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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/03/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 961 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Marialuisa Veltri, presso il cui studio, in Cosenza alla Via Padre Giglio – Palazzo Molino è elettivamente domiciliato
- ATTORE -
E
(c.f. , p.i. ), già Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 CP_1
a seguito cambio di denominazione avvenuto in forza di delibera
[...]
dell'assemblea straordinaria del 20 aprile 2020 di cui al verbale di assemblea pubblicato agli atti del Notaio di Milano, rep. n. 83246, racc. n. Persona_1
16717, registrato a Milano TP3 il 21 aprile 2020 al n. 26933, in giudizio per il tramite della procuratrice - giusta procura generale rilasciata con atto autenticato nelle firme dal Notaro di Venezia-Mestre, rep. n. 42351, racc. n. 15678, in data Persona_2
09/12/2020 - (c.f. , p.i. ), Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_2
già a seguito cambio di denominazione avvenuto per delibera di CP_3
assemblea in data 14 dicembre 2020, agli atti del Notaio di Milano, Persona_1
rep. n. 84145, racc. n. 17165, in persona della procuratrice speciale dott.ssa Parte_2
a ciò legittimata in forza di procura rilasciata in data 05 agosto 2022 per atto
[...]
a rogito Notaio di Mestre, rep. n. 44416 e racc. n. 16819, registrato a Persona_2
Venezia il giorno 08.08.2022 al n. 22089, serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv.
RT AN ed elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti da intendersi
1 apposta in calce alla comparsa di costituzione, presso lo del difensore, in Vibo
Valentia, Piazza del Lavoro, n. 3
- OPPOSTA -
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Come da note di precisazione depositate ex art. 189 cpc:
Per l'attore: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis così provvedere: accertare e dichiarare l'inesistenza/insussistenza del credito vantato da
[...]
, società partecipante al gruppo e/o l'illegittimità CP_1 CP_4
originaria o sopravvenuta della correlata segnalazione a sofferenza in CR Banca
d'Italia del nominativo del Sig. per le causali esposte e, per l'effetto, Parte_1
ordinare a , società partecipante al gruppo , Controparte_1 CP_4
l'immediata cancellazione/rettifica della predetta iscrizione con effetto retroattivo alla data di prima segnalazione risalente al Novembre 2021 o a quella successiva al maturare del termine di prescrizione del credito in contestazione o accertata in corso di causa;
condannare , società partecipante al gruppo Controparte_1
, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614bis cpc, al pagamento in CP_4 favore di della somma di € 100,00 al giorno, o di quella maggiore o Parte_1
minore che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla suddetta data o dalla scadenza del termine assegnato con la diffida ad adempiere del 04.03.2024
(19.03.2024) o dalla data di deposito della presente domanda giudiziale ovvero per ogni ritardo, violazione e inosservanza successiva all'esecuzione dell'emanando provvedimento per le causali esposte. Con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 cpc”
Per la convenuta: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, così giudicare e provvedere: In via principale e nel merito - respingere e rigettare la domanda formulata da parte ricorrente – in ognuna delle sue articolazioni - perché infondata e non sostenuta da idonea prova con riferimento ai necessari presupposti, di fatto e di diritto, e con riguardo a tutte le contestazioni mosse;
- accertare e dichiarare la piena legittimità e liceità della condotta mantenuta dalla e, per l'effetto, respingere e rigettare ogni istanza Controparte_1
risarcitoria avanzata nei suoi confronti in quanto infondata ed inammissibile. In ogni caso, rigettare tutte e ciascuna delle pretese di parte ricorrente in quanto destituite
2 di ogni fondamento giuridico e di prova. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
FATTO E DIRITTO
1. , premesso di avere appreso, nell'ambito di richiesta di accesso al Parte_1
credito, della segnalazione a sofferenza del proprio nominativo nella Centrale Rischi della Banca d'Italia a decorrere dal novembre 2021 e in relazione a credito vantato da chiedeva accertarsi l'illegittimità della segnalazione Controparte_1 predetta e ordinarsi alla convenuta l'immediata cancellazione/rettifica dell'iscrizione, con condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, da computarsi a far data dalla diffida stra-giudizialmente inviata o dalla domanda o dall'emanando provvedimento di cancellazione.
CP_ Resisteva – di seguito solo - deducendo che la Controparte_1 segnalazione in centrale rischi della posizione dell'attore era avvenuta in relazione a credito derivante da contratto di finanziamento intervenuto con , poi Controparte_5 da quest'ultima ceduto a e da , che Controparte_6 Controparte_6 censiva il credito a sofferenza, ceduto all'odierna convenuta. Poiché, quindi, il CP_ debitore era inadempiente rispetto agli obblighi nascenti dal predetto contratto, inviava preavviso di segnalazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi, con contestuale diffida ad adempiere e costituzione in mora, rimasta ulteriormente inadempiuta, con conseguente correttezza dell'operato della convenuta.
La causa era istruita solo documentalmente e rimessa in decisione all'udienza del
24.2.2025.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
2.1 L'attore contesta sotto diversi profili la legittimità della segnalazione a sofferenza incontestatamente fatta dalla convenuta in relazione al credito nascente dal contratto di finanziamento dell'11.9.2007 con , vale a dire: la mancanza di Controparte_5
prova circa la titolarità del credito in capo alla segnalante;
l'inesistenza del credito in relazione al quale la segnalazione avveniva, stante l'intervenuta prescrizione di esso;
il mancato invio della comunicazione preventiva imposta dall'art. 4, comma 7 del codice di deontologia e buona condotta (Provv. Autorità Garante della Protezione dei dati personali n. 8 del 16.11.2004) e dalle istruzioni della Banca d'Italia; la mancanza di prova circa una valutazione complessiva da parte del segnalante della situazione economica del segnalato al momento della segnalazione.
3 Va premesso che sulla base della normativa secondaria prodotta da parte attrice
(circolare di Banca d'Italia denominata “centrale rischi, istruzioni per gli intermediari creditizi”), la segnalazione alla Centrale Rischi di una posizione debitoria deve provenire dal titolare del credito e postula, per quanto riguarda il censimento “a sofferenza” una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente, non potendosi procedere ad iscrizione solo sulla base del mero ritardo nell'adempimento. E' pacifico, in particolare,
l'indirizzo interpretativo in forza del quale la segnalazione a sofferenza in centrale rischi postula il riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica, pur non coincidente con la condizione d'insolvenza legittimante la dichiarazione di fallimento (oggi apertura della liquidazione giudiziale). Sempre secondo le medesime istruzioni, gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali cooobligati
(garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza. Anche l'art. 125 d.lgs. 385/1993 (T.U.B.) dispone che “I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina”, informando il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito. La segnalazione a sofferenza può essere fatta anche dal cessionario del credito nell'ambito di operazione di cartolarizzazione, anche ove abbia avuto luogo precedente segnalazione a sofferenza da parte della cedente, salvo che ricorrano i presupposti per
“una diversa classificazione”.
Nel caso di specie, a fronte delle contestazioni dell'attore, la convenuta non ha provato il rispetto di tutte le condizioni legittimanti la segnalazione a sofferenza della sua posizione debitoria (incontestatamente avvenuta nel novembre 2021).
Anzitutto, infatti, la segnalante non ha dato prova della titolarità del credito per effetto di cessione da parte di a sua volta cessionaria di , Controparte_6 Controparte_5
apparendo in tal senso insufficiente la documentazione prodotta da parte convenuta con la seconda memoria ex art. 171 ter cpc (estratto di Gazzetta Ufficiale attestante la prima cessione tra e contratto di cessione tra CP_5 Controparte_6 CP_6
CP_ e;
estratto dei crediti ceduti nel contesto di tale seconda cessione;
estratto
[...]
di Gazzetta Ufficiale attestante la seconda cessione). Pacifico è, invero, che in presenza di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, anche la produzione
4 dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, ma solo allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (Cass. 4277/2023; Cass.
31188/2017). Nel caso di specie, unico documento afferente la prima cessione (da a è l'estratto di Gazzetta Ufficiale che, tuttavia, Controparte_5 Controparte_6 non permette l'univoca riconduzione al perimetro della cessione di quello oggetto di segnalazione, rinviandosi, per l'identificazione dei crediti ceduti – tra l'altro - alla
“lista di NDG depositata presso il Notaio Dott.ssa , Notaio in Persona_3
Milano, il 5.12.2018”, quale documento non prodotto nel presente giudizio. Quanto CP alla seconda cessione (da a ) è stato prodotto il contratto in lingua Controparte_6 inglese e un elenco del tutto informale dei crediti ceduti (laddove invece l'estratto di
Gazzetta Ufficiale ancora una volta rinvia ad una lista “ufficiale” depositata in data
27.10.2021 presso il notaio di Firenze, mai prodotta in giudizio e Persona_4
a cui in alcun modo è possibile ricondurre l'elenco prodotto come all. 5 alla memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc).
Quanto alla comunicazione preventiva prodotta dalla convenuta come all. 4 alla comparsa di costituzione, difetta prova della ricevuta di invio (suscettibile di generare la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.) e impossibile è anche ipotizzare un perfezionamento per compiuta giacenza, giacché nulla è compilato nella parte relativa alle ragioni per cui il plico non veniva consegnato al destinatario, essendo il relativo spazio carente anche in punto di data e firma. Peraltro, la lettera di pochi giorni successiva finalizzata ad informare il debitore dell'avvenuta segnalazione, pur spedita al medesimo recapito, non veniva consegnata al destinatario per insufficienza dell'indirizzo in ordine al vano scala di riferimento.
La convenuta non risulta, poi, aver dato prova di una valutazione sostanziale della situazione economica del debitore antecedentemente la segnalazione, non potendosi, come detto, tale situazione ricavare dal mero inadempimento e non essendo stati in alcun modo specificati neppure in giudizio i parametri di valutazione di una seria e non transitoria situazione di difficoltà economica (solo, infatti, negli scritti conclusivi la convenuta deduce che la situazione di difficoltà del debitore poteva ricavarsi dalle altre segnalazioni a sofferenza associate al nominativo del , quale Pt_1
considerazione che, tuttavia, non sottende alcuna valutazione autonoma, che ogni intermediario è chiamato a fare prima di procedere a sua volta a segnalazione). Non
5 colgono nel segno, sul punto, le deduzioni difensive della convenuta, secondo cui tanto la comunicazione preventiva, quanto la valutazione della situazione economica complessiva del debitore sarebbero dovuti solo in caso di “prima segnalazione”,
CP laddove nella vicenda di specie avrebbe portato avanti una classificazione di sofferenza già fatta dalla società cedente. La nozione di “prima segnalazione” va intesa, infatti, come segnalazione della posizione debitoria relativa ad un certo rapporto negoziale da parte del soggetto che in quel momento ne è titolare;
nel caso di specie, sulla base della visura storica prodotta dall'attore non risultano altre segnalazioni a sofferenza del con riferimento alla medesima esposizione Pt_1
debitoria oggi in contestazione, non rinvenendosi segnalazioni da parte di
[...]
o di CP_5 Controparte_6
Va ordinata, quindi, alla convenuta la cancellazione delle segnalazioni afferenti il nominativo del e il contratto finanziamento con Pt_1 Controparte_5 dell'11.9.2017, restando assorbito ogni dedotto ulteriore profilo di illegittimità dell'iscrizione.
2.2 Può accogliersi la domanda di individuazione di una somma di denaro dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cancellazione impartito con la presente sentenza, mentre va disattesa ogni istanza di applicazione retroattiva della norma (che l'attore ha chiesto di parametrare alla data dell'iscrizione ovvero alla scadenza del termine assegnato con la messa in mora del 4.3.2024), che non trova appiglio nella formulazione letterale della norma e nella sua funzione di coercizione indiretta rispetto ad un obbligo giudizialmente stabilito. Né può intendersi la domanda di pagamento di una somma di denaro per l'inadempimento alle richieste stragiudiziali di cancellazione in termini di domanda di risarcimento del danno, posto che la stessa sarebbe del tutto carente, a livello allegatorio, in punto di petitum e causa petendi. La somma di denaro dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cancellazione contenuto nella presente sentenza viene fissata, tenendosi conto delle circostanze del caso concreto e, in particolare, del valore del credito e del presumibile pregiudizio per l'attore in caso di inadempimento all'ordine di cancellazione, nella misura di euro 50,00. Viene fissato, altresì, per l'esecuzione spontanea un termine di giorni 30 dalla notifica della sentenza, scaduto il quale potrà farsi applicazione dell'art. 614 bis cpc.
3. Le spese di lite si liquidano come da dispositivo, in relazione al valore della controversia (euro 33.438,00) e in applicazione dei medi tabellari per tutte le fasi,
6 salvo quella istruttoria/di trattazione, rispetto alla quale, essendo remunerabile il solo deposito di memorie ex art. 171 ter cpc, risultano giustificati i valori minimi. Viene pronunciata distrazione in favore del difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario nei propri scritti difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie, per quanto di ragione, la domanda dell'attore e, per l'effetto, accertata l'illegittimità della segnalazione a sofferenza del nominativo di da Parte_1 parte di in relazione all'esposizione debitoria Controparte_1
derivante dal contratto di finanziamento del 11.9.2007 con , Controparte_5
ordina alla società convenuta la cancellazione della segnalazione predetta, entro il termine di giorni trenta dalla notificazione della presente sentenza;
2. Fissa ex art. 614 bis cpc la somma di euro 50,00 dovuta dalla convenuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza rispetto al punto precedente;
3. Condanna la società convenuta, in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore dell'attore, che liquida in euro 545,00 per spese ed euro 6.713,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CP come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario;
4. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Cosenza, 06/03/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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