Rigetto
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/03/2025, n. 2461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2461 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02461/2025REG.PROV.COLL.
N. 10135/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10135 del 2023, proposto da
Hotel Lago di Braies S.r.l. (Hotel Pragser Wildsee Gmbh/S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andreas Widmann e Thomas Tiefenbrunner, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
NC AU di LZ, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Jutta Segna e Patrizia Pignatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comitato Lago di Braies, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Alberto Romano, eMeinhard Durnwalder, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Alberto Romano in Roma, viale XXI Aprile 11;
UN PP HE, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – Sezione AU della NC di LZ n. 252/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comitato Lago di Braies e della NC AU di LZ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 la Cons. Gudrun Agostini e uditi per le parti gli avvocati Andreas Widmann, Georg Windegger in sostituzione dell'avv. Alexandra Roilo e Meinhard Durnwalder;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Hotel Lago di Braies S.r.l. chiede la riforma della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione AU di LZ n. 252/2023, depositata il 20 luglio 2023, che ha dichiarato inammissibile il ricorso R.G. 57/2023 dalla stessa proposto per l’annullamento dei seguenti atti dell’Agenzia per la Protezione civile della NC AU di LZ: (i) il decreto di concessione n. D-34 del 19.12.2022, fascicolo 2022/251, trasmesso tramite PEC all’avv. Thomas Tiefenbrunner in data 27.1.2023, avente ad oggetto la " concessione di 700m² della p.f. 2384 e della p.ed. 337 C.C. Braies al Lago di Braies con una terrazza solarium e un pontile nel Comune di Braies ”; (ii) tutti gli atti precedenti, in particolare il verbale della commissione per la valutazione qualitativa delle offerte del 14.12.2022 inviato alla parte ricorrente tramite PEC in data 16.12.2022; (iii) gli atti amministrativi successivi o comunque connessi, anche se non specificamente menzionati o non conosciuti dalla ricorrente .
2. L’appellante in ordine alle pregresse vicende espone le seguenti circostanze in fatto.
In base alla concessione n. D-9 del 30.8.1976, con scadenza 31.12.2022, il signor UN PP HE era stato autorizzato all’uso del pontile e della terrazza sul Lago di Braies.
Nel marzo 2022 il suddetto concessionario uscente presentava all’Agenzia per la Protezione civile una domanda di rinnovo della concessione.
In data 21.10.2022 l’Agenzia per la Protezione civile pubblicava all’albo del Comune di Braies e sul sito internet dell’Agenzia per la Protezione civile – Ufficio Demanio idrico l’avvio del procedimento per la concessione di occupazione di beni del demanio idrico (700 m² della p.f. 2384 e della p.ed. 337 in C.C. Braies sul Lago di Braies), per una durata complessiva di 10 anni e ad un canone annuale di euro 17.521,95.
Entro il termine pervenivano quattro offerte, tra cui le offerte dell’odierna appellante Albergo Lago di Braies s.r.l, del controinteressato Comitato Lago di Braies e del Signor UN PP HE.
In esito alla valutazione delle offerte da parte della commissione in base ai criteri stabiliti dall’art. 3 della delibera della Giunta NCle n. 185 del 17.3.2020 per il rilascio di concessioni di occupazione di beni del demanio idrico provinciale, come emerge dal verbale del 14.12.2022, il Comitato Lago di Braies risultava primo in graduatoria.
In data 19.12.2022 veniva quindi emesso a favore del Comitato Lago di Braies il decreto di concessione n. D- 34, al quale era allegato come parte integrante il relativo disciplinare.
Non essendo mai stato inviato all’odierna appellante il suddetto decreto di assegnazione, la stessa presentava in data 19.12.2022 istanza di accesso, per ottenere la consegna delle domande di partecipazione e dell’intera documentazione di gara, alla quale si opponeva il Comitato l’aggiudicatario, ma che infine veniva acconsentito dall’amministrazione.
3. Ritenendo l’aggiudicazione illegittima e viziata, la Hotel Lago di Braies S.r.l. ha proposto ricorso al T.R.G.A. di LZ, notificandolo alla NC AU di LZ e ai soggetti controinteressati, affidato ad un unico motivo di censura, con cui ha denunciato l’erroneo riconoscimento dei criteri preferenziali di cui alla lett. c) e f) dalla delibera della G.P. 185/2020 (lett. c) e lett. f) al Comitato che, in realtà, a suo dire, sarebbe organizzazione senza scopo di lucro solo apparente e costituita all’unico scopo di far ottenere la concessione nuovamente al Sig. HE, domandandone l’annullamento.
4. Ad esito del giudizio, l’adito T.R.G.A., in accoglimento della relativa eccezione sollevata dalla difesa della NC e dal Comitato Lago di Braies, ha dichiarato inammissibile il ricorso per omessa notificazione dello stesso ai sensi dell’art. 41 del cod. proc. amm. anche all’Agenzia per la Protezione Civile in qualità di amministrazione resistente che ha indetto e condotto il procedimento di rilascio della concessione in forza dei poteri statutari che le attribuiscono la gestione del demanio idrico.
5. Con ricorso notificato il 12 dicembre 2023 e depositato il 29 dicembre 2023, la società Hotel Lago di Braies S.r.l ha proposto appello avverso la suddetta sentenza di rito chiedendo la riforma sulla base dell’unico motivo di censura che recita: “ Presunta Violazione e falsa applicazione dell’art. 41 c.p.a e degli art. 24 e 25 del D.P.P del 4.12.2015, n. 32, nonché dell’art. 11 della LP n.2/1987, e degli artt. 7, 9 e 10 del D.P.P 49/1994, motivazione errata, travisamento dei fatti ed eccesso di potere”.
L’appellante ha altresì riproposto il seguente motivo di ricorso originario: “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della deliberazione della Giunta NCle n. 185/2020 (Criteri per il rilascio di concessioni di occupazione di beni di demanio idrico provinciale) travisamento dei fatti ed eccesso di potere”.
6. In data 15 gennaio 2024 si è costituito in giudizio il Comitato Lago di Braies e in data 9 febbraio 2024 la NC AU di LZ chiedendo entrambi il rigetto del ricorso. Nei termini di rito tutte le parti hanno depositato memorie difensive e anche memorie di replica ex art. 73, co. 2 c.p.a..
7. All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è infondato.
8.1. La società appellante avversa la pronuncia di inammissibilità ritenendo errati i capi motivazionali contenuti nei punti 2.2.8 e 2.2.9 sella sentenza. L’appellante insiste nell’aver pienamente soddisfatto il precetto dell’art. 41 c.p.a. che prevede “ Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato…”, per il fatto che, a suo giudizio, si tratterebbe di un atto riferibile soltanto alla NC AU di LZ e non anche all’Agenzia per la Protezione civile, il cui ruolo in questi casi sarebbe di tipo meramente istruttorio con valenza endoprocedimentale. A riguardo specifica che il decreto di concessione è stato emesso e firmato dall’Assessore all’Agricoltura, alle Foreste al Turismo e alla Protezione civile - e non dal Direttore dell’Agenzia - che non figura ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.P. 32 del 2015 tra gli organi dell’Agenzia e che avrebbe agito nell’ambito delle competenze proprie e dei relativi dei poteri di governo.
Questa circostanza troverebbe conferma anche a livello normativo, per il fatto che il demanio idrico a sensi dell’art. 822 c.c. fa parte del demanio pubblico che ora è in capo alla NC AU di LZ (in forza dell’art. 8 del D.P.R. 115 del 1973 – “ Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di TR e di LZ dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della regione ”) e perché ai sensi dell’art. 11 della L.p. 2 del 1987, la concessione dei beni demaniali e patrimoniali della NC compete alla Giunta provinciale su proposta dell’assessore competente.
Evidenzia inoltre che nell'ambito del demanio idrico anche la competenza per l'approvazione di ponti, passerelle ecc., spetta al membro del governo competente per materia, come si evince dall’art. 10 del D.P.P n.49/1994. Prosegue, ancora, che le competenze della messa a disposizione di beni demaniali non sono state trasferite all’Agenzia né dall’art. 2 comma 2 lettera a) della legge provinciale n. 15/2002, né dalla revisione degli artt. 22-29 della legge provinciale n. 15/2022 da parte del D.P.P n. 32/2015 né, infine, da nessun’altra norma.
Per questo ritiene che all’Agenzia per la Protezione civile, in base al quadro normativo sopra richiamato, spettino soltanto i compiti relativi alla previsione e prevenzione rischi e tutte le attività necessarie a fronteggiare uno stato pericolo e di calamità, mentre nel caso de quo si tratta della messa a disposizione di un bene demaniale ai fini di un utilizzo privato, che è tutt’altra cosa.
Del tutto irrilevante in questo quadro sarebbe, infine, la circostanza che la domanda andava presentata all’Agenzia, la quale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.P.P. 49 del 1994, era tenuta a svolgere solamente un’attività preparatoria e istruttoria tra cui rientra anche la redazione e firma del disciplinare a cura del Direttore.
8.2. La tesi della ricorrente non è condivisibile per i seguenti motivi.
Ai sensi dell’art. 7, comma 2 del D.P.P n. 32 del 2015, istitutivo dell’Agenzia per la Protezione civile, quest’ultima è “ ente strumentale della NC con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. Essa è sottoposta alla vigilanza della Giunta provinciale e dell'assessore competente “.
L’Agenzia per la Protezione civile pertanto non costituisce un’articolazione della NC AU di LZ ma un soggetto giuridico pubblico autonomo e, come tale, è dotato anche di un codice fiscale distinto da quello dell’ente provinciale.
Tra le finalità e competenze dell’Agenzia, oltre a quelle generali previste dal comma 3 dell’art. 7 del DPP 32/2015 menzionate dall’appellante per sostenere la tesi contraria, vi è anche “ la gestione del demanio idrico ”, prevista dall’art. 2 dello Statuto dello stesso, approvato con DPP n. 4 del 2017.
In particolare, in base all’art. 8 dello Statuto è demandata proprio all’“ Ufficio Demanio idrico ” (quale area funzionale dell’Agenzia in base all’art. 7, comma 1) “ l’amministrazione del demanio idrico provinciale: predisposizione e rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri ”.
I beni immobili per cui è causa, ossia i 700 mq della p.f. 2348/1 e della p.ed. .337 CC Braies sul Lago di Braies da occuparsi con un pontile e una terrazza, sono indubbiamente ascrivibili al demanio idrico, così come la concessione degli stessi - a soggetti privati e per finalità anche economiche - costituisce “ atto di amministrazione ” del demanio idrico.
Alla luce di queste considerazioni, il Collegio ritiene corretta la conclusione del primo giudice, laddove ha statuito che “ Dalle citate disposizioni risulta quindi chiaro che l’Agenzia per la Protezione civile è un soggetto giuridico autonomo e separato dalla NC AU di LZ, il quale nell’esercizio delle proprie competenze nella gestione del demanio idrico ha indetto e condotto il procedimento per il rilascio della concessione de qua .”
A nulla rileva che il decreto di concessione sia stato firmato dall’Assessore all’Agricoltura, alle Foreste, al Turismo e alla Protezione civile anziché dal Direttore dell’Agenzia che ha la rappresentanza legale dell’Agenzia. Come ha al riguardo correttamente osservato il T.r.g.a., ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a), legge provinciale n. 15 del 2002 il Presidente della NC e quindi l’Assessore competente sono “ Autorità del Servizio per la Protezione civile ” e, pertanto, dell’Agenzia per la Protezione civile. È in tale veste che l’allora Assessore Arnold Schuler ha firmato il decreto di concessione e non come rappresentante della NC autonoma di LZ.
Il disciplinare d’uso che costituisce parte integrante e fondamentale del suddetto decreto e che costituisce l’esito dell’istruttoria e rappresenta la parte propriamente contrattuale è stato invece firmato dal direttore dell’Ufficio Demanio idrico (art. 9, D.P.P. 49/1994) e dal concessionario.
Peraltro, a contrario di quanto sostiene appellante, nella specie non è applicabile il generale disposto dell’art. 11 della legge provinciale n. 2 del 1987, per il fatto che tale norma si riferisce soltanto ai beni patrimoniali, mentre nel caso che ci occupa si tratta di beni del demanio idrico la cui gestione dalle norme sopra richiamate è stata affidata all’Agenzia. D’altronde, è lo stesso art. 1, comma 3 della L.p. 2/1987 a prevedere che “ Ove i medesimi beni siano destinati all’esercizio di competenze provinciali diverse da quella dell’amministrazione del patrimonio in generale, e per la cui amministrazione siano richieste conoscenze specifiche, la gestione del bene viene affidata all’assessore competente per quella materia, rispettivamente all’apposito ente o organismo dipendente dalla NC.”
Non vi è dubbio che la gestione del demanio idrico richieda competenze particolari e per questo, in seguito alla riforma della struttura amministrativa provinciale, è stata affidata all’Agenzia della Protezione civile ente strumentale specializzata tra l’altro anche in tale ambito.
Le norme sopra esposte costituiscono normativa speciale (fatta salva dall’art. 1, L.P. 2/1987) che espressamente demanda l’amministrazione del demanio idrico all’Agenzia per la Protezione civile e, in particolare, all’Ufficio Demanio idrico.
Infine, come parimenti fondatamente sottolineato dal Giudice di prime cure, anche qualora si volesse ritenere che l’Assessore avesse emanato il decreto di concessione nelle sue funzioni di membro della Giunta NCle, la mancata notifica del ricorso all’altra amministrazione responsabile e dunque a sua volta legittimata passiva determina comunque l’inammissibilità del ricorso.
L’esito favorevole dell’istruttoria delle domande di concessioni da parte dell’Ufficio Demanio idrico è essenziale ai fini del rilascio del decreto concessorio e il disciplinare delle condizioni e prescrizioni, da sottoporsi alla firma del richiedente per accettazione, viene firmato dal direttore dell’Ufficio Demanio idrico (art. 9, D.P.P. 49/1994), come avvenuto anche nel caso di specie.
Conclusivamente, pertanto, deve pienamente condividersi l’assunto del T.r.g.a. di LZ, laddove ha statuto che è “ incontestato che detto decreto di concessione è il frutto dell’azione di due amministrazioni responsabili ” e che pertanto ai sensi dell’art. 41 c.p.a. andava notificato nel termine perentorio anche all’Agenzia titolare del procedimento.
8.3. Per le ragioni tutti esposte va respinto l’appello e ne consegue l’improcedibilità del motivo di merito riproposto in questa sede.
9. Sussistono nondimeno, per la particolarità della questione e in considerazione del fatto che la causa si è arrestata con una pronuncia di rito, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese di lite compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO