CA
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 821/2023 del ruolo generale e promossa
DA
nato a [...], il [...] (c.f. ), e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2
dall'avv. Emanuele Perugini, come da mandato in calce all'atto di citazione di primo grado;
- appellante-
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore ( .i. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Ancona via Villafranca n. 4 presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
Luca Ricottilli, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Bertola, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellata- OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 200 del 4-6/3/2023 pronunciata dal Tribunale di Macerata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis ed in riforma della sentenza impugnata, ritenere ammissibile l'appello proposto dai Signori e Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n.230/2023, emessa in data 04/03/2023 Parte_2
a mai notificata ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione:
Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare per la ragioni esposte in narrativa l'indeterminatezza delle condizioni economiche applicate al contratto di apertura di credito per cui è
causa del 28/05/2007 e l'applicazione di interessi diversi e maggiori da quelli pattuiti e/o la mancata indicazione del TAE e conseguentemente la nullità parziale del contratto medesimo sotto tale profilo.
Per l'effetto voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare l'erroneità del saldo del conto corrente per cui è causa così come contabilizzato dalla banca convenuta con gli estratti conto allegati e da ultimo con la lettera di intimazione del 10/10/2017, e conseguentemente dichiarare l'insussistenza, e comunque l'inesigibilità del credito asseritamente contabilizzato dalla banca medesima, e quindi accertare e rideterminare il corretto saldo del rapporto di conto corrente per cui è causa e la conseguente erroneità di quello contabilizzato dalla banca convenuta alla data del 10/10/2017,
scomputando da tale importo la complessiva somma di Euro 221.914,38 pari alla differenza tra gli interessi addebitati e gli interessi ricalcolati al tasso TUB ex art. 117TUB, ovvero la diversa maggiore o minore somma che risulterà da detrarre all'esito dell'espletanda istruttoria.
Sempre nel merito, in via principale: accertare e dichiarare la nullità delle fidejussioni rilasciate dalla
Signora a garanzia del Signor in relazione ai rapporti contrattuali per Parte_2 Parte_1
cui è causa e ciò per i motivi indicati nella narrativa del presente atto e più specificatamente la decadenza dall'azione in relazione ai rapporti contrattuali ed alla relativa apertura di credito ex art. 1957 c.c..
Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: si insiste, pertanto, nella richiesta di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio contabile
Per l'appellata: Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione reiette, dato atto dell'intervenuta irrevocabilità dei capi della sentenza gravata non impugnati,
respingersi l'appello proposto da e nei confronti della sentenza n. Parte_3 Parte_2
200/2023 emessa dal Tribunale di Macerata, in persona del Giudice Unico dott. Quirino Caturano nel giudizio civile rubricato al n. 3032/2017 R.G., sentenza depositata il 6 marzo 2023 e,
conseguentemente, confermarla respingendo tutte le domande attrici, sia quelle di accertamento e dichiarative, sia quelle costitutive, a qualsivoglia titolo esse siano state proposte, sia quelle di condanna implicita, ove ritenute sussistenti, in quanto totalmente infondate in fatto e diritto e,
comunque, non provate.
Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , quale debitore principale, e Parte_1 Pt_2
, quale garante, hanno convenuto davanti al Tribunale di Macerata (già
[...] Controparte_2 [...]
già e prima ancora oggi Controparte_3 Controparte_4 Controparte_4
impugnando i seguenti rapporti intercorsi a far data dal 2007: Controparte_1
1- contratto di apertura di credito garantita in via ipotecaria (ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui all'art. 38 e seguenti del D.Lgs. 01/09/1983 n.385), stipulato con atto pubblico del
28/5/2007 ed appoggiato sul conto corrente ordinario n. 21472, le cui pattuizioni sono state modificate con due successivi atti pubblici del 13/6/2012 e del 22/7/2013, con i quali sono stati modificati sia i termini di scadenza, sia le condizioni economiche da applicare a detto rapporto. In relazione a tale rapporto gli attori hanno eccepito l'indeterminatezza e l'indeterminabilità delle condizioni economiche del finanziamento per la l'omessa indicazione del TAE;
l'erronea indicazione dell'aumento dello spread in sede di prima rinegoziazione delle condizioni dell'apertura di credito avvenuta con l'atto pubblico del 13/6/2012, a fronte della volontà delle parti di aumentare di 2 punti il precedente spread di 1,90%; l'invalida pattuizione del tasso di interesse (contenuta nell'art. 5 della rinegoziazione della apertura di credito per atto pubblico del 22/7/2013) nelle ipotesi di scadenza del rapporto, di risoluzione o recesso, tasso legato a quello previsto in assenza di fido nei documenti di sintesi comunicati periodicamente in attuazione dello ius variandi e pertanto da ritenere generico ed indeterminato al pari dei tassi c.d. “uso piazza;
l'illecita applicazione dal 1° trimetre 2010, in pretesa assenza di valida pattuizione, delle commissioni per scoperto e per accordato sul fido. Hanno quindi chiesto la rideterminazione del saldo del rapporto in esame escludendo gli importi illegittimamente addebitati e facendo applicazione degli interessi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB;
2- rapporto di mutuo fondiario, di originari Euro 210.000,00, stipulato con atto pubblico del
28/05/2007 (in regolare ammortamento alla data della citazione), in relazione al quale gli attori hanno lamentato la difformità fra il TAEG indicato in contratto (5,242%) rispetto a quello effettivamente praticato (5,421%), per effetto dell'inserimento fra i fattori di computo sia dell'imposta sostitutiva che della polizza assicurativa per i rischi gravanti sull'immobile, con conseguente nullità della clausola disciplinante il tasso d'interesse e applicabilità del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
3- rapporto di conto corrente bancario di corrispondenza n. 22548, acceso in data 17/07/2009, assistito dal 31/12/2012 da apertura di credito per euro 75.000,00, in relazione al quale gli attori hanno eccepito l'illegittima applicazione dell'anatocismo, in quanto pur essendo previsto a condizioni di reciprocità
presentava una sproporzionata differenza tra interesse passivo e attivo, e l'erronea indicazione del costo complessivo dell'apertura di credito del 21/12/2012, con conseguente richiesta di annullamento del contratto e diritto alla restituzione degli interessi ultra legali, della CMS, e delle spese addebitate;
4- fideiussioni specifiche rilasciate dalla nel contratto per atto pubblico di apertura di credito Pt_2
del 28/5/2007 e nel contratto per atto pubblico di mutuo fondiario del 28/5/2007, nonché con la fideiussione generica limitata concessa il 17/7/2009 fino alla concorrenza di € 90.000,00, garanzie da ritenere nulle o comunque non esigibili sulla base sia delle predette eccezioni ed allegazioni sollevate dal debitore principale, sia della pretesa decadenza dalle stesse ex art. 1957 cod. civ., sia della affermata natura fraudolenta o abusiva della escussione della garanzia personale, nonché per la dedotta assenza di correttezza da parte della banca per una insufficiente e/o assente informazione sullo stato degli affidamenti concessi al debitore principale.
Costituitasi ritualmente in giudizio, la convenuta ha instato per il rigetto di tutte le domande CP_2
svolte nei suoi confronti.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Macerata ha rigettato tutte le domande proposte con condanna degli attori al rimborso in favore della convenuta delle spese di lite. CP_2
In particolare, il primo giudice:
in relazione al contratto di apertura di credito stipulato con atto pubblico del 28/5/2007, ha rigettato l'eccezione di indeterminatezza e indeterminabilità del tasso di interesse per la mancata indicazione del TAE, rilevando che detto contratto è integrato e si fonde con il contratto di conto corrente ordinario cui accede e che è allegato all'atto pubblico, nel quale vi è specifica indicazione del TAE, e che nell'atto modificativo del 13/6/2012 su richiesta del mutuatario, questi ha provveduto al riconoscimento del debito (art. 1);
in relazione al medesimo contratto ha rigettato l'eccezione di erronea applicazione del tasso di interesse alla luce sia della intervenuta pattuizione della clausola relativa allo ius variandi, tanto nel contratto di conto corrente n.21472, quanto negli atti modificativi del 2012 e del 2013, sia del fatto per cui “… con pattuizione del 13 giugno 2012, in occasione della proroga anelata e ottenuta dal
correntista, lo spread è stato portato convenzionalmente a 5,00 punti” e nel “secondo atto
modificativo, il valore dello spread ascende a 6,00 punti”;
ancora con riferimento al predetto contratto ha rigettato l'eccezione di indeterminatezza del tasso di interesse su rilievo che “l'art. 5 del “Secondo atto modificativo”, il quale opera un rinvio espresso
al tasso “previsto nei documenti di sintesi allegati agli estratti conto periodici”, sicché il contratto consentiva l'individuazione dei “dati ed il criterio di calcolo”;
ha, infine, rigettato l'eccezione relativa all'applicazione di commissioni non previste nel contratto de
quo, richiamando testualmente il contratto di c/c n. 21472, l'art.
3.3 del primo contratto modificativo del 2012 e l'art.
3.2 del secondo atto modificativo del 2013 ed ha rilevato che gli attori in relazione al predetto contratto di c/c non hanno dedotto nulla in relazione alla pratica anatocistica e nessun rilievo è stato a riguardo svolto dal perito degli attori;
in relazione al contratto di conto corrente n. 22548, ha rigettato l'eccezione di nullità della clausola anatocistica, risultando la stessa stipulata a condizione di reciprocità, circostanza questa che rendeva del tutto irrilevante la rilevata sproporzione tra gli interessi attivi e quelli passivi;
sempre con riferimento al sopra indicato rapporto di conto corrente, ha rigettato l'eccezione di erronea indicazione del costo complessivo dell'apertura di credito del 21/12/2012, rilevando che dalla documentazione in atti emerge che “risultano chiaramente riportate tutte le relative voci”;
in relazione al contratto di mutuo fondiario, ha rigettato l'eccezione nullità della clausola di previsione degli interessi per la difformità tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivo, aderendo alla giurisprudenza per cui l'eventuale omissione o la divergenza dell'indicatore non importa Pt_4
la nullità del contratto ai sensi del sesto comma dell'art. 117 TUB;
quanto ai contratti di fideiussione dedotti in giudizio ha rigettato l'eccezione di intervenuta decadenza sia alla luce dell'art. 14 bis del contratto di apertura di credito del 28/5/2007, sia a quella contenuta nelle pagine 2 e 3 del contratto di mutuo fondiario del 28/5/2007, sia della clausola n. 6 contenuta nel contratto di fideiussione generica limitata del 17/7/2009, che contiene una chiara previsione di escussione a semplice richiesta scritta;
infine, ha rigettato l'eccezione di exceptio doli sollevata dalla fideiubente in considerazione della sussistenza del credito vantato dalla Banca e del fatto che ella aveva beneficiato del ritardo con il quale la banca aveva agito nei suoi confronti.
Gli originari attori hanno proposto appello, impugnando: 1) il capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di nullità delle fideiussioni o comunque di inesigibilità dei crediti per l'inutile decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c.; 2) il capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di nullità della clausola di determinazione degli interessi contenuta nel contratto di apertura di credito del 28/5/2007,
per la mancata indicazione del TAE;
3) il capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione relativa all'applicazione di interessi in misura superiore a quella pattuita in relazione al medesimo contratto di apertura di credito per l'errata individuazione dello spraed sul quale applicare la maggiorazione di
2,00 punti percentuali prevista nel contratto modificativo del 13/6/2012. Hanno pertanto concluso come in epigrafe.
La appellata ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. CP_2
Tenuto conto dei motivi di impugnazione come sopra sinteticamente richiamati, in via preliminare questa Corte deve dare atto del passaggio in giudicato dei seguenti capi della impugnata sentenza:
quelli che hanno rigettato tutte le eccezioni svolte in relazione al contratto di c/c n. 22548;
quello che ha rigettato l'eccezione di nullità della clausola di previsione degli interessi contenuta nel contratto di mutuo fondiario del 28/5/2007 per la difformità tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivo;
quelli che in relazione al contratto di apertura di credito hanno rigettato l'eccezione di applicazione di commissioni non previste e quella relativa all'anatocismo nel contratto di c/c bancario n. 21472 in relazione alla pretesa mancanza in esso di evidenza del TAE;
quello che ha rigettato l'exceptio doli sollevata dalla Pt_2
Il primo motivo di impugnazione, con il quale gli appellanti reiterano la domanda di accertamento di nullità delle fideiussioni dedotte in giudizio e quella di inefficacia delle stesse per l'inutile decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c., appare meritevole di accoglimento per le ragioni e nei limiti di cui in prosieguo.
A riguardo occorre innanzitutto precisare che l'impugnazione in parola non può ritenersi sollevata in relazione alla sola fideiussione generica limitata rilasciata dalla in data 17/7/2009, ma Pt_2
riguarda anche le ulteriori garanzie personali specifiche rilasciate dalla predetta fideiubente in relazione al contratto di apertura di credito e al mutuo fondiario entrambi del 28/5/2008. Ed infatti,
se è vero che nell'atto di citazione in appello è riportato il passo della sentenza riferibile alla sola fideiussione generica, è anche vero che nel passaggio immediatamente successivo gli appellanti hanno testualmente chiesto che venisse accertata “la nullità delle fidejussioni rilasciate dalla garante e ciò anche in ordine alla eccepita decadenza dell'istituto di credito da qualsivoglia Parte_2
azione nei confronti della medesima e, pertanto, l'estinzione dell'obbligazione essendo decorso
inutilmente il termine di cui all'art. 1957 c.c.”.
In secondo luogo, occorre rilevare che nell'atto di citazione di primo grado l'odierna parte appellante si è limitata a dedurre la nullità ex art. 1941 c.c. delle garanzie prestate dalla quale Pt_2
conseguenza della invalidità ed inefficacia dei rapporti giudici con il debitore principale,
l'inesigibilità dei “presunti crediti” vantati dalla appellata in applicazione del disposto di cui CP_2
all'art. 1945 c.c. e l'intervenuta decadenza della medesima per il mancato rispetto del termine CP_2
di cui all'art. 1957 c.c..
Con le successive memorie ex art. 183 (primo e terzo termine) c.p.c. l'odierna parte appellante ha sostenuto la nullità delle garanzie prestate in quanto contenenti clausole conformi al modello ABI
sanzionato dalla Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust e dichiarato parzialmente nullo dalla Suprema Corte.
Il Tribunale si è limitato a rigettare le domande di inesigibilità delle garanzie prestate dalla Pt_2
rilevando, quanto alle fideiussioni specifiche rilasciate negli atti pubblici di apertura di credito e di mutuo fondiario, che detti contratti contenevano entrambi la clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. e, quanto alla fideiussione generica limitata del 17/7/2009, che il termine di sei mesi risultava rispettato, contenendo questa l'espressa previsione di escussione a semplice richiesta scritta.
Alla luce dei rilievi che precedono, se pure la decisione impugnata deve essere interpretata come rigetto implicito della domanda di nullità delle ricordate garanzie (in quanto l'accoglimento della stessa, costituente il necessario antecedente logico giuridico, si porrebbe in contrasto con le decisioni di esigibilità adottate sul punto), detto rigetto non può che essere limitato ai profili di nullità
specificamente dedotti in giudizio e sui quali le parti hanno potuto esercitare il proprio diritto di difesa.
La domanda di nullità delle garanzie de quibus per violazione degli artt. 33 e 36 codice del consumo,
contrariamente a quanto ritenuto dalla appellata, non appare quindi coperta dal giudicato e può CP_2 essere scrutinata dal Collegio trattandosi di questione rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado e del giudizio.
Assumono gli appellanti che alle clausole di deroga al limite temporale previsto nell'art. 1957 c.c.
risulterebbe applicabile la presunzione di vessatorietà di cui agli artt. 33 e 36 Codice del Consumo e rilevano che l'appellata non ha provato (ma neanche in radice allegato) che le clausole de CP_2
quibus siano state oggetto di una specifica trattativa tra le parti, prova questa necessaria anche in relazione alle fideiussioni contenute negli atti pubblici.
In punto di fatto, risulta assolutamente pacifico tra le parti che la riveste la qualifica di Pt_2
consumatrice, qualifica espressamente riconosciuta, sia negli atti pubblici che nel contratto di conto corrente ordinario n. 22548, anche all'appellante debitore principale . Parte_1
In punto di diritto, questa Corte deve evidenziare che i giudici di legittimità con ordinanza n. 27558
del 28/9/2023 hanno ritenuto (sia pure in fattispecie disciplinata dall'art. 1469 bis c.c.) che la deroga apposta al primo comma dell'art. 1957 c.c., nel prolungare il termine entro il quale la Banca può agire nei confronti non solo del debitore principale, ma anche del fideiussore, ed entro il quale quest'ultimo rimane obbligato, “si appalesa … senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una
disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di
cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione
nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie
tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione
dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del
consumo (d. lgs 6 settembre 2005, n. 206) (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288;
Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890).
Disciplina che, come questa Corte, ha già avuto più volte modo di sottolineare si affianca a quella -
altra e diversa ma concorrente- ex artt. 1341, 2° co., 1342 c.c. in tema di clausole onerose nelle
condizioni generali di contratto, relativa a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in
base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 20/3/2010, n. 6802). La disciplina di tutela
del consumatore posta dal d.lgs. n. 206 del 2005 - c.d. Codice del consumo- (e già agli artt. 1469 bis
ss. c.c.), che può invero riguardare anche il singolo rapporto, è funzionalmente volta a tutelare il
consumatore a fronte della unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da
parte del professionista, quale possibile fonte di abuso, sostanziantesi nella preclusione per il
consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, nella sua fondamentale
espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto. Con
conseguente alterazione, su un piano non già solamente economico, della posizione paritaria delle
parti contrattuali idoneo a ridondare, mediante l'imposizione del regolamento negoziale
unilateralmente predisposto, sul piano dell'abusivo assoggettamento di una di esse (l'aderente) al
potere (anche solo di mero fatto) dell'altra (il predisponente) (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262)”.
La clausola di deroga al termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. deve quindi ritenersi vessatoria ove si tratti di contratto concluso tra un consumatore ed un professionista, in ossequio al disposto di cui all'art. 33 codice del consumo, sia nell'ipotesi in cui risulti inserita in moduli e formulari sia nel caso in cui sia stata inserita nel regolamento negoziale di un singolo rapporto. Già da tempo (cfr.
Cass. n. 6802 del 20/3/2010; n. 24262 del 26/9/2008; n. 4140 del 14/2/2024), infatti, la Suprema Corte
ha avuto modo di affermare che “la disciplina di tutela del consumatore prevista dal d.lgs. n. 206 del
2005 -c.d. Codice del consumo …prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura
della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di
moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto
singolarmente predisposto”.
Ciò posto, occorre tuttavia evidenziare che il quinto comma dell'art. 34 del codice del consumo stabilisce una presunzione di vessatorietà delle clausole contenenti “un significativo squilibrio dei
diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” con esclusivo riferimento al “contratto concluso
mediante sottoscrizione di moduli e formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme
determinati rapporti contrattuali” e solo con riferimento a tale fattispecie la disposizione in commento pone a carico del professionista l'onere di provare “che la clausola, o gli elementi di
clausola, malgrado siano stati unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa
con il consumatore”. E proprio in relazione all'applicazione del comma in esame la Suprema Corte
ha avuto modo di precisare che “il consumatore che agisca in giudizio ha l'onere di allegare e provare
che il contratto è stato predisposto dal “professionista” e che le clausole costituenti il contratto
corrispondono a quelle vessatorie di cui all'art. 33, comma 2, del citato d.lgs., spettando viceversa
al “professionista” superare tale presunzione, dando prova che le singola clausola contrattuale sia
stata oggetto di specifica trattativa ex art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 caratterizzata dagli
indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività” (cfr. Cass. n. 24262 del 26/9/2008; n.
4140 del 14/2/2024). L'eccezione di nullità deve quindi essere formulata nel rispetto della specifica allegazione della avvenuta predisposizione da parte del professionista delle clausole “vessatorie”,
allegazione che deve necessariamente essere svolta entro il primo termine fissato dall'art. 183 c.p.c.
al fine di consentire alla controparte di controdedurre specificamente sul punto e di articolare le richieste istruttorie necessarie a superare la presunzione prevista dal quinto comma dell'art. 34 codice del consumo.
Nel caso di specie, non solo l'eccezione è stata sollevata in relazione a due fideiussioni specifiche contenute in atti notarili e quindi estranee alla disciplina dei contratti redatti con moduli o formulari
(in relazione ai quali soli, come detto, il quinto comma dell'art. 34 prevede una presunzione di vessatorietà), con conseguente applicabilità a riguardo dell'ordinario regime di allegazione e prova gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c. sugli odierni appellanti, che intendono far valere la nullità; ma è
stata svolta per tutte e tre le garanzie dedotte in giudizio per la prima volta solo nella comparsa conclusionale depositata nel presente giudizio di appello, senza che nei termini di cui all'art. 183
c.p.c. sia stata allegata la circostanza di fatto della avvenuta predisposizione unilaterale della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. in assenza di trattativa. Detta condotta processuale, da un lato, si configura in aperta violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa (avendo precluso in radice il potere dell'appellata non solo di controdedurre sul punto, ma soprattutto di articolare mezzi CP_2 istruttori finalizzati a provare l'avvenuta trattiva con caratteri di “individualità, serietà, effettività”
della disposta deroga all'art. 1957 c.c.), dall'altro preclude l'esame in concreto dell'eccezione di cui si discute in applicazione del principio di diritto, per cui le “nullità negoziali che non siano state
rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione,
a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti” (cfr. da ultimo
Cass. ord. n. 20713 del 17/2023).
L'eccezione di nullità della clausola di previsione della deroga ai limiti temporali previsti dall'art. 1957 c.c., contenuta peraltro nelle sole garanzie specifiche, deve pertanto essere rigettata.
Reiterano in secondo luogo gli appellanti l'eccezione di intervenuta decadenza dalle garanzie prestate per avere la Banca agito oltre il termine semestrale previsto dal ricordato art. 1957 c.c..
Essi assumono che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, le richieste di pagamento stragiudiziale sarebbero irrilevanti ai fini della verifica del rispetto del termine decadenziale previsto dalla citata disposizione in forza del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 25197 del 24/08/2023.
La ribadita validità della deroga all'art. 1957 c.c. contenuta negli atti pubblici di apertura di credito e di mutuo, posta dal primo giudice a fondamento del rigetto dell'eccezione in esame, impone il rigetto della medesima, limitatamente alle fideiussioni formalizzate nei suddetti atti pubblici, anche in questa sede.
Quanto invece alla fideiussione generica limitata del 17/7/2009, in relazione alla quale il Tribunale
ha rigettato l'eccezione di decadenza ritenendo il termine semestrale rispettato in considerazione della clausola n. 6, ivi contenuta (che prevede l'escussione della garanzia a semplice richiesta scritta),
questa Corte deve innanzitutto rilevare che il precedente invocato dagli appellanti è del tutto inconferente al caso di specie, avendo ad oggetto una controversia relativa al pagamento delle prestazioni professionali da parte di un avvocato, nella quale non veniva dedotta l'esistenza di una clausola avente analogo tenore rispetto a quella posta dal Tribunale a fondamento della decisione qui impugnata. Tuttavia, l'esame del contratto di garanzia rilasciata dalla il 17/7/2009 non consente Pt_2
l'applicazione al caso di specie del sopra citato art.
6. L'art. 13 del contratto, richiamato anche tra le
“Principali condizioni contrattuali”, prevede infatti testualmente che “Alla fideiussione prestata da
un soggetto che riveste la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 d.lgs 206/2005 in favore di un
soggetto che rivesta la medesima qualità -fatto salvo specifico accordo con il fideiussore stesso- non
si applica quanto previsto dall'art. 6 comma 1 e 4 e dall'art. 12”. Orbene, risultando pacifico e comunque documentato in atti che entrambi gli appellanti coniugi rivestivano la qualifica di consumatori, il primo comma dell'art. 6 (che prevede appunto l'escussione della garanzia a semplice richiesta scritta) non è applicabile alla garanzia in esame, con conseguente necessità per la al CP_2
fine di evitare la decadenza, di proporre necessariamente le proprie istanze in via giudiziale di cognizione o di esecuzione. Né in senso contrario l'appellata che ne era onerata avendo CP_2
invocato l'operatività della clausola in questione, ha allegato e provato l'esistenza di uno specifico accordo con la fideiubente circa la sua applicazione.
In parziale modifica della sentenza impugnata, deve pertanto essere dichiarata Controparte_1
decaduta dal diritto di escutere la garanzia generica limitata rilasciata da in data Parte_2
17/7/2009 per l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 1957 c.c..
Non meritevole di accoglimento è il secondo motivo di impugnazione con il quale gli appellanti lamentano l'erroneità del capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di nullità della clausola di determinazione degli interessi contenuta nel contratto di apertura di credito del 28/5/2007,
per la mancata indicazione del TAE, ritenendo detto contratto integrato con le previsioni contenute nel contratto di conto corrente n. 21472 in quanto non solo richiamato espressamente, ma anche intimamente collegato ad esso.
Affermano sul punto gli appellanti che “l'indicazione di uno specifico TAE applicabile al rapporto
di conto corrente, nulla incide in ordine alla determinabilità e determinatezza del TAE relativo alla
suddetta apertura di credito, trattandosi incontrovertibilmente di distinti ed autonomi rapporti
contrattuali. A ciò aggiungasi che il TAE applicabile al contratto di apertura di credito non può essere ricavato, neppure per analogia, da quello applicabile al rapporto di conto corrente, con la
logica conseguenza della impossibilità di determinare con esattezza il TAE applicabile al contratto
di apertura di credito, che, giova ripeterlo, non reca alcuna autonoma quantificazione del TAE ad
essa applicabile”.
I rilievi non appaiono condivisibili.
In punto di diritto occorre rilevare come la Suprema Corte abbia precisato che “Nella prassi bancaria,
a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il "conto anticipi" può costituire
un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente,
ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti
dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti
concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. … (cfr.
Cass. n. 14321 del 05/05/2022) e dall'altro in più occasioni (cfr. da ultimo Cass. sent. 27836 del
22/11/2017; ord. n. 926 del 13/01/2022) ribadito che “in materia di disciplina della forma dei
contratti bancari, l'art. 3, comma 3, della legge n. 154 del 1992 e, successivamente, l'art. 117, comma
2, del t.u.l.b., nella parte in cui dispongono che il C.I.C.R. può prevedere che particolari contratti,
per motivate ragioni tecniche, possono essere stipulati in forma diversa da quella scritta,
attribuiscono a detto Comitato interministeriale il potere -da questo conferito alla Banca d'Italia - di
emanare disposizioni che integrano la legge e, nei limiti dalla stessa consentiti, possono derogarvi e
che, perciò, costituiscono norme di rango secondario, la cui legittimità non è esclusa dalla mancata
indicazione delle motivate ragioni tecniche della deroga, dovendo l'onere della motivazione ritenersi
adempiuto mediante l'indicazione del tipo di contratto e la precisazione che esso deve riferirsi ad
operazioni e servizi già individuati e disciplinati in contratti stipulati per iscritto. (Nella specie, la
S.C. ha ritenuto legittime le disposizioni (…) in forza delle quali il contratto di apertura di credito,
qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non
deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto, a pena di nullità) (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 14470
del 2005)”. Ha tuttavia precisato che “tale principio deve essere correttamente inteso perché, com'è stato precisato, anche successivamente da questa stessa sezione, «l'intento di agevolare "particolari
modalità della contrattazione" non (può) comportare – in una equilibrata visione degli interessi in
campo (...) - una "radicale" soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della
stessa che, in particolare, salvaguardi (..) la necessaria indicazione delle condizioni economiche del
contratto ospitato» (Cass. Sez. 1, sent. n. 9068 del 2017; e si veda altresì Cass. Sez. 1 -, Sentenza n.
7763 del 2017 ...)”. L'attenuazione della necessaria forma scritta richiede pertanto che il contratto di conto corrente già preveda esplicitamente e disciplini analiticamente il successivo contratto di apertura di credito (cfr. anche Cass. sent. n. 7763 del 27/03/2017).
Nel caso di specie, dall'esame dell'atto pubblico di apertura di credito ipotecaria in data 28/5/2007 e dei suoi allegati (nel fascicolo di parte appellante sub 1) emerge con evidenza la natura unitaria del rapporto de quo rispetto a quello di conto corrente stipulato nella stessa data. L'art. 2 prevede, infatti,
che “per gli ulteriori oneri e condizioni economiche applicabili al correntista in dipendenza del
presente finanziamento … le prati rimandano espressamente al contratto di conto corrente allegato
e al foglio informativo, tempo per tempo vigente …”. Dall'esame del coevo contratto di conto corrente emerge, inoltre, che lo stesso contiene la regolamentazione anche del contratto di finanziamento sia dal punto di vista normativo che economico, sicché correttamente il primo giudice ha ritenuto assolto l'obbligo di trasparenza posto a carico della appellata mediante riferimento all'indicazione del CP_2
TAE contenuto nel contratto di conto corrente di corrispondenza richiamato dal contratto di apertura di credito ipotecario per espressa volontà delle parti.
Le conclusioni raggiunte impongono il rigetto del motivo in esame.
Non meritevole di accoglimento è anche il terzo motivo di impugnazione con il quale gli appellanti lamentano l'erroneità del capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione relativa all'applicazione di interessi in misura superiore a quella pattuita in relazione al medesimo contratto di apertura di credito per l'errata individuazione dello spraed sul quale applicare la maggiorazione di
2,00 punti percentuali prevista nel contratto modificativo del 13/6/2012.
Ribadiscono in questa sede gli appellanti i seguenti rilievi: che “il tasso previsto nel contratto di apertura di credito del 28.05.2007 era pari alla media mensile
dell'Euribor maggiorato di 1,90 punti”;
che “Con il successivo atto modificativo del 13.06.2012, la banca concedeva una proroga alla
scadenza del finanziamento”;
che “Con tale proroga le parti si accordavano per un aumento dello spread di 2 punti in luogo
dell'originaria maggiorazione di 1,90, come sopra indicata, ma nell'atto veniva erroneamente
indicato che lo spread precedente era di 3 invece che di 1,90 punti, indicando così il nuovo spread
in punti 5 in luogo di 3,90”.
La ricostruzione qui riproposta non è condivisibile non tenendo conto dei plurimi elementi già
evidenziati dal primo giudice a fondamento del rigetto dell'eccezione in esame.
L'art. 3 del contratto di apertura di credito dispone che “il correntista e il fideiussore prendono atto
e consentono espressamente con la sottoscrizione del presente atto che la si riserva la facoltà CP_2
di variare unilateralmente le presenti pattuizioni contrattuali ed economiche al ricorrere di un
giustificato motivo. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla mediante CP_2
lettera semplice anche inserita nell'estratto conto relativo al conto corrente collegato nel rispetto di
quanto previsto dagli artt. 118 d,lgs 1/9/1993 n. 385 e dalle relative disposizioni di attuazione”. L'art. 13 delle condizioni generali del contratto di conto corrente disciplina a sua volta in maniera del tutto sovrapponibile l'esercizio dello ius variandi.
Dagli estratti conto prodotti dagli stessi appellanti emerge inoltre che la si è avvalsa di detta CP_2
facoltà sin dal 30/6/2010, elevando lo spraed a 2,40 punti percentuali, e che alla data del 31/12/2011
(riferimento temporale per la modifica di cui al contratto 30/6/2012), lo spread era pari a 3,00 punti
(cfr. documento di sintesi e proposta di modifica unilaterale del contratto di cui all'estratto periodico a tale data sub doc. n.
6.22 nel fascicolo della . CP_2
Infine, una interpretazione letterale e sistematica del contratto modificativo del 13/6/2012 consente di affermare che la volontà delle parti consacrata nel contratto modificativo del 13/6/2012 era quello di elevare lo spraed a 5 punti percentuali a fronte della concessione di una seconda proroga per la restituzione del finanziamento fino al 30/6/2013. Si legge, infatti, nelle premesse dell'atto che “la
si è dichiarata disponibile ad aderire alla suddetta richiesta (di proroga ndr) previo aumento CP_2
della spraed da applicare sul parametro Euribor tre mesi lettera …da 3,000 (tre virgola zero zero
zero) punti nominali annui a 5,000 (cinque virgola zero zero zero) punti nominali annui” e all'art. 3
che “Le parti … pattuiscono che -a parziale modifica di quanto stabilito nel contratto citato in
premessa e nelle successive variazione intervenute- a far tempo dalla data odierna il finanziamento
sarà regolato al tasso debitore annuo nominale variabile pari alla media mensile dell'Euribor lettera
tre mesi relativa al mese precedente …maggiorato di 5,000 … punti Attualmente il tasso così
determinato risulta pari al 5,689 (cinque virgola seicentottantanove) annuo nominabile”.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto anche del motivo in esame.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere poste a carico di parti appellanti e liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 200 del 4-6/3/2023 pronunciata dal Tribunale di Macerata, così decide nel contraddittorio delle parti:
in parziale accoglimento dell'appello e in parziale modifica della sentenza impugnata, che per il resto conferma, dichiara decaduta dal diritto di escutere la fideiussione generica Controparte_1
limitata rilasciata da il 17/7/2009; Parte_2
condanna gli appellanti al rimborso in favore dell'appellata delle spese di lite, liquidate nella misura di € 10.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio in data 21/1/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco