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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/11/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 629 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 14.11.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...]_1 CodiceFiscale_1 il 23/05/1969), rappresentato e difeso dall'avv. FIO LUCIA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO DI CALABRIA, VIA SAN SPERATO
48/A, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a [...]_1 CodiceFiscale_2
(FG) il 06/01/1979), rappresentata e difesa dall'avv. VIZZARI MARIELLA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, VIA S.
ANNA II TR. TRAV. ha eletto domicilio;
Controparte_2
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 09/03/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 20/09/2003;
-considerato che con decreto del 03.04.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 12.11.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 10:00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3,
473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 20/09/2003; b) dal matrimonio sono nati due figli: Per_1
(25.02.2004), maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, e Per_2
(31.01.2010), minorenne;
c) con decreto di omologa n. 34/2023 del 10.03.2023 (dep. il 17.03.2023) il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo che gli stessi erano comparsi davanti al Presidente del
Tribunale il 22.12.2022;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 22.12.2022
e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74, così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. il quale ha espresso il parere in data 13.04.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data
09/03/2025 da e così provvede: Parte_1 Controparte_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria in data 20/09/2003 tra e Parte_1 CP_1
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di REGGIO CALABRIA, atto n. 552, parte II, serie A, anno
2003, alle seguenti condizioni:
“1) il sig. continuerà a vivere presso la casa coniugale, sita in Reggio Calabria Pt_1 via Polistena n. 50, ed i figli e continueranno a convivere ed a Per_1 Per_2
coabitare con il padre.
2) La figlia rimarrà affidata ai genitori nel rispetto della vigente disciplina Per_2 sull'affidamento condiviso.
3) I coniugi dichiarano di aver risolto ogni pendenza di natura patrimoniale tra loro e pertanto di non avere nulla a pretendere, a tale titolo, l'uno dall'altra, rinunciando espressamente al reciproco mantenimento.
4) La sig.ra potrà vedere e tenere con sé la figlia durante la CP_1 Per_2
settimana tre pomeriggi: il martedì, il giovedì e a settimane alterne dal sabato dall'uscita di scuola sino alle ore 9:00 della domenica, ovvero dalle ore 9:00 della domenica con riaccompagno a scuola il lunedì mattina. Nel periodo in cui Per_2
parteciperà alle gare agonistiche la predetta alternanza non verrà rispettata, Per_2 curerà di organizzare un tempo durante la settimana da trascorrere con la mamma.
In occasione delle festività natalizie la bambina trascorrerà alternativamente la
Vigilia di Natale e Capodanno con un genitore, il giorno di Natale e la vigilia
Capodanno con l'altro, ad anni alternati. Eguale alternanza si manterrà fra la S.
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. In occasione dei compleanni e degli onomastici di si curerà che i festeggiamenti, ove possibile, siano comuni ed alla presenza Per_2
di entrambi i genitori, ovvero organizzati in modo da garantire alla bambina un tempo con ciascuno di essi, comprensivo del pranzo o della cena. Il giorno della Festa del Papà la bambina starà con il padre, a prescindere da eventuali turnazioni.
Analogamente accadrà per la Festa della Mamma. trascorrerà Per_2 rispettivamente con il papà e con la mamma, inoltre, il compleanno di ciascun genitore. La sig.ra durante l'intero anno in coincidenza delle sue ferie CP_1 terrà con sé per periodi anche non consecutivi. Resta inteso che sarà sempre Per_2
possibile modificare detto regime con l'accordo di entrambi i genitori nel rispetto della volontà espressa di Richieste e consensi - in questa materia come in Per_2 ogni altra riguardante la figlia - avverranno con congruo preavviso Per_2
telefonicamente;
5) La sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli e CP_1 Per_1
verserà la somma pari ad euro 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese. Detto Per_2 contributo si incrementerà annualmente secondo l'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati (FO.I.). Il sig. richiederà l'assegno unico al 100%. Le Pt_1 spese straordinarie saranno oggetto, con l'ovvia eccezione di quelle necessitate, di previo concerto fra i coniugi e ripartite in ragione del 50%. Le spese straordinarie vengono di seguito elencate: SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby-sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo unizza;
2.
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi. viaggi di istruzione, vacanze
Trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Il concerto dovrà essere espresso ma potrà avvenire con comunicazione
(documentabile anche quanto ai tempi di ricezione) da parte dell'un genitore all'altro ed assegnazione di termine non inferiore a 15 giorni per la risposta. L'eventuale silenzio in tal caso sarà considerato come consenso, il dissenso dovrà essere motivato.
6) Resta espressamente convenuto che, comunque, il coniuge presso il quale vengono collocati i figli, sarà personalmente responsabile per la custodia, cura e la tutela dei bisogni degli stessi.
7) Ove necessario, i coniugi prestano sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto o di qualsiasi documento equipollente, utile all'espatrio”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di REGGIO CALABRIA per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 14.11.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 629 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 14.11.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...]_1 CodiceFiscale_1 il 23/05/1969), rappresentato e difeso dall'avv. FIO LUCIA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO DI CALABRIA, VIA SAN SPERATO
48/A, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a [...]_1 CodiceFiscale_2
(FG) il 06/01/1979), rappresentata e difesa dall'avv. VIZZARI MARIELLA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, VIA S.
ANNA II TR. TRAV. ha eletto domicilio;
Controparte_2
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 09/03/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 20/09/2003;
-considerato che con decreto del 03.04.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 12.11.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 10:00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3,
473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 20/09/2003; b) dal matrimonio sono nati due figli: Per_1
(25.02.2004), maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, e Per_2
(31.01.2010), minorenne;
c) con decreto di omologa n. 34/2023 del 10.03.2023 (dep. il 17.03.2023) il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo che gli stessi erano comparsi davanti al Presidente del
Tribunale il 22.12.2022;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 22.12.2022
e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74, così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. il quale ha espresso il parere in data 13.04.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data
09/03/2025 da e così provvede: Parte_1 Controparte_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria in data 20/09/2003 tra e Parte_1 CP_1
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di REGGIO CALABRIA, atto n. 552, parte II, serie A, anno
2003, alle seguenti condizioni:
“1) il sig. continuerà a vivere presso la casa coniugale, sita in Reggio Calabria Pt_1 via Polistena n. 50, ed i figli e continueranno a convivere ed a Per_1 Per_2
coabitare con il padre.
2) La figlia rimarrà affidata ai genitori nel rispetto della vigente disciplina Per_2 sull'affidamento condiviso.
3) I coniugi dichiarano di aver risolto ogni pendenza di natura patrimoniale tra loro e pertanto di non avere nulla a pretendere, a tale titolo, l'uno dall'altra, rinunciando espressamente al reciproco mantenimento.
4) La sig.ra potrà vedere e tenere con sé la figlia durante la CP_1 Per_2
settimana tre pomeriggi: il martedì, il giovedì e a settimane alterne dal sabato dall'uscita di scuola sino alle ore 9:00 della domenica, ovvero dalle ore 9:00 della domenica con riaccompagno a scuola il lunedì mattina. Nel periodo in cui Per_2
parteciperà alle gare agonistiche la predetta alternanza non verrà rispettata, Per_2 curerà di organizzare un tempo durante la settimana da trascorrere con la mamma.
In occasione delle festività natalizie la bambina trascorrerà alternativamente la
Vigilia di Natale e Capodanno con un genitore, il giorno di Natale e la vigilia
Capodanno con l'altro, ad anni alternati. Eguale alternanza si manterrà fra la S.
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. In occasione dei compleanni e degli onomastici di si curerà che i festeggiamenti, ove possibile, siano comuni ed alla presenza Per_2
di entrambi i genitori, ovvero organizzati in modo da garantire alla bambina un tempo con ciascuno di essi, comprensivo del pranzo o della cena. Il giorno della Festa del Papà la bambina starà con il padre, a prescindere da eventuali turnazioni.
Analogamente accadrà per la Festa della Mamma. trascorrerà Per_2 rispettivamente con il papà e con la mamma, inoltre, il compleanno di ciascun genitore. La sig.ra durante l'intero anno in coincidenza delle sue ferie CP_1 terrà con sé per periodi anche non consecutivi. Resta inteso che sarà sempre Per_2
possibile modificare detto regime con l'accordo di entrambi i genitori nel rispetto della volontà espressa di Richieste e consensi - in questa materia come in Per_2 ogni altra riguardante la figlia - avverranno con congruo preavviso Per_2
telefonicamente;
5) La sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli e CP_1 Per_1
verserà la somma pari ad euro 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese. Detto Per_2 contributo si incrementerà annualmente secondo l'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati (FO.I.). Il sig. richiederà l'assegno unico al 100%. Le Pt_1 spese straordinarie saranno oggetto, con l'ovvia eccezione di quelle necessitate, di previo concerto fra i coniugi e ripartite in ragione del 50%. Le spese straordinarie vengono di seguito elencate: SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby-sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo unizza;
2.
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi. viaggi di istruzione, vacanze
Trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Il concerto dovrà essere espresso ma potrà avvenire con comunicazione
(documentabile anche quanto ai tempi di ricezione) da parte dell'un genitore all'altro ed assegnazione di termine non inferiore a 15 giorni per la risposta. L'eventuale silenzio in tal caso sarà considerato come consenso, il dissenso dovrà essere motivato.
6) Resta espressamente convenuto che, comunque, il coniuge presso il quale vengono collocati i figli, sarà personalmente responsabile per la custodia, cura e la tutela dei bisogni degli stessi.
7) Ove necessario, i coniugi prestano sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto o di qualsiasi documento equipollente, utile all'espatrio”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di REGGIO CALABRIA per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 14.11.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna