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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/03/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 26 marzo 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 8592/2021 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Nistri Davide
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data il 6.12.2021 ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento della malattia professionale denunciata, da cumularsi con altra tecnopatia già riconosciuta e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire il relativo indennizzo cumulativo, in misura percentuale accertata in corso di causa. Asseriva di aver svolto attività di cuoco e che, nello svolgimento delle sue mansioni, si occupava della movimentazione di carichi, quali cassette di frutta, verdura e altri generi alimentari, della preparazione dei pasti con l'utilizzo di pesanti stoviglie, in maniera continua e quotidiana, osservando lunghi orari di lavoro senza pause, tanto ad aver cagionato l'insorgenza dell'“ernia discale lombare”.
Per questa ragione, in data 6.10.2019 inoltrava domanda amministrativa all' al CP_1 fine di ottenere il riconoscimento della patologia riscontrata, che veniva rigettata.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della domanda, negando l'esistenza CP_1 del nesso di causalità ed evidenziando l'inidoneità della prestazione lavorativa a cagionare l'evento dannoso, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Dalla perizia depositata dal CTU dott. , è emerso che il ricorrente risulta Per_1 attualmente affetto da "ernia discale L4-L5 e piccola protrusione discale L5-S1, con segni di sofferenza neurogena cronica nei miomeri S1 di dx e L4-L5 bilaterale", da considerarsi, in relazione al tipo di lavoro svolto, concausalmente di natura professionale.
Evidenzia il CTU che, relativamente alle patologie lombari, i fattori di rischio lavorativo, secondo quanto emerge dagli studi sperimentali e statistico-epidemiologici, sono riconducibili a movimentazione manuale di carichi, vibrazioni trasmesse a tutto il corpo
(in ragione della loro frequenza e intensità), posture incongrue, nonché movimenti e torsioni (abnormi/ripetuti) del tronco.
In altre parole, alla valutazione medico legale, la patologia denunciata è apparsa la conseguenza dell'esposizione continua e intensa ai fattori di rischio lavorativo dedotti in ricorso. Di conseguenza, dovendosi rapportare alle tabelle del danno biologico di cui al D.M. 12 luglio 2000, ha riconosciuto una percentuale di danno biologico pari al 6%, come indicato nella voce 213 “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti”, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Tenuto conto che il ricorrente è già portatore di postumi pari al 4% per altra malattia professionale già accertata e riconosciuta, il danno biologico complessivo è pari al
10%.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
La sussistenza del nesso di causalità, contestato dall' viene ancor più in rilievo CP_1 dalle risultanze della prova testimoniale, in cui non solo è stata pacificamente confermata l'attività di cuoco svolta dal ricorrente per circa 38 anni (prima presso cucine militari, poi in vari ristoranti) ma anche le modalità di svolgimento della prestazione, che richiedeva la movimentazione manuale di carichi di notevole peso, in maniera continua e senza adeguate pause, spesso in spazi angusti, anche fuori dal turno di lavoro.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 3% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire
l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs.
n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1 rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n°
55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig.
[...]
così provvede: Parte_1
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura complessiva del 10(dieci)% dalla data della domanda amministrativa, condanna l' al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e CP_1 interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Nistri Davide, dichiaratosi anticipatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1 separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 31 marzo 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 26 marzo 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 8592/2021 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Nistri Davide
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data il 6.12.2021 ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento della malattia professionale denunciata, da cumularsi con altra tecnopatia già riconosciuta e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire il relativo indennizzo cumulativo, in misura percentuale accertata in corso di causa. Asseriva di aver svolto attività di cuoco e che, nello svolgimento delle sue mansioni, si occupava della movimentazione di carichi, quali cassette di frutta, verdura e altri generi alimentari, della preparazione dei pasti con l'utilizzo di pesanti stoviglie, in maniera continua e quotidiana, osservando lunghi orari di lavoro senza pause, tanto ad aver cagionato l'insorgenza dell'“ernia discale lombare”.
Per questa ragione, in data 6.10.2019 inoltrava domanda amministrativa all' al CP_1 fine di ottenere il riconoscimento della patologia riscontrata, che veniva rigettata.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della domanda, negando l'esistenza CP_1 del nesso di causalità ed evidenziando l'inidoneità della prestazione lavorativa a cagionare l'evento dannoso, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Dalla perizia depositata dal CTU dott. , è emerso che il ricorrente risulta Per_1 attualmente affetto da "ernia discale L4-L5 e piccola protrusione discale L5-S1, con segni di sofferenza neurogena cronica nei miomeri S1 di dx e L4-L5 bilaterale", da considerarsi, in relazione al tipo di lavoro svolto, concausalmente di natura professionale.
Evidenzia il CTU che, relativamente alle patologie lombari, i fattori di rischio lavorativo, secondo quanto emerge dagli studi sperimentali e statistico-epidemiologici, sono riconducibili a movimentazione manuale di carichi, vibrazioni trasmesse a tutto il corpo
(in ragione della loro frequenza e intensità), posture incongrue, nonché movimenti e torsioni (abnormi/ripetuti) del tronco.
In altre parole, alla valutazione medico legale, la patologia denunciata è apparsa la conseguenza dell'esposizione continua e intensa ai fattori di rischio lavorativo dedotti in ricorso. Di conseguenza, dovendosi rapportare alle tabelle del danno biologico di cui al D.M. 12 luglio 2000, ha riconosciuto una percentuale di danno biologico pari al 6%, come indicato nella voce 213 “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti”, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Tenuto conto che il ricorrente è già portatore di postumi pari al 4% per altra malattia professionale già accertata e riconosciuta, il danno biologico complessivo è pari al
10%.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
La sussistenza del nesso di causalità, contestato dall' viene ancor più in rilievo CP_1 dalle risultanze della prova testimoniale, in cui non solo è stata pacificamente confermata l'attività di cuoco svolta dal ricorrente per circa 38 anni (prima presso cucine militari, poi in vari ristoranti) ma anche le modalità di svolgimento della prestazione, che richiedeva la movimentazione manuale di carichi di notevole peso, in maniera continua e senza adeguate pause, spesso in spazi angusti, anche fuori dal turno di lavoro.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 3% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire
l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs.
n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1 rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n°
55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig.
[...]
così provvede: Parte_1
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura complessiva del 10(dieci)% dalla data della domanda amministrativa, condanna l' al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e CP_1 interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Nistri Davide, dichiaratosi anticipatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1 separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 31 marzo 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)