CA
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 2378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2378 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 3 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2701 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giovanni Parte_1
LA D'AM e AR Di LA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. D'AM in Roma, in Viale Angelico n. 35
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Orazio Marano e Salvatore Trifirò, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio Trifirò & Partners in Roma, piazza Giuseppe AZ 27
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8223/2022 del Tribunale di Roma - sez. lavoro, pubblicata il 10/10/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado , premesso di aver lavorato a far data dal 1993 Parte_1 sino al 31.03.2020 presso la – in forza di vari contratti Controparte_1 di appalto stipulati dalla convenuta con diverse società terze, di cui egli era formalmente dipendente per lo svolgimento di servizi di facchinaggio e manovalanza, conveniva in giudizio la innanzi al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, per sentire CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: ““A)accertare e dichiarare che a far tempo dal
1.12.1998, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, tra il ricorrente e la scocietà convenuta si è instaurato e svolto un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche con l'illecita e fittizia interposizione delle società Cooperativa
Facchinaggio -Roma RO IO, Soc. Coop. Facchinaggio Consulenza e Servizi
Integrati, Soc. Coop. 16 e Soc Coop per azioni;
B) accertare e dichiarare CP_2 CP_3 la nullità di tutte le clausole di limitazione temporale apposte ai contratti del ricorrente;
C)accertare e dichiarare che per le mansioni svolte il ricorrente ha diritto, a far tempo dal
1.12.1998, o alla diversa data che sarà ritenuta di giustiziai, all'inquadramento come impiegato di III livello ai sensi del NL RAI;
D)per l'effetto, condannare la società convenuta, anche ex art. 36 Cost. Rep.,al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 262.245,38 a titolo di differenze retributive maturate nel periodo dal 1.12.1998 al 31.3.2020 per stipendi, indennità di contingenza, scatti di anzianità, festività, una tantum, premio di produzione e di risultato, mensilità aggiuntive, indennità contrattuale ed ogni altra voce prevista dal predetto contratto, come da conteggio analitico allegato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge;
E)condannare la convenuta a riammettere in servizio il ricorrente con la qualifica di impiegato di II livello ai sensi del
NL RA , ad adibirlo alle mansioni di sua competenza e a corrispondergli il relativo trattamento economico a far tempo dal 1.4.2020, in misura di euro 2.737,66 mensili, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge.
Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
A fondamento della domanda, il ricorrente esponeva in fatto di aver reso la propria Cont prestazione lavorativa, dapprima (dal 1993 al 1998) presso diverse strutture ove svolgeva i servizi sotto la direzione di un capo squadra della cooperativa Facchinaggio Roma
– RO IO, e successivamente (a partire dal 1998) unicamente presso la struttura RA
Teche e che, nonostante la formale assunzione da parte di varie società succedutesi Cont nell'appalto, il suo reale datore di lavoro fosse sempre stato la dai cui responsabili aveva sempre ricevuto ordini e direttive. Esponeva poi di aver sempre lavorato da lunedì al venerdì dalle 9/9.30 alle 17/17.30 svolgendo le seguenti mansioni: alle 9/9.30 si recava presso la biblioteca situata in via
Pasubio 7, dove provvedeva a spostare libri e riviste in base alle richieste degli impiegati addetti alla biblioteca;
successivamente, alle 10 circa si recava presso la sede delle Teche in via Col di Lana 8, portando la rassegna stampa reperita in biblioteca ed essendo a disposizione del Direttore, del vice direttore e dei funzionari (nominativamente indicati) che lo incaricavano di volta in volta di varie incombenze (spostamento di materiali e documenti interni e riordino documenti); che alle 13.30 rientrava in biblioteca dove ritirava e ricollocava le schede prese in prestito e ricollocava sugli scaffali i libri consultati e reperiva i volumi utilizzando i pc in dotazione della biblioteca, eseguendo le direttive del dr
[...]
Cont
che le medesime mansioni venivano svolte dai dipendenti che, sia presso le Per_1
Teche che presso la biblioteca, curava la manutenzione di computer e stampanti ed assisteva il personale nell'utilizzo dei sistemi operativi e software applicativi e dell'archivio informatico.
Deduceva ancora che, a far data dal 1998, lo stesso aveva iniziato a ricevere tutte le disposizioni unicamente dal direttore Teche dr.ssa ed in seguito dr.ssa Per_2 Per_3 dal vicedirettore dr e dal direttore della biblioteca non avendo Per_4 Persona_1 più alcun rapporto operativo con i responsabili della cooperativa Facchinaggio Roma -
RO IO che si era limitata a curare solo gli aspetti amministrativi del rapporto. Cont Rappresentava, inoltre che, per continuare il rapporto con la li veniva richiesto in data
1-7-2017 di rassegnare le dimissioni dalla Cooperativa Facchinaggio Roma per essere formalmente assunto dalla Soc. Cooperativa Facchinaggio e Servizi Integrati con contratto a tempo determinato dal 1-7-2017 al 30-6-2018; che veniva licenziato da tale società in data
31-1-2018 per cessazione dell'attività ed assunto dalla con Controparte_4 contratto a tempo determinato dal 1-2-2018 al 30-9-2018, trasformato in contratto a tempo indeterminato con lettera in data 1-10-2018; che gli veniva richiesto di rassegnare le dimissioni da detta società a far tempo dal 29-2-2020 per essere formalmente assunto dalla nuova aggiudicataria dell'appalto S.C.R. Soc Coop per azioni con contratto a tempo determinato per il periodo dal 2-3-2020 al 31-3-2020.
Esponeva infine, che con lettera del 31-3-2020, la società gli comunicava la cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine contrattuale, comunicazione che veniva prontamente contestata con pec del 30-4-2020.
In diritto, deduceva la illecita somministrazione di manodopera e la violazione della l.
1369/1960 e del d.lgs 273/2003 per avere egli ininterrottamente svolto attività lavorativa alle Cont dipendenze della - titolare effettivo del rapporto di lavoro - e per essersi limitate le società formalmente datrici unicamente a fornire manodopera, rivendicando Cont conseguentemente la sussistenza, tra lo stesso e la di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 1998, il diritto all'inquadramento al 3° livello ccnl Cont dipendenti in ragione della mansioni svolte e conseguentemente le relative differenze retributive quantificate in euro 262.245,38.
Si costituiva in giudizio la , la quale, eccependo in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza dell'azione ex art. 32, 4° co. lett. d) della l. 183/2010, chiedeva nel merito il rigetto del ricorso.
Istruita la causa documentalmente ed espletata la prova testimoniale, il Tribunale, respingeva il ricorso.
In particolare, il primo Giudice: i) relativamente all'eccezione di decadenza di cui all'art. 32 comma 4 lett. d) della l. 183/2010, ha ritenuto maturata la decadenza riguardo al rapporto alle dipendenze della sooc. (che risultava Controparte_5 essere stato risolto per licenziamento in data 31-12-2018 e non impugnato nei termini di cui all'art. 6 l. 604/66), mentre, in merito all'ultimo rapporto di lavoro con la Soc. Coop, CP_3 cessato per scadenza del termine in data 31.3.20, in applicazione del più recente orientamento della Suprema Corte, ha ritenuto che “non sussistendo nel caso di specie un formale atto di recesso, non risulta applicabile la disciplina della decadenza”, accertando comunque l'esistenza di una valida impugnativa ex art. 32 comma 4 lett. d) della l. 183/2010 con riferimento a tale contratto;
iii) ha affermato poi, riportando le integrali dichiarazioni testimoniali, che “l'approfondita istruttoria compiuta su tutto il periodo dedotto ha consentito d ritenere del tutto infondata nel merito la domanda de ricorrente, volta all'accertamento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinati alle Cont dipendenze della , ritendo che dalle stesse “non emergono gli indici della subordinazione così come elaborato dalla costante giurisprudenza”; iv) ha ritenuto che
“nessuno dei testi escussi abbia riferito sulla sottoposizione del ricorrente al potere gerarchico e disciplinare del lavoratore ai responsabili preposti della convenuta, ( essendo le disposizioni impartite sullo svolgimento dell'attività dele necessarie indicazioni esecutive
, compatibili con il rapporto di lavoro in essere) ovvero sulla imposizione di un orario di lavoro o sull'obbligo di giustificare assenze o permessi”, rigettando così la domanda.
Con atto di appello ha impugnato detta decisione per i seguenti motivi di Parte_1 gravame: 1) erronea decisione circa l'accertamento degli indici di subordinazione 2) omessa accertamento sull'interposizione illecita e carenza motivazionale;
3) erronea pronuncia della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente una valida impugnativa ex art. 32 l.
183/2010 solo con riferimento al periodo di vigenza dell'ultimo contratto;
insistendo per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate in primo grado.
Si è costituita in giudizio la , chiedendo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto in violazione dell'art. 434 c.p.c., e nel merito il rigetto dello stesso con consequenziale conferma dell'impugnata sentenza.
Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla
[...] per asserita violazione dell'art. 434 c.p.c. CP_1
A disattendere tale eccezione è sufficiente la mera lettura del gravame, da cui si evince l'individuazione chiara ed esauriente del "devolutum", con adeguata critica alle ragioni della decisione nel rispetto degli oneri sanciti dalla richiamata norma, per come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. SU n. 27199/2017).
Nel merito l'appello risulta parzialmente fondato nei termini che di seguito verranno esposti.
Con i primi due motivi di gravame, che per connessione dei contenuti si ritiene possano essere trattati congiuntamente, l'appellante censura la gravata sentenza per aver ritenuto che C Cont dall'istruttoria non fossero emersi gli elementi idonei a ritenere che tra il medesimo e fosse intercorso un unico rapporto di lavoro subordinato.
Lamenta in particolare l'appellante, che il primo giudice si sarebbe limitato esclusivamente ad una indagine sulla natura subordinata o meno del rapporto di lavoro, omettendo invece ogni accertamento circa l'illecita interposizione delle società Cooperative Facchinaggio
Roma- RO IO, soc. coop. Facchinaggio Consulenza e servizi integrati, Soc. Coop.
e S.C.R. Soc. Coop. per azioni, quali datrici di lavoro soltanto formali. Controparte_4
Il Tribunale, pertanto, con la gravata decisione sarebbe incorso - ad avviso dell'appellante - in un fraintendimento della causa petendi posto alla base del ricorso, laddove oggetto del giudizio risultava essere non tanto l'accertamento della natura del rapporto subordinato, Contr bensì l'accertamento dell'effettiva titolarità in capo alla i un rapporto di lavoro che nasceva ab origine come subordinato, ma alle formali dipendenze di un soggetto terzo, illecitamente interposto.
Il Sussera deduce infine, che il primo giudice, nell'escludere la sussistenza dei caratteri della subordinazione, si sarebbe limitato ad una integrale ed indistinta trasposizione di tutte le dichiarazioni testimoniali, omettendo di evidenziare i passaggi ritenuti più rilevanti ai fini del proprio convincimento, comportando di fatto tale modus operandi, l'impossibilità di cogliere l'iter logico della motivazione.
La doglianza risulta meritevole di accoglimento.
Dalla lettura della decisione impugnata, in effetti, risulta che il primo giudice abbia pretermesso nei passaggi motivazionali, ogni riferimento circa l'accertamento sulla liceità o meno dei contratti di appalto oggetto del giudizio, così' come invece domandato da parte ricorrente.
L'accertamento dell'interposizione illecita e la verifica di una eventuale violazione dell'art. 29 comma 1 d.lgs n. 276/2003, richiede infatti, come noto, una serie di indagini che dalla lettura della sentenza di primo grado non è invece dato evincere.
L'art. 29 comma 1 cit. prevede - vale la pena ricordarlo- che “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Di fatto il testo normativo, sancendo il definitivo ingresso nell'ambito degli appalti leciti di quelli a c.d. alta intensità di manodopera, non esclude appalti, come quello in esame, in cui viene in rilievo prevalentemente se non esclusivamente la “forza lavoro”, ma impone una rigorosa verifica dell'effettiva organizzazione e gestione autonoma dell'opera o del servizio con assunzione del rischio economico del risultato pattuito.
Si tratta di una verifica che deve essere effettuata di volta in volta e in relazione alle concrete modalità di esecuzione dell'appalto e che può risultare non semplice in ragione proprio dell'oggetto del servizio pattuito e del contesto produttivo in cui questo è destinato a inserirsi, dovendosi evitare sia soluzioni che si limitino al riscontro dell'esistenza, come appaltatore, di un'organizzazione imprenditoriale solida tale da garantire per ciò solo la genuinità dell'appalto, in un contratto formalmente stipulato in conformità della disciplina normativa, sia soluzioni incentrate, di contro, sulla mera valutazione dell'oggetto del contratto, così che se questo si concretizza in prestazioni manuali o intellettuali, che vedono una qualche ingerenza della committenza, l'appalto sarebbe di per sé illecito.
Le difficoltà in materia emergono anche dall'esame delle pronunce di legittimità, a volte giustificate dai diversi accertamenti di fatto contenuti nelle pronunce di merito sulle quali sono intervenute e ciò a riprova del centrale rilievo che assume la ricostruzione in concreto delle modalità di esecuzione del singolo appalto, ricostruzione che di fatto appara assente nell'impugnata sentenza.
Certamente può ritenersi ormai consolidato il principio per cui “per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con
l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore” (da ultimo Cass. n. 12551/2020).
La verifica delle genuinità o meno dell'appalto si profila -com'è ovvio- più difficoltosa nel caso in cui, come quello di specie, si tratti di un appalto endoaziendale, contraddistinto dall'affidamento a un appaltatore esterno di attività attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, considerando che l'esercizio da parte dell'appaltante del potere di controllo sul risultato dovutogli, operabile anche attraverso la predeterminazione delle modalità, temporali e tecniche, di esecuzione del servizio o dell'opera, interferisce con l'organizzazione del lavoro reso nella sua azienda.
Ciò che però pone maggiore difficoltà è la sussunzione del caso concreto nell'alveo della fattispecie legale, per come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, difficoltà alle quali non si sottrae la controversia in esame, che indubbiamente presenta delle peculiarità, che, però, non possono non indurre a ritenere che nel caso de quo si sia verificata una interposizione illecita di manodopera.
Operate queste indispensabili generali premesse, osserva allora la Corte che il Tribunale ha essenzialmente basato la propria decisione, circa l'esclusione della sussistenza di un rapporto Cont di lavoro subordinato tra il e la sull'erroneo presupposto che “ nessuno dei testi Pt_1 escusso ha invero riferito sulla sottoposizione del ricorrente al potere gerarchico e disciplinare del lavoratore ai responsabili preposti della convenuta, ( essendo le disposizioni impartite sullo svolgimento dell'attività dele necessarie indicazioni esecutive , compatibili con il rapporto di lavoro in essere) ovvero sulla imposizione di un orario di lavoro o sull'obbligo di giustificare assenze o permessi”, interpretando gli elementi emersi alla stregua di “necessarie indicazioni esecutive”, anziché quali indici di ingerenza, direzione e controllo da parte della nello svolgimento del rapporto di lavoro, ed omettendo inoltre di considerare, ai fini decisori, la totale assenza delle formali datrici di lavoro nell'esecuzione delle stesso. È emerso infatti, in modo piuttosto chiaro, che di fatto le cooperative in questione, non si sono che limitate ad una mera gestione amministrativa del lavoratore.
Come è stato confermato dall'espletata istruttoria, infatti, risulta che l'appellante ricevesse quotidianamente le direttive sul tipo di lavoro da svolgere, esclusivamente dai dipendenti Contr della che le attività dal medesimo eseguite, non hanno mai comportato l'impiego di alcun mezzo o risorsa a carico delle presunte appaltatrici, che in relazione all'attività oggetto di appalto –di fatto le mansioni indistintamente svolte dall'appellante- non hanno sopportato alcun rischio di impresa.
Si richiamano sul punto i seguenti e chiari passaggi delle dichiarazioni testimoniali che, ad avviso di questo Collegio, sono stati in grado di provare che il potere direttivo e/o Cont organizzativo incombeva direttamente ed esclusivamente in capo alla <Presso la sede di viale AZ il ricorrente su mia indicazione organizzava la logistica degli spazi della struttura, intendo dire che tutto il materiale librario composto da libri, riviste e quotidiani venivano organizzati e sistemati negli scaffali al posto giusto come da mia indicazione, in pratica spostava libri e riviste sugli scaffali in base alle mie indicazioni […] Il ricorrente non poteva decidere da solo dove collocare i libri e riviste, gli stessi sono ordinati in base ad una collocazione seriale alfanumerica che deve essere mantenuta. In ogni caso ribadisco che ero io a dire al ricorrente dove mettere libri e riviste>> (teste ; << In Persona_1
Col di Lana ci sono una cinquantina di armadi che contengono faldoni, fotografie, materiali vari. Il ricorrente sistemava la roba negli armadi sulla base delle indicazioni che gli Cont venivano date da dipendenti di volta in volta. Anche io personalmente, per ciò che riguarda i faldoni amministrativi gli ho dato indicazioni>>-(teste ; << Testimone_1
Conosco il ricorrente per motivi lavorativi sin dal 1997, ovvero dalla data della mia assunzione. Egli è sempre stata la persona di riferimento nel caso in cui avessimo avuto bisogno di attività di manovalanza […] Per le attività da svolgere presso le Teche le disposizioni al ricorrente venivano date da o me o dal vice direttore . Testimone_1
Talvolta il personale andava a chiedere direttamente un aiuto al ricorrente ad esempio per preparare pacchi o spedizioni o se c'era bisogno di cancelleria, in quanto lo conoscevano tutti dopo tanto tempo […] In linea di massima il ricorrente ha sempre rispettato le indicazioni che gli davamo noi>> (teste ). Testimone_2
Così come si richiamano le dichiarazioni dei testi che hanno escluso la presenza di un referente delle varie cooperative succedutesi nel tempo sul luogo di lavoro, che esercitasse le funzioni di responsabile/coordinatore dell'appellante: <<“Presso la sedi di viale AZ il ricorrente era l'unico dipendente delle ditte di cui come ho detto non ricordo il nome. Il ricorrente era l'unico adibito a tali mansioni […] Io non mi sono mai interfacciato con i responsabili delle società per cui il ricorrente di volta in volta lavorato>> (teste
[...]
; Per_1
l'unico dipendente della cooperativa a lavorare per le teche tra AZ e Col di Lana>>
(teste ; <Egli [il ricorrente] è sempre stata la persona di riferimento nel Testimone_1 caso in cui avessimo avuto bisogno di attività di manovalanza >> (teste ) Testimone_2
Anche tale circostanza emersa, ritiene questa Corte, non può che essere considerata un efficace indice della non genuinità dei contratti di appalto oggetto della presente controversia, contratti che, come si legge, prevedevano invece espressamente che “al fine di garantire gli impegni assunti, il buon adempimento delle prestazioni e la conformità dei servizi erogati a fronte della presente convenzione, il vs. personale sarà diretto e coordinato esclusivamente da un vs. responsabile coordinatore dei lavori in loco, incaricato di Cont trattenere i rapporti con la .
Ancora, non trascurabile appare la dichiarazione resa dal teste laddove Testimone_3 afferma: << Conosco il ricorrente per motivi lavorativi dal 1998, allorquando intervenne la
c.d. fusione tra e Teche. Quando vi fu tale fusione io divenni responsabile Controparte_7 del personale Teche che allora si chiamava audio videoteche e servizi tematici educativi. In quella occasione il dr allora responsabile del personale, budget e pianificazione Per_4 mi disse che stavano tentando di incrementare l'organico con il . Il ricorrente era Pt_1
Cont dipendente della ditta che lavorava per la la Labor. Io ho cominciato ad essere il responsabile del ricorrente dal punto amministrativo a partire dal 2006. Io gestivo tutte le pratiche per poter utilizzare il Sussera. Io curavo l'impostazione della richiesta come direzione Teche che poi andava alla direzione acquisti>>. Cont Tale dichiarazione dimostra, contrariamente a quanto affermato dalla che per la stessa non fosse indifferente il soggetto che sarebbe stato individuato dalla cooperativa per lo svolgimento dell'attività, visto che di fatto, quattro differenti cooperative succedutesi Contr nell'arco di vent'anni hanno sempre “individuato”, su indicazione della solo la persona dell'appellante, la cui mera prestazione lavorativa era di fatto l'oggetto degli appalti.
Alla luce dell'istruttoria espletata e degli elementi emersi, così come sopra evidenziati, questa Corte ritiene pertanto erronea la decisione del primo giudice, esulando la fattispecie in esame, con ogni evidenza, dallo schema normativo tracciato dall'art. 29 D. Lgs n.
276/2003.
Anche di recente la Suprema Corte Sez. lav. con sentenza n. 27213 del 26/10/2018 ha affermato che "Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento "agli appalti "endoaziendali", caratterizzali dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti ai complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volle in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, nè una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo
e di controllo” (ex multis Cass. Sez. Lav. n. 12551/2020, n. 15615/2011).
Nel caso di specie, i requisiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità per la configurazione di un appalto lecito non possono ritenersi di fatto sussistenti.
Le formali appaltatrici, infatti, pur se aventi una propria autonoma organizzazione imprenditoriale, non l'hanno mai utilizzata in relazione all'attività oggetto di appalto, in quanto, come merso, l'appellante utilizzava quali unici strumenti di lavoro i pc messigli a Cont disposizione dalla (v. testi ) e prestava servizio Per_1 Tes_1 Tes_2 esclusivamente presso i suoi locali aziendali.
Né tantomeno, risulta che le appaltatrici abbiano provveduto ad una reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione lavorativa dell'appellante, assoggettandolo al proprio potere direttivo e di controllo, ma al contrario, come ampiamente emerso dall'istruttoria,
l'appellante è stato eterodiretto in ogni sua mansione esclusivamente dai dipendenti della Cont mentre non era mai presente in loco un responsabile/coordinatore delle appaltatrici (pur se contrattualmente previsto).
Richiamando la giurisprudenza sopra citata, non può poi essere attribuito alcun rilievo, ai fini della legittimità degli appalti, alla circostanza emersa in base alla quale erano le formali datrici di lavoro ad occuparsi di alcuni aspetti del rapporto, quali la pianificazione delle ferie, dei permessi o la corresponsione della retribuzione, rientrando i medesimi in una mera gestione amministrativa, che come sottolineato dalla Corte di legittimità non può essere considerata significativa.
Si osserva inoltre che, come riferito dal teste le ferie dell'appellante erano Per_1 comunque sempre condizionate dalle esigenze organizzative dell'Azienda, essendo Cont corrispondenti al periodo di chiusura estiva della biblioteca Inoltre tutti i testi hanno riferito che, nelle sporadiche occasioni nelle quali il lavoratore ha avuto la necessità di assentarsi dal lavoro, l'appellante si è sempre adoperato ad informare preventivamente i responsabili delle Teche e della biblioteca. Cont Si ritiene, peraltro, che la abbia di fatto esercitato anche un potere di controllo sul lavoratore, si vedano in proposito le dichiarazioni rese dal teste << io verificavo Per_1 la presenza del ricorrente ed il rispetto degli orari concordati >> e dal teste Tes_1
<quanto alle presenze il ricorrente ci presentava alla fine della settimana dei modulini in cui erano scritte le giornate in cui aveva lavorato ed io e la mia collega mettevamo una firma>>
Si rileva, inoltre, che l'attività oggetto dei contratti di appalto così come organizzata, non fosse finalizzata al raggiungimento di un risultato produttivo autonomo, ma fosse intrinsecamente connessa al ciclo produttivo aziendale e che non comportasse l'assunzione di alcun rischio economico per le appaltatrici succedutesi negli anni.
Giova ancora una volta richiamare la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi del
D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 1, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale,
è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass. n. 12551 del
2020)” (Cass. Sez. Lav. n. 3768/2022).
Accertato che di fatto il potere direttivo e l'eterodirezione del incombevano Pt_1
Cont esclusivamente sulla residuando, come già detto, in capo alle cooperative esclusivamente i meri aspetti amministrativi del rapporto, questo Collegio ritiene che il Contr Tribunale abbia erroneamente declassato le puntuali direttive che i dipendenti della impartivano quotidianamente all'appellante a mere “indicazioni esecutive”, senza considerare che la frequenza e capillarità delle stesse comportavano il pieno inserimento organizzativo dell'appellante nella struttura aziendale dell'appellata, inserimento che si è peraltro protratto per il considerevole lasso di tempo di ventun' anni, nei quali l'appellante ha prestato servizio esclusivamente presso i locali aziendali, utilizzando strumenti forniti dall'Azienda, osservando un preciso orario di lavoro e tenendosi costantemente a disposizione delle mutevoli disposizioni impartitegli in ordine al lavoro da svolgere.
Questo Collegio rileva, da ultimo, che risulta privo di pregio anche il riferimento del primo giudice alla asserita mancata sottoposizione dell'appellante al potere gerarchico e Contr disciplinare della Si richiama, a tal fine, la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo, occorrendo far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi, di per sè, l'assenza di un potere disciplinare nè quello di un potere direttivo esercitato in modo continuativo” (così da ult.
Cass. n. 23846 del 2017, sulla scorta di Cass. nn. 12330 del 2016 e 20367 del 2014; nello stesso senso, v. anche, tra le tante, Cass. nn. 9251 del 2010 e 8569 del 2004)” (Cass. Sez.
Lav. n. 17384/2019).
Peraltro, significativa risulta in proposito la dichiarazione del teste laddove ha Per_1 dichiarato ricorrente, né verbale, né per iscritto, in quanto egli non ha mai dato adito a ciò>>.
Alla luce delle svolte osservazioni, accertata l'illecita interposizione delle 4 società cooperative succedutesi nel tempo, la sentenza risulta pertanto erronea laddove non ha Cont riconosciuto l'esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato tra l'appellante e la e va pertanto riformata sul punto, in accoglimento delle richieste formulate dal lavoratore, che devono però essere disattese relativamente al rivendicato 3° livello di inquadramento contrattuale, il cui possesso non risulta essere corrispondente alle attività dal medesimo svolte, così come dedotte nel ricorso di primo grado.
Dalle declaratorie contrattuali NL RA, si legge infatti che appartengono al 3° livello i lavoratori dotati di “capacità ideative, creative e/o innovative, con elevata autonomia operativa, decisionale e di iniziativa, svolgono mansioni per le quali sono richieste notevoli capacità professionali acquisite mediante significative esperienze ed espletate con ampia autonomia nelle attività specifiche e/o con compiti di coordinamento e conduzione del rispettivo reparto e/o settore”, caratteristiche non rinvenibili nel tipo di mansioni espletate dal . Pt_1 Si ritiene, invero, che le dedotte prestazioni lavorative dell'appellante siano sussumibili nell'alveo dell'8° livello contrattuale, ove sono ricompresi “i lavoratori che svolgono attività operative per abilitarsi alle quali occorrono le conoscenze professionali di base”, includendo poi a titolo esemplificativo tra le varie figure professionali, quelle dei commessi, ausiliari, operai specializzati etc..
Osserva allora la Corte, pertanto, che deve ritenersi che fra e Parte_1 [...]
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1 indeterminato, in violazione dell'art. 29, co. 1 del D.Lgs. n. 276/2003, dal 1.12.1998 al
31.03.2020 con inquadramento nell'8° livello ai sensi del NL RA e che per l'effetto la società appellata vada condannata al pagamento in favore dell'appellante delle relative differenze retributive maturate – ove sussistenti - per l'indicato periodo.
In coerenza con i principi fondanti la materia delle obbligazioni, va inoltre ordinato a
[...]
di ripristinare il rapporto di lavoro subordinato con Controparte_1 Pt_1
con diritto del medesimo all'inquadramento nel 8° livello NL RAI nonché al
[...] pagamento delle retribuzioni dalla data dell'1.4.2020 all'effettivo ripristino del rapporto oltre interessi e rivalutazione sulle retribuzioni via via maturate.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante, lamenta poi l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice ha ritenuto sussistente una valida impugnativa ex rt. 32 l. n.
183/2010 solo con riferimento al periodo di vigenza dell'ultimo contratto di assunzione dell'appellante, omettendo di citare nella ricostruzione dei plurimi contratti, il rapporto intervenuto con la cooperativa nel biennio 2018-2020. Il , ritiene Controparte_4 Pt_1 pertanto censurabile l'affermazione del Tribunale secondo cui l'impugnativa del 30.4.2020 riguarderebbe soltanto l'ultimo contratto stipulato dal ricorrente il 28.02.2020 con la cooperativa , e non anche i precedenti rapporti. CP_3
L'esame del motivo, risulta in realtà privo di rilievo ai fini che ci occupano, in quanto il primo Giudice, pur avendo ritenuto sussistente una valida impugnativa ex art. 32 l. n.
183/2010 solo in relazione all'ultimo contratto, ritenendo invece intervenuta la decadenza per il contratto stipulato con la cooperativa ha di fatto Controparte_5 compiuto l'indagine sull'intero rapporto contrattuale, pronunciandosi, come si legge nella gravata sentenza “in via dirimente e ad abudantiam” su tutto il periodo invocato in giudizio.
Ad ogni buon conto, appare utile richiamare l'orientamento giurisprudenziale consolidato sul tema, che ritiene fondato nel merito il motivo di gravame.
La Suprema Corte, infatti, disattendendo gli arresti più datati, ha riaffermato il principio secondo cui “La disposizione di cui all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183 del 2010, relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi -in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto- nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso” (Cass. n.
40652/2021).
La Corte di legittimità, peraltro, ha, inoltre precisato che: i) secondo un orientamento che si
è andato consolidando via via con diverse pronunce, i termini decadenziali previsti dall'art. 32 legge n. 183/2010 si applicano, in caso di azione tesa alla costituzione di un rapporto di lavoro con il datore di lavoro utilizzatore di una prestazione resa alle dipendenze di altro soggetto (datore di lavoro formale), solamente nel caso in cui vi sia un atto scritto proveniente dall'appaltante/utilizzatore che neghi la titolarità del rapporto (Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 6266 del 08/03/2024); ii) ha affermato che in caso di azione di accertamento dell'illegittimità di un appalto, quando ancora è sussistente il rapporto di lavoro con l'appaltatore/datore di lavoro formale, non opera il regime decadenziale, in quanto manca un atto scritto da impugnare (Cass. n. 13202 del 2022); iii) con riguardo ad un rapporto di lavoro risolto,(contestualizzando la precedente statuizione n. 13179 del 2017 alla luce delle pronunce n. 14131 del 2020 e n. 30490 del 2021) ha precisato e ribadito la necessità, ai fini della operatività della decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183/2010, di un provvedimento o di un atto da impugnare (ossia di un “fatto tipizzato”, come la scadenza del contratto a tempo determinato) (Cass. n. 523 del 2019 del 2021); iv) fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi dell'art. 32, comma 4, lett. d) legge n. 18372010, atteso che il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine dell'applicazione della relativa disciplina.
Nel caso che ci occupa, avendo il lavoratore - il cui rapporto lavorativo con il formale datore di lavoro è ormai cessato - dedotto la sussistenza di un fenomeno interpositorio, chiedendo l'imputazione del rapporto di lavoro “sostanziale” in capo a trova applicazione il CP_1 principio di diritto per cui il termine decadenziale decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro
(Cass. n. 11901/2024) od anche un atto scritto con il quale il preteso datore di lavoro neghi la titolarità del rapporto di prestazione d'opera (Cass. n. 40652/2021; Cass. n. 6266/2024), atto che non si rinviene nella fattispecie.
L'esito complessivo della lite non ritiene necessario un ulteriore approfondimento istruttorio. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello deve essere parzialmente accolto come da dispositivo.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, accerta che fra e è intercorso un rapporto di Parte_1 Controparte_1 lavoro subordinato nel periodo compreso tra il 1.12.1998 ed il 31.03.2020 con Cont inquadramento nell'8° livello ai sensi del NL e per l'effetto condanna la società appellata al pagamento in favore dell'appellante delle relative differenze retributive maturate nel periodo 1.12.1998 – 31.03.2020. Ordina a Controparte_1 di ripristinare il rapporto di lavoro subordinato con con diritto del Parte_1 lavoratore all'inquadramento nel 8° livello NL RAI nonché al pagamento delle retribuzioni dalla data dell'1.4.2020 all'effettivo ripristino del rapporto oltre interessi e rivalutazione sulle retribuzioni via via maturate. Condanna la società appellata a rifondere all'appellante le spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in euro 6.800,00 e per il presente grado in euro 5.373,00, oltre rimborso forfettario del 15% a titolo di spese generali, cpa ed IVA.
Roma, 3 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 3 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2701 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giovanni Parte_1
LA D'AM e AR Di LA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. D'AM in Roma, in Viale Angelico n. 35
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Orazio Marano e Salvatore Trifirò, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio Trifirò & Partners in Roma, piazza Giuseppe AZ 27
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8223/2022 del Tribunale di Roma - sez. lavoro, pubblicata il 10/10/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado , premesso di aver lavorato a far data dal 1993 Parte_1 sino al 31.03.2020 presso la – in forza di vari contratti Controparte_1 di appalto stipulati dalla convenuta con diverse società terze, di cui egli era formalmente dipendente per lo svolgimento di servizi di facchinaggio e manovalanza, conveniva in giudizio la innanzi al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, per sentire CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: ““A)accertare e dichiarare che a far tempo dal
1.12.1998, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, tra il ricorrente e la scocietà convenuta si è instaurato e svolto un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche con l'illecita e fittizia interposizione delle società Cooperativa
Facchinaggio -Roma RO IO, Soc. Coop. Facchinaggio Consulenza e Servizi
Integrati, Soc. Coop. 16 e Soc Coop per azioni;
B) accertare e dichiarare CP_2 CP_3 la nullità di tutte le clausole di limitazione temporale apposte ai contratti del ricorrente;
C)accertare e dichiarare che per le mansioni svolte il ricorrente ha diritto, a far tempo dal
1.12.1998, o alla diversa data che sarà ritenuta di giustiziai, all'inquadramento come impiegato di III livello ai sensi del NL RAI;
D)per l'effetto, condannare la società convenuta, anche ex art. 36 Cost. Rep.,al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 262.245,38 a titolo di differenze retributive maturate nel periodo dal 1.12.1998 al 31.3.2020 per stipendi, indennità di contingenza, scatti di anzianità, festività, una tantum, premio di produzione e di risultato, mensilità aggiuntive, indennità contrattuale ed ogni altra voce prevista dal predetto contratto, come da conteggio analitico allegato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge;
E)condannare la convenuta a riammettere in servizio il ricorrente con la qualifica di impiegato di II livello ai sensi del
NL RA , ad adibirlo alle mansioni di sua competenza e a corrispondergli il relativo trattamento economico a far tempo dal 1.4.2020, in misura di euro 2.737,66 mensili, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge.
Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
A fondamento della domanda, il ricorrente esponeva in fatto di aver reso la propria Cont prestazione lavorativa, dapprima (dal 1993 al 1998) presso diverse strutture ove svolgeva i servizi sotto la direzione di un capo squadra della cooperativa Facchinaggio Roma
– RO IO, e successivamente (a partire dal 1998) unicamente presso la struttura RA
Teche e che, nonostante la formale assunzione da parte di varie società succedutesi Cont nell'appalto, il suo reale datore di lavoro fosse sempre stato la dai cui responsabili aveva sempre ricevuto ordini e direttive. Esponeva poi di aver sempre lavorato da lunedì al venerdì dalle 9/9.30 alle 17/17.30 svolgendo le seguenti mansioni: alle 9/9.30 si recava presso la biblioteca situata in via
Pasubio 7, dove provvedeva a spostare libri e riviste in base alle richieste degli impiegati addetti alla biblioteca;
successivamente, alle 10 circa si recava presso la sede delle Teche in via Col di Lana 8, portando la rassegna stampa reperita in biblioteca ed essendo a disposizione del Direttore, del vice direttore e dei funzionari (nominativamente indicati) che lo incaricavano di volta in volta di varie incombenze (spostamento di materiali e documenti interni e riordino documenti); che alle 13.30 rientrava in biblioteca dove ritirava e ricollocava le schede prese in prestito e ricollocava sugli scaffali i libri consultati e reperiva i volumi utilizzando i pc in dotazione della biblioteca, eseguendo le direttive del dr
[...]
Cont
che le medesime mansioni venivano svolte dai dipendenti che, sia presso le Per_1
Teche che presso la biblioteca, curava la manutenzione di computer e stampanti ed assisteva il personale nell'utilizzo dei sistemi operativi e software applicativi e dell'archivio informatico.
Deduceva ancora che, a far data dal 1998, lo stesso aveva iniziato a ricevere tutte le disposizioni unicamente dal direttore Teche dr.ssa ed in seguito dr.ssa Per_2 Per_3 dal vicedirettore dr e dal direttore della biblioteca non avendo Per_4 Persona_1 più alcun rapporto operativo con i responsabili della cooperativa Facchinaggio Roma -
RO IO che si era limitata a curare solo gli aspetti amministrativi del rapporto. Cont Rappresentava, inoltre che, per continuare il rapporto con la li veniva richiesto in data
1-7-2017 di rassegnare le dimissioni dalla Cooperativa Facchinaggio Roma per essere formalmente assunto dalla Soc. Cooperativa Facchinaggio e Servizi Integrati con contratto a tempo determinato dal 1-7-2017 al 30-6-2018; che veniva licenziato da tale società in data
31-1-2018 per cessazione dell'attività ed assunto dalla con Controparte_4 contratto a tempo determinato dal 1-2-2018 al 30-9-2018, trasformato in contratto a tempo indeterminato con lettera in data 1-10-2018; che gli veniva richiesto di rassegnare le dimissioni da detta società a far tempo dal 29-2-2020 per essere formalmente assunto dalla nuova aggiudicataria dell'appalto S.C.R. Soc Coop per azioni con contratto a tempo determinato per il periodo dal 2-3-2020 al 31-3-2020.
Esponeva infine, che con lettera del 31-3-2020, la società gli comunicava la cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine contrattuale, comunicazione che veniva prontamente contestata con pec del 30-4-2020.
In diritto, deduceva la illecita somministrazione di manodopera e la violazione della l.
1369/1960 e del d.lgs 273/2003 per avere egli ininterrottamente svolto attività lavorativa alle Cont dipendenze della - titolare effettivo del rapporto di lavoro - e per essersi limitate le società formalmente datrici unicamente a fornire manodopera, rivendicando Cont conseguentemente la sussistenza, tra lo stesso e la di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 1998, il diritto all'inquadramento al 3° livello ccnl Cont dipendenti in ragione della mansioni svolte e conseguentemente le relative differenze retributive quantificate in euro 262.245,38.
Si costituiva in giudizio la , la quale, eccependo in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza dell'azione ex art. 32, 4° co. lett. d) della l. 183/2010, chiedeva nel merito il rigetto del ricorso.
Istruita la causa documentalmente ed espletata la prova testimoniale, il Tribunale, respingeva il ricorso.
In particolare, il primo Giudice: i) relativamente all'eccezione di decadenza di cui all'art. 32 comma 4 lett. d) della l. 183/2010, ha ritenuto maturata la decadenza riguardo al rapporto alle dipendenze della sooc. (che risultava Controparte_5 essere stato risolto per licenziamento in data 31-12-2018 e non impugnato nei termini di cui all'art. 6 l. 604/66), mentre, in merito all'ultimo rapporto di lavoro con la Soc. Coop, CP_3 cessato per scadenza del termine in data 31.3.20, in applicazione del più recente orientamento della Suprema Corte, ha ritenuto che “non sussistendo nel caso di specie un formale atto di recesso, non risulta applicabile la disciplina della decadenza”, accertando comunque l'esistenza di una valida impugnativa ex art. 32 comma 4 lett. d) della l. 183/2010 con riferimento a tale contratto;
iii) ha affermato poi, riportando le integrali dichiarazioni testimoniali, che “l'approfondita istruttoria compiuta su tutto il periodo dedotto ha consentito d ritenere del tutto infondata nel merito la domanda de ricorrente, volta all'accertamento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinati alle Cont dipendenze della , ritendo che dalle stesse “non emergono gli indici della subordinazione così come elaborato dalla costante giurisprudenza”; iv) ha ritenuto che
“nessuno dei testi escussi abbia riferito sulla sottoposizione del ricorrente al potere gerarchico e disciplinare del lavoratore ai responsabili preposti della convenuta, ( essendo le disposizioni impartite sullo svolgimento dell'attività dele necessarie indicazioni esecutive
, compatibili con il rapporto di lavoro in essere) ovvero sulla imposizione di un orario di lavoro o sull'obbligo di giustificare assenze o permessi”, rigettando così la domanda.
Con atto di appello ha impugnato detta decisione per i seguenti motivi di Parte_1 gravame: 1) erronea decisione circa l'accertamento degli indici di subordinazione 2) omessa accertamento sull'interposizione illecita e carenza motivazionale;
3) erronea pronuncia della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente una valida impugnativa ex art. 32 l.
183/2010 solo con riferimento al periodo di vigenza dell'ultimo contratto;
insistendo per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate in primo grado.
Si è costituita in giudizio la , chiedendo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto in violazione dell'art. 434 c.p.c., e nel merito il rigetto dello stesso con consequenziale conferma dell'impugnata sentenza.
Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla
[...] per asserita violazione dell'art. 434 c.p.c. CP_1
A disattendere tale eccezione è sufficiente la mera lettura del gravame, da cui si evince l'individuazione chiara ed esauriente del "devolutum", con adeguata critica alle ragioni della decisione nel rispetto degli oneri sanciti dalla richiamata norma, per come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. SU n. 27199/2017).
Nel merito l'appello risulta parzialmente fondato nei termini che di seguito verranno esposti.
Con i primi due motivi di gravame, che per connessione dei contenuti si ritiene possano essere trattati congiuntamente, l'appellante censura la gravata sentenza per aver ritenuto che C Cont dall'istruttoria non fossero emersi gli elementi idonei a ritenere che tra il medesimo e fosse intercorso un unico rapporto di lavoro subordinato.
Lamenta in particolare l'appellante, che il primo giudice si sarebbe limitato esclusivamente ad una indagine sulla natura subordinata o meno del rapporto di lavoro, omettendo invece ogni accertamento circa l'illecita interposizione delle società Cooperative Facchinaggio
Roma- RO IO, soc. coop. Facchinaggio Consulenza e servizi integrati, Soc. Coop.
e S.C.R. Soc. Coop. per azioni, quali datrici di lavoro soltanto formali. Controparte_4
Il Tribunale, pertanto, con la gravata decisione sarebbe incorso - ad avviso dell'appellante - in un fraintendimento della causa petendi posto alla base del ricorso, laddove oggetto del giudizio risultava essere non tanto l'accertamento della natura del rapporto subordinato, Contr bensì l'accertamento dell'effettiva titolarità in capo alla i un rapporto di lavoro che nasceva ab origine come subordinato, ma alle formali dipendenze di un soggetto terzo, illecitamente interposto.
Il Sussera deduce infine, che il primo giudice, nell'escludere la sussistenza dei caratteri della subordinazione, si sarebbe limitato ad una integrale ed indistinta trasposizione di tutte le dichiarazioni testimoniali, omettendo di evidenziare i passaggi ritenuti più rilevanti ai fini del proprio convincimento, comportando di fatto tale modus operandi, l'impossibilità di cogliere l'iter logico della motivazione.
La doglianza risulta meritevole di accoglimento.
Dalla lettura della decisione impugnata, in effetti, risulta che il primo giudice abbia pretermesso nei passaggi motivazionali, ogni riferimento circa l'accertamento sulla liceità o meno dei contratti di appalto oggetto del giudizio, così' come invece domandato da parte ricorrente.
L'accertamento dell'interposizione illecita e la verifica di una eventuale violazione dell'art. 29 comma 1 d.lgs n. 276/2003, richiede infatti, come noto, una serie di indagini che dalla lettura della sentenza di primo grado non è invece dato evincere.
L'art. 29 comma 1 cit. prevede - vale la pena ricordarlo- che “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Di fatto il testo normativo, sancendo il definitivo ingresso nell'ambito degli appalti leciti di quelli a c.d. alta intensità di manodopera, non esclude appalti, come quello in esame, in cui viene in rilievo prevalentemente se non esclusivamente la “forza lavoro”, ma impone una rigorosa verifica dell'effettiva organizzazione e gestione autonoma dell'opera o del servizio con assunzione del rischio economico del risultato pattuito.
Si tratta di una verifica che deve essere effettuata di volta in volta e in relazione alle concrete modalità di esecuzione dell'appalto e che può risultare non semplice in ragione proprio dell'oggetto del servizio pattuito e del contesto produttivo in cui questo è destinato a inserirsi, dovendosi evitare sia soluzioni che si limitino al riscontro dell'esistenza, come appaltatore, di un'organizzazione imprenditoriale solida tale da garantire per ciò solo la genuinità dell'appalto, in un contratto formalmente stipulato in conformità della disciplina normativa, sia soluzioni incentrate, di contro, sulla mera valutazione dell'oggetto del contratto, così che se questo si concretizza in prestazioni manuali o intellettuali, che vedono una qualche ingerenza della committenza, l'appalto sarebbe di per sé illecito.
Le difficoltà in materia emergono anche dall'esame delle pronunce di legittimità, a volte giustificate dai diversi accertamenti di fatto contenuti nelle pronunce di merito sulle quali sono intervenute e ciò a riprova del centrale rilievo che assume la ricostruzione in concreto delle modalità di esecuzione del singolo appalto, ricostruzione che di fatto appara assente nell'impugnata sentenza.
Certamente può ritenersi ormai consolidato il principio per cui “per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con
l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore” (da ultimo Cass. n. 12551/2020).
La verifica delle genuinità o meno dell'appalto si profila -com'è ovvio- più difficoltosa nel caso in cui, come quello di specie, si tratti di un appalto endoaziendale, contraddistinto dall'affidamento a un appaltatore esterno di attività attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, considerando che l'esercizio da parte dell'appaltante del potere di controllo sul risultato dovutogli, operabile anche attraverso la predeterminazione delle modalità, temporali e tecniche, di esecuzione del servizio o dell'opera, interferisce con l'organizzazione del lavoro reso nella sua azienda.
Ciò che però pone maggiore difficoltà è la sussunzione del caso concreto nell'alveo della fattispecie legale, per come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, difficoltà alle quali non si sottrae la controversia in esame, che indubbiamente presenta delle peculiarità, che, però, non possono non indurre a ritenere che nel caso de quo si sia verificata una interposizione illecita di manodopera.
Operate queste indispensabili generali premesse, osserva allora la Corte che il Tribunale ha essenzialmente basato la propria decisione, circa l'esclusione della sussistenza di un rapporto Cont di lavoro subordinato tra il e la sull'erroneo presupposto che “ nessuno dei testi Pt_1 escusso ha invero riferito sulla sottoposizione del ricorrente al potere gerarchico e disciplinare del lavoratore ai responsabili preposti della convenuta, ( essendo le disposizioni impartite sullo svolgimento dell'attività dele necessarie indicazioni esecutive , compatibili con il rapporto di lavoro in essere) ovvero sulla imposizione di un orario di lavoro o sull'obbligo di giustificare assenze o permessi”, interpretando gli elementi emersi alla stregua di “necessarie indicazioni esecutive”, anziché quali indici di ingerenza, direzione e controllo da parte della nello svolgimento del rapporto di lavoro, ed omettendo inoltre di considerare, ai fini decisori, la totale assenza delle formali datrici di lavoro nell'esecuzione delle stesso. È emerso infatti, in modo piuttosto chiaro, che di fatto le cooperative in questione, non si sono che limitate ad una mera gestione amministrativa del lavoratore.
Come è stato confermato dall'espletata istruttoria, infatti, risulta che l'appellante ricevesse quotidianamente le direttive sul tipo di lavoro da svolgere, esclusivamente dai dipendenti Contr della che le attività dal medesimo eseguite, non hanno mai comportato l'impiego di alcun mezzo o risorsa a carico delle presunte appaltatrici, che in relazione all'attività oggetto di appalto –di fatto le mansioni indistintamente svolte dall'appellante- non hanno sopportato alcun rischio di impresa.
Si richiamano sul punto i seguenti e chiari passaggi delle dichiarazioni testimoniali che, ad avviso di questo Collegio, sono stati in grado di provare che il potere direttivo e/o Cont organizzativo incombeva direttamente ed esclusivamente in capo alla <Presso la sede di viale AZ il ricorrente su mia indicazione organizzava la logistica degli spazi della struttura, intendo dire che tutto il materiale librario composto da libri, riviste e quotidiani venivano organizzati e sistemati negli scaffali al posto giusto come da mia indicazione, in pratica spostava libri e riviste sugli scaffali in base alle mie indicazioni […] Il ricorrente non poteva decidere da solo dove collocare i libri e riviste, gli stessi sono ordinati in base ad una collocazione seriale alfanumerica che deve essere mantenuta. In ogni caso ribadisco che ero io a dire al ricorrente dove mettere libri e riviste>> (teste ; << In Persona_1
Col di Lana ci sono una cinquantina di armadi che contengono faldoni, fotografie, materiali vari. Il ricorrente sistemava la roba negli armadi sulla base delle indicazioni che gli Cont venivano date da dipendenti di volta in volta. Anche io personalmente, per ciò che riguarda i faldoni amministrativi gli ho dato indicazioni>>-(teste ; << Testimone_1
Conosco il ricorrente per motivi lavorativi sin dal 1997, ovvero dalla data della mia assunzione. Egli è sempre stata la persona di riferimento nel caso in cui avessimo avuto bisogno di attività di manovalanza […] Per le attività da svolgere presso le Teche le disposizioni al ricorrente venivano date da o me o dal vice direttore . Testimone_1
Talvolta il personale andava a chiedere direttamente un aiuto al ricorrente ad esempio per preparare pacchi o spedizioni o se c'era bisogno di cancelleria, in quanto lo conoscevano tutti dopo tanto tempo […] In linea di massima il ricorrente ha sempre rispettato le indicazioni che gli davamo noi>> (teste ). Testimone_2
Così come si richiamano le dichiarazioni dei testi che hanno escluso la presenza di un referente delle varie cooperative succedutesi nel tempo sul luogo di lavoro, che esercitasse le funzioni di responsabile/coordinatore dell'appellante: <<“Presso la sedi di viale AZ il ricorrente era l'unico dipendente delle ditte di cui come ho detto non ricordo il nome. Il ricorrente era l'unico adibito a tali mansioni […] Io non mi sono mai interfacciato con i responsabili delle società per cui il ricorrente di volta in volta lavorato>> (teste
[...]
; Per_1
l'unico dipendente della cooperativa a lavorare per le teche tra AZ e Col di Lana>>
(teste ; <Egli [il ricorrente] è sempre stata la persona di riferimento nel Testimone_1 caso in cui avessimo avuto bisogno di attività di manovalanza >> (teste ) Testimone_2
Anche tale circostanza emersa, ritiene questa Corte, non può che essere considerata un efficace indice della non genuinità dei contratti di appalto oggetto della presente controversia, contratti che, come si legge, prevedevano invece espressamente che “al fine di garantire gli impegni assunti, il buon adempimento delle prestazioni e la conformità dei servizi erogati a fronte della presente convenzione, il vs. personale sarà diretto e coordinato esclusivamente da un vs. responsabile coordinatore dei lavori in loco, incaricato di Cont trattenere i rapporti con la .
Ancora, non trascurabile appare la dichiarazione resa dal teste laddove Testimone_3 afferma: << Conosco il ricorrente per motivi lavorativi dal 1998, allorquando intervenne la
c.d. fusione tra e Teche. Quando vi fu tale fusione io divenni responsabile Controparte_7 del personale Teche che allora si chiamava audio videoteche e servizi tematici educativi. In quella occasione il dr allora responsabile del personale, budget e pianificazione Per_4 mi disse che stavano tentando di incrementare l'organico con il . Il ricorrente era Pt_1
Cont dipendente della ditta che lavorava per la la Labor. Io ho cominciato ad essere il responsabile del ricorrente dal punto amministrativo a partire dal 2006. Io gestivo tutte le pratiche per poter utilizzare il Sussera. Io curavo l'impostazione della richiesta come direzione Teche che poi andava alla direzione acquisti>>. Cont Tale dichiarazione dimostra, contrariamente a quanto affermato dalla che per la stessa non fosse indifferente il soggetto che sarebbe stato individuato dalla cooperativa per lo svolgimento dell'attività, visto che di fatto, quattro differenti cooperative succedutesi Contr nell'arco di vent'anni hanno sempre “individuato”, su indicazione della solo la persona dell'appellante, la cui mera prestazione lavorativa era di fatto l'oggetto degli appalti.
Alla luce dell'istruttoria espletata e degli elementi emersi, così come sopra evidenziati, questa Corte ritiene pertanto erronea la decisione del primo giudice, esulando la fattispecie in esame, con ogni evidenza, dallo schema normativo tracciato dall'art. 29 D. Lgs n.
276/2003.
Anche di recente la Suprema Corte Sez. lav. con sentenza n. 27213 del 26/10/2018 ha affermato che "Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento "agli appalti "endoaziendali", caratterizzali dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti ai complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volle in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, nè una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo
e di controllo” (ex multis Cass. Sez. Lav. n. 12551/2020, n. 15615/2011).
Nel caso di specie, i requisiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità per la configurazione di un appalto lecito non possono ritenersi di fatto sussistenti.
Le formali appaltatrici, infatti, pur se aventi una propria autonoma organizzazione imprenditoriale, non l'hanno mai utilizzata in relazione all'attività oggetto di appalto, in quanto, come merso, l'appellante utilizzava quali unici strumenti di lavoro i pc messigli a Cont disposizione dalla (v. testi ) e prestava servizio Per_1 Tes_1 Tes_2 esclusivamente presso i suoi locali aziendali.
Né tantomeno, risulta che le appaltatrici abbiano provveduto ad una reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione lavorativa dell'appellante, assoggettandolo al proprio potere direttivo e di controllo, ma al contrario, come ampiamente emerso dall'istruttoria,
l'appellante è stato eterodiretto in ogni sua mansione esclusivamente dai dipendenti della Cont mentre non era mai presente in loco un responsabile/coordinatore delle appaltatrici (pur se contrattualmente previsto).
Richiamando la giurisprudenza sopra citata, non può poi essere attribuito alcun rilievo, ai fini della legittimità degli appalti, alla circostanza emersa in base alla quale erano le formali datrici di lavoro ad occuparsi di alcuni aspetti del rapporto, quali la pianificazione delle ferie, dei permessi o la corresponsione della retribuzione, rientrando i medesimi in una mera gestione amministrativa, che come sottolineato dalla Corte di legittimità non può essere considerata significativa.
Si osserva inoltre che, come riferito dal teste le ferie dell'appellante erano Per_1 comunque sempre condizionate dalle esigenze organizzative dell'Azienda, essendo Cont corrispondenti al periodo di chiusura estiva della biblioteca Inoltre tutti i testi hanno riferito che, nelle sporadiche occasioni nelle quali il lavoratore ha avuto la necessità di assentarsi dal lavoro, l'appellante si è sempre adoperato ad informare preventivamente i responsabili delle Teche e della biblioteca. Cont Si ritiene, peraltro, che la abbia di fatto esercitato anche un potere di controllo sul lavoratore, si vedano in proposito le dichiarazioni rese dal teste << io verificavo Per_1 la presenza del ricorrente ed il rispetto degli orari concordati >> e dal teste Tes_1
<quanto alle presenze il ricorrente ci presentava alla fine della settimana dei modulini in cui erano scritte le giornate in cui aveva lavorato ed io e la mia collega mettevamo una firma>>
Si rileva, inoltre, che l'attività oggetto dei contratti di appalto così come organizzata, non fosse finalizzata al raggiungimento di un risultato produttivo autonomo, ma fosse intrinsecamente connessa al ciclo produttivo aziendale e che non comportasse l'assunzione di alcun rischio economico per le appaltatrici succedutesi negli anni.
Giova ancora una volta richiamare la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi del
D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 1, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale,
è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass. n. 12551 del
2020)” (Cass. Sez. Lav. n. 3768/2022).
Accertato che di fatto il potere direttivo e l'eterodirezione del incombevano Pt_1
Cont esclusivamente sulla residuando, come già detto, in capo alle cooperative esclusivamente i meri aspetti amministrativi del rapporto, questo Collegio ritiene che il Contr Tribunale abbia erroneamente declassato le puntuali direttive che i dipendenti della impartivano quotidianamente all'appellante a mere “indicazioni esecutive”, senza considerare che la frequenza e capillarità delle stesse comportavano il pieno inserimento organizzativo dell'appellante nella struttura aziendale dell'appellata, inserimento che si è peraltro protratto per il considerevole lasso di tempo di ventun' anni, nei quali l'appellante ha prestato servizio esclusivamente presso i locali aziendali, utilizzando strumenti forniti dall'Azienda, osservando un preciso orario di lavoro e tenendosi costantemente a disposizione delle mutevoli disposizioni impartitegli in ordine al lavoro da svolgere.
Questo Collegio rileva, da ultimo, che risulta privo di pregio anche il riferimento del primo giudice alla asserita mancata sottoposizione dell'appellante al potere gerarchico e Contr disciplinare della Si richiama, a tal fine, la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo, occorrendo far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi, di per sè, l'assenza di un potere disciplinare nè quello di un potere direttivo esercitato in modo continuativo” (così da ult.
Cass. n. 23846 del 2017, sulla scorta di Cass. nn. 12330 del 2016 e 20367 del 2014; nello stesso senso, v. anche, tra le tante, Cass. nn. 9251 del 2010 e 8569 del 2004)” (Cass. Sez.
Lav. n. 17384/2019).
Peraltro, significativa risulta in proposito la dichiarazione del teste laddove ha Per_1 dichiarato ricorrente, né verbale, né per iscritto, in quanto egli non ha mai dato adito a ciò>>.
Alla luce delle svolte osservazioni, accertata l'illecita interposizione delle 4 società cooperative succedutesi nel tempo, la sentenza risulta pertanto erronea laddove non ha Cont riconosciuto l'esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato tra l'appellante e la e va pertanto riformata sul punto, in accoglimento delle richieste formulate dal lavoratore, che devono però essere disattese relativamente al rivendicato 3° livello di inquadramento contrattuale, il cui possesso non risulta essere corrispondente alle attività dal medesimo svolte, così come dedotte nel ricorso di primo grado.
Dalle declaratorie contrattuali NL RA, si legge infatti che appartengono al 3° livello i lavoratori dotati di “capacità ideative, creative e/o innovative, con elevata autonomia operativa, decisionale e di iniziativa, svolgono mansioni per le quali sono richieste notevoli capacità professionali acquisite mediante significative esperienze ed espletate con ampia autonomia nelle attività specifiche e/o con compiti di coordinamento e conduzione del rispettivo reparto e/o settore”, caratteristiche non rinvenibili nel tipo di mansioni espletate dal . Pt_1 Si ritiene, invero, che le dedotte prestazioni lavorative dell'appellante siano sussumibili nell'alveo dell'8° livello contrattuale, ove sono ricompresi “i lavoratori che svolgono attività operative per abilitarsi alle quali occorrono le conoscenze professionali di base”, includendo poi a titolo esemplificativo tra le varie figure professionali, quelle dei commessi, ausiliari, operai specializzati etc..
Osserva allora la Corte, pertanto, che deve ritenersi che fra e Parte_1 [...]
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1 indeterminato, in violazione dell'art. 29, co. 1 del D.Lgs. n. 276/2003, dal 1.12.1998 al
31.03.2020 con inquadramento nell'8° livello ai sensi del NL RA e che per l'effetto la società appellata vada condannata al pagamento in favore dell'appellante delle relative differenze retributive maturate – ove sussistenti - per l'indicato periodo.
In coerenza con i principi fondanti la materia delle obbligazioni, va inoltre ordinato a
[...]
di ripristinare il rapporto di lavoro subordinato con Controparte_1 Pt_1
con diritto del medesimo all'inquadramento nel 8° livello NL RAI nonché al
[...] pagamento delle retribuzioni dalla data dell'1.4.2020 all'effettivo ripristino del rapporto oltre interessi e rivalutazione sulle retribuzioni via via maturate.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante, lamenta poi l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice ha ritenuto sussistente una valida impugnativa ex rt. 32 l. n.
183/2010 solo con riferimento al periodo di vigenza dell'ultimo contratto di assunzione dell'appellante, omettendo di citare nella ricostruzione dei plurimi contratti, il rapporto intervenuto con la cooperativa nel biennio 2018-2020. Il , ritiene Controparte_4 Pt_1 pertanto censurabile l'affermazione del Tribunale secondo cui l'impugnativa del 30.4.2020 riguarderebbe soltanto l'ultimo contratto stipulato dal ricorrente il 28.02.2020 con la cooperativa , e non anche i precedenti rapporti. CP_3
L'esame del motivo, risulta in realtà privo di rilievo ai fini che ci occupano, in quanto il primo Giudice, pur avendo ritenuto sussistente una valida impugnativa ex art. 32 l. n.
183/2010 solo in relazione all'ultimo contratto, ritenendo invece intervenuta la decadenza per il contratto stipulato con la cooperativa ha di fatto Controparte_5 compiuto l'indagine sull'intero rapporto contrattuale, pronunciandosi, come si legge nella gravata sentenza “in via dirimente e ad abudantiam” su tutto il periodo invocato in giudizio.
Ad ogni buon conto, appare utile richiamare l'orientamento giurisprudenziale consolidato sul tema, che ritiene fondato nel merito il motivo di gravame.
La Suprema Corte, infatti, disattendendo gli arresti più datati, ha riaffermato il principio secondo cui “La disposizione di cui all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183 del 2010, relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi -in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto- nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso” (Cass. n.
40652/2021).
La Corte di legittimità, peraltro, ha, inoltre precisato che: i) secondo un orientamento che si
è andato consolidando via via con diverse pronunce, i termini decadenziali previsti dall'art. 32 legge n. 183/2010 si applicano, in caso di azione tesa alla costituzione di un rapporto di lavoro con il datore di lavoro utilizzatore di una prestazione resa alle dipendenze di altro soggetto (datore di lavoro formale), solamente nel caso in cui vi sia un atto scritto proveniente dall'appaltante/utilizzatore che neghi la titolarità del rapporto (Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 6266 del 08/03/2024); ii) ha affermato che in caso di azione di accertamento dell'illegittimità di un appalto, quando ancora è sussistente il rapporto di lavoro con l'appaltatore/datore di lavoro formale, non opera il regime decadenziale, in quanto manca un atto scritto da impugnare (Cass. n. 13202 del 2022); iii) con riguardo ad un rapporto di lavoro risolto,(contestualizzando la precedente statuizione n. 13179 del 2017 alla luce delle pronunce n. 14131 del 2020 e n. 30490 del 2021) ha precisato e ribadito la necessità, ai fini della operatività della decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183/2010, di un provvedimento o di un atto da impugnare (ossia di un “fatto tipizzato”, come la scadenza del contratto a tempo determinato) (Cass. n. 523 del 2019 del 2021); iv) fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi dell'art. 32, comma 4, lett. d) legge n. 18372010, atteso che il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine dell'applicazione della relativa disciplina.
Nel caso che ci occupa, avendo il lavoratore - il cui rapporto lavorativo con il formale datore di lavoro è ormai cessato - dedotto la sussistenza di un fenomeno interpositorio, chiedendo l'imputazione del rapporto di lavoro “sostanziale” in capo a trova applicazione il CP_1 principio di diritto per cui il termine decadenziale decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro
(Cass. n. 11901/2024) od anche un atto scritto con il quale il preteso datore di lavoro neghi la titolarità del rapporto di prestazione d'opera (Cass. n. 40652/2021; Cass. n. 6266/2024), atto che non si rinviene nella fattispecie.
L'esito complessivo della lite non ritiene necessario un ulteriore approfondimento istruttorio. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello deve essere parzialmente accolto come da dispositivo.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, accerta che fra e è intercorso un rapporto di Parte_1 Controparte_1 lavoro subordinato nel periodo compreso tra il 1.12.1998 ed il 31.03.2020 con Cont inquadramento nell'8° livello ai sensi del NL e per l'effetto condanna la società appellata al pagamento in favore dell'appellante delle relative differenze retributive maturate nel periodo 1.12.1998 – 31.03.2020. Ordina a Controparte_1 di ripristinare il rapporto di lavoro subordinato con con diritto del Parte_1 lavoratore all'inquadramento nel 8° livello NL RAI nonché al pagamento delle retribuzioni dalla data dell'1.4.2020 all'effettivo ripristino del rapporto oltre interessi e rivalutazione sulle retribuzioni via via maturate. Condanna la società appellata a rifondere all'appellante le spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in euro 6.800,00 e per il presente grado in euro 5.373,00, oltre rimborso forfettario del 15% a titolo di spese generali, cpa ed IVA.
Roma, 3 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa