Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile iscritta al n° 11472/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
PIETRO LI VIGNI
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv.to LOREDANA DI SALVO
- resistente -
All'esito dell'udienza del 7.4.2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro
2.697,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
Pone a carico della parte ricorrente le spese della CTU, già liquidate con separato provvedimento.
FATTO E DIRITTO
1
lo svolgimento della propria attività lavorativa con mansioni di bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda agricola Triolo Roberta, un infortunio sul lavoro e che l' con provvedimento del 16/11/2016, confermato con successivo CP_1
provvedimento del 29/09/2021, gli aveva riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 9%, deduceva che l' opposizione presentata avverso il detto provvedimento era stata illegittimamente rigettata e che il ricorrente, a causa dell'infortunio occorso, aveva invece subito un grado di menomazione non inferiore al 18%.
Chiedeva pertanto di “1)riconoscere e dichiarare che il ricorrente in data 25/09/2020 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte in ricorso;
2)ritenere e dichiarare che le menomazioni ed il complesso invalidante riscontrato in capo sig.
è causalmente dipendente dall'infortunio sul lavoro occorso in data Parte_1
25/09/2020;
3)ritenere e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data del sinistro, un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari almeno al 18% o una percentuale maggiore o minore che risulterà accertata a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio;
4)per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_1
corresponsione, in favore del Sig. della rendita vitalizia o dell'indennizzo che Parte_1
risulterà spettante in base al grado di inabilità accertato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo”.
Ritualmente citato, si costituiva in giudizio l' convenuto, contestando, CP_2
nel merito, la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita mediante ctu medico legale, è stata decisa.
Il ricorso va respinto.
Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, nella sua relazione ha confermato al percentuale di invalidità del 9%, riconosciuta dall' , affermando che CP_1
a seguito dell'infortunio de quo ha riportato: “Ferita da taglio con Parte_1 lesione tendinea e nervosa del sensitivo radiale del polso sinistro a cui
2 permane algo - disfunzionalità di modica entità del polso e delle dita con lieve pregiudizio estetico al polso”.
Il danno suddetto definibile “danno biologico composto” è valutabile nella misura del 9%.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico- legali.
Alla luce della consulenza sopra richiamata, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, stante l'assenza della dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Vanno poste a carico del ricorrente le spese per la consulenza tecnica, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 08/04/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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