Sentenza 26 novembre 2019
Ordinanza cautelare 6 marzo 2020
Parere definitivo 30 marzo 2020
Accoglimento
Sentenza 10 maggio 2021
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IL FATTO Gli acquirenti di alcuni singoli appartamenti convenivano in giudizio la società costruttrice e venditrice per sentire accertare l'inadempimento di detta società all'obbligo contrattualmente assunto di ottenere, entro un anno dalla stipula degli indicati atti di compravendita, la certificazione di agibilità/abitabilità, con la conseguente condanna al risarcimento dei danni. IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE Secondo la ricostruzione di questa Corte, in tema di compravendita immobiliare, la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del venditore, dovendo essere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 26/11/2019, n. 5578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5578 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/11/2019
N. 05578/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00933/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 933 del 2019, proposto da
TA MA, rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuele D'Alterio, Michele D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Emanuele D'Alterio in Napoli, viale Antonio Gramsci n. 19;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Isabella Riccardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento n. 1/19 prot. 2073 dell'8.1.19 del Dirigente del Settore Assetto del Territorio, recante diniego del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 34 e 36 del DPR 380/01;
- di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, ivi compresa la nota prot. 106133 dell'8.11.18, recante comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Giugliano in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2019 la dott.ssa Antonella Lariccia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 22.02.2019 la ricorrente invoca l’annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe lamentando:
-Violazione e falsa applicazione artt. 34 e 36 D.P.R. 380/01 - Eccesso di potere - Illogicità – Travisamento – Erroneità macroscopica dell’istruttoria e della motivazione - Violazione e falsa applicazione artt. 34 e 36 D.P.R. 380/01 - Eccesso di potere - Sviamento - Erroneità dell’istruttoria e della motivazione;
-Violazione e falsa applicazione artt. 34 e 36 D.P.R. 380/01 - Eccesso di potere – Sviamento – Erroneità dell’istruttoria – Travisamento;
- Carenza della motivazione - Violazione del principio di leale collaborazione tra P.A. e privato.
Espone, in particolare, la ricorrente di essere proprietaria di una unità abitativa sita in Giugliano in Campania – Zona Lago Patria, alla via Staffetta, individuata in Catasto al foglio 55 p.lla. 940 sub 24, edificato in virtù della L.E. n. 585 dell’08.05.69, in variante alla L.E. n. 432 del 31.08.68 e di avere presentato, in data 30.04.18 prot. n. 40336, al Comune di Giugliano in Campania una richiesta di sanatoria ai sensi degli artt. 34 e 36 del D.P.R. 380/01, di talune difformità – realizzate dal dante causa della ricorrente in assenza di titolo edilizio – che hanno determinato un incremento di superficie coperta dell’alloggio pari a 9.12 mq ed un incremento di volume pari a 30.13 mc; in particolare, poiché taluni interventi realizzati risultano conformi sia ai regolamenti in vigore all’epoca dell’abuso sia alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente (planimetria dell’unità abitativa rovesciata a
specchio rispetto ad un ipotetico asse di simmetria e diversa distribuzione degli spazi interni, con creazione di due ripostigli nella zona ingresso e di una camera e conseguenziale riduzione della superficie del soggiorno-pranzo e apertura di una finestra per areare e illuminare la camera aggiuntiva, oltre che piccole variazioni di misura dei tramezzi), degli stessi la ricorrente ha avanzato richiesta di sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/2001, mentre invece per i restanti (variazione della sagoma per un leggero arrotondamento planimetrico della camera da letto prospettante a Nord, con conseguenziale creazione di maggiore superficie utile abitabile per circa +2.52 mq, minore superficie utile non residenziale (balcone e terrazzo) di circa – 0.65 mq, maggiore superficie coperta per circa 9,12 mq, e maggiore volume per circa 30.13 mc.), in quanto opere la cui demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità e dell’intero edificio, la medesima ha chiesto l’applicazione dell’art. 34 co. 2 e 2-ter del D.P.R. 380/01 citato.
Senonchè, con i provvedimenti impugnati, l’Amministrazione Comunale resistente ha respinto l’istanza della ricorrente “…perché le difformità riscontrate superano il 2% della volumetria assentita, pertanto devono essere demolite non costituendo la demolizione pregiudizio statico per le opere conformi ”.
Si è costituito in giudizio il Comune di Giugliano in Campania invocando il rigetto dello spiegato ricorso e, all’udienza pubblica del 19.11.2019, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Ciò posto, osserva il Collegio che lo spiegato ricorso è infondato nel merito e va pertanto respinto.
E’ noto che l’art 34 D.P.R. 380/01 (applicabile anche ai casi di DIA sostitutiva del permesso di costruire ai sensi dell’art. 22, comma 3, del TUE), disciplina l’ipotesi degli interventi realizzati in difformità parziale dal permesso di costruire per le nuove costruzioni, che si configura ogni qual volta un determinato intervento, pur se contemplato dal titolo edilizio rilasciato, venga realizzato secondo modalità diverse da quelle previste e autorizzate a livello progettuale, che vadano ad incidere su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera.
Sempre in relazione alla fattispecie di cui all’art. 34 citato, è stato condivisibilmente osservato che “ l’assenza di una compiuta definizione della categoria dei lavori ed interventi eseguiti in parziale difformità ha indotto il legislatore a fissare una soglia di rilevanza minima delle variazioni non costituenti illecito edilizio. Si tratta di quegli scostamenti dai parametri autorizzati di misura talmente contenuta da non potere essere considerati un illecito edilizio. Per questo è stata introdotta una soglia minima di rilevanza delle difformità parziali, che è esclusa «in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali» (comma 2-ter)” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 30.03.2017 n1484).
Ciò posto, a parere del Collegio può escludersi che, nella fattispecie che occupa, i sopra descritti interventi integrino una variazione non costituente illecito edilizio, o comunque una difformità parziale ex art. 34 D.P.R. 380/01, considerato che i detti interventi, per come riconosciuto dalla stessa ricorrente, hanno determinato un incremento di superficie coperta dell’alloggio pari a 9.12 mq ed un incremento di volume pari a 30.13 mc.
Orbene, è noto che l’art. 32 del TUE, che regola la fattispecie dell’esecuzione di opere in «variazione essenziale» rispetto al progetto approvato, parificato, quanto alle conseguenze, al caso di mancanza di permesso di costruire e di difformità totale salvo che per gli effetti penali, riconnette la sussistenza della variazione essenziale alla presenza di una o più delle seguenti condizioni: a) mutamento di destinazione d’uso che implichi variazione degli standards previsti dal D.M. 2 aprile 1968; b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato; c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato, ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza; d) il mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentite; e) la violazione della normativa edilizia antisismica. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 30.03.2017 n1484 citato).
Ciò posto, osserva il Collegio che essendosi, nella fattispecie che occupa, comunque determinato, a seguito degli interventi realizzati, un consistente incremento della superficie utile e della cubatura dell’immobile in questione - le cui dimensioni, almeno per quanto emerge dagli atti di causa, non si ritengono tali da integrare un incremento “minimo” -, in assenza di titolo edilizio, deve ritenersi che il provvedimento impugnato abbia correttamente qualificato l’intervento de quo come realizzato in difformità dalla licenza edilizia a suo tempo rilasciata, ed in quanto tale insuscettibile di sanatoria, non sussistendo peraltro – come pacificamente riconosciuto dalla stessa ricorrente – la “ doppia conformità” .
A tale ultimo riguardo, invero, il Tribunale si limita ad evidenziare come l’applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo di quella demolitoria – e sempre che la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte dell’opera eseguita in conformità -, non può trovare applicazione per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, quale deve ritenersi quello realizzato nella fattispecie che occupa, e sempre tenuto conto che, in ogni caso, la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria ai sensi dell'art. 34, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 va valutata dall'amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento repressivo edilizio (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Latina sez. I, 18/06/2019, n.435, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 01/07/2019, n.1523, T.A.R. Campania, Napoli sez. VII, 01/02/2019, n.542).
Quanto infine alla lamentata illegittimità del provvedimento impugnato, per avere respinto la richiesta di permesso di costruire in sanatoria anche rispetto ad interventi che singolarmente considerati sarebbero sanabili in quanto per i medesimi sussisterebbe la doppia conformità, il Collegio, al fine di escludere la fondatezza anche di siffatta doglianza, si limita a richiamare quanto già in precedenza affermato dalla condivisibile giurisprudenza, secondo cui “ nel ponderare l’impatto urbanistico di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione globale delle stesse, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l’effettiva portata della complessiva operazione posta in essere” (cfr. TAR Puglia Bari, Sez. III, 9 aprile 2015 n. 577; TAR Toscana, Sez. III, 30 gennaio 2012 n. 199; TAR Campania Napoli, Sez. VI, 9 novembre 2009 n. 7053), ed ad evidenziare che l’intervento abusivo nella specie realizzato si connota in maniera tale da non potere essere assoggettato a valutazioni frazionate ed atomistiche.
Conclusivamente, per le ragioni sopra sinteticamente illustrate, lo spiegato ricorso è infondato nel merito e va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del comune di Giuliano in Campania che liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Gabriele Nunziata, Consigliere
Antonella Lariccia, Primo Referendario, Estensore
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonella Lariccia | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO