Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/04/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
- N. R.G. 936/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 936/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. CANNARILE GIUSEPPE ANTONIO, elettivamente C.F._2 domiciliati presso il difensore avv. CANNARILE GIUSEPPE ANTONIO
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLANOVA ERIKA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il difensore avv. VILLANOVA ERIKA
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE – nonché contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANSONETTI ALBERTO, Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso il difensore SANSONETTI ALBERTO
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e – rispettivamente in Parte_1 Parte_2 qualità di proprietario e conducente del veicolo Fiat Punto tg BL381JW - impugnavano la sentenza n. 2506/2021 con la quale il Giudice di Pace di Taranto aveva accolto la domanda proposta da per il Controparte_2 pagamento delle spese stragiudiziali e per il risarcimento dei danni patrimoniali (danno da radiazione, reimmatricolazione, costo di agenzia, fram, soccorso stradale ) riportati dal veicolo Citroen C3 tg CH904DX, in seguito al sinistro occorso in data 14.02.2018 sulla SS 7 Appia, località Palagiano.
pagina 1 di 6
Parte_2 contestavano la ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dai Carabinieri di SA, intervenuti subito sul posto dopo, i quali, nel rapporto di incidente stradale, avevano attribuito l'esclusiva responsabilità del sinistro a ritenendo erroneamente che quest'ultimo avesse invaso la corsia di marcia opposta Parte_2 causando lo scontro frontale fra i due veicoli.
A sostegno dei propri assunti, gli appellanti lamentavano l'errata valutazione del Giudice di Pace delle risultanze istruttorie in quanto dalle testimonianze rese in giudizio si evinceva la responsabilità esclusiva dell'odierna appellata . Controparte_2
Ciò premesso, chiedevano di accogliere l'appello con conseguente rigetto della domanda proposta dalla sig.ra
. CP_2
Ritualmente costituita, evidenziava la correttezza dell'iter motivazionale seguito dal Giudice di Controparte_2 prime cure che aveva ritenuto la inattendibilità dei testi e, pertanto, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.
Ritualmente costituita, si associava ai motivi d'appello spiegati da Controparte_1 Parte_1
e chiedendo la ripetizione delle somme già versate alla sig.ra in
[...] Parte_2 CP_2 esecuzione della sentenza.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 09.01.2025 tenutasi con modalità scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni con note depositate telematicamente ed il Tribunale, all'esito, si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Deve in primo luogo evidenziarsi che pur non avendo utilizzato a tal fine formule Controparte_1 sacramentali, nel richiedere a sua volta la riforma della sentenza di primo grado per le ragioni spiegate dai suoi assicurati, ha proposto appello incidentale [ciò in quanto tutte le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale - cfr Cassazione sentenza n. 21745/2006 secondo cui “Nel vigente sistema processuale l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del processo, nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, in modo che sia mantenuta l'unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea;
ne consegue che, nel caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche (ovvero proposte contro l'appellante principale), siano esse, invece, impugnazioni incidentali autonome, dirette a tutelare un interesse del proponente non nascente dall'impugnazione principale, e da far valere nei confronti di questi, ma per un capo diverso ed autonomo della pronuncia impugnata. Tuttavia, tali ultime impugnazioni (autonome) possono essere proposte, in sede di appello, con la comparsa di risposta purché risulti rispettato il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado e ciò senza che occorra l'uso di formule sacramentali, risultando sufficiente in proposito che la volontà di gravame emerga in modo non equivoco dal complesso delle deduzioni formulate in detta comparsa (di risposta) - ancorché contenute solo nella parte motiva di essa e non oggetto di corrispondente richiesta nella parte conclusiva della stessa comparsa - sì da pagina 2 di 6 potersi stabilire, con chiarezza, il tema ed i motivi dell'impugnazione”].
Venendo al merito, l'appello principale e quello incidentale che si basa sugli stessi motivi possono trovare parziale accoglimento.
In punto di diritto è bene premettere che la disposizione normativa applicabile alla fattispecie concreta risulta essere quella ex art. 2054 c.c., trattandosi di incidente caratterizzato da scontro tra due veicoli, secondo cui il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Al fine di ritenere superata la concorrente responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, inoltre, non è sufficiente che sia stata addotta la prova della certa responsabilità di uno dei predetti conducenti, essendo altresì necessario che venga fornita la prova del fatto che il conducente dell'altro veicolo abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno. In particolare, l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non comporta automaticamente il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054 cc (Cass. n. 12444 del 2008, n. 15434 del 2004, Cass. n. 21056 del 2004) e non esonera quindi l'altro dall'onere della prova liberatoria (Cass. n. 195 del 2007, Cass. n. 11610 del 1992, Cass. n. 6797 del 1987), essendo a tal fine necessario accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto il possibile per evitare l'incidente.
Corollario dei sopra menzionati principi è che il soggetto che abbia riportato danni da un incidente stradale, anche in presenza di una conclamata responsabilità, perfino prevalente dell'altra parte, deve dimostrare in concreto di essersi attenuto alle regole di prudenza a suo carico per vedere esclusa ogni sua corresponsabilità nel verificarsi del danno (cfr. Cass. 13271/2016; Cass. 15674/2011; cfr Cassazione civile sez. VI 14 aprile 2015 n.
7447 “Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale cd i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente).”
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di circolazione stradale, la presunzione di responsabilità paritaria e concorrente dei conducenti di cui al secondo comma art. 2054 cc impone una ripartizione della responsabilità in ugual misura per ciascuno di essi nel caso in cui non ne risulti accertata in concreto l'entità della responsabilità (di entrambi o anche di uno solo). Detta responsabilità ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro e sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno;
detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento (cfr. in tal senso Cass. 2007\26523; 96\3564).
pagina 3 di 6 Orbene, ciò premesso in via generale e venendo al caso di specie, occorre rilevare che il primo Giudice ha riconosciuto la esclusiva responsabilità del sinistro a carico di il quale, mentre era alla guida Parte_2 del veicolo Fiat Punto, avrebbe invaso la corsia opposta.
Tuttavia, detta conclusione non risulta condivisibile in quanto il primo Giudice ha ricostruito la condotta di guida dell'odierno appellante come idonea, da sé sola, a determinare il sinistro sulla base del rapporto di incidente e della dichiarazione della conducente del veicolo Citroen C3 in esso confluita.
Invero, dall'esame dell'istruttoria, a fronte di una dinamica del sinistro contraddittoria, contrariamente a quanto statuito nella sentenza qui impugnata, la responsabilità del sinistro deve attribuirsi ad entrambi i conducenti dei due veicoli coinvolti, in applicazione della regola presuntiva residuale dettata dall'art. 2054, comma 2, c.c.
In primo luogo, la ricostruzione offerta dai Carabinieri di SA (cfr rapporto di servizio ove si legge “il veicolo Citroen C3 percorreva la SS 7 Appia, con direzione di marcia Palagiano Castellaneta: giunto nei pressi del chilometro 624 +360, si trovava di fronte al veicolo a Fiat Punto che percorreva la statale nel senso opposto di marcia, probabilmente in fase di sorpasso di altro veicolo quindi invadendo la corsia opposta”) non è coperta da fede privilegiata in quanto ciò che è assistito da fede pubblica ex art. 2700 c.c. riguarda solo le operazioni compiute dal pubblico ufficiale e di sua diretta percezione, il ricevimento delle dichiarazioni resegli ed il contenuto estrinseco delle notizie apprese (ex multis, Cass. n. 25860/2008, n. 4193/2010 e n. 7714/2013); la fede privilegiata non copre, invece, le attestazioni che non sono frutto della sua diretta percezione, quali gli accertamenti compiuti successivamente alla verificazione del sinistro, rispetto ai quali sussiste una presunzione relativa di veridicità che può essere superata con la dimostrazione della prova contraria.
Nel caso in esame, dunque, poichè gli agenti sono intervenuti successivamente alla verificazione del sinistro, il contenuto dell'atto relativo alle loro valutazioni può considerarsi un elemento di prova liberamente valutabile.
Ed invero, a parere di questo Tribunale, non appare dirimente quanto accertato dai Carabinieri che hanno descritto le modalità del sinistro basandosi sulla sola dichiarazione raccolta dalla conducente della Citroen C3, come confermato dall'agente verbalizzante escusso come teste in primo grado (vd verbale Testimone_1 udienza del 20.05.2021), senza alcuna evidenza di ulteriori elementi oggettivi a sostengo della presunta ricostruzione (lo stesso teste ha riferito “non siamo riusciti a rilevare o individuare il punto di impatto o collisione tra le due autovetture coinvolte nell'incidente”).
Oltretutto, lo schizzo planimetrico in cui vengono rappresentati i veicoli in posizione di quiete al di fuori della sede stradale non consente di accertare la reale dinamica.
Si condivide, invece, la valutazione di inattendibilità effettuata dal Giudice in relazione ai tre testi indicati dal
( , e ) in quanto la loro presenza non è stata Parte_2 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 registrata dagli agenti intervenuti né risultano come passeggeri all'interno dell'auto (lo stesso Carabiniere
ebbe a dichiarare innanzi al Giudice di Pace “ricordo che al momento del nostro intervento Testimone_1
c'erano diverse persone sul luogo del sinistro, ritengo fossero curiosi occorsi sul luogo dell'incidente ma non vi erano testimoni”).
Dunque, l'assenza di elementi ragionevolmente certi sull'effettiva condotta di guida tenuta da entrambi i pagina 4 di 6 conducenti prima dell'impatto e considerato che nessuno ha adeguatamente provato di avere mantenuto strettamente la destra, come prescritto dal codice della strada, comporta l'applicazione della presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. poiché permane l'incertezza in ordine alla ricostruzione del sinistro.
Pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, gli odierni appellanti e devono Controparte_1 essere condannati al pagamento a titolo risarcitorio di una somma pari alla metà di quella liquidata dal primo giudice a titolo di danni materiali, vale a dire pari ad euro 250,00 (€ 500,00/2), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.
Le spese stragiudiziali, invece, devono essere confermate in quanto il Giudice di primo grado ha tenuto conto dei parametri del DM 55/2014 - che prevede espressamente in apposita tabella il compenso per l'attività stragiudiziale svolta – ed ha applicato il corretto lo scaglione di riferimento (che rimane il medesimo anche a seguito della riduzione del risarcimento al 50% per l'accertato concorso di colpa).
In accoglimento della domanda di restituzione, l'appellata è, infine, tenuta alla restituzione in Controparte_2 favore di di quanto percepito in eccesso rispetto a quanto deciso in questo grado di giudizio, Controparte_1 oltre agli interessi legali dalla data del relativo pagamento. Ed invero, poiché le somme versate in esecuzione della sentenza impugnata a titolo di danno materiale corrisposte in eccesso rispetto a quelle rideterminate e liquidate a tale titolo nella presente decisione non sono dovute in considerazione della parziale riforma della sentenza di primo grado sul punto, ne va disposta la restituzione.
Quanto alle spese di lite deve premettersi che, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, liquidando e rideterminando le spese di entrambi i giudizi in considerazione dell'esito complessivo della lite.
Nel caso di specie, le spese del primo grado di giudizio possono essere confermate nella misura indicata dal
Giudice di Pace atteso che l'accoglimento parziale dell'appello non comporta l'applicazione dello scaglione inferiore del DM 55/2014 mentre le spese di lite del secondo grado di giudizio possono essere integralmente compensate in ragione in considerazione della complessità dell'accertamento in fatto relativamente alla ricostruzione della dinamica del sinistro, configurandosi una situazione analoga a quelle previste dall'art. 92
c.p.c., come risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità pronunziata dalla Corte Cost. n. 77/2018.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente l'appello principale e quello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la responsabilità paritaria di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa e, per l'effetto, riduce la somma quantificata dal primo giudice a titolo di risarcimento danni di cui al punto n. 2 del dispositivo della sentenza ad euro 250,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
- conferma per il resto la sentenza;
- condanna alla restituzione in favore di di quanto percepito in Controparte_2 Controparte_1 eccesso rispetto a quanto deciso con la presente sentenza, oltre agli interessi legali dalla data del relativo pagina 5 di 6 pagamento;
- spese interamente compensate per il presente grado di giudizio fra tutte le parti.
Taranto, 28 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
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