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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 6769/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato dai coniugi:
e , Parte_1 Parte_2
entrambi con l'avv. PISANO ROSSANA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale
di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 14/01/2025 –
sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato che non sussistono possibilità di
1 riconciliazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra i coniugi siano congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il Parte_1
24/09/1975 e nato a [...] il [...], matrimonio Parte_2
contratto il 11/06/2005 e trascritto al n. 13, Parte II, Serie A, Anno 2005, del registro degli atti di matrimonio del Comune di MARCON alle seguenti condizioni:
1. I coniugi abiteranno separati di tetto e mensa, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. i figli minori e resteranno affidati in via condivisa e Per_1 Persona_2
congiunta ad entrambi i genitori;
manterranno la residenza anagrafica presso la casa familiare in Mogliano Veneto (TV), via Papa Giovanni XXIII n. 15/D, insieme alla madre;
3. la casa familiare sita in Mogliano Veneto (TV), via Papa Giovanni XXIII n. 15/D è
assegnata alla madre che vi abiterà insieme ai figli;
4. il sig. rilascerà la casa familiare e si trasferirà, entro il 1.4.2025, Parte_2
nell'immobile che sarà nel frattempo reperito;
fino alla data del rilascio della casa familiare il sig. verserà, il giorno 12 del mese, nel conto corrente cointestato n. Pt_2
000040176276 presso l'istituto di credito Unicredit spa, a titolo di contributo forfettario alle spese familiari, ivi compreso il mantenimento dei figli, un importo mensile di pari importo a quello dello stipendio percepito dalla signora dalla stessa accreditato sul Pt_1
medesimo conto corrente cointestato;
5. in ossequio al principio della bigenitorialità, fermo l'affido condiviso e congiunto, dei figli minori e , salvo diverso accordo, dettato dalle esigenze scolastiche, Per_1 Per_2
extrascolastiche e di salute dei figli, e dalle esigenze lavorative dei genitori, i tempi di
permanenza di e presso ciascun genitore saranno i seguenti: lunedì con Per_1 Per_2
la mamma;
martedì con la mamma fino al termine del turno di lavoro del padre, il quale andrà a prelevarli e li terrà con sé, ivi compreso il pernotto;
mercoledì con il padre, ivi
2 compreso il pernotto;
giovedì con la madre;
venerdì con la madre;
il sabato alternato tra i genitori, con la precisazione che, poiché il padre lavora tutti i sabati, preleverà i figli alla fine del turno di lavoro;
domenica alternata tra i genitori. La suddetta suddivisione si applicherà anche nei periodi di vacanza invernale ed estiva con le seguenti eccezioni: il giorno di Natale i figli trascorreranno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro,
alternando ogni anno il genitore con cui trascorreranno il pranzo e la cena;
il giorno del
31.12 e il Capodanno saranno decisi di volta in volta anche in base all'età dei figli;
durante il periodo estivo, i figli trascorreranno con ciascun genitore almeno 15 giorni,
anche non consecutivi, la cui cadenza sarà concordata dai genitori entro il 30.4. di ogni anno;
6. dal momento in cui rilascerà la casa familiare, il sig. verserà, il giorno 12 di Pt_2
ogni mese, alla signora a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, Pt_1
l'importo complessivo di € 800,00 (€ 400,00 per ogni figlio), oltre rivalutazione annuale
Istat come per legge;
7. le spese straordinarie saranno sostenute al 40% dalla madre ed al 60% dal padre, con la precisazione che, tra le spese straordinarie sono ricompresi gli esborsi per l'abbigliamento e quelli per il carburante dei mezzi di trasporto acquistati per i figli;
salva per il resto la specifica individuazione delle voci di spesa che rientrano nell'assegno di mantenimento ordinario e quelle che rientrano tra le spese c.d. straordinarie di cui al protocollo di Treviso;
8. l'importo dell'assegno universale per i figli minori, o altro emolumento equipollente che successivamente dovesse essere normativamente introdotto, sarà percepito dalla madre;
le eventuali detrazioni fiscali per i figli saranno ripartire al 50% tra i genitori;
9. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare,
reciprocamente, alla domanda di assegno di mantenimento;
10. in ordine alla casa familiare, cointestata ai coniugi nella misura del 60% alla moglie e
40% al marito, il sig. ai fini di un riequilibrio patrimoniale tra i coniugi, si Pt_2
impegna fin da ora a cedere a titolo gratuito, a mezzo di successivo atto notarile, la propria quota del diritto di proprietà della casa coniugale alla signora i coniugi Pt_1
concordano che, finché permane la condizione di comproprietà, tutte le spese
3 straordinarie condominiali, quelle relative all'assicurazione del fabbricato e del compenso dell'amministratore saranno suddivise in 60% a carico della signora 40% a carico Pt_1
del sig. ; le spese straordinarie eventualmente escluse dal c.d. bonus 110, Pt_2
deliberato dal condominio nel 2023, saranno suddivise al 50% tra i coniugi.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 14/01/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 6769/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato dai coniugi:
e , Parte_1 Parte_2
entrambi con l'avv. PISANO ROSSANA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale
di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 14/01/2025 –
sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato che non sussistono possibilità di
1 riconciliazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra i coniugi siano congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il Parte_1
24/09/1975 e nato a [...] il [...], matrimonio Parte_2
contratto il 11/06/2005 e trascritto al n. 13, Parte II, Serie A, Anno 2005, del registro degli atti di matrimonio del Comune di MARCON alle seguenti condizioni:
1. I coniugi abiteranno separati di tetto e mensa, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. i figli minori e resteranno affidati in via condivisa e Per_1 Persona_2
congiunta ad entrambi i genitori;
manterranno la residenza anagrafica presso la casa familiare in Mogliano Veneto (TV), via Papa Giovanni XXIII n. 15/D, insieme alla madre;
3. la casa familiare sita in Mogliano Veneto (TV), via Papa Giovanni XXIII n. 15/D è
assegnata alla madre che vi abiterà insieme ai figli;
4. il sig. rilascerà la casa familiare e si trasferirà, entro il 1.4.2025, Parte_2
nell'immobile che sarà nel frattempo reperito;
fino alla data del rilascio della casa familiare il sig. verserà, il giorno 12 del mese, nel conto corrente cointestato n. Pt_2
000040176276 presso l'istituto di credito Unicredit spa, a titolo di contributo forfettario alle spese familiari, ivi compreso il mantenimento dei figli, un importo mensile di pari importo a quello dello stipendio percepito dalla signora dalla stessa accreditato sul Pt_1
medesimo conto corrente cointestato;
5. in ossequio al principio della bigenitorialità, fermo l'affido condiviso e congiunto, dei figli minori e , salvo diverso accordo, dettato dalle esigenze scolastiche, Per_1 Per_2
extrascolastiche e di salute dei figli, e dalle esigenze lavorative dei genitori, i tempi di
permanenza di e presso ciascun genitore saranno i seguenti: lunedì con Per_1 Per_2
la mamma;
martedì con la mamma fino al termine del turno di lavoro del padre, il quale andrà a prelevarli e li terrà con sé, ivi compreso il pernotto;
mercoledì con il padre, ivi
2 compreso il pernotto;
giovedì con la madre;
venerdì con la madre;
il sabato alternato tra i genitori, con la precisazione che, poiché il padre lavora tutti i sabati, preleverà i figli alla fine del turno di lavoro;
domenica alternata tra i genitori. La suddetta suddivisione si applicherà anche nei periodi di vacanza invernale ed estiva con le seguenti eccezioni: il giorno di Natale i figli trascorreranno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro,
alternando ogni anno il genitore con cui trascorreranno il pranzo e la cena;
il giorno del
31.12 e il Capodanno saranno decisi di volta in volta anche in base all'età dei figli;
durante il periodo estivo, i figli trascorreranno con ciascun genitore almeno 15 giorni,
anche non consecutivi, la cui cadenza sarà concordata dai genitori entro il 30.4. di ogni anno;
6. dal momento in cui rilascerà la casa familiare, il sig. verserà, il giorno 12 di Pt_2
ogni mese, alla signora a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, Pt_1
l'importo complessivo di € 800,00 (€ 400,00 per ogni figlio), oltre rivalutazione annuale
Istat come per legge;
7. le spese straordinarie saranno sostenute al 40% dalla madre ed al 60% dal padre, con la precisazione che, tra le spese straordinarie sono ricompresi gli esborsi per l'abbigliamento e quelli per il carburante dei mezzi di trasporto acquistati per i figli;
salva per il resto la specifica individuazione delle voci di spesa che rientrano nell'assegno di mantenimento ordinario e quelle che rientrano tra le spese c.d. straordinarie di cui al protocollo di Treviso;
8. l'importo dell'assegno universale per i figli minori, o altro emolumento equipollente che successivamente dovesse essere normativamente introdotto, sarà percepito dalla madre;
le eventuali detrazioni fiscali per i figli saranno ripartire al 50% tra i genitori;
9. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare,
reciprocamente, alla domanda di assegno di mantenimento;
10. in ordine alla casa familiare, cointestata ai coniugi nella misura del 60% alla moglie e
40% al marito, il sig. ai fini di un riequilibrio patrimoniale tra i coniugi, si Pt_2
impegna fin da ora a cedere a titolo gratuito, a mezzo di successivo atto notarile, la propria quota del diritto di proprietà della casa coniugale alla signora i coniugi Pt_1
concordano che, finché permane la condizione di comproprietà, tutte le spese
3 straordinarie condominiali, quelle relative all'assicurazione del fabbricato e del compenso dell'amministratore saranno suddivise in 60% a carico della signora 40% a carico Pt_1
del sig. ; le spese straordinarie eventualmente escluse dal c.d. bonus 110, Pt_2
deliberato dal condominio nel 2023, saranno suddivise al 50% tra i coniugi.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 14/01/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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