Versione
1 maggio 1969
1 maggio 1969
Art. 31.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1970 - sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli norme recanti modifiche al decreto-legge 21 gennaio 1956, n. 23 , relativo al sussidio di disoccupazione dei lavoratori agricoli in modo da armonizzarne e coordinarne la disciplina a quella in vigore per i lavoratori dipendenti degli altri settori produttivi ed a raccogliere le norme in testo unico, coordinando ed integrando, qualora occorra, le norme relative all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria con quelle della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, ivi compresi i regimi riferentisi a particolari categorie di lavoratori, al fine di facilitare un armonico sviluppo di tutta la legislazione riguardante la previdenza e l'assistenza dei lavoratori in caso di disoccupazione totale o parziale ed un collegamento organico e funzionale fra le gestioni interessate.
Con lo stesso provvedimento delegato si dovra' altresi' prevedere che quando nel biennio utile il lavoratore agricolo sia stato iscritto negli elenchi nominativi, anche per un solo anno, per un numero di giornate non superiore ad 89, il requisito dell'anno di contribuzione nel biennio per avere diritto all'indennita' di disoccupazione si intende raggiunto ove l'interessato possa far valere complessivamente nel biennio suddetto almeno 102 contributi giornalieri. Verra' inoltre considerata l'eventualita' del prolungamento della durata della indennita' in armonia con il trattamento previsto per i lavoratori dipendenti dei settori produttivi non agricoli.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1970 - sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli norme recanti modifiche al decreto-legge 21 gennaio 1956, n. 23 , relativo al sussidio di disoccupazione dei lavoratori agricoli in modo da armonizzarne e coordinarne la disciplina a quella in vigore per i lavoratori dipendenti degli altri settori produttivi ed a raccogliere le norme in testo unico, coordinando ed integrando, qualora occorra, le norme relative all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria con quelle della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, ivi compresi i regimi riferentisi a particolari categorie di lavoratori, al fine di facilitare un armonico sviluppo di tutta la legislazione riguardante la previdenza e l'assistenza dei lavoratori in caso di disoccupazione totale o parziale ed un collegamento organico e funzionale fra le gestioni interessate.
Con lo stesso provvedimento delegato si dovra' altresi' prevedere che quando nel biennio utile il lavoratore agricolo sia stato iscritto negli elenchi nominativi, anche per un solo anno, per un numero di giornate non superiore ad 89, il requisito dell'anno di contribuzione nel biennio per avere diritto all'indennita' di disoccupazione si intende raggiunto ove l'interessato possa far valere complessivamente nel biennio suddetto almeno 102 contributi giornalieri. Verra' inoltre considerata l'eventualita' del prolungamento della durata della indennita' in armonia con il trattamento previsto per i lavoratori dipendenti dei settori produttivi non agricoli.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Tribunale di Ragusa - sezione distaccata di Vittoria n. 75/04 del 20.4.2004Redazione · https://www.diritto.it/ · 8 luglio 2004 · 0.67701524
Sentenza Tribunale di Ragusa – sezione distaccata di Vittoria n. 75/04 del 20.4.2004, emessa a seguito di un'opposizione all'esecuzione, affronta la questione della natura previdenziale del trattamento speciale di disoccupazione agricola, risolvendola in senso positivo, alla luce della normativa istitutiva dello stesso e della giurisprudenza della Corte di Cassazione, e giunge alla conclusione della pignorabilità delle relative somme esclusivamente nei limiti stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 506 del 4.12.2002. *** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI RAGUSA – SEZIONE DISTACCATA DI VITTORIA Il Tribunale in composizione monocratica nella …
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Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/1982, n. 4662Provvedimento: consegue che tale termine (il quale, peraltro, non è operante se non rispetto a diritti maturati in un ciclo annuale già compiuto a quella data) permane in vigore - non essendo, invece, applicabile la sanzione di decadenza prevista dall'art. 129 del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 - anche dopo le innovazioni introdotte dal citato d.P.R. del 1970 n. 1049 (emesso in forza della delega di cui all'art. 31 della legge 30 aprile 1969 n. 153) e dal d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito (con modificazioni) in legge 11 marzo 1970 n. 83. ( Conf 3400/82, mass n 421378; ( Conf 1161/81, mass nn 411725 e 411723).*Leggi di più...
- disoccupazione·
- termine di decadenza ex art. 7 del regolamento di esecuzione approvato con d.p.r. n.1323 del 1955·
- influenza·
- inapplicabilità·
- inps·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- lavoratori autonomi·
- lavoratori agricoli·
- innovazioni ex d.p.r. n. 1049 del 1970 e d.l. n. 7 del 1970·
- presentazione della domanda·
- indennità·
- persistenza·
- decadenza ex art. 125 del r.d.l. n. 1827 del 1935·
- esclusione