Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/03/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 411/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con all'udienza dell'11.03.2025, promossa da:
(C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. MATTIOZZI VALENTINA e BALESTRA ELENA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti attrice contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. PREVITALI ERIKA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio – cessazione effetti civili
Conclusioni: per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza dell'11.03.2025; Parte_1
per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza dell'11.03.2025; Controparte_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
1
in AZZANO SAN PAOLO, in data 21.04.2012 (anno 2012, atto n. 1, reg. AZZANO SAN PAOLO,
[...] parte II, serie A), dalla cui unione nasceva, a Bergamo, la figlia in data 30.12.2015, da Persona_1 cui si separava consensualmente con verbale in data 15.12.2022 omologato con decreto del TRIBUNALE DI
BERGAMO n. 167/2023 del 12.01.2023, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare il divorzio e formulava le domande accessorie.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla pronuncia sullo status e formulava le domande Controparte_1 accessorie.
All'udienza di comparizione del 23.04.2024, il Giudice relatore sentiva ampiamente e congiuntamente le parti, ed esperito il tentativo di conciliazione, avente esito negativo, si riservava di provvedere. Con riservata ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. del 21.05.2024, il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti, con provvedimento che si riporta nella parte motiva:
“premesso che le parti si sono separate consensualmente alle seguenti condizioni: affido condiviso della figlia, con collocamento presso la madre e assegnazione della casa coniugale a quest'ultima; visite paterne due pomeriggi a settimana e a week end alternati;
un assegno di mantenimento pari a €570,00, oltre al 50% delle spese straordinarie (cfr. decreto omologa del 12.1.2023); rilevato che con ricorso depositato in data 22/01/2024, , coniugata con Parte_1 Controparte_1 per matrimonio celebrato ad Azzano San Paolo in data 24/04/2012, unione dalla quale è nata la figlia Per_1
(30.12.2015), ha chiesto all'intestato Tribunale la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la riduzione del periodo di visite paterno e l'aumento dell'assegno previsto ad €1.000,00 ovvero 1.250,00 mensili;
rilevato in particolare che la ricorrente ha allegato che, rispetto al periodo della separazione (in cui era stato comunque prevista la ripartizione tra i coniugi, in pari quota, delle rate del relativo mutuo - con quota mensile variabile tra circa € 800,00/1.000,00= - ed un amplissimo diritto di visita del sig. visto che abitava a CP_1
Grassobbio e lavorava presso l'aeroporto di Orio al Serio, con divisione al 50% delle spese della baby sitter) erano sopraggiunte le seguenti modifiche: trasferimento del padre a Cicciano (NA), con visite ridotte a un week end al mese, vendita della casa coniugale e trasferimento in un immobile in locazione con canone mensile di €
700,00; rilevato che , costituitosi in giudizio, non si è opposto alla pronuncia di cessazione egli effetti Controparte_1 civili del matrimonio, eccependo che dal 15 Aprile 2024 sarebbe stato di nuovo trasferito per motivi di lavoro presso l'aeroporto di Orio al Serio (BG) e quindi desidererebbe condividere e trascorrere molto più tempo con la figlia e che l'importo di € 570,00 era giustificato dalla circostanza che la moglie in sede di separazione si era impegnata ad accollarsi interamente la rata del mutuo, chiedendo dunque di poter vedere la figlia a week end alternati e due pomeriggi a settimana e la riduzione dell'assegno di mantenimento ad € 400,00 mensili;
rilevato che con la prima memoria ex art. 473bis.17, comma 1, c.p.c. parte ricorrente ha chiesto, in ragione del ritrasferimento paterno che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia previo accordo con la madre Per_1
2 e compatibilmente con gli impegni della stessa e con i turni della signora in ogni caso, due fine Parte_1 settimana al mese alternati tra i genitori dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera alle 21.00 e il mercoledì dall'uscita di scuola sino alle 21,00 sempre riaccompagnandola presso la casa della madre, nonché un assegno di mantenimento pari a € 1.000/1.250,00 mensili, - ovvero quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ritenuto che
relativamente alla gestione della figlia della coppia, non sussiste, invero, alcuna controversia in merito all'opportunità dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre;
in materia di affidamento della prole minorenne in situazioni di crisi familiare il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla c.d. bigenitorialità è proprio quello condiviso, che , pertanto, costituisce, ai sensi del'art. 337ter c.c. la regola generale di affidamento che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di ragioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole, condizioni che nel caso di specie non sono minimamente in discussione. ritenuto, quanto al diritto di visita paterno che, alla luce del rientro del resistente e della disponibilità di entrambe le parti (cfr. verbale di udienza del 23.4.2024 in cui le parti non sono riuscite a raggiungere un accordo, nonostante entrambe lavorino su turni, circa il numero di notti e la loro distribuzione nell'arco del mese) che la minore pernotti infrasettimanalmente presso il padre, sia opportuno prevedere che il padre possa tenere la minore con sé, salvo diverso e miglior accordo tra i coniugi: a week end alternati, dal sabato mattina
(alle 10:00) alla domenica sera alle 21.00 (possibilmente da concordarsi entro il giorno 28 di ogni mese di modo da garantire alla madre e al padre di trascorrere con la minore rispettivamente il week end libero mensile); nelle settimane in cui il week end è di competenza materno due pomeriggi a settimana, dei quali uno con pernotto, da individuarsi tendenzialmente nelle giornate di martedì dall'uscita da scuola fino al mercoledì mattina (quando la riaccompagnerà a scuola) e il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 19:30
(possibilmente da concordarsi entro il giorno 28 di ogni mese); quando il week end è di spettanza paterno, due pomeriggi infrasettimanali da individuarsi tendenzialmente nelle giornate di martedì e giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 19:30; tre settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo;
una settimana durante le vacanze natalizie con alternanza del periodo 24- 29.12 e 31.12-06.01; tre giorni durante le vacanze pasquali con l'alternanza dei giorni di Pasqua e Lunedì dell'angelo; rilevato, quanto alla situazione economico reddituale delle parti che, rispetto al periodo della separazione le parti non sono più onerate del pagamento del mutuo della casa coniugale (le stesse, infatti, hanno venduto l'immobile ad € 185.000,00 di cui € 173.456,19 versati direttamente all'Istituto di credito a chiusura del mutuo ed € 5.771,90 a ciascuna parte) ed entrambe vivono in locazione;
rilevato che l'accollo integrale del mutuo da parte della ricorrente era previsto contestualmente alla cessione della quota del 50% della casa coniugale a quest'ultima; circostanza poi non avveratasi atteso che l'immobile
è stato venduto a terzi;
rilevato che , di anni trentacinque, vive con in un appartamento in locazione, con Parte_1 Per_1 canone mensile pari a € 700,00 e risulta proprietaria della quota di 1/6 dell'immobile di Azzano dove vive il padre (in virtù della successione della madre ) e dell'autovettura Fiat 500L; Persona_2
3 rilevato che la ricorrente lavora con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato come store manager presso il centro commerciale Orio Center, con uno stipendio mensile dichiarato di circa € 1.400,00 (per 14 mensilità); rilevato che dalle dichiarazioni fiscali in atti è emerso che la stessa ha percepito: nell'anno di imposta 2021, un reddito da lavoro dipendente di € 20.492,90 (cu 2021); nell'anno di imposta 2022, un reddito da lavoro dipendente di € 23.380,15 (cu 2022); nell'anno di imposta 2023, un reddito dal lavoro di pendente di €
26.318,12 (cu 2024); rilevato che la ricorrente risulta titolare del conto corrente n. 1565387 - cointestato con il sig. CP_1
e del conto corrente n. 2242228, oltre alla carta prepagata Postepay, con saldo a gennaio 2024 di €
[...]
1.550,00; rilevato che , di anni quarantadue, vive attualmente in un quadrilocale concesso in locazione Controparte_1 dall'azienda (visti i brevi tempi del trasferimento), insieme ad altri colleghi, con canone di € 750,00 e lavora a tempo indeterminato come aviofornitore presso l'aeroporto con stipendio mensile dichiarato di circa €
1.947.82,00; rilevato che lo stesso ha dichiarato di continuare, seppure sia tornato a Bergamo, un canone per il godimento dell'immobile messo a disposizione dai suoi genitori a Cicciano di € 500,00 mensili perché deve tornare a
Napoli per delle questioni familiari due volte al mese;
rilevato che dalle dichiarazioni fiscali in atti è emerso che lo stesso ha percepito: nell'anno di imposta 2019, un reddito dal lavoro di pendente di € 36.316,77 (cu 2020); nell'anno di imposta 2020, un reddito dal lavoro di pendente di € 26.165,24 (cu 2021); nell'anno di imposta 2021, un reddito dal lavoro di pendente di € 27.631,82
(cu 2022); nell'anno di imposta 2023, un reddito dal lavoro di pendente di € 38.741,81 (cu 2024); rilevato che lo stesso ha dichiarato di avere in corso un finanziamento con Santander per cui alla data del
3.02.2024 il debito residuo ammontava ad Euro 7.259,12 (Doc. 7) con una rata mensile di Euro 138,00 ed un altro finanziamento con ING Bank contratto all'epoca del matrimonio, più precisamente in data 6.02.2022, di
Euro 9.047,73, comprensivi di capitale ed interessi, da pagare in 66 mesi con rata mensile di Euro 135,24; rilevato altresì che il resistente è titolare di un motoveicolo Ducati Monster targato EV06548, nonché comproprietario dell'auto Fiat 500X, e del conto corrente n. 2238596 aperto con ING Bank con saldo al
31.12.2023 di Euro 472,96 e giacenza media nel 2023 di Euro 2.318,05; rilevato che dalle ultime buste paga prodotte è emerso che la ricorrente nel mese di febbraio 2024 ha percepito uno stipendio netto mensile di € 1.698,00, mentre il resistente di € 2.095,00 nel mese di marzo 2024;
ritenuto che
allo stato, tenuto conto della vendita della casa coniugale e degli attuali oneri abitativi delle parti, dell'aumento reddituale di entrambi i coniugi e di quanto percepito nelle ultime buste paga, nonché della previsione del pernotto infrasettimanale, vada confermato a carico di l'obbligo di versare Controparte_1 mensilmente a la somma di € 570,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_1 figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo riportato nel dispositivo, a partire dalla comunicazione del presente provvedimento;
rilevato che le parti non hanno formulato istanze di prova orale;
4 ritenute non ammissibili le richieste di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulate dalla ricorrente in quanto esplorative (sia con riferimento agli estratti di tutti i conti correnti degli ultimi tre anni atteso che i giro conti presenti nell'estratto del conto corrente n. 2238596 dell'ultimo trimestre 2023 sono gli stessi accreditati sul conto corrente cointestato n. 1565387, sia con riguardo alla documentazione riguardante i beni mobili registrati: la ducati e la 500X che all'ordine di trasferimento da Napoli a Orio al Serio atteso che risulta in atti che detto trasferimento era temporaneo); ritenuta la non ammissibilità delle istanze di esibizione formulate dal resistente (busta paga mese di febbraio
2024 e cud 2024) in quanto superate alla luce delle produzioni documentali;
P.Q.M.
letto e applicato l'art.. 473bis.22, comma 1, c.p.c., adotta i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole e per il prosieguo del giudizio:
1. affida la figlia ad entrambi i coniugi con collocamento presso la madre;
Per_1
2. dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, salvo diverso e miglior accordo tra i coniugi:
a week end alternati, dal sabato mattina (alle 10:00) alla domenica sera alle 21.00 (possibilmente da concordarsi entro il giorno 28 di ogni mese di modo da garantire alla madre e al padre di trascorrere con la minore rispettivamente il week end libero mensile); nelle settimane in cui il week end è di competenza materno, due pomeriggi a settimana, dei quali uno con pernotto, da individuarsi tendenzialmente nelle giornate di martedì dall'uscita da scuola fino al mercoledì mattina (quando la riaccompagnerà a scuola) e il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 19:30
(possibilmente da concordarsi entro il giorno 28 di ogni mese); quando il week end è di spettanza paterno, due pomeriggi infrasettimanali da individuarsi tendenzialmente nelle giornate di martedì e giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 19:30; tre settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo;
una settimana durante le vacanze natalizie con alternanza del periodo 24-29.12 e 31.12-
06.01; tre giorni durante le vacanze pasquali con l'alternanza dei giorni di Pasqua e Lunedì dell'angelo;
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad l'assegno mensile Controparte_1 Parte_1 di 570,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore entro il giorno 15 di ciascun mese, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT.
4. dispone la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, come da protocollo in uso presso questo Tribunale che si riporta di seguito: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
5 spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze”.
Il Giudice relatore rigettava le istanze istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la rimessione della causa in decisione all'udienza dell'8.10.2024, udienza successivamente differita all'11.03.2025.
All'udienza dell'11.03.2025, dopo ampia discussione, davanti al Giudice relatore, le parti raggiungevano l'accordo di seguito riportato:
“- Affido condiviso della minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- Frequentazioni padre-figlia regolate come segue, nel periodo in cui il padre lavorerà a Bergamo: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, salvo diverso e miglior accordo tra i coniugi: - a week end alternati, dal sabato mattina (alle 10:00) alla domenica sera alle 21.00; - nelle settimane in cui il week end è di competenza materno, due pomeriggi a settimana (dei quali, uno con pernotto), da individuare di comune accordo tra i genitori di volta in volta;
- quando il week end è di spettanza paterno, due pomeriggi infrasettimanali da individuare di comune accordo tra i genitori di volta in volta;
- le parti stabiliscono che, qualora il week-end di competenza paterna dovesse cadere nei week-end in cui il padre stesso è impegnato per i turni di lavoro, in tale occasione, starà con la madre e che il padre si impegnerà a recuperare nel primo fine-settimana Per_1 disponibile, con impegno del padre ad accompagnare/prendere a/da casa della madre o del nonno Per_1 materno;
- tre settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo;
- una settimana durante le vacanze natalizie con alternanza del periodo 24-29.12 e 31.12-06.01; - tre giorni durante le vacanze pasquali con l'alternanza dei giorni di Pasqua e Lunedì dell'angelo;
- Frequentazioni padre-figlia regolate come segue, nel periodo in cui il padre lavorerà in trasferta fuori
Bergamo: - il padre starà insieme a due weekend al mese dal venerdì alla domenica, da individuare di Per_1 comune accordo con la madre, con un preavviso di tre mesi, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti;
- con decorrenza dalla mensilità di marzo 2025, si obbliga a corrispondere ad Controparte_1 Parte_1
l'assegno mensile di 585,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore entro il giorno
[...]
15 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT;
- con decorrenza dalla mensilità di marzo 2025, provvederà al pagamento del contributo Controparte_1 per il mantenimento della figlia minore di euro 585,00 totali al mese mediante il versamento ad Parte_1
6 della differenza tra la propria quota del 50% di Assegno Unico (117,00 euro al mese) e l'importo di Pt_1 euro 585,00 al mese;
resta inteso che il contributo mensile dovuto da per il mantenimento Controparte_1 della minore è di euro 585,00 totali al mese e che, in caso di variazioni della misura dell'Assegno Unico, o di cessazione del sussidio, il padre verserà alla madre la differenza fino al raggiungimento dell'importo di euro
585,00 al mese;
- autorizza a percepire integralmente l'Assegno Unico per la minore;
Controparte_1 Parte_1
- si impegna a comunicare a ogni variazione relativa all'Assegno Unico;
Parte_1 Controparte_1
- Ciascun genitore contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie per la figlia, come da protocollo in uso presso questo Tribunale che si riporta di seguito: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da
7 contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
- Spese di lite compensate”.
Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione.
Il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti in udienza, recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ciò premesso, dagli atti di causa risulta che e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito concordatario, in AZZANO SAN PAOLO, in data 21.04.2012 (anno 2012, atto n.
1, reg. AZZANO SAN PAOLO, parte II, serie A).
I coniugi si sono separati consensualmente con verbale in data 15.12.2022, omologato con decreto del
TRIBUNALE DI BERGAMO n. 167/2023 del 12.01.2023.
Dall'unione delle parti è nata, a Bergamo, la figlia in data 30.12.2015. Persona_1
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo entrambe le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3
n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Per quanto concerne le condizioni del divorzio, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
8 Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e , in AZZANO SAN PAOLO, in data 21.04.2012 (anno 2012, atto n. 1, reg. AZZANO Controparte_1
SAN PAOLO, parte II, serie A); provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“- Affido condiviso della minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- Frequentazioni padre-figlia regolate come segue, nel periodo in cui il padre lavorerà a Bergamo: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, salvo diverso e miglior accordo tra i coniugi: - a week end alternati, dal sabato mattina (alle 10:00) alla domenica sera alle 21.00; - nelle settimane in cui il week end è di competenza materno, due pomeriggi a settimana (dei quali, uno con pernotto), da individuare di comune accordo tra i genitori di volta in volta;
- quando il week end è di spettanza paterno, due pomeriggi infrasettimanali da individuare di comune accordo tra i genitori di volta in volta;
- le parti stabiliscono che, qualora il week-end di competenza paterna dovesse cadere nei week-end in cui il padre stesso è impegnato per i turni di lavoro, in tale occasione, starà con la madre e che il padre si impegnerà a recuperare nel primo fine-settimana Per_1 disponibile, con impegno del padre ad accompagnare/prendere a/da casa della madre o del nonno Per_1 materno;
- tre settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo;
- una settimana durante le vacanze natalizie con alternanza del periodo 24-29.12 e 31.12-06.01; - tre giorni durante le vacanze pasquali con l'alternanza dei giorni di Pasqua e Lunedì dell'angelo;
- Frequentazioni padre-figlia regolate come segue, nel periodo in cui il padre lavorerà in trasferta fuori
Bergamo: - il padre starà insieme a due weekend al mese dal venerdì alla domenica, da individuare di Per_1 comune accordo con la madre, con un preavviso di tre mesi, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti;
- con decorrenza dalla mensilità di marzo 2025, si obbliga a corrispondere ad Controparte_1 Parte_1
l'assegno mensile di 585,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore entro il giorno
[...]
15 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT;
- con decorrenza dalla mensilità di marzo 2025, provvederà al pagamento del contributo Controparte_1 per il mantenimento della figlia minore di euro 585,00 totali al mese mediante il versamento ad Parte_1 della differenza tra la propria quota del 50% di Assegno Unico (117,00 euro al mese) e l'importo di
[...] euro 585,00 al mese;
resta inteso che il contributo mensile dovuto da per il mantenimento Controparte_1 della minore è di euro 585,00 totali al mese e che, in caso di variazioni della misura dell'Assegno Unico, o di cessazione del sussidio, il padre verserà alla madre la differenza fino al raggiungimento dell'importo di euro
585,00 al mese;
- autorizza a percepire integralmente l'Assegno Unico per la minore;
Controparte_1 Parte_1
- si impegna a comunicare a ogni variazione relativa all'Assegno Unico;
Parte_1 Controparte_1
9 - Ciascun genitore contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie per la figlia, come da protocollo in uso presso questo Tribunale che si riporta di seguito: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest,
10 campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
- Spese di lite compensate”; compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di AZZANO SAN PAOLO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Presidente
Dr.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dr.ssa Liboria Maria Stancampiano
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