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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 07/04/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 206/2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 206/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. NATATI ANGELA Controparte_1
e
LA RA con il patrocinio dell'Avv. NATATI ANGELA
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti:
1- Dare atto che i coniugi vivono già separatamente;
2- viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso il padre al quale è assegnata la casa coniugale;
3- avrà diritto di vedere la madre liberamente, tenuto conto dei suoi impegni
Per_1 scolastici ed extrascolastici. In caso di disaccordo starà con la madre a fine
Per_1 settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica e il martedì dall'uscita di scuola sino al rientro del mercoledì, nella settimana in cui seguirà il fine settimana con il padre, starà con la madre anche il giovedì dall'uscita di scuola
Per_1 sino al rientro del venerdì. Per le vacanze natalizie, starà ad anni alterni sette giorni
Per_1 con ciascun genitore così suddivisi: dall'ultimo giorno di scuola sino alle ore 20 del 30.12 con un genitore e sino al rientro a scuola con l'altro, salvo accordi diversamente assunti dai genitori. In caso di disaccordo sceglierà il padre negli anni dispari e la madre negli anni pari. Per le vacanze pasquali, starà, ad anni alterni, quattro giorni con ciascun
Per_1 genitore così suddivisi: dall'ultimo giorno di scuola fino alle ore 20 del giorno di Pasqua con un genitore e sino al rientro a scuola con l'altro, salvo accordi diversamente assunti dai genitori. In caso di disaccordo sceglierà il padre negli anni pari e la madre negli anni
1 dispari. Per le vacanze estive, trascorrerà quindici giorni anche non consecutivi Per_1 con ciascun genitore da concordare entro il 31.05 di ogni anno. In caso di disaccordo sceglierà il padre negli anni dispari e la madre negli anni pari.
4- Il padre si accollerà integralmente il mantenimento dei figli e, tenuto conto del divario reddituale fra i coniugi, si accollerà nella misura del 100% anche le spese straordinarie come da Protocollo in uso avanti l'intestato Tribunale: Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
c) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private.
Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico.
Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria.
Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400= all'anno per ciascun figlio, l'eventuale eccedenza in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a) babysitter;
b) campi estivi.
5- A definizione di ogni ulteriore rapporto patrimoniale ancora pendente tra i coniugi al momento del rilascio della casa coniugale da parte delle Signora Deborah Mazzola, questa, attribuisce al Signor la propria quota del diritto di proprietà pari Controparte_1 ad ½ sulla casa coniugale sita in Ferrara (FE) alla Via Vittore Cavallini n. 6 costituita da appartamento ai piani terra e primo avente come pertinenza un sottotetto non abitabile, un garage al piano terra ed un'area cortiliva esclusiva. Il tutto trovati censito nel N.C.E.U. di Ferrara al foglio 265 con i mappali: − 369/1 = piano T – 1 – 2, z.c. 2, categoria A2, classe 2, vani 5, Rendita Catastale € 671,39; − 369/2 = piano T, z.c. 2, categoria C6, classe 3, mq 16, Rendita Catastale € 85,11; − 369/11 = corte comune ai sub 1 et 2 del mappale
2 369. All'immobile in oggetto compete la quota pari ad 1/3 (un terzo) sull'area cortiliva comune di accesso alla via Cavallini Vittore, censita al N.C.E.U. - Foglio 265 col mappale
368. A seguito della predetta attribuzione il Signor già proprietario della quota CP_1 pari a ½, risulterà essere l'unico proprietario dell'immobile suddetto. La quota immobiliare predetta verrà ceduta e rispettivamente accettata con riferimento allo stato di fatto e di diritto in cui il relativo immobile attualmente si trova, inteso con ogni sua azione, ragione, accessione, pertinenza, servitù attive e passive se e come esistenti ed aventi titolo legale ad esistere, così come pervenuto ai coniugi, come detto, in forza di Notaio in data 06.07.2007 Rep. 19258 – Racc. 12013, Per_2 Persona_3 registrato a Ferrara il 09.07.2007 al n. 5048 serie 1T e trascritto in pari data Reg. gen.
18041 – Reg. part. 10541.
Nella presente promessa cessione di quote saranno ricomprese anche tutte le comproprietà che riguardano i fissi, infissi e seminfissi, pertinenze e accessori, nonché tutti i beni mobili che corredano e completano il complesso immobiliare come sopra descritto per un suo corretto utilizzo abitativo. Il trasferimento immobiliare a rogito del Notaio che verrà scelto a cura e spese del Signor avverrà entro 3 mesi dalla pubblicazione della CP_1 sentenza in esenzione di imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali giusta l'art. 19 della L. 74/87 pubblicata in G.U. l'11 marzo 1987 n. 58 e la sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154, pubblicata in G.U. il 19 maggio 1999 al n. 20, richiamata pure la sentenza della Cassazione n. 3110/2016 del 17 febbraio 2016.
6- Il signor contestualmente alla stipula notarile di cui sopra si accolla l'intera CP_1 rata di mutuo, cui ha sempre provveduto, sollevando la moglie da ogni responsabilità, la quale dichiara di non aver più nulla a che pretendere dal marito a qualsivoglia titolo dichiarandosi economicamente autonoma.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione dei coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/01/2025 i sigg. e LA Controparte_1
RA esponevano che in data 01/03/2003 avevano contratto matrimonio in Ferrara;
che dall'unione erano nati i figli , maggiorenne ma non autosufficiente, nata a Per_4
Ferrara il 01/03/2003, e , minorenne, nato il [...]. Per_1
Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato.
Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza.
Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
In considerazione della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
3 Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e LA RA Controparte_1 alle condizioni concordate (matrimonio contratto in Ferrara in data 01/03/2003 e trascritto al n. 17 p. I, anno 2003).
Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ferrara provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 27.3.2025
L' estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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