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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/07/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2532/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2532/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avvocato VALERIO Parte_1 CodiceFiscale_1 PIERLUIGI ROZZA e da C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 CodiceFiscale_2 ILARIA RUSTICI
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.09.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), l'ulteriore e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge. In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio, con rito concordatario, nel Comune di Sant'Angelo Lodigiano (LO) il giorno 08.07.2017 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo comune al numero 5, parte II, Serie A, Anno 2017); che dall'unione coniugale sono nati i figli (n. il 31.12.2019), e (n. il 10.10.2022), e che il Tribunale di Lodi, con Per_1 Per_2 sentenza 269/2024, pubblicata il 6.11.2024 e passata in giudicato il 7.05.2025, ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi. Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti. Le condizioni di divorzio di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo
– le seguenti:
“A) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) la prole verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
C) i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla salute, all'istruzione ed all'educazione dei medesimi;
D) la casa coniugale sita in 26853 Caselle Lurani (LO), Via Don Giuseppe Ottolo n. 2, con tutto quanto l'arreda, verrà assegnata alla Sig.ra che continuerà ad abitare nella predetta Parte_2 abitazione congiuntamente ai figli. Le spese di gestione e manutenzione ordinaria della casa, così come eventuali spese condominiali ed i costi delle utenze, saranno a carico esclusivo della Sig.ra
Le spese di manutenzione straordinaria, invece, anche eventualmente imposte dal Parte_2
, saranno a carico del Sig. . Il sig. si impegna a reperire il prima possibile CP_1 Pt_1 Pt_1 una nuova soluzione abitativa ed a lasciare la casa coniugale entro e non oltre l'omologa della separazione;
E) i diritti di visita del padre saranno così regolamentati:
– il padre vedrà e terrà con sé i figli a week end alternati, dal venerdì sera alle 21.00, dopo cena, quando li preleverà dall'abitazione materna, sino al lunedì mattina, quando li accompagnerà all'asilo/scuola al relativo orario d'ingresso;
– il padre vedrà e terrà con sé i figli tutte le settimane per n. 2 giorni infrasettimanali, salvo diversi accordi il martedì ed il giovedì, quando preleverà e dall'asilo / scuola al relativo Per_1 Per_2 orario d'uscita, sino alle ore 21.00, dopo cena, quando li riaccompagnerà a casa dalla madre;
– il padre vedrà e terrà con sé i figli durante i compleanni dei medesimi, le festività Natalizie, Pasquali, ed ogni altra festività, ad anni alterni con la madre. Nello specifico, per quanto riguarda le festività natalizie, i figli trascorreranno con ognuno dei genitori ad anni alterni il giorno di Natale e giorno di Santo Stefano, nonché:
° sei giorni consecutivi dal 27/12 al 01/01;
° sei giorni consecutivi dal 01/01 al 06/01. Durante le festività pasquali i figli trascorreranno con ognuno dei genitori ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo o entrambi i giorni ad anni alterni;
– il padre vedrà e terrà con sé i figli durante le ferie estive, per n. 2 settimane anche non consecutive, come pure la madre potrà programmare vacanze di due settimane consecutive;
i giorni dovranno essere comunicati previamente entro il 30.05 di ciascun anno, fermo restante in ogni caso l'obbligo paterno di corresponsione integrale dell'assegno mensile di mantenimento;
– i coniugi potranno liberamente contattare telefonicamente i figli in qualsiasi momento. Ciascun genitore, inoltre, nel periodo in cui trascorrerà con e i giorni di permanenza Per_1 Per_2 consecutivi durante le vacanze estive o scolastiche, dovrà previamente comunicare all'altro l'indirizzo del luogo prescelto per le ferie se diverso dalla dimora abituale, fornendone indicazioni e recapiti. Eventuali cambi di domicilio dei genitori andranno previamente comunicati, con contestuale indicazione dei relativi recapiti, anche telefonici;
– i predetti diritti di visita potranno essere modificati e/o integrati previo accordo tra i genitori;
F) le questioni economiche saranno così regolamentate:
- il Sig. si impegna a continuare a pagare la rata del mutuo sopra indicato sino alla naturale Pt_1 estinzione del medesimo;
- il Sig. si impegna a continuare a pagare la rata del finanziamento sopra indicato sino alla Pt_1 naturale estinzione del medesimo;
- il Sig. verserà mensilmente alla Sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo Pt_1 Parte_2 di € 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della prole;
- le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative verranno suddivise tra i genitori al 50 %, in applicazione del protocollo in uso presso il Tribunale e la Corte D'Appello di Milano, come di seguito riportate:
° spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
° spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
° spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
° spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
° spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
-l'assegno unico universale, così come ogni eventuale ulteriore agevolazione e/o benefit in favore di e , anche se percepiti dal Sig. , verranno integralmente versati da Per_1 Per_2 Pt_1 quest'ultimo alla sig.ra entro 3 giorni dall'accreditamento degli stessi, e comunque entro Parte_2
e non oltre il 20 di ogni mese. Le detrazioni/deduzioni relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie, invece, saranno beneficiate da ciascuno dei coniugi per la quota di spesa sostenuta;
-il figlio , regolarmente iscritto all'asilo nido Mini Baby Boss, continuerà a Persona_3 frequentare il medesimo, con spese integralmente a carico della Sig.ra Parte_2
- la Sig.ra si riconosce espressamente debitrice del Sig. , e dunque si impegna alla Parte_2 Pt_1 restituzione in favore dello stesso, dell'importo di euro 30.000,00, ovvero della somma ricevuta da parte del Sig. al fine di avviare l'asilo nido Mini Baby Boss, oltre agli interessi calcolati Pt_1 sull'importo di euro 30.000,00 che quest'ultimo avrà effettivamente pagato a al momento CP_2 in cui la Sig.ra provvederà all'estinzione del proprio debito verso il Sig. (alla naturale Pt_2 Pt_1 scadenza del piano di ammortamento sarebbero euro 15.510,00). Le parti convengono che il presente credito del Sig. nei confronti della sig.ra sarà inesigibile fino al 31.12.2029. Per Pt_1 Parte_2
l'effetto, alcuna azione per il recupero del credito potrà essere avviata nei confronti della sig.ra da parte del Sig. , fino al 31.12.2029; Parte_2 Pt_1
-il sig. , fermo quanto sopra disciplinato in relazione al bonifico di € 30.000, con riferimento Pt_1 agli ulteriori bonifici effettuati dal medesimo a favore dell' rinuncia Parte_3 espressamente alla restituzione, anche parziale, degli importi corrisposti;
G) la proprietà della Hyundai i20 targata FE665CW, intestata al Sig. e in uso alla Sig.ra Pt_1
verrà trasferita a quest'ultima entro il termine previsto per il rinnovo dell'assicurazione, Parte_2 ovvero il 27.05.2025, con costi ad esclusivo carico della Sig.ra Parte_2
H) il conto corrente IBAN n. [...] presso CheBanca! cointestato tra i coniugi verrà estinto entro 10 giorni dall'iscrizione a ruolo del ricorso;
I) i coniugi si autorizzano reciprocamente sin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto e/o di altra documentazione a tal fine necessaria nell'interesse dei figli minori, con l'obbligo di presentarsi dinnanzi alla competente autorità per quanto occorresse;
L) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e si danno reciprocamente le più ampie liberatorie, dichiarando espressamente di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, a parte gli impegni quivi sottoscritti”. All'udienza cartolare del 25.06.2025, con note scritte depositate, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, di volere ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate, e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Il Giudice relatore ha dato atto che i coniugi intendono divorziare consensualmente alle condizioni richiamate, si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in Sant'Angelo Lodigiano (LO) il giorno 08.07.2017 (atto trascritto Parte_2 nei Registri dello Stato Civile del medesimo comune al numero 5, parte II, Serie A, Anno 2017);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa le spese di lite tra le parti.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Angelo Lodigiano (LO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Lodi, il 22.07.2025 Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2532/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avvocato VALERIO Parte_1 CodiceFiscale_1 PIERLUIGI ROZZA e da C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 CodiceFiscale_2 ILARIA RUSTICI
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.09.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), l'ulteriore e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge. In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio, con rito concordatario, nel Comune di Sant'Angelo Lodigiano (LO) il giorno 08.07.2017 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo comune al numero 5, parte II, Serie A, Anno 2017); che dall'unione coniugale sono nati i figli (n. il 31.12.2019), e (n. il 10.10.2022), e che il Tribunale di Lodi, con Per_1 Per_2 sentenza 269/2024, pubblicata il 6.11.2024 e passata in giudicato il 7.05.2025, ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi. Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti. Le condizioni di divorzio di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo
– le seguenti:
“A) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) la prole verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
C) i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla salute, all'istruzione ed all'educazione dei medesimi;
D) la casa coniugale sita in 26853 Caselle Lurani (LO), Via Don Giuseppe Ottolo n. 2, con tutto quanto l'arreda, verrà assegnata alla Sig.ra che continuerà ad abitare nella predetta Parte_2 abitazione congiuntamente ai figli. Le spese di gestione e manutenzione ordinaria della casa, così come eventuali spese condominiali ed i costi delle utenze, saranno a carico esclusivo della Sig.ra
Le spese di manutenzione straordinaria, invece, anche eventualmente imposte dal Parte_2
, saranno a carico del Sig. . Il sig. si impegna a reperire il prima possibile CP_1 Pt_1 Pt_1 una nuova soluzione abitativa ed a lasciare la casa coniugale entro e non oltre l'omologa della separazione;
E) i diritti di visita del padre saranno così regolamentati:
– il padre vedrà e terrà con sé i figli a week end alternati, dal venerdì sera alle 21.00, dopo cena, quando li preleverà dall'abitazione materna, sino al lunedì mattina, quando li accompagnerà all'asilo/scuola al relativo orario d'ingresso;
– il padre vedrà e terrà con sé i figli tutte le settimane per n. 2 giorni infrasettimanali, salvo diversi accordi il martedì ed il giovedì, quando preleverà e dall'asilo / scuola al relativo Per_1 Per_2 orario d'uscita, sino alle ore 21.00, dopo cena, quando li riaccompagnerà a casa dalla madre;
– il padre vedrà e terrà con sé i figli durante i compleanni dei medesimi, le festività Natalizie, Pasquali, ed ogni altra festività, ad anni alterni con la madre. Nello specifico, per quanto riguarda le festività natalizie, i figli trascorreranno con ognuno dei genitori ad anni alterni il giorno di Natale e giorno di Santo Stefano, nonché:
° sei giorni consecutivi dal 27/12 al 01/01;
° sei giorni consecutivi dal 01/01 al 06/01. Durante le festività pasquali i figli trascorreranno con ognuno dei genitori ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo o entrambi i giorni ad anni alterni;
– il padre vedrà e terrà con sé i figli durante le ferie estive, per n. 2 settimane anche non consecutive, come pure la madre potrà programmare vacanze di due settimane consecutive;
i giorni dovranno essere comunicati previamente entro il 30.05 di ciascun anno, fermo restante in ogni caso l'obbligo paterno di corresponsione integrale dell'assegno mensile di mantenimento;
– i coniugi potranno liberamente contattare telefonicamente i figli in qualsiasi momento. Ciascun genitore, inoltre, nel periodo in cui trascorrerà con e i giorni di permanenza Per_1 Per_2 consecutivi durante le vacanze estive o scolastiche, dovrà previamente comunicare all'altro l'indirizzo del luogo prescelto per le ferie se diverso dalla dimora abituale, fornendone indicazioni e recapiti. Eventuali cambi di domicilio dei genitori andranno previamente comunicati, con contestuale indicazione dei relativi recapiti, anche telefonici;
– i predetti diritti di visita potranno essere modificati e/o integrati previo accordo tra i genitori;
F) le questioni economiche saranno così regolamentate:
- il Sig. si impegna a continuare a pagare la rata del mutuo sopra indicato sino alla naturale Pt_1 estinzione del medesimo;
- il Sig. si impegna a continuare a pagare la rata del finanziamento sopra indicato sino alla Pt_1 naturale estinzione del medesimo;
- il Sig. verserà mensilmente alla Sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo Pt_1 Parte_2 di € 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della prole;
- le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative verranno suddivise tra i genitori al 50 %, in applicazione del protocollo in uso presso il Tribunale e la Corte D'Appello di Milano, come di seguito riportate:
° spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
° spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
° spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
° spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
° spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
-l'assegno unico universale, così come ogni eventuale ulteriore agevolazione e/o benefit in favore di e , anche se percepiti dal Sig. , verranno integralmente versati da Per_1 Per_2 Pt_1 quest'ultimo alla sig.ra entro 3 giorni dall'accreditamento degli stessi, e comunque entro Parte_2
e non oltre il 20 di ogni mese. Le detrazioni/deduzioni relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie, invece, saranno beneficiate da ciascuno dei coniugi per la quota di spesa sostenuta;
-il figlio , regolarmente iscritto all'asilo nido Mini Baby Boss, continuerà a Persona_3 frequentare il medesimo, con spese integralmente a carico della Sig.ra Parte_2
- la Sig.ra si riconosce espressamente debitrice del Sig. , e dunque si impegna alla Parte_2 Pt_1 restituzione in favore dello stesso, dell'importo di euro 30.000,00, ovvero della somma ricevuta da parte del Sig. al fine di avviare l'asilo nido Mini Baby Boss, oltre agli interessi calcolati Pt_1 sull'importo di euro 30.000,00 che quest'ultimo avrà effettivamente pagato a al momento CP_2 in cui la Sig.ra provvederà all'estinzione del proprio debito verso il Sig. (alla naturale Pt_2 Pt_1 scadenza del piano di ammortamento sarebbero euro 15.510,00). Le parti convengono che il presente credito del Sig. nei confronti della sig.ra sarà inesigibile fino al 31.12.2029. Per Pt_1 Parte_2
l'effetto, alcuna azione per il recupero del credito potrà essere avviata nei confronti della sig.ra da parte del Sig. , fino al 31.12.2029; Parte_2 Pt_1
-il sig. , fermo quanto sopra disciplinato in relazione al bonifico di € 30.000, con riferimento Pt_1 agli ulteriori bonifici effettuati dal medesimo a favore dell' rinuncia Parte_3 espressamente alla restituzione, anche parziale, degli importi corrisposti;
G) la proprietà della Hyundai i20 targata FE665CW, intestata al Sig. e in uso alla Sig.ra Pt_1
verrà trasferita a quest'ultima entro il termine previsto per il rinnovo dell'assicurazione, Parte_2 ovvero il 27.05.2025, con costi ad esclusivo carico della Sig.ra Parte_2
H) il conto corrente IBAN n. [...] presso CheBanca! cointestato tra i coniugi verrà estinto entro 10 giorni dall'iscrizione a ruolo del ricorso;
I) i coniugi si autorizzano reciprocamente sin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto e/o di altra documentazione a tal fine necessaria nell'interesse dei figli minori, con l'obbligo di presentarsi dinnanzi alla competente autorità per quanto occorresse;
L) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e si danno reciprocamente le più ampie liberatorie, dichiarando espressamente di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, a parte gli impegni quivi sottoscritti”. All'udienza cartolare del 25.06.2025, con note scritte depositate, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, di volere ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate, e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Il Giudice relatore ha dato atto che i coniugi intendono divorziare consensualmente alle condizioni richiamate, si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in Sant'Angelo Lodigiano (LO) il giorno 08.07.2017 (atto trascritto Parte_2 nei Registri dello Stato Civile del medesimo comune al numero 5, parte II, Serie A, Anno 2017);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa le spese di lite tra le parti.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Angelo Lodigiano (LO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Lodi, il 22.07.2025 Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello