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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/02/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7640/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CELENTANO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO ricorrente contro
(C.F. ), con il Funzionario dr. Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso ex art. 445 bis, c.p.c. depositato il 12/09/2023, ricorreva a Parte_1 questa A.G. chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario idenziale di cui all'art. 80, L. 388/2000. Si costituiva l' chiedendo dichiararsi inammissibile/improcedibile/infondata la domanda. CP_1
Sulla questio niva sollecitato il contraddittorio e, sentite le parti, riservata la decisione all'udienza del 12-2-2025.
Osserva
L ha sollevato, tra l'altro, eccezione di inammissibilità del ricorso proposto a questa A.G. CP_1
n tto della previa domanda amministrativa.
Sul punto il difensore del ricorrente - il quale non ha contestato in fatto l'assunto- osserva che pretendere che l'interessato presenti una domanda amministrativa al fine di veder accertato il proprio diritto alla maggiorazione contributiva equivale a invertire i termini logici dell'iter previsto dalla legge È impensabile che l'interessato debba attendere l'età pensionabile - epoca prima della quale non può presentare l'istanza per il bonus contributivo - per poter verificare che nel corso della sua vita pregressa lavorativa è stato effettivamente invalido in misura superiore al 74%. Tale accertamento potrebbe infatti involgere periodi distanti nel tempo, con conseguente difficoltà di fornire la prova della sussistenza della condizione invalidante richiesta dalla legge.
1 Sul punto, tuttavia, si rimanda a Cassazione 16 dicembre 2022, n. 36948, la quale, proprio nell'escludere che il requisito al vaglio sia elemento frazionale di una fattispecie costitutiva (argomento usato anche nella memoria difensiva del 4-2-2024) ha tuttavia rimarcato la necessità della domanda amministrativa (che nel caso di specie era tuttavia stata presentata); ed anzi in un passaggio la Corte evidenzia che il riconoscimento dello stato d'invalidità in misura superiore al 74% non costituisce invero una frazione del diritto che intende farsi valere, ma rappresenta il presupposto affinché la richiedente possa usufruire del bonus contributivo una volta raggiunto il requisito anagrafico per la pensione e, pertanto, costituisce un accertamento immediatamente produttivo di effetti giuridici nei cui riguardi la ricorrente ha un interesse attuale.
Sicchè- a fronte di quanto espresso senza mezzi termini dalla Corte- i dubbi di logicità sollevati nell'interesse della parte ricorrente possono senz'altro essere accantonati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- dichiara inammissibile la domanda;
- dichiara le spese non ripetibili.
Foggia, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CELENTANO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO ricorrente contro
(C.F. ), con il Funzionario dr. Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso ex art. 445 bis, c.p.c. depositato il 12/09/2023, ricorreva a Parte_1 questa A.G. chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario idenziale di cui all'art. 80, L. 388/2000. Si costituiva l' chiedendo dichiararsi inammissibile/improcedibile/infondata la domanda. CP_1
Sulla questio niva sollecitato il contraddittorio e, sentite le parti, riservata la decisione all'udienza del 12-2-2025.
Osserva
L ha sollevato, tra l'altro, eccezione di inammissibilità del ricorso proposto a questa A.G. CP_1
n tto della previa domanda amministrativa.
Sul punto il difensore del ricorrente - il quale non ha contestato in fatto l'assunto- osserva che pretendere che l'interessato presenti una domanda amministrativa al fine di veder accertato il proprio diritto alla maggiorazione contributiva equivale a invertire i termini logici dell'iter previsto dalla legge È impensabile che l'interessato debba attendere l'età pensionabile - epoca prima della quale non può presentare l'istanza per il bonus contributivo - per poter verificare che nel corso della sua vita pregressa lavorativa è stato effettivamente invalido in misura superiore al 74%. Tale accertamento potrebbe infatti involgere periodi distanti nel tempo, con conseguente difficoltà di fornire la prova della sussistenza della condizione invalidante richiesta dalla legge.
1 Sul punto, tuttavia, si rimanda a Cassazione 16 dicembre 2022, n. 36948, la quale, proprio nell'escludere che il requisito al vaglio sia elemento frazionale di una fattispecie costitutiva (argomento usato anche nella memoria difensiva del 4-2-2024) ha tuttavia rimarcato la necessità della domanda amministrativa (che nel caso di specie era tuttavia stata presentata); ed anzi in un passaggio la Corte evidenzia che il riconoscimento dello stato d'invalidità in misura superiore al 74% non costituisce invero una frazione del diritto che intende farsi valere, ma rappresenta il presupposto affinché la richiedente possa usufruire del bonus contributivo una volta raggiunto il requisito anagrafico per la pensione e, pertanto, costituisce un accertamento immediatamente produttivo di effetti giuridici nei cui riguardi la ricorrente ha un interesse attuale.
Sicchè- a fronte di quanto espresso senza mezzi termini dalla Corte- i dubbi di logicità sollevati nell'interesse della parte ricorrente possono senz'altro essere accantonati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- dichiara inammissibile la domanda;
- dichiara le spese non ripetibili.
Foggia, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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