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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 6190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6190 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 50892/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IV CIVILE
in persona del giudice monocratico dott. Pierluigi Perrotti, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 17.12.2021 da
e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Simone Rigamonti e Giulia Dosso, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Legnano
(MI) - via Cavallotti, 1
- ATTORI -
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Anna Ferraris, come da procura alle liti del 18.3.2022, con do- micilio eletto presso lo studio del difensore, in Milano - via Giovanni Battista Soresina, 11
- CONVENUTI -
pagina 1 di 12 R.G. N. 50892/2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e Parte_1 Parte_2 in via principale
1) accertare, ritenere e dichiarare la legittimità del recesso ex art. 1385 c.c. esercitato in da- ta 22.6.2021 da e dal contratto preliminare di com- Parte_1 Parte_2 pravendita registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 22.12.2020 per grave ina- dempimento contrattuale imputabile ai promittenti venditori in forza delle ragioni espo- ste in narrativa e, per l'effetto, condannare e Controparte_1 Controparte_3
a versare ai promissari acquirenti l'importo di Euro 60.000, pari al doppio della
[...] caparra confirmatoria corrisposta da questi ultimi, oltre interessi al tasso legale dalla da- ta del recesso all'effettivo soddisfo;
in ogni caso
2) con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre ad accessori come per legge.
per e Controparte_1 Controparte_2 in via principale e nel merito
1) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per mancato rispetto del termine es- senziale e per l'effetto rigettare la domanda formulata dagli attori, essendo infondata in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti, con conseguente dichiarazione del diritto di e alla ritenzione della caparra;
CP_1 CP_2 in via subordinata
2) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale dei si- gnori e e, per l'effetto rigettare la domanda formulata da parte at- Pt_1 Parte_2 trice, essendo infondata in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti con conseguente dichiarazione del diritto dei signori e alla ritenzione della caparra;
CP_1 CP_2 in ogni caso
3) rigettare la richiesta attorea con condanna degli attori al pagamento delle spese e com- petenze di lite;
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in via istruttoria
4) contestano tutta la documentazione prodotta dalla parte attrice, essendo priva di valore probatorio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 17.12.2021 e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio e ed esponevano Controparte_1 Controparte_2 quanto segue.
In data 3.6.2020 avevano sottoscritto una proposta per l'acquisto di un appartamento ubicato a
Limbiate (MB) - via Vivaldi n. 4, di proprietà dei convenuti, per il corrispettivo di 280.000
Euro, da corrispondersi come segue: 10.000 Euro alla firma della proposta di acquisto, 20.000
Euro alla conclusione dei lavori di adeguamento catastale e 250.000 Euro alla stipula del defi- nitivo, da sottoscriversi entro il 30.11.2020.
Successivamente, le parti avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita, regi- strato il 22.12.2020, prevedendo la posticipazione della data del rogito, da compiersi entro il
28.2.2021. In tale occasione, gli attori davano atto di aver corrisposto la somma di 10.000 Eu- ro alla firma della proposta e di corrispondere ulteriori 20.000 Euro contestualmente al preli- minare, imputando la somma totale di 30.000 Euro a titolo di caparra confirmatoria.
La stipula dell'atto di compravendita veniva ulteriormente differita al 23.3.2021, previa co- municazione all'agenzia immobiliare e senza alcuna obiezione da parte dei convenuti.
La data veniva poi rinviata perché l'istituto di credito contattato per l'erogazione di un presti- to non disponeva della perizia tecnica prodromica alla concessione del mutuo ipotecario. In data 9.3.2021 aveva infatti conferito alla l'incarico Pt_1 Controparte_4 di individuare un professionista preposto alla stesura della perizia, ai fini della concessione del mutuo. Il successivo 1.4.2021 il perito incaricato si era recato presso l'immobile per la re- lativa stima. avevano tuttavia impedito immotivatamente l'accesso Controparte_5 all'abitazione.
Subito dopo, in data 2.4.2021, avevano contestato per iscritto la condotta oppositiva tramite apposita diffida ad adempiere. Il rinvio della data del rogito era dovuto soltanto ai convenuti e pagina 3 di 12 R.G. N. 50892/2021
si intimava loro di consentire l'ingresso al perito, per garantire la possibilità di finalizzare la richiesta di mutuo e corrispondere il prezzo di acquisto del bene.
In assenza di riscontro, in data 1.6.2021 avevano inoltrato una nuova contestazione. Gli attori avevano anche chiesto notizie all'agenzia immobiliare Misterhouse di Limbiate e apprende- vano in questa occasione che i convenuti non avevano saldato le provvigioni da loro dovute ai mediatori.
Evidenziavano di aver tenuto una condotta fedele ai principi di correttezza e buona fede, ma- nifestando in vari modi la volontà di acquistare l'immobile. Avevano versato la quota di com- petenza dell'imposta di registro dovuta sul preliminare nonché la provvigione spettante all'agenzia per l'attività di intermediazione.
Si erano anche attivati per estinguere un preesistente debito di nei confronti di Parte_2
Banco BPM, in modo da ottenere il nuovo finanziamento e tale circostanza era nota ai conve- nuti.
A causa del persistente inadempimento e vista l'evidente volontà dei convenuti di non trasfe- rire più l'immobile, in data 22.6.2021 avevano comunicato la volontà di esercitare il diritto di recesso dal preliminare, ai sensi dell'art. 1385 c.c., chiedendo la restituzione del doppio della caparra. Si era infatti verificata una palese violazione degli obblighi assunti in sede di sotto- scrizione del preliminare, che impediva il perfezionamento del trasferimento della proprietà, probabilmente per un sopravvenuto ripensamento, legato a ragioni familiari. La condotta dei convenuti integrava un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza, tale da giustifi- care l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 1385 c.c.
Le controparti avevano indebitamente trattenuto la caparra confirmatoria, senza fornire alcun riscontro.
Anticipando le possibili difese dei convenuti, escludevano ogni loro responsabilità per il man- cato rispetto del termine convenuto nel preliminare. Rilevavano che, alla luce del tenore del contratto e di tutte le circostanze di fatto, il termine del 28.2.2021 non era da ritenersi essen- ziale e la posticipazione non aveva superato il limite della ordinaria tolleranza.
Le parti convenute erano a conoscenza di tutte le circostanze indicate e non avevano mai con- testato il protrarsi delle tempistiche né la visita del perito della banca. Invero, i convenuti ave- vano lamentato la violazione del termine per la stipula del definitivo soltanto dopo la visita pagina 4 di 12 R.G. N. 50892/2021
del perito e le successive diffide, e quindi di fatto avevano eccepito l'intervenuta risoluzione del contratto in un momento in cui si era già verificato il loro inadempimento.
Concludevano chiedendo l'accertamento della legittimità del recesso ex art. 1385 c.c. per gra- ve inadempimento dei promittenti venditori, con la condanna di questi ultimi al pagamento del doppio della caparra versata, oltre interessi.
2. e si costituivano con comparsa depositata il 12.4.2022. CP_1 CP_2
I convenuti rappresentavano che sull'immobile oggetto della controversia gravava un'ipoteca a favore dall'Istituto Barclays Bank Ireland a garanzia del mutuo che la banca gli aveva con- cesso per l'acquisto dell'appartamento, e che gli stessi intendevano estinguere il mutuo con parte della somma ricevuta dagli acquirenti.
Rilevavano che già a metà del 2020 gli attori avevano fatto una prima richiesta di mutuo ad un istituto di credito e di seguito avevano ricevuto regolarmente la visita di un perito per la rela- tiva ispezione. Tuttavia, gli attori non erano riusciti a ottenere il prestito e la data del rogito
(inizialmente fissata al 30.11.2020) non era stata rispettata. Di conseguenza, aveva CP_2 dovuto contattare l'istituto Barclays per comunicare l'impossibilità di rogitare.
Dopo alcune rassicurazioni da parte degli attori, avevano accettato di stipulare il contratto pre- liminare con la previsione del termine del 28.2.2021 per il rogito e del versamento da parte dei promissari acquirenti di 20.000 Euro, che costituivano insieme ai precedenti 10.000 Euro la caparra. Gli attori avevano successivamente richiesto un ulteriore rinvio di questo termine.
Rappresentavano di aver saputo soltanto in un secondo momento - dopo il diniego del prece- dente istituto - che gli attori si erano rivolti alla per il mutuo. Controparte_4
Allegavano di non essere stati presenti in casa alla data dell'1.4.2021, non essendo stati pre- ventivamente avvisati del conferimento dell'incarico né tantomeno della visita del perito.
Con comunicazione scritta del 18.6.2021 avevano evidenziato di non aver più interesse a ven- dere per la sopravvenuta decorrenza del termine, consensualmente stabilito come termine es- senziale. Ritenevano che tale decorrenza fosse addebitabile agli attori, quale grave inadempi- mento, e che costituisse causa della risoluzione del contratto preliminare. Di conseguenza, in- tendevano ritenere la caparra confirmatoria come effetto dell'inadempimento.
Attribuivano agli attori la violazione della regola della buona fede, poiché non avevano rivela- to di non essere in grado di ottenere il mutuo necessario all'acquisto.
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Per tali considerazioni, chiedevano la dichiarazione della risoluzione del contratto per manca- to rispetto del termine essenziale, con rigetto della domanda di parte attrice e accertamento del loro diritto alla ritenzione della caparra;
in subordine, chiedevano accertarsi e dichiararsi risol- to il contratto per inadempimento degli attori anche in relazione all'obbligo di buona fede.
3. Con la prima memoria ex art. 183, comma 6 n. 1), c.p.c., gli attori eccepivano l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto alla ritenzione della caparra for- mulata dai convenuti, perché non formulata in via riconvenzionale ma come mera richiesta incidentale e senza versamento del relativo contributo unificato. Ribadivano, inoltre, la non essenzialità del termine pattuito per la compravendita, eccependo che i convenuti non avevano allegato gli elementi di fatto e di diritto idonei a provarla. Negavano, infine, sia l'asserita inerzia nella richiesta del mutuo, sia che non si fossero comportati secondo buona fede.
I convenuti - nella prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. - contrastavano l'eccezione attorea e affermavano che non era stata proposta alcuna domanda ma solo un'eccezione riconvenzionale.
Con le successive memorie le parti ribadivano le loro posizioni con reciproche contestazioni.
Gli attori formulavano delle istanze probatorie, contestate dai convenuti, che chiedevano co- munque di essere ammessi a prova contraria per testi in caso di accoglimento delle richieste attoree.
Con ordinanza del 20.10.2022 il giudice non ammetteva le prove orali richieste e, pur ritenen- do la causa matura per la decisione, disponeva la comparizione personale delle parti all'udienza del 22.3.2023.
Nel corso dell'udienza, dopo la libera discussione di alcune ipotesi conciliative, il giudice sot- toponeva alle parti una proposta di definizione della controversia ai sensi dell'art. 185 bis
c.p.c., consistente nella retrocessione agli attori della caparra di Euro 30.000 con compensa- zione delle spese di lite. Gli attori dichiaravano di aderire, mentre i convenuti chiedevano un breve termine, riservandosi di esprimere una posizione definitiva. All'esito, perveniva la co- municazione di rifiuto della proposta da parte dei convenuti.
Esaurita la trattazione della causa, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del
19.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
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4. In via preliminare il Tribunale ritiene che le richieste finali delle parti convenute - come so- pra ritrascritte - debbano essere considerate a tutte gli effetti come domande riconvenzionali.
Tale qualifica discende dalla formulazione e dall'oggetto stesso delle istanze, a nulla rilevan- do, invece, il nomen iuris attribuito dalle parti.
La modalità di formalizzazione della richiesta non comporta nel caso di specie alcun effetto di decadenza e inammissibilità, poiché comunque svolta in via tempestiva e in modo chiaramen- te intellegibile dalle controparti, fatta soltanto salva l'esigenza della regolarizzazione fiscale, dovendosi rimettere alla cancelleria ogni occorrente adempimento ai fini dell'esazione del contributo unificato dovuto dai convenuti.
5. Rispetto al merito della causa, il Tribunale ritiene che la domanda degli attori sia fondata, alla luce delle circostanze di fatto e di diritto di seguito esposte.
Per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti, è pacifico che in data 3.6.2020 gli attori abbiano sottoscritto una proposta di acquisto relativa a un appartamento ubicato a Limbiate (MB) - via
Vivaldi n. 4, di proprietà dei convenuti, e che la proposta abbia previsto la stipula del contrat- to di compravendita entro il 30.11.2020.
Le parti successivamente hanno stipulato un contratto preliminare di compravendita con il medesimo oggetto, registrato in data 22.12.2020. Nel contratto hanno previsto di stipulare il definitivo “entro e non oltre il 28.2.2021”.
Dagli atti di causa emerge inoltre che gli attori hanno chiesto di posticipare il definitivo al
23.3.2021, senza ricevere alcuna obiezione. Lo si evince dalle interlocuzioni tra gli stessi atto- ri e l'agente immobiliare (v. doc. 13 allegato parte attrice) e dalle dichiarazioni rese dai con- venuti che - incidentalmente - riconoscono tale circostanza (v. pag. 3 atto di costituzione parte convenuta ove si afferma che “controparte, per l'ennesima volta, chiedeva un rinvio del ter- mine per rogitare”).
Inoltre, i convenuti non hanno neppure mai affermato di aver reagito tempestivamente in sen- so sfavorevole o contrario a tale richiesta di differimento del rogito, e la circostanza di tale mancata obiezione si deve considerare provata sulla base del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c..
In data 9.3.2021 ha dato mandato alla per dare se- Pt_1 Controparte_4 guito a tutti gli adempimenti occorrenti per la concessione del mutuo. Il perito incaricato dalla pagina 7 di 12 R.G. N. 50892/2021
si è recato in data 1.4.2021 presso l'immobile per le valutazioni tecniche di sua compe- CP_4 tenza, senza tuttavia riuscire ad accedervi per l'opposizione dei convenuti.
Successivamente, il 2.4.2021 e l'1.6.2021 gli attori si sono attivati formalmente per intimare a e di consentire l'accesso al perito, senza avere riscontro fino al CP_1 CP_2
18.6.2021.
Tali circostanze sono state riconosciute anche dai convenuti, i quali affermano che in occasio- ne della prima visita non si trovavano in casa perché non erano stati avvisati, e in altro pas- saggio della difesa riportano invece che “vietavano all'estimatore di accedere all'immobile oggetto di compravendita, essendo ormai decorso ampiamente il termine per la conclusione della trattativa” (pag. 5 atto di costituzione convenuti).
In sostanza, le parti si sono trovate in una fase di rinegoziazione dei termini per la stipula del definitivo, dovuta agli adempimenti conseguenti dalla richiesta di mutuo. In tale contesto, en- trambe hanno tenuto delle condotte astrattamente qualificabili come inadempimenti, ma con gravità differente ai fini del giudizio di rilevanza di cui all'art. 1455 c.c..
6. Il Tribunale ritiene che, alla luce delle circostanze di fatto e degli interessi dedotti nel con- tratto, la condotta degli attori integri un inadempimento di lieve entità.
Dopo aver concordato formalmente il termine del 28.2.2021, e non han- Pt_1 Parte_2 no ottenuto il mutuo in tempo utile ai fini del pieno rispetto della scadenza fissata nel contrat- to preliminare. Il ritardo è stato però di modesta rilevanza, poiché gli attori si sono attivati per la richiesta di mutuo appena dieci giorni dopo la scadenza del termine sopra indicato, e con ogni probabilità la conclusione del contratto definitivo sarebbe stata possibile entro un lasso di tempo del tutto ragionevole, con la collaborazione dei convenuti.
Contrariamente a quanto assunto dai convenuti, il Tribunale ritiene che il termine previsto nel contratto preliminare non abbia natura di termine essenziale.
Come sostenuto pacificamente dalla Corte di Cassazione, il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando risulti ine- quivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Per risalire a tale volontà, il giudice deve valutare le espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, la natura e l'oggetto del contratto.
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Più specificamente, “tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione “entro e non oltre” quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata” (v. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 11/04/2025, n.
9529).
Nel caso di specie, il contratto riporta il sintagma “entro e non oltre il 28.2.2021”, ma manca qualsiasi altro elemento idoneo a dimostrare che il termine fosse essenziale. In particolare, nel testo del preliminare non vi sono altre espressioni o pattuizioni correlate ai tempi della con- clusione del contratto.
Allo stesso modo, la natura e l'oggetto del contratto, per come descritti, non sembra impones- sero uno stretto e rigoroso rispetto del termine, né tantomeno i convenuti hanno allegato e/o provato la sussistenza di elementi di fatto idonei a dimostrare tale assunto. Al contrario, è emerso che e hanno espressamente acconsentito a una prima variazione CP_1 CP_2 del termine (dal 30.11.2020 al 28.2.2021), senza manifestare alcuna espressa opposizione alla nuova data del rogito, fissata tramite l'agenzia immobiliare al 23.3.2021.
La condotta degli attori ha quindi determinato una dilazione di limitata portata che non assu- me quindi i caratteri di gravità. e hanno anche tenuto in seguito compor- Pt_1 Parte_2 tamenti idonei a dimostrare in modo univoco il loro effettivo e costante interesse alla effettiva conclusione dell'affare, fissando la data del rogito nella seconda metà di marzo 2021 e solleci- tando le controparti all'adempimento del preliminare.
Per tali ragioni, la condotta degli attori non giustifica il recesso di controparte né tantomeno può costituire il fondamento di una pronuncia di risoluzione del contratto.
7. Considerazioni di tipo opposto valgono rispetto alla condotta dei convenuti. Il Tribunale ri- tiene infatti che i comportamenti di e integrino nel loro complesso un CP_1 CP_2 inadempimento grave ai sensi dell'art. 1455 c.c., come tale idoneo a giustificare il recesso de- gli attori ex art. 1385 c.c..
Come noto, il contratto deve essere eseguito nel rispetto del principio della buona fede, in conformità alle previsioni dell'art. 1375 c.c.. La norma implica che da ogni contratto discende ex lege l'obbligo per ciascuna delle parti di comportarsi secondo buona fede, cioè di agire te- nendo in considerazione l'interesse delle altre parti, nel rispetto degli obblighi di collabora-
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zione. In via generale, la violazione dell'obbligo di buona fede ben può integrare un inadem- pimento grave ai sensi dell'art. 1455 c.c..
Nel caso di specie, i convenuti hanno tenuto una condotta non rispettosa del principio di buo- na fede e correttezza, sotto diversi profili.
In primo luogo, e dopo aver accettato di posticipare la stipulazione della CP_1 CP_2 compravendita (almeno) sino al 28.2.2021, hanno assunto un comportamento ostruzionistico,
a fronte di un ritardo lieve degli attori. L'obbligo di collaborazione discendente dal principio di buona fede imponeva ai convenuti di permettere l'ingresso del perito per le valutazioni di rito. Tale passaggio procedurale, infatti, era necessario affinché gli attori potessero ottenere il prestito per l'acquisto dell'immobile e, di fatto, per adempiere il preliminare stesso.
L'esigenza degli attori di ricorrere alla concessione di un mutuo bancario era peraltro nota ai convenuti e di conseguenza lo erano anche le ragioni del lieve ritardo. Infatti, gli stessi conve- nuti riconoscono nelle loro difese scritte che già prima della sottoscrizione del preliminare le controparti avevano fatto richiesta di un mutuo, seguita dalla visita di un perito incaricato dal- la banca. e affermano anche che il termine del 30.11.2020 (previsto nella CP_1 CP_2 proposta di acquisto iniziale) non era stato rispettato proprio perché gli attori non erano riusci- ti a ottenere il prestito (v. pag. 3 atto di costituzione convenuti).
In sostanza, anche se la concessione del mutuo non è riportata formalmente nel preliminare, sotto forma di condizione, è stata comunque una circostanza di fatto ben nota alle parti, la cui obiettiva conoscenza rileva nella valutazione delle reciproche condotte e del rispetto del prin- cipio di buona fede.
In secondo luogo, si rileva che i convenuti non hanno manifestato in alcun modo una loro po- sizione fino alla comunicazione del 18.6.2021, nonostante il rapporto negoziale fosse ancora in corso. Così facendo, hanno incoraggiato il legittimo affidamento delle controparti sul buon esito dell'affare.
In particolare, come già evidenziato, i convenuti riconoscono che gli attori hanno chiesto un ulteriore rinvio del rogito dopo il 28.2.2021, mentre non è allegato né provato che tale richie- sta sia stata rifiutata e che sia stato sollecitato l'adempimento.
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Il rispetto del principio di buona fede avrebbe, invece, imposto ai convenuti di segnalare l'intollerabilità del ritardo o, almeno, di palesare tempestivamente il sopravvenuto disinteresse per l'affare in ragione del ritardo.
8. Tanto considerato, occorre a questo punto soffermarsi sul rapporto tra l'inadempimento dei convenuti e quello degli attori.
La Corte di Cassazione afferma che in presenza di accuse reciproche di inadempimento con- trattuale, occorre porre a confronto le condotte delle parti, “considerando il loro impatto sul- la realizzazione del programma contrattuale e sull'assetto degli interessi risultante dal con- tratto. Il rifiuto di eseguire la propria prestazione a fronte dell'inadempimento dell'altra par- te deve essere conforme al principio di buona fede e proporzionalità, non risultando arbitra- rio o pretestuoso” (v. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 26/05/2025, n. 14030).
Dal confronto delle condotte tenute dalle parti, può ritenersi che quella tenuta dai convenuti abbia avuto un impatto più grave sulla realizzazione del programma contrattuale, avendolo in sostanza impedito. La condotta degli attori, invece, pur se caratterizzata dal ritardo, avrebbe comunque presumibilmente consentito la conclusione del contratto voluto dalle parti, in un arco di tempo ragionevolmente breve.
Il rifiuto dei convenuti ha quindi assunto un carattere pretestuoso, non conforme al principio di buona fede e costituisce un inadempimento grave e senz'altro prevalente rispetto a quello, lieve e di scarsa rilevanza, degli attori.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale accerta la piena legittimità del re- cesso formalizzato dagli attori con comunicazione del 22.6.2021, quale conseguenza del grave inadempimento di controparte. Per contro, il recesso formalizzato dai convenuti con la loro precedente missiva del 18.06.2021 è inefficace per mancanza del presupposto del grave ina- dempimento.
9. Quanto alle conseguenze dell'accertamento della legittimità del recesso, nel caso di specie trova applicazione la disciplina dell'art. 1385, comma 2, c.c.. con il diritto di e Pt_1 [...] di ricevere dai convenuti l'importo di 60.000 Euro - pari al doppio dell'importo ver- CP_6 sato a titolo di caparra confirmatoria - oltre agli interessi in misura legale ex art. 1284, comma
1, c.c., maturati dalla data dell'esercizio del recesso sino al pagamento effettivo.
10. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
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Visto il d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, della sua media complessità e dello svolgimento in fase di trattazione di un impegnativo tentativo di conciliazione, si liqui- dano in favore di e complessivi 11.136 Euro, di cui 786 Euro per antici- Pt_1 Parte_2 pazioni, 9.000 Euro per compenso delle prestazioni professionali forensi e 1.350 Euro per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti.
PQM
Il Tribunale di Milano, pronunciando in via definitiva nella causa tra le parti indicate in epi- grafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- accerta e dichiara la legittimità del recesso ex art. 1385 c.c. esercitato in data 22.6.2021 da e dal contratto preliminare di compravendita re- Parte_1 Parte_2 gistrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 22.12.2020 per grave inadempimento contrattuale imputabile ai convenuti e, per l'effetto,
- condanna e in solido tra loro, a versare Controparte_1 Controparte_2
a e l'importo di 60.000,00 Euro, pari al doppio del- Parte_1 Parte_2 la caparra confirmatoria corrisposta da questi ultimi, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dal 22.6.2021 sino all'effettivo soddisfo;
- respinge le domande riconvenzionali proposte da e Controparte_1 Parte_3
[...]
- condanna e in solido tra loro, al paga- Controparte_1 Controparte_2 mento in favore di e delle spese di lite, liquidate in Parte_1 Parte_2 complessivi 11.136,00 Euro, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti.
Così deciso in Milano il 24 luglio 2025.
Il giudice (dott. Pierluigi Perrotti)
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IV CIVILE
in persona del giudice monocratico dott. Pierluigi Perrotti, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 17.12.2021 da
e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Simone Rigamonti e Giulia Dosso, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Legnano
(MI) - via Cavallotti, 1
- ATTORI -
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Anna Ferraris, come da procura alle liti del 18.3.2022, con do- micilio eletto presso lo studio del difensore, in Milano - via Giovanni Battista Soresina, 11
- CONVENUTI -
pagina 1 di 12 R.G. N. 50892/2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e Parte_1 Parte_2 in via principale
1) accertare, ritenere e dichiarare la legittimità del recesso ex art. 1385 c.c. esercitato in da- ta 22.6.2021 da e dal contratto preliminare di com- Parte_1 Parte_2 pravendita registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 22.12.2020 per grave ina- dempimento contrattuale imputabile ai promittenti venditori in forza delle ragioni espo- ste in narrativa e, per l'effetto, condannare e Controparte_1 Controparte_3
a versare ai promissari acquirenti l'importo di Euro 60.000, pari al doppio della
[...] caparra confirmatoria corrisposta da questi ultimi, oltre interessi al tasso legale dalla da- ta del recesso all'effettivo soddisfo;
in ogni caso
2) con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre ad accessori come per legge.
per e Controparte_1 Controparte_2 in via principale e nel merito
1) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per mancato rispetto del termine es- senziale e per l'effetto rigettare la domanda formulata dagli attori, essendo infondata in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti, con conseguente dichiarazione del diritto di e alla ritenzione della caparra;
CP_1 CP_2 in via subordinata
2) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale dei si- gnori e e, per l'effetto rigettare la domanda formulata da parte at- Pt_1 Parte_2 trice, essendo infondata in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti con conseguente dichiarazione del diritto dei signori e alla ritenzione della caparra;
CP_1 CP_2 in ogni caso
3) rigettare la richiesta attorea con condanna degli attori al pagamento delle spese e com- petenze di lite;
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in via istruttoria
4) contestano tutta la documentazione prodotta dalla parte attrice, essendo priva di valore probatorio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 17.12.2021 e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio e ed esponevano Controparte_1 Controparte_2 quanto segue.
In data 3.6.2020 avevano sottoscritto una proposta per l'acquisto di un appartamento ubicato a
Limbiate (MB) - via Vivaldi n. 4, di proprietà dei convenuti, per il corrispettivo di 280.000
Euro, da corrispondersi come segue: 10.000 Euro alla firma della proposta di acquisto, 20.000
Euro alla conclusione dei lavori di adeguamento catastale e 250.000 Euro alla stipula del defi- nitivo, da sottoscriversi entro il 30.11.2020.
Successivamente, le parti avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita, regi- strato il 22.12.2020, prevedendo la posticipazione della data del rogito, da compiersi entro il
28.2.2021. In tale occasione, gli attori davano atto di aver corrisposto la somma di 10.000 Eu- ro alla firma della proposta e di corrispondere ulteriori 20.000 Euro contestualmente al preli- minare, imputando la somma totale di 30.000 Euro a titolo di caparra confirmatoria.
La stipula dell'atto di compravendita veniva ulteriormente differita al 23.3.2021, previa co- municazione all'agenzia immobiliare e senza alcuna obiezione da parte dei convenuti.
La data veniva poi rinviata perché l'istituto di credito contattato per l'erogazione di un presti- to non disponeva della perizia tecnica prodromica alla concessione del mutuo ipotecario. In data 9.3.2021 aveva infatti conferito alla l'incarico Pt_1 Controparte_4 di individuare un professionista preposto alla stesura della perizia, ai fini della concessione del mutuo. Il successivo 1.4.2021 il perito incaricato si era recato presso l'immobile per la re- lativa stima. avevano tuttavia impedito immotivatamente l'accesso Controparte_5 all'abitazione.
Subito dopo, in data 2.4.2021, avevano contestato per iscritto la condotta oppositiva tramite apposita diffida ad adempiere. Il rinvio della data del rogito era dovuto soltanto ai convenuti e pagina 3 di 12 R.G. N. 50892/2021
si intimava loro di consentire l'ingresso al perito, per garantire la possibilità di finalizzare la richiesta di mutuo e corrispondere il prezzo di acquisto del bene.
In assenza di riscontro, in data 1.6.2021 avevano inoltrato una nuova contestazione. Gli attori avevano anche chiesto notizie all'agenzia immobiliare Misterhouse di Limbiate e apprende- vano in questa occasione che i convenuti non avevano saldato le provvigioni da loro dovute ai mediatori.
Evidenziavano di aver tenuto una condotta fedele ai principi di correttezza e buona fede, ma- nifestando in vari modi la volontà di acquistare l'immobile. Avevano versato la quota di com- petenza dell'imposta di registro dovuta sul preliminare nonché la provvigione spettante all'agenzia per l'attività di intermediazione.
Si erano anche attivati per estinguere un preesistente debito di nei confronti di Parte_2
Banco BPM, in modo da ottenere il nuovo finanziamento e tale circostanza era nota ai conve- nuti.
A causa del persistente inadempimento e vista l'evidente volontà dei convenuti di non trasfe- rire più l'immobile, in data 22.6.2021 avevano comunicato la volontà di esercitare il diritto di recesso dal preliminare, ai sensi dell'art. 1385 c.c., chiedendo la restituzione del doppio della caparra. Si era infatti verificata una palese violazione degli obblighi assunti in sede di sotto- scrizione del preliminare, che impediva il perfezionamento del trasferimento della proprietà, probabilmente per un sopravvenuto ripensamento, legato a ragioni familiari. La condotta dei convenuti integrava un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza, tale da giustifi- care l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 1385 c.c.
Le controparti avevano indebitamente trattenuto la caparra confirmatoria, senza fornire alcun riscontro.
Anticipando le possibili difese dei convenuti, escludevano ogni loro responsabilità per il man- cato rispetto del termine convenuto nel preliminare. Rilevavano che, alla luce del tenore del contratto e di tutte le circostanze di fatto, il termine del 28.2.2021 non era da ritenersi essen- ziale e la posticipazione non aveva superato il limite della ordinaria tolleranza.
Le parti convenute erano a conoscenza di tutte le circostanze indicate e non avevano mai con- testato il protrarsi delle tempistiche né la visita del perito della banca. Invero, i convenuti ave- vano lamentato la violazione del termine per la stipula del definitivo soltanto dopo la visita pagina 4 di 12 R.G. N. 50892/2021
del perito e le successive diffide, e quindi di fatto avevano eccepito l'intervenuta risoluzione del contratto in un momento in cui si era già verificato il loro inadempimento.
Concludevano chiedendo l'accertamento della legittimità del recesso ex art. 1385 c.c. per gra- ve inadempimento dei promittenti venditori, con la condanna di questi ultimi al pagamento del doppio della caparra versata, oltre interessi.
2. e si costituivano con comparsa depositata il 12.4.2022. CP_1 CP_2
I convenuti rappresentavano che sull'immobile oggetto della controversia gravava un'ipoteca a favore dall'Istituto Barclays Bank Ireland a garanzia del mutuo che la banca gli aveva con- cesso per l'acquisto dell'appartamento, e che gli stessi intendevano estinguere il mutuo con parte della somma ricevuta dagli acquirenti.
Rilevavano che già a metà del 2020 gli attori avevano fatto una prima richiesta di mutuo ad un istituto di credito e di seguito avevano ricevuto regolarmente la visita di un perito per la rela- tiva ispezione. Tuttavia, gli attori non erano riusciti a ottenere il prestito e la data del rogito
(inizialmente fissata al 30.11.2020) non era stata rispettata. Di conseguenza, aveva CP_2 dovuto contattare l'istituto Barclays per comunicare l'impossibilità di rogitare.
Dopo alcune rassicurazioni da parte degli attori, avevano accettato di stipulare il contratto pre- liminare con la previsione del termine del 28.2.2021 per il rogito e del versamento da parte dei promissari acquirenti di 20.000 Euro, che costituivano insieme ai precedenti 10.000 Euro la caparra. Gli attori avevano successivamente richiesto un ulteriore rinvio di questo termine.
Rappresentavano di aver saputo soltanto in un secondo momento - dopo il diniego del prece- dente istituto - che gli attori si erano rivolti alla per il mutuo. Controparte_4
Allegavano di non essere stati presenti in casa alla data dell'1.4.2021, non essendo stati pre- ventivamente avvisati del conferimento dell'incarico né tantomeno della visita del perito.
Con comunicazione scritta del 18.6.2021 avevano evidenziato di non aver più interesse a ven- dere per la sopravvenuta decorrenza del termine, consensualmente stabilito come termine es- senziale. Ritenevano che tale decorrenza fosse addebitabile agli attori, quale grave inadempi- mento, e che costituisse causa della risoluzione del contratto preliminare. Di conseguenza, in- tendevano ritenere la caparra confirmatoria come effetto dell'inadempimento.
Attribuivano agli attori la violazione della regola della buona fede, poiché non avevano rivela- to di non essere in grado di ottenere il mutuo necessario all'acquisto.
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Per tali considerazioni, chiedevano la dichiarazione della risoluzione del contratto per manca- to rispetto del termine essenziale, con rigetto della domanda di parte attrice e accertamento del loro diritto alla ritenzione della caparra;
in subordine, chiedevano accertarsi e dichiararsi risol- to il contratto per inadempimento degli attori anche in relazione all'obbligo di buona fede.
3. Con la prima memoria ex art. 183, comma 6 n. 1), c.p.c., gli attori eccepivano l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto alla ritenzione della caparra for- mulata dai convenuti, perché non formulata in via riconvenzionale ma come mera richiesta incidentale e senza versamento del relativo contributo unificato. Ribadivano, inoltre, la non essenzialità del termine pattuito per la compravendita, eccependo che i convenuti non avevano allegato gli elementi di fatto e di diritto idonei a provarla. Negavano, infine, sia l'asserita inerzia nella richiesta del mutuo, sia che non si fossero comportati secondo buona fede.
I convenuti - nella prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. - contrastavano l'eccezione attorea e affermavano che non era stata proposta alcuna domanda ma solo un'eccezione riconvenzionale.
Con le successive memorie le parti ribadivano le loro posizioni con reciproche contestazioni.
Gli attori formulavano delle istanze probatorie, contestate dai convenuti, che chiedevano co- munque di essere ammessi a prova contraria per testi in caso di accoglimento delle richieste attoree.
Con ordinanza del 20.10.2022 il giudice non ammetteva le prove orali richieste e, pur ritenen- do la causa matura per la decisione, disponeva la comparizione personale delle parti all'udienza del 22.3.2023.
Nel corso dell'udienza, dopo la libera discussione di alcune ipotesi conciliative, il giudice sot- toponeva alle parti una proposta di definizione della controversia ai sensi dell'art. 185 bis
c.p.c., consistente nella retrocessione agli attori della caparra di Euro 30.000 con compensa- zione delle spese di lite. Gli attori dichiaravano di aderire, mentre i convenuti chiedevano un breve termine, riservandosi di esprimere una posizione definitiva. All'esito, perveniva la co- municazione di rifiuto della proposta da parte dei convenuti.
Esaurita la trattazione della causa, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del
19.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
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4. In via preliminare il Tribunale ritiene che le richieste finali delle parti convenute - come so- pra ritrascritte - debbano essere considerate a tutte gli effetti come domande riconvenzionali.
Tale qualifica discende dalla formulazione e dall'oggetto stesso delle istanze, a nulla rilevan- do, invece, il nomen iuris attribuito dalle parti.
La modalità di formalizzazione della richiesta non comporta nel caso di specie alcun effetto di decadenza e inammissibilità, poiché comunque svolta in via tempestiva e in modo chiaramen- te intellegibile dalle controparti, fatta soltanto salva l'esigenza della regolarizzazione fiscale, dovendosi rimettere alla cancelleria ogni occorrente adempimento ai fini dell'esazione del contributo unificato dovuto dai convenuti.
5. Rispetto al merito della causa, il Tribunale ritiene che la domanda degli attori sia fondata, alla luce delle circostanze di fatto e di diritto di seguito esposte.
Per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti, è pacifico che in data 3.6.2020 gli attori abbiano sottoscritto una proposta di acquisto relativa a un appartamento ubicato a Limbiate (MB) - via
Vivaldi n. 4, di proprietà dei convenuti, e che la proposta abbia previsto la stipula del contrat- to di compravendita entro il 30.11.2020.
Le parti successivamente hanno stipulato un contratto preliminare di compravendita con il medesimo oggetto, registrato in data 22.12.2020. Nel contratto hanno previsto di stipulare il definitivo “entro e non oltre il 28.2.2021”.
Dagli atti di causa emerge inoltre che gli attori hanno chiesto di posticipare il definitivo al
23.3.2021, senza ricevere alcuna obiezione. Lo si evince dalle interlocuzioni tra gli stessi atto- ri e l'agente immobiliare (v. doc. 13 allegato parte attrice) e dalle dichiarazioni rese dai con- venuti che - incidentalmente - riconoscono tale circostanza (v. pag. 3 atto di costituzione parte convenuta ove si afferma che “controparte, per l'ennesima volta, chiedeva un rinvio del ter- mine per rogitare”).
Inoltre, i convenuti non hanno neppure mai affermato di aver reagito tempestivamente in sen- so sfavorevole o contrario a tale richiesta di differimento del rogito, e la circostanza di tale mancata obiezione si deve considerare provata sulla base del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c..
In data 9.3.2021 ha dato mandato alla per dare se- Pt_1 Controparte_4 guito a tutti gli adempimenti occorrenti per la concessione del mutuo. Il perito incaricato dalla pagina 7 di 12 R.G. N. 50892/2021
si è recato in data 1.4.2021 presso l'immobile per le valutazioni tecniche di sua compe- CP_4 tenza, senza tuttavia riuscire ad accedervi per l'opposizione dei convenuti.
Successivamente, il 2.4.2021 e l'1.6.2021 gli attori si sono attivati formalmente per intimare a e di consentire l'accesso al perito, senza avere riscontro fino al CP_1 CP_2
18.6.2021.
Tali circostanze sono state riconosciute anche dai convenuti, i quali affermano che in occasio- ne della prima visita non si trovavano in casa perché non erano stati avvisati, e in altro pas- saggio della difesa riportano invece che “vietavano all'estimatore di accedere all'immobile oggetto di compravendita, essendo ormai decorso ampiamente il termine per la conclusione della trattativa” (pag. 5 atto di costituzione convenuti).
In sostanza, le parti si sono trovate in una fase di rinegoziazione dei termini per la stipula del definitivo, dovuta agli adempimenti conseguenti dalla richiesta di mutuo. In tale contesto, en- trambe hanno tenuto delle condotte astrattamente qualificabili come inadempimenti, ma con gravità differente ai fini del giudizio di rilevanza di cui all'art. 1455 c.c..
6. Il Tribunale ritiene che, alla luce delle circostanze di fatto e degli interessi dedotti nel con- tratto, la condotta degli attori integri un inadempimento di lieve entità.
Dopo aver concordato formalmente il termine del 28.2.2021, e non han- Pt_1 Parte_2 no ottenuto il mutuo in tempo utile ai fini del pieno rispetto della scadenza fissata nel contrat- to preliminare. Il ritardo è stato però di modesta rilevanza, poiché gli attori si sono attivati per la richiesta di mutuo appena dieci giorni dopo la scadenza del termine sopra indicato, e con ogni probabilità la conclusione del contratto definitivo sarebbe stata possibile entro un lasso di tempo del tutto ragionevole, con la collaborazione dei convenuti.
Contrariamente a quanto assunto dai convenuti, il Tribunale ritiene che il termine previsto nel contratto preliminare non abbia natura di termine essenziale.
Come sostenuto pacificamente dalla Corte di Cassazione, il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando risulti ine- quivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Per risalire a tale volontà, il giudice deve valutare le espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, la natura e l'oggetto del contratto.
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Più specificamente, “tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione “entro e non oltre” quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata” (v. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 11/04/2025, n.
9529).
Nel caso di specie, il contratto riporta il sintagma “entro e non oltre il 28.2.2021”, ma manca qualsiasi altro elemento idoneo a dimostrare che il termine fosse essenziale. In particolare, nel testo del preliminare non vi sono altre espressioni o pattuizioni correlate ai tempi della con- clusione del contratto.
Allo stesso modo, la natura e l'oggetto del contratto, per come descritti, non sembra impones- sero uno stretto e rigoroso rispetto del termine, né tantomeno i convenuti hanno allegato e/o provato la sussistenza di elementi di fatto idonei a dimostrare tale assunto. Al contrario, è emerso che e hanno espressamente acconsentito a una prima variazione CP_1 CP_2 del termine (dal 30.11.2020 al 28.2.2021), senza manifestare alcuna espressa opposizione alla nuova data del rogito, fissata tramite l'agenzia immobiliare al 23.3.2021.
La condotta degli attori ha quindi determinato una dilazione di limitata portata che non assu- me quindi i caratteri di gravità. e hanno anche tenuto in seguito compor- Pt_1 Parte_2 tamenti idonei a dimostrare in modo univoco il loro effettivo e costante interesse alla effettiva conclusione dell'affare, fissando la data del rogito nella seconda metà di marzo 2021 e solleci- tando le controparti all'adempimento del preliminare.
Per tali ragioni, la condotta degli attori non giustifica il recesso di controparte né tantomeno può costituire il fondamento di una pronuncia di risoluzione del contratto.
7. Considerazioni di tipo opposto valgono rispetto alla condotta dei convenuti. Il Tribunale ri- tiene infatti che i comportamenti di e integrino nel loro complesso un CP_1 CP_2 inadempimento grave ai sensi dell'art. 1455 c.c., come tale idoneo a giustificare il recesso de- gli attori ex art. 1385 c.c..
Come noto, il contratto deve essere eseguito nel rispetto del principio della buona fede, in conformità alle previsioni dell'art. 1375 c.c.. La norma implica che da ogni contratto discende ex lege l'obbligo per ciascuna delle parti di comportarsi secondo buona fede, cioè di agire te- nendo in considerazione l'interesse delle altre parti, nel rispetto degli obblighi di collabora-
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zione. In via generale, la violazione dell'obbligo di buona fede ben può integrare un inadem- pimento grave ai sensi dell'art. 1455 c.c..
Nel caso di specie, i convenuti hanno tenuto una condotta non rispettosa del principio di buo- na fede e correttezza, sotto diversi profili.
In primo luogo, e dopo aver accettato di posticipare la stipulazione della CP_1 CP_2 compravendita (almeno) sino al 28.2.2021, hanno assunto un comportamento ostruzionistico,
a fronte di un ritardo lieve degli attori. L'obbligo di collaborazione discendente dal principio di buona fede imponeva ai convenuti di permettere l'ingresso del perito per le valutazioni di rito. Tale passaggio procedurale, infatti, era necessario affinché gli attori potessero ottenere il prestito per l'acquisto dell'immobile e, di fatto, per adempiere il preliminare stesso.
L'esigenza degli attori di ricorrere alla concessione di un mutuo bancario era peraltro nota ai convenuti e di conseguenza lo erano anche le ragioni del lieve ritardo. Infatti, gli stessi conve- nuti riconoscono nelle loro difese scritte che già prima della sottoscrizione del preliminare le controparti avevano fatto richiesta di un mutuo, seguita dalla visita di un perito incaricato dal- la banca. e affermano anche che il termine del 30.11.2020 (previsto nella CP_1 CP_2 proposta di acquisto iniziale) non era stato rispettato proprio perché gli attori non erano riusci- ti a ottenere il prestito (v. pag. 3 atto di costituzione convenuti).
In sostanza, anche se la concessione del mutuo non è riportata formalmente nel preliminare, sotto forma di condizione, è stata comunque una circostanza di fatto ben nota alle parti, la cui obiettiva conoscenza rileva nella valutazione delle reciproche condotte e del rispetto del prin- cipio di buona fede.
In secondo luogo, si rileva che i convenuti non hanno manifestato in alcun modo una loro po- sizione fino alla comunicazione del 18.6.2021, nonostante il rapporto negoziale fosse ancora in corso. Così facendo, hanno incoraggiato il legittimo affidamento delle controparti sul buon esito dell'affare.
In particolare, come già evidenziato, i convenuti riconoscono che gli attori hanno chiesto un ulteriore rinvio del rogito dopo il 28.2.2021, mentre non è allegato né provato che tale richie- sta sia stata rifiutata e che sia stato sollecitato l'adempimento.
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Il rispetto del principio di buona fede avrebbe, invece, imposto ai convenuti di segnalare l'intollerabilità del ritardo o, almeno, di palesare tempestivamente il sopravvenuto disinteresse per l'affare in ragione del ritardo.
8. Tanto considerato, occorre a questo punto soffermarsi sul rapporto tra l'inadempimento dei convenuti e quello degli attori.
La Corte di Cassazione afferma che in presenza di accuse reciproche di inadempimento con- trattuale, occorre porre a confronto le condotte delle parti, “considerando il loro impatto sul- la realizzazione del programma contrattuale e sull'assetto degli interessi risultante dal con- tratto. Il rifiuto di eseguire la propria prestazione a fronte dell'inadempimento dell'altra par- te deve essere conforme al principio di buona fede e proporzionalità, non risultando arbitra- rio o pretestuoso” (v. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 26/05/2025, n. 14030).
Dal confronto delle condotte tenute dalle parti, può ritenersi che quella tenuta dai convenuti abbia avuto un impatto più grave sulla realizzazione del programma contrattuale, avendolo in sostanza impedito. La condotta degli attori, invece, pur se caratterizzata dal ritardo, avrebbe comunque presumibilmente consentito la conclusione del contratto voluto dalle parti, in un arco di tempo ragionevolmente breve.
Il rifiuto dei convenuti ha quindi assunto un carattere pretestuoso, non conforme al principio di buona fede e costituisce un inadempimento grave e senz'altro prevalente rispetto a quello, lieve e di scarsa rilevanza, degli attori.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale accerta la piena legittimità del re- cesso formalizzato dagli attori con comunicazione del 22.6.2021, quale conseguenza del grave inadempimento di controparte. Per contro, il recesso formalizzato dai convenuti con la loro precedente missiva del 18.06.2021 è inefficace per mancanza del presupposto del grave ina- dempimento.
9. Quanto alle conseguenze dell'accertamento della legittimità del recesso, nel caso di specie trova applicazione la disciplina dell'art. 1385, comma 2, c.c.. con il diritto di e Pt_1 [...] di ricevere dai convenuti l'importo di 60.000 Euro - pari al doppio dell'importo ver- CP_6 sato a titolo di caparra confirmatoria - oltre agli interessi in misura legale ex art. 1284, comma
1, c.c., maturati dalla data dell'esercizio del recesso sino al pagamento effettivo.
10. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
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Visto il d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, della sua media complessità e dello svolgimento in fase di trattazione di un impegnativo tentativo di conciliazione, si liqui- dano in favore di e complessivi 11.136 Euro, di cui 786 Euro per antici- Pt_1 Parte_2 pazioni, 9.000 Euro per compenso delle prestazioni professionali forensi e 1.350 Euro per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti.
PQM
Il Tribunale di Milano, pronunciando in via definitiva nella causa tra le parti indicate in epi- grafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- accerta e dichiara la legittimità del recesso ex art. 1385 c.c. esercitato in data 22.6.2021 da e dal contratto preliminare di compravendita re- Parte_1 Parte_2 gistrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 22.12.2020 per grave inadempimento contrattuale imputabile ai convenuti e, per l'effetto,
- condanna e in solido tra loro, a versare Controparte_1 Controparte_2
a e l'importo di 60.000,00 Euro, pari al doppio del- Parte_1 Parte_2 la caparra confirmatoria corrisposta da questi ultimi, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dal 22.6.2021 sino all'effettivo soddisfo;
- respinge le domande riconvenzionali proposte da e Controparte_1 Parte_3
[...]
- condanna e in solido tra loro, al paga- Controparte_1 Controparte_2 mento in favore di e delle spese di lite, liquidate in Parte_1 Parte_2 complessivi 11.136,00 Euro, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti.
Così deciso in Milano il 24 luglio 2025.
Il giudice (dott. Pierluigi Perrotti)
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