Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/03/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 845 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Milva Pili, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Milva Pili, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 29/09/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Selargius, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
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2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando atto Parte_1 Parte_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con facoltà di stabilire ove credano la propria residenza, impegnandosi a comunicarsi reciprocamente ogni mutamento della stessa.
2. La casa familiare, sita in Quartucciu, Via Selargius 27/a, verrà assegnata alla Per_ NO che continuerà a vivervi insieme alle figlie , Parte_1 Per_2 ed Per_3
Per_ 3. La figlia già maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, continuerà a convivere con la madre unitamente alle sorelle minori ed Per_2 le quali verranno affidate ad entrambi i genitori secondo il regime Per_3 dell'affido condiviso e continueranno a ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione e conserveranno con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
4. Il padre potrà vedere le minori due pomeriggi la settimana e i fine settimana alternati, e comunque ogni qual volta le minori lo richiederanno, compatibilmente con i loro impegni scolastici e con gli orari di lavoro del padre.
5. I genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, dovranno adottare sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per le figlie, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche,
l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, acquisto mezzo di trasporto ecc.
I genitori non sono autorizzati a pubblicare sui social immagini delle proprie figlie senza il previo consenso dell'altro genitore.
Limitatamente, invece, alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità separatamente.
Pag. 2 di 4 6. Il signor si obbliga a versare un contributo al mantenimento delle figlie Pt_2 nella misura di euro 400,00 mediante il versamento mensile di un assegno in favore della NO , entro il 5 di ogni mese. Parte_1
Detto assegno verrà rivalutato annualmente secondo gli indici di variazione
ISTAT.
7. Il signor si obbliga a versare in favore della moglie un assegno di Pt_2 mantenimento di € 100,00 entro il 5 di ogni mese.
Detto assegno verrà rivalutato annualmente secondo gli indici di variazione
ISTAT.
8. Il signor si farà carico del 50% delle spese straordinarie da sostenersi di Pt_2 volta in volta per le necessità delle figlie, quali:
a) Spese da documentare che non richiedono il preventivo accordo: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, interventi chirurgici indifferibili, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuale tramite SSN, spese protesiche, bollo e assicurazione per mezzi di trasporto.
b) Spese da documentare che richiedono il preventivo accordo: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università, ripetizioni, conservatorio e scuole formative, master e specializzazioni post universitarie, preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi, viaggi organizzati dalla scuola, viaggi studio o istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi di apprendimento, corsi attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze, acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto, patente di guida, attività sportiva agonistica comprensiva di attrezzatura, interventi chirurgici, spese odontoiatriche oculistiche e sanitarie non effettuate tramite
SSN, spese mediche di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alle figlie.
c) In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro genitore (a mezzo sms, email, fax, pec, racc. ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
9. Il signor si obbliga a trasferire la proprietà della sua quota pari al 50% Pt_2 del seguente bene immobile:
a) immobile adibito ad abitazione familiare sito in Quartucciu, Via Selargius 27/a distinto al NCEU al F. 9 mapp.li 5167 sub. 5.
Pag. 3 di 4 10. Il signor da atto che la proprietà del citato immobile è pervenuta in forza Pt_2 Per_ di compravendita a rogito del notaio del 07.05.2020 Rep. 5053, Raccolta
4888.
11. La NO si farà carico di pagare le rate del mutuo contratto per Pt_1
l'acquisto della casa.
12. Le parti dichiarano ai fini della piena attuazione degli impegni assunti che il presente trasferimento è esente da tasse e tributi ai sensi dell'art. 19 1.6.1987 n.
74 e della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
13. Il signor si obbliga altresì a consegnare copia dell'attestato di prestazione Pt_2 energetica prevista dalla vigente normativa al fine di rispettare la previsione di cui all'art. 6 comma 2 del D.lgs. n. 192/2005.
14. Il sig. si obbliga a stipulare nuovo contratto di conto corrente e a Pt_2 recedere dal rapporto di c/c comune alla NO Pt_1
15. Le parti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio e si impegnano a comunicare reciprocamente eventuali spostamenti e/o viaggi che vorranno compiere unitamente alle figlie minori sia in Sardegna che nel resto dell'Italia che all'estero.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 13/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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