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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 2367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2367 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 961/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Vincenzo Turco Consigliere
3) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 961 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Gina Tralicci
- appellante -
E
CP_1
assistito e difeso dagli avv. Aldo Sipala, Mario Massidda e Federica Cavalcanti
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con decreto n. 2316/23, emesso in data 11 aprile 23 e notificato in data 12 aprile 2023, il Tribunale del lavoro di Roma ingiungeva alla (d'ora in avanti, ) di pagare a Parte_1 Pt_1
di €.47.989,82 a titolo di TFR maturato per l'attività lavorativa svolta dal dal 30 maggio CP_1 CP_1
1999 al al 31 dicembre 2021.
2. Con ricorso depositato in data 22 maggio 2023 la proponeva opposizione: Pt_1
Deduceva che il aveva tratto gli importi rivendicati dalla CU 2022 per l'anno 2021 e da alcune buste CP_1
paga dell'anno 2022;
contestava che il avesse lavorato nei periodi dedotti e che avesse prestato un montante di ore pari a CP_1
quello utilizzato per calcolare il TFR nei periodi non “coperti” da busta paga;
eccepiva l'intervenuto pagamento di una serie di importi, quali acconti sul TFR;
chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto al pagamento, in proprio favore, della somma netta di €.3.300,00 a titolo di residuo mancato preavviso.
3. Resisteva l'opposto, il quale negava di aver mai ricevuto acconti sul TFR e sosteneva di aver rispettato il termine di preavviso previsto dal CCNL.
4. Con sentenza n. 10690/2024 del 19 ottobre 2024 il Tribunale rigettava l'opposizione.
Affermava il primo giudice:
4.1 <<la società ha in primis eccepito l'intervenuto pagamento di una serie importi, quali acconti sul t.f.r.
ed ha, a suffragio di tale assunto, depositato una dichiarazione avente ad oggetto “ricognizione di debito”>>;
<
atto, negando di averla mai apposta, ai sensi dell'art. 214 cpc. La società ha dichiarato di volersi avvalere del documento>>; <
opponente, non ha prodotto l'originale dell'atto (di cui non ha mai contestato di essere in possesso),
nonostante l'ordine giudiziale di esibizione, pertanto, così facendo, non ha consentito l'espletamento del giudizio di verificazione, pertanto il documento non è utilizzabile>>;
4.2 <<il giudice non ha ritenuto di poter ammettere la prova testimoniale richiesta dall'opponente, in quanto a norma dell'art. 2726 c.c., gli stessi limiti legali di ammissibilità della prova testimoniale sanciti dagli artt.
2722 e ss. si applicano alle dimostrazioni di effettuazione di pagamento.
Quindi, la prova per testi o per presunzioni è risultata inammissibile, vertendo sul fatto relativo al pagamento
(ed in totale mancanza di documenti normalmente dimostrativi del pagamento stesso o anche di allegazioni su come lo stesso sarebbe avvenuto)>>;
4.3 <<solo per completezza, ad ogni buon conto, poiché l'opponente ha eccepito l'intervenuto versamento in corso di rapporto di quote di TFR, deve aggiungersi che non solo l'anticipazione del TFR costituisce un istituto tipizzato dalla legge, ma in ogni caso, in fatto, nella specie l'esistenza di anticipazioni va esclusa sulla base della Certificazione Unica 2022 e 2023 (agli atti)>>;
<
ad agosto 2021, nella Sezione T.F.R., riquadro 801 “Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno” e riquadro 802 “Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti”, nulla risulta corrisposto.
Pertanto, va confermata la debenza della somma di cui al d.i. opposto.
Invero, risulta per tabulas, come già chiarito, che il T.F.R. spettante all'opposto alla data del 31/12/2021
ammontava ad € 47.989,82, come risultante dalla Certificazione Unica 2022 agli atti>>;
4.4 <<non risulta, di contro, fondata, la domanda avanzata in via riconvenzionale dalla società a “titolo residuo mancato preavviso”.
Difatti, il termine di preavviso per gli operai con anzianità di servizio superiore a 3 anni è pari a 10 giorni ex art.32 CCNL agli atti. Il , come risulta per tabulas, ha comunicato le dimissioni con atto trasmesso il 03/01/2023 ed effetto CP_1
dal 13/01/2023, quindi concedendo il prescritto preavviso contrattuale>>.
5. Con ricorso del 17 aprile 2025 la interponeva appello. Pt_1
L'appellato resisteva.
6. Con il primo motivo la censura l'impugnata sentenza per “violazione degli artt. 101 e 116 cpc”. Pt_1
La società:
6.1 reitera <<l'istanza di ammissione prova per testi – diretta e contraria a quella articolata da parte convenuta – nonché sui capitoli in circostanza di fatto di cui alla domanda riconvenzionale>> e, in particolare sugli importi asseritamente versati negli anni al Fezza a titolo di acconto TFR;
6.2 contesta <<la società ha in primis eccepito l'intervenuto pagamento di una serie importi, quali acconti sul t.f.r.
determinazione>>;
6.3 contesta <<che il sig. abbia lavorato nei periodi dedotti e che prestato un montante di ore Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Gina Tralicci
- appellante -
E
CP_1
assistito e difeso dagli avv. Aldo Sipala, Mario Massidda e Federica Cavalcanti
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con decreto n. 2316/23, emesso in data 11 aprile 23 e notificato in data 12 aprile 2023, il Tribunale del lavoro di Roma ingiungeva alla (d'ora in avanti, ) di pagare a Parte_1 Pt_1
di €.47.989,82 a titolo di TFR maturato per l'attività lavorativa svolta dal dal 30 maggio CP_1 CP_1
1999 al al 31 dicembre 2021.
2. Con ricorso depositato in data 22 maggio 2023 la proponeva opposizione: Pt_1
Deduceva che il aveva tratto gli importi rivendicati dalla CU 2022 per l'anno 2021 e da alcune buste CP_1
paga dell'anno 2022;
contestava che il avesse lavorato nei periodi dedotti e che avesse prestato un montante di ore pari a CP_1
quello utilizzato per calcolare il TFR nei periodi non “coperti” da busta paga;
eccepiva l'intervenuto pagamento di una serie di importi, quali acconti sul TFR;
chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto al pagamento, in proprio favore, della somma netta di €.3.300,00 a titolo di residuo mancato preavviso.
3. Resisteva l'opposto, il quale negava di aver mai ricevuto acconti sul TFR e sosteneva di aver rispettato il termine di preavviso previsto dal CCNL.
4. Con sentenza n. 10690/2024 del 19 ottobre 2024 il Tribunale rigettava l'opposizione.
Affermava il primo giudice:
4.1 <ed ha, a suffragio di tale assunto, depositato una dichiarazione avente ad oggetto “ricognizione di debito”>>;
<
atto, negando di averla mai apposta, ai sensi dell'art. 214 cpc. La società ha dichiarato di volersi avvalere del documento>>; <
opponente, non ha prodotto l'originale dell'atto (di cui non ha mai contestato di essere in possesso),
nonostante l'ordine giudiziale di esibizione, pertanto, così facendo, non ha consentito l'espletamento del giudizio di verificazione, pertanto il documento non è utilizzabile>>;
4.2 <a norma dell'art. 2726 c.c., gli stessi limiti legali di ammissibilità della prova testimoniale sanciti dagli artt.
2722 e ss. si applicano alle dimostrazioni di effettuazione di pagamento.
Quindi, la prova per testi o per presunzioni è risultata inammissibile, vertendo sul fatto relativo al pagamento
(ed in totale mancanza di documenti normalmente dimostrativi del pagamento stesso o anche di allegazioni su come lo stesso sarebbe avvenuto)>>;
4.3 <in corso di rapporto di quote di TFR, deve aggiungersi che non solo l'anticipazione del TFR costituisce un istituto tipizzato dalla legge, ma in ogni caso, in fatto, nella specie l'esistenza di anticipazioni va esclusa sulla base della Certificazione Unica 2022 e 2023 (agli atti)>>;
<
ad agosto 2021, nella Sezione T.F.R., riquadro 801 “Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno” e riquadro 802 “Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti”, nulla risulta corrisposto.
Pertanto, va confermata la debenza della somma di cui al d.i. opposto.
Invero, risulta per tabulas, come già chiarito, che il T.F.R. spettante all'opposto alla data del 31/12/2021
ammontava ad € 47.989,82, come risultante dalla Certificazione Unica 2022 agli atti>>;
4.4 <residuo mancato preavviso”.
Difatti, il termine di preavviso per gli operai con anzianità di servizio superiore a 3 anni è pari a 10 giorni ex art.32 CCNL agli atti. Il , come risulta per tabulas, ha comunicato le dimissioni con atto trasmesso il 03/01/2023 ed effetto CP_1
dal 13/01/2023, quindi concedendo il prescritto preavviso contrattuale>>.
5. Con ricorso del 17 aprile 2025 la interponeva appello. Pt_1
L'appellato resisteva.
6. Con il primo motivo la censura l'impugnata sentenza per “violazione degli artt. 101 e 116 cpc”. Pt_1
La società:
6.1 reitera <convenuta – nonché sui capitoli in circostanza di fatto di cui alla domanda riconvenzionale>> e, in particolare sugli importi asseritamente versati negli anni al Fezza a titolo di acconto TFR;
6.2 contesta <determinazione>>;
6.3 contesta <CP_1
pari a quello utilizzato per calcolare il TFR nei periodi non “coperti” da busta paga>>.
6.4 assume: che <data dalle dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo con le quali il ricorrente stesso ha riconosciuto di essersi allontanato dall'unità produttiva dell'opponente senza rispettare il preavviso per le dimissioni obbligatorio per il CCNL Edilizia sia artigianato che industria>>; che <
dell'inadempimento del ricorrente è data dal modulo recesso di lavoro inoltrato dal Ministero del Lavoro alla concludente con cui è stata resa partecipe la resistente del recesso operato da in data 13/01/23 CP_1
con il quale detto soggetto ha operato – ex abrupto – il recesso dal rapporto di lavoro per andare a lavorare con una società concorrente della;
Parte_1
6.5 deferisce giuramento decisorio all'appellato, così articolato:
“Giuro e giurando affermo o nego che nell'arco temporale tra l'anno 1999 e l'anno 2022 – ho percepito dalla a titolo di acconto di TFR le seguenti somme evidenziate nel sottostante paragrafo a) CP_2 - Acconto TFR gennaio 2012 €.600,00
- Acconto TFR maggio 2013 €.320,00
- Acconto TFR novembre 2014 €.440,00
- Acconto TFR febbraio 2015 €.350,00
- Acconto TFR giugno 2015 €.420,00
- Acconto TFR novembre 2015 €.330,00
- Acconto TFR gennaio 2016 €.640,00
- Acconto TFR maggio 2017 €.390,00
- Acconto TFR dicembre 2017 €.710,00
- Acconto TFR febbraio 2018 €.350,00
- Acconto TFR giugno 2018 €.250,00
- Acconto TFR dicembre 2018 €.400,00
- Acconto TFR gennaio 2019 €.550,00
- Acconto TFR aprile 2019 €.300,00
- Acconto TFR novembre 2019 €.550,00
- Acconto TFR gennaio 2020 €.250,00
- Acconto TFR giugno 2020 €.350,00
- Acconto TFR dicembre 2020 €.270,00
- Acconto TFR gennaio 2021 €.350,00
- Acconto TFR maggio 2021 €.300,00
- Acconto TFR luglio 2021 €.500,00” 7. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dal sul rilievo che CP_1
il ricorso di gravame è stata proposto da società nel frattempo estinta, perché cancellata dal registro delle imprese in data 20.11.2024.
L'appello è stato sottoscritto dall'avv. Gina Tralicci, già costituitasi nel corso del giudizio di primo grado con memoria e procura depositate in data 10 novembre 2023.
Ora, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, per l'ultrattività del mandato difensivo, che l'avvocato e procuratore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata, rispetto alle altre parti e al giudice, nella fase attiva del rapporto processuale, nonché, coerentemente, in quelle successive di sua quiescenza o eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione (Cass.
10062/2024).
Ne consegue che l'avv. Tralicci aveva il potere di proporre appello in virtù della procura del 10 novembre
2023, a nulla rilevando la nullità della nuova procura allegata all'atto di appello, perché sottoscritta in nome e per conto di soggetto non più esistente.
8. Ciò premesso, l'appello è infondato.
8.1 Il motivo sub 6.1 è inaccoglibile sia perché inammissibile, giacché l'appellante non censura (né si confronta con) la motivazione addotta dal Tribunale (vd. punto 4.2), sia perché, in ogni caso, il Tribunale ha fatto corretta applicazione delle norme del codice civile (artt. 2721 e 2726 c.c.) che non consentono il ricorso alla prova testimoniale per dimostrate il pagamento di somme superiori a €.2,58.
Né l'appellante ha addotto circostanze che giustificassero (o giustifichino in questa sede) la deroga a tale divieto a norma dell'art. 2721, comma 2, c.c.
8.2 Ugualmente inaccoglibili sono i rilievi di cui ai punti 6.2. e 6.3.
È incontestato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della dal 30 maggio 1999 al 12.1.2023. Pt_1 Dalle buste paga emerge che il ricorrente era stato assunto con orario full time (40 ore settimanali) e inquadramento nel 4° livello del CCNL.
Il TFR è stato calcolato sulla base delle retribuzioni dovute, al predetto orario e alla qualifica ricoperta.
La contestazione del quantum operato dalla società è generica poiché non si specificano quali sarebbero gli errori contabili di cui ai conteggi allegati dal dipendente.
E generica è anche la contestazione relativa alla mancata prestazione dell'attività lavorativa nei periodi per i quali non sono state prodotte buste paga.
Essendo, come detto, pacifico, il periodo lavorativo, la qualifica e l'orario settimanale concordato, e non essendo stati allegati dalla società atti e/o fatti che possano aver in qualche modo inciso sul regolare espletamento nel corso degli anni, da parte del , della pattuita prestazione lavorativa, deve presumersi CP_1
che il rapporto si sia sviluppato conformemente alle previsioni contrattuali.
Gravava, pertanto, sulla società l'onere di specificare i periodi e le ore, in ipotesi, non lavorate e le ragioni per le quali ciò era avvenuto.
La , invece, si è limitata a negare, genericamente, che il ricorrente avesse lavorato in tutti i periodi e per Pt_1
40 ore settimanali, così venendo meno agli oneri di cui all'art. 416, comma 2, c.p.c.
D'altra parte, la somma ingiunta è quella riportata Certificazione Unica 2022, ossia quella quantificata e riconosciuta come dovuta dalla stessa società, di tal che la contestazione si appalesa, oltre che inammissibile per genericità, anche pretestuosa.
8.3 Il motivo sub 6.4 è inammissibile e infondato.
Inammissibile perché, ancora una volta, l'appellante non si confronta con la motivazione del Tribunale (vd.
punto 4.4.).
Infondato perché il ha dichiarato, con il ricorso per d.i., di essersi dimesso con modulo trasmesso il CP_1
3.1.2023 ed effetto dal 13.1.2023 e il Tribunale, con statuizione non censurata, ha rilevato che risulta per tabulas tale circostanza. Pertanto, il termine di 10 gg, di preavviso previsto dal CCNL per gli operai con anzianità di servizio superiore a 3 anni è stato rispettato.
8.4 Il giuramento decisorio deferito in questa sede dalla Sesa al Fezza è inammissibile.
Il capitolo su cui la società appellante ha deferito il giuramento (sopra trascritto) è stato riportato,
testualmente, in un atto separato, privo di data, sottoscritto dal liquidatore della società CP_3
e allegato all'atto di gravame.
[...]
Ne consegue che deve ritenersi redatto nella stessa data del deposito dell'atto di appello.
In ogni caso, non v'è prova che sia stato compilato in data antecedente e addirittura prima della cancellazione della società dal registro delle imprese.
Ne consegue che l'atto è nullo, perché chi lo ha sottoscritto ha agito quale rappresentante di un soggetto (la
) non più giuridicamente esistente. Pt_1
In conclusione, sono nulli sia la procura allegata all'atto di appello (ancorché l'impugnazione sia stata validamente proposta, in virtù della procura di primo grado) sia l'atto separato, denominato “giuramento decisorio”, a firma di . Controparte_3
Resta solo da verificare l'ammissibilità del giuramento sulla base della procura conferita in primo grado all'avv. Tralicci.
Ora, afferma, condivisibilmente, Cass. 17718/2020: “è inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto di appello non sottoscritto dalla parte personalmente, né dal suo difensore munito di mandato speciale,
come richiesto dall'art. 233 c.p.c., bensì dal difensore dotato soltanto dell'ordinaria procura "ad litem", anche se questa comprenda la facoltà di "deferire i giuramenti di rito" e nonostante il giuramento sia stato comunque ritualmente deferito in primo grado;
l'inammissibilità per tale causa è insanabile, rimanendo irrilevante che non sia eccepita dalla controparte nella prima difesa successiva, in quanto il giuramento decisorio è un mezzo istruttorio per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e, dunque, non rimesse alla loro disponibilità”. Nella specie, il giuramento è stato deferito per la prima volta con l'atto di appello, sottoscritto dal solo difensore, mentre l'atto a firma del è, come detto, nullo. CP_3
Il mandato conferito in primo grado è privo di qualsiasi riferimento ai fatti da assumere ad oggetto del mezzo sicché non risponde al requisito della specialità, che deve connotare il mandato a deferire giuramento decisorio (cfr. Cass. 4847/2000; 17718/2020).
Di qui l'inammissibilità di tale mezzo istruttorio.
9. In conclusione, l'appello è totalmente infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 17 aprile 2025, dalla Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 19
[...] CP_1
ottobre 2024. Condanna la società appellante al pagamento, in favore dei difensori distrattari dell'appellato,
del compenso per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Vincenzo Turco Consigliere
3) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 961 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Gina Tralicci
- appellante -
E
CP_1
assistito e difeso dagli avv. Aldo Sipala, Mario Massidda e Federica Cavalcanti
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con decreto n. 2316/23, emesso in data 11 aprile 23 e notificato in data 12 aprile 2023, il Tribunale del lavoro di Roma ingiungeva alla (d'ora in avanti, ) di pagare a Parte_1 Pt_1
di €.47.989,82 a titolo di TFR maturato per l'attività lavorativa svolta dal dal 30 maggio CP_1 CP_1
1999 al al 31 dicembre 2021.
2. Con ricorso depositato in data 22 maggio 2023 la proponeva opposizione: Pt_1
Deduceva che il aveva tratto gli importi rivendicati dalla CU 2022 per l'anno 2021 e da alcune buste CP_1
paga dell'anno 2022;
contestava che il avesse lavorato nei periodi dedotti e che avesse prestato un montante di ore pari a CP_1
quello utilizzato per calcolare il TFR nei periodi non “coperti” da busta paga;
eccepiva l'intervenuto pagamento di una serie di importi, quali acconti sul TFR;
chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto al pagamento, in proprio favore, della somma netta di €.3.300,00 a titolo di residuo mancato preavviso.
3. Resisteva l'opposto, il quale negava di aver mai ricevuto acconti sul TFR e sosteneva di aver rispettato il termine di preavviso previsto dal CCNL.
4. Con sentenza n. 10690/2024 del 19 ottobre 2024 il Tribunale rigettava l'opposizione.
Affermava il primo giudice:
4.1 <<la società ha in primis eccepito l'intervenuto pagamento di una serie importi, quali acconti sul t.f.r.
ed ha, a suffragio di tale assunto, depositato una dichiarazione avente ad oggetto “ricognizione di debito”>>;
<
atto, negando di averla mai apposta, ai sensi dell'art. 214 cpc. La società ha dichiarato di volersi avvalere del documento>>; <
opponente, non ha prodotto l'originale dell'atto (di cui non ha mai contestato di essere in possesso),
nonostante l'ordine giudiziale di esibizione, pertanto, così facendo, non ha consentito l'espletamento del giudizio di verificazione, pertanto il documento non è utilizzabile>>;
4.2 <<il giudice non ha ritenuto di poter ammettere la prova testimoniale richiesta dall'opponente, in quanto a norma dell'art. 2726 c.c., gli stessi limiti legali di ammissibilità della prova testimoniale sanciti dagli artt.
2722 e ss. si applicano alle dimostrazioni di effettuazione di pagamento.
Quindi, la prova per testi o per presunzioni è risultata inammissibile, vertendo sul fatto relativo al pagamento
(ed in totale mancanza di documenti normalmente dimostrativi del pagamento stesso o anche di allegazioni su come lo stesso sarebbe avvenuto)>>;
4.3 <<solo per completezza, ad ogni buon conto, poiché l'opponente ha eccepito l'intervenuto versamento in corso di rapporto di quote di TFR, deve aggiungersi che non solo l'anticipazione del TFR costituisce un istituto tipizzato dalla legge, ma in ogni caso, in fatto, nella specie l'esistenza di anticipazioni va esclusa sulla base della Certificazione Unica 2022 e 2023 (agli atti)>>;
<
ad agosto 2021, nella Sezione T.F.R., riquadro 801 “Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno” e riquadro 802 “Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti”, nulla risulta corrisposto.
Pertanto, va confermata la debenza della somma di cui al d.i. opposto.
Invero, risulta per tabulas, come già chiarito, che il T.F.R. spettante all'opposto alla data del 31/12/2021
ammontava ad € 47.989,82, come risultante dalla Certificazione Unica 2022 agli atti>>;
4.4 <<non risulta, di contro, fondata, la domanda avanzata in via riconvenzionale dalla società a “titolo residuo mancato preavviso”.
Difatti, il termine di preavviso per gli operai con anzianità di servizio superiore a 3 anni è pari a 10 giorni ex art.32 CCNL agli atti. Il , come risulta per tabulas, ha comunicato le dimissioni con atto trasmesso il 03/01/2023 ed effetto CP_1
dal 13/01/2023, quindi concedendo il prescritto preavviso contrattuale>>.
5. Con ricorso del 17 aprile 2025 la interponeva appello. Pt_1
L'appellato resisteva.
6. Con il primo motivo la censura l'impugnata sentenza per “violazione degli artt. 101 e 116 cpc”. Pt_1
La società:
6.1 reitera <<l'istanza di ammissione prova per testi – diretta e contraria a quella articolata da parte convenuta – nonché sui capitoli in circostanza di fatto di cui alla domanda riconvenzionale>> e, in particolare sugli importi asseritamente versati negli anni al Fezza a titolo di acconto TFR;
6.2 contesta <<la società ha in primis eccepito l'intervenuto pagamento di una serie importi, quali acconti sul t.f.r.
determinazione>>;
6.3 contesta <<che il sig. abbia lavorato nei periodi dedotti e che prestato un montante di ore Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Gina Tralicci
- appellante -
E
CP_1
assistito e difeso dagli avv. Aldo Sipala, Mario Massidda e Federica Cavalcanti
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con decreto n. 2316/23, emesso in data 11 aprile 23 e notificato in data 12 aprile 2023, il Tribunale del lavoro di Roma ingiungeva alla (d'ora in avanti, ) di pagare a Parte_1 Pt_1
di €.47.989,82 a titolo di TFR maturato per l'attività lavorativa svolta dal dal 30 maggio CP_1 CP_1
1999 al al 31 dicembre 2021.
2. Con ricorso depositato in data 22 maggio 2023 la proponeva opposizione: Pt_1
Deduceva che il aveva tratto gli importi rivendicati dalla CU 2022 per l'anno 2021 e da alcune buste CP_1
paga dell'anno 2022;
contestava che il avesse lavorato nei periodi dedotti e che avesse prestato un montante di ore pari a CP_1
quello utilizzato per calcolare il TFR nei periodi non “coperti” da busta paga;
eccepiva l'intervenuto pagamento di una serie di importi, quali acconti sul TFR;
chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto al pagamento, in proprio favore, della somma netta di €.3.300,00 a titolo di residuo mancato preavviso.
3. Resisteva l'opposto, il quale negava di aver mai ricevuto acconti sul TFR e sosteneva di aver rispettato il termine di preavviso previsto dal CCNL.
4. Con sentenza n. 10690/2024 del 19 ottobre 2024 il Tribunale rigettava l'opposizione.
Affermava il primo giudice:
4.1 <
<
atto, negando di averla mai apposta, ai sensi dell'art. 214 cpc. La società ha dichiarato di volersi avvalere del documento>>; <
opponente, non ha prodotto l'originale dell'atto (di cui non ha mai contestato di essere in possesso),
nonostante l'ordine giudiziale di esibizione, pertanto, così facendo, non ha consentito l'espletamento del giudizio di verificazione, pertanto il documento non è utilizzabile>>;
4.2 <
2722 e ss. si applicano alle dimostrazioni di effettuazione di pagamento.
Quindi, la prova per testi o per presunzioni è risultata inammissibile, vertendo sul fatto relativo al pagamento
(ed in totale mancanza di documenti normalmente dimostrativi del pagamento stesso o anche di allegazioni su come lo stesso sarebbe avvenuto)>>;
4.3 <
<
ad agosto 2021, nella Sezione T.F.R., riquadro 801 “Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno” e riquadro 802 “Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti”, nulla risulta corrisposto.
Pertanto, va confermata la debenza della somma di cui al d.i. opposto.
Invero, risulta per tabulas, come già chiarito, che il T.F.R. spettante all'opposto alla data del 31/12/2021
ammontava ad € 47.989,82, come risultante dalla Certificazione Unica 2022 agli atti>>;
4.4 <
Difatti, il termine di preavviso per gli operai con anzianità di servizio superiore a 3 anni è pari a 10 giorni ex art.32 CCNL agli atti. Il , come risulta per tabulas, ha comunicato le dimissioni con atto trasmesso il 03/01/2023 ed effetto CP_1
dal 13/01/2023, quindi concedendo il prescritto preavviso contrattuale>>.
5. Con ricorso del 17 aprile 2025 la interponeva appello. Pt_1
L'appellato resisteva.
6. Con il primo motivo la censura l'impugnata sentenza per “violazione degli artt. 101 e 116 cpc”. Pt_1
La società:
6.1 reitera <
6.2 contesta <
6.3 contesta <
pari a quello utilizzato per calcolare il TFR nei periodi non “coperti” da busta paga>>.
6.4 assume: che <
dell'inadempimento del ricorrente è data dal modulo recesso di lavoro inoltrato dal Ministero del Lavoro alla concludente con cui è stata resa partecipe la resistente del recesso operato da in data 13/01/23 CP_1
con il quale detto soggetto ha operato – ex abrupto – il recesso dal rapporto di lavoro per andare a lavorare con una società concorrente della;
Parte_1
6.5 deferisce giuramento decisorio all'appellato, così articolato:
“Giuro e giurando affermo o nego che nell'arco temporale tra l'anno 1999 e l'anno 2022 – ho percepito dalla a titolo di acconto di TFR le seguenti somme evidenziate nel sottostante paragrafo a) CP_2 - Acconto TFR gennaio 2012 €.600,00
- Acconto TFR maggio 2013 €.320,00
- Acconto TFR novembre 2014 €.440,00
- Acconto TFR febbraio 2015 €.350,00
- Acconto TFR giugno 2015 €.420,00
- Acconto TFR novembre 2015 €.330,00
- Acconto TFR gennaio 2016 €.640,00
- Acconto TFR maggio 2017 €.390,00
- Acconto TFR dicembre 2017 €.710,00
- Acconto TFR febbraio 2018 €.350,00
- Acconto TFR giugno 2018 €.250,00
- Acconto TFR dicembre 2018 €.400,00
- Acconto TFR gennaio 2019 €.550,00
- Acconto TFR aprile 2019 €.300,00
- Acconto TFR novembre 2019 €.550,00
- Acconto TFR gennaio 2020 €.250,00
- Acconto TFR giugno 2020 €.350,00
- Acconto TFR dicembre 2020 €.270,00
- Acconto TFR gennaio 2021 €.350,00
- Acconto TFR maggio 2021 €.300,00
- Acconto TFR luglio 2021 €.500,00” 7. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dal sul rilievo che CP_1
il ricorso di gravame è stata proposto da società nel frattempo estinta, perché cancellata dal registro delle imprese in data 20.11.2024.
L'appello è stato sottoscritto dall'avv. Gina Tralicci, già costituitasi nel corso del giudizio di primo grado con memoria e procura depositate in data 10 novembre 2023.
Ora, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, per l'ultrattività del mandato difensivo, che l'avvocato e procuratore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata, rispetto alle altre parti e al giudice, nella fase attiva del rapporto processuale, nonché, coerentemente, in quelle successive di sua quiescenza o eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione (Cass.
10062/2024).
Ne consegue che l'avv. Tralicci aveva il potere di proporre appello in virtù della procura del 10 novembre
2023, a nulla rilevando la nullità della nuova procura allegata all'atto di appello, perché sottoscritta in nome e per conto di soggetto non più esistente.
8. Ciò premesso, l'appello è infondato.
8.1 Il motivo sub 6.1 è inaccoglibile sia perché inammissibile, giacché l'appellante non censura (né si confronta con) la motivazione addotta dal Tribunale (vd. punto 4.2), sia perché, in ogni caso, il Tribunale ha fatto corretta applicazione delle norme del codice civile (artt. 2721 e 2726 c.c.) che non consentono il ricorso alla prova testimoniale per dimostrate il pagamento di somme superiori a €.2,58.
Né l'appellante ha addotto circostanze che giustificassero (o giustifichino in questa sede) la deroga a tale divieto a norma dell'art. 2721, comma 2, c.c.
8.2 Ugualmente inaccoglibili sono i rilievi di cui ai punti 6.2. e 6.3.
È incontestato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della dal 30 maggio 1999 al 12.1.2023. Pt_1 Dalle buste paga emerge che il ricorrente era stato assunto con orario full time (40 ore settimanali) e inquadramento nel 4° livello del CCNL.
Il TFR è stato calcolato sulla base delle retribuzioni dovute, al predetto orario e alla qualifica ricoperta.
La contestazione del quantum operato dalla società è generica poiché non si specificano quali sarebbero gli errori contabili di cui ai conteggi allegati dal dipendente.
E generica è anche la contestazione relativa alla mancata prestazione dell'attività lavorativa nei periodi per i quali non sono state prodotte buste paga.
Essendo, come detto, pacifico, il periodo lavorativo, la qualifica e l'orario settimanale concordato, e non essendo stati allegati dalla società atti e/o fatti che possano aver in qualche modo inciso sul regolare espletamento nel corso degli anni, da parte del , della pattuita prestazione lavorativa, deve presumersi CP_1
che il rapporto si sia sviluppato conformemente alle previsioni contrattuali.
Gravava, pertanto, sulla società l'onere di specificare i periodi e le ore, in ipotesi, non lavorate e le ragioni per le quali ciò era avvenuto.
La , invece, si è limitata a negare, genericamente, che il ricorrente avesse lavorato in tutti i periodi e per Pt_1
40 ore settimanali, così venendo meno agli oneri di cui all'art. 416, comma 2, c.p.c.
D'altra parte, la somma ingiunta è quella riportata Certificazione Unica 2022, ossia quella quantificata e riconosciuta come dovuta dalla stessa società, di tal che la contestazione si appalesa, oltre che inammissibile per genericità, anche pretestuosa.
8.3 Il motivo sub 6.4 è inammissibile e infondato.
Inammissibile perché, ancora una volta, l'appellante non si confronta con la motivazione del Tribunale (vd.
punto 4.4.).
Infondato perché il ha dichiarato, con il ricorso per d.i., di essersi dimesso con modulo trasmesso il CP_1
3.1.2023 ed effetto dal 13.1.2023 e il Tribunale, con statuizione non censurata, ha rilevato che risulta per tabulas tale circostanza. Pertanto, il termine di 10 gg, di preavviso previsto dal CCNL per gli operai con anzianità di servizio superiore a 3 anni è stato rispettato.
8.4 Il giuramento decisorio deferito in questa sede dalla Sesa al Fezza è inammissibile.
Il capitolo su cui la società appellante ha deferito il giuramento (sopra trascritto) è stato riportato,
testualmente, in un atto separato, privo di data, sottoscritto dal liquidatore della società CP_3
e allegato all'atto di gravame.
[...]
Ne consegue che deve ritenersi redatto nella stessa data del deposito dell'atto di appello.
In ogni caso, non v'è prova che sia stato compilato in data antecedente e addirittura prima della cancellazione della società dal registro delle imprese.
Ne consegue che l'atto è nullo, perché chi lo ha sottoscritto ha agito quale rappresentante di un soggetto (la
) non più giuridicamente esistente. Pt_1
In conclusione, sono nulli sia la procura allegata all'atto di appello (ancorché l'impugnazione sia stata validamente proposta, in virtù della procura di primo grado) sia l'atto separato, denominato “giuramento decisorio”, a firma di . Controparte_3
Resta solo da verificare l'ammissibilità del giuramento sulla base della procura conferita in primo grado all'avv. Tralicci.
Ora, afferma, condivisibilmente, Cass. 17718/2020: “è inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto di appello non sottoscritto dalla parte personalmente, né dal suo difensore munito di mandato speciale,
come richiesto dall'art. 233 c.p.c., bensì dal difensore dotato soltanto dell'ordinaria procura "ad litem", anche se questa comprenda la facoltà di "deferire i giuramenti di rito" e nonostante il giuramento sia stato comunque ritualmente deferito in primo grado;
l'inammissibilità per tale causa è insanabile, rimanendo irrilevante che non sia eccepita dalla controparte nella prima difesa successiva, in quanto il giuramento decisorio è un mezzo istruttorio per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e, dunque, non rimesse alla loro disponibilità”. Nella specie, il giuramento è stato deferito per la prima volta con l'atto di appello, sottoscritto dal solo difensore, mentre l'atto a firma del è, come detto, nullo. CP_3
Il mandato conferito in primo grado è privo di qualsiasi riferimento ai fatti da assumere ad oggetto del mezzo sicché non risponde al requisito della specialità, che deve connotare il mandato a deferire giuramento decisorio (cfr. Cass. 4847/2000; 17718/2020).
Di qui l'inammissibilità di tale mezzo istruttorio.
9. In conclusione, l'appello è totalmente infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 17 aprile 2025, dalla Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 19
[...] CP_1
ottobre 2024. Condanna la società appellante al pagamento, in favore dei difensori distrattari dell'appellato,
del compenso per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis