TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 15/07/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 15/7/2025 alle ore 10,20 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di
Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nelle cause di lavoro riunite iscritte ai nn. 175/25 e 500/25 RGL promosse da c.f. Parte_1 C.F._1
c.f. Parte_2 C.F._2
(avv.ti Tommaso Giannini, Elena Preite) contro
Controparte_1
(funzionaria dott.ssa Anna Manfredi)
Sono collegati e dichiarano la loro identità:
l'avv. Tommaso Giannini;
la dott.ssa Daniela Tamburrino.
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati. Il giudice ricorda che è vietato registrare l'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
Si dà preliminarmente atto della riunione alla presente causa di quella rubricata al n. 500/25.
L'avv. Giannini dà atto che dai prospetti paga è risultato che a percepito Pt_1
a titolo di monetizzazione nell'a.s. 2015/16 la somma di € 259,44 e quindi ridetermina la somma complessiva in € 3.702,66 recependo i conteggi del
. Anche per recepisce la contestazione del e CP_1 Parte_2 CP_1 ridetermina la somma complessiva in € 6.956,87.
Le parti discutono riportandosi agli atti esonerano il giudice dal collegamento telematico per la lettura del provvedimento, danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
Il giudice
1 all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 14.2.2025 docente attualmente in Parte_1 servizio presso una scuola sita nel circondario del Tribunale, premesso di aver prestato attività di docente a tempo determinato negli aa.ss. 2015/16, 2016/17 e
2018/19 e di aver maturato ferie e festività soppresse per complessivi 62,82 giorni senza goderne, ha chiesto il pagamento della somma di € 4.096,74 a titolo di indennità sostitutiva.
Con altro ricorso depositato il 12.5.2025 docente attualmente Parte_2 in servizio presso una scuola sita nel circondario del Tribunale, premesso di aver prestato attività di docente a tempo determinato negli aa.ss. 2014/15, 2015/16,
2017/18 e 2018/19 e di aver maturato ferie e festività soppresse per complessivi
109,26 giorni senza goderne, ha chiesto il pagamento della somma di € 7.221,02
a titolo di indennità sostitutiva.
Le due cause sono state riunite.
Il resiste, evidenziando in primo luogo che le festività soppresse non CP_1 possono comunque essere monetizzate e argomentando comunque che le ferie non possono essere concesse d'ufficio, che possono essere fruite solo nei periodi di sospensione dell'attività scolastica e che, ai sensi dell'art. 1 comma 55 legge
228/12, possono essere monetizzate solo nei limiti della differenza tra i giorni maturati e i giorni in cui era consentita la fruizione.
Ha inoltre eccepito:
- quanto a che nell'a.s. 2015/16 aveva svolto una serie di supplenze brevi, Pt_1 sicché le ferie maturate le erano state liquidate;
in ogni caso, che i giorni maturati nell'a.s. 2016/17 erano 19,41 e non 21,58;
- quanto a che in ciascuno degli aa.ss. oggetto di causa i giorni di Parte_2 festività soppresse maturati erano 3 e non 4.
2. La tesi principale del non è conforme alla recente giurisprudenza di CP_1 legittimità.
Si è infatti affermato: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a
2 goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie
e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge
n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, DE EZ (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così, da ult., Cass.,
17.6.2024 n. 16715).
Nel corpo della motivazione di questa sentenza si precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
Il giudice presta adesione all'autorevole insegnamento della Corte di Cassazione, che condivide;
le contrarie argomentazioni del ne restano confutate. CP_1
Dato che il non ha allegato e documentato di aver invitato le ricorrenti CP_1
a fruire delle ferie e di averle informate che in caso contrario le avrebbero perse, la domanda è allora fondata.
3. Per quanto riguarda le festività soppresse, poi, la tesi delle ricorrenti secondo cui sono assimilate alle ferie appare anch'essa conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Si veda, in particolare, la recente Cass., 4.4.2024 n. 8926, che in motivazione,
3 dopo aver richiamato l'art. 2 legge 937/77, conclude che “poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (e ciò a prescindere dal fatto che l'art. 1 comma 3 della richiamata legge 937 preveda la monetizzazione, in via forfettaria, per il solo caso in cui le festività soppresse non siano fruite nell'anno solare per motivate esigenze inerenti all'organizzazione dei servizi).
4. In esito ai rilievi sulla quantificazione del credito, le ricorrenti hanno riformulato i conteggi nella misura di € 3702,66 per essendo fra l'altro risultato che Pt_1 alcune somme erano state effettivamente percepite a titolo di monetizzazione di ferie non godute) e di € 6956,87 per Parte_2
Sul conteggio così riformulato il non ha svolto osservazioni. CP_1
5. La domanda, quindi, si accoglie, nei limiti sopra indicati e con gli accessori di legge.
Le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella lavoro, scaglione
1101/5200 per 5201/26000 per in relazione alle somme Pt_1 Parte_2 rispettivamente loro attribuite, assenza di istruttoria, riduzione sui valori medi per la semplicità e la serialità della controversia;
liquidazione separata per le fasi di studio e introduttiva, liquidazione unitaria con l'aumento per la difesa di due parti per la fase decisionale) e seguono la soccombenza, con la chiesta distrazione.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a pagare, per le causali di cui in motivazione, a CP_2 Pt_1
a somma di € 3702,66 e a la somma di € 6956,87 per
[...] Parte_2 entrambe oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dalla maturazione;
condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3
, a rifondere alle ricorrenti le spese di lite che liquida in € 167,50 per
[...] esborsi, € 3008,70 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti Tommaso Giannini ed Elena Preite.
Il giudice
Marco Viani
4
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 15/7/2025 alle ore 10,20 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di
Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nelle cause di lavoro riunite iscritte ai nn. 175/25 e 500/25 RGL promosse da c.f. Parte_1 C.F._1
c.f. Parte_2 C.F._2
(avv.ti Tommaso Giannini, Elena Preite) contro
Controparte_1
(funzionaria dott.ssa Anna Manfredi)
Sono collegati e dichiarano la loro identità:
l'avv. Tommaso Giannini;
la dott.ssa Daniela Tamburrino.
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati. Il giudice ricorda che è vietato registrare l'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
Si dà preliminarmente atto della riunione alla presente causa di quella rubricata al n. 500/25.
L'avv. Giannini dà atto che dai prospetti paga è risultato che a percepito Pt_1
a titolo di monetizzazione nell'a.s. 2015/16 la somma di € 259,44 e quindi ridetermina la somma complessiva in € 3.702,66 recependo i conteggi del
. Anche per recepisce la contestazione del e CP_1 Parte_2 CP_1 ridetermina la somma complessiva in € 6.956,87.
Le parti discutono riportandosi agli atti esonerano il giudice dal collegamento telematico per la lettura del provvedimento, danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
Il giudice
1 all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 14.2.2025 docente attualmente in Parte_1 servizio presso una scuola sita nel circondario del Tribunale, premesso di aver prestato attività di docente a tempo determinato negli aa.ss. 2015/16, 2016/17 e
2018/19 e di aver maturato ferie e festività soppresse per complessivi 62,82 giorni senza goderne, ha chiesto il pagamento della somma di € 4.096,74 a titolo di indennità sostitutiva.
Con altro ricorso depositato il 12.5.2025 docente attualmente Parte_2 in servizio presso una scuola sita nel circondario del Tribunale, premesso di aver prestato attività di docente a tempo determinato negli aa.ss. 2014/15, 2015/16,
2017/18 e 2018/19 e di aver maturato ferie e festività soppresse per complessivi
109,26 giorni senza goderne, ha chiesto il pagamento della somma di € 7.221,02
a titolo di indennità sostitutiva.
Le due cause sono state riunite.
Il resiste, evidenziando in primo luogo che le festività soppresse non CP_1 possono comunque essere monetizzate e argomentando comunque che le ferie non possono essere concesse d'ufficio, che possono essere fruite solo nei periodi di sospensione dell'attività scolastica e che, ai sensi dell'art. 1 comma 55 legge
228/12, possono essere monetizzate solo nei limiti della differenza tra i giorni maturati e i giorni in cui era consentita la fruizione.
Ha inoltre eccepito:
- quanto a che nell'a.s. 2015/16 aveva svolto una serie di supplenze brevi, Pt_1 sicché le ferie maturate le erano state liquidate;
in ogni caso, che i giorni maturati nell'a.s. 2016/17 erano 19,41 e non 21,58;
- quanto a che in ciascuno degli aa.ss. oggetto di causa i giorni di Parte_2 festività soppresse maturati erano 3 e non 4.
2. La tesi principale del non è conforme alla recente giurisprudenza di CP_1 legittimità.
Si è infatti affermato: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a
2 goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie
e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge
n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, DE EZ (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così, da ult., Cass.,
17.6.2024 n. 16715).
Nel corpo della motivazione di questa sentenza si precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
Il giudice presta adesione all'autorevole insegnamento della Corte di Cassazione, che condivide;
le contrarie argomentazioni del ne restano confutate. CP_1
Dato che il non ha allegato e documentato di aver invitato le ricorrenti CP_1
a fruire delle ferie e di averle informate che in caso contrario le avrebbero perse, la domanda è allora fondata.
3. Per quanto riguarda le festività soppresse, poi, la tesi delle ricorrenti secondo cui sono assimilate alle ferie appare anch'essa conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Si veda, in particolare, la recente Cass., 4.4.2024 n. 8926, che in motivazione,
3 dopo aver richiamato l'art. 2 legge 937/77, conclude che “poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (e ciò a prescindere dal fatto che l'art. 1 comma 3 della richiamata legge 937 preveda la monetizzazione, in via forfettaria, per il solo caso in cui le festività soppresse non siano fruite nell'anno solare per motivate esigenze inerenti all'organizzazione dei servizi).
4. In esito ai rilievi sulla quantificazione del credito, le ricorrenti hanno riformulato i conteggi nella misura di € 3702,66 per essendo fra l'altro risultato che Pt_1 alcune somme erano state effettivamente percepite a titolo di monetizzazione di ferie non godute) e di € 6956,87 per Parte_2
Sul conteggio così riformulato il non ha svolto osservazioni. CP_1
5. La domanda, quindi, si accoglie, nei limiti sopra indicati e con gli accessori di legge.
Le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella lavoro, scaglione
1101/5200 per 5201/26000 per in relazione alle somme Pt_1 Parte_2 rispettivamente loro attribuite, assenza di istruttoria, riduzione sui valori medi per la semplicità e la serialità della controversia;
liquidazione separata per le fasi di studio e introduttiva, liquidazione unitaria con l'aumento per la difesa di due parti per la fase decisionale) e seguono la soccombenza, con la chiesta distrazione.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a pagare, per le causali di cui in motivazione, a CP_2 Pt_1
a somma di € 3702,66 e a la somma di € 6956,87 per
[...] Parte_2 entrambe oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dalla maturazione;
condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3
, a rifondere alle ricorrenti le spese di lite che liquida in € 167,50 per
[...] esborsi, € 3008,70 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti Tommaso Giannini ed Elena Preite.
Il giudice
Marco Viani
4