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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/12/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1703/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Grotteria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 1703 dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dagli avv.ti Luigi SI e
CA SI ed elettivamente domiciliata in Perugia, alla Piazza Italia n. 9 presso lo studio dell'avv. Carlo Orlando, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
- opponente
CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
e (C.F. , rappresentati e C.F._2 Controparte_3 C.F._3 difesi dagli avv.ti Matteo Tofanelli e Pier Luigi Iantaffi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Terni, via Primo Maggio n. 40, giusta procura allegata alla comparsa per l'avv. Iantaffi e nuova procura in sostituzione del precedente difensore (avv. Alessandro Tofanelli) depositata in data
14.07.2025 per l'avv. Matteo Tofanelli;
- opposti
OGGETTO: contratti bancari e successione ereditaria;
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 02/12/2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio depositato in data 16.05.2024, , e CP_1 CP_2 CP_3
nella dichiarata qualità di eredi della sig.ra adivano questo Tribunale per
[...] Persona_1 ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti dell'odierna opponente, per la consegna di Controparte_4 documentazione contrattuale relativa a un rapporto di mutuo ipotecario del 7 novembre 1995.
1.1. A sostegno del ricorso monitorio, gli odierni opponenti deducevano: - che, tra la società CP_4 ed i sig.ri e (rispettivamente loro madre e nonno) era stato
[...] Persona_1 Parte_2 stipulato un contratto di mutuo ipotecario in data 7 novembre 1995, con atto a rogito del notaio Per_2 in Roma repertorio 10695, raccolta n. 5049, con una rimborsabilità stabilita in 72 rate mensili anticipate,
con il termine all'08 novembre 2001, garantito da ipoteca volontaria di primo grado sull'immobile sito in Terni alla Via Peschiera n. 5, rinnovata nel 2015 e tutt'ora sussistente;
- che, il sig. Parte_2 era deceduto senza fare testamento e, al momento dell'esecuzione forzata intrapresa dalla CP_4
la sig.ra aveva dichiarato di essere l'unica erede seppur senza formalizzare alcuna
[...] Persona_1 accettazione, né rinuncia all'eredità; - che, all'esito del procedimento penale n. 10723/04 nei confronti dell'allora amministratore delegato della sig. (con condanna dello Controparte_4 Persona_3 stesso per il reato di cui all'art. 644 c.p.), era stato dichiarato ed accertato per mezzo del consulente tecnico incaricato, che il mutuo stipulato presentava un tasso di interesse usurario;
- che la CP_4 aveva convenuto in giudizio la sig.ra innanzi a questo Tribunale, il quale aveva
[...] Persona_1 accertato la qualità di chiamata all'eredità con la sentenza n. 730/2013 (R.G. n. 832/2012), ma aveva anche dichiarato la domanda improcedibile per intervenuta formazione del giudicato;
- che, l'odierna parte ingiunta aveva proposto apposito appello (R.G. 242/2017) per la riforma della sentenza n. 709/2017 nel giudizio R.G. n. 1619/2015; - che, con la sentenza n. 42/2021 nel giudizio d'appello R.G. 242/2017 era stata superata la preclusione del giudicato e accertata tanto la qualità di chiamata all'eredità quanto l'accettazione della sig.ra madre degli odierni ricorrenti;
- che, a seguito del giudizio Persona_1 civile R.G. n. 306/2007 innanzi alla Corte d'Appello di Perugia, era stato accertato, in capo alla sig.ra un debito residuo, escluso interessi, pari a complessive Lire 16.114.893, corrispondenti ad € Per_1
8.322,65; - che, con PEC inviata in data 01/12/2023, avevano invitato la ai sensi e per Controparte_4 gli effetti degli artt. 7 e 8 del D.lgs. 196/2003 ed art. 117 co. 1 e 119 co. 4 D.lgs. 385/1993, ad esibire una serie di documenti contabili, ossia (1) il piano di ammortamento del contratto di mutuo di cui sopra;
2) eventuali polizze assicurative con condizioni generali di contratto;
3) ogni altro atto e/o documento afferente alla suddetta posizione;
4) l'estratto contabile delle somme asseritamente dovute con dettaglio del saggio di interesse applicato e delle eventuali commissioni, e ciò secondo i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e in virtù della disposizione di cui all'art. 119 TUB;
- che, tuttavia, nessuna documentazione era stata ancora consegnata dall'opponente e vi era pericolo di danno derivante dalle difficoltà incontrate nella vendita dell'immobile ipotecato, sito in via Peschiera n. 5.
1.2. In data 01.08.2024, questo Tribunale emetteva il decreto ingiuntivo n. 473/24, provvisoriamente esecutivo, notificato alla in data 26.08.2024, unitamente ad atto di precetto. CP_4
1.3. Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione avverso il CP_4 predetto decreto, eccependo - in via preliminare - l'incompetenza territoriale del Tribunale di Terni in favore del Tribunale di Roma, ove era stato sottoscritto il contratto, aveva sede la società debitrice, doveva avvenire la consegna della documentazione nonché l'esecuzione della sottostante obbligazione di pagamento ed essendo stata, peraltro, espressamente pattuita, all'art. 9 del contratto di mutuo del 1995, la competenza territoriale esclusiva del Tribunale Ordinario di Roma.
1.4. Nel merito, l'opponente deduceva il difetto di legittimazione attiva degli opposti per mancata prova della loro qualità di eredi, l'insussistenza di un obbligo di consegna della documentazione per decorso del termine decennale di conservazione e per aver già fornito la stessa in precedenti contenziosi, nonché per la natura di atto pubblico del contratto di mutuo.
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1.5. In punto di fatto, l'odierna opponente deduceva: - di aver avviato nel 1998 una procedura esecutiva immobiliare sottoponendo a pignoramento l'immobile oggetto della garanzia ipotecaria;
- che, in data
23.02.1998, il sig. era deceduto senza testamento e la figlia, sig.ra , aveva Parte_2 Persona_1 dichiarato a verbale della procedura esecutiva di essere l'unica erede legittima del defunto Parte_2
, ma di non aver formalizzato né accettazione né rinuncia all'eredità del padre;
- che la Corte
[...]
d'Appello di Perugia con la sentenza n. 42/2021 del 09.12.2020 aveva accertato, su sua domanda, che la sig.ra era succeduta ex lege al padre, sig. per essere stata nel possesso Persona_1 Parte_2 dei beni ereditari e non aver provveduto alla redazione dell'inventario nei termini di legge;
- che, in data
09.02.2022, in Terni era deceduta la sig.ra - che, in data 03.08.2023, aveva ricevuto dai Persona_1 difensori degli odierni opposti comunicazioni con le quali, per conto della già deceduta sig.ra
[...]
questi avevano richiesto la documentazione oggetto del decreto monitorio e formulato altresì Per_1 proposte transattive;
- che, a sua eccezione del decesso della signora, con p.e.c. del 25.09.2023, l'avv.
Iantaffi le aveva precisato che la richiesta era stata formulata per conto del sig. Controparte_2 ed aveva poi reiterato la richiesta in data 01.12.23, anche per conto dei sig.ri e
[...] CP_1
quali chiamati all'eredità della IG.ra - che, in data 26.08.2024, Controparte_3 Per_1 aveva ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo opposto, con il quale gli odierni opponenti le avevano intimato la consegna della documentazione contrattuale relativa al rapporto di finanziamento originariamente da lei sottoscritto con i sig.ri , e - Controparte_1 Persona_1 Parte_2 che, quindi, con detta missiva, gli odierni opposti si erano riconosciuti eredi della sig.ra pur Per_1 non risultando ancora trascritta alcuna accettazione d'eredità da parte degli odierni opponenti sull'immobile sito in Terni, alla Via Peschiera n. 5 e distinto al NCEU del predetto comune al foglio
113, particella 227, sub. 5, già di proprietà del sig. e poi della sig.ra (in Parte_2 Persona_1 forza della citata sentenza d'appello che ne aveva accertato la qualità di erede), che risultava esserne tuttora proprietaria.
1.6. L'opponente eccepiva, inoltre, di non essere tenuta all'obbligo di consegna della documentazione oggetto del ricorso monitorio, in quanto: - non era più iscritta all'albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del TUB e, quindi, non era più soggetta ai suddetti obblighi;
- il contratto di finanziamento risaliva al 1995 e la contestazione dell'inadempimento e l'avvio dell'azione esecutiva risalivano all'anno
1998 e pertanto, essendo trascorso oltre un decennio dallo scioglimento del vincolo contrattuale, non era più tenuta alla conservazione della relativa documentazione.
1.7. In via riconvenzionale, chiedeva accertarsi l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte degli opposti e, conseguentemente, il loro riconoscimento di debito per la somma di € 8.322,65, trattandosi di importo da loro stessi indicato nel ricorso monitorio, salvo il proprio maggior credito che riservava di quantificare in corso di causa all'esito dell'acquisizione dello sviluppo dei conteggi commissionati per la quantificazione degli interessi dovuti sul capitale nonché dell'eventuale maggiore sorte che dovesse risultare dovuta.
1.8. Parte opponente rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “In via preliminare, sospendere
l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo 472/24 reso dal Tribunale Ordinario di Terni nel procedimento monitorio r.g. 820/24; - nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 473/2024 emesso il
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01.08.2024 dal Tribunale Ordinario di Terni per le ragioni di fatto ed i motivi di diritto dedotti in atto;
- ancora nel merito, per le ragioni di fatto e di motivi di diritto esposti, accertato e dichiarato che i IG.ri
, e erano chiamati a succedere alla defunta sig.ra CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
e, per fatti concludenti, hanno accettato tacitamente, puramente e semplicemente l'eredità di Per_1
sono dunque succeduti alla madre in tutte le attività e passività facenti Persona_1 Persona_1 parte del patrimonio di questa ed hanno acquisito tutti i beni mobili ed immobili ed ogni altro diritto spettante alla de cuius al momento dell'apertura della successione ed in ogni caso il pieno diritto di proprietà dell'appartamento sito in Terni alla Via Peschiera n. 5 identificato al Catasto Edilizio Urbano del predetto comune al foglio 113, particella 227, sub 5 nonché nella quota di ¾ del pieno diritto di proprietà dell'annessa e pertinente cantina;
• accertare e dichiarare, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in atto, che i IG.ri , e nella loro qualità di eredi di CP_1 CP_2 Controparte_3
si sono riconosciuti debitori nei confronti della di € 8.322,65; Ordinare Persona_1 Controparte_4 al conservatore dei registri immobiliari di Terni la trascrizione della presente sentenza;
• Condannare
i convenuti a rifondere le spese di lite che dovranno essere maggiorate, ai sensi del DM. 55/2014, in ragione del numero delle controparti”.
1.9. Si costituivano in giudizio gli opposti, deducendo che: - non potevano esservi dubbi in ordine alla propria legittimazione attiva, trattandosi degli eredi legittimi della sig.ra tanto che avevano Per_1 conferito, in qualità di comproprietari, mandato di vendita all'agenzia immobiliare Tecno-immobiliare del bene immobile ipotecato e avevano anche ricevuto una proposta di acquisto in data 10.03.2023, che li indicava quali proprietari dell'immobile in virtù di successione legittima;
- che, in ragione della residenza del consumatore-contraente (al pari della di lei madre) al momento della Controparte_1 notifica del decreto ingiuntivo, la competenza doveva essere radicata presso questo Tribunale, la cui sede, peraltro, coincideva con quella del luogo ove la documentazione doveva essere consegnata e con la sede in cui, a fini del presente giudizio, era stato eletto domicilio;
- che, inoltre, l'art. 9 del contratto di mutuo non attribuiva al Tribunale di Roma competenza esclusiva ex art. 29, co. 2 c.p.c.; - di non aver mai riconosciuto alcun debito nei confronti della società opponente, ma di essersi limitati, in sede di ricorso monitorio, a dare atto della risultanza dell'esito dell'accertamento peritale svolto dalla dott.ssa nel giudizio di appello R.G. N. 242/2017. Per_4
1.10. In punto di diritto, gli opposti deducevano, inoltre, di avere diritto alla consegna della documentazione richiesta, in sede monitoria, ex art. 119 TUB e che parte opponente, non avendo mai dato seguito alcuno alle richieste stragiudiziali inviatele al fine di ottenere i conteggi volti a consentirle di adempiere la propria obbligazione di pagamento con la liberazione dell'immobile dall'ipoteca, era incorsa in mora credendi ai sensi dell'art. 1206, co. 1, c.c.; - che la data di entrata in vigore della disciplina posta a tutela dei consumatori non rilevava in virtù del principio tempus regit actum; - che, infine, tale documentazione non era mai stata consegnata, nemmeno nel corso degli anni passati, in favore dei contraenti.
1.11. In via riconvenzionale, gli opposti chiedevano la condanna dell'opponente al risarcimento del danno di € 35.000,00, pari al prezzo d'acquisto promessogli dal sig. dato che più volte Per_5
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avevano ricevuto interessamenti per l'acquisto dell'immobile in questione, poi sfumati in ragione della perdurante ipoteca sull'immobile.
1.12. Gli opposti rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni: “In via preliminare, dichiarare la competenza del Tribunale di Terni, in ragione del foro del consumatore. In via principale, dichiarare accettata tacitamente l'eredità da parte degli odierni opposti, in ragione degli evidenti atti dispositivi quale il conferimento del mandato a vendere all'agenzia immobiliare. 3) Nel merito, rigettare la suddetta opposizione in quanto la richiesta dei documenti contenuta nel D.I. N. 473/2024 rientra pienamente ai sensi degli artt. 117 e 119 T.U.B. tra i diritti spettanti agli opposti prescindendo da che siano qualificati quali chiamati all'eredità o eredi ed in aggiunta per la mancata consegna ab origine, ai contraenti del mutuo ipotecario, tra cui la IG.ra , e condannare l'odierna parte Controparte_1 opponente alla consegna dei suddetti documenti presso il domicilio degli opposti o presso il domicilio eletto per il presente giudizio. 4) In via ulteriore, condannare l'odierna parte opponente al risarcimento del danno provato documentalmente derivante dalla mancata vendita in misura pari a € 35.000,00 o in misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche alla luce della condotta reticente e negligente a fronte delle innumerevoli richieste di documenti. Con vittoria alle spese di lite del ricorso monitorio e del presente giudizio di opposizione, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA ove prevista per legge”.
1.13. La causa veniva istruita documentalmente, previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 19.12.2024 e accertamento dell'esito negativo del procedimento di mediazione, e, all'udienza del 02.12.2025, veniva discussa e trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.c., previa assegnazione alle parti di termine per note conclusive sino a venti giorni prima dell'udienza.
2. L'opposizione è fondata per i motivi di seguito illustrati.
2.1. Il decreto monitorio opposto ha intimato - ai sensi degli artt. 117 e 1375 c.c. nonché dell'art. 119
T.U.B. - all'opponente la consegna, in favore degli opposti, della seguente Controparte_4 documentazione: 1) il piano di ammortamento del contratto di mutuo ipotecario di lire 25.000.000 (euro
12.911,42) in data 7 novembre 1995, con atto a rogito del notaio in Roma repertorio 10695 Per_2 raccolta n. 5049; 2) le eventuali polizze assicurative con condizioni generali di contratto;
3) ogni altro atto e/o documento afferente alla suddetta posizione;
4) l'estratto contabile delle somme asseritamente dovute dalla sig.ra all'odierna opponente, con dettaglio del saggio di interesse applicato e delle Per_1 eventuali commissioni.
2.2. Preliminarmente, deve confermarsi quanto già statuito con ordinanza ex art. 649 c.p.c. in merito al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale formulata da parte opponente, secondo la quale sarebbe, piuttosto, competente il solo Tribunale di Roma.
2.3. In primo luogo, deve escludersi che l'art. 9 del contratto di mutuo attribuisca al Tribunale di Roma competenza esclusiva ex art. 29, co. 2, c.p.c., atteso che la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo presuppone una pattuizione espressa, che non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso essere inequivoca e non lasciar adito ad alcun dubbio circa l'intenzione delle parti di escludere la competenza degli altri fori contemplati
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dalla legge;
in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va, quindi, qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare - a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti (v. Cass. 33203/2024 e
Cass. 20713/2023).
2.4. Ciò posto, la competenza di questo Tribunale può essere affermata sulla scorta dell'assunto per cui
Terni coincide con il forum destinatae solutionis di cui all'art. 20 c.p.c., in quanto l'obbligazione di consegna della documentazione agli istanti, nei termini prospettati in citazione ed in base alla natura della prestazione, avente fonte diretta nella legge e, in particolare, negli artt. 117 e 119 TUB, merita di essere eseguita presso il loro domicilio al momento della domanda, la cui elezione in Terni non è stata contestata dalla opponente, che si è limitata a dedurre che l'obbligazione doveva essere eseguita in Roma
e sulla quale (in considerazione della predetta natura non esclusiva del foro convenzionale) gravava il relativo onere. È, anzi, la stessa opponente, in sede di atto introduttivo, a dare atto che tutti gli opponenti risultano elettivamente domiciliati in Terni, presso uno dei due difensori a mezzo dei quali hanno proposto il ricorso monitorio.
2.5. L'eccezione di incompetenza territoriale non può, pertanto, trovare accoglimento.
3. Nel merito, deve escludersi che, nel corso del giudizio, sia emersa sufficiente prova della concreta esistenza della documentazione indicata ai punti nn. 1), 2) e 3) del decreto opposto, con conseguente revoca di quest'ultimo laddove ordina all'opponente la consegna.
3.1. In primo luogo, risulta provata l'inesistenza del piano di ammortamento ingiunto al punto 1) del dispositivo del decreto opposto in relazione al contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 7 novembre
1995, con atto notarile stipulato in Roma (repertorio 10695, raccolta n. 5049, v. all. 2 all'atto di opposizione).
3.2. Tanto può dirsi sia in quanto non v'è alcun richiamo ad un piano di ammortamento nelle disposizioni del testo contrattuale, sia poiché detto piano è stato ricostruito ex novo dal perito incaricato (v. pp. 16 e ss. della perizia) nel corso del giudizio svoltosi tra le parti innanzi alla Corte d'Appello di Perugia (R.G.
306/2007), la quale, con la sentenza n. 475/2010, ha poi recepito le conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale (v. all.ti 1 e 2 alla seconda memoria di parte opponente).
3.3. Il decreto ingiuntivo opposto non merita conferma nemmeno nella parte in cui ingiunge alla società opponente la consegna delle “eventuali polizze assicurative con condizioni generali di contratto”.
3.4. Si tratta, infatti, di ingiunzione avente un oggetto indeterminato e verosimilmente inesistente, dato che, mentre l'opponente ha eccepito l'omessa stipula di qualsivoglia polizza, gli odierni opposti (tra i quali vi è anche originaria parte mutuataria, oltre che erede degli altri due Controparte_1 mutuatari) non hanno mai espressamente dedotto nemmeno di aver stipulato l'assicurazione obbligatoria in relazione all'immobile ipotecato prevista all'art. 7 del contratto di mutuo per cui è causa, né, tantomeno, ne hanno indicato gli estremi.
3.5. Inoltre, la c.t.u. svolta nel predetto giudizio R.G. 306/2007 innanzi alla Corte d'Appello di Perugia, pur essendosi occupata, alle pagine 31 e seguenti, del calcolo del TAEG (dando atto che questo include altresì “le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso
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totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore”) non ha menzionato, in alcuna parte, detti costi in relazione al contratto di finanziamento analizzato.
3.6. Infine, è del tutto generica la condanna dell'opponente alla consegna, in favore di parte opposta, di
“ogni altro atto e/o documento afferente alla suddetta posizione”, avendo, peraltro, parte opponente eccepito di non essere in possesso di alcun documento non già trasmesso o comunque in possesso degli opposti.
3.7. L'ordine di consegna di documenti ex art. 119 TUB può essere emanato, infatti, soltanto con riferimento a documentazione che risulti effettivamente esistente e nella disponibilità del debitore, il che esclude che possano essere accolte sia le richieste meramente esplorative, quali quella avente per oggetto polizze assicurative di cui non sono certi gli estremi ovvero quella riguardante i documenti ipoteticamente trasmessi nel corso delle trattative precontrattuali, sia le richieste che presuppongono un facere, cioè la redazione di un documento che non è provato essere stato già posto in essere nell'ambito del rapporto (in tal senso, cfr. Trib. Genova, 22.09.2023).
3.8. Nemmeno può trovare conferma l'ingiunzione di consegnare agli opposti un “estratto contabile delle somme asseritamente [dovute] dalla nostra assistita con dettaglio del saggio di interesse applicato
e delle eventuali commissioni” poiché si tratta di debito derivante da un contratto oramai pacificamente risolto tra le parti oltre dieci anni prima dell'introduzione del presente contenzioso ed a causa dell'inadempimento della parte mutuataria, con conseguente inapplicabilità dell'art. 119 TUB, riferito ai rapporti di durata in corso di esecuzione, nonché alla scadenza del rapporto, con il limite del decennio anteriore.
3.9. Peraltro, nel corso del giudizio, parte opponente ha prodotto il conteggio richiesto dagli opposti, seppur contestato da questi ultimi con la successiva memoria depositata, ove è stata eccepita l'usurarietà degli interessi calcolati dall'opponente.
4. A quest'ultimo riguardo, deve escludersi che possa formare oggetto della presente statuizione l'accertamento dell'esatta somma dovuta dagli opposti in favore della società opponente, atteso che, quest'ultima, sia in sede di atto introduttivo che di prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. ha limitato l'importo oggetto della propria domanda riconvenzionale ad € 8.322,65, seppur facendo salvo il proprio diritto “ad agire per ottenere accertamento e condanna al pagamento del maggior credito, e condannarli al pagamento del predetto importo”.
4.1. In altri termini, i conteggi prodotti dalla società opponente in allegato alla propria seconda memoria istruttoria sono da intendersi come funzionali - non già a supportare un'espressa domanda sulla quale occorre pronunciarsi ex art. 112 c.p.c. -, ma ad adempiere alla richiesta di determinazione del saldo dovuto formulata dagli opposti prima in sede stragiudiziale e, poi, in sede di ricorso monitorio mediante la richiesta sub. 4.
4.2. Ne deriva che la richiesta istruttoria avanzata dagli opposti, avente ad oggetto l'espletamento di una c.t.u. contabile tesa ad accertare la somma effettivamente da questi dovuta alla società opponente al fine di liberare l'immobile dall'ipoteca e porlo in vendita è irrilevante ai fini del decidere sulle domande oggetto del presente giudizio.
4.3. Per tutte le suesposte ragioni, il decreto ingiuntivo opposto merita di essere integralmente revocato.
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5. D'altro canto, deve trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di accertamento della qualità di eredi legittimi (figli) della sig.ra deceduta in Terni, in data 09.02.2022 (v. all. 5 Persona_1 all'opposizione, con conseguente rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli stessi parimenti proposta dalla società opponente), in capo a Controparte_1 Controparte_2
e domanda articolata tempestivamente sia da parte opponente
[...] Controparte_3 che da parte opposta.
5.1. L'accettazione tacita dell'eredità della sig.ra (includente le quote del diritto di proprietà Per_1 dell'appartamento sito in Terni alla Via Peschiera n. 5, identificato al Catasto Edilizio Urbano del predetto Comune, al foglio 113, particella 227, sub. 20 e sub. 5, tuttora a lei intestate;
v. all.ti 5-7 alla comparsa) da parte degli odierni opposti è sostanzialmente pacifica in atti, non solo in quanto da questi espressamente ammessa, ma anche poiché gli opposti risultano aver posto in vendita il bene ipotecato con mandato di vendita ad agenzia immobiliare sottoscritto in data 13.07.2022 (v. all. 3 al ricorso monitorio) ivi espressamente qualificandosi come proprietari iure successionis.
5.2. Inoltre, la stessa formulazione della domanda insita nel ricorso monitorio presuppone, oltre all'interesse a vendere detto bene privo di gravami, anche il riconoscimento della propria qualità di co- debitori quali eredi della sig.ra originaria mutuataria e proprietaria del bene ipotecato, Persona_1 oltre che, a sua volta, erede (in forza della sentenza 42/2021 depositata in data 09.12.2020 nel giudizio avente r.g. 242/19 dalla Corte d'Appello di Perugia, v. all. 4 alla citazione) dell'ulteriore mutuatario e proprietario del bene ipotecato Parte_2
5.3. Del resto, l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va certamente considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (v., da ultimo, Cass.
14288/2025).
5.4. Deve, quindi, essere accertata, in capo a ciascuno degli opposti, la qualità di eredi legittimi della loro madre, per accettazione ex lege dell'eredità e per l'effetto, deve essere dichiarato Persona_1 che questi, in pari quota, sono succeduti in tutte le attività e passività ereditarie, comprese le relative quote di proprietà dell'immobile, sito in Terni alla via Peschiera n.5, nel C.E.U. di Terni al f. 113, p. lla
227, sub 5 e sub 20.
6. Al contrario, la domanda con la quale la società opponente ha richiesto, in via riconvenzionale, di accertare che gli opposti, “nella loro qualità di eredi di si sono riconosciuti debitori nei Persona_1 confronti della di € 8.322,65” non può trovare accoglimento. CP_4
6.1. Ed invero, seppur l'espressione utilizzata nel ricorso monitorio (“risultando allora che, i pagamenti effettuati complessivamente dalla IG.ra come ricostruiti dal CTU, ammontano a Lire Per_1
27.000.194, pari ad € 13.944,44. Dunque, il debito residuo, escluso interessi, ammonta a complessive
Lire 16.114.893, pari ad € 8.322,65”) presenta un tenore che consente di assimilarla ad un riconoscimento del debito, questa dichiarazione è comunque inidonea a produrre gli effetti presuntivi di cui all'art. 1988 c.c., in quanto proveniente dal mero difensore della parte, privo dei poteri di disporre del diritto sostanziale controverso e, più in generale, del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata (v. Cass. 6473/2012; Cass. 29078/2024, nonché Cass. 19825/2024, la quale ha escluso che
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l'ammissione di un fatto sfavorevole alla parte contenuta in uno scritto difensivo sia qualificabile come una confessione giudiziale ovvero come atto di ricognizione del debito idonea a determinare un'inversione dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 1988 c.c. in quanto proveniente da un soggetto privo del potere di rappresentare la parte nei rapporti sostanziali).
6.2. In difetto di atti del medesimo tenore provenienti dalle parti ovvero da un loro rappresentante munito dei relativi poteri sostanziali, la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente non può, pertanto, trovare accoglimento.
7. Infine, anche la domanda risarcitoria articolata, in via riconvenzionale, dagli opposti merita il rigetto poiché rimasta del tutto sguarnita di prova in considerazione della radicale inammissibilità della richiesta di prova orale formulata nella seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. (del tutto generica), dell'inutilità,
a tal fine, dei capitoli di prova nn. 5) e 6) articolati in comparsa e dell'assenza di qualsivoglia documentazione atta a supportarla (essendo stata versata in atti unicamente la proposta d'acquisto pervenuta dal sig. , in relazione all'immobile sito in Via della Peschiera n. 5). Controparte_5
7.1. Non v'è prova, nello specifico, che le trattative intraprese dagli opposti al fine di vendere l'immobile ereditato siano naufragate proprio in conseguenza dell'impossibilità di parte opposta di estinguere l'ipoteca iscritta sopra l'immobile in ragione dell'omessa consegna della documentazione indicata nel ricorso monitorio da parte opponente, dovendosi, piuttosto, evidenziare che è sostanzialmente pacifico in atti che residua un debito ipotecario a carico degli opposti, sicché, semmai, è a detta circostanza che la permanenza dell'iscrizione ipotecaria - che avrebbe comportato, in tesi, il disinteresse del promissario acquirente - si ricollega in via immediata e diretta ex art. 1223 c.c.
8. La reciproca soccombenza tra le parti su capi di domanda diversi giustifica, ai sensi dell'art. 92, co.
2, c.p.c. l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dalla nei confronti di Controparte_4 Controparte_1
e avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_2 Controparte_3
473/2024 emesso in data 01/08/2024 da questo Tribunale nel giudizio avente RG n. 820/2024 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- in accoglimento della domanda articolata sia da parte opponente che da parte opposta, dichiara che e hanno Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 acquistato la qualità di eredi di , in pari quota (1/3), per accettazione pura e semplice Persona_1 dell'eredità di quest'ultima e per l'effetto, che questi sono succeduti in tutte le attività e passività ereditarie, compresa l'acquisizione delle quote di proprietà dell'immobile, sito in Terni alla via
Peschiera n.5, identificato al N.C.E.U. del Comune di Terni al f. 113, p. lla 227, sub 5 e sub 20;
- ordina la trascrizione della presente sentenza - successivamente al passaggio in giudicato - presso il competente Ufficio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate;
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- rigetta la domanda di condanna alla consegna della documentazione indicata nel ricorso monitorio formulata da , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 nei confronti della Controparte_4
- rigetta la domanda di accertamento del riconoscimento del debito formulata dalla Controparte_4 nei confronti di parte opposta;
- rigetta la domanda risarcitoria formulata da Controparte_1 Controparte_2
e nei confronti di parte opponente;
Controparte_3
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
Terni, 17/12/2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Grotteria
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