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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/10/2024, n. 4140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4140 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 7312/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei, preso atto delle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la data 19.9.2024, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 7312/2022 avente ad oggetto “risarcimento danni a seguito di sinistro stradale” e pendente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall'avv. Mirco Pesce e dall'avv. Domenico Bencivenga, presso il cui studio, sito in
Parete (Ce), alla via G. Matteotti n. 12, è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.
Patrizia Antonini, presso il cui studio sito in Napoli, alla via Domenico Fontana n. 27, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7312/2022
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva: che, in data Parte_1
24.2.2021, alle ore 16:00 circa, allorché si trovava alla guida della sua bicicletta, in località San Marcellino (Ce) al Corso Italia, in direzione Trentola Ducenta, era stato investito da un'autovettura Fiat Punto tg. CH976SJ di proprietà e condotta da CP_2
; che tale autoveicolo, a seguito di uno sbandamento, aveva invaso l'opposta
[...]
corsia di marcia ed aveva urtato, con la parte anteriore sinistra, la sua gamba sinistra ed il pedale sinistro della bicicletta, provocando la sua caduta al suolo;
che, a causa dell'urto, aveva riportato lesioni personali tali da rendere necessario il suo trasporto, a mezzo ambulanza del 118, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Aversa, ove gli era stato diagnosticato un “trauma contusivo ginocchio sinistro contusioni escoriate e ferita lacero contusa gamba sinistra. Frattura composta emipiatto tibiale sinistro”, con prognosi di 30 giorni;
che era stato ricoverato presso tale struttura ospedaliera nel periodo compreso tra il 25.2.2021 e l'1.3.2021 ed era stato sottoposto ad un intervento chirurgico di “riduzione cruenta di frattura di tibia e fibula, con fissazione interna”; che da tali lesioni personali erano residuati postumi invalidanti di natura permanente quantificati nella misura del 15-
16% di danno biologico, oltre ai danni morali;
che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità del conducente della suddetta autovettura Fiat Punto, , Controparte_2
il quale aveva sottoscritto una denuncia di sinistro in cui si era assunto la responsabilità dell'accaduto e delle lesioni personali cagionate;
che l'autoveicolo indicato come investitore risultava assicurato con la compagnia che era Controparte_1
stata svolta una visita medico-legale ad opera del fiduciario della compagnia assicurativa, dott. ; che erano state avanzate nei confronti della compagnia convenuta CP_3
varie richieste di risarcimento danni regolarmente ricevute ed era stato formalizzato un invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita;
che con raccomandata la compagnia aveva comunicato la propria intenzione di non voler formulare Controparte_4
alcuna offerta risarcitoria.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché e la Controparte_2 Controparte_5
fossero condannati in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali da
[...]
lui subiti, quantificati nella misura di € 82.940,58, “ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7312/2022
di lite.
Si costituiva la compagnia assicurativa convenuta che, contestando la fondatezza in fatto e in diritto dell'avversa pretesa, assumeva: nel merito, che alla luce delle discrasie documentali riscontrate e dell'acquisizione di dichiarazioni contrastanti, non poteva ritenersi provato il fatto storico dedotto nell'atto introduttivo;
che non era stato dimostrato il nesso di causa tra le lesioni personali lamentate e la dinamica del sinistro descritta in citazione, così come confermato dal medico fiduciario, dott. ; che la perizia CP_3
eseguita sulla bicicletta della vittima non aveva accertato la sussistenza di alcun danno sul veicolo de quo.
Ciò posto, concludeva affinché fosse rigettata la domanda attorea con vittoria di spese.
Il convenuto , benché ritualmente evocato in giudizio, ometteva di Controparte_2
costituirsi. Pertanto, all'udienza del 5.12.2022, ne veniva dichiarata la contumacia.
Espletata l'attività istruttoria attraverso l'audizione di un teste di parte attrice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
La fattispecie di responsabilità civile dedotta in giudizio è riconducibile nell'alveo degli articoli art. 2043 e 2054 c.c., ritenendosi pacifico in giurisprudenza che la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore ex art. 2054 1°comma c.c., non possa operare in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sulla prova del rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana (Cassazione Civile
Ord. Sez. 6 Num. 27172/ 2021).
Pertanto, anche in tale campo, ai fini risarcitori, grava sul danneggiato l'onere di dover dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile, il comportamento colposo o doloso del danneggiante, il danno-evento contra ius (la lesione dell'interesse giuridicamente protetto meritevole di tutela risarcitoria), il nesso di causalità materiale, il danno-conseguenza (la conseguenza pregiudizievole di natura patrimoniale o non patrimoniale che si determina nella sfera giuridica del soggetto danneggiato), il nesso di causalità giuridica tra la lesione e il danno quale conseguenza immediata e diretta della stessa.
Nella fattispecie in esame, l'esame complessivo delle risultanze processuali e del materiale probatorio acquisito non consente di ritenere raggiunta la prova del fatto storico narrato da parte attrice e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7312/2022
L'istante non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, dell'effettivo verificarsi del sinistro de quo secondo le modalità descritte in citazione quale fatto colposo generatore del pregiudizio allegato.
In mancanza di tali elementi non può dirsi perfezionata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale fatto valere in giudizio.
La contraddizione tra la ricostruzione dei fatti fornita in citazione e le risultanze istruttorie acquisite in giudizio induce a ritenere inverosimile la vicenda dedotta nell'atto introduttivo ed, in particolare, non provato il nesso eziologico tra le lesioni personali subite da ed il presunto investimento determinato dell'autoveicolo Fiat Parte_1
Punto tg. CH976SJ.
Innanzitutto, la prospettazione attorea che individua come causa delle lesioni personali subite dall'attore un sinistro riguardante una caduta da una bicicletta è in contrasto con la documentazione medico-ospedaliera allegata, nella quale si fa riferimento ad un evento dannoso coinvolgente un ciclomotore.
In particolare, nell'attestato della Centrale Operativa del 118 n. 21023729 del 24.02.2021 viene indicato come mezzo di trasporto coinvolto nella dinamica del sinistro stradale una motocicletta, (“incidente moto” - cfr. scheda intervento Ares 118 allegata al fascicolo di parte attrice) mancando qualsiasi riferimento al diverso veicolo menzionato nell'atto di citazione, una bicicletta su cui l'attore avrebbe marciato al momento dell'investimento.
Tale contrasto denota un'obiettiva incertezza sulla individuazione del mezzo di trasporto condotto da al momento dell'incidente. Parte_1
Ulteriori elementi di contraddizione emergono dalla testimonianza resa dal teste di parte attrice, che inducono a ritenere inverosimile ed indimostrata la dinamica Testimone_1
rappresentata.
Una prima evidente incongruenza attiene alla precisa identificazione delle persone con le quali il teste si trovava al momento del sinistro. Tes_1
Infatti, il teste, sebbene avesse dichiarato in un primo momento di trovarsi all'esterno del bar fumando una sigaretta in compagnia di “amici”, subito dopo non è stato Pt_2
prontamente in grado di riferire i nomi di questi ultimi (“mi stavo fumando una sigaretta assieme a degli amici, di cui non ricordo i nomi, anzi si chiaman ). Per_1 Per_2
Appare invero implausibile che il teste non sia stato in grado di ricordare subito i nomi di persone con cui si intratteneva amichevolmente all'esterno di un locale.
4 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7312/2022
Risulta poi del tutto inverosimile che sebbene il teste , in orario diurno (“circa Tes_1 le 16:00”) abbia dichiarato di essersi trovato, al momento del presunto investimento, ad una distanza ravvicinata rispetto al punto in cui avveniva il sinistro (“io ero molto vicino, ero ad una distanza di 2/3 metri”), non abbia avuto modo di accorgersi della circostanza relativa all'utilizzo del casco di protezione da parte della vittima e di eventuali danni riportati dai due veicoli presuntivamente coinvolti (“non so se indossava un casco … non ho notato se la bicicletta abbia riportato dei danni … non ho notato se l'auto avesse riportato dei danni”).
Un ulteriore elemento di criticità della deposizione attiene al fatto che il teste ha dichiarato di non aver notato se il dopo l'incidente avesse o meno delle perdite di sangue;
Pt_1
appare alquanto implausibile che egli non sia stato in grado di riferire tale dato benché abbia dichiarato di essersi trattenuto sul luogo del sinistro per circa trenta minuti e di essersi avvicinato alla vittima a seguito dell'incidente per comunicare la sua disponibilità
a rendere testimonianza (“dopo 25/30 minuti l'ambulanza è arrivata ed hanno portato via il ragazzo … Io ho detto al ragazzo che sarei stato disponibile per rendere testimonianza
… né ho notato se il ragazzo a terra avesse perdite di sangue”).
Le prospettate lacune rinvenibili nelle dichiarazioni rese da inducono a Testimone_1
nutrire non pochi dubbi sulla attendibilità del teste.
Occorre poi rilevare che, nonostante l'atto di citazione faccia riferimento ad un autoveicolo che urtava contro il pedale sinistro della bicicletta, i rilievi fotografici allegati, relativi al veicolo in questione, non sembrano in alcun modo dimostrare la sussistenza di alcun minmo danno subito dalla bici e dai pedali della stessa (cfr. rilievi fotografici allegati alle memorie 183 c.p.c. 3° termine di parte convenuta).
Appare poi alquanto singolare che, nonostante la gravità del sinistro descritto dall'attore fosse tale da rendere necessario il suo trasporto in ospedale, non risultano intervenute sul posto le autorità di pubblica sicurezza. Nessun rapporto di intervento è stato invero acquisito in atti.
Non è stata inoltre fornita alcuna documentazione fotografica descrittiva dello stato dei luoghi in grado di chiarire concretamente le caratteristiche dello scenario teatro del sinistro.
In aggiunta all'evidente discordanza narrativa ed alle diverse contraddizioni emergenti dalle risultanze istruttorie, non è stato possibile rinvenire nessun altro elemento di prova
5 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7312/2022
utile a consentire una adeguata e verosimile ricostruzione dei fatti.
Alla luce della lacunosità del quadro probatorio delineatosi, dello scarso livello di credibilità dei fatti allegati dall'attore e della contraddittorietà delle risultanze emerse, deve pervenirsi alla conclusione che non può dirsi provata la verità del fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo del giudizio e, quindi, che la causa delle lesioni personali subite da sia riconducibile ad una caduta al suolo determinata Parte_1
dall'impatto della sua biciletta con l'autovettura di proprietà di . Controparte_2
La domanda risarcitoria va pertanto integralmente reietta.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del
13.08.2022, in relazione al valore indeterminabile della controversia ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte convenuta.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
• condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_5
delle spese processuali che si liquidano in € 4.000,00 oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato.
Così deciso in Aversa in data 9.10.2024
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei, preso atto delle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la data 19.9.2024, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 7312/2022 avente ad oggetto “risarcimento danni a seguito di sinistro stradale” e pendente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall'avv. Mirco Pesce e dall'avv. Domenico Bencivenga, presso il cui studio, sito in
Parete (Ce), alla via G. Matteotti n. 12, è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.
Patrizia Antonini, presso il cui studio sito in Napoli, alla via Domenico Fontana n. 27, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7312/2022
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva: che, in data Parte_1
24.2.2021, alle ore 16:00 circa, allorché si trovava alla guida della sua bicicletta, in località San Marcellino (Ce) al Corso Italia, in direzione Trentola Ducenta, era stato investito da un'autovettura Fiat Punto tg. CH976SJ di proprietà e condotta da CP_2
; che tale autoveicolo, a seguito di uno sbandamento, aveva invaso l'opposta
[...]
corsia di marcia ed aveva urtato, con la parte anteriore sinistra, la sua gamba sinistra ed il pedale sinistro della bicicletta, provocando la sua caduta al suolo;
che, a causa dell'urto, aveva riportato lesioni personali tali da rendere necessario il suo trasporto, a mezzo ambulanza del 118, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Aversa, ove gli era stato diagnosticato un “trauma contusivo ginocchio sinistro contusioni escoriate e ferita lacero contusa gamba sinistra. Frattura composta emipiatto tibiale sinistro”, con prognosi di 30 giorni;
che era stato ricoverato presso tale struttura ospedaliera nel periodo compreso tra il 25.2.2021 e l'1.3.2021 ed era stato sottoposto ad un intervento chirurgico di “riduzione cruenta di frattura di tibia e fibula, con fissazione interna”; che da tali lesioni personali erano residuati postumi invalidanti di natura permanente quantificati nella misura del 15-
16% di danno biologico, oltre ai danni morali;
che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità del conducente della suddetta autovettura Fiat Punto, , Controparte_2
il quale aveva sottoscritto una denuncia di sinistro in cui si era assunto la responsabilità dell'accaduto e delle lesioni personali cagionate;
che l'autoveicolo indicato come investitore risultava assicurato con la compagnia che era Controparte_1
stata svolta una visita medico-legale ad opera del fiduciario della compagnia assicurativa, dott. ; che erano state avanzate nei confronti della compagnia convenuta CP_3
varie richieste di risarcimento danni regolarmente ricevute ed era stato formalizzato un invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita;
che con raccomandata la compagnia aveva comunicato la propria intenzione di non voler formulare Controparte_4
alcuna offerta risarcitoria.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché e la Controparte_2 Controparte_5
fossero condannati in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali da
[...]
lui subiti, quantificati nella misura di € 82.940,58, “ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7312/2022
di lite.
Si costituiva la compagnia assicurativa convenuta che, contestando la fondatezza in fatto e in diritto dell'avversa pretesa, assumeva: nel merito, che alla luce delle discrasie documentali riscontrate e dell'acquisizione di dichiarazioni contrastanti, non poteva ritenersi provato il fatto storico dedotto nell'atto introduttivo;
che non era stato dimostrato il nesso di causa tra le lesioni personali lamentate e la dinamica del sinistro descritta in citazione, così come confermato dal medico fiduciario, dott. ; che la perizia CP_3
eseguita sulla bicicletta della vittima non aveva accertato la sussistenza di alcun danno sul veicolo de quo.
Ciò posto, concludeva affinché fosse rigettata la domanda attorea con vittoria di spese.
Il convenuto , benché ritualmente evocato in giudizio, ometteva di Controparte_2
costituirsi. Pertanto, all'udienza del 5.12.2022, ne veniva dichiarata la contumacia.
Espletata l'attività istruttoria attraverso l'audizione di un teste di parte attrice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
La fattispecie di responsabilità civile dedotta in giudizio è riconducibile nell'alveo degli articoli art. 2043 e 2054 c.c., ritenendosi pacifico in giurisprudenza che la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore ex art. 2054 1°comma c.c., non possa operare in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sulla prova del rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana (Cassazione Civile
Ord. Sez. 6 Num. 27172/ 2021).
Pertanto, anche in tale campo, ai fini risarcitori, grava sul danneggiato l'onere di dover dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile, il comportamento colposo o doloso del danneggiante, il danno-evento contra ius (la lesione dell'interesse giuridicamente protetto meritevole di tutela risarcitoria), il nesso di causalità materiale, il danno-conseguenza (la conseguenza pregiudizievole di natura patrimoniale o non patrimoniale che si determina nella sfera giuridica del soggetto danneggiato), il nesso di causalità giuridica tra la lesione e il danno quale conseguenza immediata e diretta della stessa.
Nella fattispecie in esame, l'esame complessivo delle risultanze processuali e del materiale probatorio acquisito non consente di ritenere raggiunta la prova del fatto storico narrato da parte attrice e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7312/2022
L'istante non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, dell'effettivo verificarsi del sinistro de quo secondo le modalità descritte in citazione quale fatto colposo generatore del pregiudizio allegato.
In mancanza di tali elementi non può dirsi perfezionata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale fatto valere in giudizio.
La contraddizione tra la ricostruzione dei fatti fornita in citazione e le risultanze istruttorie acquisite in giudizio induce a ritenere inverosimile la vicenda dedotta nell'atto introduttivo ed, in particolare, non provato il nesso eziologico tra le lesioni personali subite da ed il presunto investimento determinato dell'autoveicolo Fiat Parte_1
Punto tg. CH976SJ.
Innanzitutto, la prospettazione attorea che individua come causa delle lesioni personali subite dall'attore un sinistro riguardante una caduta da una bicicletta è in contrasto con la documentazione medico-ospedaliera allegata, nella quale si fa riferimento ad un evento dannoso coinvolgente un ciclomotore.
In particolare, nell'attestato della Centrale Operativa del 118 n. 21023729 del 24.02.2021 viene indicato come mezzo di trasporto coinvolto nella dinamica del sinistro stradale una motocicletta, (“incidente moto” - cfr. scheda intervento Ares 118 allegata al fascicolo di parte attrice) mancando qualsiasi riferimento al diverso veicolo menzionato nell'atto di citazione, una bicicletta su cui l'attore avrebbe marciato al momento dell'investimento.
Tale contrasto denota un'obiettiva incertezza sulla individuazione del mezzo di trasporto condotto da al momento dell'incidente. Parte_1
Ulteriori elementi di contraddizione emergono dalla testimonianza resa dal teste di parte attrice, che inducono a ritenere inverosimile ed indimostrata la dinamica Testimone_1
rappresentata.
Una prima evidente incongruenza attiene alla precisa identificazione delle persone con le quali il teste si trovava al momento del sinistro. Tes_1
Infatti, il teste, sebbene avesse dichiarato in un primo momento di trovarsi all'esterno del bar fumando una sigaretta in compagnia di “amici”, subito dopo non è stato Pt_2
prontamente in grado di riferire i nomi di questi ultimi (“mi stavo fumando una sigaretta assieme a degli amici, di cui non ricordo i nomi, anzi si chiaman ). Per_1 Per_2
Appare invero implausibile che il teste non sia stato in grado di ricordare subito i nomi di persone con cui si intratteneva amichevolmente all'esterno di un locale.
4 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7312/2022
Risulta poi del tutto inverosimile che sebbene il teste , in orario diurno (“circa Tes_1 le 16:00”) abbia dichiarato di essersi trovato, al momento del presunto investimento, ad una distanza ravvicinata rispetto al punto in cui avveniva il sinistro (“io ero molto vicino, ero ad una distanza di 2/3 metri”), non abbia avuto modo di accorgersi della circostanza relativa all'utilizzo del casco di protezione da parte della vittima e di eventuali danni riportati dai due veicoli presuntivamente coinvolti (“non so se indossava un casco … non ho notato se la bicicletta abbia riportato dei danni … non ho notato se l'auto avesse riportato dei danni”).
Un ulteriore elemento di criticità della deposizione attiene al fatto che il teste ha dichiarato di non aver notato se il dopo l'incidente avesse o meno delle perdite di sangue;
Pt_1
appare alquanto implausibile che egli non sia stato in grado di riferire tale dato benché abbia dichiarato di essersi trattenuto sul luogo del sinistro per circa trenta minuti e di essersi avvicinato alla vittima a seguito dell'incidente per comunicare la sua disponibilità
a rendere testimonianza (“dopo 25/30 minuti l'ambulanza è arrivata ed hanno portato via il ragazzo … Io ho detto al ragazzo che sarei stato disponibile per rendere testimonianza
… né ho notato se il ragazzo a terra avesse perdite di sangue”).
Le prospettate lacune rinvenibili nelle dichiarazioni rese da inducono a Testimone_1
nutrire non pochi dubbi sulla attendibilità del teste.
Occorre poi rilevare che, nonostante l'atto di citazione faccia riferimento ad un autoveicolo che urtava contro il pedale sinistro della bicicletta, i rilievi fotografici allegati, relativi al veicolo in questione, non sembrano in alcun modo dimostrare la sussistenza di alcun minmo danno subito dalla bici e dai pedali della stessa (cfr. rilievi fotografici allegati alle memorie 183 c.p.c. 3° termine di parte convenuta).
Appare poi alquanto singolare che, nonostante la gravità del sinistro descritto dall'attore fosse tale da rendere necessario il suo trasporto in ospedale, non risultano intervenute sul posto le autorità di pubblica sicurezza. Nessun rapporto di intervento è stato invero acquisito in atti.
Non è stata inoltre fornita alcuna documentazione fotografica descrittiva dello stato dei luoghi in grado di chiarire concretamente le caratteristiche dello scenario teatro del sinistro.
In aggiunta all'evidente discordanza narrativa ed alle diverse contraddizioni emergenti dalle risultanze istruttorie, non è stato possibile rinvenire nessun altro elemento di prova
5 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7312/2022
utile a consentire una adeguata e verosimile ricostruzione dei fatti.
Alla luce della lacunosità del quadro probatorio delineatosi, dello scarso livello di credibilità dei fatti allegati dall'attore e della contraddittorietà delle risultanze emerse, deve pervenirsi alla conclusione che non può dirsi provata la verità del fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo del giudizio e, quindi, che la causa delle lesioni personali subite da sia riconducibile ad una caduta al suolo determinata Parte_1
dall'impatto della sua biciletta con l'autovettura di proprietà di . Controparte_2
La domanda risarcitoria va pertanto integralmente reietta.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del
13.08.2022, in relazione al valore indeterminabile della controversia ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte convenuta.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
• condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_5
delle spese processuali che si liquidano in € 4.000,00 oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato.
Così deciso in Aversa in data 9.10.2024
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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