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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 11/09/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1271 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]Parte_1
23, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Maria Orsini ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Rieti, alla Via Sanizi n.19, in forza di procura in atti;
RICORRENTE
E
– Sede Controparte_1
di Rieti, in persona del Direttore della Direzione Regionale per il Lazio, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Rosa Maria De Carlo, per delega in atti;
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, , premesso di aver svolto attività di Parte_1 artigiano edile dal 1984 ad oggi, lavorando “per 5/6 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì e a volte anche il sabato)…per non meno di 8 ore al giorno”, ha allegato di aver presentato in data 10.02.2020 domanda amministrativa volta al riconoscimento dell'origine professionale della patologia: “Protrusioni discali lombari multiple e stenosi del canale vertebrale in relazione ad artrosi dei massicci articolari e ispessimento dei legamenti gialli”, chiedendo il conseguente riconoscimento di un grado di invalidità permanente pari al 10%, istanza definitivamente respinta dall il 13 ottobre 2020. CP_1
Ritenuta ingiusta tale determinazione amministrativa, il ha convenuto in giudizio Parte_1
l rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia al Tribunale del Lavoro adito, ogni contraria eccezione e domanda disattesa, previo espletamento degli incombenti di rito, accertare e dichiarare che, a seguito ed a causa dell'attività di artigiano edile, svolta dal 1984 ad oggi l'odierno ricorrente ha contratto ed è affetto da “protrusioni discali lombari multiple e stenosi del canale vertebrale in relazione a artrosi dei massicci articolari e ispessimento dei legamenti gialli” di origine professionale, con conseguente diritto al riconoscimento di un grado di invalidità permanente pari al 10%
(dieci per cento), ovvero pari alla misura maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio;
-per l'effetto condannare l' di Rieti, in persona del Direttore pro tempore, per la carica CP_1
domiciliato presso la sede di Rieti, in Viale Matteucci n. 6/A, all'erogazione in favore del ricorrente delle prestazioni di cui al Testo Unico 1124/65 e di cui al D.Lgs. 23.02.2000 n. 38, nonché al pagamento degli arretrati dalla data della domanda con relativi interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e
CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
Con memoria tempestivamente depositata, si è costituito in giudizio l' che ha CP_1
contestato il ricorso, chiedendone il rigetto in quanto infondato.
Nel corso dell'istruttoria si è proceduto all'espletamento della prova orale e della c.t.u. medico-legale.
La causa è stata quindi discussa e decisa all'odierna udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato.
2 Invero, in sede di istruttoria orale è stato confermato lo svolgimento da parte del ricorrente della prestazione lavorativa come descritta e della conseguente esposizione al rischio (si v., in particolare, le deposizioni rese dai testi NI IL e , rese Tes_1 Testimone_2
all'udienza del 28 novembre 2023, nonché la testimonianza di , resa Testimone_3 all'udienza del 5 dicembre 2024).
Sulla base di tali risultanze istruttorie, è stata disposta c.t.u. medico-legale nell'ambito della quale il consulente, previo esame della documentazione in atti e visita del periziando, ha affermato che la storia lavorativa del e gli accertamenti svolti, “consentono di Parte_1
affermare il nesso causale/concausale tra mansioni di artigiano edile e patologia a carico del tratto lombare della colonna vertebrale” e ciò “in considerazione di una sinergica azione patogena svolta dalla indiscutibile MMC, anche oltre gli standard ammessi, dalle vibrazioni
(anche volendo quantificarle al di sotto dei limiti di prevenzione), dal mantenimento di posture obbligate ed incongrue, dai microtraumi a carico della colonna vertebrale determinati dalla spesso carente manutenzione degli automezzi utilizzati”.
Precisato, dunque, che, “trattandosi di patologia in parte correlata all'attività lavorativa, non si può comunque negare il nesso causale sulla base del principio della concausa di lesione”, il c.t.u. ha operato “una “taratura” del grado di invalidità rispetto alle indicazioni tabellari sulla base del criterio di “concausa di menomazione”, determinando un danno biologico permanente “nella misura dell'8 (otto) per cento, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa”.
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Sul punto, inoltre, deve essere richiamato il constante orientamento della Suprema Corte di
Cassazione in base al quale nell'ipotesi di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o da eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di
3 lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza dì altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti (cfr. Cass. 21 agosto 2020, n. 17576).
Nel caso di specie, quindi, avuto riguardo all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, nonché all'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti, deve ritenersi sussistente un rilevante grado di probabilità in ordine all'origine professionale della patologia non tabellata.
Ne consegue, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite, incluse quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la natura professionale della tecnopatia contratta dal ricorrente con un grado di invalidità dell'8% a decorrere dalla data della domanda e condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle prestazioni CP_1
previste dalla legge, con rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del divieto di cumulo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore CP_1
antistatario, che si liquidano in euro 2.697,00 oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate come da separato CP_1
provvedimento.
Rieti, 11 settembre 2025
Il Giudice dott. Alessio Marinelli
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