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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
IA TE NU Presidente
AT AR Consigliere relatore
Grazia IA Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: usucapione
Nella causa iscritta al n. 38 del Registro Generale degli Affari Civili
Contenziosi per l'anno 2022, promosso da:
, nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
C.F. elettivamente domiciliata in Cagliari via C.F._1
Loru n. 4 presso lo studio legale GA e Associati dell'avv. Antonello
GA che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine dell'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO Pa P. IVA 541 88 0951, con sede a Busachi Controparte_1
Piazza Italia, n° 1, in persona del sindaco in carica sig. , CP_2 elettivamente domiciliato in Oristano via Luigi Einaudi n.15 presso lo studio dell'avv. Raffaele Miscali che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione ed in forza di delibera della
Giunta Comunale n° 36 del 13.05.2022;
APPELLATO
All'udienza del 9 maggio 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello): “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, adversis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata riconoscendo sussistere gravi motivi, in accoglimento dell'interposto appello ed in riforma della sentenza ed in riforma della sentenza dell'Ill.mo Giudice del Tribunale di Oristano n° 540/2021 pubblicata il 27.10.2021 e notificata a mezzo PEC il 10.1.2022:
- in via principale: dichiarare che l'immobile sito in Busachi e distinto in catasto al Foglio 8 mappale 1229 sub. 3 Ctg. C/2, Cl. 1, cons. 156 mq e
Rendita 241,70, sito in Corso Brigata Sassari, 179, piano T, confinante con
Via Brigata Sassari, Ex Caserma dei Carabinieri e Palazzo del Municipio è di proprietà esclusiva della sig.ra in forza di possesso Parte_1 ultraventennale esercitato in maniera pubblica, pacifica ed ininterrotta per il tempo utile ad usucapire: possesso trasferitole dalla propria madre
[...] deceduta nel 11.8.1996 a Busachi;
ordinando la trascrizione delle Per_1 manda sentenza presso l'Agenzia del territorio competente, già
Conservatoria dei RR.II.
- In via subordinata: dichiarata la soccombenza reciproca, in primo grado, tra le odierne parti, compensare per la metà, o in quella proporzione veriore ritenuta di giustizia, le spese processuali dello stesso grado.
- In ogni caso: vinte le spese e le competenze del grado di appello.”
Nell'interesse dell'appellato (come da comparsa di costituzione).
“L'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, Prima Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia:
a) rigettare l'istanza ex articoli 283 e 351 c.p.c. perché insussistenti il fumus boni iuris ed il periculum in mora per i motivi sopra dedotti;
b) rigettare l'appello con conferma integrale della sentenza impugnata;
c) con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio d'appello”.
IN FATTO E IN DIRITTO
La vicenda che ha dato luogo al giudizio è così riassunta nella sentenza impugnata:
“Con ricorso depositato il 20 dicembre 2017, ha Parte_1 convenuto in giudizio il nelle forme del procedimento Controparte_1 sommario di cognizione, per sentir dichiarare a suo favore l'acquisto della proprietà, per usucapione, dell'immobile sito in Busachi, corso Brigata
Sassari n. 179, distinto in catasto al foglio 8, mappale 1229, subalterno 3, attiguo ai locali comunali, deducendone il possesso animo domini, da oltre venti anni, da parte sua e, prima di lei, da parte dei propri genitori, nonostante l'erronea intestazione catastale al convenuto.
Si è costituito in giudizio il contestando il Controparte_1 fondamento della domanda, per l'appartenenza dell'immobile al patrimonio indisponibile dell'ente e per il particolare interesse storico-artistico, nonché per il mancato esercizio di alcun potere di fatto corrispondente alla proprietà, da parte di altri, e concludendo per il rigetto della domanda;
in via riconvenzionale, ha chiesto il rilascio dell'immobile e l'annullamento della variazione catastale apportata dall'attrice.
Il processo, mutato il rito, è proseguito nelle forme ordinarie. ”.
La causa, istruita con produzioni documentali e prova per interpello e per testi è stata decisa con la sentenza n. 540/2021 pubblicata il 27 ottobre
2021 con la quale il Tribunale di Oristano ha così statuito:
“Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta la domanda principale;
2) accoglie la domanda riconvenzionale e condanna al Parte_1 rilascio, in favore del Comune di Busachi, non oltre sessanta giorni dalla data della decisione, della unità immobiliare, consistente in locale seminterrato e facente parte del maggior fabbricato sito in Busachi, corso
Brigata Sassari n. 179, distinta in catasto al foglio 8, particella 1229, subalterno 3;
3) rigetta la domanda riconvenzionale ulteriore;
4) condanna l'attrice al rimborso, in favore del convenuto, delle spese di lite, che liquida complessivamente in Euro 8.460,60, di cui per compensi
Euro 7.254,00e per esborsi Euro 118,50, già comprese le spese generali, oltre ad accessori di legge”.
Il Tribunale:
- ha ritenuto infondate le eccezioni sollevate dal di non Controparte_1 usucapibilità del bene per la sua appartenenza al patrimonio indisponibile dell'ente e per l'appartenenza al demanio per il particolare interesse storico- artistico;
tale statuizione, non oggetto di impugnazione, è coperta da giudicato;
- ha rigettato la domanda di usucapione proposta dall'attrice in quanto essa non aveva offerto la prova di aver esercitato il possesso continuato per il tempo necessario ad usucapire considerato che aveva manifestato l'intenzione di tenere l'immobile per sé quale proprietaria solo in epoca posteriore all'anno 2007, dopo il rientro al paese d'origine, ed in modo univoco solo con la variazione catastale a suo nome nonché non aveva offerto la prova della sua successione nel possesso della madre e della sorella di lei ex art. 1146 c.c., non avendo né allegato né provato di aver acquistato la qualità di erede dell'una e dell'altra e neanche dell'apertura della successione, dovendosi, peraltro, evidenziare che nell'atto introduttivo aveva allegato il possesso dei suoi genitori prima di lei. “
3.13. Anche a prescindere dalla rilevata carenza, inemendabile ed insuperabile, non è stata fornita la prova della materiale apprensione del locale in origine adibito a magazzino, facente parte dell'edificio comunale, costituente con esso un unico corpo di fabbrica, posto ad un piano inferiore rispetto a quelli accessibili dalla via pubblica, piano terra e primo. Non è sufficiente la prova del fatto che, a partire dagli anni '80, il fondo contiguo all'area di sedime della ex caserma fosse stato chiuso dai vicini, rendendo impossibile
l'accesso al locale seminterrato, non essendo stato allegato né provato il fatto ulteriore e decisivo dello svolgimento, al suo interno, di qualche attività corrispondente all'esercizio della proprietà. Nella fotografia che le ritrae le parenti dell'attrici si trovano senz'altro all'esterno di quel vano, nel proprio cortile, ed è rimasto del tutto incerto, all'esito dell'istruttoria, che le due coeredi fossero solite entrare nella proprietà attigua, lasciata per testamento ad un terzo, come in casa propria, a quali forme d'uso avessero mai destinato detto vano o a quali opere manutentive o migliorative avessero mai provveduto, nel corso del tempo, a maggior ragione per essere il varco del muro chiuso da un cancelletto, diverso dal cancello posto all'ingresso del cortile, e per non esser stato allegato né provato il possesso delle chiavi, per la ulteriore serratura.”;
- ha ritenuto provata la proprietà in capo al Comune di Busachi dell'immobile in forza del testamento olografo fatto da Persona_2 , deceduto il 30 giugno 1942, che aveva lasciato il locale seminterrato,
[...] in origine utilizzato come magazzino, facente parte del più ampio immobile sito in via Brigata Sassari n. 177-179 adibito a caserma dei Reali
Carabinieri, in favore dell' nella proprietà dei Parte_2 cui beni, a seguito della sua soppressione dall'entrata in vigore della L.R. n.
10/1987, esso era subentrato ex lege;
il lascito aveva compreso, infatti,
l'intero edificio per l'intera altezza, insieme ai locali accessibili e ai magazzini. Il Tribunale ha statuito che la validità del titolo costituito dal testamento non era stata contestata così come anche l'originaria appartenenza dell'immobile al patrimonio del defunto, con l'effetto di
“dispensare il convenuto, attore in riconvenzione, per la pretesa petitoria sul medesimo bene, dall'onere della prova della materiale apprensione di ciascuno dei piani di cui l'edificio si compone, compreso quello sottostante, anche se internamente non comunicante con gli altri, potendo avvalersi Cont della successione nel possesso a favore del disciolto altro erede dell'originario proprietario, istituito ex re certa, e della successione ulteriore a favore del Comune, avvenuta per legge”;
- ha, conseguentemente, accolto la domanda di restituzione del locale proposta dal Controparte_1
- ha condannato l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore dell'ente convenuto secondo il principio della soccombenza.
Con atto di citazione notificato il 4 febbraio 2022 ha proposto appello rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte. Parte_1
Costituitosi in giudizio il rigettata l'istanza di Controparte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza con ordinanza del 16 giugno 2022, all'udienza del 9 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di atti difensivi finali.
Primo motivo di appello
Con il primo motivo di impugnazione censura la Parte_1 sentenza laddove aveva rigettato la domanda di usucapione del seminterrato sito in Busachi, via Brigata Sassari n.179, distinto in catasto al foglio 8 mappale 1229 sub 3 da essa proposta nei confronti del Comune di Busachi.
L'appellante deduce che: - l'immobile per il quale aveva proposto domanda di usucapione, contrariamente a quanto poteva evincersi della sentenza che l'aveva individuato quale porzione di un più ampio fabbricato, aveva un'autonomia materiale e logistica, era dotato di una propria identificazione catastale, subalterno 3, e, come tale, poteva sicuramente essere oggetto di esclusivo, pieno ed assoluto godimento;
- nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. essa aveva precisato la propria domanda chiedendo che fosse dichiarato il possesso ultraventennale dell'immobile de quo in capo ad essa attrice considerando anche il possesso trasferitole dalla propria madre deceduta l'11 agosto 1996 Persona_1
a Busachi;
poiché nessuna contestazione era stata sollevata dall'ente, essa non aveva nessun onere di provare la sua qualità di erede da ritenersi pacifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c.;
- il Tribunale non aveva in alcun modo valutato la deliberazione C.C. di
Busachi n. 144 del 12.8.1987, prodotta quale doc. n. 3 dall'appellato, nella quale era dato atto che sotto il fabbricato già adibito a caserma dei
Carabinieri, ubicato ai nn. 177 e 179 del corso Brigata Sassari di Busachi, vi era un locale seminterrato a cui non si poteva accedere dall'edificio stesso né dal cortile di pertinenza ma bensì dalla proprietà della confinante famiglia e che esso risultava ancora occupato da detta famiglia Persona_3 che ne deteneva il possesso dal 1950; premesso che il giudice di prime cure aveva errato nell'affermare che non poteva essere verificato il contenuto per non essere la delibera inserita nel fascicolo, dalla stessa risultava che fin dal
1950 il seminterrato era occupato dalla famiglia di cui Per_3 componente era sua madre , riconoscimento che, ai sensi Persona_1 dell'art.115 c.p.c., doveva ritenersi sufficiente a ritenere provato il possesso valido ad usucapionem, compresa la successione in esso, se non addirittura idoneo ad integrare gli estremi di una confessione stragiudiziale resa dall'amministrazione in favore di essa appellante;
- contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, le prove per testi comprovavano la sussistenza dei presupposti per accogliere la propria domanda, ed in particolare, la presenza in essa appellante e nelle sue danti causa, in uno con il “corpus”, del requisito possessorio dell' “animus ad excludendum” in forma tale da impedire a chicchessia il godimento del bene immobile per cui era causa.
Al riguardo ha esposto quanto segue.
Premesso che appariva verosimile che il lascito testamentario potesse aver avuto ad oggetto i magazzini che negli anni 80 erano stati trasformati in garage comunali, e non il seminterrato, doveva evidenziarsi che:
- l'ingresso ai garages comunali, così come realizzati negli anni ottanta, era possibile solo dallo , di proprietà della famiglia Persona_4 Per_1 che la sua dante causa aveva chiuso con un cancello dopo la porzione di esso che consente l'accesso a detti garages;
- da detto cancello si accede alla porzione dello stradello, diventato cortile interno, nel quale si affaccia l'altro cancelletto che chiude il seminterrato per cui è causa;
- il possesso della famiglia dello scantinato fin dal 1950, oltre Per_3 che essere riconosciuto nella deliberazione dell'amministrazione comunale n. 144/1987, era stato confermato anche attraverso la produzione della fotografia n.9, dove i testi avevano riconosciuto la mamma e la zia di essa appellante a fianco del cancelletto che chiudeva il seminterrato, fotografia che risaliva quanto meno al periodo anteriore all'anno 1996, anno del decesso della propria genitrice.
Il motivo è infondato.
Premesso che si condivide l'assunto dell'appellante laddove sostiene l'autonomia dell'immobile oggetto della domanda di usucapione, essendo esso un locale seminterrato autonomo rispetto ai due piani del maggiore fabbricato di cui fa parte, con essi non comunicante, la Corte ritiene condivisibile il giudizio del Tribunale laddove evidenzia il mancato raggiungimento della prova che, all'interno del seminterrato, sia stata svolta dall'odierna appellante e dalle sue danti causa, una qualche attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (vedasi passo motivazionale sopra riportato), statuizione peraltro non oggetto di specifica censura. L'unico elemento certo è che il cancelletto attraverso il quale si accede all'immobile per cui è causa si apre in un cortile chiuso da un cancello, cortile che è nella disponibilità della famiglia dell'appellante.
Ma ciò non significa che detta famiglia avesse l'accesso in via esclusiva all'interno del seminterrato per cui è causa in quanto, per un verso come evidenziato dal Tribunale senza specifica censura al riguardo, non è stata neanche offerta la prova che la madre e l'odierna appellante possedessero in via esclusiva le chiavi del cancelletto interno e per altro verso, comunque, il seminterrato, sulla base delle stesse allegazioni della di cui al capitolo a) della deduzione di prova testimoniale di cui alla Pt_1 seconda memoria ex art. 183 c.p.c., aveva anche un ingresso della via
Brigata Sassari, circostanza peraltro confermata dai testi, senza che sia stato neppure allegato (né tantomeno provato) che di tale ingresso fosse precluso l'utilizzo ai terzi.
Da ciò consegue che non risulta neppure provato quell' “animus ad excludendum”, emergente, secondo l'appellante, dalle risultanze istruttorie in atti.
Nessuna rilevanza può poi essere riconosciuta, ai fini del giudizio, alla fotografia n.9 prodotta dall'attrice in quanto la mamma e la zia si trovano all'esterno del cancelletto (chiuso) delimitante il seminterrato e peraltro l'immagine fissa solo un momento e nulla dice con riguardo al requisito temporale necessario per il perfezionamento della prescrizione acquisitiva.
Deve escludersi che possa riconoscersi portata concludente ai fini della decisione alla delibera comunale del 1987, così come vorrebbe
Occorre, infatti, considerare che in detta delibera non sono Parte_1 identificate le persone che materialmente avrebbero occupato il seminterrato facendo essa generico riferimento alla famiglia senza che siano Per_3 state in qualche modo identificate le persone che ne “detenevano il possesso”, utilizzando l'espressione atecnica della delibera.
Se è vero che “E' ammissibile l'usucapione della comproprietà "pro indiviso" atteso che, sebbene il vigente diritto positivo non disciplini espressamente il compossesso "pro indiviso", nulla impedisce la possibilità di un esercizio di fatto dell'attività corrispondente alla comunione del diritto di proprietà e, quindi, neppure la possibilità di pervenire, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, all'acquisto della comproprietà a titolo di usucapione” (così Cass., n. 16695/2023), altrettanto vero è che l'acquisto per usucapione di un dato bene si perfeziona in capo alla/alle persone fisiche che hanno esercitato il possesso ultraventennale, persone che devono essere identificate al fine di consentire il relativo accertamento.
La pretesa di di aver provato ai sensi dell'art. 115 Parte_1
c.p.c. il possesso del seminterrato in capo alla madre per essere stato riconosciuto dall'ente nella suddetta delibera, quando non è dato neanche sapere dove all'epoca vivesse la sua genitrice, non potendosi certo ritenere probante la fotografia n.9 nella quale essa è rappresentata nel cortile dove si apriva uno dei due ingressi del cespite per cui è causa, non può pertanto ritenersi fondata.
Non avendo l'appellante provato il possesso della sua dante causa, risultano inconferenti le argomentazioni sviluppate dalla nella Pt_1 comparsa conclusionale riguardo ai termini di applicazione dell'art.1146
c.c., che presuppone che tale possesso sia provato, e all'istituto del possesso intermedio di cui all'art. 1142 c.c. per le stesse ragioni.
Secondo motivo di appello
Con il secondo motivo di impugnazione censura la Parte_1 sentenza laddove il Tribunale l'aveva condannata alla rifusione totale delle spese di lite, considerato che erano state rigettate le eccezioni sollevate dal secondo cui il bene non sarebbe stato usucapibile in quanto CP_1 appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, allegazioni che il giudice di primo grado aveva ritenuto non provate.
Il motivo è infondato.
La condanna alla rifusione delle spese di lite è pienamente rispettosa dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito”. (così Cass., n. 18503/2014), dovendosi altresì considerare che l'ente locale non ha dedotto prova diretta a sostegno delle eccezioni poi rigettate, le quali, pertanto, non hanno inciso sull'andamento del giudizio.
Sulle spese
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza. Esse devono essere liquidate applicando i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva ed i valori minimi per le fasi di trattazione (è stata decisa solo l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza) e la fase decisionale (in relazione la consistenza dell'attività difensionale spiegata), relativi allo scaglione individuato ai sensi dell'art. 15 c.p.c. (euro
26.001,00 - euro 52.000,00) di cui al DM. n. 147/2022, applicato anche dal
Tribunale senza alcuna censura delle parti.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente Parte_1 grado del giudizio in favore del spese che liquida in Controparte_1 euro 6.734,00 oltre spese generali, Iva e cpa;
3. Si da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 26 novembre 2025
Il Presidente
IA TE NU
Il Consigliere relatore
AT AR