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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1015/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n.
1015/2022 R.G
Promosso da
nato a [...] il [...] e Parte_1 residente a [...], C.F.
, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Pantanelli C.F._1 del foro di Pesaro
-Appellante-
Contro
nato a [...] il [...] e Controparte_1 residente in [...] C.F.
e , nato a [...] C.F._2 Controparte_2
pagina 1 di 14 (PU) il 07.03.1977 e residente in [...] C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. Samuela C.F._3
Melini del Foro di Urbino
-appellati-
Nonché
Controparte_3
-appellato contumace-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Urbino,
n.16/2022 pubblicata il 31.03.2022
CONCLUSIONI:
per l'appellante:
“Voglia la Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza n.116/2022 pubblicata il 31.03.2022 (n.263/2016 R.G.) emessa dal
Tribunale di Urbino ed in accoglimento dei motivi sopra esposti:
-in via principale che l'attore sig. nato a [...] Parte_1
EL (PU) il 3.09.1966 e residente in [...] è proprietario per intervenuta usucapione della parte del fondo sito a Fagnano distinto al N.C.E.U. del Comune di TA
EL al foglio di mappa n.49 particella n.1 e 2 e più precisamente della parte di tale terreno nei pressi della Fonte del Fosso compreso all'interno della recinzione che protegge la cisterna e le altre opere dell'acquedotto;
-sempre in via principale che l'attore è anche titolare del diritto di servitù di presa d'acqua e di acquedotto rispetto alla Fonte del Fosso in relazione alle seguenti opere:
pagina 2 di 14 .drenaggi costituiti da pietrisco e tubi corrugati anche al di fuori della recinzione
.cisterna
.acquedotto costituito da tubo in polietilene anche al di fuori della recinzione sino alla proprietà Pt_1
.recinzione di protezione e sicurezza con rete metallica sostenuta da pali in legno;
-in subordine dichiarare l'intervenuta usucapione a favore dell'attore in relazione alle servitù di presa acqua e di acquedotto rispetto alla fonte denominata Fonte del Fosso con riferimento alle seguenti opere:
.drenaggi costituiti da pietrisco e tubi corrugati anche al di fuori della recinzione
.cisterna
.acquedotto costituito da tubo in polietilene anche al di fuori della recinzione sino alla proprietà Pt_1
.recinzione di protezione e sicurezza con rete metallica sostenuta da pali in legno.
Vittoria di spese e compenso professionale.”
Per gli appellati:
“Piaccia all'Ecc.ma intestata Corte di Appello, per tutti gli esposti motivi, comunque previa ogni più ampia declaratoria del caso, anche in merito alle eccezioni pregiudiziali e preliminari di primo grado (riproposte a p.
14) che si reiterano e, comunque, non si intendono rinunciate,
pagina 3 di 14 - Respingere/rigettare in ogni sua parte l'appello proposto dal sig.
avverso la sentenza n. 116/2022 del Tribunale di Parte_1
Urbino RG 263/2016 pubblicata il 31.03.2022 poiché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermate la sentenza n. 116/2022 emessa dal
Tribunale di Urbino con ogni effetto di legge;
- Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. “
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Urbino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto la domanda proposta da nei confronti di AR Controparte_1
e , diretta ad ottenere il riconoscimento della Controparte_2 proprietà per intervenuta usucapione della parte del fondo sito a
Fagnano distinto al N.C.E.U. del Comune di TA EL al foglio di mappa n.49 particella n.1 e 2 e, più precisamente, della parte di tale terreno nei pressi della Fonte del Fosso compreso all'interno della recinzione che protegge la cisterna e le altre opere dell'acquedotto nonché del diritto di servitù di presa d'acqua e di acquedotto rispetto alla Fonte del Fosso per difetto di prova, quanto alla richiesta di usucapione e per inesistenza del diritto di servitù.
Nel corso del giudizio di primo grado, a seguito del decesso del signor
, il procedimento è stato riassunto dal figlio, AR [...]
che, ha proposto appello avverso la sentenza sopra Parte_1 indicata, articolando i motivi di gravame di seguito illustrati, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituivano gli appellati e , che Controparte_1 Controparte_2 riproponevano tutte le eccezioni preliminari sollevate nel primo grado di pagina 4 di 14 giudizio, contestando, nel merito, le doglianze avversarie e chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con provvedimento del 11.9.2024, il Collegio, rilevato che l'atto di appello non era stato notificato nei confronti del disponeva CP_3
l'integrazione del contraddittorio, ma nessuno si costituiva per l'appellato, ritualmente evocato in giudizio, che veniva, pertanto dichiarato contumace.
Preso atto delle note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, senza concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prima di passare all'esame dei singoli motivi di appello, vanno esaminate le eccezioni preliminari riproposte dagli appellati.
Gli stessi eccepiscono, in primis, l'inammissibilità dell'azione proposta, essendo pendente il giudizio possessorio, introdotto da esso appellato nei confronti dell'odierno appellante: al riguardo, va osservato che le azioni petitorie sono strumenti processuali a presidio del diritto di proprietà contro turbative altrui e spettano al proprietario e tra queste non rientra la domanda di usucapione, con la conseguenza che non opera il divieto di cui all'art 705 cpc.
pagina 5 di 14 Infondata è anche l'eccezione di nullità dell'atto di riassunzione del giudizio di primo grado perché non notificata al convenuto contumace, atteso che la riassunzione non rientra nell'elenco degli atti tassativamente indicati dall'art. 292 c.p.c., né comporta un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, essendo rivolta a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuto l'evento interruttivo, dunque con le stesse parti.
Quanto all'eccepita nullità del giudizio derivante dal fatto che la riassunzione è stata notificata alla parte costituita personalmente anziché al suo difensore, come prescritto dall'art. 170, primo comma, cod. proc. civ. e dall'art. 125, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ., deve ritenersi che, poiché il destinatario della notifica si è regolarmente costituito, seppure eccependo detto vizio, si ha la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. (Cassazione civile sez. II, 29/01/2015,
n.1676).
Non si ravvede, infine, l'eccepito vizio nella procura del signor
[...]
, avendo il difensore, sin dal primo atto, precisato che, per Parte_1 mero errore materiale, veniva indicato che l'attore agiva anche in proprio e non solo quale procuratore del padre . AR
Passando allora all'esame del merito, con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non adeguatamente provata la domanda di usucapione proposta, ritenendo che il Giudice di primo grado non abbia correttamente valutato la prova orale e documentale.
pagina 6 di 14 Al riguardo, giova premettere che, in tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà va apprezzato con particolare rigore;
occorre, invero, dimostrare la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena; un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto
(cfr. Cass. 20670/2010).
Si richiede, dunque, la prova di un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (cfr. Cass. 9325/2011; cfr., altresì,
Cass. 20508/2019).
Ciò premesso, l'appellante ha dedotto:
- di essere proprietario del fondo denominato “Il Fosso”, sito nel
Comune di TA EL Loc. Santa Lucia, composto da una abitazione ed alcuni terreni agricoli per averlo ereditato dal padre che, a sua volta, lo aveva ricevuto quale erede dei AR genitori sig. e sig.ra , che avevano Persona_1 CP_4 acquistato il terreno de quo con atto notarile del 15.10.1930;
pagina 7 di 14 - Che il fondo “Il Fosso” da tempo immemorabile riceve acqua, grazie ad alcuni antichi drenaggi sotterranei, da una fonte sempre sotterranea che costeggia la strada vicinale Fosso-Fagnano a monte del podere, identificata graficamente al catasto terreni di
Pesaro-Urbino da un rettangolo denominato “Fonte del Fosso” all'interno della particella 1 del foglio 49 di proprietà dei signori e , giusto contratto di Controparte_1 Controparte_2 compravendita del 26.7.2000 ripassato con gli originari proprietari
CP_5
- Che il signor , negli anni '30, effettuava, a Persona_1 proprie cure e spese, alcune opere al fine di raccogliere più comodamente l'acqua della fonte e le proteggeva con una recinzione, con il consenso dei proprietari Parte_3 autorizzando, poi, il cognato e la sorella Controparte_6 CP_7
proprietari della casa limitrofa, ad attingere l'acqua
[...] dall'abbeveratoio e dal lavatoio collocati nella proprietà della famiglia Pt_1
- Che, morto il , il di lui figlio , negli anni '70, Persona_1 Pt_2 previa comunicazione ai proprietari, faceva realizzare una seconda cisterna sempre in cemento, parzialmente interrata, con coperchio chiuso e posta di fianco alla vecchia cisterna nonché un secondo acquedotto, che, costeggiando la strada vicinale, raggiungeva dal retro la casa.
Orbene, dette allegazioni difensive, non hanno trovato conferma nel corso dell'istruttoria orale espletata nel primo grado di giudizio.
Invero, il testimone , estraneo alle parti, ma conoscitore Testimone_1 dei luoghi per avervi lavorato per i dante causa degli appellati sino al
1983 e, poi, per averli frequentati sino al 2012-2013 poiché aveva pagina 8 di 14 aiutato periodicamente il sig. nella macellazione dei maiali, ha CP_6 riferito che la sorgente naturale della Fonte del Fosso veniva convogliata in una buca coperta con tavole in legno e che gli abitanti di Fagnano avevano collocato, nella parte a valle del muretto delimitante la buca, un coppo rovesciato che consentiva di convogliare l'acqua al di fuori della buca ove, per l'esuberanza della fonte rispetto ai prelievi, si configurasse un “troppo pieno”, precisando che l'acqua veniva utilizzata da pressoché tutte le famiglie dell'abitato di Fagnano e dalle famiglie - Pt_3 Pt_3 nonché dalla famiglia per scopi agricoli e per l'allevamento CP_6 del bestiame e che chiunque avesse necessità di detta acqua poteva agevolmente attingerla quando presente, ovvero nei periodi invernali e/o primaverili.
Lo stesso testimone ha poi precisato che lui stesso attingeva acqua dalla fonte quando ne aveva necessità, come, ad esempio, per metterla al radiatore del trattore, aggiungendo che il negli anni '60, su CP_6 autorizzazione dei proprietari del terreno , realizzò una CP_5 conduttura che portava l'acqua dalla fonte alla propria abitazione, utilizzandola per un abbeveratoio ed un lavatoio che aveva installato sulla sua proprietà, consentendo ai danti causa degli appellanti, che dopo gli anni '60 si recavano presso la loro casa saltuariamente, di utilizzare detta acqua per innaffiare i loro campi, non avendo i Pt_1 capi di bestiame.
Precisava, infine, che almeno sino all'anno 1983, non c'era alcuna recinzione a protezione della fonte.
Dello stesso tenore le dichiarazioni rese dal testimone , Testimone_2 estraneo alle parti, che ha riferito di aver frequentato i luoghi de quibus fin da piccolo con lo zio che vi lavorava come operaio Testimone_1
pagina 9 di 14 agricolo del poi, da adolescente negli anni 90/92 vi andava CP_5 con gli amici girando per le strade con il motorino e, comunque, sino all'anno 2011-2012, perché frequentava la casa del per fargli CP_6 compagnia, trattandosi di una persona sola.
Riferiva il testimone che l'acqua della fonte era convogliata in un pozzetto rudimentale, riferendo della presenza di un coppo per far defluire l'acqua (pag 86 registrazione) ed escludendo categoricamente che, sino all'anno 2015, vi fosse una recinzione a protezione della fonte, tanto che chiunque volesse attingere acqua era libero di farlo.
Precisava che, per quanto riferitogli dal signor il fratello dello CP_6 stesso, aveva realizzato una conduttura per portare l'acqua ad un abbeveratoio e ad un lavatoio siti nella sua proprietà, a tre o quattro metri dalla casa, cosa che aveva anche constato de visu, utilizzandola sino a quando venne trasferito in una casa di cura, negli anni 2011-
2012.
Precisava il teste che il che negli anni aveva apposto un CP_6 rubinetto alla conduttura, consentiva a chiunque avesse necessità di utilizzare detta acqua, escludendo che vi fosse un uso continuo della stessa da parte della famiglia dei Manenti che non vivevano nella casa limitrofa che è sempre stata disabitata (pag 96 registrazione), circostanza avvalorata anche dalla fotografia allegata dalla difesa degli appellati (sub doc. 12a e 12b), da cui si vede che la casa degli appellanti era un rudere circondato da rovi e privo di finestre.
La stessa testimone di parte attrice sorella Testimone_3 dell'appellante, sostiene la presenza della conduttura, realizzata dal nonno negli anni '30, che, partendo dalla fonte, riforniva acqua pagina 10 di 14 all'abbeveratoio utilizzato anche dal per dar da bere alle CP_6 proprie bestie.
Irrilevante, allora, se l'acqua sia stata ivi condotta a cura della famiglia come sostengono il sig. ed il sig. o della CP_6 Tes_2 Tes_1 famiglia come sostiene la testimone dovendosi solo Pt_1 Pt_1 evidenziare, per quanto nella presente sede interessa, la condivisione del bene acqua ed il posizionamento dell'abbeveratoio al confine tra le due proprietà sul limite della strada vicinale, ove, in via occasionale, potevano fruirne anche lavoratori o persone di passaggio.
Alla luce di tali argomentazioni, deve, quindi, concordarsi con il giudice di primo grado nella parte in cui sostiene che l'attore, odierno appellante, che in tal senso era onerato, non ha fornito la prova del dominio esclusivo sulla fonte (come sopra evidenziato, da sempre utilizzata da chiunque passasse in loco ed avesse bisogno di acqua), né di aver svolto, né sul terreno di cui chiede dichiararsi l'usucapione
(porzione di terreno facente parte della part 1 mappale 49), nè sulla conduttura che portava l'acqua verso l'abbeveratoio, peraltro, allo stato, non più esistente, attività durevoli ed inoppugnatamente incompatibili con il possesso altrui (elemento oggettivo del corpus).
Con il secondo motivo di appello, il censura la sentenza di primo Pt_1 grado nella parte in cui ha qualificato la servitù esercitata da esso appellante e dai suoi dante causa come servitù di attingimento, ritenendola insussistente e, comunque, non acquisibile per usucapione, sebbene nella domanda si chiedesse il riconoscimento della servitù di acquedotto e/o di presa di acqua.
Il motivo di gravame è infondato: invero, a prescindere dalla tipologia della servitù che, nel caso in esame, deve essere qualificata come pagina 11 di 14 servitù di presa d'acqua, risultando, in maniera pacifica, dall'istruttoria di primo grado, che vi furono delle canalizzazioni stabili tra la fonte e l'abbeveratoio e, come tale, suscettibile di essere acquistata per usucapione, purtuttavia, come sopra osservato, difetta la prova dell'esercizio continuo di detta servitù da parte dell'appellante e dei suoi dante causa.
In altri termini, seppure, ritiene il Collegio, che non vi siano dubbi in merito all'esistenza di opere di canalizzazione che rendono la servitù apparente e rivelano in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile, purtuttavia manca la prova che dette opere siano state realizzate dai dante causa dell'appellante proprio per l'esercizio della servitù di cui si discute.
Invero, come sopra evidenziato, i testi di parte appellata hanno concordemente riferito che le opere di canalizzazione de quibus vennero realizzate dal e dallo stesso utilizzate sino almeno all'anno CP_6
2011 e le sole dichiarazioni della teste che ha riferito di Testimone_3 aver appreso che le tubazioni vennero apposte dal nonno o che ha confermato l'utilizzo dell'acqua da parte del padre (circostanza che non esclude che l'acqua giungesse nella proprietà del e venisse CP_6 utilizzata anche dalla famiglia , non sono idonee da sole a Pt_1 comprovare che le tubazioni de quibus sono state realizzate con la specifica destinazione di rendere possibile, in via esclusiva, l'esercizio della servitù da parte del terreno ora di proprietà dell'appellante. (Cass.
Sez. 6- 2, Ordinanza n. 7004 del 17/03/2017, Rv. 643386; conf. Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11834 del 06/05/2021, Rv. 661174).
pagina 12 di 14 Ad abundantiam, va rilevato che la fonte e le condutture di cui si discute non sono più esistenti, per come si desume dallo stesso accordo raggiunto tra le parti, alla presenza del ctu, nell'ambito del giudizio possessorio intrapreso (all 27 alla comparsa di parte appellata)- laddove si dà atto dell'impossibilità di ripristino della linea idrica interrotta dal movimento franoso - e dalla stessa documentazione di parte appellante
(si veda doc 12 allegato alla citazione di primo grado, in cui lo stesso ammette la distruzione ad opera della frana, della “Fonte AR del Fosso”), con la conseguenza che è impossibile parlare di un diritto di servitù non provato e comunque non più esistente.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la condanna al pagamento delle spese di lite, ritenendola “non coerente con il tipo di rapporti intercorrenti tra le parti”.
La doglianza è infondata, essendo del tutto evidente che il giudice di primo grado ha attribuito e ripartito le spese processuali in base al principio della soccombenza, derivante dalla totale reiezione delle domande attoree.
Per quanto attiene le spese del presente grado, le stesse seguono parimenti la soccombenza dell'appellante nei confronti degli appellati costituiti e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (escluso, quindi, l'importo relativo alla voce “istruttoria/trattazione”, in mancanza della relativa attività processuale).
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo pagina 13 di 14 di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 116/2022 pubblicata il 31.3.2022 Parte_1 del Tribunale di Urbino, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Pone a carico dell'appellante tutte le spese anticipate dagli appellati per la difesa nel presente grado di giudizio, liquidate nell'importo pari ad euro 5809,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Da' atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n.
1015/2022 R.G
Promosso da
nato a [...] il [...] e Parte_1 residente a [...], C.F.
, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Pantanelli C.F._1 del foro di Pesaro
-Appellante-
Contro
nato a [...] il [...] e Controparte_1 residente in [...] C.F.
e , nato a [...] C.F._2 Controparte_2
pagina 1 di 14 (PU) il 07.03.1977 e residente in [...] C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. Samuela C.F._3
Melini del Foro di Urbino
-appellati-
Nonché
Controparte_3
-appellato contumace-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Urbino,
n.16/2022 pubblicata il 31.03.2022
CONCLUSIONI:
per l'appellante:
“Voglia la Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza n.116/2022 pubblicata il 31.03.2022 (n.263/2016 R.G.) emessa dal
Tribunale di Urbino ed in accoglimento dei motivi sopra esposti:
-in via principale che l'attore sig. nato a [...] Parte_1
EL (PU) il 3.09.1966 e residente in [...] è proprietario per intervenuta usucapione della parte del fondo sito a Fagnano distinto al N.C.E.U. del Comune di TA
EL al foglio di mappa n.49 particella n.1 e 2 e più precisamente della parte di tale terreno nei pressi della Fonte del Fosso compreso all'interno della recinzione che protegge la cisterna e le altre opere dell'acquedotto;
-sempre in via principale che l'attore è anche titolare del diritto di servitù di presa d'acqua e di acquedotto rispetto alla Fonte del Fosso in relazione alle seguenti opere:
pagina 2 di 14 .drenaggi costituiti da pietrisco e tubi corrugati anche al di fuori della recinzione
.cisterna
.acquedotto costituito da tubo in polietilene anche al di fuori della recinzione sino alla proprietà Pt_1
.recinzione di protezione e sicurezza con rete metallica sostenuta da pali in legno;
-in subordine dichiarare l'intervenuta usucapione a favore dell'attore in relazione alle servitù di presa acqua e di acquedotto rispetto alla fonte denominata Fonte del Fosso con riferimento alle seguenti opere:
.drenaggi costituiti da pietrisco e tubi corrugati anche al di fuori della recinzione
.cisterna
.acquedotto costituito da tubo in polietilene anche al di fuori della recinzione sino alla proprietà Pt_1
.recinzione di protezione e sicurezza con rete metallica sostenuta da pali in legno.
Vittoria di spese e compenso professionale.”
Per gli appellati:
“Piaccia all'Ecc.ma intestata Corte di Appello, per tutti gli esposti motivi, comunque previa ogni più ampia declaratoria del caso, anche in merito alle eccezioni pregiudiziali e preliminari di primo grado (riproposte a p.
14) che si reiterano e, comunque, non si intendono rinunciate,
pagina 3 di 14 - Respingere/rigettare in ogni sua parte l'appello proposto dal sig.
avverso la sentenza n. 116/2022 del Tribunale di Parte_1
Urbino RG 263/2016 pubblicata il 31.03.2022 poiché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermate la sentenza n. 116/2022 emessa dal
Tribunale di Urbino con ogni effetto di legge;
- Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. “
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Urbino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto la domanda proposta da nei confronti di AR Controparte_1
e , diretta ad ottenere il riconoscimento della Controparte_2 proprietà per intervenuta usucapione della parte del fondo sito a
Fagnano distinto al N.C.E.U. del Comune di TA EL al foglio di mappa n.49 particella n.1 e 2 e, più precisamente, della parte di tale terreno nei pressi della Fonte del Fosso compreso all'interno della recinzione che protegge la cisterna e le altre opere dell'acquedotto nonché del diritto di servitù di presa d'acqua e di acquedotto rispetto alla Fonte del Fosso per difetto di prova, quanto alla richiesta di usucapione e per inesistenza del diritto di servitù.
Nel corso del giudizio di primo grado, a seguito del decesso del signor
, il procedimento è stato riassunto dal figlio, AR [...]
che, ha proposto appello avverso la sentenza sopra Parte_1 indicata, articolando i motivi di gravame di seguito illustrati, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituivano gli appellati e , che Controparte_1 Controparte_2 riproponevano tutte le eccezioni preliminari sollevate nel primo grado di pagina 4 di 14 giudizio, contestando, nel merito, le doglianze avversarie e chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con provvedimento del 11.9.2024, il Collegio, rilevato che l'atto di appello non era stato notificato nei confronti del disponeva CP_3
l'integrazione del contraddittorio, ma nessuno si costituiva per l'appellato, ritualmente evocato in giudizio, che veniva, pertanto dichiarato contumace.
Preso atto delle note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, senza concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prima di passare all'esame dei singoli motivi di appello, vanno esaminate le eccezioni preliminari riproposte dagli appellati.
Gli stessi eccepiscono, in primis, l'inammissibilità dell'azione proposta, essendo pendente il giudizio possessorio, introdotto da esso appellato nei confronti dell'odierno appellante: al riguardo, va osservato che le azioni petitorie sono strumenti processuali a presidio del diritto di proprietà contro turbative altrui e spettano al proprietario e tra queste non rientra la domanda di usucapione, con la conseguenza che non opera il divieto di cui all'art 705 cpc.
pagina 5 di 14 Infondata è anche l'eccezione di nullità dell'atto di riassunzione del giudizio di primo grado perché non notificata al convenuto contumace, atteso che la riassunzione non rientra nell'elenco degli atti tassativamente indicati dall'art. 292 c.p.c., né comporta un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, essendo rivolta a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuto l'evento interruttivo, dunque con le stesse parti.
Quanto all'eccepita nullità del giudizio derivante dal fatto che la riassunzione è stata notificata alla parte costituita personalmente anziché al suo difensore, come prescritto dall'art. 170, primo comma, cod. proc. civ. e dall'art. 125, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ., deve ritenersi che, poiché il destinatario della notifica si è regolarmente costituito, seppure eccependo detto vizio, si ha la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. (Cassazione civile sez. II, 29/01/2015,
n.1676).
Non si ravvede, infine, l'eccepito vizio nella procura del signor
[...]
, avendo il difensore, sin dal primo atto, precisato che, per Parte_1 mero errore materiale, veniva indicato che l'attore agiva anche in proprio e non solo quale procuratore del padre . AR
Passando allora all'esame del merito, con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non adeguatamente provata la domanda di usucapione proposta, ritenendo che il Giudice di primo grado non abbia correttamente valutato la prova orale e documentale.
pagina 6 di 14 Al riguardo, giova premettere che, in tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà va apprezzato con particolare rigore;
occorre, invero, dimostrare la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena; un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto
(cfr. Cass. 20670/2010).
Si richiede, dunque, la prova di un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (cfr. Cass. 9325/2011; cfr., altresì,
Cass. 20508/2019).
Ciò premesso, l'appellante ha dedotto:
- di essere proprietario del fondo denominato “Il Fosso”, sito nel
Comune di TA EL Loc. Santa Lucia, composto da una abitazione ed alcuni terreni agricoli per averlo ereditato dal padre che, a sua volta, lo aveva ricevuto quale erede dei AR genitori sig. e sig.ra , che avevano Persona_1 CP_4 acquistato il terreno de quo con atto notarile del 15.10.1930;
pagina 7 di 14 - Che il fondo “Il Fosso” da tempo immemorabile riceve acqua, grazie ad alcuni antichi drenaggi sotterranei, da una fonte sempre sotterranea che costeggia la strada vicinale Fosso-Fagnano a monte del podere, identificata graficamente al catasto terreni di
Pesaro-Urbino da un rettangolo denominato “Fonte del Fosso” all'interno della particella 1 del foglio 49 di proprietà dei signori e , giusto contratto di Controparte_1 Controparte_2 compravendita del 26.7.2000 ripassato con gli originari proprietari
CP_5
- Che il signor , negli anni '30, effettuava, a Persona_1 proprie cure e spese, alcune opere al fine di raccogliere più comodamente l'acqua della fonte e le proteggeva con una recinzione, con il consenso dei proprietari Parte_3 autorizzando, poi, il cognato e la sorella Controparte_6 CP_7
proprietari della casa limitrofa, ad attingere l'acqua
[...] dall'abbeveratoio e dal lavatoio collocati nella proprietà della famiglia Pt_1
- Che, morto il , il di lui figlio , negli anni '70, Persona_1 Pt_2 previa comunicazione ai proprietari, faceva realizzare una seconda cisterna sempre in cemento, parzialmente interrata, con coperchio chiuso e posta di fianco alla vecchia cisterna nonché un secondo acquedotto, che, costeggiando la strada vicinale, raggiungeva dal retro la casa.
Orbene, dette allegazioni difensive, non hanno trovato conferma nel corso dell'istruttoria orale espletata nel primo grado di giudizio.
Invero, il testimone , estraneo alle parti, ma conoscitore Testimone_1 dei luoghi per avervi lavorato per i dante causa degli appellati sino al
1983 e, poi, per averli frequentati sino al 2012-2013 poiché aveva pagina 8 di 14 aiutato periodicamente il sig. nella macellazione dei maiali, ha CP_6 riferito che la sorgente naturale della Fonte del Fosso veniva convogliata in una buca coperta con tavole in legno e che gli abitanti di Fagnano avevano collocato, nella parte a valle del muretto delimitante la buca, un coppo rovesciato che consentiva di convogliare l'acqua al di fuori della buca ove, per l'esuberanza della fonte rispetto ai prelievi, si configurasse un “troppo pieno”, precisando che l'acqua veniva utilizzata da pressoché tutte le famiglie dell'abitato di Fagnano e dalle famiglie - Pt_3 Pt_3 nonché dalla famiglia per scopi agricoli e per l'allevamento CP_6 del bestiame e che chiunque avesse necessità di detta acqua poteva agevolmente attingerla quando presente, ovvero nei periodi invernali e/o primaverili.
Lo stesso testimone ha poi precisato che lui stesso attingeva acqua dalla fonte quando ne aveva necessità, come, ad esempio, per metterla al radiatore del trattore, aggiungendo che il negli anni '60, su CP_6 autorizzazione dei proprietari del terreno , realizzò una CP_5 conduttura che portava l'acqua dalla fonte alla propria abitazione, utilizzandola per un abbeveratoio ed un lavatoio che aveva installato sulla sua proprietà, consentendo ai danti causa degli appellanti, che dopo gli anni '60 si recavano presso la loro casa saltuariamente, di utilizzare detta acqua per innaffiare i loro campi, non avendo i Pt_1 capi di bestiame.
Precisava, infine, che almeno sino all'anno 1983, non c'era alcuna recinzione a protezione della fonte.
Dello stesso tenore le dichiarazioni rese dal testimone , Testimone_2 estraneo alle parti, che ha riferito di aver frequentato i luoghi de quibus fin da piccolo con lo zio che vi lavorava come operaio Testimone_1
pagina 9 di 14 agricolo del poi, da adolescente negli anni 90/92 vi andava CP_5 con gli amici girando per le strade con il motorino e, comunque, sino all'anno 2011-2012, perché frequentava la casa del per fargli CP_6 compagnia, trattandosi di una persona sola.
Riferiva il testimone che l'acqua della fonte era convogliata in un pozzetto rudimentale, riferendo della presenza di un coppo per far defluire l'acqua (pag 86 registrazione) ed escludendo categoricamente che, sino all'anno 2015, vi fosse una recinzione a protezione della fonte, tanto che chiunque volesse attingere acqua era libero di farlo.
Precisava che, per quanto riferitogli dal signor il fratello dello CP_6 stesso, aveva realizzato una conduttura per portare l'acqua ad un abbeveratoio e ad un lavatoio siti nella sua proprietà, a tre o quattro metri dalla casa, cosa che aveva anche constato de visu, utilizzandola sino a quando venne trasferito in una casa di cura, negli anni 2011-
2012.
Precisava il teste che il che negli anni aveva apposto un CP_6 rubinetto alla conduttura, consentiva a chiunque avesse necessità di utilizzare detta acqua, escludendo che vi fosse un uso continuo della stessa da parte della famiglia dei Manenti che non vivevano nella casa limitrofa che è sempre stata disabitata (pag 96 registrazione), circostanza avvalorata anche dalla fotografia allegata dalla difesa degli appellati (sub doc. 12a e 12b), da cui si vede che la casa degli appellanti era un rudere circondato da rovi e privo di finestre.
La stessa testimone di parte attrice sorella Testimone_3 dell'appellante, sostiene la presenza della conduttura, realizzata dal nonno negli anni '30, che, partendo dalla fonte, riforniva acqua pagina 10 di 14 all'abbeveratoio utilizzato anche dal per dar da bere alle CP_6 proprie bestie.
Irrilevante, allora, se l'acqua sia stata ivi condotta a cura della famiglia come sostengono il sig. ed il sig. o della CP_6 Tes_2 Tes_1 famiglia come sostiene la testimone dovendosi solo Pt_1 Pt_1 evidenziare, per quanto nella presente sede interessa, la condivisione del bene acqua ed il posizionamento dell'abbeveratoio al confine tra le due proprietà sul limite della strada vicinale, ove, in via occasionale, potevano fruirne anche lavoratori o persone di passaggio.
Alla luce di tali argomentazioni, deve, quindi, concordarsi con il giudice di primo grado nella parte in cui sostiene che l'attore, odierno appellante, che in tal senso era onerato, non ha fornito la prova del dominio esclusivo sulla fonte (come sopra evidenziato, da sempre utilizzata da chiunque passasse in loco ed avesse bisogno di acqua), né di aver svolto, né sul terreno di cui chiede dichiararsi l'usucapione
(porzione di terreno facente parte della part 1 mappale 49), nè sulla conduttura che portava l'acqua verso l'abbeveratoio, peraltro, allo stato, non più esistente, attività durevoli ed inoppugnatamente incompatibili con il possesso altrui (elemento oggettivo del corpus).
Con il secondo motivo di appello, il censura la sentenza di primo Pt_1 grado nella parte in cui ha qualificato la servitù esercitata da esso appellante e dai suoi dante causa come servitù di attingimento, ritenendola insussistente e, comunque, non acquisibile per usucapione, sebbene nella domanda si chiedesse il riconoscimento della servitù di acquedotto e/o di presa di acqua.
Il motivo di gravame è infondato: invero, a prescindere dalla tipologia della servitù che, nel caso in esame, deve essere qualificata come pagina 11 di 14 servitù di presa d'acqua, risultando, in maniera pacifica, dall'istruttoria di primo grado, che vi furono delle canalizzazioni stabili tra la fonte e l'abbeveratoio e, come tale, suscettibile di essere acquistata per usucapione, purtuttavia, come sopra osservato, difetta la prova dell'esercizio continuo di detta servitù da parte dell'appellante e dei suoi dante causa.
In altri termini, seppure, ritiene il Collegio, che non vi siano dubbi in merito all'esistenza di opere di canalizzazione che rendono la servitù apparente e rivelano in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile, purtuttavia manca la prova che dette opere siano state realizzate dai dante causa dell'appellante proprio per l'esercizio della servitù di cui si discute.
Invero, come sopra evidenziato, i testi di parte appellata hanno concordemente riferito che le opere di canalizzazione de quibus vennero realizzate dal e dallo stesso utilizzate sino almeno all'anno CP_6
2011 e le sole dichiarazioni della teste che ha riferito di Testimone_3 aver appreso che le tubazioni vennero apposte dal nonno o che ha confermato l'utilizzo dell'acqua da parte del padre (circostanza che non esclude che l'acqua giungesse nella proprietà del e venisse CP_6 utilizzata anche dalla famiglia , non sono idonee da sole a Pt_1 comprovare che le tubazioni de quibus sono state realizzate con la specifica destinazione di rendere possibile, in via esclusiva, l'esercizio della servitù da parte del terreno ora di proprietà dell'appellante. (Cass.
Sez. 6- 2, Ordinanza n. 7004 del 17/03/2017, Rv. 643386; conf. Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11834 del 06/05/2021, Rv. 661174).
pagina 12 di 14 Ad abundantiam, va rilevato che la fonte e le condutture di cui si discute non sono più esistenti, per come si desume dallo stesso accordo raggiunto tra le parti, alla presenza del ctu, nell'ambito del giudizio possessorio intrapreso (all 27 alla comparsa di parte appellata)- laddove si dà atto dell'impossibilità di ripristino della linea idrica interrotta dal movimento franoso - e dalla stessa documentazione di parte appellante
(si veda doc 12 allegato alla citazione di primo grado, in cui lo stesso ammette la distruzione ad opera della frana, della “Fonte AR del Fosso”), con la conseguenza che è impossibile parlare di un diritto di servitù non provato e comunque non più esistente.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la condanna al pagamento delle spese di lite, ritenendola “non coerente con il tipo di rapporti intercorrenti tra le parti”.
La doglianza è infondata, essendo del tutto evidente che il giudice di primo grado ha attribuito e ripartito le spese processuali in base al principio della soccombenza, derivante dalla totale reiezione delle domande attoree.
Per quanto attiene le spese del presente grado, le stesse seguono parimenti la soccombenza dell'appellante nei confronti degli appellati costituiti e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (escluso, quindi, l'importo relativo alla voce “istruttoria/trattazione”, in mancanza della relativa attività processuale).
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo pagina 13 di 14 di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 116/2022 pubblicata il 31.3.2022 Parte_1 del Tribunale di Urbino, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Pone a carico dell'appellante tutte le spese anticipate dagli appellati per la difesa nel presente grado di giudizio, liquidate nell'importo pari ad euro 5809,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Da' atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico
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