Versione
28 agosto 1982
28 agosto 1982
Art. 2.
Alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica delle imprese elettriche degli enti locali o dei consorzi costituiti tra detti enti ed imprese autoproduttrici, l'ENEL rinuncera' ad avvalersi della facolta' di cui al precedente articolo 1, a condizione che le imprese stesse si obblighino ad eseguire, in relazione agli impianti suscettibili di interventi atti a conseguire un aumento della producibilita' di energia e/o di potenza, i necessari lavori di potenziamento o di ristrutturazione.
L'ENEL rinuncera' alla facolta' di cui al precedente articolo 1 anche nel caso di impossibilita' tecnica od economica degli interventi di cui al precedente comma, accertata, in caso di dissenso, da un collegio di tre arbitri di cui due nominati rispettivamente dall'ENEL e dall'impresa concessionaria ed il terzo nominato di comune accordo. In caso di mancata nomina o di disaccordo vi provvede il Ministro dei lavori pubblici.
Alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica delle imprese autoproduttrici, l'ENEL rinuncera' ad avvalersi della facolta' di cui al precedente articolo 1 in relazione agli impianti suscettibili di interventi atti a conseguire un aumento della producibilita' di energia e/o di potenza ed a condizione che le imprese autoproduttrici si obblighino ad eseguire i necessari lavori di potenziamento o di ristrutturazione.
Le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, titolari di concessioni di grande derivazione idroelettrica, sono obbligate ad indicare - dandone comunicazione, almeno sei mesi prima della scadenza e comunque non oltre un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dalla concessione, al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed all'ENEL - le loro derivazioni idroelettriche suscettibili degli interventi di cui ai precedenti commi.
In attesa dell'accertamento delle condizioni di cui ai precedenti primo, secondo e terzo comma, ai fini della rinuncia alla facolta' di cui al precedente articolo 1, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo' essere autorizzato l'esercizio provvisorio degli impianti idroelettrici relativi a concessioni scadute di grande derivazione.
Ai fini dell'esecuzione dei lavori di potenziamento e di ristrutturazione di cui al precedente comma terzo, non sono applicabili le disposizioni di cui all' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 , come modificato dall' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 .
La maggiore produzione di energia elettrica ottenuta mediante le opere di potenziamento e di ristrutturazione di cui al precedente terzo comma non e' calcolata ai fini dell'applicazione dell' articolo 4, numero 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 .
Alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica delle imprese elettriche degli enti locali o dei consorzi costituiti tra detti enti ed imprese autoproduttrici, l'ENEL rinuncera' ad avvalersi della facolta' di cui al precedente articolo 1, a condizione che le imprese stesse si obblighino ad eseguire, in relazione agli impianti suscettibili di interventi atti a conseguire un aumento della producibilita' di energia e/o di potenza, i necessari lavori di potenziamento o di ristrutturazione.
L'ENEL rinuncera' alla facolta' di cui al precedente articolo 1 anche nel caso di impossibilita' tecnica od economica degli interventi di cui al precedente comma, accertata, in caso di dissenso, da un collegio di tre arbitri di cui due nominati rispettivamente dall'ENEL e dall'impresa concessionaria ed il terzo nominato di comune accordo. In caso di mancata nomina o di disaccordo vi provvede il Ministro dei lavori pubblici.
Alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica delle imprese autoproduttrici, l'ENEL rinuncera' ad avvalersi della facolta' di cui al precedente articolo 1 in relazione agli impianti suscettibili di interventi atti a conseguire un aumento della producibilita' di energia e/o di potenza ed a condizione che le imprese autoproduttrici si obblighino ad eseguire i necessari lavori di potenziamento o di ristrutturazione.
Le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, titolari di concessioni di grande derivazione idroelettrica, sono obbligate ad indicare - dandone comunicazione, almeno sei mesi prima della scadenza e comunque non oltre un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dalla concessione, al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed all'ENEL - le loro derivazioni idroelettriche suscettibili degli interventi di cui ai precedenti commi.
In attesa dell'accertamento delle condizioni di cui ai precedenti primo, secondo e terzo comma, ai fini della rinuncia alla facolta' di cui al precedente articolo 1, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo' essere autorizzato l'esercizio provvisorio degli impianti idroelettrici relativi a concessioni scadute di grande derivazione.
Ai fini dell'esecuzione dei lavori di potenziamento e di ristrutturazione di cui al precedente comma terzo, non sono applicabili le disposizioni di cui all' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 , come modificato dall' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 .
La maggiore produzione di energia elettrica ottenuta mediante le opere di potenziamento e di ristrutturazione di cui al precedente terzo comma non e' calcolata ai fini dell'applicazione dell' articolo 4, numero 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 .
Commentario • 1
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Giurisprudenza • 5
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