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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 12/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1844 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 12/02/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02/09/1980 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Leonardi (C.F: pec: CodiceFiscale_2
, ed elettivamente domiciliato nel suo studio legale sito in Email_1
Grottammare alla Via Ischia I n. 254, giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
(C.F.: ) in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Alba Adriatica alla Via A. Guidobaldi n. 14.
RESISTENTE-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “* accertare e dichiarare ex art. 2103, co. 7, c.c., che , in modo Parte_1 costante e continuativo dal 17/03/2018 al 30/09/2018, dal 01/12/2018 al 10/01/2019 e dal 01/03/2019 al 31/10/2019 ha svolto mansioni di responsabile di sala rientranti nel 1^ livello contrattuale o, in subordine, nel 2^ livello, ex art. 54 CCNL Turismo Confcommercio, o in estremo subordine nel 3^ o
4^, per tutto quanto indicato negli scritti difensivi e nei verbali di causa e per quanto emerso dall'attività istruttoria;
* accertare e dichiarare ex art. 2108 c.c. che , in modo costante e continuativo, dal Parte_1 17/03/2018 al 30/09/2018, dal 01/12/2018 al 10/01/2019 e dal 01/03/2019 al 31/10/2019 ha svolto le proprie mansioni osservando i seguenti turni ed orari di lavoro: dal 17/03/2018 al 30/09/2018 per n.
40 ore di lavoro ordinario e n. 58 ore di lavoro straordinario settimanale (di cui n. 14 di straordinario domenicale); dal 01/12/2018 al 10/01/2019: per n. 40 ore di lavoro ordinario e n. 53 ore di lavoro
1 straordinario settimanale (di cui n. 14 di straordinario domenicale); dal 01/03/2019 al 31/10/2019 per n. 40 ore di lavoro ordinario e n. 53 ore di lavoro straordinario settimanale (di cui n. 14 di straordinario domenicale), come indicato nel ricorso introduttivo ed emerso dall'attività istruttoria;
* accertare e dichiarare il diritto di al pagamento delle differenze retributive e Parte_1 contributive maturate per differenze sul livello contrattuale (il 1^/2^) anziché il 5^/6^ e per ore di lavoro ordinario e straordinario svolte, oltre alle relative incidenze su tutti gli istituti contrattuali, diretti ed indiretti, fra cui 13^ e 14^ 2018 e 2019, ferie, permessi, riposi, TFR e, per l'effetto,
* condannare la società in persona del legale rapp.te p.t. a pagare in favore di CP_1 Pt_1
le differenze retributive e contributive maturate per inquadramento (responsabile di sala
[...] anziché cameriere), livello contrattuale superiore (il 1°/2° anziché il 5°/6°) e ore di lavoro straordinario anche domenicale, oltre incidenze su istituti contrattuali diretti ed indiretti (13^ e 14^ 2018/2019, ferie, permessi, ROL), pari ad € 28.910,58 lordi o quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà riconosciuta di giustizia, oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., da conteggiare sugli importi netti dovuti con decorrenza dalla data di maturazione delle singole poste e sino al saldo definitivo, il tutto entro il limite di € 52.000,00, onerando l'azienda di versare le ritenute fiscali e contributive nei termini di legge, con onere per la società resistente di versamento della quota contributiva a suo carico sugli importi che risulteranno dovuti;
* Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio”;”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 02 novembre 2023
, già dipendente della in virtù di tre distinti contratti di Parte_1 CP_1
lavoro a tempo determinato dal 17.03.2018 al 30.09.2018, dal 01.12.2018 al 10.01.2019
(rectius 06.01.2019), dal 01.03.2019 al 31.10.2019, inquadrato nel livello 6° (17.03.2018-
30.09.2018) e nel 5° livello del CCNL Turismo Confcommercio, ha agito in giudizio nei confronti della società datrice di lavoro, rivendicando l'inquadramento superiore al 1° livello ed in subordine al 2° livello ex art. 54 del CCNL predetto, con conseguente diritto alle differenze retributive a titolo di retribuzione ordinaria, lavoro supplementare (01.03.2019 al
31.10.2019) e TFR, per l'importo complessivo di € 29.059,17, come da conteggio allegato.
A sostegno della domanda deduceva di essere stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con decorrenza dal 17.03.2018 al 30.09.2018 e dal
01.12.2018 al 10.01.2019 full time, e dal 01.03.2019 al 31.10.2019 part time di 18 ore settimanali, alle dipendenze della società avente come oggetto sociale la gestione CP_1
di stabilimenti balneari, servizi di ristorazione ed attività turistica e di essere stato inquadrato, con la mansione di cameriere, nel 6° livello nel primo contratto ed in seguito nel 5° livello della classificazione del personale delineata dal CCNL per i dipendenti del settore Turismo.
Riferiva che, sin dalla costituzione del rapporto di lavoro, veniva adibito a mansioni superiori, svolgendo in modo costante, continuativo ed ininterrotto la qualifica di responsabile del bar e del ristorante, dal 17/03/2018 al 30/09/2018 presso lo chalet “Murena” di Tortoreto e dal 1/12/2018 sino al 31/10/2019, presso lo chalet “Punto G” di Tortoreto, in totale autonomia
2 gestionale e in qualità di referente organizzativo.
In particolare, rappresentava: 1) di aver espletato l'apertura dello stabilimento alle ore
7:00 unitamente al legale rappresentante della società dando disposizioni ai CP_1
dipendenti per la pulizia ed organizzazione del bar e del ristorante, controllandone e dirigendone le mansioni;
2) di essersi occupato in prima persona della preparazione e del servizio delle bevande e degli snack;
3) di aver gestito la cassa e la relativa emissione degli scontrini/fatture/ricevute; 4) di aver controllato le forniture per il bar ed il ristorante, contattando direttamente i fornitori e provvedendo al loro pagamento;
5) di essersi occupato della consegna al commercialista Dott. della documentazione fiscale;
6) di aver Per_1
gestito mediante palmare gli ordinativi delle pietanze ai tavoli da parte dei clienti e di aver fornito indicazioni sulle singole portate, controllando il lavoro del personale ivi presente ed in cucina;
7) di aver risolto le criticità a volte esistenti con i clienti, in quanto risultava essere il punto di riferimento.
Rivendicava, pertanto, il superiore 1° livello di cui all'art. 54 CCNL di categoria nel quale sono inquadrati “… i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzato da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè: soprintendente catering;
capo servizio catering;
ispettore amministrativo (compreso ispettore amministrativo catena d'esercizi); assistente senior di direzione intendendosi per tale colui che abbia già maturato significativa esperienza di gestione esecutiva in almeno tre distinti settori commerciali (ristorante, market, bar-snack, servizi, ecc.) di un pubblico esercizio;
altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione” e chiedendo in subordine il 2° livello al quale appartengono “… i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè: direttore servizio mensa o capo impianto mensa … primo maître o capo servizio sala … assistente di direzione, intendendosi per tale colui che sovrintenda alla gestione esecutiva di un settore commerciale di un pubblico esercizio … altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione”.
In ordine all'articolazione oraria, ha specificato di aver lavorato dal 17/03/2018 al
30/09/2018 dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:00 alle ore 16:00 e dalle ore 18:00 alle ore
24:00 ed il sabato e la domenica dalle ore 07:00 alle ore 24:00, mentre dal 01/12/2018 al
3 10/01/2019, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:30 alle ore 16:30 e dalle ore 18:00 alle ore
01:00, mentre il sabato e la domenica dalle ore 10:30 alle ore 01:00.
Infine, nel periodo dal 01/03/2019 al 31/10/2019, pur in regime part time, ha dedotto di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 16:30 e dalle ore 18:00 alle ore
01:00 ed il sabato e la domenica dalle ore 10:30 alle ore 01:00.
1.2. La non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della CP_1
notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza di comparizione delle parti,
e all'udienza del 07.02.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, il Giudice, rilevato che dal conteggio depositato si evinceva una discrasia in ordine alla durata del secondo contratto che dal C/2 storico risultava cessato il 06.01.2019 e non il 10.01.2019 come dedotto, invitava parte ricorrente ad aggiornare il calcolo, depositando nuovo conteggio analitico.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale terminata la quale è stata rinviata all'udienza del 12.02.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alla parte ricorrente costituita per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato, la parte ricorrente ha depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese svolte e le conclusioni già rassegnate, limitando la pretesa creditoria, in seguito a ricalcolo, nella misura di €
28.910,58.
2. La domanda merita parziale accoglimento.
Le doglianze sollevate dalla parte ricorrente sono duplici: da un lato il ricorrente rivendica differenze retributive da superiore inquadramento, dall'altro lato pretende il pagamento di differenze retributive in ragione del maggior orario di lavoro prestato.
Stante la diversità delle questioni sottese, saranno oggetto di trattazione separata.
Mansioni superiori
3. In relazione alla prima domanda, il lavoratore lamenta di essere stato inquadrato in un livello contrattuale inferiore (6° e 5° livello CCNL “Turismo Confcommercio”) a quello corrispondente alle mansioni effettivamente svolte e, conseguentemente, rivendica nei confronti della società datrice di lavoro l'inquadramento nel 1° livello del CCNL CP_1
“Turismo” per il quale formula apposito conteggio o, in subordine, nel 2° livello, con le relative differenze retributive maturate.
4 In punto di diritto, giova preliminarmente rammentare quanto previsto dall'art. 2103
c.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, successiva alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015: "Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte (..). Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e
l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi (...).”
In giurisprudenza è stato affermato che ove il lavoratore rivendichi in giudizio la qualifica superiore ex art.2103 c.c., il giudice del merito deve svolgere un procedimento logico-giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola ed il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nei testi contrattuali, definiscono i singoli livelli;
deve altresì verificare che l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass., Sez. Lav., n. 3069/2005). Il procedimento logico-giuridico che il giudice deve seguire i fini dell'accertamento della qualifica spettante al lavoratore si articola quindi in tre fasi fra loro interdipendenti: 1) individuazione degli elementi generali ed astratti della qualifica, tenuto conto di quelli tipici che valgono a porre i criteri discriminatori di essa nell'ambito della struttura aziendale;
2) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
3) raffronto tra mansioni accertate e previsione astratta della qualifica, al fine delle riconducibilità di quelle in questa (Cass., Sez. Lav., n.
3069/2005).
È onere esclusivo del lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore quello di allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica confrontandoli con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver in concreto svolto (si veda, ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
In sostanza, il prestatore di lavoro che agisca in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del diritto al superiore inquadramento ha l'onere di provare le mansioni svolte
(tanto sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, quanto sotto il profilo degli aspetti qualitativi), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni, e l'effettiva riconducibilità
5 delle stesse a quelle proprie del livello vantato così come delineate dalle norme legali e contrattuali di riferimento.
Ciò posto, l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro dedotto dal alle Pt_1 dipendenze della resistente nei periodo indicati, nonché l'inquadramento lavorativo riconosciutogli (operaio di 6° e 5° livello CCNL Turismo), risultano documentalmente dal contratto di assunzione (doc.4), nonché dal modello c2 storico (doc. 2 fasc. ric.) e dall'estratto previdenziale (doc.3).
Né è in discussione che la retribuzione pattuita e corrisposta al ricorrente fosse parametrata al predetto CCNL Turismo-Pubblici Esercizi, richiamato nel primo contratto di assunzione agli atti.
Al fine di vagliare il superiore inquadramento professionale richiesto, la contrattazione collettiva a cui fare riferimento è, dunque, il C.C.N.L. Turismo-Pubblici Esercizi e, in particolare, l'art. 54, che prevede un'articolazione della scala di classificazione del personale spalmata in 10 livelli (di cui due relativi alla categoria quadri), in ordine decrescente, dove il
1° livello di inquadramento rappresenta, dunque, il livello di inquadramento più alto.
Ai sensi dell'art. 54 del CCNL di categoria:
- appartengono al 6 °livello (livello di inquadramento riconosciuto al ricorrente dal
17.03.2018 al 30.09.2018) “…i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè: addetto al confezionamento di buffet stazione e pasticceria;
secondo banconiere pasticceria, intendendosi per tale colui le cui prestazioni promiscue, svolgendosi subordinatamente alle direttive ed al controllo del datore di lavoro o del personale qualificato di categoria superiore, non siano prevalentemente di vendita, ma di confezione, consegna della merce, riordino del banco;
commis di cucina, sala, tavola calda, self service (compresi ex aiuti in genere p.e.); commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore, eccezione fatta per quelle attività che siano attinenti all'uso delle macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o superalcoliche;
addetto alla stiratura;
addetto di lavanderia;
guardiano notturno;
addetto ai servizi di mensa con meno di un anno di anzianità nel settore;
caffettiere non barista;
caricatore catering;
aiutante pista catering;
preparatore catering;
addetto alle consegne con o senza mezzi di locomozione con ritiro di buoni;
guardarobiere clienti (vestiarista); altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta
6 elencazione”;
- Appartengono al 5° livello (livello di inquadramento riconosciuto al ricorrente dal
01.12.2018 al 31.10.2019) “…i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè: tablottista e marchiere;
cassiere bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria, gelateria, cassiere mensa aziendale con funzioni di esazione;
telescriventista; magazziniere comune;
centralinista; cellista surgelati o precotti;
terzo pasticcere;
dattilografo; altri impiegati d'ordine; dispensiere;
cantiniere; banconiere di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che esplica prevalentemente operazioni di vendita nel negozio o nel reparto annesso a pubblico esercizio in quanto il proprietario non attenda normalmente alla vendita;
banconiere di tavola calda, chiosco di stazione;
operaio qualificato, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature;
carrellista di stazione e/o addetto alla vendita di generi vari alle banchine;
sfoglina, intendendosi per tale coloro che approntano pasta fresca, tortellini, ravioli, etc.; addetto al prelievo e al versamento di denaro dalle macchinette distributrici di cibo e bevande;
addetto al caricamento delle macchinette distributrici di cibi e bevande nonché alla piccola riparazione e manutenzione;
controllo merci;
cameriere bar, tavola calda, self-service; demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;
barista; guardarobiere non consegnatario;
allestitore catering;
autista di pista catering;
secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto;
operatore macchine perforatrici e/o verificatrici;
guardia giurata;
conducente di automezzi leggeri, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi o autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a tremilacinquecento chilogrammi, autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture trainanti rimorchi leggeri, motoveicoli con peso a vuoto superiore a quattrocento chilogrammi;
operatore pizza, intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per i processi operativi
7 standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto, sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, alla somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative attrezzature;
addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, all'interno di locali notturni, sale da ballo e attività similari, sulla base di precise istruzioni, assicura l'ordinato afflusso e deflusso della clientela ed opera per la tutela dei beni dell'azienda; altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione”.
Rientrano, invece, al 1° livello (richiesto in via principale dal ricorrente) “…i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzato da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè: superintendente catering;
capo servizio catering;
ispettore amministrativo (compreso ispettore amministrativo catena
d'esercizi); assistente senior di direzione intendendosi per tale colui che abbia già maturato significativa esperienza di gestione esecutiva in almeno tre distinti settori commerciali
(ristorante, market, bar-snack, servizi, ecc.) di un pubblico esercizio;
altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione;
”
Appartengono, invece, al 2° livello (richiesto in via subordinata) “. i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè: direttore servizio mensa o capo impianto mensa;
capo laboratorio gelateria (ex capo gelatiere); capo laboratorio (compreso capo laboratorio pasticceria) intendendosi per tale colui al quale vengono attribuite la soprintendenza e la disciplina sul personale, la vigilanza sull'impiego delle materie prime, degli utensili e dei macchinari e che abbia alle sue dipendenze almeno tre operai, escludendo dal computo gli apprendisti;
responsabile di amministrazione (ex segretario di azienda diplomato con mansioni di concetto); primo maître o capo servizio sala;
ispettore mensa;
responsabile impianti tecnici;
capo cuoco p.e. e ristorazione collettiva;
capo contabile;
operatore o procuratore doganale catering;
capo ufficio catering;
supervisore catering;
primo barman p.e.; capo barista, intendendosi per tale il responsabile dei servizi di banco – bar;
capo banconiere di pasticceria, intendendosi per tale l'addetto alla vendita il quale sovraintenda ai servizi del
8 relativo negozio o reparto annesso a pubblico esercizio, in quanto il proprietario non attenda continuamente alla vendita, e che abbia alle sue dipendenze dipendenti qualificati delle categorie inferiori;
magazziniere consegnatario o economo, intendendosi per tale colui che abbia la responsabilità tecnico amministrativa del magazzino coordinando l'attività di altri magazzinieri comuni;
cassiere centrale catering;
capo c.e.d.; analista – programmatore
c.e.d.; assistente di direzione, intendendosi per tale colui che sovraintenda alla gestione esecutiva di un settore commerciale di un pubblico esercizio;
altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione”.
Nella disamina dei livelli intermedi, ovvero il 3° ed il 4°, tralasciando le singole attività qualificanti, il dettato contrattuale stabilisce che al 3° vi rientrano i lavoratori “che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza;
i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica;
i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori”, mentre nel 4° livello “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”.
Dall'esame comparativo delle declaratorie professionali appare subito evidente come nel 6° livello e 5° livello rientra il personale svolgente mere funzioni esecutive, mentre nel 4°
e 3° livello i lavoratori espletanti funzioni caratterizzate da capacità tecnica e specifica.
È chiaro dunque che, già sulla base di questo primo rilievo, l'inquadramento riconosciuto al ricorrente non è corretto.
Procedendo con l'esame comparativo del 2° e 1° livello, se in uno viene prevista la specifica competenza professionale nel controllo e nel coordinamento, nell'altro, richiesto in via principale dal lavoratore, rientra il personale le cui mansioni si caratterizzano da iniziative ed autonomia operativa ed a cui vengono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza.
Applicando tali principi al caso di specie si ritiene che il ricorrente, sin dalla costituzione del rapporto di lavoro con la società datrice, sia stato chiamato a svolgere
9 operazioni che per le modalità di svolgimento implicavano, da parte dello stesso, un elevato grado di autonomia così come richiesto per un lavoratore di 1° livello.
Al riguardo, assume particolare rilevanza la prova testimoniale espletata nel corso della quale i testi escussi ( , ) hanno Testimone_1 Testimone_2 confermato lo svolgimento di mansioni superiori come rivendicate dall'attore.
In particolare, all'udienza del 02.10.2024, , fornitore di bevande Testimone_1 della società resistente, ha dichiarato: “io mi interfacciavo con lui a livello lavorativo e lo consideravo uno dei titolari. Io parlavo con lui come se fosse il responsabile dell'attività non so quali accordi avesse con la società. I fatti sono riferiti al 2018/2019; comunque abitando a
Tortoreto lo vedevo sempre dentro il locale sia alla cassa, sia dietro il bancone a seconda di quello che era necessario fare. Si occupava anche del magazzino e delle ordinazioni. C'era anche che io consideravo allo stesso pari del ricorrente”. Persona_2
In ordine alle mansioni espletate, il teste ha confermato la circostanza di cui al cap. 3, specificando “Sulle mansioni posso confermare che era il responsabile così come il
L'orario di lavoro era flessibile, aprivano anche prima delle 7.00 fino a tarda Per_2 notte. Aprivano una volta l'uno e una volta l'altro ma io non ero presente quindi non posso confermare. Aggiungo però che o c'era l'uno oppure il ricorrente oppure entrambi. Come già detto il ricorrente era il coordinatore, il responsabile al pari di e si occupava un Per_2 po' di tutto sia della gestione del locale, sia della cassa che della sala. Confermo che era responsabile di sala. Sono tutte mansioni collegate a quelle di responsabile.”
Alla medesima udienza, , cliente degli stabilimenti Murena e Punto G, Testimone_2 ha affermato che il ricorrente: “Si occupava della sala, del bar, quando nel 2020 ho festeggiato al Punto G il battesimo di mia figlia mi sono rapportato direttamente con
. Per me lui era il punto di riferimento, il referente dell'intera struttura. Posso dire Pt_1
che in base alla mia conoscenza il ricorrente era colui che gestiva tutta la situazione dello chalet ma non conosco i rapporti tra il ricorrente e la società. In concreto era lui il titolare, io mi sono sempre rapportato con lui. Parliamo del periodo che va dal 2018 fino a circa un paio di anni fa.”, mentre sul capitolo 3 ha dichiarato: “All'interno degli chalet faceva tutto quello che c'era da fare come referente e responsabile. Non c'era un ruolo preciso, lui era nella piena gestione autonoma, chiunque entrava lo considerava come se fosse il titolare. Si occupava sia del coordinamento dei dipendenti che della gestione dei fornitori. Stava alla cassa, al bar, gestiva tutto autonomamente. Non era sottoposto alle direttive di nessuno, poi non so quali erano gli accordi con la società. Si comportava come fosse un titolare.”.
10
Alla luce di tali emergenze probatorie, da valutarsi unitamente alla mancata comparizione all'udienza fissata per l'assunzione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società, regolarmente citato, appare evidente che il ricorrente non sia mai stata addetto alle mansioni esecutive nelle quali è stato inquadrato, con conseguente manifesta discrasia tra l'inquadramento riconosciutogli nel CCNL di categoria e le mansioni alle quali il
è stato concretamente adibito che, contemplavano un elevato margine di autonomia Pt_1
tale che, gli stessi fornitori od avventori ritenevano lo stesso socio e responsabile delle strutture.
Per tali motivi deve affermarsi il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 1° livello di inquadramento.
In definitiva sintesi si ritiene che il lavoratore, sin dalla prima costituzione del rapporto di lavoro con la resistente e fino alla cessazione dell'ultimo contratto, abbia svolto di CP_2 fatto mansioni superiori che legittimano l'inquadramento al 1° livello del CCNL di categoria, con conseguente diritto alle differenze retributive derivanti dal superiore inquadramento.
Orario lavoro
4. Riguardo poi all'orario di lavoro effettivamente svolto, si rileva come dal conteggio effettuato dal consulente del Lavoro il ricorrente richiede il riconoscimento Persona_3
del lavoro supplementare per il periodo lavorativo dal 01.03.2019 al 31.10.2019, durante il quale formalmente svolgeva un part time di 18 ore settimanali. Più in particolare effettua il conteggio della retribuzione ordinaria dovuta parametrandola ad un orario di lavoro a tempo pieno.
È noto che costituisce lavoro straordinario quello che eccede l'orario di lavoro normale previsto dalla legge (art. 6 D. Lgs 15 giugno 2015 n. 81) e/o dal contratto collettivo.
Costituisce lavoro supplementare, invece, quello che eccede l'orario di lavoro stabilito contrattualmente per il lavoro part-time, ma entro i limiti dell'orario a tempo pieno.
La prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro supplementare e straordinario è a carico del lavoratore (ex art. 2697 c.c.) e deve riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, nonché la misura relativa. Il numero delle ore di lavoro straordinario compiute deve essere pertanto provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 c.p.c. atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già la sua esistenza.
Nel caso di specie, il ricorrente rivendica la complessiva somma di € 28.910,58 a titolo
11 di differenze retributive (detratti gli importi versati dal datore di lavoro) e TFR, maturati nel corso dei rapporti di lavoro, in virtù delle mansioni superiori svolte.
Nel conteggio effettuato relativo al periodo dal 01/03/2019 al 31/10/2019, il richiedente viene a specificare un credito per retribuzione ordinaria di € 16.852,83 e per TFR di € 1024,86 che detratta la retribuzione percepita di € 2948,00, corrisponde ad € 14.929,69.
Tale importo viene però calcolato su un orario di 40 ore settimanali.
Si ritiene, però, che il lavoratore non ha dato prova in giudizio delle ore effettivamente espletate oltre quelle contrattualmente stabilite per il periodo in oggetto, con la conseguenza che sotto tale profilo la domanda non merita accoglimento.
Difatti, i testi escussi sui capitoli articolati in ordine ai turni di lavoro assertivamente indicati, nulla hanno saputo riferire con certezza.
Mentre interrogato sul capitolo 4 risponde “Non posso confermare Testimone_1 gli orari precisi ma posso dire che era sempre presente.” e sul capitolo 5 nulla sa, Tes_2
riferisce: “(cap.4) Non conosco gli orari precisi, però lo trovavo sempre allo chalet,
[...] dalla mattina fino alla sera tutti i giorni. Io lo frequentavo d'estate e lo vedevo quasi tutti i giorni, d'inverno un po' di meno però spesso quando andavo a mangiarci lo vedevo.” (cap. 5)
“Credo di sì, non lo so con certezza”.
La genericità delle dichiarazioni non può offrire contezza in ordine all'orario dettagliatamente precisato in ricorso, in considerazione altresì della circostanza che non appare plausibile che i testi, l'uno fornitore della merce e l'altro cliente delle strutture balneari potessero essere presenti nell'arco dell'intera giornata presso gli chalet.
Alla luce di tali premesse, la domanda relativa al riconoscimento delle ore di lavoro supplementari svolte non può trovare accoglimento.
Conclusioni
5. In virtù delle precedenti considerazioni va, pertanto, riconosciuto il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione ordinaria maturata nel corso del rapporto di lavoro, da parametrare ai minimi tabellari previsti per il livello di inquadramento riconosciuto.
Va certamente riconosciuta anche la 13° mensilità che secondo giurisprudenza ormai pacifica fa parte della retribuzione base minima, oltre ad essere espressamente prevista dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro. Così come va riconosciuta la 14° mensilità, in quanto espressamente prevista dal contratto collettivo.
Va, anche, riconosciuto il trattamento di fine rapporto.
Il trattamento di fine rapporto, previsto dall'art. 2120 c.c., costituisce, infatti, un diritto del prestatore d'opera collegato alla cessazione del rapporto di lavoro e proporzionale, sotto il
12 profilo quantitativo, alla anzianità del servizio prestato.
Il T.F.R. è un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito ad un momento successivo rispetto a quello di prestazione dell'attività lavorativa. Esso è costituito dalla somma di accantonamenti annui di una quota di retribuzione rivalutata periodicamente e si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. In caso di assunzione e cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, la quota della retribuzione da accantonare deve essere proporzionalmente ridotta per le frazioni d'anno, computando come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
Tanto premesso, per le poste economiche riconosciute, in ordine al quantum debeatur
è possibile fare riferimento al conteggio analitico in atti in quanto analiticamente redatto, con le correzioni relative alla cessazione in data 6.01.2019 e per il periodo dal 01/03/2019 al
31/10/2019 durante il quale il ricorrente ha svolto orario di lavoro part time (le somme liquidate conteggiate ipotizzando un orario di lavoro a tempo pieno vanno dunque sostanzialmente dimezzate).
Al netto di tali correttivi, la somma complessiva lorda dovuta al ricorrente a titolo di differenze retributive è pari ad € 18.482,54.
Invece per quanto riguarda il TFR, va riconosciuto al ricorrente, sempre alla luce delle correzioni da effettuarsi, l'importo complessivo di € 1.472,79.
Al riguardo, occorre osservare il contegno processuale della parte resistente, che ha deciso di rimanere contumace, - oltre a rivelare una significativa indifferenza della stessa per la vicenda -e non ha consentito al presente giudicante di acquisire elementi di conoscenza ulteriori e diversi rispetto a quelli prospettati e documentati dalla parte ricorrente per suffragare la propria rivendicazione pecuniaria;
l'allegazione della parte ricorrente di non essere stata pagata delle poste economiche riconosciute per le mansioni effettivamente espletate, non ha, quindi, trovato alcuna prova contraria, alle quali la debitrice poteva opporsi.
In definitiva sintesi la parte resistente va condannata al pagamento in favore della parte ricorrente, a titolo di differenze retributive da retribuzione ordinaria (differenza tra retribuzione erogata e quanto spettante per le mansioni superiori svolte), 13° e 14° mensilità
(per totale € 18.482,54), TFR (€ 1.472,79), della complessiva somma lorda di € 19.955,33 oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.
13 6. Le spese seguono la soccombenza della parte resistente contumace e liquidate secondo i valori tabellari di cui al d.m. n. 147 del 2022, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1844/2023 così provvede:
• in accoglimento parziale della domanda, condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente la somma complessiva lorda di € 19.955,33 a titolo di differenze retributive da superiore inquadramento, per retribuzione ordinaria 13° e 14° mensilità,
TFR oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.
• condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.388,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 12.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 12/02/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02/09/1980 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Leonardi (C.F: pec: CodiceFiscale_2
, ed elettivamente domiciliato nel suo studio legale sito in Email_1
Grottammare alla Via Ischia I n. 254, giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
(C.F.: ) in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Alba Adriatica alla Via A. Guidobaldi n. 14.
RESISTENTE-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “* accertare e dichiarare ex art. 2103, co. 7, c.c., che , in modo Parte_1 costante e continuativo dal 17/03/2018 al 30/09/2018, dal 01/12/2018 al 10/01/2019 e dal 01/03/2019 al 31/10/2019 ha svolto mansioni di responsabile di sala rientranti nel 1^ livello contrattuale o, in subordine, nel 2^ livello, ex art. 54 CCNL Turismo Confcommercio, o in estremo subordine nel 3^ o
4^, per tutto quanto indicato negli scritti difensivi e nei verbali di causa e per quanto emerso dall'attività istruttoria;
* accertare e dichiarare ex art. 2108 c.c. che , in modo costante e continuativo, dal Parte_1 17/03/2018 al 30/09/2018, dal 01/12/2018 al 10/01/2019 e dal 01/03/2019 al 31/10/2019 ha svolto le proprie mansioni osservando i seguenti turni ed orari di lavoro: dal 17/03/2018 al 30/09/2018 per n.
40 ore di lavoro ordinario e n. 58 ore di lavoro straordinario settimanale (di cui n. 14 di straordinario domenicale); dal 01/12/2018 al 10/01/2019: per n. 40 ore di lavoro ordinario e n. 53 ore di lavoro
1 straordinario settimanale (di cui n. 14 di straordinario domenicale); dal 01/03/2019 al 31/10/2019 per n. 40 ore di lavoro ordinario e n. 53 ore di lavoro straordinario settimanale (di cui n. 14 di straordinario domenicale), come indicato nel ricorso introduttivo ed emerso dall'attività istruttoria;
* accertare e dichiarare il diritto di al pagamento delle differenze retributive e Parte_1 contributive maturate per differenze sul livello contrattuale (il 1^/2^) anziché il 5^/6^ e per ore di lavoro ordinario e straordinario svolte, oltre alle relative incidenze su tutti gli istituti contrattuali, diretti ed indiretti, fra cui 13^ e 14^ 2018 e 2019, ferie, permessi, riposi, TFR e, per l'effetto,
* condannare la società in persona del legale rapp.te p.t. a pagare in favore di CP_1 Pt_1
le differenze retributive e contributive maturate per inquadramento (responsabile di sala
[...] anziché cameriere), livello contrattuale superiore (il 1°/2° anziché il 5°/6°) e ore di lavoro straordinario anche domenicale, oltre incidenze su istituti contrattuali diretti ed indiretti (13^ e 14^ 2018/2019, ferie, permessi, ROL), pari ad € 28.910,58 lordi o quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà riconosciuta di giustizia, oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., da conteggiare sugli importi netti dovuti con decorrenza dalla data di maturazione delle singole poste e sino al saldo definitivo, il tutto entro il limite di € 52.000,00, onerando l'azienda di versare le ritenute fiscali e contributive nei termini di legge, con onere per la società resistente di versamento della quota contributiva a suo carico sugli importi che risulteranno dovuti;
* Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio”;”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 02 novembre 2023
, già dipendente della in virtù di tre distinti contratti di Parte_1 CP_1
lavoro a tempo determinato dal 17.03.2018 al 30.09.2018, dal 01.12.2018 al 10.01.2019
(rectius 06.01.2019), dal 01.03.2019 al 31.10.2019, inquadrato nel livello 6° (17.03.2018-
30.09.2018) e nel 5° livello del CCNL Turismo Confcommercio, ha agito in giudizio nei confronti della società datrice di lavoro, rivendicando l'inquadramento superiore al 1° livello ed in subordine al 2° livello ex art. 54 del CCNL predetto, con conseguente diritto alle differenze retributive a titolo di retribuzione ordinaria, lavoro supplementare (01.03.2019 al
31.10.2019) e TFR, per l'importo complessivo di € 29.059,17, come da conteggio allegato.
A sostegno della domanda deduceva di essere stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con decorrenza dal 17.03.2018 al 30.09.2018 e dal
01.12.2018 al 10.01.2019 full time, e dal 01.03.2019 al 31.10.2019 part time di 18 ore settimanali, alle dipendenze della società avente come oggetto sociale la gestione CP_1
di stabilimenti balneari, servizi di ristorazione ed attività turistica e di essere stato inquadrato, con la mansione di cameriere, nel 6° livello nel primo contratto ed in seguito nel 5° livello della classificazione del personale delineata dal CCNL per i dipendenti del settore Turismo.
Riferiva che, sin dalla costituzione del rapporto di lavoro, veniva adibito a mansioni superiori, svolgendo in modo costante, continuativo ed ininterrotto la qualifica di responsabile del bar e del ristorante, dal 17/03/2018 al 30/09/2018 presso lo chalet “Murena” di Tortoreto e dal 1/12/2018 sino al 31/10/2019, presso lo chalet “Punto G” di Tortoreto, in totale autonomia
2 gestionale e in qualità di referente organizzativo.
In particolare, rappresentava: 1) di aver espletato l'apertura dello stabilimento alle ore
7:00 unitamente al legale rappresentante della società dando disposizioni ai CP_1
dipendenti per la pulizia ed organizzazione del bar e del ristorante, controllandone e dirigendone le mansioni;
2) di essersi occupato in prima persona della preparazione e del servizio delle bevande e degli snack;
3) di aver gestito la cassa e la relativa emissione degli scontrini/fatture/ricevute; 4) di aver controllato le forniture per il bar ed il ristorante, contattando direttamente i fornitori e provvedendo al loro pagamento;
5) di essersi occupato della consegna al commercialista Dott. della documentazione fiscale;
6) di aver Per_1
gestito mediante palmare gli ordinativi delle pietanze ai tavoli da parte dei clienti e di aver fornito indicazioni sulle singole portate, controllando il lavoro del personale ivi presente ed in cucina;
7) di aver risolto le criticità a volte esistenti con i clienti, in quanto risultava essere il punto di riferimento.
Rivendicava, pertanto, il superiore 1° livello di cui all'art. 54 CCNL di categoria nel quale sono inquadrati “… i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzato da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè: soprintendente catering;
capo servizio catering;
ispettore amministrativo (compreso ispettore amministrativo catena d'esercizi); assistente senior di direzione intendendosi per tale colui che abbia già maturato significativa esperienza di gestione esecutiva in almeno tre distinti settori commerciali (ristorante, market, bar-snack, servizi, ecc.) di un pubblico esercizio;
altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione” e chiedendo in subordine il 2° livello al quale appartengono “… i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè: direttore servizio mensa o capo impianto mensa … primo maître o capo servizio sala … assistente di direzione, intendendosi per tale colui che sovrintenda alla gestione esecutiva di un settore commerciale di un pubblico esercizio … altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione”.
In ordine all'articolazione oraria, ha specificato di aver lavorato dal 17/03/2018 al
30/09/2018 dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:00 alle ore 16:00 e dalle ore 18:00 alle ore
24:00 ed il sabato e la domenica dalle ore 07:00 alle ore 24:00, mentre dal 01/12/2018 al
3 10/01/2019, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:30 alle ore 16:30 e dalle ore 18:00 alle ore
01:00, mentre il sabato e la domenica dalle ore 10:30 alle ore 01:00.
Infine, nel periodo dal 01/03/2019 al 31/10/2019, pur in regime part time, ha dedotto di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 16:30 e dalle ore 18:00 alle ore
01:00 ed il sabato e la domenica dalle ore 10:30 alle ore 01:00.
1.2. La non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della CP_1
notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza di comparizione delle parti,
e all'udienza del 07.02.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, il Giudice, rilevato che dal conteggio depositato si evinceva una discrasia in ordine alla durata del secondo contratto che dal C/2 storico risultava cessato il 06.01.2019 e non il 10.01.2019 come dedotto, invitava parte ricorrente ad aggiornare il calcolo, depositando nuovo conteggio analitico.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale terminata la quale è stata rinviata all'udienza del 12.02.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alla parte ricorrente costituita per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato, la parte ricorrente ha depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese svolte e le conclusioni già rassegnate, limitando la pretesa creditoria, in seguito a ricalcolo, nella misura di €
28.910,58.
2. La domanda merita parziale accoglimento.
Le doglianze sollevate dalla parte ricorrente sono duplici: da un lato il ricorrente rivendica differenze retributive da superiore inquadramento, dall'altro lato pretende il pagamento di differenze retributive in ragione del maggior orario di lavoro prestato.
Stante la diversità delle questioni sottese, saranno oggetto di trattazione separata.
Mansioni superiori
3. In relazione alla prima domanda, il lavoratore lamenta di essere stato inquadrato in un livello contrattuale inferiore (6° e 5° livello CCNL “Turismo Confcommercio”) a quello corrispondente alle mansioni effettivamente svolte e, conseguentemente, rivendica nei confronti della società datrice di lavoro l'inquadramento nel 1° livello del CCNL CP_1
“Turismo” per il quale formula apposito conteggio o, in subordine, nel 2° livello, con le relative differenze retributive maturate.
4 In punto di diritto, giova preliminarmente rammentare quanto previsto dall'art. 2103
c.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, successiva alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015: "Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte (..). Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e
l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi (...).”
In giurisprudenza è stato affermato che ove il lavoratore rivendichi in giudizio la qualifica superiore ex art.2103 c.c., il giudice del merito deve svolgere un procedimento logico-giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola ed il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nei testi contrattuali, definiscono i singoli livelli;
deve altresì verificare che l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass., Sez. Lav., n. 3069/2005). Il procedimento logico-giuridico che il giudice deve seguire i fini dell'accertamento della qualifica spettante al lavoratore si articola quindi in tre fasi fra loro interdipendenti: 1) individuazione degli elementi generali ed astratti della qualifica, tenuto conto di quelli tipici che valgono a porre i criteri discriminatori di essa nell'ambito della struttura aziendale;
2) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
3) raffronto tra mansioni accertate e previsione astratta della qualifica, al fine delle riconducibilità di quelle in questa (Cass., Sez. Lav., n.
3069/2005).
È onere esclusivo del lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore quello di allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica confrontandoli con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver in concreto svolto (si veda, ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
In sostanza, il prestatore di lavoro che agisca in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del diritto al superiore inquadramento ha l'onere di provare le mansioni svolte
(tanto sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, quanto sotto il profilo degli aspetti qualitativi), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni, e l'effettiva riconducibilità
5 delle stesse a quelle proprie del livello vantato così come delineate dalle norme legali e contrattuali di riferimento.
Ciò posto, l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro dedotto dal alle Pt_1 dipendenze della resistente nei periodo indicati, nonché l'inquadramento lavorativo riconosciutogli (operaio di 6° e 5° livello CCNL Turismo), risultano documentalmente dal contratto di assunzione (doc.4), nonché dal modello c2 storico (doc. 2 fasc. ric.) e dall'estratto previdenziale (doc.3).
Né è in discussione che la retribuzione pattuita e corrisposta al ricorrente fosse parametrata al predetto CCNL Turismo-Pubblici Esercizi, richiamato nel primo contratto di assunzione agli atti.
Al fine di vagliare il superiore inquadramento professionale richiesto, la contrattazione collettiva a cui fare riferimento è, dunque, il C.C.N.L. Turismo-Pubblici Esercizi e, in particolare, l'art. 54, che prevede un'articolazione della scala di classificazione del personale spalmata in 10 livelli (di cui due relativi alla categoria quadri), in ordine decrescente, dove il
1° livello di inquadramento rappresenta, dunque, il livello di inquadramento più alto.
Ai sensi dell'art. 54 del CCNL di categoria:
- appartengono al 6 °livello (livello di inquadramento riconosciuto al ricorrente dal
17.03.2018 al 30.09.2018) “…i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè: addetto al confezionamento di buffet stazione e pasticceria;
secondo banconiere pasticceria, intendendosi per tale colui le cui prestazioni promiscue, svolgendosi subordinatamente alle direttive ed al controllo del datore di lavoro o del personale qualificato di categoria superiore, non siano prevalentemente di vendita, ma di confezione, consegna della merce, riordino del banco;
commis di cucina, sala, tavola calda, self service (compresi ex aiuti in genere p.e.); commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore, eccezione fatta per quelle attività che siano attinenti all'uso delle macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o superalcoliche;
addetto alla stiratura;
addetto di lavanderia;
guardiano notturno;
addetto ai servizi di mensa con meno di un anno di anzianità nel settore;
caffettiere non barista;
caricatore catering;
aiutante pista catering;
preparatore catering;
addetto alle consegne con o senza mezzi di locomozione con ritiro di buoni;
guardarobiere clienti (vestiarista); altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta
6 elencazione”;
- Appartengono al 5° livello (livello di inquadramento riconosciuto al ricorrente dal
01.12.2018 al 31.10.2019) “…i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè: tablottista e marchiere;
cassiere bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria, gelateria, cassiere mensa aziendale con funzioni di esazione;
telescriventista; magazziniere comune;
centralinista; cellista surgelati o precotti;
terzo pasticcere;
dattilografo; altri impiegati d'ordine; dispensiere;
cantiniere; banconiere di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che esplica prevalentemente operazioni di vendita nel negozio o nel reparto annesso a pubblico esercizio in quanto il proprietario non attenda normalmente alla vendita;
banconiere di tavola calda, chiosco di stazione;
operaio qualificato, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature;
carrellista di stazione e/o addetto alla vendita di generi vari alle banchine;
sfoglina, intendendosi per tale coloro che approntano pasta fresca, tortellini, ravioli, etc.; addetto al prelievo e al versamento di denaro dalle macchinette distributrici di cibo e bevande;
addetto al caricamento delle macchinette distributrici di cibi e bevande nonché alla piccola riparazione e manutenzione;
controllo merci;
cameriere bar, tavola calda, self-service; demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;
barista; guardarobiere non consegnatario;
allestitore catering;
autista di pista catering;
secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto;
operatore macchine perforatrici e/o verificatrici;
guardia giurata;
conducente di automezzi leggeri, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi o autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a tremilacinquecento chilogrammi, autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture trainanti rimorchi leggeri, motoveicoli con peso a vuoto superiore a quattrocento chilogrammi;
operatore pizza, intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per i processi operativi
7 standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto, sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, alla somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative attrezzature;
addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, all'interno di locali notturni, sale da ballo e attività similari, sulla base di precise istruzioni, assicura l'ordinato afflusso e deflusso della clientela ed opera per la tutela dei beni dell'azienda; altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione”.
Rientrano, invece, al 1° livello (richiesto in via principale dal ricorrente) “…i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzato da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè: superintendente catering;
capo servizio catering;
ispettore amministrativo (compreso ispettore amministrativo catena
d'esercizi); assistente senior di direzione intendendosi per tale colui che abbia già maturato significativa esperienza di gestione esecutiva in almeno tre distinti settori commerciali
(ristorante, market, bar-snack, servizi, ecc.) di un pubblico esercizio;
altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione;
”
Appartengono, invece, al 2° livello (richiesto in via subordinata) “. i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè: direttore servizio mensa o capo impianto mensa;
capo laboratorio gelateria (ex capo gelatiere); capo laboratorio (compreso capo laboratorio pasticceria) intendendosi per tale colui al quale vengono attribuite la soprintendenza e la disciplina sul personale, la vigilanza sull'impiego delle materie prime, degli utensili e dei macchinari e che abbia alle sue dipendenze almeno tre operai, escludendo dal computo gli apprendisti;
responsabile di amministrazione (ex segretario di azienda diplomato con mansioni di concetto); primo maître o capo servizio sala;
ispettore mensa;
responsabile impianti tecnici;
capo cuoco p.e. e ristorazione collettiva;
capo contabile;
operatore o procuratore doganale catering;
capo ufficio catering;
supervisore catering;
primo barman p.e.; capo barista, intendendosi per tale il responsabile dei servizi di banco – bar;
capo banconiere di pasticceria, intendendosi per tale l'addetto alla vendita il quale sovraintenda ai servizi del
8 relativo negozio o reparto annesso a pubblico esercizio, in quanto il proprietario non attenda continuamente alla vendita, e che abbia alle sue dipendenze dipendenti qualificati delle categorie inferiori;
magazziniere consegnatario o economo, intendendosi per tale colui che abbia la responsabilità tecnico amministrativa del magazzino coordinando l'attività di altri magazzinieri comuni;
cassiere centrale catering;
capo c.e.d.; analista – programmatore
c.e.d.; assistente di direzione, intendendosi per tale colui che sovraintenda alla gestione esecutiva di un settore commerciale di un pubblico esercizio;
altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione”.
Nella disamina dei livelli intermedi, ovvero il 3° ed il 4°, tralasciando le singole attività qualificanti, il dettato contrattuale stabilisce che al 3° vi rientrano i lavoratori “che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza;
i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica;
i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori”, mentre nel 4° livello “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”.
Dall'esame comparativo delle declaratorie professionali appare subito evidente come nel 6° livello e 5° livello rientra il personale svolgente mere funzioni esecutive, mentre nel 4°
e 3° livello i lavoratori espletanti funzioni caratterizzate da capacità tecnica e specifica.
È chiaro dunque che, già sulla base di questo primo rilievo, l'inquadramento riconosciuto al ricorrente non è corretto.
Procedendo con l'esame comparativo del 2° e 1° livello, se in uno viene prevista la specifica competenza professionale nel controllo e nel coordinamento, nell'altro, richiesto in via principale dal lavoratore, rientra il personale le cui mansioni si caratterizzano da iniziative ed autonomia operativa ed a cui vengono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza.
Applicando tali principi al caso di specie si ritiene che il ricorrente, sin dalla costituzione del rapporto di lavoro con la società datrice, sia stato chiamato a svolgere
9 operazioni che per le modalità di svolgimento implicavano, da parte dello stesso, un elevato grado di autonomia così come richiesto per un lavoratore di 1° livello.
Al riguardo, assume particolare rilevanza la prova testimoniale espletata nel corso della quale i testi escussi ( , ) hanno Testimone_1 Testimone_2 confermato lo svolgimento di mansioni superiori come rivendicate dall'attore.
In particolare, all'udienza del 02.10.2024, , fornitore di bevande Testimone_1 della società resistente, ha dichiarato: “io mi interfacciavo con lui a livello lavorativo e lo consideravo uno dei titolari. Io parlavo con lui come se fosse il responsabile dell'attività non so quali accordi avesse con la società. I fatti sono riferiti al 2018/2019; comunque abitando a
Tortoreto lo vedevo sempre dentro il locale sia alla cassa, sia dietro il bancone a seconda di quello che era necessario fare. Si occupava anche del magazzino e delle ordinazioni. C'era anche che io consideravo allo stesso pari del ricorrente”. Persona_2
In ordine alle mansioni espletate, il teste ha confermato la circostanza di cui al cap. 3, specificando “Sulle mansioni posso confermare che era il responsabile così come il
L'orario di lavoro era flessibile, aprivano anche prima delle 7.00 fino a tarda Per_2 notte. Aprivano una volta l'uno e una volta l'altro ma io non ero presente quindi non posso confermare. Aggiungo però che o c'era l'uno oppure il ricorrente oppure entrambi. Come già detto il ricorrente era il coordinatore, il responsabile al pari di e si occupava un Per_2 po' di tutto sia della gestione del locale, sia della cassa che della sala. Confermo che era responsabile di sala. Sono tutte mansioni collegate a quelle di responsabile.”
Alla medesima udienza, , cliente degli stabilimenti Murena e Punto G, Testimone_2 ha affermato che il ricorrente: “Si occupava della sala, del bar, quando nel 2020 ho festeggiato al Punto G il battesimo di mia figlia mi sono rapportato direttamente con
. Per me lui era il punto di riferimento, il referente dell'intera struttura. Posso dire Pt_1
che in base alla mia conoscenza il ricorrente era colui che gestiva tutta la situazione dello chalet ma non conosco i rapporti tra il ricorrente e la società. In concreto era lui il titolare, io mi sono sempre rapportato con lui. Parliamo del periodo che va dal 2018 fino a circa un paio di anni fa.”, mentre sul capitolo 3 ha dichiarato: “All'interno degli chalet faceva tutto quello che c'era da fare come referente e responsabile. Non c'era un ruolo preciso, lui era nella piena gestione autonoma, chiunque entrava lo considerava come se fosse il titolare. Si occupava sia del coordinamento dei dipendenti che della gestione dei fornitori. Stava alla cassa, al bar, gestiva tutto autonomamente. Non era sottoposto alle direttive di nessuno, poi non so quali erano gli accordi con la società. Si comportava come fosse un titolare.”.
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Alla luce di tali emergenze probatorie, da valutarsi unitamente alla mancata comparizione all'udienza fissata per l'assunzione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società, regolarmente citato, appare evidente che il ricorrente non sia mai stata addetto alle mansioni esecutive nelle quali è stato inquadrato, con conseguente manifesta discrasia tra l'inquadramento riconosciutogli nel CCNL di categoria e le mansioni alle quali il
è stato concretamente adibito che, contemplavano un elevato margine di autonomia Pt_1
tale che, gli stessi fornitori od avventori ritenevano lo stesso socio e responsabile delle strutture.
Per tali motivi deve affermarsi il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 1° livello di inquadramento.
In definitiva sintesi si ritiene che il lavoratore, sin dalla prima costituzione del rapporto di lavoro con la resistente e fino alla cessazione dell'ultimo contratto, abbia svolto di CP_2 fatto mansioni superiori che legittimano l'inquadramento al 1° livello del CCNL di categoria, con conseguente diritto alle differenze retributive derivanti dal superiore inquadramento.
Orario lavoro
4. Riguardo poi all'orario di lavoro effettivamente svolto, si rileva come dal conteggio effettuato dal consulente del Lavoro il ricorrente richiede il riconoscimento Persona_3
del lavoro supplementare per il periodo lavorativo dal 01.03.2019 al 31.10.2019, durante il quale formalmente svolgeva un part time di 18 ore settimanali. Più in particolare effettua il conteggio della retribuzione ordinaria dovuta parametrandola ad un orario di lavoro a tempo pieno.
È noto che costituisce lavoro straordinario quello che eccede l'orario di lavoro normale previsto dalla legge (art. 6 D. Lgs 15 giugno 2015 n. 81) e/o dal contratto collettivo.
Costituisce lavoro supplementare, invece, quello che eccede l'orario di lavoro stabilito contrattualmente per il lavoro part-time, ma entro i limiti dell'orario a tempo pieno.
La prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro supplementare e straordinario è a carico del lavoratore (ex art. 2697 c.c.) e deve riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, nonché la misura relativa. Il numero delle ore di lavoro straordinario compiute deve essere pertanto provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 c.p.c. atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già la sua esistenza.
Nel caso di specie, il ricorrente rivendica la complessiva somma di € 28.910,58 a titolo
11 di differenze retributive (detratti gli importi versati dal datore di lavoro) e TFR, maturati nel corso dei rapporti di lavoro, in virtù delle mansioni superiori svolte.
Nel conteggio effettuato relativo al periodo dal 01/03/2019 al 31/10/2019, il richiedente viene a specificare un credito per retribuzione ordinaria di € 16.852,83 e per TFR di € 1024,86 che detratta la retribuzione percepita di € 2948,00, corrisponde ad € 14.929,69.
Tale importo viene però calcolato su un orario di 40 ore settimanali.
Si ritiene, però, che il lavoratore non ha dato prova in giudizio delle ore effettivamente espletate oltre quelle contrattualmente stabilite per il periodo in oggetto, con la conseguenza che sotto tale profilo la domanda non merita accoglimento.
Difatti, i testi escussi sui capitoli articolati in ordine ai turni di lavoro assertivamente indicati, nulla hanno saputo riferire con certezza.
Mentre interrogato sul capitolo 4 risponde “Non posso confermare Testimone_1 gli orari precisi ma posso dire che era sempre presente.” e sul capitolo 5 nulla sa, Tes_2
riferisce: “(cap.4) Non conosco gli orari precisi, però lo trovavo sempre allo chalet,
[...] dalla mattina fino alla sera tutti i giorni. Io lo frequentavo d'estate e lo vedevo quasi tutti i giorni, d'inverno un po' di meno però spesso quando andavo a mangiarci lo vedevo.” (cap. 5)
“Credo di sì, non lo so con certezza”.
La genericità delle dichiarazioni non può offrire contezza in ordine all'orario dettagliatamente precisato in ricorso, in considerazione altresì della circostanza che non appare plausibile che i testi, l'uno fornitore della merce e l'altro cliente delle strutture balneari potessero essere presenti nell'arco dell'intera giornata presso gli chalet.
Alla luce di tali premesse, la domanda relativa al riconoscimento delle ore di lavoro supplementari svolte non può trovare accoglimento.
Conclusioni
5. In virtù delle precedenti considerazioni va, pertanto, riconosciuto il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione ordinaria maturata nel corso del rapporto di lavoro, da parametrare ai minimi tabellari previsti per il livello di inquadramento riconosciuto.
Va certamente riconosciuta anche la 13° mensilità che secondo giurisprudenza ormai pacifica fa parte della retribuzione base minima, oltre ad essere espressamente prevista dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro. Così come va riconosciuta la 14° mensilità, in quanto espressamente prevista dal contratto collettivo.
Va, anche, riconosciuto il trattamento di fine rapporto.
Il trattamento di fine rapporto, previsto dall'art. 2120 c.c., costituisce, infatti, un diritto del prestatore d'opera collegato alla cessazione del rapporto di lavoro e proporzionale, sotto il
12 profilo quantitativo, alla anzianità del servizio prestato.
Il T.F.R. è un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito ad un momento successivo rispetto a quello di prestazione dell'attività lavorativa. Esso è costituito dalla somma di accantonamenti annui di una quota di retribuzione rivalutata periodicamente e si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. In caso di assunzione e cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, la quota della retribuzione da accantonare deve essere proporzionalmente ridotta per le frazioni d'anno, computando come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
Tanto premesso, per le poste economiche riconosciute, in ordine al quantum debeatur
è possibile fare riferimento al conteggio analitico in atti in quanto analiticamente redatto, con le correzioni relative alla cessazione in data 6.01.2019 e per il periodo dal 01/03/2019 al
31/10/2019 durante il quale il ricorrente ha svolto orario di lavoro part time (le somme liquidate conteggiate ipotizzando un orario di lavoro a tempo pieno vanno dunque sostanzialmente dimezzate).
Al netto di tali correttivi, la somma complessiva lorda dovuta al ricorrente a titolo di differenze retributive è pari ad € 18.482,54.
Invece per quanto riguarda il TFR, va riconosciuto al ricorrente, sempre alla luce delle correzioni da effettuarsi, l'importo complessivo di € 1.472,79.
Al riguardo, occorre osservare il contegno processuale della parte resistente, che ha deciso di rimanere contumace, - oltre a rivelare una significativa indifferenza della stessa per la vicenda -e non ha consentito al presente giudicante di acquisire elementi di conoscenza ulteriori e diversi rispetto a quelli prospettati e documentati dalla parte ricorrente per suffragare la propria rivendicazione pecuniaria;
l'allegazione della parte ricorrente di non essere stata pagata delle poste economiche riconosciute per le mansioni effettivamente espletate, non ha, quindi, trovato alcuna prova contraria, alle quali la debitrice poteva opporsi.
In definitiva sintesi la parte resistente va condannata al pagamento in favore della parte ricorrente, a titolo di differenze retributive da retribuzione ordinaria (differenza tra retribuzione erogata e quanto spettante per le mansioni superiori svolte), 13° e 14° mensilità
(per totale € 18.482,54), TFR (€ 1.472,79), della complessiva somma lorda di € 19.955,33 oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.
13 6. Le spese seguono la soccombenza della parte resistente contumace e liquidate secondo i valori tabellari di cui al d.m. n. 147 del 2022, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1844/2023 così provvede:
• in accoglimento parziale della domanda, condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente la somma complessiva lorda di € 19.955,33 a titolo di differenze retributive da superiore inquadramento, per retribuzione ordinaria 13° e 14° mensilità,
TFR oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.
• condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.388,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 12.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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