di €
6.875,10. Con il favore di spese, diritti ed onorari di lite. Si riservano le istanze istruttorie alla seconda memoria ex art.183,comma 6, c.p.c. Con ogni conseguente statuizione restitutoria in ordine all'importo di € 6.875,10 pagata al nelle more del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e CP_1 compenso professionale per ciascun grado del giudizio”.
pag. 3/10 Si costituiva l'appellato così concludendo: “In via preliminare: - CP_1 dichiarare improcedibile la domanda proposta da parte appellante non avendo esperito idonea procedura di mediazione quale condizione di procedibilità; In via principale e nel merito: - rigettare integralmente la domanda dell'appellante confermando la sentenza del Tribunale di Roma, V sezione civile, Dott.ssa Antonella Zanchetta, n. 12296/2020 (Rep. N.
12252/2020) del 15/09/2020 resa nel procedimento RG n. 50661/2017, e pubblicata il 15/09/2020, oggetto di gravame, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi anche di questo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
C.P.A. come per legge”.
Si costituivano gli appellati e , concludendo RT AR per il rigetto dell'appello, la conferma della gravata sentenza e la vittoria delle spese di lite.
All'udienza collegiale del 11 luglio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l' eccezione di improcedibilità della domanda formulata dal per non aver l'odierno appellante Controparte_5 esperito idonea procedura di mediazione quale condizione di procedibilità.
L'eccezione è stata sollevata per la prima volta dall'appellato in sede di gravame nella comparsa di costituzione e risposta ed è quindi tardiva, avendo dovuto invero essere sollevata – ai sensi dell'art. 5 d.lgs n. 28/2010 - entro la prima udienza del primo grado di giudizio (Cass. n. 25155/2020).
La vicenda trae origine dall' opposizione - proposta dall'odierno appellante - al decreto ingiuntivo n. 11339/2017 del Tribunale di Roma, con il quale il pag. 4/10 , in Roma ingiungeva al il pagamento di € Controparte_1 Pt_1
6.875,10 per oneri condominiali: lamentava l'opponente la nullità della delibera dell'assemblea condominiale del 10.06.2014, posta a fondamento dell'ingiunzione di pagamento, con la quale venivano ripartiti gli oneri ingiunti a carico dell'opponente, poiché questi ultimi erano relativi a spese per lavori interessanti non parti comuni dell'edificio condominiale bensì lavori in appartamenti privati di alcuni condomini rilevando altresì la nullità della delibera medesima per nullità derivata , trattandosi nella specie di delibera priva di effetti costitutivi, con la quale l'assemblea si sarebbe limitata ad approvare una pregressa situazione contabile globale, sostanziandosi in un mero “riporto” di partite contabili derivate dalla gestione condominiale precedente alla compravendita dell'unità abitativa B/1.
Il Tribunale di Roma respingeva la proposta opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando il al pagamento delle spese di Pt_1 lite in favore delle altre parti costituite.
Lamenta l'appellante nei motivi di gravame l'erronea e falsa ricostruzione ad opera del giudicante di prime cure degli elementi di fatto, in particolare il
“travisamento dell'o.d.g. e del contenuto della delibera dell'assemblea condominiale del 19 giugno 2014 e l'omessa rilevazione della indebita inclusione dei lavori su parti private nel consuntivo e riparto dei lavori condominiali di ordinaria manutenzione nella delibera del 12 dicembre 2012”.
Assume in sintesi l'appellante che: 1) la creditoria di € 6.875,10, oggetto del decreto ingiuntivo opposto con il primo grado di giudizio è relativa al rifacimento di un terrazzo/cortile interno all'unità immobiliare B1, alienata il 7 aprile 2011 da e al , che RT AR Parte_1 aveva trovato al momento dell'acquisto il pavimento del terrazzo già rinnovato a seguito di lavori svolti dalla ditta , alla quale ultima il CP_6 CP_1 con delibera dell'assemblea condominiale del 7.05.2008, aveva appaltato i lavori di manutenzione dello stabile condominiale per € 700.000,00 circa, come da bilancio preventivo dei lavori approvato dall'Assemblea nel 2008 e da pag. 5/10 contratto d'appalto sottoscritto lo stesso anno con la ditta incaricata ( documenti tutti allegati in atti); 2) la delibera condominiale datata 19 giugno
2014 posta alla base dell'ingiunzione di pagamento, si sarebbe limitata ad approvare una situazione contabile globale, in esito al passaggio di consegne tra vecchio e nuovo amministratore e conseguente verifica contabile e come sarebbe tale priva di effetti costitutivi, trattandosi di un mero “riporto” di partite contabili derivate dalla gestione condominiale precedente alla compravendita dell'unità abitativa B/1. ; 3) l'accordo per il rifacimento della terrazza pertinenza della predetta unità abitativa e la relativa realizzazione dei lavori erano stati quindi conclusi tra il 2008 e l'inizio del 2011 tra gli eredi al tempo Pt_2 proprietari dell'immobile con relativa terrazza e l'amministratore p.t. nonché con la ditta incaricata dei lavori, per cui i relativi costi erroneamente addebitati al successivo acquirente dell'immobile andrebbero sopportati unicamente dai germani chiamati ritualmente in causa. CP_2
Chiede l'appellante, per i suddetti motivi, la riforma della gravata sentenza con declaratoria dell'obbligo al pagamento dell' importo ingiunto, oltre interessi, spese ed accessori in capo a e - quali proprietari della CP_4 RT terrazza de qua oggetto dei lavori di manutenzione al tempo della delibera approvativa degli stessi - con condanna dei medesimi in solido fra loro a tenere indenne il , ovvero a rifondere al medesimo tutti gli importi che questi Pt_1 fosse tenuto a corrispondere per la medesima causale.
La doglianza è fondata e merita accoglimento nei termini appresso statuiti.
A seguito del riesame della documentazione prodotta nel primo grado di giudizio, si rileva agevolmente il collegamento logico tra la delibera dell'assemblea del datata 10.12.2012 - che approvava Parte_3
a consuntivo le spese per i lavori di ordinaria manutenzione effettuati dalla ditta per € 1.084.52, 00, ripartendone le spese tra i condomini - con il CP_6 precedente deliberato del 7.05.2008, avente natura costitutiva dell'obbligazione relativa all'esecuzione dei lavori di manutenzione, con scelta della ditta medesima per tutti i lavori da effettuarsi. CP_6
pag. 6/10 In tale delibera non si fa riferimento a lavori da eseguirsi nelle private abitazioni dei condomini, e, segnatamente, a lavori da eseguirsi sui balconi e sulle terrazze di pertinenza esclusiva, ma costituisce circostanza pacifica che, evidentemente sulla base di successive delibere e/o di successivi accordi, la ha eseguito CP_6
i lavori di manutenzione anche dei terrazzi e dei balconi di proprietà esclusiva su incarico del , evidentemente autorizzato dai CP_1 singoli proprietari.
Va rilevata altresì la mancata contestazione, da parte del e degli CP_1 eredi della realizzazione dei lavori del terrazzo de quo in epoca CP_2 anteriore alla data di compravendita dell'unità abitativa da parte del , Pt_1 come si evince pure dalla comparsa di costituzione in appello del CP_1 ove a pag 3 si legge: “Il ha ampiamente argomentato nei propri CP_1 scritti difensivi che la ripartizione delle spese inerenti i lavori di rifacimento delle terrazze di proprietà dei singoli condomini interessati, parte integrante del conguaglio approvato, non è mai stata contestata né da parte appellante nonostante le riserve più volte manifestate in sede assembleare, né dai terzi chiamati sig.ri ll'epoca dei lavori proprietari dell'unità immobiliare, CP_2 cristallizzando pertanto la pretesa creditoria del Condominio appellato”.
Appare, per i suesposti motivi, comprovato che i lavori di rifacimento della terrazza int. B/1 siano stati oggetto di impegno assunto con la ditta esecutrice dei lavori dai precedenti proprietari dell'unità abitativa in data antecedente il rogito dell'aprile 2011 stipulato con il , allorquando proprietari della Pt_1 terrazza de qua erano gli eredi CP_2
Secondo orientamento della giurisprudenza di legittimità cui questa Corte ritiene di aderire: “In tema di riparto delle spese condominiali per l'esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione sulle parti comuni, laddove, successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione di tali interventi, sia venduta un'unità immobiliare sita nel condominio, i costi di detti lavori gravano,
pag. 7/10 secondo un criterio rilevante anche nei rapporti interni tra compratore e venditore, su chi era proprietario dell'immobile compravenduto al momento dell'approvazione di detta delibera, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione, anche se poi le opere siano state, in tutto o in parte, realizzate in epoca successiva all'atto traslativo, con conseguente diritto dell'acquirente a rivalersi nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva ex art. 63 disp. att. c.c., salvo che sia diversamente convenuto tra venditore e compratore, pur rimanendo comunque inopponibili al condominio i patti eventualmente intercorsi tra costoro” (Cassazione civile sez. II, 28/04/2021, n.11199).
Cont onfronti del Condominio creditore restano pertanto obbligati in solido al pagamento dell'importo richiesto quale costo di lavori di rifacimento del terrazzo int. B/1 ed oggetto del decreto ingiuntivo opposto, il compratore e la parte venditrice e , Parte_1 RT AR mentre per la regolamentazione dei rapporti interni tra le parti va accolta la domanda di manleva avanzata dal nel primo grado di giudizio con la Pt_1 rituale chiamata in causa dei essendo questi ultimi proprietari CP_2 dell'immobile compravenduto al momento dell'approvazione della delibera, costitutiva della relativa obbligazione, datata 7.05.2008, o comunque al momento in cui il condominio ha incaricato la ditta ad eseguire i lavori nelle abitazioni private su consenso dei proprietari, mentre le successive del
10.12.2012 e del 19.06.2014 si pongono come meramente esecutive della prima.
Secondo la Corte Suprema infatti “la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali. Ne consegue che, se il creditore conviene in giudizio più debitori, sostenendone la responsabilità solidale ed il giudice, invece, condanna uno solo di essi, con
pag. 8/10 esclusione del rapporto di solidarietà, il debitore condannato, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale e, dunque, non abbia dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega agli altri debitori, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza, nella parte in cui esclude la solidarietà, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero, né pregiudica il suo eventuale diritto di rivalsa. (Principio ribadito in tema di obbligazione solidale di chi subentra nei diritti del condomino al pagamento dei contributi dell'anno in corso e di quello precedente, prevista dal previgente art. 63, comma 2, disp. att. c.c. ora divenuto, in forza della l. n. 220 del 2012, comma 4)” (Cassazione civile sez. II,
28/04/2021, n.11199).
Tanto detto, la Corte conferma il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in ragione del principio di solidarietà tra
[...]
(acquirente) e e Parte_1 RT AR
(venditori) e , in riforma parziale della gravata sentenza, dichiara
e tenuti a manlevare RT AR [...]
di quanto corrisposto e/o di quanto corrisponderà al Parte_1 condominio in forza del decreto ingiuntivo su citato a titolo di sorte, interessi e spese di lite del procedimento monitorio.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio si compensano tra
e il condominio indicato in epigrafe, in ragione Parte_1 del comportamento processuale tenuto dal condominio, che sostanzialmente ha sostenuto le ragioni di e RT
, mentre si pongono a carico di e AR RT
nei rapporti con per il principio AR Parte_1 della soccombenza, liquidandosi in dispositivo secondo le tariffe professionali vigenti (aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del
13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000), esclusa la fase istruttoria per il giudizio di appello.
pag. 9/10
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma parziale della sentenza, così provvede:
1. dichiara e tenuti a RT AR manlevare di quanto corrisposto e/o di Parte_1 quanto corrisponderà al condominio in forza del decreto ingiuntivo n. 11339/2017 del Tribunale di Roma, a titolo di sorte, interessi e spese di lite;
2. compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio tra
e il in Roma;
Parte_1 Controparte_1
3. condanna e al RT AR pagamento, in favore di , delle spese di Parte_1 lite del doppio grado di giudizio, riliquidate per il primo grado in complessivi € 2.500,00, oltre accessori di legge e liquidate per il secondo grado in complessivi €3.966,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Gisella Dedato
pag. 10/10