Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 03/04/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2417/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 28/10/2024, da:
C.F. , nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
residente a[...]
e
C.F. , nato a [...] il [...], e Parte_2 C.F._2
residente ad RO (NO) alla Via XXIV Maggio n.
entrambi rappresentati ed assistiti dall'Avv. Anna Margherita Armandola del foro di Verbania, (c.f.
– fax: 0322.248811 – indirizzo pec: con C.F._3 Email_1
studio in RO (NO), C.so Repubblica 34, presso la quale sono anche elettivamente domiciliati giuste deleghe in atti
RICORRENTI
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, con tutti gli arredi che la compongono resterà Per_ assegnata alla sig.ra ove vivrà con le figlie minori e . Parte_1 Per_1
3. Le figlie minori, saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella casa famigliare e con diritto del padre di vederle a week end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera entro le 21.30, oltre ad un giorno alla settimana dall'uscita di scuola con riaccompagno la sera stessa entro le 21.30 quando il padre le avrà con sé per il week end, da decidersi concordemente tra i genitori ed in virtù delle esigenze scolastiche e sportive delle minori, e due giorni alla settimana dall'uscita di scuola con riaccompagno la sera stessa entro le 21.30 quando il padre non le avrà con sé per il week end, sempre da decidersi concordemente tra i genitori ed in virtù delle esigenze scolastiche e sportive delle minori;
Per_ Per quanto attiene - vista la tenera età - il pernotto con il padre avverrà in maniera graduale
e pertanto per i prossimi due anni - fatto salvo che la minore non lo richieda spontaneamente ed espressamente - sarà limitato unicamente alla notte tra il venerdì e il sabato nei week end. Sempre Per_ in relazione alla figlia il padre, durante il periodo scolastico quando la stessa starà con la madre, passerà a prenderla la presso la casa coniugale entro le ore 7.30 per accompagnarla a scuola entro le ore 9.00;
Per le vacanze di Natale le minori trascorreranno, in modo alternato, con un genitore la Vigilia di
Natale o il giorno di Natale e il giorno di Capodanno o il primo dell'anno; ad ogni genitore verrà, comunque, garantito, per il tradizionale scambio dei doni, uno spazio di incontro con le figlie, individuato o nella Vigilia di Natale oppure nel giorno di Natale. I genitori si accorderanno direttamente tra loro, di anno in anno, in merito al periodo natalizio di relativa spettanza ed al giorno
(Vigilia o Natale) riservato al genitore non collocatario, in quella settimana.
Alternate saranno anche le festività di Pasqua e del Lunedì dell'GE (trascorse con il genitore che non detiene le minori per il giorno di Natale) ed eventuali festività infrasettimanali.
Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con le minori 15 giorni anche non consecutivi, da concordare reciprocamente entro il 31 maggio.
I genitori concordemente al fine di preservare l'integrità psico-fisica delle figlie minori, già provate dalla presente separazione, eviteranno a far data dalla firma del presente ricorso e per un periodo dei sei mesi successivi, che queste vengano messe in relazione con eventuali nuovi partner di entrambi e all'uopo qualora il genitore non collocatario non potesse attendere a quanto sopra, non avrà per tale periodo l'opportunità del pernotto con le minori, che verranno riportate a casa dalla madre anche nei week end di sua spettanza. Si specifica che nel periodo dei su indicati mesi 6 i week end di spettanza del genitore non collocatario saranno limitati al sabato ed alla domenica escludendo solo per tale periodo il venerdì;
Per_ 4. Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie minorenni e versando alla moglie la Per_1 somma mensile di € 150,00 ciascuna e quindi € 300,00 in totale e ciò sino alla avvenuta vendita dell'immobile di Massa Marittima di esclusiva proprietà del sig. Pt_2
Una volta venduto tale immobile - con impegno immediato del sig. di comunicarlo alla Pt_2
sig.ra - la somma mensile da versarsi per il mantenimento delle figlie aumenterà ad € Parte_1
250,00 ciascuna e quindi € 500,00. Le somme di cui sopra saranno rivalutate annualmente ai fini
oltre al 50% delle spese extra assegno documentate come individuate e regolate dal Parte_3
Protocollo d'intesa in essere presso il Tribunale di Torino, che qui si allega a costituire parte integrante e sostanziale dell'accordo. Specificatamente, ai sensi dell'art. 5, sono voci di spese extra assegno:
"spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:”
tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata: c) gite scolastiche senza pernottamento: d) abbonamento trasporto pubblico.
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati: b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso: c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero c lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria.
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) corso per attività extrascolastica (sportive o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente.
Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e. ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno: b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore: c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio,
Spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori, altresi, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta cio dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte'
5. L'Assegno Unico sarà percepito al 100% dalla madre;
6. Si specifica che il costo della mensa di entrambe le figlie e dei corsi di nuoto, che avverranno mediante lezioni collettive sarà suddiviso al 60% a carico del padre ed il 40% a carico della madre.
7. Gli animali domestici costituiti da 3 gatti (Arturo di razza Maine Coon - Blu di razza Ragdoll -
EB meticcio) saranno affidati alla sigra e resteranno presso la residenza coniugale, Parte_1
mentre il cane di razza Australian RD (Mia), sarà affidata al sig. che la porterà con Pt_2
sé presso la nuova residenza, unitamente a tutti i documenti.
Ognuno sopporterà in via diretta i costi relativi al mantenimento dei detti animali a lui affidati.
8. 11 sig. è autorizzato ad utilizzare un box e la cantina presenti presso la casa coniugale Pt_2
di RO (NO) Via XXIV Maggio n. 11, al fine di ricoverarvi i propri beni personali
9. Il Sig. previo accordo con la Sig.ra potrà recarsi presso la casa familiare Pt_2 Parte_1
per prelevare i propri effetti personali attualmente ancora presenti presso la casa coniugale.
10. 1 coniugi si impegnano a porre in vendita la casa coniugale di RO (NO) trascorsi due anni dal deposito del presente ricorso
11. Per quanto non previsto ai punti che precedono, i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti.
12. I coniugi dichiarano di aver compiutamente regolato i rispetti rapporti economici derivanti dal matrimonio e di non avere più nulla e pretendere l'uno dall'altro per tale ragione.
13. I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio per sé e per le figlie minori.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 28/10/2024, e chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in data 26/06/2010 in Porto Venere (SP). Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicché, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Giudice Delegato Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico
Ministero.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma.
Si dà atto che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
inoltre, gli animali domestici costituiti da 3 gatti (Arturo di razza Maine Coon - Blu di razza Ragdoll - EB meticcio) saranno affidati a e resteranno presso la residenza coniugale, mentre il cane Parte_1
di razza Australian RD (Mia), sarà affidata a che la porterà con sé presso Parte_2
la nuova residenza, unitamente a tutti i documenti. Ognuno sopporterà in via diretta i costi relativi al mantenimento dei detti animali a lui affidati;
Si dà, inoltre, atto che, previo accordo tra i coniugi, potrà utilizzare un box e la Parte_2
cantina presenti presso la casa coniugale di RO (NO) Via XXIV Maggio n. 11, al fine di ricoverarvi i propri beni personali e potrà recarsi presso la casa familiare per prelevare i propri effetti personali attualmente ancora presenti presso la casa coniugale;
va dato atto che i coniugi si impegnano a porre in vendita la casa coniugale di RO (NO) trascorsi due anni dal deposito del presente ricorso;
si dà, altresì, atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e di aver compiutamente regolato i rispetti rapporti economici derivanti dal matrimonio e di non avere più nulla e pretendere l'uno dall'altro per tale ragione.
Si dà atto che i genitori concordemente, al fine di preservare l'integrità psico-fisica delle figlie minori, già provate dalla presente separazione, eviteranno a far data dalla firma del presente ricorso e per un periodo dei sei mesi successivi, che queste vengano messe in relazione con eventuali nuovi partner di entrambi;
qualora il genitore non collocatario non potesse attendere a quanto sopra, non avrà per tale periodo l'opportunità del pernotto con le minori, che verranno riportate a casa dalla madre anche nei week end di sua spettanza. Si specifica che nel periodo dei su indicati mesi 6 i week end di spettanza del genitore non collocatario saranno limitati al sabato ed alla domenica escludendo solo per tale periodo il venerdì;
si dà atto, infine, che i coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio per sé e per le figlie minori.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e appaiano rispondenti all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti in Parte_1 Parte_2
matrimonio in data 26/06/2010 in Porto Venere (SP).
assegna la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, con tutti gli arredi che la compongono, in uso a Parte_1
affida le figlie minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
dà facoltà al padre di poter vedere e stare con le figlie a weekend alternati: quando il padre le avrà con sé per il week end (da decidersi concordemente tra i genitori ed in virtù delle esigenze scolastiche e sportive delle minori), le minori staranno con il padre dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera entro le 21.30, oltre ad un giorno alla settimana dall'uscita di scuola, riaccompagnandole la sera stessa entro le 21.30; quando il padre non le avrà con sé per il week end (sempre da decidersi concordemente tra i genitori ed in virtù delle esigenze scolastiche e sportive delle minori), le minori staranno con il padre due giorni alla settimana dall'uscita di scuola, riaccompagnandole la sera stessa entro le 21.30;
Per quanto attiene - vista la tenera età - il pernotto con il padre avverrà in maniera graduale e Per_2
pertanto per i prossimi due anni - fatto salvo che la minore non lo richieda spontaneamente ed espressamente - sarà limitato unicamente alla notte tra il venerdì e il sabato nei week end. Sempre in relazione alla figlia il padre, durante il periodo scolastico quando la stessa starà con la madre, Per_2
passerà a prenderla la presso la casa coniugale entro le ore 7.30 per accompagnarla a scuola entro le ore 9.00;
Per le vacanze di Natale le minori trascorreranno, in modo alternato, con un genitore la Vigilia di
Natale o il giorno di Natale e il giorno di Capodanno o il primo dell'anno; ad ogni genitore verrà, comunque, garantito, per il tradizionale scambio dei doni, uno spazio di incontro con le figlie, individuato o nella Vigilia di Natale oppure nel giorno di Natale. I genitori si accorderanno direttamente tra loro, di anno in anno, in merito al periodo natalizio di relativa spettanza ed al giorno
(Vigilia o Natale) riservato al genitore non collocatario, in quella settimana. Alternate saranno anche le festività di Pasqua e del Lunedì dell'GE (trascorse con il genitore che non detiene le minori per il giorno di Natale) ed eventuali festività infrasettimanali. Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con le minori 15 giorni anche non consecutivi, da concordare reciprocamente entro il 31 maggio;
pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, quale contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile di € 150,00 ciascuna e quindi € 300,00 in totale e ciò sino alla avvenuta vendita dell'immobile di Massa Marittima di esclusiva proprietà di somma da Parte_2
annualmente rivalutarsi in base agli indici una volta venduto tale immobile - con impegno Pt_3
immediato di di comunicarlo a la somma mensile da Parte_2 Parte_1 versarsi per il mantenimento delle figlie aumenterà ad € 250,00 ciascuna e quindi € 500,00. Le somme di cui sopra saranno rivalutate annualmente ai fini oltre al 50% delle spese extra assegno Parte_3
documentate come individuate e regolate dal
Protocollo d'intesa in essere presso il Tribunale di Torino;
specificatamente, ai sensi dell'art. 5, sono voci di spese extra assegno:
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata: c) gite scolastiche senza pernottamento: d) abbonamento trasporto pubblico.
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati: b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso: c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero c lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria.
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) corso per attività extrascolastica (sportive o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente. Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e. ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno: b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore: c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio,
Spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori, altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta cio dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
L'Assegno Unico sarà percepito al 100% dalla madre;
pone a carico dei genitori nella misura del 60% a carico del padre e 40% a carico della madre il costo della mensa delle figlie e dei corsi di nuoto;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 27/3/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco