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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/06/2025, n. 2443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2443 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
30 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5530/2022 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Drago, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
anche quale mandatario di Controparte_1 CP_2
in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti dall'avv. Livia Gaezza
- Opposto-
, , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 CP_4 rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti dall'avv. Livia Gaezza
- Opposto contumace-
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'odierno ricorso depositato in data 29.06.2022, parte attrice ha promosso opposizione CP_ avverso gli avvisi di addebito n. 593 2015 0004315519 000, ente impositore sede di
Catania, afferente a contributi IVS relativi agli anni 2013 e 2014 per un totale di euro 18.714,99, CP_ n. 593 2013 0003762308 000, ente impositore sede di Catania, afferente a contributi IVS relativi all'anno 2012 per un totale di euro 4.797,55, n. 593 2017 0006871361 000, ente
1 CP_ impositore sede di Catania, afferente a contributi IVS relativi agli anni 2015 e 2016 per un
CP_ totale di euro 14.836,04, n. 593 2016 0007435446 000, ente impositore sede di Catania, afferente a contributi IVS relativi agli anni 2014 e 2015 per un totale di euro 11.817,23, n. 593
CP_ 2013 0001079254 000, ente impositore sede di Catania, afferente a contributi IVS relativi
CP_ all'anno 2011 per un totale di euro 1.690,63, n. 593 2015 0000134963 000, ente impositore sede di Catania, afferente a contributi IVS relativi agli anni 2012 e 2013 per un totale di euro
CP_ 8.823,29, n. 593 2019 0011670531 000, ente impositore sede di Catania, afferente a contributi IVS relativi agli anni 2017 e 2018 per un totale di euro 6.130,96, n. 593 2017
CP_ 0006871361 000, ente impositore sede di Catania, afferente a contributi IVS relativi agli anni 2015 e 2016 per un totale di euro 14.836,04, n. 593 2018 0009925582 000, ente impositore
CP_ sede di Catania, afferente a contributi relativi agli anni 2016 e 2017 per un totale di euro
CP_ 12.058,14, n. 593 2022 0000190131 000, ente impositore sede di Catania, afferente a contributi IVS relativi agli anni 2015 e 2016 per un totale di tot euro 27.370,04, e n. 593 2021
CP_ 0000201872 000, ente impositore sede di Catania, afferente a contributi IVS per un totale di euro 6.144,90, deducendo che i suddetti avvisi non le erano mai stati notificati (o le erano stati notificati in modo irregolare), così sottintendendo di esserne venuta a conoscenza solo a seguito di richiesta all' del prospetto informativo che è stato Controparte_3
allegato al n. 1 del ricorso.
La ricorrente ha altresì dedotto: la mancata “allegazione degli atti prodromici” e il difetto di motivazione degli avvisi di addebito;
la maturazione del termine quinquennale di prescrizione;
la decadenza dall'azione esecutiva dei crediti previdenziali ex art. 25 del d.lgs. n. 46/1999. CP_ Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 25.04.2023 l' si è costituito in giudizio eccependo: l'inammissibilità dell'opposizione per tardività stante il mancato rispetto del termine ex art. 617 c.p.c. ed ex art. 24 del D.lgs. n. 46/1999; il proprio difetto di legittimazione passiva per i fatti successivi alla definitività dei titoli;
la mancata maturazione della prescrizione;
la carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente avverso il solo estratto di ruolo, anche in ragione della previsione normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. 146/2021.
L' , invece, nonostante la regolarità della notifica ricevuta a Controparte_3
mezzo pec, non si è costituita in giudizio, per cui se ne deve dichiarare la contumacia.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, rinviato per eccessivo carico del ruolo ed interrotto il processo per sospensione temporanea del procuratore di parte ricorrente dall'esercizio della professione forense, all'esito dell'udienza del 30 maggio 2025, trattata in
2 forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione scritta delle parti ed è stata emessa la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, stante il carattere assorbente, l'opposizione deve considerarsi inammissibile (in tal senso, tra le altre, cfr. sentenza n. 3238/2022 emessa in data 29.9.2022 dal Tribunale di Catania, sezione lavoro, nel proc. n. 628/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda –, alle cui condivisibili motivazioni si fa riferimento anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Giova al riguardo evidenziare che la ricorrente ha genericamente dedotto l'omessa o irregolare notifica degli avvisi di addebito impugnati, eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi, nonché la decadenza dell'Ente impositore dal diritto di procedere all'azione esecutiva notificare gli avvisi di addebito impugnati, senza tuttavia allegare che l'amministrazione abbia posto in essere nei suoi confronti qualsivoglia atto del procedimento della riscossione avverso il quale ha inteso agire in funzione recuperatoria del diritto di contestare nel merito la pretesa.
L'impugnazione, quindi, ha in realtà ad oggetto l'estratto di ruolo al quale la ricorrente ha fatto accesso per verificare la propria posizione contributiva e fiscale.
Con riguardo alla possibilità per il contribuente di promuovere il giudizio di accertamento negativo della pretesa sulla scorta degli estratti di ruolo ha inciso il disposto dell'articolo 3-bis del D.L. 146/2021, convertito con mod. dalla l. n. 215/2021, che ha inserito dopo il comma 4 dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 il seguente co. 4 bis: “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
A seguito dell'intervento normativo in parola, la Suprema Corte ha chiarito che il legislatore ordinario, collocando la norma in parola nel corpus della disciplina tributaria (comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973), ha inteso ribadire, ed anzi ponendosi in una più rigorosa prospettiva, i principi già affermati da Cass. 10 novembre 2016, n. 22946 (secondo cui
3 “l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile… soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria;
diversamente, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito, risultante dalla cartella o dal ruolo, tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità
d'impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza”), aggiungendo che resta ferma l'impugnabilità del “ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” in specificate e tassative eccezioni (legate alle procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione) (cfr. C. Cass. 7 marzo 2022 n. 7353).
Tale indirizzo è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno evidenziato come l'interesse ad agire deve essere sempre dimostrato dalla parte ricorrente e, avendo esso
“…natura dinamica, rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n.
9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione…”, con la conseguenza che la disciplina sopravvenuta si applica anche ai processi pendenti “perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione” (Cass. Sez. Unite 6 settembre 2022 n. 26283, così massimata “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione”).
Alla luce di quanto sopra, non sussistendo in capo alla ricorrente alcuno dei tre presupposti fattuali qualificanti l'interesse all'azione (pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto;
pregiudizio alla riscossione di somme dovute a soggetti pubblici;
perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione) e avendo la stessa impugnato gli estratti di ruolo, senza prospettare che l'agente della riscossione avesse posto in essere in suo danno
4 atti del procedimento della riscossione avverso i quali ella aveva inteso reagire in funzione recuperatoria del diritto di contestare il merito della pretesa, la proposta impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.
3. Stante la novità normativa incidente sulla definizione del giudizio con una pronuncia in rito
(di inammissibilità per difetto di interesse), le spese di lite possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 5530/2022 R.G., dichiara
CP_ inammissibile il ricorso e compensa integralmente le spese di lite tra la parte ricorrente e l nessuna statuizione adotta in ordine alle spese processuali nei confronti di . CP_4
Catania, 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
30 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5530/2022 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Drago, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
anche quale mandatario di Controparte_1 CP_2
in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti dall'avv. Livia Gaezza
- Opposto-
, , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 CP_4 rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti dall'avv. Livia Gaezza
- Opposto contumace-
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'odierno ricorso depositato in data 29.06.2022, parte attrice ha promosso opposizione CP_ avverso gli avvisi di addebito n. 593 2015 0004315519 000, ente impositore sede di
Catania, afferente a contributi IVS relativi agli anni 2013 e 2014 per un totale di euro 18.714,99, CP_ n. 593 2013 0003762308 000, ente impositore sede di Catania, afferente a contributi IVS relativi all'anno 2012 per un totale di euro 4.797,55, n. 593 2017 0006871361 000, ente
1 CP_ impositore sede di Catania, afferente a contributi IVS relativi agli anni 2015 e 2016 per un
CP_ totale di euro 14.836,04, n. 593 2016 0007435446 000, ente impositore sede di Catania, afferente a contributi IVS relativi agli anni 2014 e 2015 per un totale di euro 11.817,23, n. 593
CP_ 2013 0001079254 000, ente impositore sede di Catania, afferente a contributi IVS relativi
CP_ all'anno 2011 per un totale di euro 1.690,63, n. 593 2015 0000134963 000, ente impositore sede di Catania, afferente a contributi IVS relativi agli anni 2012 e 2013 per un totale di euro
CP_ 8.823,29, n. 593 2019 0011670531 000, ente impositore sede di Catania, afferente a contributi IVS relativi agli anni 2017 e 2018 per un totale di euro 6.130,96, n. 593 2017
CP_ 0006871361 000, ente impositore sede di Catania, afferente a contributi IVS relativi agli anni 2015 e 2016 per un totale di euro 14.836,04, n. 593 2018 0009925582 000, ente impositore
CP_ sede di Catania, afferente a contributi relativi agli anni 2016 e 2017 per un totale di euro
CP_ 12.058,14, n. 593 2022 0000190131 000, ente impositore sede di Catania, afferente a contributi IVS relativi agli anni 2015 e 2016 per un totale di tot euro 27.370,04, e n. 593 2021
CP_ 0000201872 000, ente impositore sede di Catania, afferente a contributi IVS per un totale di euro 6.144,90, deducendo che i suddetti avvisi non le erano mai stati notificati (o le erano stati notificati in modo irregolare), così sottintendendo di esserne venuta a conoscenza solo a seguito di richiesta all' del prospetto informativo che è stato Controparte_3
allegato al n. 1 del ricorso.
La ricorrente ha altresì dedotto: la mancata “allegazione degli atti prodromici” e il difetto di motivazione degli avvisi di addebito;
la maturazione del termine quinquennale di prescrizione;
la decadenza dall'azione esecutiva dei crediti previdenziali ex art. 25 del d.lgs. n. 46/1999. CP_ Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 25.04.2023 l' si è costituito in giudizio eccependo: l'inammissibilità dell'opposizione per tardività stante il mancato rispetto del termine ex art. 617 c.p.c. ed ex art. 24 del D.lgs. n. 46/1999; il proprio difetto di legittimazione passiva per i fatti successivi alla definitività dei titoli;
la mancata maturazione della prescrizione;
la carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente avverso il solo estratto di ruolo, anche in ragione della previsione normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. 146/2021.
L' , invece, nonostante la regolarità della notifica ricevuta a Controparte_3
mezzo pec, non si è costituita in giudizio, per cui se ne deve dichiarare la contumacia.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, rinviato per eccessivo carico del ruolo ed interrotto il processo per sospensione temporanea del procuratore di parte ricorrente dall'esercizio della professione forense, all'esito dell'udienza del 30 maggio 2025, trattata in
2 forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione scritta delle parti ed è stata emessa la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, stante il carattere assorbente, l'opposizione deve considerarsi inammissibile (in tal senso, tra le altre, cfr. sentenza n. 3238/2022 emessa in data 29.9.2022 dal Tribunale di Catania, sezione lavoro, nel proc. n. 628/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda –, alle cui condivisibili motivazioni si fa riferimento anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Giova al riguardo evidenziare che la ricorrente ha genericamente dedotto l'omessa o irregolare notifica degli avvisi di addebito impugnati, eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi, nonché la decadenza dell'Ente impositore dal diritto di procedere all'azione esecutiva notificare gli avvisi di addebito impugnati, senza tuttavia allegare che l'amministrazione abbia posto in essere nei suoi confronti qualsivoglia atto del procedimento della riscossione avverso il quale ha inteso agire in funzione recuperatoria del diritto di contestare nel merito la pretesa.
L'impugnazione, quindi, ha in realtà ad oggetto l'estratto di ruolo al quale la ricorrente ha fatto accesso per verificare la propria posizione contributiva e fiscale.
Con riguardo alla possibilità per il contribuente di promuovere il giudizio di accertamento negativo della pretesa sulla scorta degli estratti di ruolo ha inciso il disposto dell'articolo 3-bis del D.L. 146/2021, convertito con mod. dalla l. n. 215/2021, che ha inserito dopo il comma 4 dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 il seguente co. 4 bis: “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
A seguito dell'intervento normativo in parola, la Suprema Corte ha chiarito che il legislatore ordinario, collocando la norma in parola nel corpus della disciplina tributaria (comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973), ha inteso ribadire, ed anzi ponendosi in una più rigorosa prospettiva, i principi già affermati da Cass. 10 novembre 2016, n. 22946 (secondo cui
3 “l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile… soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria;
diversamente, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito, risultante dalla cartella o dal ruolo, tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità
d'impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza”), aggiungendo che resta ferma l'impugnabilità del “ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” in specificate e tassative eccezioni (legate alle procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione) (cfr. C. Cass. 7 marzo 2022 n. 7353).
Tale indirizzo è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno evidenziato come l'interesse ad agire deve essere sempre dimostrato dalla parte ricorrente e, avendo esso
“…natura dinamica, rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n.
9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione…”, con la conseguenza che la disciplina sopravvenuta si applica anche ai processi pendenti “perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione” (Cass. Sez. Unite 6 settembre 2022 n. 26283, così massimata “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione”).
Alla luce di quanto sopra, non sussistendo in capo alla ricorrente alcuno dei tre presupposti fattuali qualificanti l'interesse all'azione (pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto;
pregiudizio alla riscossione di somme dovute a soggetti pubblici;
perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione) e avendo la stessa impugnato gli estratti di ruolo, senza prospettare che l'agente della riscossione avesse posto in essere in suo danno
4 atti del procedimento della riscossione avverso i quali ella aveva inteso reagire in funzione recuperatoria del diritto di contestare il merito della pretesa, la proposta impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.
3. Stante la novità normativa incidente sulla definizione del giudizio con una pronuncia in rito
(di inammissibilità per difetto di interesse), le spese di lite possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 5530/2022 R.G., dichiara
CP_ inammissibile il ricorso e compensa integralmente le spese di lite tra la parte ricorrente e l nessuna statuizione adotta in ordine alle spese processuali nei confronti di . CP_4
Catania, 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
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