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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/05/2025, n. 2867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2867 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c., in funzione di giudice di rinvio, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1047/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 24.4.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Massimo Ventura e Alessandra Gentile, giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
, già c.f. CP_1 CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Giorgio Pasquali, giusta procura generale alle liti per atto notaio del 23.2.2022, rep. n. 21680 racc. 11519, allegata alla comparsa di Persona_1
costituzione e risposta nel giudizio di rinvio
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
pagina 1 di 15 NONCHÈ
p.i. Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv.to Cecilia Nusiner, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Controparte_4
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE, CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come ricostruito nell'ordinanza n. 36596/2021 della Corte di cassazione a sezioni unite, pubblicata in data 25.11.2021, (di seguito ) conveniva in giudizio, Parte_1 Parte_1
innanzi al tribunale di Roma, il e CP_2 Controparte_3 [...]
per ottenere il trasferimento coattivo, ai sensi dell'art. 2932 c.c., della proprietà CP_4 di un immobile sito in piazza Margana n. 24, al prezzo di € 755.000,00, indicato nella CP_2
proposta di acquisto e accettato, all'esito di aggiudicazione provvisoria, nonché il risarcimento dei danni.
***
Il tribunale accoglieva le domande, disponeva il trasferimento dell'immobile e condannava i convenuti in solido al risarcimento dei danni, liquidandone l'importo ritenuto di giustizia.
***
Decidendo sui gravami principale di 4 e incidentale di , la corte Pt_1 Controparte_3
d'appello di Roma respingeva l'impugnazione principale e accoglieva, invece, quella incidentale, confermando il giudizio del tribunale circa la non ostatività della trascrizione della domanda proposta dall'occupante l'immobile rispetto all'adempimento degli obblighi discendenti dal preliminare e ritenendo corretta la determinazione dei danni fatta dal primo giudice;
reputava, tuttavia, che di tale danno non dovesse rispondere la società CP_3
giacché questa non aveva avuto alcun potere decisionale circa l'eventuale stipula o
[...]
meno del contratto definitivo.
***
La sentenza della corte d'appello veniva deliberata nella camera di consiglio del 24 giugno
2015, come attestato in calce alla stessa, a fronte dei termini ordinari concessi per gli scritti pagina 2 di 15 conclusivi delle parti rispettivamente scadenti il 22 giugno 2015, quanto alle comparse conclusionali, e il 9 luglio 2015, quanto alle memorie di replica, e veniva depositata in cancelleria il 10 febbraio 2016.
***
proponeva ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, Parte_1 Parte_2
resistevano con distinti controricorsi, non svolgeva
[...] Controparte_4
difese.
***
La causa veniva assegnata alle Sezioni unite, avendo la seconda sezione civile della Corte ravvisato un contrasto di giurisprudenza sulla questione, sollevata con il primo motivo di ricorso e da considerare in ogni caso come questione di massima di particolare importanza, della sussistenza o meno della nullità della sentenza (nella specie, di quella d'appello) che sia stata emessa prima della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 190 c.p.c. (o di anche uno solo di essi).
***
Dopo aver ricostruito, nei termini sin qui descritti, l'iter processuale e dopo aver sintetizzato i motivi di ricorso di Stellina 4, dato atto del contrasto, in seno alla giurisprudenza della Corte, tra due orientamenti, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto:
‹‹la parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero per replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia;
la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità dei difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo››.
Hanno quindi accolto il primo motivo di ricorso e hanno cassato l'impugnata sentenza in relazione a esso, con assorbimento dei restanti motivi, rinviando la causa a questa Corte, in diversa composizione, per una nuova deliberazione e per provvedere anche sulle spese del giudizio svoltosi in sede di legittimità.
***
pagina 3 di 15 Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., già appellante Parte_1
principale, ha formulato le seguenti conclusioni:
‹‹Voglia l'Illustrissima Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 7816 del 2014 relativamente ai capi 4.2, 4.3 e 4.4 e per le motivazioni esposte in atti, così statuire:
- confermata la responsabilità delle convenute così statuito nella sentenza di primo grado, condannare
[...] CP_
, la Campidoglio Finance S.r.l. e Risorse per Roma. , nei limiti delle responsabilità a ciascuno CP_1 ascrivibili, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla società attrice a causa del mancato trasferimento dell'immobile nonché a causa del ritardo con cui l'immobile verrà ad essere trasferito ai sensi dell'articolo 2932
c.c., danni questi quantificati 1) nella misura di euro circa 2.500 euro/mese, oltre agli adeguamenti (da calcolarsi dal mese di giugno 2007 fino alla effettiva data di trasferimento dell'immobile), o in subordine in quella diversa misura fissata dal CTU nel corso della consulenza svolta in primo grado e pari a euro 1.830,00 al mese di luglio
2007, oltre agli adeguamenti (da calcolarsi comunque dal mese di giugno del 2007 fino alla effettiva data di trasferimento dell'immobile), 2) nella misura degli interessi legali maturati sull'importo di euro 150.000,00 versato a titolo di deposito cauzionale, dal mese di dicembre 2006 fino alla sua restituzione;
3) nelle somme dovute a titolo di responsabilità da contatto per la cui quantificazione ci si rimette all'adita Corte nella misura che verrà ritenuta congrua.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.››.
***
Si è costituita in giudizio, in data 27.5.2022, già appellante Controparte_3
incidentale, formulando le seguenti conclusioni:
‹‹Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adìta, ogni contraria istanza disattesa e reietta:
1. accertare e dichiarare infondato l'appello proposto da avverso la sentenza 24 marzo – 3 aprile Parte_1
2014 n. 7816 del Tribunale di Roma”
2. in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la suindicata sentenza di I grado nella parte in cui ha condannato in solido al risarcimento dei danni in favore di al pagamento Controparte_3 Parte_1 delle spese di CTU e pro quota a quello delle spese di lite.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei tre gradi di giudizio.››.
***
Si è, altresì, costituita in giudizio, in data 31.5.2022, , formulando le seguenti CP_1
conclusioni:
‹‹Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita: ritenere e dichiarare inammissibili e/o infondati i motivi di gravame proposti e le domande attrici e, per l'effetto,
rigettare totalmente il gravame avversario e le domande attrici in quanto inammissibili, infondati in fatto ed in diritto e prive di supporto probatorio.
Con ogni conseguenza di legge.››.
***
pagina 4 di 15 All'udienza del 23.6.2022, la Corte ha dichiarato la contumacia di e ha Controparte_4
rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 28.3.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 24.4.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
I difensori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e, all'udienza del 24.4.2025, ad esclusione del difensore di , hanno discusso oralmente la causa, CP_1
concludendo come da verbale.
***
La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
***
Orbene, le Sezioni Unite hanno cassato la sentenza della Corte di appello in quanto affetta da nullità per aver deciso la controversia senza attendere la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, rinviando a questa Corte anche per le spese del giudizio di legittimità.
A ciò consegue, analogamente al caso di rinvio di natura restitutoria (c.d. rinvio improprio, che si verifica quando la sentenza impugnata, senza entrare nel merito, si sia limitata a una pronuncia meramente processuale), che a questa Corte in funzione di giudice del rinvio è attribuita la veste non già di giudice della fase rescissoria del giudizio di cassazione, come nell'ipotesi del rinvio prosecutorio (c.d. rinvio proprio), bensì di giudice dell'appello contro la sentenza del tribunale, con tutti i poteri connaturati a tale funzione, in vista della pronuncia di una decisione di carattere sostitutivo di quella di primo grado (cfr. Cass. n. 23314/2018).
***
Ciò chiarito, l'attrice in riassunzione ha premesso che, nella pendenza dei precedenti gradi di giudizio, aveva verificato che l'immobile continuava a essere occupato abusivamente, senza che avesse svolto alcuna azione tesa alla liberazione dello stesso o alla Controparte_4
regolarizzazione contrattuale con gli occupanti;
ha evidenziato, altresì, che si era avveduta del fatto che aveva trascritto la sentenza di primo grado, senza comunicare CP_1
alcunché, nonostante le condizioni per il trasferimento della proprietà (cioè il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e quindi il pagamento del prezzo) non si fossero mai verificate, tanto che la società si era vista costretta a incardinare un giudizio allo scopo di far accertare che la proprietà dell'immobile è rimasta in capo a e, in via Controparte_4
pagina 5 di 15 subordinata, nell'ipotesi in cui la stessa fosse stata ritenuta in qualche modo proprietaria, al fine di far accertare l'occupazione abusiva dell'immobile da parte dei signori , CP_5
, , con condanna di questi ultimi all'immediato rilascio Controparte_6 Controparte_7
del bene;
ha concluso che quanto sopra dimostrava inequivocabilmente il comportamento in malafede delle convenute, che avevano perseverato nel consentire l'occupazione abusiva dell'immobile.
Ha quindi reiterato i già articolati motivi di appello.
***
Dal canto suo, la convenuta in riassunzione , già appellante incidentale, ha Controparte_3 eccepito preliminarmente l'inammissibilità delle circostanze nuove rappresentate da Pt_1
4, riguardanti il fatto che nelle more 4 avrebbe “verificato che l'immobile de quo continua ad Pt_1 essere occupato da occupanti senza titolo, senza che , quale proprietaria dell'immobile, in Controparte_4 tutti questi anni abbia mai svolto alcuna azione per la sua liberazione ovvero abbia contrattualizzato con gli occupanti il godimento dell'immobile” e il fatto che avrebbe trascritto la sentenza di CP_1
primo grado nonostante le condizioni per il trasferimento della proprietà non si fossero mai verificate.
***
Con le note conclusive, entrambe le parti hanno depositato la sentenza n. 12557/2023, con cui il tribunale di Roma, a definizione del giudizio R.G. n. 8148/2020, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di rispetto alle domande proposte da;
ha Controparte_3 Parte_1
accolto le domande principali di accertamento negativo da questa proposte nei confronti di statuendo che, sino al perfezionamento dell'effetto traslativo per Controparte_4
effetto del passaggio in giudicato della sentenza n. 7816/2014 e al pagamento del saldo prezzo, è la il soggetto titolare del cespite di cui è causa ed è Controparte_4
conseguentemente detto soggetto quello tenuto a conservare la titolarità del bene e ad essere gravato di tutti gli oneri di custodia, pesi e oneri, quantificati nella misura di €
15.074,88, oltre interessi;
ha rigettato la domanda di parte attrice di accertamento dell'illegittimità della trascrizione della sentenza del tribunale n. 7816/2014 e ogni conseguente domanda di condanna alla sua cancellazione a onere e spese delle parti convenute;
ha rigettato ogni altra domanda dell'attrice.
***
pagina 6 di 15 Ritiene la Corte che irrilevanti ai fini del decidere siano le circostanze relative al giudizio R.G.
n. 8148/2020, in quanto la questione inerente alla occupazione abusiva dell'immobile rimane assorbita nelle ragioni che saranno appresso spiegate.
***
Si procede, di seguito, all'esame dell'appello principale.
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Il primo motivo, che censura il capo 4.3 della sentenza di primo grado, è così rubricato:
‹‹Violazione dell'art. 115 c.p.c. illogicità e contraddittorietà della motivazione. L'impugnata sentenza va riformata parzialmente laddove ha limitato il risarcimento del danno subito dalla 4 all'importo di euro 17.700,00 Pt_1 pari al solo canone corrisposto dall'occupante dell'immobile da giugno 2007 a marzo 2014››.
Lamenta l'attrice in riassunzione (già appellante) che il tribunale aveva accolto la domanda di risarcimento limitatamente all'importo versato dall'occupante dell'immobile, pari a €
17.700,00, sul presupposto, errato, che:
1. l'attrice non avesse mai contestato di essere a conoscenza che l'immobile era occupato;
2. la stessa, quindi, era subentrata nel rapporto di locazione fino alla scadenza del rapporto, rimasto tuttavia ignoto;
3. per il periodo successivo alla scadenza l'attrice non aveva allegato quale uso avrebbe fatto del bene;
in realtà, dagli atti si evinceva che l'immobile era occupato abusivamente da soggetto rimasto ignoto (la signora infatti, si era allontanata dall'immobile, tanto che, per questo motivo, le era Controparte_8
stato negato il diritto di opzione) e, quindi, non esisteva alcun contratto di locazione nel quale subentrare, con la conseguenza che il primo giudice avrebbe dovuto utilizzare, quale parametro per la quantificazione del danno da mancato godimento del bene, il prezzo di mercato applicabile per la locazione dell'unità abitativa, ma non di certo un'indennità, tra l'altro pare a un prezzo vile, forse versata da un occupante sine titulo;
il primo giudice avrebbe, altresì, errato nel ritenere che, per il periodo successivo alla scadenza, l'attrice non avesse allegato quale sarebbe stato l'uso che avrebbe fatto del bene, dal momento che 4, fin Pt_1 dall'atto introduttivo aveva richiesto una somma pari a un canone congruo per la tipologia dell'immobile secondo i prezzi di mercato, in caso di locazione, tanto è vero che le contestazioni delle convenute non erano sulla mancata dimostrazione della destinazione che l'attrice intendeva imprimere all'immobile, sicché avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto di cui all'art. 115 c.p.c.; ancora, il primo giudice avrebbe completamente omesso di motivare adeguatamente le ragioni per le quali si era discostato dalla c.t.u., neppure citata, e, infine, avrebbe dovuto condannare le convenute anche perché, con il loro comportamento scorretto, avevano impedito a 4 di divenire proprietaria dell'immobile e di goderne, Pt_1
pagina 7 di 15 liberandolo da un'occupazione abusiva;
l'inerzia (e quindi il comportamento scorretto), infatti, non era consistita solo nel non aver trasferito il bene, ma anche nel non aver posto in essere tutti quei comportamenti utili a tutelare gli interessi di 4. Pt_1
***
Il motivo è infondato.
Nell'avviso d'asta del 31.10.2006 l'immobile oggetto di controversia (lotto 13) era indicato come occupato.
È pacifico, oltre che documentato dal disciplinare di gara del 3.11.2006 (art. 4), che la cessione del bene avveniva con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive.
Il legale rappresentante della società ha dichiarato di aver preso conoscenza e di avere accettato le prescrizioni riportate nel disciplinare di gara, come risulta dalla domanda di partecipazione all'asta e proposta irrevocabile d'acquisto del 4.12.2006, cui il detto disciplinare era allegato.
La deliberazione n. 139 del 10.12.2001 del Comune di (doc. 7 fascicolo CP_2 CP_3
, che disciplinava l'alienazione del patrimonio dell'ente, prevedeva la possibilità del
[...]
conduttore di esercitare il diritto di opzione, precisando che per conduttore doveva intendersi il titolare del contratto di locazione o il legittimo subentrante e che l'unità immobiliare poteva essere venduta agli attuali conduttori o a soggetto ivi residente da almeno 5 anni antecedenti l'adozione della delibera, designato dagli stessi.
Non è contestato da 4 che precedentemente alla gara l'immobile fosse stato Pt_1
concesso in locazione alla signora cfr. ricorso per cassazione di 4, pag. 12). CP_8 Pt_1
Con nota di prot. 11896 del 6.12.2006, ha comunicato a 4 che la Controparte_3 Pt_1 stessa era risultata aggiudicataria in via provvisoria dell'immobile in questione, specificando che era stato notificato atto di citazione in data 28.11.2006, “proposto dalla utilizzatrice [ CP_8 avente ad oggetto il riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto”.
La circostanza che la avesse poi, di fatto, lasciato l'immobile e che fosse subentrato CP_8
un occupante illegittimo non ha valenza determinante ai fini in esame.
Infatti, a nulla rileva che non fosse stato riconosciuto alla il diritto di opzione, CP_8
circostanza che non incide sul distinto rapporto obbligatorio in essere che, non era cessato, né consensualmente né in forza di pronuncia giudiziale.
Ciò che rileva, in sostanza, è la consapevolezza, in capo alla società promissaria acquirente, del fatto che l'immobile era comunque occupato in forza di un titolo, sicché non vi era alcuna garanzia sui tempi occorrenti per liberarlo.
pagina 8 di 15 Correttamente, pertanto, il primo giudice ha liquidato il danno sulla base del prospetto allegato da alla memoria istruttoria (doc. 13), da cui risultava che veniva Controparte_3 corrisposto (o doveva essere corrisposto) dalla l canone di € 191,10 mensili. CP_8
Ciò assorbe la censura relativa alla destinazione che sarebbe stata impressa all'immobile una volta che fosse divenuta proprietaria e al danno che questa avrebbe subito Parte_1
successivamente alla scadenza.
In ogni caso, quanto alla dedotta prova di siffatta destinazione, secondo l'attrice in riassunzione questa si ricaverebbe dalla mancata contestazione da parte delle convenute.
La parte non deduce, quindi, che aveva dimostrato, con altri mezzi, che il bene fosse stato acquistato per essere locato a terzi e che vi fosse stata la concreta possibilità di locarlo o di venderlo.
Al riguardo, si osserva che inconferente è il richiamo all'art. 115 c.p.c., poiché l'onere di analitica contestazione, di cui all'articolo 115 c.p.c., sussiste soltanto quando i fatti dedotti in giudizio siano comuni alle parti, mentre non opera per i fatti i quali non possono che essere a conoscenza soltanto della parte che li deduce (Cass. n. 26042/2020).
In definitiva, il danno, che, com'è noto, deve derivare in via diretta dall'inadempimento per la mancata stipula nei tempi convenuti, consiste, ad avviso della Corte, nella mancata percezione dei canoni che la corrispondeva al al momento della CP_8 CP_2 CP_2
domanda di partecipazione alla gara, in quanto, anche se la stipula fosse stata tempestiva,
l'acquirente avrebbe percepito quel canone fino alla data dell'effettivo rilascio del bene da parte della conduttrice (che aveva instaurato un giudizio, trascrivendo la domanda, e aveva proposto ricorso per sequestro giudiziario), a nulla rilevando che questa avesse di fatto abbandonato l'immobile.
A fronte di quanto sopra, deve essere disattesa anche la critica mossa al tribunale per essersi discostato dalla c.t.u.
Se è vero che il giudice, nella fase istruttoria della causa, aveva posto il quesito concernente la determinazione del valore locativo della res, è anche vero che la rilevanza di tale quesito e della correlata risposta ben può venir meno qualora, nella diversa fase della decisione, quello stesso giudice ritenga rilevanti elementi che prescindono dall'accertamento disposto, rendendolo superfluo.
Come si è visto, il tribunale ha seguito un diverso iter logico-giuridico nel determinare il danno direttamente connesso all'inadempimento contrattuale, di talché era venuto meno il rilievo dell'accertamento peritale del valore locativo.
pagina 9 di 15 Il primo giudice, dunque, non si è discostato dai valori indicati dal C.T.U., reputandoli inattendibili e individuandone altri, ma ha individuato una differente modalità di quantificazione del danno.
Conseguentemente, non aveva alcun onere di motivare sul punto.
Da ultimo, non risulta che l'attrice abbia chiesto in primo grado il risarcimento del danno derivante dalla condotta inerte delle convenute, per non essersi attivate, anche in via giudiziale, per liberare l'immobile al fine di tutelare gli interessi dell'acquirente, avendo chiesto soltanto in grado di appello di incrementare l'importo risarcitorio a tale titolo, ciò in violazione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c.
Al riguardo, si osserva, del resto, che la novità della domanda era stata rilevata dalla sentenza di appello poi cassata e che nessuna critica alla statuizione era stata mossa nel ricorso per cassazione.
***
Il secondo motivo, che censura il capo 4.2. della sentenza di primo grado, è così rubricato:
‹‹Sul vizio di errata interpretazione di una circostanza di fatto e vizio di illogica e contraddittoria motivazione della sentenza al capo 4.2. laddove il Giudice di prime cure ha omesso di riconoscere in capo alla 4 un Pt_1 risarcimento del danno a titolo di danno emergente pari agli interessi non goduti sulla somma versata a titolo di deposito cauzionale››.
Lamenta l'attrice in riassunzione che il giudice sarebbe partito dal presupposto errato secondo cui la sentenza costitutiva esplica i suoi effetti ex tunc, mentre, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza ex art. 2932 c.c., avente natura costitutiva, spiega la sua efficacia con decorrenza ex nunc al momento del suo passaggio in giudicato;
da ciò discenderebbe che, laddove il promittente venditore abbia incamerato il deposito cauzionale rendendosi però inadempiente, il promissario acquirente ha diritto a vedersi riconosciuti gli interessi maturati sulla somma versata, “diversamente, la parte inadempiente godrebbe di un ingiustificato vantaggio, e senza una condanna alla restituzione, il sinallagma contrattuale, venuto meno a causa dell'inadempimento, non si potrebbe considerare il ripristinato”; in questi 16 anni la Controparte_4
aveva incamerato il deposito cauzionale pari a 150.000,00 euro e aveva omesso di trasferire la proprietà dell'immobile, ma al contempo aveva goduto di un ingiustificato arricchimento derivante dai frutti del deposito, con grave squilibrio nella posizione delle parti.
***
Il motivo è infondato.
pagina 10 di 15 Il pagamento del prezzo pattuito costituisce la prestazione tipica del contratto definitivo perseguito dalle parti con il contratto preliminare e il suo adempimento anticipato (o, come nella specie, il versamento del deposito cauzionale), sulla base degli accordi negoziali assunti con il contratto preliminare, in quanto prestazione dovuta, non può costituire fonte di danno
(cfr. Cass. n. 5049/2025, che richiama Cass. n. 6207/2001).
Spiega infatti la Suprema Corte che di fronte all'inadempimento del promittente venditore il promissario acquirente ha facoltà di scegliere tra due rimedi alternativi, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento o l'adempimento del contratto medesimo;
con la scelta della seconda via, egli ha inteso mantenere ferme le obbligazioni scaturenti dal contratto preliminare, ivi compresa quella a suo carico del pagamento del prezzo nei termini previsti;
non sussiste alcun diritto di pagare il prezzo convenuto solo al momento del trasferimento della proprietà del bene;
d'altra parte, il pagamento del prezzo, o la sua offerta nei modi legge, costituisce, a norma dell'art. 2932 comma 2 c.c., una prestazione necessaria per l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, salvo che la prestazione non sia ancora esigibile;
nessun danno si può quindi lamentare per avere versato nel termine previsto dal preliminare, anziché contestualmente al trasferimento in suo favore della proprietà dell'immobile, il prezzo convenuto per la vendita.
In ossequio a tali principi di diritto, avendo 4 agito ai sensi dell'art. 2932 c.c., non è Pt_1
configurabile il danno emergente pari agli interessi non goduti sulla somma versata a titolo di deposito cauzionale, somma che, come affermato dal tribunale, sarebbe stata egualmente versata, con le stesse modalità, anche qualora le parti fossero pervenute tempestivamente alla stipula.
***
Il terzo motivo è così rubricato: ‹‹Sul diritto della 4 ad un risarcimento del danno pari a 2.500,00 Pt_1 euro/mese quale prezzo di mercato della locazione››.
L'attrice in riassunzione denuncia una serie di errori in cui sarebbe incorso il C.T.U. nel quantificare il prezzo di mercato della locazione dell'immobile, così come il prezzo di mercato in caso di vendita, sottostimandoli, e ripropone la ricostruzione già offerta dal proprio C.T.P.
***
Il motivo rimane assorbito nel rigetto del primo motivo.
***
pagina 11 di 15 Il quarto motivo, che censura il capo 4.4. della sentenza di primo grado, è così rubricato: ‹‹Sul vizio di motivazione ed errata interpretazione di norme di diritto relativamente alla richiesta dei danni da responsabilità da contatto››.
Lamenta l'attrice in riassunzione che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata (in cui si legge: “… Il tribunale osserva che la stessa attrice ha implicitamente escluso di aver subito, per tale causa, un danno di natura patrimoniale … e ha quindi chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale. Non ha tuttavia specificato – nell'atto di citazione e nella prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. – le concrete modalità della lesione subita, né i criteri alla cui stregua liquidare il danno. Pertanto, non può essere accolta la domanda risarcitoria proposta con riferimento a tale aspetto”), la difesa già dall'atto di citazione riteneva che, con il proprio comportamento scorretto, gli enti convenuti avessero violato il legittimo affidamento della società circa il rispetto delle regole di gara e faceva espresso riferimento alla responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., risarcibile unitamente a quella contrattuale ex art. 1218 c.c., responsabilità precontrattuale che dava diritto a vedere risarcito l'interesse negativo, che si sostanzia in tutte quelle occasioni di investimento sfumate a causa del comportamento delle convenute;
e infatti, 4 aveva Pt_1
“dovuto sempre tenere bloccata la somma necessaria per il trasferimento nell'attesa che la Controparte_4 si “decidesse” a trasferire l'immobile. Somme quindi che la stessa non ha potuto reinvestire in altre e diverse operazioni che potevano essere vantaggiose per la società stessa”.
***
Anche questo motivo è infondato.
La stessa formulazione della censura dimostra la correttezza delle argomentazioni spese dal tribunale, che si condividono integralmente, dal momento che la parte si limita a dedurre genericamente di non aver potuto reinvestire la somma in non meglio specificate operazioni, senza allegare (né tanto meno provare) alcun elemento specifico e senza superare, pertanto, il condivisibile ragionamento del primo giudice, con il quale, in sostanza, non si confronta.
***
In conclusione, l'appello principale deve essere rigettato.
***
Rimane da esaminare l'appello incidentale riproposto da . Controparte_3
L'unico motivo denuncia ‹‹violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 1362 e ss. cod. civ. e artt. 88 e 97 R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e art. 16 penultimo comma R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, in una con contraddittorietà della motivazione››.
Lamenta la convenuta in riassunzione che sarebbe stata erroneamente condannata al risarcimento del danno subito da 4, nonché al pagamento delle spese di c.t.u. e, pro Pt_1
pagina 12 di 15 quota, delle spese di lite, pur avendo il giudice di primo grado sostanzialmente accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e pur avendone riconosciuto l'estraneità alla domanda ex art. 2932 c.c. formulata dall'attrice; difatti, (società a Controparte_3
partecipazione totalitaria pubblica, costituita dal cui erano stati affidati i CP_2 compiti tecnico-amministrativi per procedere all'alienazione di alcuni immobili che il comune aveva deciso di vendere) non era proprietaria dell'immobile, né poteva influire sulle procedure di vendita, in ordine alle quali aveva rivestito il ruolo di mera mandataria, tenuta a seguire le direttive impartite da , in virtù del ruolo meramente tecnico-esecutivo rivestito. CP_1
***
L'appello incidentale è inammissibile.
Come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 33629/2022), il sistema delle impugnazioni previsto dal codice di rito pone a carico dell'impugnante incidentale l'onere di rispettare due termini:
(a) un termine “esterno”, così definibile perché preesistente alla proposizione di qualsiasi impugnazione, previsto dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ.;
(b) un termine “interno”, previsto dall'art. 343 c.p.c., non derogabile in alcun modo (salva la rimessione in termini di cui all'art. 153 c.p.c.), la cui ratio non è la certezza dei rapporti giuridici, ma la salvaguardia della parità processuale delle parti e del diritto di difesa dell'appellante principale rispetto alle doglianze formulate con l'appello incidentale.
Questi due termini sono tra loro complementari e non alternativi, ovvero legati da un nesso di implicazione unilaterale, sicché, ove non sia rispettato il termine per il deposito in cancelleria della comparsa contenente l'appello incidentale previsto dall'art. 343 c.p.c., l'appello è inammissibile, a nulla rilevando che per tale appellante non sia ancora spirato il termine di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c. (così Cass. 06/03/2020, n. 6386; Cass. 19/06/2015, n. 12724).
Il termine per la proposizione dell'appello incidentale, in difetto di espressa qualificazione positiva come “libero”, va poi calcolato, in quanto termine a ritroso, con esclusione del giorno iniziale (dies a quo) ovvero del giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione (o della data dell'udienza differita di ufficio dal giudice ex art. 168 bis, quinto comma,
c.p.c.: cfr. Cass. 06/02/2017, n. 3081), e con computo, invece, di quello finale (dies ad quem: così Cass. 16/05/2013, n. 11965).
Ciò detto, nella specie, l'atto di citazione in appello indicava come data dell'udienza di comparizione quella del 15.4.2015.
pagina 13 di 15 Dallo “storico eventi” del fascicolo, prodotto da , non risulta alcun decreto di Controparte_3 differimento ai sensi dell'allora vigente art. 168 bis, quinto comma, c.p.c., risultando esclusivamente la seguente annotazione: “designato giudice Cianfrocca e fissata prima udienza al 21/04/2015”.
Né la parte ha allegato la presenza in atti del decreto suddetto.
Deve pertanto concludersi che l'udienza del 15.4.2015 è stata differita d'ufficio alla prima udienza utile del 21.4.2015, ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c.
Ne consegue che sicuramente tardiva è la costituzione in data 30.3.2015 a fronte dell'udienza del 15.4.2015, sicché il gravame incidentale è inammissibile.
***
Vanno ora regolate le spese di lite.
Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso e al loro risultato (Cass. n. 30184/2018; Cass. 13 giugno 2018, n. 15506).
Nella specie, come si è visto, la sentenza di primo grado è stata confermata, sicché vanno liquidate solo le spese delle fasi di impugnazione.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese di tali fasi (giudizio di appello, giudizio di legittimità e giudizio di rinvio) tra e devono essere compensate. Parte_1 Controparte_3
Quanto a , vittoriosa in base all'esito finale della lite, dette spese vanno CP_1
liquidate in base al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, secondo lo scaglione indeterminabile complessità media, applicando i valori medi per la fase di studio, la fase introduttiva e la fase decisionale e i valori minimi per la fase istruttoria/trattazione nel giudizio di appello e nel presente giudizio di rinvio.
Le spese vanno così liquidate: per il giudizio di appello € 10.313,00 (€ 2.518,00 fase di studio;
€ 1.665,00 fase introduttiva;
€
1.843,00 fase istruttoria/trattazione; € 4.287,00 fase decisionale); per giudizio di legittimità € 6.585,00 (€ 2.869,00 fase di studio;
€ 2.224,00 fase introduttiva;
€
1.492,00 fase decisionale); per il giudizio di rinvio € 10.313,00 (€ 2.518,00 fase di studio;
€ 1.665,00 fase introduttiva;
€
1.843,00 fase istruttoria/trattazione; € 4.287,00 fase decisionale).
pagina 14 di 15 Nulla per spese nei confronti di rimasta contumace nel giudizio di Controparte_4
appello e nel presente giudizio di rinvio e non costituitasi neppure nel giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della
Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 36596/2021, pubblicata in data 25.11.2021, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Controparte_3
3) compensa tra e le spese del giudizio di Parte_1 Controparte_3
appello, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio;
4) condanna al pagamento, in favore di , delle spese Pt_1 Pt_1 CP_1 processuali del giudizio di appello, che liquida in € 10.313,00 per compensi, delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in € 6.585,00 per compensi, e delle spese processuali del presente giudizio di rinvio, che liquida in € 10.313,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge;
5) nulla per spese nei confronti di CP_4 CP_4
Roma, 24.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c., in funzione di giudice di rinvio, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1047/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 24.4.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Massimo Ventura e Alessandra Gentile, giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
, già c.f. CP_1 CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Giorgio Pasquali, giusta procura generale alle liti per atto notaio del 23.2.2022, rep. n. 21680 racc. 11519, allegata alla comparsa di Persona_1
costituzione e risposta nel giudizio di rinvio
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
pagina 1 di 15 NONCHÈ
p.i. Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv.to Cecilia Nusiner, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Controparte_4
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE, CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come ricostruito nell'ordinanza n. 36596/2021 della Corte di cassazione a sezioni unite, pubblicata in data 25.11.2021, (di seguito ) conveniva in giudizio, Parte_1 Parte_1
innanzi al tribunale di Roma, il e CP_2 Controparte_3 [...]
per ottenere il trasferimento coattivo, ai sensi dell'art. 2932 c.c., della proprietà CP_4 di un immobile sito in piazza Margana n. 24, al prezzo di € 755.000,00, indicato nella CP_2
proposta di acquisto e accettato, all'esito di aggiudicazione provvisoria, nonché il risarcimento dei danni.
***
Il tribunale accoglieva le domande, disponeva il trasferimento dell'immobile e condannava i convenuti in solido al risarcimento dei danni, liquidandone l'importo ritenuto di giustizia.
***
Decidendo sui gravami principale di 4 e incidentale di , la corte Pt_1 Controparte_3
d'appello di Roma respingeva l'impugnazione principale e accoglieva, invece, quella incidentale, confermando il giudizio del tribunale circa la non ostatività della trascrizione della domanda proposta dall'occupante l'immobile rispetto all'adempimento degli obblighi discendenti dal preliminare e ritenendo corretta la determinazione dei danni fatta dal primo giudice;
reputava, tuttavia, che di tale danno non dovesse rispondere la società CP_3
giacché questa non aveva avuto alcun potere decisionale circa l'eventuale stipula o
[...]
meno del contratto definitivo.
***
La sentenza della corte d'appello veniva deliberata nella camera di consiglio del 24 giugno
2015, come attestato in calce alla stessa, a fronte dei termini ordinari concessi per gli scritti pagina 2 di 15 conclusivi delle parti rispettivamente scadenti il 22 giugno 2015, quanto alle comparse conclusionali, e il 9 luglio 2015, quanto alle memorie di replica, e veniva depositata in cancelleria il 10 febbraio 2016.
***
proponeva ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, Parte_1 Parte_2
resistevano con distinti controricorsi, non svolgeva
[...] Controparte_4
difese.
***
La causa veniva assegnata alle Sezioni unite, avendo la seconda sezione civile della Corte ravvisato un contrasto di giurisprudenza sulla questione, sollevata con il primo motivo di ricorso e da considerare in ogni caso come questione di massima di particolare importanza, della sussistenza o meno della nullità della sentenza (nella specie, di quella d'appello) che sia stata emessa prima della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 190 c.p.c. (o di anche uno solo di essi).
***
Dopo aver ricostruito, nei termini sin qui descritti, l'iter processuale e dopo aver sintetizzato i motivi di ricorso di Stellina 4, dato atto del contrasto, in seno alla giurisprudenza della Corte, tra due orientamenti, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto:
‹‹la parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero per replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia;
la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità dei difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo››.
Hanno quindi accolto il primo motivo di ricorso e hanno cassato l'impugnata sentenza in relazione a esso, con assorbimento dei restanti motivi, rinviando la causa a questa Corte, in diversa composizione, per una nuova deliberazione e per provvedere anche sulle spese del giudizio svoltosi in sede di legittimità.
***
pagina 3 di 15 Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., già appellante Parte_1
principale, ha formulato le seguenti conclusioni:
‹‹Voglia l'Illustrissima Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 7816 del 2014 relativamente ai capi 4.2, 4.3 e 4.4 e per le motivazioni esposte in atti, così statuire:
- confermata la responsabilità delle convenute così statuito nella sentenza di primo grado, condannare
[...] CP_
, la Campidoglio Finance S.r.l. e Risorse per Roma. , nei limiti delle responsabilità a ciascuno CP_1 ascrivibili, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla società attrice a causa del mancato trasferimento dell'immobile nonché a causa del ritardo con cui l'immobile verrà ad essere trasferito ai sensi dell'articolo 2932
c.c., danni questi quantificati 1) nella misura di euro circa 2.500 euro/mese, oltre agli adeguamenti (da calcolarsi dal mese di giugno 2007 fino alla effettiva data di trasferimento dell'immobile), o in subordine in quella diversa misura fissata dal CTU nel corso della consulenza svolta in primo grado e pari a euro 1.830,00 al mese di luglio
2007, oltre agli adeguamenti (da calcolarsi comunque dal mese di giugno del 2007 fino alla effettiva data di trasferimento dell'immobile), 2) nella misura degli interessi legali maturati sull'importo di euro 150.000,00 versato a titolo di deposito cauzionale, dal mese di dicembre 2006 fino alla sua restituzione;
3) nelle somme dovute a titolo di responsabilità da contatto per la cui quantificazione ci si rimette all'adita Corte nella misura che verrà ritenuta congrua.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.››.
***
Si è costituita in giudizio, in data 27.5.2022, già appellante Controparte_3
incidentale, formulando le seguenti conclusioni:
‹‹Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adìta, ogni contraria istanza disattesa e reietta:
1. accertare e dichiarare infondato l'appello proposto da avverso la sentenza 24 marzo – 3 aprile Parte_1
2014 n. 7816 del Tribunale di Roma”
2. in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la suindicata sentenza di I grado nella parte in cui ha condannato in solido al risarcimento dei danni in favore di al pagamento Controparte_3 Parte_1 delle spese di CTU e pro quota a quello delle spese di lite.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei tre gradi di giudizio.››.
***
Si è, altresì, costituita in giudizio, in data 31.5.2022, , formulando le seguenti CP_1
conclusioni:
‹‹Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita: ritenere e dichiarare inammissibili e/o infondati i motivi di gravame proposti e le domande attrici e, per l'effetto,
rigettare totalmente il gravame avversario e le domande attrici in quanto inammissibili, infondati in fatto ed in diritto e prive di supporto probatorio.
Con ogni conseguenza di legge.››.
***
pagina 4 di 15 All'udienza del 23.6.2022, la Corte ha dichiarato la contumacia di e ha Controparte_4
rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 28.3.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 24.4.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
I difensori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e, all'udienza del 24.4.2025, ad esclusione del difensore di , hanno discusso oralmente la causa, CP_1
concludendo come da verbale.
***
La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
***
Orbene, le Sezioni Unite hanno cassato la sentenza della Corte di appello in quanto affetta da nullità per aver deciso la controversia senza attendere la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, rinviando a questa Corte anche per le spese del giudizio di legittimità.
A ciò consegue, analogamente al caso di rinvio di natura restitutoria (c.d. rinvio improprio, che si verifica quando la sentenza impugnata, senza entrare nel merito, si sia limitata a una pronuncia meramente processuale), che a questa Corte in funzione di giudice del rinvio è attribuita la veste non già di giudice della fase rescissoria del giudizio di cassazione, come nell'ipotesi del rinvio prosecutorio (c.d. rinvio proprio), bensì di giudice dell'appello contro la sentenza del tribunale, con tutti i poteri connaturati a tale funzione, in vista della pronuncia di una decisione di carattere sostitutivo di quella di primo grado (cfr. Cass. n. 23314/2018).
***
Ciò chiarito, l'attrice in riassunzione ha premesso che, nella pendenza dei precedenti gradi di giudizio, aveva verificato che l'immobile continuava a essere occupato abusivamente, senza che avesse svolto alcuna azione tesa alla liberazione dello stesso o alla Controparte_4
regolarizzazione contrattuale con gli occupanti;
ha evidenziato, altresì, che si era avveduta del fatto che aveva trascritto la sentenza di primo grado, senza comunicare CP_1
alcunché, nonostante le condizioni per il trasferimento della proprietà (cioè il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e quindi il pagamento del prezzo) non si fossero mai verificate, tanto che la società si era vista costretta a incardinare un giudizio allo scopo di far accertare che la proprietà dell'immobile è rimasta in capo a e, in via Controparte_4
pagina 5 di 15 subordinata, nell'ipotesi in cui la stessa fosse stata ritenuta in qualche modo proprietaria, al fine di far accertare l'occupazione abusiva dell'immobile da parte dei signori , CP_5
, , con condanna di questi ultimi all'immediato rilascio Controparte_6 Controparte_7
del bene;
ha concluso che quanto sopra dimostrava inequivocabilmente il comportamento in malafede delle convenute, che avevano perseverato nel consentire l'occupazione abusiva dell'immobile.
Ha quindi reiterato i già articolati motivi di appello.
***
Dal canto suo, la convenuta in riassunzione , già appellante incidentale, ha Controparte_3 eccepito preliminarmente l'inammissibilità delle circostanze nuove rappresentate da Pt_1
4, riguardanti il fatto che nelle more 4 avrebbe “verificato che l'immobile de quo continua ad Pt_1 essere occupato da occupanti senza titolo, senza che , quale proprietaria dell'immobile, in Controparte_4 tutti questi anni abbia mai svolto alcuna azione per la sua liberazione ovvero abbia contrattualizzato con gli occupanti il godimento dell'immobile” e il fatto che avrebbe trascritto la sentenza di CP_1
primo grado nonostante le condizioni per il trasferimento della proprietà non si fossero mai verificate.
***
Con le note conclusive, entrambe le parti hanno depositato la sentenza n. 12557/2023, con cui il tribunale di Roma, a definizione del giudizio R.G. n. 8148/2020, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di rispetto alle domande proposte da;
ha Controparte_3 Parte_1
accolto le domande principali di accertamento negativo da questa proposte nei confronti di statuendo che, sino al perfezionamento dell'effetto traslativo per Controparte_4
effetto del passaggio in giudicato della sentenza n. 7816/2014 e al pagamento del saldo prezzo, è la il soggetto titolare del cespite di cui è causa ed è Controparte_4
conseguentemente detto soggetto quello tenuto a conservare la titolarità del bene e ad essere gravato di tutti gli oneri di custodia, pesi e oneri, quantificati nella misura di €
15.074,88, oltre interessi;
ha rigettato la domanda di parte attrice di accertamento dell'illegittimità della trascrizione della sentenza del tribunale n. 7816/2014 e ogni conseguente domanda di condanna alla sua cancellazione a onere e spese delle parti convenute;
ha rigettato ogni altra domanda dell'attrice.
***
pagina 6 di 15 Ritiene la Corte che irrilevanti ai fini del decidere siano le circostanze relative al giudizio R.G.
n. 8148/2020, in quanto la questione inerente alla occupazione abusiva dell'immobile rimane assorbita nelle ragioni che saranno appresso spiegate.
***
Si procede, di seguito, all'esame dell'appello principale.
***
Il primo motivo, che censura il capo 4.3 della sentenza di primo grado, è così rubricato:
‹‹Violazione dell'art. 115 c.p.c. illogicità e contraddittorietà della motivazione. L'impugnata sentenza va riformata parzialmente laddove ha limitato il risarcimento del danno subito dalla 4 all'importo di euro 17.700,00 Pt_1 pari al solo canone corrisposto dall'occupante dell'immobile da giugno 2007 a marzo 2014››.
Lamenta l'attrice in riassunzione (già appellante) che il tribunale aveva accolto la domanda di risarcimento limitatamente all'importo versato dall'occupante dell'immobile, pari a €
17.700,00, sul presupposto, errato, che:
1. l'attrice non avesse mai contestato di essere a conoscenza che l'immobile era occupato;
2. la stessa, quindi, era subentrata nel rapporto di locazione fino alla scadenza del rapporto, rimasto tuttavia ignoto;
3. per il periodo successivo alla scadenza l'attrice non aveva allegato quale uso avrebbe fatto del bene;
in realtà, dagli atti si evinceva che l'immobile era occupato abusivamente da soggetto rimasto ignoto (la signora infatti, si era allontanata dall'immobile, tanto che, per questo motivo, le era Controparte_8
stato negato il diritto di opzione) e, quindi, non esisteva alcun contratto di locazione nel quale subentrare, con la conseguenza che il primo giudice avrebbe dovuto utilizzare, quale parametro per la quantificazione del danno da mancato godimento del bene, il prezzo di mercato applicabile per la locazione dell'unità abitativa, ma non di certo un'indennità, tra l'altro pare a un prezzo vile, forse versata da un occupante sine titulo;
il primo giudice avrebbe, altresì, errato nel ritenere che, per il periodo successivo alla scadenza, l'attrice non avesse allegato quale sarebbe stato l'uso che avrebbe fatto del bene, dal momento che 4, fin Pt_1 dall'atto introduttivo aveva richiesto una somma pari a un canone congruo per la tipologia dell'immobile secondo i prezzi di mercato, in caso di locazione, tanto è vero che le contestazioni delle convenute non erano sulla mancata dimostrazione della destinazione che l'attrice intendeva imprimere all'immobile, sicché avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto di cui all'art. 115 c.p.c.; ancora, il primo giudice avrebbe completamente omesso di motivare adeguatamente le ragioni per le quali si era discostato dalla c.t.u., neppure citata, e, infine, avrebbe dovuto condannare le convenute anche perché, con il loro comportamento scorretto, avevano impedito a 4 di divenire proprietaria dell'immobile e di goderne, Pt_1
pagina 7 di 15 liberandolo da un'occupazione abusiva;
l'inerzia (e quindi il comportamento scorretto), infatti, non era consistita solo nel non aver trasferito il bene, ma anche nel non aver posto in essere tutti quei comportamenti utili a tutelare gli interessi di 4. Pt_1
***
Il motivo è infondato.
Nell'avviso d'asta del 31.10.2006 l'immobile oggetto di controversia (lotto 13) era indicato come occupato.
È pacifico, oltre che documentato dal disciplinare di gara del 3.11.2006 (art. 4), che la cessione del bene avveniva con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive.
Il legale rappresentante della società ha dichiarato di aver preso conoscenza e di avere accettato le prescrizioni riportate nel disciplinare di gara, come risulta dalla domanda di partecipazione all'asta e proposta irrevocabile d'acquisto del 4.12.2006, cui il detto disciplinare era allegato.
La deliberazione n. 139 del 10.12.2001 del Comune di (doc. 7 fascicolo CP_2 CP_3
, che disciplinava l'alienazione del patrimonio dell'ente, prevedeva la possibilità del
[...]
conduttore di esercitare il diritto di opzione, precisando che per conduttore doveva intendersi il titolare del contratto di locazione o il legittimo subentrante e che l'unità immobiliare poteva essere venduta agli attuali conduttori o a soggetto ivi residente da almeno 5 anni antecedenti l'adozione della delibera, designato dagli stessi.
Non è contestato da 4 che precedentemente alla gara l'immobile fosse stato Pt_1
concesso in locazione alla signora cfr. ricorso per cassazione di 4, pag. 12). CP_8 Pt_1
Con nota di prot. 11896 del 6.12.2006, ha comunicato a 4 che la Controparte_3 Pt_1 stessa era risultata aggiudicataria in via provvisoria dell'immobile in questione, specificando che era stato notificato atto di citazione in data 28.11.2006, “proposto dalla utilizzatrice [ CP_8 avente ad oggetto il riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto”.
La circostanza che la avesse poi, di fatto, lasciato l'immobile e che fosse subentrato CP_8
un occupante illegittimo non ha valenza determinante ai fini in esame.
Infatti, a nulla rileva che non fosse stato riconosciuto alla il diritto di opzione, CP_8
circostanza che non incide sul distinto rapporto obbligatorio in essere che, non era cessato, né consensualmente né in forza di pronuncia giudiziale.
Ciò che rileva, in sostanza, è la consapevolezza, in capo alla società promissaria acquirente, del fatto che l'immobile era comunque occupato in forza di un titolo, sicché non vi era alcuna garanzia sui tempi occorrenti per liberarlo.
pagina 8 di 15 Correttamente, pertanto, il primo giudice ha liquidato il danno sulla base del prospetto allegato da alla memoria istruttoria (doc. 13), da cui risultava che veniva Controparte_3 corrisposto (o doveva essere corrisposto) dalla l canone di € 191,10 mensili. CP_8
Ciò assorbe la censura relativa alla destinazione che sarebbe stata impressa all'immobile una volta che fosse divenuta proprietaria e al danno che questa avrebbe subito Parte_1
successivamente alla scadenza.
In ogni caso, quanto alla dedotta prova di siffatta destinazione, secondo l'attrice in riassunzione questa si ricaverebbe dalla mancata contestazione da parte delle convenute.
La parte non deduce, quindi, che aveva dimostrato, con altri mezzi, che il bene fosse stato acquistato per essere locato a terzi e che vi fosse stata la concreta possibilità di locarlo o di venderlo.
Al riguardo, si osserva che inconferente è il richiamo all'art. 115 c.p.c., poiché l'onere di analitica contestazione, di cui all'articolo 115 c.p.c., sussiste soltanto quando i fatti dedotti in giudizio siano comuni alle parti, mentre non opera per i fatti i quali non possono che essere a conoscenza soltanto della parte che li deduce (Cass. n. 26042/2020).
In definitiva, il danno, che, com'è noto, deve derivare in via diretta dall'inadempimento per la mancata stipula nei tempi convenuti, consiste, ad avviso della Corte, nella mancata percezione dei canoni che la corrispondeva al al momento della CP_8 CP_2 CP_2
domanda di partecipazione alla gara, in quanto, anche se la stipula fosse stata tempestiva,
l'acquirente avrebbe percepito quel canone fino alla data dell'effettivo rilascio del bene da parte della conduttrice (che aveva instaurato un giudizio, trascrivendo la domanda, e aveva proposto ricorso per sequestro giudiziario), a nulla rilevando che questa avesse di fatto abbandonato l'immobile.
A fronte di quanto sopra, deve essere disattesa anche la critica mossa al tribunale per essersi discostato dalla c.t.u.
Se è vero che il giudice, nella fase istruttoria della causa, aveva posto il quesito concernente la determinazione del valore locativo della res, è anche vero che la rilevanza di tale quesito e della correlata risposta ben può venir meno qualora, nella diversa fase della decisione, quello stesso giudice ritenga rilevanti elementi che prescindono dall'accertamento disposto, rendendolo superfluo.
Come si è visto, il tribunale ha seguito un diverso iter logico-giuridico nel determinare il danno direttamente connesso all'inadempimento contrattuale, di talché era venuto meno il rilievo dell'accertamento peritale del valore locativo.
pagina 9 di 15 Il primo giudice, dunque, non si è discostato dai valori indicati dal C.T.U., reputandoli inattendibili e individuandone altri, ma ha individuato una differente modalità di quantificazione del danno.
Conseguentemente, non aveva alcun onere di motivare sul punto.
Da ultimo, non risulta che l'attrice abbia chiesto in primo grado il risarcimento del danno derivante dalla condotta inerte delle convenute, per non essersi attivate, anche in via giudiziale, per liberare l'immobile al fine di tutelare gli interessi dell'acquirente, avendo chiesto soltanto in grado di appello di incrementare l'importo risarcitorio a tale titolo, ciò in violazione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c.
Al riguardo, si osserva, del resto, che la novità della domanda era stata rilevata dalla sentenza di appello poi cassata e che nessuna critica alla statuizione era stata mossa nel ricorso per cassazione.
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Il secondo motivo, che censura il capo 4.2. della sentenza di primo grado, è così rubricato:
‹‹Sul vizio di errata interpretazione di una circostanza di fatto e vizio di illogica e contraddittoria motivazione della sentenza al capo 4.2. laddove il Giudice di prime cure ha omesso di riconoscere in capo alla 4 un Pt_1 risarcimento del danno a titolo di danno emergente pari agli interessi non goduti sulla somma versata a titolo di deposito cauzionale››.
Lamenta l'attrice in riassunzione che il giudice sarebbe partito dal presupposto errato secondo cui la sentenza costitutiva esplica i suoi effetti ex tunc, mentre, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza ex art. 2932 c.c., avente natura costitutiva, spiega la sua efficacia con decorrenza ex nunc al momento del suo passaggio in giudicato;
da ciò discenderebbe che, laddove il promittente venditore abbia incamerato il deposito cauzionale rendendosi però inadempiente, il promissario acquirente ha diritto a vedersi riconosciuti gli interessi maturati sulla somma versata, “diversamente, la parte inadempiente godrebbe di un ingiustificato vantaggio, e senza una condanna alla restituzione, il sinallagma contrattuale, venuto meno a causa dell'inadempimento, non si potrebbe considerare il ripristinato”; in questi 16 anni la Controparte_4
aveva incamerato il deposito cauzionale pari a 150.000,00 euro e aveva omesso di trasferire la proprietà dell'immobile, ma al contempo aveva goduto di un ingiustificato arricchimento derivante dai frutti del deposito, con grave squilibrio nella posizione delle parti.
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Il motivo è infondato.
pagina 10 di 15 Il pagamento del prezzo pattuito costituisce la prestazione tipica del contratto definitivo perseguito dalle parti con il contratto preliminare e il suo adempimento anticipato (o, come nella specie, il versamento del deposito cauzionale), sulla base degli accordi negoziali assunti con il contratto preliminare, in quanto prestazione dovuta, non può costituire fonte di danno
(cfr. Cass. n. 5049/2025, che richiama Cass. n. 6207/2001).
Spiega infatti la Suprema Corte che di fronte all'inadempimento del promittente venditore il promissario acquirente ha facoltà di scegliere tra due rimedi alternativi, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento o l'adempimento del contratto medesimo;
con la scelta della seconda via, egli ha inteso mantenere ferme le obbligazioni scaturenti dal contratto preliminare, ivi compresa quella a suo carico del pagamento del prezzo nei termini previsti;
non sussiste alcun diritto di pagare il prezzo convenuto solo al momento del trasferimento della proprietà del bene;
d'altra parte, il pagamento del prezzo, o la sua offerta nei modi legge, costituisce, a norma dell'art. 2932 comma 2 c.c., una prestazione necessaria per l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, salvo che la prestazione non sia ancora esigibile;
nessun danno si può quindi lamentare per avere versato nel termine previsto dal preliminare, anziché contestualmente al trasferimento in suo favore della proprietà dell'immobile, il prezzo convenuto per la vendita.
In ossequio a tali principi di diritto, avendo 4 agito ai sensi dell'art. 2932 c.c., non è Pt_1
configurabile il danno emergente pari agli interessi non goduti sulla somma versata a titolo di deposito cauzionale, somma che, come affermato dal tribunale, sarebbe stata egualmente versata, con le stesse modalità, anche qualora le parti fossero pervenute tempestivamente alla stipula.
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Il terzo motivo è così rubricato: ‹‹Sul diritto della 4 ad un risarcimento del danno pari a 2.500,00 Pt_1 euro/mese quale prezzo di mercato della locazione››.
L'attrice in riassunzione denuncia una serie di errori in cui sarebbe incorso il C.T.U. nel quantificare il prezzo di mercato della locazione dell'immobile, così come il prezzo di mercato in caso di vendita, sottostimandoli, e ripropone la ricostruzione già offerta dal proprio C.T.P.
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Il motivo rimane assorbito nel rigetto del primo motivo.
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pagina 11 di 15 Il quarto motivo, che censura il capo 4.4. della sentenza di primo grado, è così rubricato: ‹‹Sul vizio di motivazione ed errata interpretazione di norme di diritto relativamente alla richiesta dei danni da responsabilità da contatto››.
Lamenta l'attrice in riassunzione che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata (in cui si legge: “… Il tribunale osserva che la stessa attrice ha implicitamente escluso di aver subito, per tale causa, un danno di natura patrimoniale … e ha quindi chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale. Non ha tuttavia specificato – nell'atto di citazione e nella prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. – le concrete modalità della lesione subita, né i criteri alla cui stregua liquidare il danno. Pertanto, non può essere accolta la domanda risarcitoria proposta con riferimento a tale aspetto”), la difesa già dall'atto di citazione riteneva che, con il proprio comportamento scorretto, gli enti convenuti avessero violato il legittimo affidamento della società circa il rispetto delle regole di gara e faceva espresso riferimento alla responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., risarcibile unitamente a quella contrattuale ex art. 1218 c.c., responsabilità precontrattuale che dava diritto a vedere risarcito l'interesse negativo, che si sostanzia in tutte quelle occasioni di investimento sfumate a causa del comportamento delle convenute;
e infatti, 4 aveva Pt_1
“dovuto sempre tenere bloccata la somma necessaria per il trasferimento nell'attesa che la Controparte_4 si “decidesse” a trasferire l'immobile. Somme quindi che la stessa non ha potuto reinvestire in altre e diverse operazioni che potevano essere vantaggiose per la società stessa”.
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Anche questo motivo è infondato.
La stessa formulazione della censura dimostra la correttezza delle argomentazioni spese dal tribunale, che si condividono integralmente, dal momento che la parte si limita a dedurre genericamente di non aver potuto reinvestire la somma in non meglio specificate operazioni, senza allegare (né tanto meno provare) alcun elemento specifico e senza superare, pertanto, il condivisibile ragionamento del primo giudice, con il quale, in sostanza, non si confronta.
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In conclusione, l'appello principale deve essere rigettato.
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Rimane da esaminare l'appello incidentale riproposto da . Controparte_3
L'unico motivo denuncia ‹‹violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 1362 e ss. cod. civ. e artt. 88 e 97 R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e art. 16 penultimo comma R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, in una con contraddittorietà della motivazione››.
Lamenta la convenuta in riassunzione che sarebbe stata erroneamente condannata al risarcimento del danno subito da 4, nonché al pagamento delle spese di c.t.u. e, pro Pt_1
pagina 12 di 15 quota, delle spese di lite, pur avendo il giudice di primo grado sostanzialmente accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e pur avendone riconosciuto l'estraneità alla domanda ex art. 2932 c.c. formulata dall'attrice; difatti, (società a Controparte_3
partecipazione totalitaria pubblica, costituita dal cui erano stati affidati i CP_2 compiti tecnico-amministrativi per procedere all'alienazione di alcuni immobili che il comune aveva deciso di vendere) non era proprietaria dell'immobile, né poteva influire sulle procedure di vendita, in ordine alle quali aveva rivestito il ruolo di mera mandataria, tenuta a seguire le direttive impartite da , in virtù del ruolo meramente tecnico-esecutivo rivestito. CP_1
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L'appello incidentale è inammissibile.
Come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 33629/2022), il sistema delle impugnazioni previsto dal codice di rito pone a carico dell'impugnante incidentale l'onere di rispettare due termini:
(a) un termine “esterno”, così definibile perché preesistente alla proposizione di qualsiasi impugnazione, previsto dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ.;
(b) un termine “interno”, previsto dall'art. 343 c.p.c., non derogabile in alcun modo (salva la rimessione in termini di cui all'art. 153 c.p.c.), la cui ratio non è la certezza dei rapporti giuridici, ma la salvaguardia della parità processuale delle parti e del diritto di difesa dell'appellante principale rispetto alle doglianze formulate con l'appello incidentale.
Questi due termini sono tra loro complementari e non alternativi, ovvero legati da un nesso di implicazione unilaterale, sicché, ove non sia rispettato il termine per il deposito in cancelleria della comparsa contenente l'appello incidentale previsto dall'art. 343 c.p.c., l'appello è inammissibile, a nulla rilevando che per tale appellante non sia ancora spirato il termine di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c. (così Cass. 06/03/2020, n. 6386; Cass. 19/06/2015, n. 12724).
Il termine per la proposizione dell'appello incidentale, in difetto di espressa qualificazione positiva come “libero”, va poi calcolato, in quanto termine a ritroso, con esclusione del giorno iniziale (dies a quo) ovvero del giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione (o della data dell'udienza differita di ufficio dal giudice ex art. 168 bis, quinto comma,
c.p.c.: cfr. Cass. 06/02/2017, n. 3081), e con computo, invece, di quello finale (dies ad quem: così Cass. 16/05/2013, n. 11965).
Ciò detto, nella specie, l'atto di citazione in appello indicava come data dell'udienza di comparizione quella del 15.4.2015.
pagina 13 di 15 Dallo “storico eventi” del fascicolo, prodotto da , non risulta alcun decreto di Controparte_3 differimento ai sensi dell'allora vigente art. 168 bis, quinto comma, c.p.c., risultando esclusivamente la seguente annotazione: “designato giudice Cianfrocca e fissata prima udienza al 21/04/2015”.
Né la parte ha allegato la presenza in atti del decreto suddetto.
Deve pertanto concludersi che l'udienza del 15.4.2015 è stata differita d'ufficio alla prima udienza utile del 21.4.2015, ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c.
Ne consegue che sicuramente tardiva è la costituzione in data 30.3.2015 a fronte dell'udienza del 15.4.2015, sicché il gravame incidentale è inammissibile.
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Vanno ora regolate le spese di lite.
Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso e al loro risultato (Cass. n. 30184/2018; Cass. 13 giugno 2018, n. 15506).
Nella specie, come si è visto, la sentenza di primo grado è stata confermata, sicché vanno liquidate solo le spese delle fasi di impugnazione.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese di tali fasi (giudizio di appello, giudizio di legittimità e giudizio di rinvio) tra e devono essere compensate. Parte_1 Controparte_3
Quanto a , vittoriosa in base all'esito finale della lite, dette spese vanno CP_1
liquidate in base al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, secondo lo scaglione indeterminabile complessità media, applicando i valori medi per la fase di studio, la fase introduttiva e la fase decisionale e i valori minimi per la fase istruttoria/trattazione nel giudizio di appello e nel presente giudizio di rinvio.
Le spese vanno così liquidate: per il giudizio di appello € 10.313,00 (€ 2.518,00 fase di studio;
€ 1.665,00 fase introduttiva;
€
1.843,00 fase istruttoria/trattazione; € 4.287,00 fase decisionale); per giudizio di legittimità € 6.585,00 (€ 2.869,00 fase di studio;
€ 2.224,00 fase introduttiva;
€
1.492,00 fase decisionale); per il giudizio di rinvio € 10.313,00 (€ 2.518,00 fase di studio;
€ 1.665,00 fase introduttiva;
€
1.843,00 fase istruttoria/trattazione; € 4.287,00 fase decisionale).
pagina 14 di 15 Nulla per spese nei confronti di rimasta contumace nel giudizio di Controparte_4
appello e nel presente giudizio di rinvio e non costituitasi neppure nel giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della
Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 36596/2021, pubblicata in data 25.11.2021, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Controparte_3
3) compensa tra e le spese del giudizio di Parte_1 Controparte_3
appello, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio;
4) condanna al pagamento, in favore di , delle spese Pt_1 Pt_1 CP_1 processuali del giudizio di appello, che liquida in € 10.313,00 per compensi, delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in € 6.585,00 per compensi, e delle spese processuali del presente giudizio di rinvio, che liquida in € 10.313,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge;
5) nulla per spese nei confronti di CP_4 CP_4
Roma, 24.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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